linea Condizioni di Assicurazione R.C. PROFESSIONE AREA SANITARIA

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1 linea MPESE e PFESS Condizioni di ssicurazione.c. PFESSE E S

2 ndice ota nformativa (egolamento SP 35/2010) pag. 3 Glossario pag. 12 pag. 1 D C E orme specifiche che regolano la professione assicurata pag. 14 Condizioni particolari (specifiche) pag. 15 Condizioni ggiuntive pag. 17 C PFESSE E S

3 pag. 2 B E L L D S E S Sezione rea Sanitaria - abella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo Garanzia / ttivita / potesi interessata egolazione del Premio Mancata comunicazione dei dati iferimento (art.) 4 Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione) Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro ,00 decorso il 30 giorno. Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione) possibile riduzione indennizzo o risarcimento in caso di mancato pagamento del premio di regolazione.c.. E elativa del 6% euro per sinistro. C. Conduzione dello studio nterventi di implantologia odontoiatrica Condizioni Generali di ssicurazione (sempre operanti) Condizioni Particolari che integrano le Condizioni Generali (sempre operanti) E in frontespizio di polizza in frontespizio di polizza euro per sinistro utela privacy L in frontespizio di polizza in frontespizio di polizza euro Condizioni ggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate in polizza) Perdite patrimoniali da attività di medico competente ai sensi D.lgs. 81/ in frontespizio di polizza in frontespizio di polizza euro Danni estetici 2 in frontespizio di polizza in frontespizio di polizza ttività di odontotecnico 5 in frontespizio di polizza in frontespizio di polizza C PFESSE E S ttività di odontotecnico garanzia estesa 5B in frontespizio di polizza in frontespizio di polizza euro

4 ota nformativa (egolamento SP 35/2010) La presente ota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall SP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell SP (ora SS). nche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente ota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.. FMZ SULL MPES D SSCUZ 1) nformazioni Generali ittoria ssicurazioni S.p.. Capogruppo del Gruppo ittoria ssicurazioni Sede e Direzione: talia, Milano, ia gnazio Gardella nr. 2 elefono Fax Sito web: Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it (nr. verde ) mpresa autorizzata all esercizio delle ssicurazioni a norma dell art. 65.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984 Codice Fiscale e numero d iscrizione del egistro mprese di Milano E.. n scritta all lbo mprese di ssicurazione e iassicurazione sez. n Capogruppo del gruppo ittoria ssicurazioni iscritto all lbo dei gruppi ssicurativi n pag. 3 F M 2) nformazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa* l patrimonio netto di ittoria ssicurazioni S.p.. ammonta a 353, milioni di euro di cui 67, milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 285, milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,6 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * dati riferiti all ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro. B. FMZ SUL C l presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga. vvertenza l Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata, telex o telefax da inviarsi con preavviso di 30 giorni prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. ermini e modalità per l esercizio della medesima sono regolati dall articolo 12 escindibilità annuale. C PFESSE E S

