DELIBERAZIONE N. _379_ DEL _18/04/2013_
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1 Pag. 1 di 33 Centro Direzionale Piazza Ospedale, PRATO C.F. e P.IVA DELIBERAZIONE N. _379_ DEL _18/04/2013_ O GGETTO : Definizione del sistema dei titoli d'acquisto per l 'inserimento degli aventi diritto nelle RR.SS.AA. ed approvazione del relativo schema di contratto. Proposta n 591/ Editore: M S STRUTTURA PROPONENTE: Territorio - U.O. Supporto Amministrativo Zona Distretto RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Fabrizio C arraro Affissa all albo della USL dal e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi. IL DIRETTORE U.O. G. A. M. A. Prato, E copia, composta da N.. fogli e N.. facciate, conforme all originale conservato nella raccolta ufficiale delle. della USL. Si rilascia in carta libera per uso amministrativo copia conforme IL DIRETTORE U.O. G. A.M. A. Prato, Deliberazione immediatamente eseguibile SI NO Deliberazione inviata al Collegio Sindacale il.. Deliberazione inviata alla G.R.T. il. e da questi ricevuta il.... Chiarimenti/Elementi integrativi richiesti dalla G.R.T. con decisione N. del... Controindicazioni trasmesse alla G.R.T. il.. e con nota N ricevute il.. Deliberazione non approvata dalla G.R.T. con decisione N.. del Deliberazione approvata dalla G.R.T. con decisione N..del. Deliberazione rettificata/revocata/modificata con atto N. del esecutivo dal.. Deliberazione esecutiva per decorrenza dei termini dal.. IL DIRETTORE Prato, U.O. G. A..M. A. cod. az MOD12_rev1_05/05/2010
2 Pag. 2 di 33 IL DIRETTORE GENERALE Dott. Bruno Cravedi (nominato con D.P.G.R. Toscana n. 88 del 28/05/2010) In data....nella sede dell Azienda USL n. 4 di Prato, alla presenza del Direttore Sanitario Dott. Francesco Bellomo e del Direttore Amministrativo Dott. Massimo Braganti; Visti: - il d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; - la Legge n. 328 /2000; - la L.R. 40/05 e successive modificazioni ed integrazioni; - la L.R. 41/05 e successive modificazioni ed integrazioni; - la L.R. 82/09 e successive modificazioni ed integrazioni; - la L.R. 49/10 e successive modificazioni ed integrazioni; - la L.R. 66/2008; - la delibera G.R.T. n. 402/04; - il P.I.S.R ; - la delibera GRT n. 206/ ad oggetto Regolamento di attuazione della L.R. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato). Approvazione. - la delibera GRT n. 243/11 con la quale, nelle more della definizione del quadro normativo nazionale ed alla luce delle delibere n. 101/10 della Corte dei Conti sezione regionale Piemonte e n. 125/11 della Corte dei Conti sezione regionale Lombardia, si è proseguito nel processo di consolidamento e strutturazione delle SdS in Toscana, fornendo le relative disposizioni operative di funzionamento; - la L.R. 77/12; - la L.R. 81/12; Premesso: - che la Legge n. 328 dell Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali definisce, all art. 22 comma 2, i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi.., nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale e fra questi ricomprende, al medesimo articolo lettera g gli interventi per le persone anziane e disabili..per l accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell autonomia, non siano assistibili a domicilio ; - che la medesima legge, all art. 17 comma 2, demanda alla regione la disciplina per l erogazione di titoli validi per l acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali; - che il DPGRT n. 29/R del , Regolamento di attuazione della L.R , n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla personale del sistema sociale integrato), all art. 4 e seguenti, definisce i titoli d acquisto dei servizi sociali integrati come il controvalore di una somma utilizzabile per l acquisto di specifiche prestazioni erogate da soggetti accreditati e inseriti negli elenchi comunali di cui agli art. 4 e 7 della L.R. n. 82/09 e stabilisce che i titoli d acquisto vengono erogati al beneficiario sulla base del percorso assistenziale personalizzato e nel rispetto della disciplina dell ISEE non sono cedibili a terzi ed il beneficiario può utilizzarli presso il fornitore prescelto.
