IL TFR TRA IMPRESE, PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INPS
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1 IL TFR TRA IMPRESE, PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INPS Dott. Antonio Palermo antonio.palermo@cndc.it Dott. Antonio Palermo 1
2 Oggetto e scopo dell intervento Dall 1/1/2007, in anticipo di un anno rispetto a quanto previsto, entra in vigore la Riforma della Previdenza Complementare e la nuova disciplina del Trattamento di fine rapporto che verrà destinato, almeno in parte, alle forme pensionistiche complementari. Questo intervento si prefigge come obiettivo di illustrare la nuova normativa, alla luce delle novità introdotte dalla manovra finanziaria 2007, senza trascurare gli aspetti anche operativi che i dottori commercialisti che si occupano di lavoro sono chiamati ad affrontare già da questi giorni. Dott. Antonio Palermo 2
3 Argomenti da trattare La previdenza complementare: storia ed esigenza di riforma Chi sono i destinatari Il finanziamento della Previdenza complementare La destinazione del Tfr: le possibili opzioni Le novità della finanziaria 2007 Misure compensative per le imprese Gli obblighi per i datori di lavoro Le forme pensionistiche complementari Disciplina fiscale di contributi e rendimenti Prestazioni pensionistiche e disciplina fiscale Anticipazioni e riscatto della posizione individuale e disciplina fiscale Permanenza nei fondi pensione Considerazioni conclusive Dott. Antonio Palermo 3
4 La Previdenza Complementare: nascita e definizione Nei primi anni 90 il sistema pensionistico è in profonda crisi, a causa di vari fattori, tra cui l invecchiamento della popolazione, la disoccupazione giovanile, il tardivo inserimento dei giovani nel mercato del lavoro Tali fattori hanno creato uno squilibrio crescente tra contribuzioni e prestazioni e una crescita della spesa pubblica non più sostenibile Uno dei primi interventi per fronteggiare la crisi è il D. Lgs n.124 del 21/4/1993 che segna la nascita della Previdenza complementare in Italia È una forma di previdenza finalizzata alla costituzione di una posizione pensionistica integrativa che, aggiunta a quella di base, consenta al lavoratore di mantenere anche dopo il pensionamento, il tenore di vita conseguito durante la vita lavorativa Dott. Antonio Palermo 4
5 La Previdenza complementare: un po di storia Una tappa importante nell affermazione della previdenza complementare è la Legge 335/95 (Riforma Dini) che, al fine di contenere la spesa pensionistica e garantire la sostenibilità dell intero sistema previdenziale, interviene su tre versanti: passaggio graduale dal sistema retributivo a quello contributivo per il calcolo della pensione Introduzione di una soglia minima di età da affiancare ai 35 anni di contributi per la pensione di anzianità Introduzione di incentivi fiscali per rendere più conveniente il ricorso a forme di previdenza integrativa Nasce in tal modo un sistema pensionistico basato su due pilastri Dott. Antonio Palermo 5
6 I tre pilastri della previdenza Il primo pilastro è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (Inps, Casse professionali, ecc.), il cui scopo è quello di erogare una pensione minima finanziata da lavoratori e datori di lavoro Il secondo pilastro è rappresentato dalla previdenza complementare, che offre la possibilità di costituirsi una pensione aggiuntiva da aggiungere a quella di base, il cui importo sarà sensibilmente ridotto quando, a regime, il sistema di calcolo retributivo abdicherà a favore del sistema contributivo Ad essi si è poi aggiunto il terzo pilastro rappresentato dalla previdenza integrativa individuale, che si realizza attraverso forme di risparmio individuali con la finalità di integrare sia la previdenza pubblica sia quella complementare Dott. Antonio Palermo 6
7 Perché la riforma Ad oggi i fondi pensione italiani sono ancora ai nastri di partenza, sebbene siano trascorsi oltre 13 anni dalla loro istituzione. Solo in pochi fino ad oggi hanno aderito e pochissimi fra questi sono i giovani, cioè i soggetti potenzialmente più interessati. Le cause di questo scarso interesse sono principalmente due: la maggioranza dei futuri pensionati non si è ancora resa conto di quale sarà l ammontare della propria pensione; la maggior parte dei lavoratori preferisce l immediata disponibilità del Tfr piuttosto che una rendita Di qui l esigenza di dare un nuovo slancio alla Previdenza complementare, con una nuova organica riforma che il Parlamento, con la legge n. 243 del 23/8/2004, ha delegato al governo. Dott. Antonio Palermo 7