5 pag. 4 F M 3) Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni l Contratto qui descritto consiste in un ssicurazione a tutela dell ssicurato per i danni involontariamente cagionati a terze persone, derivanti da un fatto occorso nello svolgimento dell attività professionale dichiarata in polizza, per il quale l ssicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge. L ssicurazione è estesa anche a coprire le richieste di risarcimento nei confronti dell ssicurato per danni involontariamente cagionati a terze persone in conseguenza della conduzione dei locali adibiti a studio e delle relative attrezzature. E altresì estesa a coprire le richieste di risarcimento nei confronti dell ssicurato quale datore di lavoro per gli infortuni subiti dai suoi dipendenti mentre prestano la loro opera nell ambito dell attività assicurata. Si rimanda per il dettaglio agli articoli 22 ggetto dell assicurazione ed alla Condizione Particolare E Conduzione dello studio ed C verso i dipendenti. La garanzia è prestata per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all ssicurato in corso di polizza conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente alla data di stipula della polizza o, dove pattuita, alla data di retroattività specificata sul simplo di polizza: si rimanda per gli aspetti di dettaglio all articolo 19 nizio e termine della garanzia e sostituzione di polizza. Le Condizioni di assicurazione sono contenute in due fascicoli complementari: il fascicolo C Professione, che contiene le disposizioni contrattuali comuni a tutte le attività professionali, ed il fascicolo C Professione - rea sanitaria, che contiene le disposizioni contrattuali specifiche per le attività professionali in ambito sanitario. Sono costituite da: - Glossario: sempre operanti; sono riportate tutte nel fascicolo C professione-rea Sanitaria ; - Condizioni generali : sempre operanti. relativi articoli, numerati da 1 a 24, sono riportati: dall 1 al 21 nel fascicolo C professione, dal 22 al 24 nel fascicolo C Professione - rea Sanitaria ; - Condizioni particolari : anche queste sempre operanti. ubricate con lettere da a L, sono riportate: da ad F nel fascicolo C Professione, da G a L nel fascicolo C Professione - rea Sanitaria ; - Condizioni aggiuntive : per essere operanti devono essere espressamente richiamate in polizza. umerate da 1 a 6, sono riportate tutte nel fascicolo C Professione - rea Sanitaria. Si richiama l attenzione sul fatto che, a differenza delle altre, la Condizione aggiuntiva 5 è obbligatoria, non opzionale, qualora l ssicurato eserciti la professione di odontotecnico. C PFESSE E S vvertenza l contratto prevede casi di limitazione ed esclusione nonché condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. n tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli 13 esponsabilità in solido, 20 Persone non considerate nel novero dei terzi, 21 ischi esclusi dall assicurazione, 24 Esclusioni. Esclusioni e limitazioni specifiche sono previste e riportate in grassetto negli articoli 14 Studio associato e nelle Condizioni particolari, B, E, G,, L nonché nelle Condizioni aggiuntive 1, 2, 4 e 5B cui si rimanda per i dettagli. Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda agli articoli 3 e 4.4 delle Condizioni generali ed alle previsioni dell articolo 1901 del Codice Civile.

6 l contratto prevede la presenza di scoperti, franchigie e massimali. vvertenza l Massimale è l importo, contrattualmente stabilito e riportato in polizza, che costituisce il limite entro il quale l mpresa è obbligata a rispondere nei confronti dell ssicurato in caso di sinistro che rientri nell ambito di operatività della polizza stessa. Si rimanda alla voce Massimale nella Sezione Glossario. La polizza prevede ipotesi di sottolimiti, vale a dire casi in cui l mpresa risponde fino ad un importo ridotto rispetto al massimale pattuito: si rimanda per i dettagli alle Condizioni particolari E e L nonché alle Condizioni aggiuntive 1, 5B, nonché alla tabella riepilogativa. Segnaliamo che, ad eccezione di quello previsto dalla Condizione particolare E, tutti i sottolimiti previsti in polizza costituiscono la massima esposizione dell mpresa non per sinistro ma per anno assicurativo. sottolimiti non si aggiungono al massimale ma operano nell ambito del massimale stesso. n accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza. Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. pag. 5 F M Esempio: ) Massimale/Sottolimite per sinistro Modo di operare Massimale assicurato : euro. ichiesta di risarcimento per danno valutato in euro. L mpresa corrisponde euro, pari al massimale; la differenza resta a carico dell ssicurato. Ulteriore richiesta di risarcimento nel medesimo anno assicurativo per danno valutato in euro: l mpresa risarcisce integralmente il danno. B) Massimale/Sottolimite per anno assicurativo Modo di operare Massimale assicurato : euro. ichiesta di risarcimento per danno valutato in euro. L mpresa risarcisce integralmente il danno. Ulteriore richiesta di risarcimento nel medesimo anno assicurativo per danno valutato in euro: l mpresa corrisponde euro, pari alla differenza tra il massimale per anno assicurativo e l importo già liquidato; la differenza resta a carico dell ssicurato. Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l attenzione dell assicurato sull utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell ammontare del danno che rimane a carico dell ssicurato. el caso il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l mpresa procederà al recupero della franchigia o scoperto richiedendola con apposito atto all ssicurato. La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale. L articolo 23 Scoperto obbligatorio stabilisce l applicazione di uno scoperto o di una franchigia, C PFESSE E S