3 Pag. 3 di 33 Preso atto: - della normativa sull accreditamento, di cui alla L.R. n. 41/05, L.R. n. 82/09 e L.R. n. 49 del , ai sensi della quale, ad oggi, esistono elenchi comunali dei soggetti accreditati che sono in possesso dei requisiti per erogare prestazioni sociali e socio sanitarie, - del DPGRT n. 29/R del , Regolamento di attuazione della L.R , n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla personale del sistema sociale integrato), il quale, all art. 4 co.1 prevede che i titoli per l acquisto dei servizi sociali integrati, costituiscono il controvalore di una somma utilizzabile per l acquisto di specifiche prestazioni erogate da soggetti accreditati e inseriti negli elenchi comunali di cui agli art. 4 e 7 della L.R. 82/2009, all art. 4 co.2 prevede che i titoli per l acquisto dei servizi sociali integrati sono concessi dal Comune e dall Azienda USL, su richiesta degli interessati, sulla base del percorso assistenziale personalizzato, ai sensi dell art. 7 della L.R. 41/2005 e dell art. 14 della L.R. 66/2008, nonché nel rispetto della disciplina sull ISEE, all art. 4 co.3 prevede che i titoli per l acquisto sono vincolati alle prestazioni previste nel progetto individuale d intervento e non sono cedibili a terzi, all art. 4 co.4 prevede che i beneficiari dei titoli d acquisto dei servizi sociali integrati utilizzano i titoli presso il fornitore prescelto, il quale richiede all ente concedente il corrispettivo del valore del relativo titolo d acquisto e all art. 4 co.5 prevede che il comune o l Azienda USL, sulla base di specifici accordi, possono erogare titoli per l acquisto dei servizi sociali integrati, comprensivi sia del corrispettivo sanitario che sociale del servizio, sulla base dell art. 49 della L.R. 41/2005 ; - che, pertanto, emerge, per questa Azienda, la necessità di disciplinare le modalità di scelta e di reperimento, secondo le risorse disponibili, delle strutture attraverso le quali soddisfare i bisogni degli utenti; Preso atto altresì: - della nota del Direttore Generale, Prot del , indirizzata ad ESTAV Centro, agli atti, con la quale si chiede l attivazione di procedure contrattuali per la fornitura di servizi sociali e socio sanitari; - della nota di risposta, Prot /1 del , ricevuta da questa azienda con Prot. Gen. A/67041, agli atti, con la quale ESTAV Centro risponde di non essere titolata ad attivare le procedure di gara richieste; - della nota del Direttore Generale, Prot. 655 del , indirizzata ad ESTAV Centro, agli atti, con la quale è rinnovata la richiesta di portare a termine le procedure di gara precedentemente richieste; - della nota del Direttore Generale, Prot del , indirizzata alla Regione Toscana Dipartimento Diritto alla Salute, agli atti, con la quale si richiede la definizione delle procedure più idonee alla stipula dei contratti e l elaborazione di linee guida e di capitolati speciali; - della nota del Direttore Generale, Prot del , sempre indirizzata ad ESTAV Centro, agli atti, con la quale viene trasmesso l elenco delle gare da effettuare per l affidamento dei servizi socio sanitari; - della nota del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo, Prot del , inviata all ESTAV Centro, agli atti, relativa al programma dell attività contrattuale per l anno 2012; - della nota di risposta, Prot /1 del , ricevuta da questa azienda con Prot. Gen. A/91001, agli atti, con la quale ESTAV Centro invita questa azienda a procedere autonomamente in merito a tutte le gare afferenti il settore sociale per l anno 2012, sostenendo che tali funzioni ad oggi non sono ancora state attribuite ad ESTAV, così come non le è stato ancora assegnato il relativo personale;
4 Pag. 4 di 33 - che questa Azienda, con nota Prot. P del indirizzata alla Regione Toscana, agli atti, ha precisato di aver presentato il programma delle gare dei servizi socio-sanitari da attivare per l anno 2012, all ESTAV Centro, alla quale è stato trasferito tutto il personale impiegato da questa azienda nella gestione delle gare, e di non aver ancora ricevuto formale comunicazione di disponibilità dalla stessa ESTAV Centro; - che questa Azienda, con la stessa nota Prot. P del , ha richiesto, alla Regione Toscana, chiarimenti ad integrazione della Circolare Regionale prot. n. A00GRT/147710/r del in merito alla definizione dei rapporti negoziali da instaurare con i soggetti coinvolti nel sistema integrato dei servizi socio sanitari; - che la Regione Toscana non ha fornito indicazioni in risposta alla suddetta nota prot. P del ; Preso atto ancora: - che la Regione Toscana, con circolare AOO-GRT Prot. n del , ha invitato le Aziende USL e le SdS, nelle more della conclusione dei lavori