8 La riforma della Previdenza complementare: i punti cardine La riforma della previdenza complementare viene attuata oggi con il Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005 Entra in vigore dal 1 gennaio 2007 anziché, come era previsto, il 1 gennaio 2008 L obiettivo è quello di consentire la formazione di una pensione complementare di importo più significativo, prevedendo a tal fine: che i lavoratori dipendenti possano scegliere di destinare alle forme pensionistiche complementari il proprio TFR Una disciplina fiscale ancora più vantaggiosa relativa a contributi, rendimenti, prestazioni condizioni più vantaggiose relativamente alla permanenza nei fondi pensione, alle prestazioni e al loro riscatto Dott. Antonio Palermo 8
9 Destinatari della Previdenza complementare Possono aderire ai fondi pensione i seguenti soggetti: lavoratori dipendenti pubblici e privati lavoratori autonomi e liberi professionisti i soci lavoratori di cooperative tutti i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta (casalinghe, familiari a carico etc) Dott. Antonio Palermo 9
10 Ambito di applicazione della riforma L ambito di applicazione della riforma interessa i soli lavoratori del settore privato La scelta sulla destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare riguarda esclusivamente il Tfr futuro, ossia quello che maturerà dal 1/1/2007 in avanti Per i lavoratori del settore pubblico continua ad applicarsi esclusivamente ed integralmente la normativa previgente; ciò in quanto, per tale categoria, sarà un decreto legislativo ad hoc ad attuare i principi della riforma. Dott. Antonio Palermo 10
11 Il finanziamento della previdenza complementare Per i dipendenti il versamento dei contributi è articolato su tre quote: contributo del datore di lavoro contributo del lavoratore quota del TFR Contratti e accordi collettivi possono fissare modalità e misura minima del contributo, che può essere stabilito in cifra fissa oppure in percentuale della retribuzione. In base alla normativa vigente, il lavoratore non può aderire ad una forma pensionistica complementare individuale, godendo dei vantaggi fiscali della contribuzione, se è operante un fondo pensione contrattuale nel settore in cui opera l azienda: non può destinare il Tfr né il contributo del datore di lavoro previsto dal CCNL per i fondi negoziali Dott. Antonio Palermo 11
12 Il finanziamento della previdenza complementare Dall 1/1/2007 si potrà aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro. L aderente potrà decidere di versare ulteriori contributi; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, avrà diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro; Il datore di lavoro potrà comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito. Dott. Antonio Palermo 12
13 La destinazione del Tfr La riforma prevede che il lavoratore possa decidere, entro 6 mesi dall 1/1/2007 o dall assunzione, se conferire il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare prescelta o se mantenerlo presso il proprio datore di lavoro (scelta esplicita); qualora il lavoratore non esprima, trascorso tale periodo, alcuna scelta, il Tfr maturando viene trasferito alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi o, in mancanza, al fondo che verrà costituito ad hoc presso l Inps (opera il c.d. silenzio assenso del lavoratore). La scelta sulla destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare. Dott. Antonio Palermo 13
14 Le novità della Finanziaria 2007 La finanziaria 2007 istituisce, con effetto dall , il Fondo per l erogazione ai lavoratori del settore privato del Tfr; si tratta di un fondo gestito dall Inps per conto dello Stato, su apposito c/corrente aperto presso la Tesoreria Statale. Il Fondo sarà alimentato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, del Tfr maturato dall e non destinato alla previdenza complementare. Tale disposizione è transitoria in quanto dovrà essere riesaminata nel La liquidazione del Tfr dovrà comunque essere effettuata per intero dalle aziende che provvederanno poi a conguagliare la quota anticipata in sede di corresponsione dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al Fondo medesimo, secondo modalità attuative da stabilirsi con apposito D.M.; Il versamento del Tfr ai fondi pensione o al neo-costituito Fondo Inps riguarderà le quote maturate dall , a prescindere dall epoca in cui sarà effettuata l eventuale scelta da parte del lavoratore (che può decidere entro il ) Dott. Antonio Palermo 14