7 pag. 6 F M da riportarsi sul simplo di polizza, nei casi disciplinati dalle Condizioni particolari e L e dalle Condizione aggiuntive 1, 2, 5 e 5B: si rimanda a dette Condizioni ed all articolo 23. Una franchigia aggiuntiva è prevista in caso di inadempimento da parte dell ssicurato agli obblighi in tema di comunicazione dei dati necessari per la determinazione in via definitiva del premio: si rimanda per il dettaglio all articolo 4 egolazione del premio. n tema di esponsabilità civile verso i prestatori di lavoro, è prevista in polizza una particolare franchigia che, a differenza delle altre, non è espressa in un importo, ma in una percentuale di invalidità: si rimanda per il dettaglio alla Condizione particolare E. n polizza è prevista una tabella riepilogativa per quanto riguarda Franchigie e scoperti applicati al contratto. Esempio: Franchigia ) Franchigia = 50,00 mmontare del danno = 200,00 ndennizzo = 200,00 50,00 = 150,00 Franchigia = 50,00 mmontare del danno = 40,00 ndennizzo = 0,00, in quanto l importo del danno è inferiore alla franchigia Scoperto B) Scoperto = 10% dell ammontare del danno mmontare del danno = 200,00 mporto dello scoperto = 10% 0,00 = 20,00 ndennizzo = 200,00 20,00 = 180,00 B) Scoperto = 10% dell ammontare del danno, con il minimo di 30,00 mmontare del danno = 200,00 mporto dello scoperto = 10% 0,00 = 20,00 ndennizzo = 200,00 30,00 = 170,00 Se l ammontare del danno è inferiore alla franchigia oppure all importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessun indennizzo. C PFESSE E S Franchigia C nfortunio sul lavoro di una dipendente dell ssicurato che riporta una invalidità permanente. ) nvalidità permanente valutata nella percentuale del 7% secondo le tabelle nail. L nail esperisce rivalsa per l importo di euro (comprensivo di quanto corrisposto per il periodo di malattia e di quanto liquidato per invalidità permanente); la lavoratrice avanza richiesta di risarcimento per euro, pari al cosiddetto danno differenziale (voci di danno non coperte dalle prestazioni dell stituto). L mpresa provvede a definire sia la richiesta dell nail che quella della lavoratrice. B) nvalidità permanente valutata nella percentuale del 4% secondo le tabelle nail. L nail esperisce rivalsa per l importo di euro (per il periodo di malattia; non liquida nulla per l invalidità permanente); la lavoratrice avanza richiesta di risarcimento per euro pari al cosiddetto danno differenziale (voci di danno non coperte dalle prestazioni dell stituto) Dato che l invalidità è inferiore alla franchigia del 6% stabilita in polizza, l mpresa provvede a definire solo la richiesta dell nail; alla richiesta della lavoratrice deve provvedere in proprio l ssicurato.

8 4) Dichiarazioni dell ssicurato in ordine alle circostanze del rischio vvertenza L ssicurato/contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l mpresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell mpresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Si rimanda all articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni generali nonché agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze. vvertenza l presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge. 5) ggravamento e diminuzione del rischio L ssicurato/contraente deve dare comunicazione scritta all mpresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. pag. 7 F M n particolare, in caso di diminuzione del rischio, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, diminuisce la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l mpresa, a seguito della comunicazione dell ssicurato/contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio. n caso di aggravamento del rischio, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l avrebbe stipulata a condizioni diverse, l mpresa a seguito della comunicazione dell ssicurato/contraente, può recedere dal contratto. el caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l avviso all mpresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l efficacia del recesso, l mpresa può: - non pagare l indennizzo, qualora l aggravamento del rischio, ove esistente e noto al momento della stipula, avrebbe indotto la stessa a rifiutare la copertura; - ridurre l indennizzo secondo il rapporto tra il premio pagato e il maggior premio che sarebbe stato richiesto, qualora l aggravamento del rischio, ove esistente e noto al momento della stipula, avrebbe comportato solo il pagamento di un premio maggiore. imandiamo agli articoli 6 ggravamento del rischio e 7 Diminuzione del rischio delle Condizioni generali ed ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio. ESEMP di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio Quando l attività prevista e dichiarata in polizza dall ssicurato cambia o viene implementata con attività non accessorie all attività principale assicurata, come per esempio: Ginecologa che al atto della stipula della polizza non svolge assistenza al parto e successivamente svolge anche attività di assistenza al parto. C PFESSE E S

