Determinazione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. MAURO PORCELLI Università Cattolica del Sacro Cuore

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1 Determinazione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente e assimilati MAURO PORCELLI Università Cattolica del Sacro Cuore

2 LA RETRIBUZIONE LA NOZIONE E I REQUISITI DELLA RETRIBUZIONE Il rapporto di lavoro subordinato nasce attraverso un contratto, tra datore di lavoro e lavoratore dove il lavoratore si impegna a offrire la propria prestazione manuale o intellettuale e il datore di lavoro si impegna a retribuirlo LA COSTITUZIONE ALL ART.36 PREVEDE IL PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE EQUA E SUFFICIENTE, NEL SENSO CHE LA RETRIBUZIONE DEVE RISPETTARE I MINIMI CONTRATTUALI LA GIURISPRUDENZA PREVALENTE RICONOSCE NEI MINIMI CONTRATTUALI IL PRINCIPIO DELL EQUITA E DELLA SUFFICIENZA. NEL NOSTRO ORDINAMENTO MANCA UNA DEFINIZIONE GENERALE DI RETRIBUZIONE UTILIZZABILE IN OGNI ISTITUTO RETRIBUZIONE CIVILISTICA L ART CC. PRECISA CHE LA RETRIBUZIONE DEL PRESTATORE DI LAVORO PUO ESSERE DETERMINATA SECONDO QUANTO STABILISCE IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO ED E STABILITA NELLA FORMA A TEMPO A COTTIMO, A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, IN NATURA, E A PROVVIGIONI RETRIBUZIONE FISCALE DEFINIZIONE; E CONSIDERATA COME REDDITO DERIVANTE DA UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ED E COSTITUITA DA SOMME E VALORI CORRISPOSTI IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO ART. ex 48 ora 51 TUIR RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA DEFINIZIONE ; E CONSIDERATA COME IMPONIBILE CONTRIBUTIVO DERIVANTE DA SOMME E VALORI MATURATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

3 Determinazione reddito di lavoro dipendente Art.51 DPR.917/86 Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro. Le somme e i valori in genere corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d imposta successivo a quello cui si riferisce si considerano percepiti nel periodo d imposta

4 ART 10 TUIR e bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni (5.164,57 euro). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire (5.164,57 euro). La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni (5.164,57 euro) si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari. (6)

5 Pertanto, il datore di lavoro dovrà PER I FONDI PENSIONE 1. sommare i contributi a suo carico al reddito di lavoro dipendente, assunto al lordo degli oneri esclusi dalla formazione del reddito ai sensi della lett. h) dell'art. Ex 48, comma 1, del Tuir; 2. calcolare il doppio della quota del Tfr destinata alla forma pensionistica collettiva istituita; 3. determinare il 12 per cento dell'importo di cui al punto 1 (comprensivo, quindi, dei contributi a suo carico), fino al limite assoluto di euro 5.164,57; 4. riconoscere come soglia limite per le somme che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il minore tra gli importi risultanti dai calcoli effettuati nei punti 2 e 3; 5. indicare nel punto 1 del Cud il reddito di lavoro dipendente al netto dell'importo complessivo di detti contributi che non hanno concorso a formare il reddito escludendo, inoltre, evidentemente, gli altri eventuali oneri compresi nella lett. h) dell'art. 48 del Tuir; 6. indicare nel Cud: a) l'ammontare dei contributi dedotti e quelli che non sono stati dedotti per superamento dei limiti previsti; b) nell'ipotesi in cui siano state conguagliate più tipologie di redditi, l'ammontare di quelli per i quali è previsto l'istituto del Tfr e quelli per i quali tale istituto non è previsto, ai fini della corretta determinazione, in sede di dichiarazione, della deduzione dei contributi versati alla previdenza integrativa; c) l'importo dei contributi versati per i familiari a carico; d) l'esistenza di situazioni particolari (ad esempio, che il soggetto sia un vecchio iscritto a un vecchio fondo; che non esista un fondo negoziale; che il fondo esista, ma il soggetto non vi abbia aderito). 2. Dal entra in vigore la riforma

6 segue art. 10 TUIR- e ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire (1.032,91 euro) per gli anni 2001 e Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni (1.549,37 euro), aumentato a lire (1.807,60 euro) per gli anni 2005 e 2006 e a lire (2.065,83 euro) a decorrere dal Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;

7 Modifica art. 51 TUIR riforma pensioni Non concorrono a formare reddito: (L n. 243 GU.222del ) 14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, e' aggiunta, dopo la lettera i), la seguente: "i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa".