15 I tempi di avvio: il D.L n. 276/2006 Per accelerare e definire i tempi di avvio della riforma, è intervenuto il D.L. 276 del 13/11/2006, che ha previsto: l anticipo all 1/1/2007 della riforma entro il il 31/1/2007 un D.M. Lavoro Finanze, sentita la Covip, dovrà disciplinare sia i flussi di finanziamento dei fondi (con particolare riguardo alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del Tfr maturando) sia l istituzione del fondo complementare presso l Inps; entro 30 gg dalla pubblicazione del d.m. i Fondi Pensione dovranno adeguare i propri statuti e le imprese di assicurazione costituire il patrimonio separato e autonomo per la gestione di forme previdenziali mediante forme di assicurazione sulla vita dal 31 giorno successivo alla pubblicazione, le forme pensionistiche potranno ricevere nuove adesioni. l afflusso verso i fondi pensione del Tfr e dei contributi avverrà dall 1/7/2007, anche in riferimento alle adesioni avvenute fra l 1/1 e il 30/6. Dott. Antonio Palermo 15
16 Il Tfr: i numeri in gioco 19 miliardi di euro: Tfr totale accantonato ogni anno euro: Tfr medio per impresa : numero complessivo lavoratori dipendenti interessati: imprese di cui: hanno da 1 a 49 addetti (il 99,43%) e ne occupano il 53,7% hanno oltre 50 addetti (lo 0,57%) e ne occupano il 47,3% Dott. Antonio Palermo 16
17 Le opzioni sul Tfr In base alla data di assunzione del lavoratore e alla sua adesione o meno ad un fondo di previdenza si verrà a configurare la seguente casistica: 1 Lavoratori dipendenti assunti dal 29/4/1993 iscritti ad un fondo di previdenza complementare 2 Lavoratori dipendenti assunti dal 29/4/1993 non iscritti ad un fondo di p.c. e neo-assunti dall 1/1/ Lavoratori dipendenti assunti prima del 29/4/1993 iscritti ad un fondo di p.c. 4 Lavoratori dipendenti assunti prima del 29/4/1993 non iscritti ad un fondo di p.c. Dott. Antonio Palermo 17
18 Le opzioni sul Tfr 1. Lavoratori dipendenti assunti dopo il 29 aprile 1993 (data prevista dall art. 8 co. 3 D.Lgs n.124) iscritti ad un fondo di previdenza complementare Questa categoria di lavoratori già versa al fondo pensione l intera quota del TFR maturando, pertanto, per essi, nulla cambia. 2. Lavoratori dipendenti assunti dopo il 29 aprile 1993 e neo assunti dal 2007 non iscritti ad un fondo di previdenza complementare La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all adesione). Dott. Antonio Palermo 18
19 Le opzioni sul Tfr: modalità esplicite Entro il 30/6/2007 per i lavoratori in servizio all 1/1/2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta dopo l 1/1/2007, il lavoratore dipendente può scegliere, in forma scritta, di: destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare (scelta irrevocabile); mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro (scelta revocabile). In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 49 dipendenti, l intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall INPS. Dott. Antonio Palermo 19
20 Le opzioni sul Tfr: modalità tacita Se entro il 30/6/2007 per chi è in servizio all 1/1/2007, o entro 6 mesi dall assunzione, se avvenuta successivamente, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale, che deve essere notificato al lavoratore in modo diretto e personale, che disponga la destinazione del Tfr ad una forma collettiva tra le seguenti: Fondi promossi dalle Regioni Fondi istituiti in base ad accordi tra lavoratori o tra appartenenti a determinate categorie, a regolamenti di enti o aziende; Fondi aperti Dott. Antonio Palermo 20
21 Le opzioni sul Tfr: modalità tacita In caso di presenza di più forme pensionistiche, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica complementare alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell azienda In via residuale, qualora non siano applicabili le disposizioni previste ai precedenti punti, il Tfr viene trasferito al fondo pensione istituito ad hoc presso l Inps In caso di conferimento tacito, gli statuti e i regolamenti devono prevedere linee di investimento prudenziali, tali da garantire restituzione del capitale e rendimenti comparabili a quanto previsto per il Tfr. Dott. Antonio Palermo 21
22 I fondi gestiti dall Inps Presso l Inps dovranno dunque coesistere due fondi: 1. la forma pensionistica complementare prevista dal D.Lgs 252/2005 Presenta le caratteristiche e i requisiti che qualificano un fondo pensione e vi verrà trasferito il Tfr destinato ai fondi in via residuale e con modalità tacita; 2. il fondo per l erogazione del Tfr, previsto nella manovra finanziaria è il fondo gestito dall Inps e genericamente destinato ad interventi per lo sviluppo al quale andranno versate solo le quote di Tfr esplicitamente lasciate nelle aziende con almeno 50 dipendenti e non destinate alla previdenza complementare. Dott. Antonio Palermo 22
23 Le opzioni sul Tfr 3. Lavoratori dipendenti assunti prima del 29/4/1993 già iscritti ad una forma pensionistica complementare all 1/1/2007 Tali lavoratori, già iscritti a forme complementari alle quali versano una parte del Tfr, possono scegliere, con modalità esplicita, di: conferire il residuo Tfr alla forma complementare collettiva alla quale già aderiscono; oppure di non mutare assetto contribuendo al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR. In caso di scelta con modalità tacita il residuo Tfr maturando viene trasferito alla forma complementare collettiva alla quale il lavoratore già aderisce. Dott. Antonio Palermo 23