9 pag. 8 F M 6) Premi l premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%. vvertenza. L mpresa si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno). L aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente: Frazionamento quadrimestrale: 4% Frazionamento trimestrale: 5% l versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di ittoria ssicurazioni S.p.. o in favore dell genzia presso cui viene stipulato il contratto. È possibile provvedere al pagamento del premio mediante: - assegno bancario o circolare.. intestati all mpresa o all intermediario; - bonifico bancario; - moneta elettronica; - pagamento in conto corrente postale; - pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. vvertenza. L mpresa o l intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell mpresa medesima. 7) ivalse vvertenza l contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti dell ssicurato/contraente fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge. C PFESSE E S 8) Diritto di recesso vvertenza l presente contratto prevede il diritto di recesso sia a favore dell ssicurato/contraente sia a favore dell mpresa. L mpresa può recedere dal contratto, oltre che, come visto, per aggravamento del rischio, anche in seguito a sinistro: per i dettagli si rimanda all articolo 9 Disdetta in caso di sinistro. Sono anche previsti casi di cessazione dell assicurazione: si rimanda per il dettaglio agli articoli di polizza 10 Casi di cessazione dell assicurazione, oltre che ai già citati articoli 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 6 ggravamento del rischio nonché all articolo 1898 del Codice civile. el caso di contratto poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

10 9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto diritti dell ssicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all ssicurato o ha promosso contro di questo l azione. L ssicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell ssicurato da parte dell mpresa. potesi di decadenza contemplate in polizza. La decadenza dal diritto all indennizzo : - in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti all atto della stipula della polizza; - in caso di mancata comunicazione all mpresa degli intervenuti aggravamenti di rischio o della non accettazione da parte dell mpresa degli stessi; - in caso di denuncia di sinistro presentata oltre il termine indicato in polizza; - n caso di omesso avviso all mpresa dell esistenza di polizze con altri assicuratori per il medesimo rischio; - n caso di omessa denuncia di sinistro agli eventuali altri assicuratori. La decadenza dal diritto di disdettare il contratto o recedere dallo stesso in caso di mancato rispetto del termine previsto in polizza o fissato dalla legge per l esercizio del diritto. 10) Legge pplicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto, in base all art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana. pag. 9 F M 11) egime fiscale Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente ota nformativa. assazione del Premio l premio versato sul presente contratto è gravato di un imposta a carico del Contraente pari all importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo. Detrazione/Deduzione Fiscale l premio del presente contratto può essere portato in deduzione dalla imposta sul reddito del professionista Contraente/ssicurato. C. FMZ SULLE PCEDUE LQUDE, ECLM E CESE ELE L C 12) Sinistri - Liquidazione dell indennizzo vvertenza n caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall articolo 8 bblighi dell ssicurato/contraente in caso di sinistro. C PFESSE E S

11 pag. 10 F M 13) eclami Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l utorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla ittoria ssicurazioni S.p.. - Servizio eclami, ia gnazio Gardella, n Milano ( servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it fax ). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all SS - ia del Quirinale n oma. Devono essere presentati direttamente all SS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: a) l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 7 Settembre 2005, n Codice delle ssicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l attivazione della procedura F-E. n particolare i reclami indirizzati all SS dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all mpresa corredato dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. C PFESSE E S on rientrano nella competenza dell SS: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all mpresa: in caso di ricezione l SS provvederà ad inoltrarli all impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l utorità Giudiziaria: l SS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del esto unico dell intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CSB via G.B.Martini oma; d) i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla CP - via in rcione oma. n caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l SS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti utorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

