Il sistema di previdenza complementare I Fondi Pensione Le scelte per la destinazione del TFR

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1 Corso di in formazione - gennaio 2007 A cura della Segreteria provinciale UILA UIL Potenza Il sistema di previdenza complementare I Fondi Pensione Le scelte per la destinazione del TFR 1

2 I numeri del TFR TFR totale Dipendenti TFR medio per impresa imprese da 1 a 49 addetti Imprese imprese oltre 50 addetti

3 Numero di aziende per addetti Oltre 250 Da 50 a 249 Da 20 a 49 Oltre 250 Da 50 a 249 Da 20 a 49 Da 10 a 19 Da 1 a 9 Da 10 a 19 Da 1 a 9 Da 1 a 9 Da 10 a 19 Da 20 a 49 Da 50 a 249 Oltre 250 Serie

4 Accantonamenti TFR medi per impresa ( /anno) Oltre 250 addetti Da 50 a 249 addetti Oltre 250 addetti Da 50 a 249 addetti Da 1 a 49 addetti Da 1 a 49 addetti Da 1 a 49 addetti Da 50 a 249 addetti Oltre 250 addetti Serie

5 La previdenza complementare tra necessità ed opportunità Significato di una espressione: COMPLEMENTARE serve a completare, o ad integrare, la pensione di base erogata dai regimi pensionistici obbligatori al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale 5

6 Il perché della previdenza complementare Perché è stata introdotta nell ordinamento la pensione complementare? Per riequilibrare la perdita derivante dalla progressiva riduzione del TASSO DI SOSTITUZIONE del primo pilastro 6

7 Alcuni numeri L allungamento della speranza di vita Donne Uomini Anno 2010 : 84,1 78,2 Anno 2020 : 85,5 79,7 Anno 2030 : 86,6 81,0 Anno 2040 : 87,7 82,3 Anno 2050 : 88,8 83,6 Fonte: Ragioneria generale dello stato - 7/12/2005 7

8 Alcuni numeri Popolazione italiana per età

9 La parola chiave TASSO DI SOSTITUZIONE = Rapporto tra il primo rateo di pensione e l ultimo reddito da lavoro. Indica l importo della pensione come % dell ultima retribuzione 9

10 Tasso di sostituzione Tassi di sostituzione medi lordi previsti (63 anni di età e 35 di contribuzione) Anni Dipendenti Autonomi solo OBG OBG+PC solo OBG OBG+PC % 69,7% 68,7% 69,4% ,8% 65,9% 45,4% 49,5% ,6% 64,0% 39,8% 47,3% ,0% 64,0% 38,0% 48,9% ,6% 63,6% 36,9% 48,9% Ipotesi utilizzate: anno di inizio della contribuzione alla P.C.: 1/1/06; Periodo di adesione: 35 anni; Prestazione 100% in rendita; Conferimento TFR: 100%; Tasso di rendimento reale del fondo al lordo spese amministrative e dell imposizione fiscale: 3%; Tasso di inflazione: 2%; Fonte: Ragioneria generale dello stato - 7/12/

11 Tasso di sostituzione Tabella 2: Tasso di sostituzione (rapporto pensione / ultimo reddito da lavoro) Dipendente privato, 60 anni di età, 35 anni di contribuzione Previdenza pubblica (obbligatoria) 67,3 67, ,6 48,5 48,1 Previdenza privata 0 4,7 9,4 14,5 16,7 16,7 Totale 67,3 71,8 65,4 64,1 65,2 64,8 11

12 Tasso di sostituzione La spesa pensionistica complessiva e al netto della inflazione (media delle variazioni annue, valori in %) (*) comprende casse professionali e Fondi integrativi N.B. le percentuali tra parentesi riguardano la spesa al netto dell inflazione. Fonte: Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, Rapporto Totale 7,3 (3.6) 12,2 (6,1) 7,3 (3,8) 3,4 (1,6) 4,0 (2,1) 3,7 (2,2) Dip. Priv. 6,5 (2,9) 11,1 (5,1) 6,5 (3,0) 3,0 (1,1) 3,8 (1,9) 3,4 (1,9) Dip. Pubbl. 9,2 (5,6) 16,3 (10,2) 8,8 (5,3) 4,4 (2,5) 4,0 (2,1) 4,2 (2,7) Lav. Aut. 7,7 (4,1) 10,7 (4,6) 9,0 (5,5) 3,8 (2,0) 4,6 (2,6) 4,2 (2,7) Di cui: Artigiani e commercianti 11,1 (7,5) 14,0 (7,9) 12,7 (9,2) 6,8 (4,9) 6,8 (4,8) 5,9 (4,4) Altro (*) 9,4 (5,8) 16,4 (10,3) 10,2 (6.7) 3,2 (1,3) 5,8 (3,9) 3,7 (2,2) 12

