Comune di Lazise Provincia di Verona --- CAPITOLATO SPECIALE

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1 CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL CHIOSCO DENOMINATO LA CAPANNINA E DELL AREA ADIACENTE DI PROPRIETÀ DEMANIALE SITI IN PACENGO DI LAZISE IN LOCALITA LUNGOLAGO DELLE GUGLIE SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI AL COMPUTO METRICO APPROVATO CON LA DETERMINAZIONE N.74 DEL DELL UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNALE.

2 Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE Il Comune di Lazise (di seguito denominato anche concedente ), intende conferire in concessione, previa gara con procedura aperta, l immobile demaniale ed area cortiva adiacente, (per plateatico scoperto) denominato Chiosco La Capannina, sito a Pacengo di Lazise in Lungolago delle Guglie, per la gestione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Si precisa che predetta concessione è comprensiva di un area scoperta di pertinenza adiacente lo stesso immobile come da allegata planimetria dell Ufficio Tecnico Comunale. L aggiudicatario (di seguito denominato anche concessionario ) dovrà farsi carico di tutti gli oneri e le incombenze connesse al rilascio dell autorizzazione sanitaria e di tutte le ulteriori autorizzazioni ecc. previsti dalla normativa vigente ai fini dell avvio dell attività ivi esercitata e per tutto ciò che concerne il proseguo della concessione. L aggiudicatario, dovrà accettare la presa in consegna dell immobile nello stato di diritto e di fatto in cui si trova. A tal fine gli offerenti dovranno presentare la documentazione indicata al successivo art. 2 nell osservanza delle condizioni e prescrizioni previste nel presente Capitolato e nell Avviso di gara. La concessione è subordinata alla realizzazione delle opere di ripristino di manutenzione straordinaria approvate con Determinazione dell Ufficio Lavori Pubblici n.74 del 05/05/2015: opere a scomputo del canone concessorio offerto. Il rilascio della concessione è subordinato alla non sussistenza di posizioni debitorie del richiedente concessione nei confronti dell Ente. Art.2 MODALITA DI AGGIUDICAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELL OFFERTA L aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Si applica l art.83 del D. Lgs. n.163/2006 con aggiudicazione alla ditta che avrà presentato l offerta economicamente più vantaggiosa valutabile secondo i criteri sotto indicati. OFFERTA ECONOMICA -Busta n 2 L offerta economica, deve contenere l indicazione del canone annuo offerto in cifre ed in lettere, che dovrà essere in aumento sul canone base di ,00 (diciassettemilaquattrocento); gli aumenti saranno per valori pari o moltiplicatori di.100,00. In caso di discordanza tra l importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell aggiudicazione, prevarrà l importo più vantaggioso per l amministrazione. L offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. Pagina 2 di 11

3 Art.3 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DELL AGGIUDICATARIO Mentre l offerente resta impegnato per il fatto stesso di aver presentato offerta, nei termini in cui questa è stata redatta, l Amministrazione Comunale non assume alcun obbligo, se non quando risulteranno perfezionati ai sensi di legge tutti gli atti inerenti il conferimento in concessione dell immobile e ad essi necessari e dipendenti. L aggiudicatario dovrà, a pena di decadenza, presentarsi per la stipula della concessione / contratto nonché per la redazione del verbale di consegna dell immobile, nei giorni e nei luoghi che verranno tempestivamente indicati dal Comune concedente con lettera raccomandata. Art.4 DESCRIZIONE DELL IMMOBILE E DELL AREA CORTIVA E DISCIPLINA DEI LAVORI DA ESEGUIRE L immobile e l area adiacente, oggetto del conferimento in concessione, si compone di un manufatto con superficie lorda complessiva di circa. 123 mq. e di un area cortiva pertinenziale di presunti mq. 492,78. Il locale è suddiviso secondo i seguenti ambienti: - locale Chiosco Bar; - locale magazzino; - locale bagni; - Locale spogliatoio / docce. - Area porticato e cortiva scoperta di pertinenza Il concessionario dovrà realizzare opere di manutenzione straordinaria secondo l allegato Quadro Economico redatto ed approvato dall Ufficio Lavori Pubblici Comunale con Determinazione n.74 del 05/05/2015, la cui documentazione è agli atti dell Ufficio Lavori Pubblici.- La spesa complessiva per le opere, come da computo metrico, è pari ad ,00 (novantaduemila). Responsabile del Procedimento per le procedure di concessione per tutta la durata dei sei anni è il responsabile dell Ufficio Demanio / Ecologia. Responsabile del Procedimento per le procedure di gara ed aggiudicazione è il Responsabile dell Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. Direzioni Lavori e Coordinamento D. Lgs 81/2008 redazione Certificato regolare esecuzione: Il concessionario dovrà individuare tecnico abilitato, architetto, geometra, ingegnere ed Iscritto regolarmente all albo/collegio e munito di partita Iva per le prestazioni professionali, che, sono a carico del concessionario. Pagina 3 di 11

