COMUNE DI CISERANO Provincia di Bergamo. REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina dell attività dei CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA
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1 COMUNE DI CISERANO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina dell attività dei CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA Allegato alla deliberazione del C.C. n. 23 del 17/04/2007
2 INDICE - Art. 1 Ambito di applicazione pag. 2 - Art. 2 Definizioni pag. 2 - Art. 3 Localizzazione territoriale pag. 2 - Art. 4 Dotazione di spazi destinati a parcheggi pag. 3 - Art. 5 Domande di autorizzazione all apertura e/o trasferimento pag. 3 - Art. 6 Ampliamento della superficie di attività pag. 4 - Art. 7 Subingresso nell attività pag. 4 - Art. 8 Cessazione dell attività pag. 4 - Art. Rilascio dell autorizzazione pag. 4 - Art. 10 Divieto di esercizio congiunto con altre forme di attività pag. 5 - Art. 11 Diniego dell autorizzazione pag. 5 - Art. 12 Revoca dell autorizzazione pag. 5 - Art. 13 Modifiche societarie nell attività pag. 6 - Art. 14 Orari dell attività pag. 6 - Art. 15 Vigilanza e Sanzioni pag. 7 - Art. 16 Disposizioni transitorie e finali pag. 7 - Art. 17 Entrata in vigore pag. 7 1
3 Art. 1 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente regolamento si applicano per il rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa (denominati Phone Centers) in locali aperti al pubblico e precisamente: 1) l apertura a tempo indeterminato in sede fissa 2) il trasferimento di sede 3) il subingresso nella titolarità Art. 2 Definizioni Per centri di telefonia in sede fissa si intende qualsiasi struttura ove è svolta l attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici, ossia ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperte al pubblico e a tale scopo attrezzati, come previsto dall art. 2, comma 2, della L.R. 3 marzo 2006 n. 6. Nei centri di telefonia in sede fissa, oltre all attività di cessione al pubblico di servizi telefonici, è ammessa la sola attività di vendita di schede telefoniche. E altresì consentita l installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia. Art. 3 Localizzazione territoriale In attuazione della L.R. 12/2005, così come modificato dall art. 7, comma 1, della L.R. 6/2006 Disposizioni urbanistiche il Comune individua con il presente regolamento gli ambiti territoriali nei quali è ammessa o vietata la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa, come di seguito specificato: ZONA 1 - CENTRO STORICO come da definizione urbanistica prevista nel vigente P.R.G. e destinazione d uso delle relative N.T.A: In detta zona è vietata qualsiasi installazione di centri di telefonia in sede fissa. Resta fatta salva la localizzazione dei centri di telefonia preesistenti all entrata in vigore del presente regolamento comunale. In caso di cessazione degli stessi saranno applicate le limitazioni di cui al presente articolo. ZONA 2 - AREA URBANA restante parte del territorio: nessuna limitazione numerica è prevista per l installazione di centri di telefonia in sede fissa, nel rispetto delle destinazioni d uso specifiche per tipologia urbanistica previste dalle vigenti N.T.A. L attività ed i locali dovranno rispettare i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564 del
4 Art. 4 Dotazione di spazi destinati a Parcheggi In relazione all Area Urbana, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della stessa, si dispone che eventuali nuove autorizzazioni per centri di telefonia in sede fissa possano essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 50% della SU superficie utile dell esercizio, destinati a parcheggio per la clientela ; tali spazi, reperiti entro una distanza massima di 100 metri dall esercizio (misurati secondo il percorso pedonale più breve, dall ingresso dell esercizio al parcheggio), potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell esercente, al chiuso o all aperto, e non potranno essere monetizzati. Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta. Le medesime disposizioni del precedente punto valgono anche nel caso di trasferimento dell attività nell ambito della stessa zona. Restano fatte salve il rispetto delle limitazioni e prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nelle disposizioni normative regionali in materia. Art. 5 Domande di autorizzazione all apertura e/o trasferimento L apertura o il trasferimento dell attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, nel rispetto del presente regolamento. La domanda deve essere inviata o presentata al protocollo generale del comune; l eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella domanda devono essere indicati : - cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente (titolare o gestore). Per le società : ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante; - certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui all art. 3 della Legge Regionale n 6/2006; - ubicazione del locale, intendendo per tale l indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio; - planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, con l indicazione della superficie totale del locale, di quella destinata all attività con individuazione delle posizioni delle apparecchiature e cabine, di quella utile allo stazionamento degli utenti e dei servizi igienici; - documentazione comprovante la disponibilità dei locali, ossia fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc., redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata,o anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi. - indicazione del gestore preposto all esercizio, così come specificato all art. 2, comma 2, lettera d) della L.R.n. 6/2006, se diverso dal richiedente l autorizzazione; - presentazione del certificato igienico-sanitario relativo ai locali e alle superfici; - la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali; - certificato di prevenzione incendi se previsto o autocertificazione di esenzione; - copia della Denuncia di Inizio Attività presentata alla competente autorità statale per l esercizio delle Telecomunicazioni. 3
5 All atto della presentazione della domanda di autorizzazione, la mancata indicazione di uno degli elementi di cui sopra comporterà la sospensione dei termini di cui all art. 9 del presente regolamento, ai sensi dell art.19, comma 2) della L. 7/8/1990 n. 241; detti termini riprenderanno a decorrere all atto dell integrazione della domanda stessa. Art.. 6 Ampliamento della superficie dell attività L ampliamento della superficie dell attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa deve essere comunicato all Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Contestualmente alla comunicazione dovrà essere richiesta all ASL competente, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività produttive, l aggiornamento del certificato igienico sanitario relativamente al locale oggetto di ampliamento. Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d uso, prevenzione incendi e sicurezza. Art 7 Subingresso nell attività Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa per atto tra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento all avente causa dell autorizzazione relativa all esercizio stesso, sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 della Legge Regionale n 6/2006; il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell autorizzazione nei confronti del subentrante. L effettivo trasferimento è comprovato da : a) atto pubblico; b) scrittura privata con firme autenticate ; Art 8 Cessazione di attività Il titolare che cessa l attività cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa deve trasmettere all Ufficio Sportello Unico Attività Produttive, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l autorizzazione stessa. Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire allo Sportello Unico del Comune l autorizzazione in questione entro 15 giorni dalla conclusione dell atto di cessione o affitto d azienda. Art. 9 Rilascio dell autorizzazione L accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda allo Sportello Unico Attività Produttive. Prima dell inizio dell attività, il richiedente deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza. 4
6 L autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità esclusivamente in relazione ai locali e alle superfici in essa indicati In ogni caso l attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n 6/2006 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni : a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all art. 3 della Legge Regionale n 6/2006; b) devono essere rispettati i requisiti e prescrizioni igienico-sanitari di cui all art. 8 della L.R. 6/2006; c) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi e sicurezza, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento. Art. 10 Divieto di esercizio congiunto con altre forme di attività All interno dei locali adibiti a centri di telefonia in sede fissa non può essere effettuata congiuntamente altra attività, ad esclusione della vendita di carte telefonica ed installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia. Non è ammessa, inoltre, l effettuazione di forme di intrattenimento musicale mediante l utilizzo di radio, apparati stereo e riproduttori CD, DVD e simili sia all interno che all esterno del locale. All interno dell esercizio non è consentita l effettuazione di forme di spettacolo o di intrattenimento vario per non trasformare i locali in luoghi di pubblico spettacolo di cui all art. 80 del T.U.LL.P.S. Art. 11 Diniego dell autorizzazione Il diniego della domanda di autorizzazione deve essere comunicato all interessato entro 90 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune. Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente. Art. 12 Revoca dell autorizzazione Le autorizzazioni di cui all art. 4 della Legge Regionale n 6/2006 sono revocate nei seguenti casi: a) quando il titolare dell autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell autorizzazione o sospenda l attività per un periodo superiore a dodici mesi; b) quando il titolare dell autorizzazione o il gestore o uno degli altri soggetti di cui all art. 3, comma 2, della L.R. n. 6/2006 non è più in possesso dei requisiti di cui all art. 3 della medesima Legge; c) quando il titolare non ha adempiuto all obbligo di porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni o autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all avvio dell attività come previsto dall art. 4 della L.R.3/2006; d) quando vengono meno i requisiti richiesti a fini urbanistici e sanitari. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell attività per una durata non inferiore a 7 5