24 Le opzioni sul Tfr 4. Lavoratori dipendenti assunti prima del 29/4/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare all 1/1/ 2007 Tali lavoratori possono scegliere, con modalità esplicita di: mantenere il Tfr maturando in azienda trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%. In caso di scelta con modalità tacita, vale quanto detto a proposito dei lavoratori assunti dopo il 29/4/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare Dott. Antonio Palermo 24
25 Misure compensative per le imprese Sono previste specifiche misure compensative dei presumibili maggiori oneri finanziari derivanti alle imprese per effetto del conferimento del Tfr ai fondi pensione. Dal 1/1/2007 scattano le compensazioni ex D.Lgs 252/05 deducibilità dal reddito d impresa di un importo pari al 4% del Tfr annualmente destinato ai fondi pensione aumentato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti; la deduzione è estesa anche alla parte di Tfr conferita al fondo Inps esonero dal versamento del contributo pari allo 0,20% al Fondo di Garanzia costituito presso l Inps (ex art. 2 L. 297/1982), nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito ai fondi pensione o al fondo Inps. Dott. Antonio Palermo 25
26 Misure compensative per le imprese Tali misure si aggiungono a quelle già previste dalla Finanziaria 2006 che riconosceranno, a decorrere dal una riduzione degli oneri sociali a favore della gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 L. 88/1989) in misura dello 0,19% nel 2008 con aumento graduale fino allo 0,28% nel 2014 da applicare alla quota di Tfr maturando conferito ai fondi pensione o al fondo Inps. Era anche prevista l istituzione del Fondo di Garanzia per agevolare l accesso al credito delle imprese che conferiranno il Tfr ai fondi pensione o all Inps; il Governo si è impegnato alla ripresa del confronto con il sistema bancario per la sua istituzione. Dott. Antonio Palermo 26
27 Gli obblighi per i datori di lavoro Il D. Lgs 252/2005 prevede due specifici adempimenti: 1. Entro il 31/12/2006 il datore deve fornire adeguate informazioni al fine di consentire al lavoratore di scegliere consapevolmente sulla destinazione del tfr. Per i lavoratori assunti dopo tale data, l informativa deve essere data contestualmente all assunzione. 2. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore. Dott. Antonio Palermo 27
28 Gli obblighi per i datori di lavoro: l informativa di base Quindi tutte le aziende dovranno predisporre un documento informativo da distribuire ai lavoratori, nel quale il datore di lavoro dovrà, ad esempio: Illustrare il contenuto delle principali disposizioni legislative emanate, comprese quelle di natura fiscale; Dare informazioni sulla copertura garantita al momento del pensionamento Dare informazioni sulla possibilità di ottenere anticipazioni, trasferire la propria posizione individuale, ottenerne il riscatto Ricordare al dipendente la facoltà di incrementare la contribuzione al fondo e la possibilità di variare la linea di investimento Ricordare al dipendente che, a differenza del tfr, la liquidazione di quanto versato avverrà quasi esclusivamente tramite rendita periodica Dott. Antonio Palermo 28
29 Gli adempimenti periodici La novità riguarda il versamento delle quote di Tfr maturando al fondo di tesoreria gestito dall Inps. Il versamento avverrà con cadenza mensile secondo modalità da stabilirsi con apposito DM Lavoro Finanze da emanarsi entro 30 giorni dall entrata in vigore della legge finanziaria. La liquidazione del Tfr al lavoratore e di eventuali anticipazioni dovrà comunque essere effettuata per intero dalle aziende che provvederanno poi a conguagliare la quota anticipata in sede di corresponsione dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al Fondo medesimo, secondo modalità attuative da stabilirsi con il D.M. di cui sopra. Dott. Antonio Palermo 29
30 Le forme pensionistiche complementari Fondi pensione negoziali (o chiusi) Fondi pensione aperti ad adesione individuale o collettiva Fondi pensione preesistenti Contratti di assicurazione sulla vita (PIP) Dott. Antonio Palermo 30
31 I fondi pensione chiusi Sono fondi pensione di origine contrattuale costituiti in forma associativa. Non possono avere scopo di lucro. Costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto all esecuzione da parte dei creditori del gestore Sono istituiti per singola azienda o per gruppi di aziende (fondi aziendali o di gruppo), per categorie di lavoratori o comparto di riferimento (fondi di categoria o comparto) o anche per raggruppamenti territoriali (fondi territoriali: es. regione o provincia autonoma). Sono costituiti attraverso un contratto collettivo nazionale, un accordo o un regolamento aziendale, ovvero tramite accordi tra lavoratori promossi dai sindacati o associazioni rappresentative di categoria. Dott. Antonio Palermo 31