13 Le principali riforme previdenziali degli anni 90 All inizio degli anni 90, si prende atto dell insostenibilità finanziaria del sistema previdenziale e si dà avvio ai processi di riforma per ridurre l incidenza della spesa pensionistica in rapporto al Pil e riportare sotto controllo il conto previdenziale D.Lgs. 503/92 (Legge Amato): si elevano i requisiti di età per la pensione e si amplia il periodo di riferimento delle retribuzioni per il calcolo delle pensioni L.335/95 (Legge Dini): si inaspriscono ulteriormente i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e si introduce il sistema di calcolo contributivo (nuovi assunti dal 1 gennaio 1996 e pro quota per gli assicurati con meno di 18 di contributi al 1995).Si apre la strada alla Previdenza Complementare DEBITO PUBBLICO ITALIANO IN % SUL PIL dal 1990 al 2005 anno % PIL ,2 100,8 108,1 118,7 124,8 124,3 123,1 120,6 116,6 115,6 111,3 110,9 108,3 104,2 103, ,4

14 Le posizioni previdenziali dopo la legge 335/95 Con 18 anni di Contribuzione (sistema retributivo) Posizioni assicurative al 31 Dicembre 1995 Con meno di 18 anni di contribuzione (sistema misto) Con inizio contribuzione Dal 1 gennaio 1996 (sistema contributivo) 14

15 Criteri di calcolo pensione Sistema retributivo Lavoratori con una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al : Quota A: retribuzione media rivalutata degli ultimi 5 anni (260 settimane) X aliquota corrispondente all anzianità contributiva acquisita al (2% annuo; 0, % per ogni settimana); Quota B: retribuzione media rivalutata degli ultimi 10 anni X aliquota corrispondente all anzianità contributiva acquisita dal alla data di decorrenza della pensione (2% annuo; 0, % per ogni settimana); Lavoratori con una anzianità contributiva inferiore a 15 anni al : Quota A: retribuzione media rivalutata degli ultimi 5 anni X aliquota corrispondente all anzianità contributiva acquisita al (2% annuo; 0, % per ogni settimana); Quota B: retribuzione media rivalutata su tutte le settimane di contribuzione versata a decorrere dal X aliquota corrispondente all anzianità contributiva acquisita dal alla data di decorrenza della pensione (2% annuo; 0, % per ogni settimana); 15

16 Criteri di calcolo pensione Sistema misto Tutti i lavoratori con un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 Per i periodi di contribuzione al 31/12/1992 si applica il sistema retributivo (QUOTA A) retribuzione media rivalutata degli ultimi 5 anni (260 settimane) X aliquota corrispondente all anzianità contributiva acquisita al (2% annuo; 0, % per ogni settimana); Per i periodi di contribuzione dal 01/01/1993 al 31/12/1995 si applica il sistema retributivo (QUOTA B)- retribuzione media rivalutata su tutte le settimane di contribuzione versata a decorrere dal X aliquota corrispondente all anzianità contributiva acquisita dal al (2% annuo; 0, % per ogni settimana); Per il periodi di contribuzione dal 01/01/1996 si applica il sistema contributivo (QUOTA C) : 16

17 Criteri di calcolo pensione Sistema contributivo L importo della pensione non viene più computato in base alle retribuzioni degli ultimi anni bensì in base all ammontare dei contributi versati nel corso dell intera vita lavorativa. Per la determinazione dell importo della pensione si moltiplica il montante rivalutato dei contributi versati dal fino alla data di decorrenza della pensione X i coefficienti di trasformazione modulati in base alla età (vanno dal 4,72% con 57 anni al 6,136% con 65 anni) 17

18 La necessità di una scelta Se, da una parte, le varie riforme che si sono susseguite dal1992 ad oggi hanno avuto come effetto positivo quello di riportare sotto controllo la spesa previdenziale dall altra hanno però comportato, nella maggioranza dei casi, una graduale riduzione dell importo delle pensioni. La riduzione del tasso di sostituzione rende evidente la necessità di integrare il reddito dell età post-lavorativa mediante una seconda pensione : LA PENSIONE COMPLEMENTARE O SECONDO PILASTRO PREVIDENZIALE 18

19 La composizione del sistema pensionistico I TRE PILASTRI 1 pilastro: pensione di base, a ripartizione (Inps, Inpdap, ecc.) 2 pilastro: pensione complementare su base contrattuale, a capitalizzazione 3 pilastro: risparmio previdenziale individuale, a capitalizzazione 19

20 La Casa della previdenza PREVIDENZA 1 pilastro 2 pilastro 3 pilastro Pensione pubblica obbligatoria Pensione complementare Risparmio previdenziale 20

21 Il significato delle parole RIPARTIZIONE: I contributi prelevati dai lavoratori in attività servono a finanziare il pagamento delle pensioni in essere CAPITALIZZAZIONE I contributi prelevati dai lavoratori in attività vengono capitalizzati secondo gli schemi di investimento finanziario 21

22 La previdenza complementare - normativa di riferimento - La previdenza complementare è stata istituita dall art.3, comma 1, lettera v), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421: Il Governo è delegato ad emanare, uno o più decreti legislativi con lo scopo di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l erogazione di trattamenti pensionistici complementari, 22

23 La previdenza complementare - normativa di riferimento - D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 Disciplina della forme pensionistiche complementari, a norma dell articolo 3, comma 1, lettera v), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 PIU VOLTE MODIFICATO 23