del Tavolo regionale programmato sul tema non autosufficienza e residenzialità, a sospendere l emanazione di ogni direttiva rivolta all organizzazione del sistema integrato dei servizi socio sanitari, in modo da consentire l applicazione delle determinazioni regionali in maniera congrua ed omogenea; - che questa Azienda, ad oggi, non ha notizia circa l emanazione di determinazioni regionali relative all organizzazione del sistema integrato dei servizi socio sanitari. Preso atto infine - che questa Azienda, ai sensi dell art. 12 co. 5 e 6 della L.R. 81/2012, può contrarre obbligazioni giuridiche, nel corso dell esercizio, nel limite complessivo di tutti i costi relativi alle stesse iscritti nel bilancio preventivo economico annuale e può superare il limite di cui al comma 5,.. nel corso dell esercizio, solo nel caso siano preventivamente accertati maggiori ricavi provenienti da risorse nazionali o regionali aggiuntive e comunque nei limiti degli stessi, ovvero a condizione che sussista copertura in maggiori ricavi da iscrivere nel bilancio di esercizio dell azienda e che sia fornita congrua motivazione in sede di monitoraggio sull andamento economico della gestione aziendale, di cui all art. 121 bis. - che, pertanto, il numero complessivo dei posti letto risulterà annualmente subordinato alle risorse definite negli atti di programmazione; - che la quota di parte sanitaria delle RSA è definita dalla Regione ed è determinata in 52,32 giornalieri; Considerato - che attualmente, nell ambito del settore degli anziani inseriti nelle RRSSAA, occorre dare una formale definizione dei rapporti giuridici intercorrenti tra questa Azienda e le Strutture ospitanti. Ritenuto opportuno - tutto quanto sopra premesso, di non poter ulteriormente prorogare le convenzioni in atto con le RSA del comprensorio pratese e, conseguentemente, stante la normativa vigente, di dover provvedere ad attivare il sistema dei titoli d acquisto; - stabilire, per tutte le RSA del comprensorio pratese comprese le strutture a gestione diretta, un importo massimo di 52,68= giornaliere quale corrispettivo onnicomprensivo parte della quota sociale del titolo d acquisto. Mentre il corrispettivo sanitario del titolo d acquisto è determinato dagli atti della Regione Toscana, attualmente, in 52,32= giornalieri; - stabilire che, con decorrenza dalla stipula dei singoli contratti, gli inserimenti saranno disposti applicando le modalità determinate nel presente atto. Gli utenti, a quella data già inseriti nelle
5 Pag. 5 di 33 strutture, saranno convocati da questa Azienda per esercitare il diritto di libera scelta della struttura e per determinare l ammontare del titolo d acquisto, secondo le modalità descritte. - reperire i posti per anziani non autosufficienti, tra le strutture accreditate che si rendano disponibili ad accogliere gli ospiti, aventi diritto di accesso alle prestazioni secondo le modalità disciplinate dall'art. 7 della L.R. 41/2005 e su loro libera scelta, mediante il sistema dei titoli d acquisto e la stipula con questa Azienda di contratti secondo lo schema tipo allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale; - pubblicare il presente atto sull albo informatico del sito web aziendale, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza dell attività della Pubblica Amministrazione; - disporre che, entro 15 giorni dalla suddetta pubblicazione, le strutture interessate debbano inviare, a questa Azienda, formale dichiarazione di volontà a stipulare i contratti summenzionati; - disporre che, entro ulteriori 15 giorni dal ricevimento della suddetta formale dichiarazione di volontà, le strutture interessate debbano provvedere a perfezionare la trasmissione all Azienda di tutta la documentazione prevista dal contratto allegato al presente atto; Considerato ancora: - che i titoli d acquisto, così definiti, potranno essere utilizzati, dagli aventi diritto, anche per le strutture ubicate al di fuori del territorio di competenza di questa Azienda, che riconoscerà comunque un corrispettivo sociale fino al tetto massimo di 52,68= giornaliero, onnicomprensivo, con l eventuale differenza in eccesso posta a carico degli ospiti ed un corrispettivo sanitario disposto dalla Regione Toscana. In ogni caso resta salva l eventuale minor quota di parte sociale, applicata al di fuori del territorio di competenza di questa Azienda, che continuerà a trovare applicazione nel suo preciso importo; - che il corrispettivo sociale del titolo d acquisto, per la parte a carico dell ospite, determinata dal calcolo effettuato con il metodo ISEE, come da normativa vigente, sarà pagato dal medesimo direttamente alla struttura prescelta, che avrà