32 I fondi pensione chiusi La gestione dei contributi raccolti è affidata a soggetti specializzati ed esterni alla struttura del fondo (istituti di credito, imprese di assicurazione, SIM, società di gestione del risparmio) mentre le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria e le pensioni sono erogate da una compagnia di assicurazione o direttamente dal fondo. Il regime è quello della contribuzione definita: gli aderenti avranno prestazioni commisurate alla contribuzione, tenuto conto della capitalizzazione. I contributi vengono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni) in base alla politica di investimento stabilita dal fondo Producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell andamento dei mercati e delle scelte di gestione Dott. Antonio Palermo 32
33 I fondi pensione chiusi Il fondo normalmente è suddiviso in reparti a seconda del rischio o del rendimento. In alcuni fondi, la politica di investimento è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto); in altri, l investimento è differenziato su più linee di investimento diverse per natura e rischiosità (fondi pluricomparto) L aderente, se il regolamento del fondo lo prevede, può scegliere in quale comparto può far confluire i versamenti ed eventualmente, in seguito, modificare la sua scelta. In caso di adesione tacita, il TFR dovrà essere conferito nella linea di investimento a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR Dott. Antonio Palermo 33
34 I fondi pensione chiusi Alcuni esempi (con relativo tasso di adesione): Cometa (settore metalmeccanici) 31,7% Fonchim (Chimica e farmaceutica) 64,1% Telemaco (Telecomunicazioni) 47,3% Fopen (Aziende gruppo Enel) 75,7% Previmoda (Tessile Abb./Calzature) 8,7% Byblos (carta, az.grafiche e editoriali) 14,0% Prevedi (Settore edile industria) 3,3% Fonte (commercio e turismo) 1,2% Fondapi (piccole e medie imprese) 3,0% Arco (legno, arredam. cemento e lapidei) 9,0% Dott. Antonio Palermo 34
35 I fondi pensione aperti Sono istituiti in forma di patrimonio separato direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Il regime è quello della contribuzione definita. Anche il fondo aperto è suddiviso in comparti a seconda delle categorie di rischio e di rendimento. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito mentre la banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno. Dott. Antonio Palermo 35
36 I fondi pensione aperti L adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva. Adesione in forma collettiva: i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, invece di decidere di istituire un fondo pensione negoziale, stipulano un accordo per l adesione collettiva ad uno o più fondi aperti Adesione in forma individuale: il lavoratore aderisce al fondo in base alla sua scelta individuale, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi Dott. Antonio Palermo 36
37 Contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali (P.I.P) Sono specifici contratti di assicurazione sulla vita che, con l introduzione della riforma, potranno configurarsi come forme pensionistiche complementari individuali, raccogliendo anche quote di Tfr (possibilità oggi esclusa). Le regole che disciplinano il rapporto con l iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire all aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari. Hanno lo stesso regime di contribuzione definita Dott. Antonio Palermo 37
38 Fondi pensione preesistenti Sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre L adesione a questa tipologia di fondo è su base collettiva e l ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali. Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente Dott. Antonio Palermo 38
39 La Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip) Specifica Autorità preposta all attività di vigilanza, sottoposta all alta vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. 1. Autorizza le forme pensionistiche complementari all esercizio dell attività dopo aver verificato il rispetto delle condizioni previste dalla legge 2. Iscrive le forme autorizzate nell apposito albo delle forme pensionistiche complementari curato e gestito dalla Commissione 3. Definisce le regole volte a garantire la trasparenza delle forme pensionistiche complementari in modo che siano chiari e comprensibili per l aderente 4. Svolge attività di vigilanza e ispezione 5. Pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare e ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia Dott. Antonio Palermo 39