4 Ditta esecutrice: Il concessionario dovrà proporre ditta esecutrice delle opere e la stessa dovrà avere idonei requisiti tecnici e generali per esecuzione dei lavori pubblici; I lavori dovranno essere iniziati entro 15 giorni dalla consegna; entro gli stessi termini la ditta dovrà produrre (tramite il tecnico) documentazione in materia di impianti tecnici e meccanici. Predetti lavori dovranno essere realizzati/ultimati entro 90 giorni dalla consegna dell immobile. La ditta dovrà presentare a fine lavori, idonea dichiarazione di fine lavori, dichiarazioni di conformità impianti, oltreché certificato di regolare esecuzione per cui seguirà approvazione del competente Ufficio LL.PP. e documentazione contabile quietanzata. La ditta aggiudicataria dovrà produrre prima dell inizio dei lavori a garanzia della corretta esecuzione dei citati lavori di straordinaria manutenzione per il preventivo ripristino del chiosco idonea polizza fideiussoria bancaria per ,00 (novantaduemila); inoltre dovrà essere prodotta polizza con le medesime modalità, entro il medesimo termine di tempo, pari al canone offerto. Le fidejussioni previste devono essere rilasciate da istituti bancari o assicurativi di primaria importanza; La spesa massima sostenuta per la realizzazione delle opere risultante dal certificato di regolare esecuzione sarà scomputata a partire dal canone concessorio del primo anno di concessione proseguendo nello scomputo, a seconda dell offerta prodotta, dai successivi canoni fino alla sua estinzione. L importo dei lavori verrà scomputato dal canone solo nella misura massima di ,00 (novantaduemila) stabilita dal Quadro Economico approvato dall Ufficio Lavori Pubblici con Determinazione n.74 del 05/05/2015, previa esibizione della documentazione contabile e fiscale dovuta. Sono escluse VARIANTI IN CORSO D OPERA. Si ribadisce che la direzione dei Lavori dell aggiudicatario dovrà produrre a fine lavori Certificazione di regolare esecuzione che la stazione appaltante dovrà regolarmente approvare. Tutte le spese del quadro economico dovranno essere rendicontate all Amministrazione Comunale con fatture quietanzate e saranno propedeutiche alla approvazione del certificato di regolare esecuzione. Qualora la spesa sostenuta e certificata dal tecnico risulti inferiore, verrà scomputato l importo massimo risultante dal certificato di regolare esecuzione approvato. Art.5 DURATA DELLA CONCESSIONE La durata della concessione viene fissata in anni 6 (sei) dalla data di consegna dell immobile e comunque fino al , termine della stagione turistica Pagina 4 di 11