aderito alle condizioni contrattuali, mentre, per l eventuale rimanente parte posta a carico del Comune di residenza dell ospite, sarà pagato da questa Azienda direttamente alla medesima struttura; - opportuno predisporre e pubblicare, sul sito web di questa Azienda, l elenco delle strutture che hanno stipulato i contratti sopraccitati, al fine di garantire l esercizio del diritto di libera scelta della struttura da parte del cittadino e il rispetto del principio di trasparenza dell attività della Pubblica Amministrazione; Considerati infine: - gli incontri avuti fra questa Azienda, le RR.SS.AA. ed i loro rappresentanti sindacali, avvenuti in data , , e , nei quali sono state discusse e specificate le modalità operative che sarebbero state seguite dall Azienda per dare attuazione alla normativa sull accreditamento. Rilevata la legittimità e la congruenza dell atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l istruttoria effettuata; Ritenuto ancora di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, vista l urgenza di definire l attuale situazione; Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni
6 Pag. 6 di 33 DELIBERA Per le motivazioni espresse in parte narrativa che si intendono integralmente richiamate: 1. in attesa di ricevere dalla Regione Toscana chiarimenti ed indicazioni che integrino la Circolare Regionale prot. n. A00GRT/147710/r del , riguardo alle modalità di applicazione del nuovo sistema dell accreditamento di cui alla L.R , n. 82 ed al DPGRT n. 29/R del Regolamento di attuazione della L.R , n. 82, di adottare il sistema dei titoli d acquisto; 2. di determinare l importo massimo giornaliero del corrispettivo della quota di parte sociale del titolo d acquisto in 52,68= onnicomprensivo, mentre l importo del corrispettivo sanitario del titolo d acquisto è determinato dagli atti della Regione Toscana, attualmente in 52,32= giornaliere; 3. di reperire, conseguentemente alla pubblicazione del presente atto sull albo informatico del sito web aziendale, un numero di posti letto adeguato alle risorse disponibili definite dagli atti di programmazione aziendale, facendo in ogni caso salve eventuali diverse determinazioni aziendali conseguenti e coerenti, tra le strutture accreditate per l inserimento di anziani non autosufficienti, che si rendano disponibili ad accogliere ospiti, su libera scelta dell utente, mediante il sistema dei titoli d acquisto, stipulando con questa Azienda contratti secondo lo schema tipo allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale; 4. di disporre che, entro 15 giorni dalla suddetta pubblicazione, le strutture interessate debbano inviare, a questa Azienda, formale dichiarazione di volontà a stipulare i contratti summenzionati e che, entro ulteriori 15 giorni dal ricevimento della formale dichiarazione di volontà, debbano provvedere a perfezionare la trasmissione all Azienda di tutta la documentazione prevista dal contratto allegato al presente atto; 5. di pubblicare, sul sito web di questa Azienda, l elenco delle strutture che hanno stipulato i contratti sopraccitati, al fine di garantire al cittadino il diritto di libera scelta della struttura nel rispetto del principio di trasparenza dell attività della Pubblica Amministrazione; 6. di riconoscere agli aventi diritto ai titoli d acquisto, utilizzabili anche per le strutture ubicate al di fuori del territorio di competenza di questa Azienda, un corrispettivo della quota di parte sociale del titolo d acquisto fino al tetto massimo di 52,68= giornaliero, onnicomprensivo un corrispettivo sanitario del titolo d acquisto, determinato dagli atti della Regione Toscana, attualmente in 52,32= giornaliere. In ogni caso, al di fuori del territorio di competenza di questa Azienda, resta salva l eventuale minor quota di parte sociale applicata, che continuerà a trovare applicazione nel suo preciso importo e l eventuale differenza in eccesso che sarà posta a carico degli ospiti; 7. che il corrispettivo sanitario del titolo d acquisto sarà pagato dall Azienda USL alla struttura prescelta; 8. che il corrispettivo sociale del titolo d acquisto, per la parte a carico dell ospite, determinata dal calcolo effettuato con il metodo ISEE, come da normativa vigente, sarà pagato dal medesimo direttamente alla struttura prescelta, che avrà aderito alle condizioni contrattuali, mentre, per