8 IL SISTEMA DELLE RITENUTE ALLA FONTE Il prelievo delle imposte sul reddito avviene secondo il tipo di reddito e la natura del percipiente. Direttamente in capo al percipiente della somma o del valore costituente reddito, cioè in capo al vero contribuente oppure in prima istanza in capo a colui che corrisponde la somma o il valore costituente reddito, quindi in capo al SOSTITUTO D IMPOSTA tramite l istituto della ritenuta alla fonte. Il sostituto versa all amministrazione finanziaria l importo ritenuto e se ne rivale sul contribuente SOSTITUITO, sul quale il tributo grava in ultima istanza. per alcuni redditi il prelievo operato tramite il sostituto esaurisce l obbligazione del sostituito e si parla di RITENUTA A TITOLO D IMPOSTA O SECCA. Per altri redditi il prelievo operato tramite il sostituto non esaurisce l obbligazione del sostituito, in quanto è previsto un conguaglio - si parla di ritenuta d acconto.

9 la ritenuta alla fonte può a titolo d imposta o secca a titolo d acconto essere

10 la ritenuta a titolo d acconto non esaurisce gli obblighi tributari del sostituito relativamente al reddito su cui incide costituisce cioè solo un acconto dell IRPEF in sede di dichiarazione conseguentemente il fisco chiede al sostituto i nominativi dei sostituiti

11 la ritenuta a titolo d imposta esaurisce gli obblighi tributari del sostituto relativamente al reddito su cui incide conseguentemente il fisco non chiede al sostituto i nominativi dei sostituiti

12 Sostituto e responsabile d imposta L art. 64 del DPR. 600/73 Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa, se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituito ha facoltà di intervenire nel processo di accertamento dell imposta. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi ha diritto di rivalsa.

13 ART. 23 DPR 600/73 1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 51 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percepenti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

14 1 bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 51, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute

15 2. La ritenuta da operare è determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo ex48 ora 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto della deduzione di cui all'articolo 11 ex 10bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 13 e 14, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 13 e 14, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi; (10) ora deduzioni b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

16 Deduzione per assicurare la progressività dell imposizione Art. 11 TUIR no tax area Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili, di cui all art. 10, si deduce l importo di euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all art.49 TU, con esclusione di quelli indicati nel Co.2 lettera a) e art.50 Co.1 lettera a) b) c) c-bis) d) e h-bis e l), la deduzione del Co.1 è aumentata di un importo pari a 4500 euro non cumulabile, con quello previsto dai Co.3,4, rapportato al periodo di lavoro nell anno Omiss

17 Esempio Deduzione La deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra euro, aumentato delle deduzioni di cui sopra e degli oneri deducibili di cui all art. 10 TUIR e diminuito del reddito complessivo e del credito d imposta di cui all art.14 e l importo di euro. Se il rapporto e maggiore o uguale a 1 la deduzione compete per intero, se il rapporto è uguale o minore di zero la deduzione non compete - in tutti gli altri casi la deduzione spetta in base alla percentuale ricavata con la formula precedente, ai fini del predetto rapporto valgono le prime 4 cifre decimali. Calcolo no tax area deduzione teorica red.lavoro dip./

18 Deduzione no tax family Per essere a carico un familiare deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a euro La deduzione teorica coniuge euro 3200 e 2900 figli per figli inferiori a 3 anni sale a 3450 oppure 3200 se l altro genitore manca, sale a 3700 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi legge 104/92 La deduzione va ragguagliata al numero di mesi in cui vi sono le condizioni basta anche un giorno per contare il mese. Calcolo: deduzione teorica-reddito comp/78000

19 d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2 bis, terzo periodo, dello stesso testo unico; (4) d bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17 bis, [comma 1, primo periodo], dello stesso testo unico. (3) (9) e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 51, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito

20 3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché sui compensi e le indennità di cui all'articolo ex 47 ora 50, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 14, del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'articolo ex 13 bis ora 15 dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

21 Modalità di effettuazione del conguaglio IRPEF Conguaglio in senso proprio I sostituti d imposta devono effettuare entro il 28 febbraio dell anno successivo, e in caso di cessazione alla data di cessazione il conguaglio delle ritenute operate sulle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di paga entro il 12 gennaio facoltà di attribuzione degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal lavoratore, tra questi i più recenti ricordiamo i contributi previdenziali volontari il contributo versato ai fondi pensione casella CUD al netto 11%. Conguaglio di fine rapporto Se la data di risoluzione del rapporto di lavoro coincide con la fine dell anno, il conguaglio ha tutte le caratteristiche di quello in senso proprio Le deduzioni e detrazioni per oneri vanno fino all ultimo giorno retribuito. Non sono previste sulla indennità sostitutiva del preavviso. Nel caso di conguaglio a credito va restituito anche in corso d anno.