7 (sette) giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessita e prevista motivata istanza, il titolare deve regolarizzare i requisiti; e) quando viene meno l effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l attività e non venga richiesta, da parte de titolare dell attività, l autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; f) non venga chiesta l autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; g) quando il titolare dell autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell autorizzazione; Per i soli centri di telefonia in sede fissa già attivati precedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2006, la revoca ha effetto immediato qualora il titolare non abbia adempiuto gli obblighi di cui alla precedente lettera c) entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell art. 12 della L.R. 6/2006. Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a), d) e ed), si intendono le seguenti fattispecie: 1) In caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori; 2) Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali 3) Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari sopravvenute per nuove disposizioni o per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente; 4) Ritardo nel rilascio delle autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente Azienda Sanitaria Locale ; 5) Ritardo da parte del Comune nel rilascio di richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali; 6) Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale. Le proroghe di cui alle precedenti lettere a), d) ed e) non sono concesse in caso di mancata richiesta della certificazione igienica sanitaria, ovvero dei titoli abilitativi edilizi, ovvero in caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore o comunque imprevedibili nell avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali. Art. 13 Modifiche societarie nell attività Le modifiche societarie relative al cambio dei soci che non comportano variazione di Partita IVA e pertanto non richiedono il rilascio di una nuova autorizzazione, sono soggette a comunicazione al Comune da parte del legale rappresentante, entro 30 giorni dall avvenuta modifica. Art. 14 Orari dell attività In attuazione dell art. 6 della L.R. 6/2006 i centri di telefonia in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue; entro tale fascia oraria gli esercenti determinano liberamente l orario di apertura e chiusura, non superando, comunque, il limite delle tredici ore giornaliere. Previa motivata richiesta degli esercenti, il Comune può autorizzare l apertura anticipata o la chiusura posticipata dell esercizio di due ore. 6
8 Dovrà essere osservata la chiusura di una giornata settimanale liberamente scelta dall esercente, previo accordo con l amministrazione comunale. L orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico mediante l esposizione di appositi cartelli all interno e all esterno dell esercizio e comunicato al Comune all atto della richiesta. Art. 15 Vigilanza e Sanzioni L azione di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni in violazione alle disposizioni del presente regolamento è demandata alle forze di polizia locale che esercitano tali funzioni secondo i criteri e le modalità stabilite dall art. 11 della L.R. 6/2006. L inosservanza alle disposizioni del presente regolamento per l attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa è soggetta alle sanzioni previste nell art. 10 della legge Regionale n. 6/2006. Art. 16 Disposizioni finali e transitorie I titolari dei centri di telefonia fissa già attivi devono porsi in regola con le disposizioni previste dal presente regolamento entro un anno dall entrata in vigore della Legge Regionale n. 6/2006. Copia del presente regolamento viene portato a conoscenza degli operatori del settore presenti sul territorio comunale. Gli esercizi esistenti che non procederanno all integrale adeguamento di tutti i requisiti previsti dall art. 8 della L.R. 3/2006, entro e non oltre 12 mesi dall entrata in vigore della predetta legge, con specifica e motivata ordinanza saranno chiusi al pubblico. E fatta salva la disciplina statale e regionale in materia di telecomunicazioni. Art. 17 Entrata in vigore Il presente regolamento approvato dal C.C. entra in vigore il giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione dello stesso all albo pretorio del Comune. 7
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