7 Pag. 7 di 33 l eventuale rimanente parte posta a carico del Comune di residenza dell ospite, sarà pagato da questa Azienda direttamente alla medesima struttura; 9. di stabilire che, con decorrenza dalla stipula dei singoli contratti, gli inserimenti saranno disposti applicando le modalità determinate nel presente atto. Gli utenti, a quella data già inseriti nelle strutture, saranno convocati da questa Azienda per esercitare il diritto di libera scelta della struttura e per determinare l ammontare del titolo d acquisto, secondo le modalità descritte. 10. di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista l urgenza dell attuale situazione; 12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni e di provvedere all attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti. IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Francesco Bellomo) IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Massimo Braganti) IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Bruno Cravedi)
8 Pag. 8 di 33 CONTRATTO TRA L AZIENDA USL 4 DI PRATO E L ENTE GESTORE PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER OSPITALITA E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E ADULTI INABILI NON AUTOSUFFICIENTI < 65 anni, DI CUI E TITOLARE. L'anno... il giorno... del mese di... presso la sede del via... tra L Azienda USL 4 di Prato, C.F. e P.IVA n., con sede legale in Prato, in Piazza Ospedale n. 5, nella persona del Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell ASL, con l assistenza del Direttore di Zona-Distretto; e L Ente gestore, con sede legale a in via., C. F., nella persona del Sig, in qualità di legale rappresentante, per la Residenza Sanitaria Assistita denominata, con sede a in via ; PREMESSO CHE - l Azienda USL 4 di Prato, di seguito denominata Azienda, nell ambito della programmazione degli interventi sociosanitari e nei limiti indicati dalla L.R. n. 41/2005 e dalla normativa di riferimento, nello specifico dal DPGRT 26/03/08, n. 15/R Regolamento di attuazione dell art. 62 della L.R. n. 41/2005 e dalla DCRT 402/2004, intende avvalersi dell RSA denominata.
9 Pag. 9 di 33 ubicata nel Comune di in via, per l erogazione di servizi di ricovero residenziale a beneficio di anziani non autosufficienti e adulti inabili non autosufficienti < 65 anni; - la Struttura, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, è stata autorizzata, dal Sindaco del Comune di., con determinazione dirigenziale n.. del, al funzionamento quale Residenza Sanitaria Assistenziale; - la Struttura, di cui è titolare, ha la capacità ricettiva, prevista nell atto di autorizzazione per n.. posti per ricoveri residenziali di anziani non autosufficienti e adulti inabili non autosufficienti < 65 anni; - con atto del Comune di. in data n..., la RSA è stata autorizzata al funzionamento quale Struttura residenziale per anziani e persone non autosufficienti per n. posti letto. ed è stata accreditata con atto del Comune di. in data n., ai sensi della LR 28 dicembre 2009, n. 82 e del relativo Regolamento regionale di attuazione e che pertanto la medesima RSA risulta iscritta nell elenco comunale delle strutture accreditate; - la Struttura, a seguito di comunicazione con nota prot. del inviata all Azienda, dichiara la propria disponibilità alla stipula del contratto con l Azienda, per il reperimento di posti letto residenziali per anziani non autosufficienti ed adulti inabili non autosufficienti < 65 anni, identificati sulla base della programmazione annuale e distinti tra posti temporanei e definitivi. - la Struttura, nello svolgimento dei propri compiti, mette a disposizione i posti letto ed i relativi servizi, di cui alle
10 Pag. 10 di 33 planimetrie consegnate con nota prot.. del., con indicazione delle stanze e dei relativi arredi, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale; - la Struttura ha consegnato all U.O. Supporto Amministrativo di Zona-distretto dell Azienda, con nota prot.... del..: autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici necessari per mantenere l accreditamento, e chi ne è il titolare; copia delle polizze assicurative sottoscritte; gli elenchi delle attrezzature tecniche e del personale addetto, dipendente e non, specificato per qualifiche, mansioni e numero di ore lavorate, di cui alla vigente normativa regionale; l elenco degli eventuali soggetti a cui sono affidati i servizi di assistenza alla persona (compresi le qualifiche e il numero del personale addetto) e il servizio mensa; l elenco degli incaricati al trattamento dei dati sensibili; copia della lettera-contratto da far sottoscrivere agli utenti della Struttura e/o tenuti per legge, che dovrà obbligatoriamente rispettare quanto di seguito definito nel presente atto. autodichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva verso gli enti previdenziali. Atto da cui risulti il legale rappresentante della struttura. - il Legale Rappresentante della Struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 del citato