5 Il canone annuo offerto ed aggiudicato sarà applicato per 6 (sei) annualità dalla data di concessione dell immobile. Il contratto di concessione sarà vincolante per le parti fin dalla data della sua sottoscrizione. E espressamente escluso il rinnovo della concessione alla sua scadenza. Art. 6 CANONE DI CONCESSIONE Il canone annuo concessorio per il conferimento in concessione dell immobile e l area cortiva adiacente, che sarà indicato in concessione / contratto, sarà quello offerto ed aggiudicato in sede di gara. Il canone di concessione non è comprensivo delle spese di gestione per acqua, riscaldamento, gas, energia elettrica e rifiuti che dovranno essere pagati a parte dal Concessionario. Restano a carico del concessionario tutti gli eventuali oneri di riattivazione delle utenze sui pubblici servizi. Il pagamento del canone concessorio dovrà avvenire in rate annuali. Il primo canone annuale verrà versato entro il mese successivo a quello della sottoscrizione del contratto di concessione. La modalità di versamento sarà individuata nella concessione / contratto. Sarà comunque cura dell ufficio comunale competente comunicare al concessionario eventuali modifiche nelle modalità di riscossione che potranno intervenire in ragione di eventuali disposizioni statali o regionali. Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente. Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze convenute costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la causa, la messa in mora del concessionario, pertanto, saranno dovuti, sugli importi non corrisposti, gli interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la rinuncia all esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza. L inadempienza protrattasi per 6 (sei) mesi dà facoltà al Comune concedente di dichiarare la decadenza dalla concessione a danno e spese del concessionario. In caso di decadenza non verranno rimborsate eventuali quote residue sulle spese sostenute per l esecuzione dei lavori. Art.7 PERSONALE ADDETTO Il concessionario deve garantire che il personale che opera nei locali sia in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni, e quant altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento. L inadempimento del concessionario ai predetti obblighi può essere causa di decadenza dalla concessione. Art.8 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario è tenuto a custodire, utilizzare e conservare l immobile e l area pertinenziale con la diligenza e cura del buon padre di famiglia e dovrà servirsene esclusivamente per l uso stabilito con la concessione / contratto. Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni d ordine pubblico ed alle Pagina 5 di 11

6 norme igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro vigenti in relazione all attività esercitata, nonché a tutte le norme in materia di inquinamento acustico. L immobile, le attrezzature e gli arredi dovranno essere sempre tenuti in perfetto ordine, con il massimo decoro e scrupolosamente puliti. Oltre a quanto indicato all art. 1, sono a completo ed esclusivo carico del concessionario: a) le spese che si rendessero necessarie durante la concessione per il rinnovo, la sostituzione e/o ripristino, manutenzione dell arredo, delle attrezzature ed opere realizzate in sede di allestimento, nonché dei beni consegnati dall Amministrazione. ; b) le spese ed oneri connessi all avvio, gestione e funzionamento dell attività (energia elettrica, telefono, pulizia, manutenzione ordinaria, pulizia giornaliera e pulizia finale dell immobile, raccolta e asporto rifiuti con le modalità prescritte dalle norme in vigore, spese per il personale addetto all attività esercitata, ecc.); c) tutte le imposte, tasse, tariffe e contributi derivanti dalla concessione e dalla titolarità dell attività esercitata; d) le spese per l accensione e il mantenimento in vita di idonee polizze assicurative, come meglio descritto all art. 10; e) le spese che si rendessero necessarie per riparazioni e manutenzioni ordinarie all immobile. Qualora il concessionario non effettui gli interventi di manutenzione necessari nei termini indicati, e di cui alle precedenti lettere da a) ad e) il Comune concedente potrà intimargli l esecuzione degli stessi indicando i tempi per la loro effettuazione. In caso di perduranti inadempienze del concessionario il Concedente, oltre ad eseguire a propria cura gli interventi addebitando le spese al concessionario, potrà valersi della cauzione. Il Comune concedente potrà eseguire i predetti interventi senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi per effetto di essi subisca incomodi per oltre 20 giorni in deroga all art del Codice Civile; Il concessionario nel corso della concessione potrà apportare migliorie, addizioni, innovazioni o trasformazioni all immobile, solo con la preventiva autorizzazione scritta del Comune. Tutte le modifiche, ancorché costituiscano addizioni o migliorie, non daranno al concessionario diritto a compenso alcuno. Art.9 PREZZI DELLE CONSUMAZIONI I prezzi dei prodotti di vendita o dei servizi forniti dovranno essere indicati in apposita tabella. La tabella dovrà essere affissa in modo ben visibile e continuamente aggiornata. Art.10 RESPONSABILITA, ASSICURAZIONI E CAUZIONI A) Responsabilità Il Concessionario libera il Comune di Lazise da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla gestione dell attività esercitata, dall utilizzo dell immobile e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi. Solo a titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta il concessionario Pagina 6 di 11

