REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 571 del O G G E T T O
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- Raffaella Colucci
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1 REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 571 del O G G E T T O Convenzione per attività di consulenza libero-professionale in radioprotezione con l U.L.SS. n. 3 di Bassano. Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate Anno Proposta: 2015 Numero Proposta: 627 Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2015/627 1
2 Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate riferisce che: L Azienda U.L.SS. n. 3 di Bassano con nota n del 22 maggio 2015, ha chiesto la stipula, per l anno 2015, di una convenzione per le attività di sorveglianza medica proprie del Medico Autorizzato ex artt. 83 e 87 del D. Lgs.vo n. 230 e s.m.i., ai fini della radioprotezione dei propri dipendenti classificati di fascia A. Detta norma prevede l obbligo per il datore di lavoro di provvedere ad assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti tramite medici autorizzati: trattasi di controlli da effettuare nei confronti di circa 20 lavoratori. Sulla richiesta sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile dell Ufficio Sanitario Aziendale e del Direttore Sanitario di questa Azienda U.L.SS.. L impegno annuale previsto anche in ragione del dato storico, può quantificarsi in presumibili n. 4/5 accessi pari a nr. 35/40 ore annue stante i controlli periodici. Si ricorda al riguardo che l attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall art. 58, comma 9, del C.C.N.L. 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria nonché dall art. 3 dell Addendum al vigente Regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 435 del 12 giugno 20l4, che disciplina l attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Gli accessi saranno effettuati al di fuori dell orario di lavoro e comunque compatibilmente con gli impegni di servizio. Si sottolinea che la programmazione dell attività, che è in capo al Responsabile dell Ufficio Sanitario Aziendale, dovrà avvenire in maniera tale da assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto, secondo i limiti previsti dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n del Sull argomento si ricorda che i Direttori di U.O. sono stati debitamente informato con nota del 28 gennaio 2013, prot. n. 6025/SAO. Si precisa infine che ad avvenuto pagamento delle somme dovute dall U.L.SS. n. 3 - pagamento che avviene attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/ ai sensi dell art. 58 del C.C.N.L. già citato, si provvederà ad accreditare i compensi spettanti ai Professionisti secondo le modalità stabilite dal già citato Regolamento disciplinante l attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l attività fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l orario di lavoro, il compenso resterà acquisito dall Azienda. In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la convenzione come descritto nel disciplinare allegato, per il periodo decorrente dalla data di adozione della presente delibera al Qualora non dovesse intervenire la proroga all autorizzazione regionale di cui alla nota prot. n del la convenzione s intende risolta di diritto. Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2015/627 2
3 I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra. DELIBERA 1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la convenzione con l Azienda U.L.SS. n. 3, per garantire le attività di sorveglianza medica proprie del Medico Autorizzato ex artt. 83 e 87 del D. Lgs.vo n. 230 e s.m.i., ai fini della radioprotezione dei propri dipendenti classificati di fascia A, che sarà garantita dai Dirigenti Medici dell Ufficio Sanitario Aziendale, in possesso dei requisiti, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, per il periodo decorrente dalla data di adozione della presente delibera al ; 2. di prendere atto che, qualora non dovesse intervenire la proroga all autorizzazione regionale di cui alla nota prot. n del , la convenzione s intende risolta di diritto; 3. di incaricare il Responsabile dell Ufficio Sanitario Aziendale di assicurare l organizzazione dell attività di cui al punto 1, individuando i Professionisti cui affidare l effettuazione delle prestazioni salvaguardando per ciascuno di essi i dovuti tempi di riposo necessari per il recupero psico-fisico secondo i limiti previsti dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n del l2; 4. di dare atto che le somme da introitare ed i compensi da corrispondere troveranno riferimento nel Bilancio Sanitario, anno 2015; 5. di incaricare la Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate ed il Servizio Risorse Umane ciascuno per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza; 6. di pubblicare la presente all Albo dell Ente e nel sito internet aziendale alla pagina Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. ***** Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2015/627 3