12 14) rbitrato vvertenza l presente contratto prevede la possibilità di ricorrere ad rbitrato. Per i dettagli relativi alle modalità, ai termini ed alle spese si rimanda alla Condizione particolare D. È sempre possibile in ogni caso rivolgersi all utorità giudiziaria. 15) Mediazione obbligatoria Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli rganismi di mediazione abilitati. Si rimanda per dettagli all articolo 17 Foro competente e mediazione obbligatoria delle Condizioni Generali di assicurazione. vvertenza Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: l contattare il numero verde ; l inviare una all indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it. pag. 11 F M Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo nformativo si rimanda alla consultazione del sito ittoria ssicurazioni S.p.. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente ota nformativa. L mministratore Delegato oberto Guarena E SE n ottemperanza al Provvedimento SS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell mpresa è disponibile la nuova E SE che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire: - Codice fiscale (o Partita ); - un indirizzo valido; e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull utilizzo del sistema è attivo il numero verde C PFESSE E S

13 pag. 12 Glossario G L S S i sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato: ssicurato l soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ssicurazione l contratto di assicurazione. Contraente l soggetto che stipula l assicurazione. Cose Gli oggetti materiali (documenti, denaro, titoli al portatore) e gli animali. Franchigia n caso di danno indennizzabile, l importo che rimane ad esclusivo carico dell ssicurato. mpresa La SSCUZ S.p.. ndennizzo/isarcimento La somma dovuta dalla mpresa in caso di sinistro. Massimale L importo massimo, indicato nel frontespizio di polizza, erogabile dall mpresa; in caso di polizza in Coassicurazione diretta, l importo massimo erogabile dall insieme di tutte le Coassicuratrici. Per i danni da morte, lesioni corporali e danneggiamento a cose, il massimale si intende riferito al singolo sinistro, qualunque sia il numero dei soggetti danneggiati. C PFESSE E S Per i danni patrimoniali, il massimale si intende riferito a ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero dei sinistri relativi a detto periodo; ai fini dell individuazione del periodo annuo interessato, si considera, per ogni sinistro, la prima richiesta di risarcimento ricevuta dal Contraente/ssicurato. Qualunque sia il numero dei soggetti danneggiati, il massimale o sottolimite applicabile resta unico e invalicabile in ogni circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con la presente polizza.

14 Polizza l documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente all mpresa. Privacy l complesso delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196, e successive modificazioni ed integrazioni nonché provvedimenti allo stesso connessi o in base allo stesso emanati. pag. 13 G L S S Sottolimite L importo massimo erogabile dall mpresa, o dall insieme di tutte le coassicuratrici, inferiore al massimale ed espresso in importo determinato o in percentuale del massimale stesso, eventualmente previsto dalle Condizioni Particolari o dalle Condizioni ggiuntive. sottolimiti operano nell ambito del massimale risultante dal frontespizio di polizza e non si aggiungono ad esso. Perdite patrimoniali l pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte o di lesioni corporali o di danneggiamento a cose. Sinistro l fatto od atto posto in essere nell esercizio della attività professionale dedotta in polizza che abbia cagionato a terzi morte, lesioni personali, danni a cose o perdite patrimoniali e/o la relativa richiesta di risarcimento ricevuta dall ssicurato. Scoperto n caso di danno indennizzabile, la percentuale di danno che rimane ad esclusivo carico dell ssicurato. C PFESSE E S

15 pag. 14 C D Z G E E L orme specifiche che regolano la professione assicurata rt ggetto dell ssicurazione L mpresa si obbliga a tenere indenne l ssicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni corporali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell attività professionale dichiarata in polizza, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano. La garanzia è prestata nei limiti del massimale riportato sul frontespizio di polizza, salvo i minori sottolimiti ove previsti. l massimale ed i sottolimiti operano nei termini di cui al Glossario. rt Scoperto obbligatorio La liquidazione del danno dovuta in forza alle Condizioni Particolari lettere e L e dalle Condizioni ggiuntive numeri 1, 2, 5, e B, avverrà detraendo, per ciascun sinistro, lo scoperto e/o franchigia indicato sul frontespizio di polizza. C PFESSE E S rt Esclusioni d integrazione delle esclusioni previste all art ME CMU CHE EGL LE PFESSL - l assicurazione non vale inoltre per i danni: a) derivanti dall esercizio dell attività di primario ospedaliero limitatamente all attività di natura amministrativa e/o organizzatoria, e direttore sanitario; b) per lo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D.Lgs 81/2008; c) derivanti dall effettuazione di interventi chirurgici o di implantologia, salvo che tali attività non siano state espressamente dichiarate nella apposita descrizione del rischio, nonché dall effettuazione di atti invasivi; d) derivanti dall esercizio di attività non tipiche della specializzazione dichiarata in polizza oppure non tipiche dell attività di medico generico ove la polizza sia stata stipulata con tale qualifica, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare H); e) di natura estetica e fisionomica nonchè quelli costituiti o determinati da esiti cicatriziali esterni; f) derivanti da attività di diagnostica prenatale per immagini; g) per i quali la responsabilità sia addebitata all ssicurato in conseguenza di mancata, errata o incompleta acquisizione del consenso informato; h) per i quali la responsabilità sia addebitata all ssicurato in conseguenza di mancata o inadeguata redazione della cartella clinica; i) conseguenti allo svolgimento di attività nelle unità di Pronto Soccorso.