24 La previdenza complementare - attuale disciplina - Il D.Lgs. 124/93, sostituito dal D. Lgs.13 dicembre 2005, n. 252, emanato in attuazione della delega conferita dalla Legge 243/2004 e modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", in vigore dal 1 Gennaio 2007 N.B. Fino alla emanazione di un apposito decreto legislativo di attuazione, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente e integralmente la previgente normativa. 24

25 La previdenza complementare - i numeri al Fondi istituiti dopo la legge 335/95, di cui 43 Fondi chiusi: iscritti 89 Fondi aperti: iscritti Fondi preesistenti (credito e assicurazione) con circa iscritti FIP : polizze Fonte: Relazione Covip per l anno

26 La previdenza complementare - i numeri al Lavoratori complessivamente iscritti a: Fondi chiusi, Fondi aperti, FIP circa A fronte di poco più di 22 milioni di lavoratori occupati pari a circa il 13% 26

27 La previdenza complementare Per costruirsi una seconda pensione occorre destinare parte dei risparmi. La principale fonte di finanziamento individuata: il TFR 27

28 Il Trattamento di Fine Rapporto (Art c.c. come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297) Il TFR è un forma di salario differito che spetta al lavoratore dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa. Si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all importo della retribuzione dovuta per l anno divisa per 13,5. La quota accantonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91% della retribuzione utile annuale lorda. Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni anno, mediante l applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e dal 75% dell aumento dell indice dei prezzi al consumo ISTAT registrato nel mese di dicembre dell anno precedente 28

29 Il Trattamento di Fine Rapporto (Art c.c. come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297) Retribuzione utile al calcolo del TFR La retribuzione su cui va calcolato l accantonamento annuo comprende: tutte le somme e l equivalente in denaro dei compensi in natura [beni o servizi (fringe benefit)] corrisposti al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, purchè a titolo non occasionale, fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi. Dalla retribuzione deve essere escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese (art. 2120, c. 2 Codice Civile). Elementi non occasionali: Sono computabili nella retribuzione i compensi considerati omogenei al rapporto di lavoro anche se non corrisposti con continuità (Cass. N del ), fra cui a titolo esemplificativo: Paga base, contingenza, scatti di anzianità, contingenza, superminimi, indennità funzione quadro, laurea e diploma; Indennità mensa; alloggio (Cass. N del ); Premio finale, premio di fedeltà e premio annuo; 29

30 Il Trattamento di Fine Rapporto (Art c.c. come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297) Indennità mansione, per lavori disagiati, maneggio denaro; Straordinario continuativo; Mensilità aggiuntive; Maggiorazione lavoro notturno (Cass /99); Utile di cottimo; Ex festività 4 novembre spostata in domenica (anche 2 giugno fino al 2000); festività infrasettimanali retribuite; Indennità sostitutiva preavviso (Cass. n del ); Festività non fruite cadute di domenica (Cass. n del ); Indennità sostitutiva delle ferie avente carattere retributivo (mancata fruizione non imputabile al datore di lavoro, per esempio in caso di cessazione del rapporto di lavoro) (Cass. n del ). Indennità di trasferta e rimborso spese a piè di lista, indennità chilometrica se corrisposta occasionalmente (Cass. n. 96 del ); Straordinario non continuativo. 30

31 Il Trattamento di Fine Rapporto (Art c.c. come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297) Elementi occasionali. Non possono essere computati nella retribuzione utile i seguenti compensi: Festività lavorata e festività con riposo compensativo (maggiorazione); Premio anzianità; Una tantum; Indennità sostitutiva delle ferie avente carattere risarcitorio (inadempimento del datore di lavoro) (Cass. n /2005); Indennità sostitutiva per ferie non fruite e compenso per permessi retribuiti non fruiti; Indennità di trasferta e rimborso spese a piè di lista, indennità chilometrica se corrisposta occasionalmente (Cass. n. 96 del ); 31

32 Il Trattamento di Fine Rapporto (Art c.c. come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297) Sospensione dal lavoro. Nel caso di sospensione dal lavoro durante l anno per una delle cause indicate di seguito, per il calcolo della retribuzione deve essere computato l equivalente della retribuzione cui avrebbe avuto diritto il lavoratore in caso di normale svolgimento del rapporto (art. 2120, c. 3, Codice Civile): Infortunio e malattia professionale; Malattia; Donazione sangue; Gravidanza e puerperio; Cassa integrazione ordinaria e straordinaria; Contratti di solidarietà. Il servizio militare di leva non è considerato periodo utile (Corte Costituz. n. 491 del ) a differenza del periodo di richiamo alle armi. Nel caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell anno, si considerano come mesi lavorati per intero le frazioni lavorate nel mese pari o superiori a 15 giorni. I contratti collettivi possono prevedere la commutabilità anche di ulteriori periodi di assenza, ma non peggiorare la previsione della legge. 32