22 In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. [Qualora le comunicazioni delle indennità e dei compensi di cui all'articolo ex47ora 50, comma 1, lettera b), del citato testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso terrà conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo d'imposta successivo].

23 Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

24 4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. 5 ABROGATO

25 Possibilità di «riaprire» il conguaglio per sanare errori commessi nell'effettuazione del conguaglio o per considerare ulteriori somme o valori L'articolo 23, comma 3, Dpr 600/1973 stabilisce che le operazioni di conguaglio di fine anno vanno effettuate «... entro il 28 febbraio dell'anno successivo». Poiché la ratio della norma è, principalmente, quella di concedere più tempo al sostituto d'imposta, al fine di favorire una più corretta applicazione della legge, e rendere, per quanto possibile, definitivo il rapporto tributario dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, nel caso di errore nell'attribuzione delle detrazioni o deduzioni in sede di effettuazione del conguaglio, entro e non oltre la fine del mese di febbraio, è consentito riconsiderare le operazioni svolte in precedenza senza incorrere in irregolarità né sanzioni. Lo slittamento al 28 febbraio 2006 delle operazioni di conguaglio è relativo ai soli effetti finanziari del conguaglio di fine anno, il quale potrà quindi incidere (mediante ulteriori ritenute ovvero restituzioni di crediti d'imposta) sulle retribuzioni dell'anno successivo erogate fino al 28 febbraio, in cui il conguaglio stesso (o gli aggiustamenti di eventuali errori) viene operato, non variando, ai fini del calcolo materiale, il riferimento agli emolumenti corrisposti e alle ritenute operate nell'anno precedente (ovvero entro il 12 gennaio dell'anno successivo). A tale proposito, la circolare ministeriale n. 326/E del 1997 (par. 3.5) precisa infatti sia che «se necessario il conguaglio potrà anche essere ripetuto, ad esempio per tenere conto di altre somme e valori non considerati in precedenza, purché, in ogni caso, i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio dell'anno successivo», sia che «le operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche non per tutti i sostituiti contemporaneamente».

26 Attribuzione, in sede di conguaglio di fine anno, di oneri detraibili e deducibili sostenuti direttamente dal dipendente Come in parte già anticipato, l'art. 23, comma 3, del Dpr 600/1973 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d'imposta devono attribuire anche le detrazioni d'imposta eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 15 del Tuir per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sulla busta paga. L'attribuzione delle detrazioni può, quindi, essere effettuata solo in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto senza alcuna richiesta da parte del dipendente. Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per assicurazioni sulla vita e sugli infortuni (oneri di cui alle lett. c e f dell'art. ex13 bis ora 15 del Tuir) l'attribuzione della detrazione d'imposta spetta per le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Anche in tale caso l'attribuzione della detrazione da parte del datore di lavoro prescinde dalla richiesta del dipendente. Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili, il lavoratore dipendente non può, tuttavia, pretendere l'attribuzione della deduzione ovvero della detrazione per oneri che, pur essendo compresi nella previsione degli artt. 10 e 15, non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro. Tuttavia, la circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 (par. 3.5.) ha chiarito che il sostituto può comunque acconsentire di tenere conto di detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del sostituito. In tale caso, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei limiti di deducibilità e di detraibilità previsti dalle norme di riferimento, assumendosi le responsabilità.