16 G. Estensioni varie Condizioni Particolari (sempre operanti) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante : dall effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l esercizio della chirurgia; dall applicazione e rimozione di cateteri vescicali; dall uso di apparecchiature elettroniche normalmente utilizzate per lo svolgimento della professione dichiarata; dall impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche d immagine per scopi diagnostici e dall uso di apparecchiature per terapia radiante limitatamente ai medici radiologi, ferma l esclusione di cui all articolo 24 lettera e). H. Stato di emergenza L ssicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi anche quando l opera professionale prestata dall ssicurato non rientra nell ambito della specifica attività dichiarata in polizza, purché si tratti di azione compiuta in stato di comprovata emergenza allo scopo di salvare o ridurre le conseguenze di un danno grave alla persona.. nterventi di implantologia odontoiatrica Qualora venga esplicitamente scritto nell attività professionale dichiarata che l ssicurato svolge interventi di implantologia, si conviene che la garanzia è prestata anche per tali danni e ciò a parziale deroga di quanto previsto all art. 24 lettera c). estano comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti dalla mancata rispondenza dell intervento all impegno di risultato assunto dall ssicurato. pag. 15 C D Z P C L J. ttività di veterinario Laddove l attività dichiarata in polizza sia quella di medico veterinario, a parziale deroga di quanto stabilito dalla lettera J) dell art. 21, la garanzia comprende i danni cagionati agli animali in consegna o custodia all ssicurato. K. peratività della copertura in aggiunta ai massimali di altre polizze stipulate da terzi che coprano i medesimi rischi Qualora esista polizza di responsabilità stipulata dalla azienda sanitaria che assicura il personale medico, la presente polizza si intende prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza, e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto. esta inteso comunque che nel caso di non operatività dell altra assicurazione, la presente polizza si intende operante a primo rischio. C PFESSE E S

17 pag. 16 C D Z L. utela della privacy deroga di quanto previsto all art. 21 lettera i) delle orme di polizza, l assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l ssicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all ssicurato nello stesso periodo assicurativo annuo. P C L C PFESSE E S

18 Condizioni ggiuntive (alide solamente se espressamente richiamate in frontespizio di polizza) 1. Perdite patrimoniali da attività di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 L assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto previsto all articolo 24 lettera b), le perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi nello svolgimento delle funzioni di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008. L assicurazione è operante a condizione che: l ssicurato sia in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire tale incarico; l attività non sia svolta per società o enti di cui l ssicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente. L assicurazione non è operante: per le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie, resi necessari dall insufficienza degli interventi indicati dall ssicurato; per la consapevole inosservanza delle norme di legge preordinate alla prevenzione e protezione di infortuni. L assicurazione opera per la personale e diretta responsabilità dell ssicurato con esclusione di ogni responsabilità che gli possa derivare in via solidale con altri professionisti o dal rapporto con il committente. L assicurazione è prestata fino alla concorrenza del sottolimite di Euro per ciascun periodo assicurativo annuo del massimale previsto in polizza. pag. 17 C D Z G G U E 2. Danni estetici Dalla garanzia si intende esclusa la chirurgia estetica : sono per contro compresi i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad attività medica anche diversa da quella chirurgica, compresi quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrici di cicatrici postoperatorie, con esclusione comunque dalla garanzia delle pretese per mancata rispondenza all impegno di risultato assunto dall ssicurato. 3. tti invasivi Fermo restando che l ssicurato non esegue interventi chirurgici, a parziale deroga di quanto stabilito dall art. 24 lettera c), la garanzia comprende l effettuazione, a livello ambulatoriale, di pratiche invasive, sia diagnostiche che terapeutiche. 4. Collaboratori dell ssicurato Limitatamente agli infermieri e/o assistenti di poltrona è altresì assicurata la responsabilità professionale di dette persone, per i danni cagionati a terzi, mentre svolgono la loro attività per conto e su incarico dell ssicurato e nell ambito dell attività oggetto della presente polizza. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che i suddetti Collaboratori siano in possesso di regolare abilitazione. C PFESSE E S