33 L anticipo del TFR I Vincoli Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro; Una sola volta nel corso del medesimo rapporto di lavoro; Importo max. non superiore al 70% del Tfr maturato; Limite annuale del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti; No possibile in caso di crisi aziendale riconosciuta. I Casi per cui è possibile chiederlo Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; Acquisto della prima casa di abitazione per sé e per figli documentato con atto notarile; Spese da sostenere da parte dei genitori (anche adottivi o affidatari) durante la fruizione di congedi parentali o per cura di figli malati fino al compimento degli otto anni; Spese da sostenere durante i concedi per la formazione e la formazione continua. N.B. I CCNL possono prevedere condizioni di migliore favore. 33

34 Il Fondo di garanzia del TFR Gli importi corrisposti a titolo di Tfr sono esclusi dalla contribuzione previdenziale e assistenziale. Sul Tfr accantonato annualmente opera, tuttavia, una trattenuta calcolata sull ammontare della retribuzione effettivamente assoggettata ai contributi previdenziali. Tale trattenuta, a carico del datore di lavoro, è pari allo 0,5% e serve per finanziare un apposito Fondo istituito presso l Inps che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento del Tfr spettante ai lavoratori o loro aventi diritto in caso di insolvenza della azienda (fallimento ecc.) 34

35 I destinatari della previdenza complementare Lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici; Soci lavoratori e dipendenti di cooperative; Lavoratori autonomi e liberi professionisti; Soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivante da responsabilità famigliare; Lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. 276/2003 (c.d. legge Biagi) 35

36 Tipologia dei fondi pensione FONDI CHIUSI O NEGOZIALI FONDI APERTI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI (FIP O PIP) FONDI PREESISTENTI 36

37 Fondi chiusi o negoziali Istituiti tramite contratti e accordi collettivi,anche aziendali, accordi tra lavoratori, interaziendali, promossi da OO.SS. firmatarie di C.C.N.L. Detti accordi stabiliscono la costituzione di una forma di previdenza complementare per tutti i lavoratori di un determinato settore, di una data azienda o di un determinato territorio e nel contempo istituiscono un fondo pensione di natura contrattuale destinato ad accogliere le libere adesioni dei lavoratori a cui tale accordo si riferisce. L elemento caratterizzante è l ambito definito, ossia ogni fondo pensione, costituito da una determinata fonte istitutiva, ha una platea altrettanto definita di potenziali aderenti (es. un lavoratore appartenente ad un determinato settore non potrà aderire ad un fondo pensione destinato ai lavoratori di un settore diverso). Tali fondi garantiscono il principio di pariteticità nella rappresentanza dei lavoratori e datori di lavoro nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e sono improntati a criteri di massima trasparenza, controllo effettivo dei costi e prudenza nella gestione delle risorse. 37

38 Fondi aperti Sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, attraverso la costituzione di un patrimonio separato ed autonomo che ha come esclusiva finalità quella di erogare prestazioni previdenziali. L adesione può avvenire: su base individuale, indipendentemente dalla circostanza che vi sia possibilità di aderire a fondi negoziali previsti dalla contrattazione collettiva; su base collettiva attraverso appositi accordi tra rappresentanti dei lavoratori e datori di lavori che decidono di non istituire un fondo negoziale ma di stipulare un accordo per l adesione collettiva ad uno o più fondi aperti. Non esiste alcuna forma di partecipazione alla amministrazione né dei rappresentanti dei lavoratori né dei datori di lavoro dal momento che la gestione finanziaria è riservata al C.d.A. della società che gestisce il fondo. Tali fondi non hanno un ambito definito e cioè non sono rivolti specificatamente ad una platea di soggetti individuati. 38

39 Forme pensionistiche individuali Sono attuate individualmente mediante contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali stipulati con imprese di assicurazioni. Si distinguono in: FIP:Fondo di investimento previdenziale PIP: Piano di investimento previdenziale Non esiste alcuna forma di partecipazione alla amministrazione né dei rappresentanti dei lavoratori né dei datori di lavoro dal momento che la gestione finanziaria è riservata al C.d.A. della società che gestisce il fondo. Possono aderire tutti i soggetti anche non titolari di reddito da lavoro e da impresa 39

40 Fondi preesistenti Sono forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della L. 421/92. Essendosi in origine sviluppati in assenza di una organica disciplina loro applicabile, presentano forme molto eterogenee e godono di una notevole autonomia e un diversificato regime sotto il profilo delle regole loro applicabili. L adesione dei lavoratori avviene su base collettiva e l ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali. Questi fondi sono diffusi soprattutto nel settore bancario e assicurativo. 40

41 Il regime dei fondi pensione I FONDI operano: a) per lavoratori dipendenti e soci di coop: in regime di CONTRIBUZIONE DEFINITA; La contribuzione è inizialmente prefissata mentre variabile è il valore della prestazione finale il cui importo è commisurato all andamento della gestione finanziaria dei contributi versati. a) per lavoratori autonomi, liberi professionisti: anche in regime di PRESTAZIONI DEFINITE Il valore della prestazione finale viene stabilito a priori mentre a variare è l importo della contribuzione dell iscritto che viene aggiornato periodicamente in modo tale da poter garantire l erogazione della prestazione prefissata. 41