11 Pag. 11 di 33 D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, ha presentato la dichiarazione sostitutiva attestante l inesistenza di motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prot... del, da allegare al presente atto; RITENUTO, con il presente contratto, di disciplinare i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di prestazioni sociosanitarie/socioassistenziali da parte della RSA denominata. Nulla ostando al funzionamento della Struttura, SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ART. 2 Individuazione dei soggetti aventi diritto 1. Nell ambito della programmazione aziendale degli interventi sociosanitari/socioassistenziali e nei limiti indicati dalla vigenti normative regionali in materia, l Azienda si avvale, qualora prescelta dal cittadino, della Struttura, per le prestazioni residenziali socioassistenziali/sociosanitarie in favore di anziani non autosufficienti e persone adulte inabili non autosufficienti < 65 anni, non altrimenti assistibili a domicilio, inseriti nella graduatoria zonale e in posto utile per averne diritto, con le modalità specificate all art. 7 del presente contratto. 2.L Azienda, nel rispetto di quanto sancito dall art. 2 comma 4 della
12 Pag. 12 di 33 L.R. n. 82/2009, si impegna a consentire ai destinatari di prestazioni residenziali non temporanee, di esercitare il diritto di libera scelta, nell ambito delle strutture accreditate disponibili. 3. L utente può, a suo gradimento, scegliere una Struttura diversa da quella in cui è stato ricoverato per assenza di posti letto disponibili nella RSA prescelta al momento dell inserimento. Tale trasferimento non è ammissibile per gli utenti inseriti come temporanei. 4.L utente, entro 30 giorni dal momento dell autorizzazione all inserimento nella struttura da parte dell Azienda, dovrà comunicare alla medesima la struttura prescelta e presentarsi negli uffici amministrativi per il perfezionamento degli atti medesimi. Nel caso in cui, tale opzione non venga effettuata entro il limite dei 30 gg., l utente si dovrà rimettere alle scelte dell azienda sanitaria, pena il decadimento del diritto e l esclusione dalla graduatoria; 5. La Struttura si impegna ad applicare le condizioni previste nel presente contratto, per i posti in regime di accreditamento, a tutti gli ospiti non autosufficienti che rientrano nelle seguenti casistiche: a) in fase di primo inserimento in Struttura con diritto alla quota sanitaria e alla compartecipazione sociale (in tutto o in parte) da parte del Comune; b) in fase di primo inserimento in Struttura con diritto alla sola quota sanitaria e quota sociale a carico dell utente;
13 Pag. 13 di 33 c) ospiti già inseriti privatamente nella Struttura con oneri a esclusivo carico dell utente, con decorrenza dal riconoscimento del diritto all inserimento; d) nei casi di ricoveri temporanei. ART. 3 Norme di riferimento 1.La Direzione della Struttura si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi e normative nazionali e regionali in materia di prestazioni residenziali per anziani non autosufficienti e persone adulte inabili e all attuazione della normativa di riferimento, tenuto altresì conto della disciplina contenuta nel DPGR 15/R/2008 Regolamento di attuazione dell art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 e nel DPGR 29/R del 3 marzo 2010 Regolamento di attuazione della L.R. 28 dicembre 2009, n. 82, in materia di requisiti generali e specifici delle residenze sanitarie assistenziali e accreditamento. 2.La Direzione della Struttura si impegna inoltre alla piena osservanza dei regolamenti Aziendali, attuativi della citata normativa nazionale e regionale. ART. 4 Budget annuo e posti letto 1. L Azienda utilizzerà i posti letto messi a disposizione dalla struttura per l esecuzione delle attività di cui al presente contratto, in base al budget annuo stabilito per coprire la spesa sanitaria e sociale relativa all occupazione dei posti letto per anziani non autosufficienti e per adulti inabili non autosufficienti < 65 anni. 2. La struttura, riserva i propiri posti in via prioritaria ad utenti dell Azienda USL 4 e, qualora non utilizzati, ad utenti di altre ASL della Regione Toscana ed, in subordine, ad utenti privati nei confronti dei quali, nel caso siano residenti nel territorio