27 Contributi previdenziali volontariamente versati (riscatti laurea, ricongiunzioni, ecc.) A seguito di quanto previsto dalla nuova lett. e) dell'art. 10 del Tuir, i contributi versati dal 1 gennaio 2001 facoltativamente all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza non beneficiano più della detraibilità del 19% su un importo massimo di euro 1,291,14 - in concorrenza con i premi pagati per assicurazioni vita e infortuni - ma sono integralmente deducibili dal reddito. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono integralmente deducibili i contributi versati, ad esempio, per il riscatto della laurea, per la prosecuzione volontaria o per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi. Qualora il dipendente abbia versato direttamente tali contributi e chieda al datore di lavoro di tenerne conto nel conguaglio, quest'ultimo, per il riconoscimento della deducibilità degli stessi, non dovrà più effettuare alcuna verifica della capienza con altri oneri, ma dovrà unicamente farsi rilasciare la ricevuta di versamento. Nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro abbia direttamente trattenuto l'importo di tali contributi dalla busta paga e abbia provveduto al versamento all'ente previdenziale, a seguito di quanto stabilito nell'art. 51, comma 2, alla lett. h), Tuir, tale importo sarà interamente escluso dal reddito di lavoro dipendente e sarà indicato a casella del mod. Cud. In tale caso, come già precisato, tale importo dovrà essere considerato ai fini della verifica della capienza del 12% del reddito complessivo per la deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare.

28 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni In base a quanto previsto dalla lett. f) dell'art. 15 Tuir, così come modificata dal Dlgs 47/2000 (a sua volta modificato dal Dlgs 168/2001), è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al 19% dei premi pagati fino ad un massimo di euro 1.291,14, solo con riferimento ai premi pagati per contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente superiore al 5% nonché per i contratti contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (per l'individuazione di questi ultimi si veda Dm 22 dicembre 2000). Con la circolare n. 29/E è stato precisato che, in caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato. Per quanto riguarda il conguaglio di fine anno nell'ipotesi in cui, in conformità al contratto collettivo, ad accordi o regolamenti aziendali, il datore di lavoro abbia versato premi per tali tipologie di polizze le stesse, per la parte di premio a carico del datore di lavoro, avranno concorso a formare il reddito dei dipendenti, ma in occasione del conguaglio di fine anno deve essere riconosciuta la detrazione del 19% fino al limite di euro 1.291,14. Tale detrazione deve essere indicata in casella del mod. Cud e l'importo dell'onere detraibile va riportato sul CUD, mentre l'onere deve essere analiticamente descritto con il codice nella sezione «annotazioni». Poiché la nuova disciplina si applica ai contratti stipulati, o rinnovati, dal 1 gennaio 2001, per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati in anni precedenti e ancora in corso nel 2004 resta salva la previgente disciplina che prevedeva la detrazione del 19% nel rispetto del limite di euro 1.291,14 e della durata minima di 5 anni. Si ricorda infine per completezza che, nell'ipotesi in cui, nel 2004, siano stati stipulati contratti aventi contenuto prevalentemente finanziario (le cd. polizze a capitalizzazione), le nuove norme non prevedono alcun vantaggio fiscale relativamente ai premi versati

29 Polizze sanitarie La versione dell'art. 51 del Tuir in vigore dal 1 gennaio 1998 non prevede un regime particolare per le spese sanitarie sostenute dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali. In merito a tale fattispecie, tuttavia, l'art. 23 del Dpr 600/1973 stabilisce che, in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il sostituto d'imposta deve attribuire le detrazioni previste per le spese mediche di cui all'art. 15 del Tuir se, in corso d'anno, ha effettuato tali tipi di erogazioni (e, quindi, ha sostenuto direttamente o ha rimborsato il dipendente) conformemente a contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali. In linea generale quindi, in mancanza di disposizioni agevolative specifiche, i premi delle polizze sanitarie pagate dal datore di lavoro a favore dei dipendenti sono da considerare retribuzione in natura sulla base del valore normale e cioè sulla base del prezzo del premio della polizza pagata dal datore di lavoro. Preme, tuttavia, in questa sede sottolineare che l'applicazione alle polizze sanitarie delle disposizioni relative alle modalità di tassazione dei fringe benefit comporta che, anche nei confronti delle stesse, valga quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 Tuir che prevede che «non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23»; tuttavia, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Tale previsione normativa ha infatti carattere del tutto generale ed è quindi applicabile a tutti i beni forniti e ai servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti. Per completezza di trattazione, si ritiene infine opportuno sottolineare che, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 del Tuir (in base al quale si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito senza diritto ad alcuna detrazione d'imposta), il dipendente non perda la possibilità di portare in detrazione le spese mediche effettivamente sostenute, anche se rimborsate dalla società di assicurazione, per il solo fatto che il premio pagato dal datore di lavoro, essendo inferiore a euro 258,23, non abbia concorso a formare il suo reddito in ossequio alla norma sopra indicata. Tale affermazione consegue dalla considerazione che, nella diversa ipotesi in cui l'ammontare dei benefit complessivamente corrisposti nel periodo d'imposta fosse superiore a detto limite, anche tale premio concorrerebbe a formare il reddito del dipendente