4 Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Roberto Toniolo) Il Direttore Sanitario (App.to per il Dr. Francesco Buonocore Dr. Ennio Cardone) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Paolo Fortuna) (F.to digitalmente Ing. Ermanno Angonese) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R , n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, Copia conforme all originale, composta di n. amministrativo. Vicenza, fogli (incluso il presente), rilasciata per uso IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2015/627 4
5 CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA LIBERO- PROFESSIONALE IN RADIOPROTEZIONE TRA l Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza, di seguito denominata U.L.SS. n. 6, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi n. 37 codice fiscale e partita IVA nella persona del Direttore Generale, ing. Ermanno Angonese, E l Unità Locale Socio-Sanitaria n. 3 di Bassano, di seguito denominata anche U.L.SS. n. 3, con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 codice fiscale e partita IVA , rappresentata dal Direttore Generale, dott. Fernando Antonio Compostella, PREMESSO CHE - l U.L.SS. n. 3 ha manifestato con specifica richiesta all U.L.SS. n. 6 la volontà di avvalersi della collaborazione del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato per le attività di sorveglianza medica proprie del Medico Autorizzato, ex artt. 83 e 87 del D.Lgs.vo n. 230, ai fini della radioprotezione dei propri dipendenti classificati di fascia A; - l art. 58 comma 9 del C.C.N.L per la dirigenza medica e veterinaria disciplina l attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all azienda e svolta, fuori dall orario di lavoro, sia all interno che all esterno delle strutture aziendali; - l U.L.SS. n. 6 ha provveduto con deliberazione n. 435 del ad approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera lo svolgimento dell attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie 5
6 attività istituzionali e che tale attività non comporta per l U.L.SS. n. 6 oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede dell U.L.SS. n. 3; - l U.L.SS. n. 6 ha verificato la disponibilità dei Consulenti che svolgeranno dette attività a favore dell U.L.SS. n. 3, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali. TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - Oggetto L U.L.SS. n. 6, avvalendosi del proprio personale medico autorizzato con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all U.L.SS. n. 3 la consulenza per attività di Radioprotezione per l attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali, ai fini della radioprotezione dei propri dipendenti classificati di fascia A. Articolo 2 - Obbligazioni dell U.L.SS. n. 6 L attività oggetto del presente accordo sarà effettuata secondo tempi e modalità da concordarsi rispettivamente tra il Servizio competente dell U.L.SS. n. 3 e il Responsabile dell Ufficio Sanitario Aziendale dell U.L.SS. n. 6 al quale fa capo l organizzazione dell attività e l individuazione dei Sanitari, nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione del personale che ha aderito volontariamente e in maniera tale da non compromettere l attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Inoltre, come disposto dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n del , l attività di consulenza non potrà comportare per ciascun Consulente un impegno medio orario - risultante dalla parametrazione 6
7 mensile delle 38 ore settimanali contrattualmente dovute - superiore al 30% del normale orario di lavoro. Concorrono al raggiungimento di tale tetto eventuali altre convenzioni ex art. 58 del CCNL nonché le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex art. 55 dello stesso CCNL. Articolo 3 - Obbligazioni dell U.L.SS. n. 3 L U.L.SS. n. 3 si impegna a garantire con proprio personale il supporto tecnicoorganizzativo (programmazione visite, inviti, scadenzario, tenuta e archivio cartelle cliniche, ecc.). Articolo 4 - Modalità di esecuzione Gli accessi saranno effettuati al di fuori dell orario di lavoro e comunque compatibilmente con gli impegni di servizio di appartenenza. Gli accessi presunti, stante il volume di 20 dipendenti, si prevede essere di nr. 4/5 pari a nr. 35/40 ore annue stante i controlli periodici, per ciascuna ora di consulenza verranno effettuate due visite. L attività erogata in attuazione della presente convenzione, costituisce per i Consulenti dell U.L.SS. n. 6, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall U.L.SS. n. 6 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente. Articolo 5 - Aspetti economici L U.L.SS. n. 3 corrisponderà, per l attività oggetto della presente convenzione, la tariffa oraria di 113,50 comprensiva della quota IRAP e della trattenuta del 5% che affluisce all U.L.SS. n. 6. Si concorda inoltre il rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo medio della benzina super per ogni KM percorso, ai sensi dell art. 8 co. 1 Legge n. 417 del e s.m.i.. Sui compensi l U.L.SS. n. 3 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che sarà 7