40 La disciplina fiscale Al fine di incentivare l adesione alle forme pensionistiche complementari, sono previste numerose agevolazioni fiscali che riguardano: Contributi Rendimenti Prestazioni (anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche) Dott. Antonio Palermo 40
41 Regime fiscale dei contributi Normativa attualmente in vigore I contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque nei limiti di 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo non superiore al doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche complementari e comunque entro i predetti limiti del 12% e di 5.164,57. Dott. Antonio Palermo 41
42 Regime fiscale dei contributi: Cosa cambia dall Vengono a cadere i limiti del 12% del reddito complessivo e, per il lavoratori dipendenti, del doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche. Pertanto: le contribuzioni del datore di lavoro e del lavoratore saranno deducibili dal reddito complessivo, a norma dell art. 10, co. 1, lett. e-bis del Tuir, per un importo non superiore a 5.164,57. ai fini dell applicazione del limite massimo di deducibilità, saranno conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro. Dott. Antonio Palermo 42
43 Regime fiscale dei contributi: Per la parte di contributi versati che non hanno fruito della deduzione, il contribuente comunica al fondo pensione, entro il dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l importo non dedotto. Viene, inoltre, previsto un incentivo ad hoc per i lavoratori di prima occupazione successiva all che, dal sesto al venticinquesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari potranno dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 per un importo pari alla differenza positiva tra ,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione, fino a un massimo di 2.582,29 annui. Dott. Antonio Palermo 43
44 Regime fiscale dei rendimenti: Per i rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, viene confermata l imposta sostitutiva dell 11% da applicarsi sul risultato netto maturato in ciascun periodo d imposta (si tratta della stessa aliquota prevista per la rivalutazione del Tfr dei lavoratori dipendenti assunti dal ) Dott. Antonio Palermo 44
45 Prestazioni pensionistiche Secondo la normativa vigente, i fondi pensione erogano le seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia: il diritto alla prestazione si consegue al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza (attualmente 60 anni per le donne e 65 per gli uomini) al quale deve essere aggiunto un periodo minimo di contribuzione stabilito dal fondo pensione di anzianità: la prestazione spetta solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa dell'assicurato che ha un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza (55 anni uomini 50 anni donne ) e che possa far valere almeno 15 anni di iscrizione al fondo. Dott. Antonio Palermo 45
46 Prestazioni pensionistiche Dall 1/1/2007, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisito previsti per il regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il richiedente abbia contribuito alle forme di previdenza complementare per almeno 5 anni In caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, è prevista la possibilità per l aderente di chiedere la prestazione pensionistica con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l accesso alla prestazione nel regime obbligatorio di appartenenza Dott. Antonio Palermo 46
47 Prestazioni pensionistiche Al momento del pensionamento l iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: interamente in rendita, mediante l erogazione della pensione complementare parte in rendita e parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata). L iscritto può scegliere di ricevere l intera prestazione in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 427,58 mensili), Dott. Antonio Palermo 47
48 Regime fiscale delle prestazioni pensionistiche Disciplina attualmente in vigore Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale sono soggette a tassazione separata. Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita sono soggette a tassazione ordinaria. Da un punto di vista fiscale è prevista una forte penalizzazione qualora la quota capitale supera di un terzo l intero ammontare, in quanto in tal caso l imposta si applica sull importo al lordo dei redditi già assoggettati all imposta sostitutiva dell 11% sui rendimenti, con la conseguenza di una doppia tassazione. Tale penalizzazione non è più presente nella riforma. Dott. Antonio Palermo 48