30 Contributi versati a fondi sanitari Il Dlgs 18 febbraio 2000, n. 41 ha disciplinato il trattamento fiscale dei fondi sanitari intervenendo sia sul regime fiscale dei contributi sanitari versati dal lavoratore dipendente e disciplinati dall'art. 51, comma 2, lett. a) del Tuir, che sull'art. 10 del Tuir, relativo agli oneri deducibili ai fini Irpef. Le nuove norme attribuiscono un beneficio fiscale progressivamente crescente ai contributi versati ai fondi integrativi del Ssn costituiti in base alle nuove disposizioni (cd. «fondi doc»), mentre come contropartita viene ridotto, nel tempo, il vantaggio fiscale fino ad ora riconosciuto unicamente ai «contributi sanitari» versati nell'ambito del reddito di lavoro dipendente (cd. «fondi non doc»). L'art. 51, comma 2, lett. a) del Tuir relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente prevede tuttora la convivenza delle agevolazioni fiscali per i contributi versati sia ai «fondi non doc», come ad esempio il Fasi, sia ai «fondi doc». I lavoratori dipendenti possono continuare a «non fare concorrere» alla formazione del proprio reddito i contributi versati a fondi «non doc», ma l'importo che attualmente non concorre alla formazione del reddito, fissato in 3.615,20 euro, rimane tale solo fino al 2002, mentre scende a 3.098,74 euro per l'anno 2003 e di 258,23 euro (pari a 0,5 milioni di lire) in ciascuno degli anni successivi fino a raggiungere 1.807,60 euro a partire dal Come si può rilevare, la possibilità di cumulo decresce e comincerà ad incidere negativamente sulla tassazione del reddito del lavoratore dipendente a decorrere dal 2003 in quanto, a partire dal 2004, lo stesso non potrà superare l'importo di 3.356,97 euro. Relativamente al regime fiscale applicabile ai contributi versati ai fondi sanitari e alle detrazioni sulle spese mediche rimaste a carico del contribuente l'amministrazione finanziaria, con la risposta n. 7 contenuta nella circolare n. 54/E del 2002, ha chiarito che non è possibile scegliere tra: - la deduzione dal reddito dei contributi versati ad un fondo integrativo sanitario ai sensi dell'art. 10, lett. e ter) del Tuir (e, in pratica, dell'art. 51, comma 2, lett. a del Tuir)

31 Inoltre, viene ricordato che: 1. se le spese sanitarie che sono state rimborsate sono relative a contributi che sono esclusi dalla formazione del reddito, tali spese «non possono essere detratte dall'imposta dovuta dal contribuente o da quella dovuta dai familiari non a carico ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir»; 2. se le spese sanitarie che sono state rimborsate sono relative a contributi che non sono esclusi dalla formazione del reddito in quanto, ad esempio, eccedenti il limite previsto dalla norma di esclusione, «la detrazione della spesa medica spetta in proporzione alla quota dei contributi che hanno concorso a formare il reddito del lavoratore dipendente».

32 Il conguaglio incapiente Nell'ipotesi in cui, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene fatto il conguaglio, le retribuzioni siano insufficienti a subire il prelievo corrispondente al «debito» di fine anno, l'art. 23, comma 3, del Dpr 600/1973 permette al dipendente di scegliere tra versare al sostituto l'importo delle ritenute ancora dovute (in quanto eccedenti le retribuzioni interessate dalle operazioni di conguaglio), ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo dell'eccedenza d'imposta dovuta dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio In entrambe le ipotesi, la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto e, nel caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2005, sugli importi di cui è differito il pagamento (a decorrere dalle retribuzioni corrisposte dal mese di marzo) si applica l'interesse in ragione dello 0,50% mensile (utilizzando il codice 1013 in quanto, a decorrere dal 1 marzo 2002, il codice 1153 è stato soppresso per confluenza nel precedente), da trattenere e versare nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'eventuale importo che, al termine del periodo di imposta, rimane comunque non trattenuto per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto di lavoro, deve essere comunicato al sostituito che dovrà provvedere autonomamente al versamento dello stesso entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