7 risponde dei danni a cose (sia di proprietà di terzi che del Comune di Lazise), a persone, derivanti da guasti, incendio e quant altro. La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune concedente di cui all art. 11, non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione-contratto. Il Comune concedente resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del concessionario nei confronti di terzi che nel corso della gestione saranno incaricati dal concessionario di determinati servizi quali pulizia, manutenzione ecc.. B) Polizze assicurative Il concessionario si impegna a mantenere, dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla data di scadenza della concessione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad uro ,00, e polizza incendio con un massimale non inferiore ad. euro ,00 che dovranno essere consegnate in copia al Comune concedente alla data di sottoscrizione della concessione / contratto. Le suddette polizze dovranno essere esibite annualmente e su richiesta del Comune, debitamente quietanzate, in segno d attestazione di vigenza. In particolare, l assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa ai lavori e alla gestione dell attività esercitata, all immobile ed alla custodia ed uso dello stesso. Resta inteso comunque, che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc.. C) Cauzione provvisoria La cauzione provvisoria, a garanzia dell offerta, stabilita in misura pari ad 1.740,00 (Millesettecentoquaranta), deve essere costituita con le modalità indicate. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell aggiudicatario e sarà svincolata con la sottoscrizione del contratto stesso, ai sensi del regolamento comunale dei contratti ed in conformità alle leggi vigenti. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita successivamente all aggiudicazione. D) Cauzione definitiva A garanzia dell adempimento degli obblighi contrattuali di concessione la ditta aggiudicataria dovrà costituire, in favore del Comune di Lazise, una cauzione definitiva stabilita nella misura pari ad un canone di concessione annuale come sortirà con l aggiudicazione di gara, mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito debitamente autorizzate. La garanzia deve contenere i seguenti elementi: a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore; b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell oggetto della garanzia prestata; Pagina 7 di 11

8 c) espressamente prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell art cod. civ.; d) espressamente escludere, ai sensi dell art cod. civ., il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale; e) espressamente prevedere, in deroga all art cod. civ., l esclusione per il fideiussore di opporre all ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale; f) espressamente prevedere l inopponibilità all Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale; g) prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell Ente appaltante; h) espressamente indicare, quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell Ente garantito, il Tribunale di Verona; La garanzia deve essere presentata, in carta legale o resa legale, prima della sottoscrizione del contratto o nel caso di consegna dell immobile in pendenza di stipula del contratto prima della consegna stessa. La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell Ente garantito. La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente Capitolato speciale e del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti. In caso di risoluzione del contratto per fatto della ditta aggiudicataria, il deposito cauzionale verrà incamerato dall Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. L incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell aggiudicatario di proporre azione innanzi l Autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della concessione, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall Amministrazione. E) Cauzione sui lavori La ditta aggiudicataria dovrà produrre prima dell inizio dei lavori a garanzia della corretta esecuzione dei citati lavori di straordinaria manutenzione per il preventivo ripristino del chiosco idonea polizza fideiussoria bancaria per ,00 (novantaduemila). La cauzione sarà svincolabile dopo l approvazione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà contenere i medesimi elementi di cui alla precedente lettera D). Art.11 CONTROLLI E VERIFICHE Il Comune concedente ed altri Enti, nell esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, hanno la facoltà di eseguire, per quanto di competenza, in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, controlli tecnici, amministrativi e fiscali sull immobile concesso, sull attività esercitata e sulla conformità della stessa e dei requisiti soggettivi del concessionario all oggetto e alle condizioni stabilite dalla concessione. Pagina 8 di 11