19 pag. 18 C D Z G G U E n caso di sinistro che coinvolga responsabilità di più ssicurati con la presente polizza, il massimale indicato sul frontespizio di polizza resta il limite di esposizione dell mpresa cumulativamente per tutti gli ssicurati. Fermo quanto sopra, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della esponsabilità Civile dell ssicurato identificato nella Descrizione del rischio ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della esponsabilità Civile degli altri ssicurati. el caso di conflitto di interessi tra l ssicurato identificato nella Descrizione del rischio e gli altri ssicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo. 5. dontotecnico. Garanzia base L art ggetto dell assicurazione - si intende sostituito da quanto segue. L mpresa si obbliga a tenere indenne l ssicurato, nella sua qualità di odontotecnico, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte, lesioni corporali, distruzione o deterioramento di cose, involontariamente cagionati a terzi, compresi gli utilizzatori finali, a seguito dell utilizzo di dispositivi medici su misura, con particolare e specifico riferimento alla disciplina giuridica scaturente dal D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e relativi allegati. Sono compresi anche i danni derivanti: i) dalla non conformità della progettazione tecnica alla prescrizione del medico odontoiatra; ii) dalle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei materiali utilizzati in riferimento alla compatibilità degli stessi con tessuti, cellule biologiche e fluidi corporei, nonché dal punto di vista della tossicità e infiammabilità; iii) dalla presenza di contaminanti e residui; iv) dalla possibilità di infezione e contaminazione microbica; v) dalle caratteristiche fisiche del dispositivo, dalle condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, dall interferenza reciproca con altri dispositivi operanti simultaneamente; vi) da problemi di tipo meccanico e termico; vii) da alterazioni subite dal dispositivo durante le operazioni di imballaggio, di trasporto e di conservazione; viii) da errori e/o omissioni nella stesura delle informazioni dovute dall odontotecnico, in particolare nella etichettatura e nelle istruzioni per l uso. La garanzia comprende anche il dolo delle persone delle quali l ssicurato deve rispondere a norma di Legge. C PFESSE E S B. Garanzia estesa Qualora in polizza venga richiamata la Condizione ggiuntiva 5 lettera B, oltre a quanto previsto dal precedente punto - GZ BSE, l assicurazione copre anche, nel limite del massimale di Euro per ciascun periodo assicurativo annuo, nella misura in cui verranno dall ssicurato documentate, le spese per il ritiro dal mercato di dispositivi medici su misura fabbricati dall ssicurato stesso, comprese le spese di espianto.

20 L assicurazione non comprende: il controvalore dei dispositivi ritirati; le perdite di produzione; le perdite di vendita; le spese per la identificazione della causa del difetto, la correzione del medesimo e la sua eventuale riparazione in vista della remissione sul mercato. 6. ttività di Pronto Soccorso deroga di quanto previsto dalla lettera i) dell art. 24 la garanzia comprende la responsabilità derivante all ssicurato per i danni conseguenti allo svolgimento di attività nelle unità di Pronto Soccorso. pag. 19 C D Z G G U E C PFESSE E S

21 pag. 20 ote E C PFESSE E S

22 SSCUZ S.P..- CP. SC. EU ES. - P., C.F. E EG. MPESE D ML SEDE E DEZE: L ML GZ GDELL, 2 SC LL LB MPESE D SSCUZE E SSCUZE SEZE CPGUPP DEL GUPP SSCUZ SC LL LB DE GUPP SSCU. 008 Mod. PB C. PFESSE - E S

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