14 dell Azienda USL 4, non verrà corrisposta la quota sanitaria; Pag. 14 di La Struttura, trascorsi cinque giorni lavorativi dalla segnalazione alla Area Funzionale Amministrativa Zona-distretto della disponibilità di uno o più posti e in assenza di comunicazione da parte della stessa Area Funzionale di una nuova ammissione, è autorizzata ad utilizzare il posto disponibile per inserimenti sia di utenti di altri enti pubblici che di privati cittadini. 4.La Struttura si impegna, inoltre, a favorire la sistemazione nella stessa camera di coppie o congiunti. ART. 5 - Ricoveri temporanei e d urgenza 1. I posti di cui al presente contratto possono essere utilizzati dall Azienda per il ricovero di anziani non autosufficienti e adulti inabili non autosufficienti < 65 anni, che necessitano di prestazioni riabilitative o di sollievo alla famiglia, segnalati dall UVM, nonché per i casi di ricovero d urgenza. 2. Per gli utenti in regime di ricovero temporaneo o d urgenza, in caso di assenza per ricovero ospedaliero, cessa il mantenimento del posto che rientra immediatamente nella disponibilità della Struttura, salvo richiesta contraria dell UVM. 3. Nel caso di ricoveri temporanei di ospiti inseriti ai sensi del presente contratto, la Struttura può richiedere agli interessati, a titolo di cauzione, un importo massimo, pari a dieci giorni, determinato in base alla parte di quota sociale posta eventualmente a loro carico. Tale cauzione ha carattere infruttifero e deve essere restituita entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. ART. 6 Anziani autosufficienti
15 Pag. 15 di Per quanto applicabile, il presente contratto si estende anche agli anziani autosufficienti eventualmente già inseriti nella Struttura al momento della sua entrata in vigore, fermo restando che non possono più essere inseriti in Struttura, a carico della spesa sanitaria e/o sociale, ulteriori anziani autosufficienti. ART. 7 Ammissione degli ospiti 1. L inserimento degli utenti non autosufficienti avviene da parte del settore amm.vo -attività sociosanitarie - afferente all Area funzionale Amm.va Zona-distretto, sulla base di un Piano Assistenziale Personalizzato (PAP), definito dall Unità di Valutazione Multidisciplinare zonale (UVM). 2. L ammissione è comunque subordinata alla libera scelta della Struttura e all assenso al ricovero espressi dal soggetto interessato o da chi ne ha la rappresentanza legale. 3. L ordine di priorità di ammissione fra più utenti è definito dall UVM zonale, che tiene conto dei tempi di attesa delle domande e della gravità ed urgenza del caso. 4. La struttura amministrativa, di cui al punto 1 del presente articolo, comunicherà per iscritto alla Direzione della Struttura e all utente o ai soggetti tenuti per legge, il corrispettivo della quota compartecipativa (sociale) posto a carico dell utente, l eventuale corrispettivo (sociale) del titolo d acquisto posto a carico del Comune di residenza dell assistito ed il corrispettivo sanitario del titolo d acquisto. 5. Entro 24 ore dall inserimento, la Struttura deve comunicare, a mezzo , l avvenuto ricovero al Coordinatore Sociale di Zona-
16 Pag. 16 di 33 distretto, aggiornando il giorno stesso l inserimento nell apposito programma informatico messo a disposizione (CARIBEL). 6. Gli utenti inseriti in Struttura ai sensi del presente contratto, su richiesta della Struttura stessa, possono conferire apposita delega di pagamento, anche tramite RID bancario, con addebito mensile automatico sul proprio conto corrente, per la copertura dell importo di loro competenza. 7. L Azienda provvederà a corrispondere direttamente alla Struttura il corrispettivo sanitario del titolo d acquisto, determinato da atti formali della Regione Toscana e l eventuale corrispettivo sociale del titolo d acquisto posto a carico del Comune di residenza dell utente, mentre comunicherà alla struttura, con lettera formale, il corrispettivo della quota compartecipativa (parte sociale) posto a carico dell utente, calcolato con il metodo ISEE come da normativa vigente; 8. La Struttura, al momento di un nuovo inserimento, può chiedere, a propria garanzia, agli utenti e/o tenuti per legge, la sottoscrizione di una lettera-contratto con la quale questi si impegnano al pagamento della quota sociale del titolo d acquisto posta a loro carico, secondo accordi di natura privatistica. Lo schema di tale contratto dovrà essere depositato presso l Azienda e dovrà comunque rispettare quanto definito nel presente atto. 9. La Struttura non potrà in alcun modo rifiutare l inserimento di un utente proposto dall Azienda USL che abbia provveduto a tutti gli adempimenti previsti dal vigente regolamento aziendale in materia di inserimenti nelle RSA. ART. 8 Dimissioni