9 Art.12 REVOCA DEL COMUNE Il Comune di Lazise si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione nei casi di inottemperanza dell aggiudicatario alle prescrizioni della concessione / contratto. Tale iter seguirà le forme di norma previste. L aggiudicatario dovrà corrispondere solo il canone realmente dovuto calcolato mensilmente per eccesso per il periodo realmente goduto. Art.13 RECESSO DEL CONCESSIONARIO Il concessionario può richiedere il recesso dal contratto anticipatamente, con un preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R di almeno 12 (dodici) mesi. Il Comune concedente si riserva la facoltà di accordare o negare tale recesso, a suo insindacabile giudizio. In tale ipotesi il compendio dovrà essere riconsegnato al Comune proprietario, con le modalità e condizioni di cui al successivo art. 15, previa corresponsione dell eventuale canone che fosse ancora dovuto dal concessionario e senza che al concessionario siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro anche per le migliorie apportate. Art.14 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE Entro e non oltre 15 giorni lavorativi, escluso il sabato, dalla data di aggiudicazione, l immobile sarà consegnato dal Comune al concessionario. Dette operazioni risulteranno da apposito verbale da sottoscriversi in contradditorio tra le parti. Al termine del rapporto concessorio, le opere di ripristino, di cui dal computo metrico approvato con determina n.74 del dall Ufficio Tecnico Comunale, nonché quelle di rinnovo durante la concessione, saranno acquisite al patrimonio demaniale e dovranno essere riconsegnate al Comune concedente unitamente all immobile e ai relativi impianti, salvo la normale usura, senza che il concessionario possa vantare compensi e/o diritti di sorta. Tutte le suppellettili, le attrezzature ed i macchinari ed ogni altro arredo non previsto precedentemente, forniti a cura e spese del concessionario, rimarranno invece di proprietà del medesimo che dovrà asportarli prima della riconsegna, senza che il Comune concedente od il nuovo concessionario abbiano l obbligo di riscattarli o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo. Il concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti. Sarà a carico del concessionario la chiusura delle utenze di energia elettrica, riscaldamento e la risoluzione dei relativi contratti. L immobile dovrà essere riconsegnato al Comune pulito e tinteggiato, con le migliorie apportate ed addizioni realizzate, senza che al concessionario siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzate dal Comune concedente e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577, comma 2, 1592 e 1593 del Codice Civile. All atto della riconsegna verrà redatto, in contradditorio tra le parti, apposito verbale. Il Comune concedente, in caso di mancato rilascio dell immobile alla scadenza contrattuale o alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall ordinamento per reimmettersi nella detenzione, rinunciando fin d ora il concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il Pagina 9 di 11

10 concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dell immobile le proprie ragioni avanti all Autorità di cui al successivo art. 19. Art.15 DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE Il concessionario, in caso di ritardo nella restituzione dell immobile concesso, alla scadenza contrattuale o alla scadenza anticipata, è tenuto a corrispondere al Concedente fino alla riconsegna, senza necessità di messa in mora, il canone (annuale) concessorio, quale indennità d occupazione precaria. Art.16 DECADENZA E PENALI Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione nei seguenti casi: a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale del concessionario; b) mancata stipula della concessione-contratto; c) scioglimento e/o cessazione dell attività svolta dal concessionario senza giustificato motivo o autorizzazione del concedente; d) mancato pagamento del canone dovuto di cui all art. 6; f) destinazione dell immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione; g) mancato rispetto delle disposizioni d ordine pubblico, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico, in materia di obblighi sul personale e per gravi motivi di ordine morale e di decoro; h) per condanne per le quali sia prevista l inibizione della possibilità di condurre l attività esercitata ovvero sia prevista l interdizione dai pubblici uffici e dall impiego pubblico; i) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario. Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Comune intimerà al concessionario, mediante raccomandata a.r., formale diffida ad adempiere ove possibile entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario per rimuovere la stessa. Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il Concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna dell immobile oggetto di concessione. In caso di decadenza il Concedente potrà trattenere, a titolo definitivo, quale penale, la cauzione prestata dal concessionario; in ogni caso non sarà dovuto al concessionario alcun indennizzo e/o rimborso. Art.17 CESSIONE E SUBCONCESSIONE A TERZI Sono espressamente vietati il subaffitto dell attività di pubblico esercizio, la cessione della concessionecontratto nonché la subconcessione. In caso di decesso del concessionario, se persona fisica imprenditore individuale, è facoltà del Concedente consentire la continuità dell attività sino al termine del contratto in favore del coniuge o di parenti entro il 3 grado nell ambito dei diritti ereditari, purché abbiano i requisiti per assicurare la gestione. Pagina 10 di 11

11 Art.18 ELEZIONE DI DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario elegge, per ogni effetto del presente contratto di concessione, domicilio in - Via, ed è rappresentato dal sig.. Qualsiasi variazione di domicilio o rappresentanza, sarà opponibile al Comune concedente solo per il tempo successivo alla sua comunicazione scritta. Art.19 CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia relativa al rapporto di concessione di bene pubblico insorta tra le parti ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Verona. Art.20 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione sono a carico esclusivo del concessionario. Art.21 NORME FINALI E DI RINVIO Qualunque modifica alla concessione-contratto non potrà essere provata che mediante atto scritto. Per tutto quanto non previsto nella concessione-contratto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione. E in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione-contratto, l applicazione della L. 392/78 e s.m.i.. Art.22 INFORMATIVA D. LGS N. 196 In ottemperanza all art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell espletamento della gara di cui al presente Capitolato. Per presa visione ed accettazione: La Ditta Pagina 11 di 11

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