33 Il conguaglio riepilogativo annuale L'art. 23, comma 4, del Dpr 600/1973 prevede il cd. «conguaglio riepilogativo» che permette al dipendente di richiedere al datore di lavoro di tenere conto, in occasione del conguaglio di fine anno, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro. La norma stabilisce infatti che, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituito possa chiedere al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui i redditi di lavoro dipendente e assimilati sono stati percepiti, di tenere conto anche di altri redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti, anche da soggetti non sostituti d'imposta, a fronte di precedenti rapporti di lavoro intrattenuti nel corso dello stesso anno. La richiesta al nuovo datore di lavoro avviene mediante la consegna della certificazione unica (mod. Cud) concernente i redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati da altri soggetti (ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non è sostituto d'imposta). È previsto inoltre che, in occasione della consegna di tale certificazione, il sostituito comunichi al sostituto d'imposta se, in ipotesi di incapienza della retribuzione rispetto alle ritenute complessive, intenda corrispondergli l'importo mancante ovvero se l'autorizza ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni successive.

34 Il conguaglio e la richiesta dell'applicazione di un'aliquota più elevata Con risoluzione n. 199/E del 30 novembre 2001, l'agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, già riconosciuta nella circolare n. 326/E/1997, che il sostituto d'imposta, su richiesta del sostituito, effettui una ritenuta con un'aliquota superiore rispetto a quella dovuta. Tale procedura permette di evitare il pagamento di imposte troppo elevate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero al momento dell'effettuazione del conguaglio. novità Dalla richiesta, da parte del sostituito, dell'applicazione dell'aliquota superiore rispetto a quella dovuta, consegue l'effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto da parte del sostituto d'imposta senza restituzione del credito che deriva dall'applicazione, sul reddito corrisposto, degli scaglioni annui di reddito rispetto alla maggiore tassazione effettuata in corso d'anno. Tale comportamento andrà evidenziato nel modello Cud punto 3 L'evidenziazione dell'applicazione di un'aliquota Irpef più elevata nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (Cud) non influisce sugli adempimenti dell'eventuale successivo sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio tenendo conto anche dei redditi corrisposti dal precedente sostituto (cd. conguaglio «riassuntivo»). In tal caso, infatti, in assenza di ulteriore formale richiesta da parte del percipiente, l'eventuale credito risultante dal nuovo conguaglio dovrà essere restituito.

35 STOCK OPTION

36 Trasferta Piè di lista o analitico Forfetario - 46,48 L ,47 L Misto 1 30,99 L /3 = Misto 2 15,49 L /3 = Spese Viaggio Spese non documentate 15,49

37 Auto uso promiscuo Modello automezzo Tabelle ACI Nazionali su GU KM. Uso promiscuo - calcolare il 30% Esempio 0,41 al Km. Per Km = Il 30% di = 1.859,24 In lire 800 x = il 30% = annue

38 Contributi previdenziali volontari - In sostituzione della detraibilità del 19% su un importo massimo di euro 1.291,14 in concorrenza con i premi pagati per assicurazioni vita e infortuni, a seguito di quanto previsto dalla nuova lettera e) dell'articolo 10 del Tuir, i contributi versati facoltativamente all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza sono integralmente deducibili dal reddito. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono integralmente deducibili i contributi versati, ad esempio, per il riscatto della laurea, per la prosecuzione volontaria o per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi.

39 ART.24 DRP 600/73 RITENUTA SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE 1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e Ai fini del conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, i soggetti che corrispondono le indennità e i compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del periodo d'imposta successivo, al datore di lavoro del percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei relativi contributi.

40 Conguaglio in ipotesi di coesistenza di un rapporto di collaborazione e di lavoro dipendente - Nell'ipotesi in cui un soggetto, nel corso dell anno, abbia intrattenuto con lo stesso sostituto sia un rapporto di lavoro dipendente che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (ad esempio un dirigente che sia anche membro del consiglio di amministrazione) il sostituto d'imposta avrà tenuto un differente comportamento in funzione della periodicità di pagamento dei compensi. In particolare, se i due compensi avevano la medesima cadenza periodica (ad esempio mensile), il sostituto d'imposta, ai fini dell'effettuazione della ritenuta e dell'attribuzione delle detrazioni, deve aver cumulato quanto complessivamente corrisposto. Diversamente, qualora i compensi spettanti siano stati corrisposti con una cadenza periodica diversa, le ritenute dovevano essere effettuate separatamente. Per quanto riguarda le detrazioni, queste, se i due rapporti erano contemporanei, devono essere state attribuite solo con riferimento ai redditi di lavoro dipendente. In sede di conguaglio il sostituto dovrà, evidentemente, effettuare il cumulo su quanto corrisposto anche se il sostituito non lo avesse richiesto.