42 Le principali caratteristiche dei fondi negoziali l adesione è VOLONTARIA è una ASSOCIAZIONE degli iscritti che non ha fini di lucro Fondo pensione negoziale funziona in base al principio della CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE deve essere AUTORIZZATO dalla COVIP la GESTIONE delle risorse verrà affidata a società specializzate vuole GARANTIRE agli iscritti delle prestazioni pensionistiche complementari 42

43 Come si finanzia un fondo negoziale Contributo del lavoratore Contributo datore di lavoro TFR Percentuale della retribuzione base ai fini deltfr Percentuale della retribuzione base ai fini del TFR Quota o intero TFR maturando Sono le fonti istitutive a fissare la misura del contributo a carico del lavoratore e del datore di lavoro nonché la quota di TFR da destinare alla forma pensionistica di tipo collettivo. Gli iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria dopo il 28/04/93, in caso di adesione alla previdenza complementare hanno l obbligo di destinare l intero TFR maturando al fondo pensione 43

44 La gestione di un fondo La previdenza complementare opera secondo i criteri della capitalizzazione, ossia i contributi versati dall iscritto confluiscono in un conto individuale e investiti in strumenti finanziari da gestori specializzati, producendo nel tempo rendimenti che variano in funzione dell andamento dei mercati finanziari e della scelta di gestione A seconda che vengano previste una o più linee di investimento il fondo pensione si dice a gestione monocomparto o pluricomparto MONOCOMPARTO: La politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti che quindi beneficeranno del medesimo risultato della gestione finanziaria realizzata dal fondo in termini di rendimento PLURICOMPARTO: L investimento è differenziato su più linee di investimento diverse tra loro per natura e rischiosità. L aderente può scegliere il comparto a cui aderire sulla base della sua maggiore o minore propensione al rischio finanziario e anche in base anche alla maggiore o minore distanza dal pensionamento 44

45 La quota Il patrimonio del Fondo è convenzionalmente suddiviso in quote. Ad ogni versamento l iscritto compra un certo numero di quote il cui valore è dato dal patrimonio del Fondo in quel momento. Ogni mese il Fondo calcola il valore del patrimonio e quindi quello della quota. Quando l iscritto esce ha un montante pari al valore della quota in quel momento moltiplicato il numero delle quote via via acquisite. 45

46 I costi di gestione dei fondi negoziali Essendo i fondi negoziali delle associazioni senza fine di lucro il loro fine non è il profitto. Ciò va a vantaggio degli iscritti che beneficiano di costi di gestione piuttosto modesti limitati alle spese vive di amministrazione del fondo stesso. Inoltre i costi tendono a ridursi ulteriormente per le economie di scala che possono prodursi in virtù dell omogeneità degli aderenti e dell elevato numero degli iscritti Costo di iscrizione Costi amministrativi Costi di gestione finanziaria cambio del comparto d investimento (switch) Costi di istruzione anticipazione N.B. Le percentuali e le quote fisse dei costi variano da fondo a fondo e comunque risultano assai ridotte rispetto alle spese di un fondo aperto e di un PIP(periodo di riferimento di 35 anni di adesione: spese amministrative fondo negoziale 0,5%, fondo aperto 1,3% e PIP 2,3% - Fonte COVIP). 46

47 Come iscriversi Per iscriversi è sufficiente compilare e sottoscrivere l apposito modulo di adesione con il quale si autorizza, tra l altro, il proprio datore di lavoro a trattenere dalle future buste paga i contributi di pertinenza del lavoratore. All aderente devono essere preventivamente consegnate la scheda informativa sulla attività del fondo pensione e l informativa sulla tutela della privacy. Al momento della adesione andrà versata una quota di iscrizione una tantum che sarà trattenuta dalla busta paga. 47

48 L informazione agli iscritti Consultazione on line della propria posizione attraverso connessione protetta Comunicazione periodica annuale con estratto conto spedita al domicilio Informazioni di carattere generale sul sito web del Fondo News letter 48

49 Garanzie e forme di controllo Tutte le risorse finanziare confluite al fondo pensione vengono affidate ad operatori specializzati autorizzati per legge (Enti gestori). A ulteriore garanzia dell iscritto le risorse affidate in gestione vengono depositate presso un soggetto terzo, la Banca depositaria, la quale controlla che tutte operazioni ordinate dai gestori rispettino i limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto del fondo e dalle singole convenzioni di gestione. Il Fondo controlla le performance (benchmark). Le autorità di vigilanza: COVIP Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione MINISTERO del LAVORO BANCA D ITALIA (banche) ISVAP (assicurazioni) CONSOB (sim e sgr) 49

50 Schema di funzionamento generale I fondi chiusi Flusso monetario ADERENTI Flusso informativo Reporting BANCA DEPOSITARIA BANCA D ITALIA FONDI PENSIONE CHIUSI GESTORE AMMINISTRATIVO COMMISSIONE DI VIGILANZA GESTORI FINANZIARI Fondi Chiusi Fondi Aperti

51 La vigilanza La COmmissione di VIglianza dei fondi Pensione (art.18, D.Lgs.252/2005) esercita l'attività di alta vigilanza sull intero settore della previdenza complementare. Ha lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e l attenta e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari 51

52 La gestione dei contributi Il Fondo (service) apre una posizione contabile per ogni singolo lavoratore. Tale posizione, alimentata dai contributi e dal rendimento degli investimenti, evidenzia in ogni momento il montante di pertinenza di ogni associato. Il montante è il risultato del prodotto tra il valore della quota e il numero di quote posseduto dell associato r.r.