49 Regime fiscale delle prestazioni pensionistiche Dall 1/1/2007, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; sono esclusi dunque i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati. La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata sarà tassata con una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15- esimo anno di partecipazione ai fondi pensione, con un limite massimo di riduzione del 6%. Dopo 35 anni di contribuzione, pertanto, l aliquota applicata alle prestazioni pensionistiche raggiunge il minimo del 9% (15%-6%). Dott. Antonio Palermo 49
50 Anticipazioni Dall 1/1/2007, l iscritto può ottenere l anticipazione della posizione individuale: in qualsiasi momento: fino al 75% della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche) dopo 8 anni di iscrizione al fondo: fino al 75% della posizione maturata per l acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia relativamente alla prima casa di abitazione; fino al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell iscritto. Dott. Antonio Palermo 50
51 Regime fiscale delle anticipazioni Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%. Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) saranno invece tassate nella misura fissa del 23%. Le anticipazioni percepite possono essere reintegrate in qualsiasi momento. In tal caso, qualora i versamenti dell anno superino il limite di 5.164,57, sulle somme eccedenti tale limite è riconosciuto un credito d imposta pari all imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato. Dott. Antonio Palermo 51
52 Riscatto della posizione individuale Dall 1/1/2007, l aderente che prima del pensionamento, perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, può, in alternativa al trasferimento della propria posizione ad un altra forma pensionistica complementare: 1. chiedere il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale accumulata nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, c.i.g. ordinaria o straordinaria Dott. Antonio Palermo 52
53 Riscatto della posizione individuale 2. chiedere il riscatto totale della posizione individuale accumulata nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari In caso di morte dell aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l intera posizione individuale maturata è riscatta dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati. Dott. Antonio Palermo 53
54 Regime fiscale del riscatto Le somme percepite a titolo di riscatto saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra descritte (ma non è chiaro a quali ipotesi ci si riferisca) si applicherà una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Dott. Antonio Palermo 54
55 Permanenza nei fondi pensione Dall 1/1/2007, l iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi: 1. perdita dei requisiti di partecipazione (ad es. per cambiamento di attività lavorativa); l iscritto può, in alternativa al riscatto, trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa 2. volontariamente: (cd. portabilità della posizione individuale) Decorsi 2 anni di iscrizione,l aderente può trasferire l intera sua posizione presso un altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale. Questo vincolo viene disapplicato se il fondo pensione cui confluisce il Tfr non abbia ricevuto l autorizzazione Covip entro il Dott. Antonio Palermo 55
56 Permanenza nei fondi pensione In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale e gli adempimenti derivanti dall esercizio di tale facoltà devono essere effettuati dai fondi entro 6 mesi. Dott. Antonio Palermo 56
57 Conclusioni: il Tfr come strumento per il decollo del secondo pilastro L entrata in vigore della riforma della Previdenza complementare dovrebbe finalmente consentirne il decollo In questa ottica il Tfr diventa lo strumento principe per favorirne lo sviluppo, in quanto lo stesso viene utilizzato come fonte di finanziamento dei fondi pensione Sarà in grado il solo tfr di adempiere a questo obiettivo? Ad oggi non possiamo dare una risposta univoca; il legislatore, per fronteggiare la crisi del sistema pensionistico pubblico, utilizza un tradizionale strumento di risparmio per spese di una certa consistenza (la liquidazione ) e lo sostituisce con una rendita aggiuntiva destinata per definizione al consumo corrente. Il singolo lavoratore dovrà tenerne conto, così come terrà conto, nell effettuare la propria scelta, della sua età, delle sue condizioni economiche, della sua maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della sua propensione al rischio finanziario. Dott. Antonio Palermo 57
IL NUOVO TFR, GUIDA ALL USO A cura di Tommaso Roberto De Maria
LIBERA Confederazione Sindacale Li.Co.S. Sede nazionale Via Garibaldi, 45-20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel.: 02 / 39.43.76.31. Fax: 02 / 39.43.75.26. e-mail: sindacatolicos@libero.it IL NUOVO TFR, GUIDA
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