8 invece effettuata dall U.L.SS. n. 6. Articolo 6 - Trasmissione riepiloghi L U.L.SS. n. 3 si impegna a trasmettere periodicamente all U.L.SS. n. 6 il riepilogo degli accessi effettuati con l indicazione, per ogni singolo accesso, del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il numero delle visite effettuate, il nominativo del Medico Autorizzato nonché i chilometri percorsi in base al quale l U.L.SS. n. 6 emetterà regolare fattura. Articolo 7 - Modalità di pagamento L U.L.SS. n. 3 provvederà all immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010. L ULSS n. 6, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell U.L.SS. n. 3, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall U.L.SS. n. 6. Articolo 8 - Aspetti assicurativi e di sicurezza L U.L.SS. 3 provvede ad assicurare i consulenti esterni dipendenti dell U.L.SS. n. 6 per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed inoltre per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell attività professionale svolta ai sensi del presente contratto, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell accesso alle sedi U.L.SS. n. 3 e del conseguente rientro, secondo le polizze vigenti stipulate dall Azienda 8
9 Sanitaria U.LSS. n. 3. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l attività effettuata al di fuori dell orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L U.L.SS. n. 6 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l U.L.SS. n. 3 ed il proprio dipendente valutato e comunque verrà tenuta dall U.L.SS. n. 3 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti. Le UU.LL.SSSS. n. 3 e 6, si impegnano, ciascuna per quanto di specifica competenza, al rispetto degli obblighi di cui al Testo Unico per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi.. Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, titolare del trattamento dei dati relativi ai dipendenti è l U.L.SS. n. 3. Il personale medico dell U.L.SS. n. 6 si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell U.L.SS. n. 3 e nel rispetto della precitata normativa in materia. Articolo 10 - Durata La presente convenzione ha validità dalla data di adozione della delibera da parte dell U.L.SS. n. 6 al e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l organizzazione dell U.L.SS. n. 6. Non è previsto il rinnovo tacito. Qualora non dovesse intervenire la proroga all autorizzazione regionale di cui alla 9
10 nota prot. n del , la convenzione s intende risolta di diritto. Sull U.L.SS. n. 3 pertanto, grava ogni responsabilità in merito alla tempestiva ed eventuale comunicazione sull avverarsi o meno della condizione sospensiva di cui al precedente comma. Articolo 11 - Codice Comportamento Come previsto dall art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del i Consulenti dell U.L.SS. n. 6 nello svolgimento dell attività prevista dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall U.L.SS. n. 3, pena la risoluzione del rapporto contrattuale. Articolo 12 - Foro competente Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. Articolo 13 - Inadempimento e recesso Nell ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all art e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. Articolo 14 - Registrazione ed imposta di bollo La presente convenzione: - è soggetta ad imposta di bollo a carico dell U.L.SS. n. 3, ai sensi dell art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; 10
11 - è esente da I.V.A., ai sensi dell art. 10, 1 comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetta a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. - viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.. Articolo 15 - Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia. Letto, confermato e sottoscritto. per l Azienda U.L.SS. n. 3 (dott. Fernando Antonio Compostella) per l Azienda U.L.SS. n. 6 (ing. Ermanno Angonese) Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 del codice civile l art. 8 Aspetti assicurativi e di sicurezza. Letto, confermato e sottoscritto. Lì per l Azienda U.L.SS. n. 3 (dott. Fernando Antonio Compostella) per l Azienda U.L.SS. n. 6 (ing. Ermanno Angonese) 11
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