53 La gestione dei contributi La quota Al fine di costruire una contabilità individuale corretta, i contributi dei soci vengono utilizzati per acquistare quote del fondo. Il valore iniziale della quota viene fissato al momento dell inizio della contribuzione (avvio del Fondo). Tale valore iniziale è pari a 10 euro per disposizione di legge Il valore della quota cambia in base all andamento degli investimenti finanziari L associato, attraverso la contribuzione, acquista un certo numero di quote al valore del momento r.r.

54 Un esempio: La gestione dei contributi La quota Se all avvio del Fondo il valore della quota è fissato in 10 euro, ad un lavoratore che versa contributi per 100 euro vengono assegnate 10 quote (100 : 10). Dopo un anno, essendo stato il risultato della gestione finanziaria del 5%, il valore della quota è diventato 10,5 euro e, pertanto, con la nuova contribuzione di 100 euro le quote assegnate sono 9,52 (100 : 10,5). r.r.

55 La gestione dei contributi La quota Come si calcola il numero di quote da assegnare al socio? Si detraggono dall importo dei contributi versati (lavoratore + azienda + TFR + contributi volontari) i costi amministrativi e della banca depositaria (quota associativa). Al risultato si somma il rendimento (netto) della gestione finanziaria. r.r.

56 La gestione dei contributi Valorizzazione della quota Al fine di poter assegnare ai soci un giusto numero di quote, è necessario che il valore delle quote sia sempre aggiornato in funzione dell andamento degli investimenti così da poter fare tale assegnazione nel momento stesso in cui pervengono i contributi (riconciliati). Il valore della quota serve anche per calcolare le prestazioni a cui ha diritto il lavoratore (pensione, capitale, anticipazione, ecc.) Il compito di valorizzazione della quota spetta al Fondo che, per tale funzione, si avvale del service amministrativo r.r.

57 Nozione di patrimonio Il patrimonio del fondo, destinato a realizzare le finalità associative, è costituito: a) dai contributi determinati dalle fonti istitutive; b) dalla quota di iscrizione una tantum a carico del singolo lavoratore associato; c) dagli importi delle posizioni maturate dai lavoratori presso altre forme di previdenza complementare acquisiti a seguito di loro trasferimento; d) dalle somme rinvenienti dall acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di aventi diritto, e) dalle sanzioni versate dalle Imprese; f) da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altro provento derivante dall impiego delle disponibilità patrimoniali del Fondo; g) da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo. r.r.

58 La quota associativa È la quota finalizzata ai costi amministrativi del Fondo (service, funzionamento degli uffici, personale, consulenze, attrezzature, organi statutari, comunicazioni agli iscritti, banca depositaria, ecc. È stabilita annualmente dall Assemblea su proposta del CdA. È detratta automaticamente dai contributi versati. Viene versata automaticamente su un conto corrente separato presso la banca depositaria. Il Fondo ha la possibilità di attingere unicamente a questa risorsa. r.r.

59 La quota associativa La quota associativa è calcolata e detratta a monte dai contributi riscossi. La voce che non grava sulla quota associativa è la commissione per il gestore finanziario: essa è detratta dalla parte di patrimonio destinata alle prestazioni (quota). r.r.

60 Il conferimento del TFR (Art. Art. 8, comma 7, D. Lgs.. 252/05) Lavoratori dipendenti di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/05); Lavoratori dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93) che non hanno mai aderito alla previdenza complementare Lavoratori dipendenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29/04/1993 che non hanno mai aderito alla previdenza complementare; Lavoratori dipendenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29/04/1993 che hanno già aderito alla previdenza complementare; 60

61 Il conferimento del TFR Scelta esplicita Entro il 30/06/2007 oppure entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 01/1/2007 può decidere di: Lavoratore dipendente di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.L.gs 252/05) Silenzio assenso Se entro il 30/06/2007 oppure entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 01/1/2007 non esprime alcuna volontà Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del lavoratore a: Conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare da lui scelta tra: forma pensionistica collettiva prevista dalla contrattazione; Fondo pensione aperto; forma pensionistica individuale. (scelta irrevocabile) Mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro (scelta revocabile) In caso di azienda con più di 49 dipendenti il TFR maturando verrà integralmente trasferito presso il Fondo Tesoreria gestito dall INPS 1 Forma pensionistica collettiva prevista dalla contrattazione collettiva, salvo diverso accordo aziendale che indichi altra forma pensionistica di tipo collettivo In caso di più forme pensionistiche collettive applicabili 2 Quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori della azienda, salvo diverso accordo aziendale Se non applicabili 1-2 N.B.: Il meccanismo sopra descritto si applica anche ai lavoratori dipendenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28/4/1993 che non abbiano MAI aderito alla previdenza complementare Forma pensionistica complementare istituita presso l INPS 61