17 Pag. 17 di La dimissione degli ospiti di cui all art. 2, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con il Coordinatore Sociale di Zona-distretto, coinvolgendo nella decisione l interessato, i suoi familiari e/o chi ne abbia la tutela e può essere effettuata: a) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell utente o dei suoi familiari con l ambiente della residenza e con gli altri ospiti; b) nei casi di variazione dello stato di salute dell ospite, che determini la necessità di una diversa tipologia di ricovero. 2. La Direzione della Struttura è tenuta a notificare all Azienda l avvenuta dimissione e/o decesso dell assistito nel termine di 24 ore dalla cessazione delle prestazioni, per mezzo di apposita comunicazione scritta, nonché ad aggiornare in tempo reale il programma informatico (CARIBEL). 3. Non è ammessa dimissione per morosità. 4. La Struttura è tenuta ad inserire giornalmente, nel programma informatico CARIBEL, le assenze a qualsiasi titolo dell ospite. ART. 9 Prestazioni 1. La Struttura garantisce agli ospiti i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali previsti nel DPGRT 26 marzo 2008, n. 15/R e i requisiti generali previsti dal Regolamento di attuazione della LR 28 dicembre 2009, n. 82, adottato con DGRT n. 206/2010. ART. 10 Tutela della salute
18 Pag. 18 di Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari. 2. A fini terapeutici, lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli ospiti, come previsto dalla normativa regionale. 3. La Struttura si impegna a promuovere ogni rapporto con i competenti servizi sociosanitari territoriali per assicurare alle persone ospitate la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. 4. La Struttura per i posti finanziati dal presente contratto è tenuta: a. per ciascuna persona ospitata, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; b. in caso di necessità, a chiamare il medico curante della persona ospitata o il medico della continuità assistenziale; c. in caso di malattia, a prestare alla persona ospitata tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura; d. a fornire le necessarie prestazioni infermieristiche mediante personale abilitato a termini di legge;
19 Pag. 19 di 33 e. curare l approvvigionamento, con costi a carico dell utente, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante; f. su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale della persona ospitata e mantenere costanti rapporti durante il periodo di degenza; g. a seguire per ciascuna persona ospitata, la dieta prescritta dal medico curante e, in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale nel caso di diete particolari previste dai LEA; h. in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita della persona ospitata, ad avvisare i familiari o, in loro assenza, l operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico. 5. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale della persona ospitata. ART. 11 Organizzazione e fruibilità degli spazi 1. Le caratteristiche della Struttura sono quelle previste nel Regolamento di attuazione dell art. 62 della LR 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con DPGRT 26 marzo 2008, n. 15/R o comunque sulla base delle rispettive autorizzazioni. ART. 12 Organizzazione della vita comunitaria 1. La Struttura si impegna a garantire alle persone ospitate la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l organizzazione della Struttura, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita delle stesse.
20 Pag. 20 di La Struttura favorisce la partecipazione degli ospiti alle iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali attuate nella zona. 3. La Struttura dà la propria disponibilità, anche in collaborazione con i servizi sociali e sanitari territoriali, affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale, facilitando e promuovendo i rapporti con familiari e amici e favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando possibile, anche brevi soggiorni in famiglia. ART. 13 Regolamento interno e partecipazione 1. La Struttura si impegna ad aggiornare il proprio regolamento interno secondo gli indirizzi previsti dalla Regione Toscana e a garantire gli organismi di rappresentanza per la partecipazione e collaborazione degli ospiti e dei loro familiari o di chi ne esercita la tutela giuridica ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti. ART. 14 Documentazione 1. Al momento del primo ingresso, la Struttura è tenuta a consegnare all utente, al familiare o a chi esercita la tutela giuridica, il regolamento della Struttura, la Carta dei Servizi e copia del presente contratto. 2. Nel rispetto della normativa in materia di privacy, la Struttura si impegna a tenere aggiornata la seguente documentazione relativa alle persone ospitate e all organizzazione della vita comunitaria: a. progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta;
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