41 Profili fiscali del lavoro a progetto e occasionale I compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi, le cui prestazioni hanno i requisiti dell art.61 del D.Lgs. 276/2003 sono qualificabili come redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell art.50 lettera c-bis del TUIR e sono tassati ai sensi dell art.24 DPR 600/73 che richiama l art. 23 del DPR 600/73 (lavoro a progetto) I compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi di importo inferiore a euro 5000 percepiti nell arco dello stesso anno solare e con lo stesso committente, le cui prestazioni sono di durata complessiva inferiori a 30 giorni, costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi art. 50 lettera c-bis del TUIR e sono tassati ai sensi dell art.24 del DPR.600/73 che richiama il 23 (lavoro a progetto occasionale) I compensi dei lavoratori autonomi, occasionali, le cui prestazioni non sono né coordinate ne continuative costituiscono redditi diversi ai sensi dell art.67 co.1 lettera l del TUIR e sono soggetti alla ritenuta d acconto IRFEF nella misura del 20%. Nella legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (Legge 80/2003) si prevede l attrazione al reddito che deriva dall esercizio di arti e professioni se conseguito da artisti o professionisti (art.2 co.1 lettera c. n.8 Legge 80/2003). Attenzione: i redditi percepiti sono inquadrati nell ambito dei redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente art. 50 TUIR lettera c-bis a condizione che la collaborazione non rientri nell oggetto dell arte e professione esercitata (art.53 TUIR) (lavoro autonomo)

42 IL LAVORO A PROGETTO (art D.Lgs. 276/2003) presuppone una attivita finalizzata alla realizzazione del progetto, programma o fase di esso con il coordinamento del committente (cir Confindustria) E obbligatorio il contratto scritto con la descrizione del progetto o programma o fase affidato al collaboratore anche ai fini della qualificazione del rapporto come lavoratore parasubordinato Il rapporto di lavoro a progetto conserva le stesse caratteristiche dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, cosi come già individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (tesi confermata dal Ministero del lavoro cir. 1/2004) Non rientrano nei lavori a progetto art. 61 D.Lgs. 276/2003: - le attività di agente e rappresentante (art.25 bis DPR.600/73) - le professioni intellettuali con albo (art.25 DPR.600/73) -- rapporti con società e associazioni sportive di dilettanti, affiliate alle federazioni -- revisori e sindaci amministratori di società (art.24 DPR.600/73) -- partecipanti collegi o commissioni (art. 24) -- coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia (art.24) -- prestazioni occasionali alle condizioni e nei limiti fissati (art.25)

43 LE PRESTAZIONI OCCASIONALI Ai fini fiscali questi tipi di prestazioni vanno assimilate ai redditi di lavoro dipendente solo se in concreto sia comunque configurabile un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art.50 co 1 lettera c-bis del TUIR in pratica i requisiti sono: mancanza di subordinazione, rapporto unitario e continuativo, mancanza di propri mezzi organizzati, retribuzione periodica prestabilita (tassazione art. 24 DPR 600/73 che rinvia all art.23 stesso DPR) Se mancano questi requisiti le prestazioni occasionali saranno inquadrabili tra i redditi diversi art.67 co.1 lettera f) TUIR- Lo confermano cir. INPS n.9 del e Ministero del Lavoro cir del La ritenuta IRPEF prevista è ai sensi dell art.25 DPR.600/73 al netto delle spese di produzione, non è previsto in questi casi il cedolino Ai fini previdenziali i redditi diversi non sono soggetti alla contribuzione prevista dalla gestione separata INPS, se non superano i euro nell anno o 30 giorni.