62 Il conferimento del TFR Scelta esplicita Entro il 30/06/2007 oppure entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 01/1/2007 può decidere di: Lavoratore dipendente di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria anteriormente al 29/04/1993 Già iscritto a forme pensionistiche complementari al 1 gennaio 2007 Silenzio assenso Se entro il 30/06/2007 oppure entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 01/1/2007 non esprime alcuna volontà Il datore di lavoro trasferisce Il residuo TFR maturando del lavoratore alla: Conferire il residuo TFR maturando alla forma di previdenza complementare collettiva alla quale già aderisce Mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro In caso di azienda con più di 49 dipendenti il residuo TFR maturando verrà integralmente trasferito presso il Fondo Tesoreria gestito dall INPS Forma di previdenza complementare collettiva alla quale già aderisce 62

63 Il conferimento del TFR Scelta esplicita Entro il 30/06/2007 oppure entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 01/1/2007 può decidere di: Lavoratore dipendente di prima iscrizione alla alla previdenza obbligatoria anteriormente al 29/04/1993 Non iscritto a forme pensionistiche complementari al 1 gennaio 2007 Silenzio assenso Se entro il 30/06/2007 oppure entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 01/1/2007 non esprime alcuna volontà Il datore di lavoro trasferisce l intero TFR maturando del lavoratore a: Conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare da lui prescelta (forma pensionistica collettiva prevista dalla contrattazione o fondo pensione aperto oppure forma pensionistica individuale) o per intero o nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, o in mancanza nella misura non inferiore al 50%, (TFR residuo restante) Mantenere l intero TFR maturando presso il datore di lavoro In caso di azienda con più di 49 dipendenti il TFR maturando verrà integralmente trasferito presso il Fondo Tesoreria gestito dall INPS 1 Forma pensionistica collettiva prevista dalla contrattazione collettiva, salvo diverso accordo aziendale che indichi altra forma pensionistica di tipo collettivo In caso di più forme pensionistiche collettive applicabili 2 Quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori della azienda, salvo diverso accordo aziendale Se non applicabili 1-2 Forma pensionistica complementare istituita presso l INPS (FondInps) 63

64 Il conferimento del TFR In caso di conferimento tacito, il TFR maturando viene investito nella linea più prudente tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione TFR. L adesione al fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta obbligo di versamento della contribuzione né a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al fondo è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive. Per le aziende che perdono il TFR maturando perché confluito alla previdenza complementare o al Fondo Tesoreria gestito dall Inps, vengono previste particolari misure compensative. Versamento volontario oltre l età pensionabile (almeno 1 anno di contribuzione). 64

65 Cessazione o cambio di lavoro prima del pensionamento Riscatto parziale o totale della posizione individuale maturata; Trasferimento presso un altro fondo di categoria al quale si accede in relazione alla nuova attività; Mantenimento della posizione presso il fondo anche in assenza di contribuzione 65

66 Riscatto (Art.14, comma 1-2, 1 D.Lgs 252/05) Parziale nella misura del 50% nei casi: cessazione della attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi; In caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, CIG e CIGS. Riscatto totale: Invalidità permanente con riduzione di capacita di lavoro a meno di un terzo; cessazione della attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi* Cause diverse introdotte dai regolamenti dei fondi *Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari in quanto è prevista la rendita (Art. 11, comma 4, D.Lgs 252/05) 66

67 Il Riscatto: quando è possibile richiederlo? Riscatto totale: 100% della posizione maturata quando è richiedibile 1) in caso di premorienza: è richiedibile dagli eredi ovvero dai beneficiari designati 2) stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo 3) cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi come è tassato aliquota fissa max 15% minimo 9% Riscatto parziale: 50% della posizione individuale maturata quando è richiedibile 1) cessazione dell'attività di lavoro con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 12 e 48 mesi 2) procedure di mobilità 3) cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria come è tassato aliquota fissa max 15% minimo 9%

68 Trasferimenti In caso in cui l iscritto perda i requisiti di partecipazione al fondo (es. cambiamento attività lavorativa) può trasferire la propria posizione individuale presso un altro fondo pensione a cui accede in relazione alla nuova attività. In costanza dei requisiti di partecipazione al fondo l iscritto, decorsi due anni dalla data iscrizione ad una forma pensionistica complementare, può volontariamente trasferire l intera posizione individuale maturata presso un altra forma pensionistica (fondo negoziale, fondo aperto, FIP).* *N.B. Nel caso di trasferimento della posizione maturata presso un forma pensionistica individuale, l iscritto potrà versare il proprio TFR maturando, il contributo lavoratore e il contributo azienda ma in quest ultimo caso solo nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi anche aziendali 68

69 Anticipazione (Art. 11, commi 7-8, D.Lgs.. 252/05) In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata: Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata: Acquisto prima casa di abitazione per se o per figli; Spese per ristrutturazione relative alla prima casa di abitazione. Dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata: per ulteriori esigenze degli aderenti. N.B. Ai fini della determinazione della anzianità di iscrizione necessaria per l anticipazione saranno considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall aderente che non siano stati riscattati. 69

70 Le anticipazioni: quando e perché richiederle? Spese sanitarie quando è richiedibile in qualsiasi momento importo anticipabile fino al 75% del maturato come è tassato aliquota fissa max 15% minimo 9% Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli quando è richiedibile dopo 8 anni di iscrizione importo anticipabile fino al 75% del maturato come è tassato aliquota fissa del 23% Interventi di ristrutturazione quando è richiedibile dopo 8 anni di iscrizione importo anticipabile fino al 75% del maturato come è tassato aliquota fissa del 23% Ulteriori esigenze degli aderenti quando è richiedibile dopo 8 anni di iscrizione importo anticipabile fino al 30% del maturato come è tassato aliquota fissa del 23%

71 Prestazioni (Art. 11, commi 1-4, D.Lgs.. 252/05) REQUISITI: Maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza; Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. TIPOLOGIA: Interamente in rendita mediante l erogazione della pensione complementare; Parte in capitale fino ad un massimo del 50%, il restante 50% in rendita (dall importo complessivo erogabile sono detratte le somme eventualmente anticipate e non reintegrate). Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione maturata, l importo della pensione complementare risulti inferiore al 50% dell assegno sociale (l importo per il 2007 è pari a 389,36), l iscritto può scegliere di ricevere l intera prestazione in capitale. Le forme pensionistiche complementari devono prevedere che in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti uno stato di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanete che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell aderente, consentite con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. N.B. Ai fini della determinazione della anzianità di iscrizione necessaria per le prestazioni saranno considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturate dall aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 71

72 Decesso dell iscritto A. Prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica la posizione è riscattata: dagli eredi ovvero dai beneficiari designati dall iscritto; In mancanza di eredi o beneficiari la somma resta acquisita al fondo (forme collettive) o è devoluta a finalità sociali (forme individuali). B. Decesso del soggetto già titolare di prestazione pensionistica Gli schemi per l erogazione delle rendite possono prevedere la restituzione ai beneficiari indicati dal soggetto del montante residuo o, in alternativa, l erogazione di una rendita calcolata sul montante residuale. 72

73 Il sistema di tassazione della previdenza complementare Il regime fiscale della contribuzione Il regime fiscale dei rendimenti finanziari Il regime fiscale delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti 73

74 Il regime fiscale della contribuzione Il nuovo decreto n. 252/05 prevede dal 2007: Un solo limite di deducibilità: 5.164,57 (somma di contributo azienda e contributo lavoratore) 74

75 Il regime fiscale dei rendimenti finanziari I rendimenti finanziari* del fondo sono tassati ad una aliquota del 11% Anche la rivalutazione del TFR in azienda è tassata all 11% * per rendimenti finanziari si deve intendere la differenza di valore del patrimonio del fondo fra inizio e fine esercizio N.B. Nell accordo raggiunto tra governo e parti sociali relativo all avvio della previdenza complementare, il governo si impegna a rivedere nel corso dell anno 2007 il trattamento fiscale relativo ai rendimenti finanziari dei fondi di previdenza complementare con l intento che questo sia in linea con quello applicato negli altri paesi europei. 75

76 Il regime fiscale delle prestazioni Le prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in capitale sia in rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è stata già assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati). La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogate sarà tassata nella misura del 15% diminuita, per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, di una quota pari allo 0,30%, fino ad un massimo del 6%. L aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo 35 anni di partecipazione al fondo pensione. 76

77 Il regime fiscale delle anticipazioni Le somme percepite a titolo di anticipazione sono tassate solo per la parte che non è stata assoggetta a tassazione durante la fase di accumulo (sono dunque esclusi da tassazione i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati) Quando richiedere l anticipazione e con quali requisiti A Senza limiti temporali Spese sanitarie gravi e straordinarie 75% Acquisto prima casa B 8 anni di iscrizione 75% C 8 anni di iscrizione Ristrutturazione prima casa Per ulteriori esigenze degli aderenti 30% A Tassazione a titolo di imposta Dal 15% al 9% (con una riduzione di una quota pari a 0.30% per ogni anno eccedente il quindicesimo) B 23% C 23% 77

78 Il regime fiscale dei riscatti Le somme percepite a titolo di riscatto sono tassate solo per la parte che non è stata già assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati). Tipologie previste a) Parziale al 50% : inoccupazione mesi, mobilità, CIG e CIGS b) Integrale al 100%: invalidità permanente con riduzione capacità lavoro 1/3, inoccupazione > 48 mesi c) Cause diverse introdotte dagli statuti Tassazione dal 2007 a), b) dal 15% al 9% (con una riduzione di una quota pari a 0.30% per ogni anno eccedente il quindicesimo) c) 23% 78

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