44 PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO Le prestazioni occasionali di tipo accessorio previste dall art.70 del D.Lgs. 276/2003 non possono superare 30 giorni nel corso dell anno solare in questa tipologia contrattuale rientrano: disoccupati, casalinghe, studenti, piccole collaborazioni domestiche, realizzazione di manifestazioni, insegnamenti privati supplementari. I relativi compensi sono esenti da imposizione fiscale (art.72 co2 D.Lgs.276/2003) in quanto già tassati con il pagamento dei buoni del valore nominale di euro 7,50 ciascuno. Il costo sostenuto per l acquisto dei buoni è deducibile nella determinazione del reddito d impresa secondo il principio di competenza in pratica si guarda al momento dell utilizzo della prestazione. Al lavoratore spettano euro 5,80 (cifra al netto dell INAIL, INPS, e quota per il concessionario) Ai fini contributivi il contributo è già compreso nel buono.

45 Ripetizione (cd. «riapertura») del conguaglio per sanare errori commessi nell'effettuazione del conguaglio o per considerare ulteriori somme o valori - L'art. 23, comma 3, del Dpr 600/1973 stabilisce che le operazioni di conguaglio di fine anno vanno effettuate «... entro il 28 febbraio dell'anno successivo». Poiché la ratio della norma è, principalmente, quella di concedere più tempo al sostituto d'imposta, al fine di favorire una più corretta applicazione della legge, e rendere, per quanto possibile, definitivo il rapporto tributario dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, nel caso di errore nell'attribuzione delle detrazioni in sede di effettuazione del conguaglio, entro e non oltre la fine del mese di febbraio, è consentito riconsiderare le operazioni svolte in precedenza senza incorrere in irregolarità né sanzioni.

46 Il reddito dell'amministratore professionista alla luce delle nuove interpretazioni ministeriali Riassumendo, in breve, quanto sopra commentato, dall'orientamento ministeriale contenuto nella circolare n. 105/E del 2001 consegue che: 1. i compensi percepiti dagli amministratori, rientrando genericamente tra le «collaborazioni coordinate e continuative», sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 2. nell'ipotesi in cui l'amministratore sia anche titolare di un reddito di lavoro autonomo professionale: - se l'ordinamento professionale ricomprende nel novero delle mansioni tipiche della categoria anche l'amministrazione o la gestione di aziende, i relativi compensi vanno ricondotti alla disciplina dei redditi da lavoro autonomo; - in assenza di una previsione espressa nell'ambito delle norme di disciplina della professione, i compensi del professionista devono essere ugualmente ricondotti al reddito di lavoro autonomo nell'ipotesi in cui, lo stesso, ricopra l'incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita un'attività oggettivamente connessa con le mansioni tipiche della propria professione abituale.

47 Conguaglio e applicazione delle addizionali Analogamente al conguaglio per i lavoratori dipendenti, quello relativo ai collaboratori coordinati e continuativi deve essere effettuato tra dicembre e febbraio e in tale sede devono essere considerati tutti i redditi che il sostituto ha corrisposto al sostituito nel corso del periodo d'imposta. Qualora i compensi siano corrisposti in un'unica soluzione e il sostituto d'imposta conosca sia l'importo annuo che corrisponde che la periodicità del compenso, deve trattenere le addizionali (regionali e comunali) in rate (anche una sola) nell'anno successivo (in costanza del rapporto di collaborazione) ovvero in un'unica soluzione in occasione del conguaglio per la cessazione del rapporto. Qualora, al contrario, non sia nota la predetta periodicità, il prelievo sarà effettuato in un'unica soluzione in occasione del pagamento del primo compenso nell'anno successivo. Quindi, anche nell'ipotesi degli amministratori «non professionisti» che ricevono un unico compenso annuo, occorre determinare l'importo delle addizionali in occasione del conguaglio di fine anno, mentre il prelievo delle stesse sarà effettuato in occasione del pagamento del primo (o unico pagamento) del periodo d'imposta successivo.

48 Versamento ritenute conguaglio Codici Tributo conguaglio- Per il versamento delle ritenute relative al conguaglio utilizzare su F se il conguaglio riguarda i dipendenti e viene fatto entro il mese di dicembre per i collaboratori 1013 conguaglio mese di gennaio o febbraio 1013 in caso di incapienza le ritenute del conguaglio versate da marzo in poi compresi interessi versamento comprensivo di interessi effettuato dal lavoratore entro il 15 gennaio 3801 addizionale regionale in autotassazione 3802 addizionale regionale sostituto d imposta 3817 addizionale comunale in autotassazione 3816 addizionale comunale per sostituti d imposta Enti locali codice 03 Bolzano 07 Friuli Venezia Giulia 18 Trento 20 Val D Aosta 99 restanti comuni.

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