LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA sezione specializzata per i minorenni

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1 LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA sezione specializzata per i minorenni dott. Luigi Rovelli dott. Virginia Sangiuolo dott. Marcello De Lucchi dott. Fulvia Diotti dott. Mario Mollica riunita nella persona di Presidente Consigliere rel. Consigliere Componente onorario Componente onorario ha pronunziato il seguente DECRETO Nel procedimento n. 41/2004Reg. minori promosso da M. N. e R. M., elett. dom. in Genova, Piazza della Vittoria 11/16 presso l'avv. Enrico Bet che li rappresenta e difende per mandato a margine del reclamo, Reclamanti avverso il provvedimento emesso dal T. M. di Genova in data 21/9/2004 con il quale essi sono stati dichiarati idonei alla adozione di un minore straniero, purchè di età inferiore al figlio legittimo della coppia. - Letto il reclamo di cui sopra, e sentito il procuratore dei reclamanti; - udito il relatore, esaminati gli atti e visto il parere del P.G.; - viste, in particolare, le relazioni degli operatori che hanno eseguito le attività valutative e diagnostiche sui ricorrenti; - rilevato che il provvedimento impugnato nella sua parte motiva contiene una positiva valutazione dei ricorrenti, che, secondo il T. M., presentano una.buona capacità di valutazione critica, sostenuta da, uno spiccato senso della realtà, hanno un rapporto di coppia basato sulla reciproca stima e rispetto e connotato da una spiccata autonomia, appartengono ad un contesto sociofamiliare semplice ma ricco di affetti e valori e, complessivamente, esprimono una motivazione alla adozione connotata da buona consapevolezza, nella quale l'intento sostitutivo è presente ma non costituisce l elemento unico né prevalente ; - che il T. M., dato atto della sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'accoglimento della istanza, ha esplicitato una valutazione positiva dei ricorrenti, ponendo peraltro la limitazione dianzi indicata quanto alla età dell'adottando, rapportata all'età del 1

2 figlio dei ricorrenti allo scopo di evitare l insorgere di dinamiche conflittuali di competitività tra i fratelli ; - che i reclamanti hanno contestato detta limitazione osservando Che la progettazione dei ricorrenti - come esplicitato al T. M. da tempo - ha quale oggetto un bambino bielo-russo, Aleh, nato il 14/10/1995, che essi hanno ospitato in varie occasioni anche per periodi prolungati, e che si è ottimamente inserito nel loro nucleo familiare, sviluppando ottimi rapporti col figlio della coppia, Gioele; Che, sulla base dell'esito degli accertamenti esperiti, risulta che il rapporto tra Gioele e l'adottando è positivo e scevro da conflittualità, e che anzi l'inserimento dell' adottando è stato fonte di positiva maturazione per il figlio legittimo, che, pur essendo minore di età, per caratteristiche personologiche ed esperienze pregresse si pone come più maturo ed adulto, così acquisendo un ruolo, sostanzialmente di" figlio maggiore" nel nucleo; Che la limitazione contenuta nel provvedimento - che impedirebbe il perfezionamento del percorso adottivo relativamente al minore de quo, che è maggiore di età di Gioele, pare incongrua, e contraria agli interessi dell'intero nucleo oltre che dell'adottando, il quale, proveniente da un istituto e portatore di gravi problematiche quanto alle condizioni di salute, certamente ripone fortissime aspettative nell'inserimento nella famiglia in questione; Che è pacifico che nella valutazione, delle circostanze rilevanti nelle procedure di adozione deve esser privilegiato l'interesse del minore, elemento che nella fattispecie con tutta evidenza impone il definitivo suo inserimento nel nucleo M.-R., inserimento che anche sotto il profilo tecnico-giuridico e sulla base del dato normativo non trova validi impedimenti nè motivi ostativi; Che la legge 184/1983, che regola, quanto all'età, solo il divario massimo e minimo tra adottanti ed adottando, non contiene alcuna specifica previsione limitativa, inerente alla differenza di età tra adottando ed eventuale prole legittima degli aspiranti alla adozione; Che comunque la limitazione, essendo contenuta nella motivazione e non nel dispositivo del decreto impugnato, sarebbe tamquam non esset, - rilevato che il P.G. ha chiesto l'accoglimento del reclamo, la Corte osserva quanto segue. La giurisprudenza del S. C., inserendosi in un solco già delineato dalla Corte costituzionale, con le note sentenze 183/88. 44/1990, 148/92, , 249/98 e 283/99, ha ripetutamente affermato che, - nella valutazione delle circostanze che devono essere vagliate ai fini della decisione adottiva,"le indagini e valutazioni del giudice di merito devono svolgersi, non su di un piano 2

3 astratto e generale, ma, in ossequio al principio di rilevanza costituzionale della tutela dell'interesse del minore, con riguardo alla fattispecie concrete giacchè una indagine che rimanesse avulsa dalle specifiche peculiarità del caso concreto finirebbe per assegnare all'interesse del minore il ruolo di mero stereotipo, tra l'altro variabile a seconda delle impostazioni culturali e della sensibilità del giudice" così Cass e n del 16/2/2002. Pertanto, secondo il S. C., neppure la differenza di età tra adottanti ed adottando - che pure è normativamente regolata - deve esser intesa in modo rigido ed assoluto, dovendosi tenere presente, nella valutazione della specifica situazione, non solo quello che è il principio di comune esperienza, che consiglia come ottimale la esistenza di un divario di età non eccessivo tra genitori e figli, ma anche tutte le peculiarità del caso concreto, non escluse le caratteristiche soggettive degli aspiranti alla adozione e la tradizione culturale del Paese di provenienza del minore adottando, dovendo il giudice considerare altresì se la mancata adozione sia suscettibile di arrecare al minore un danno grave e non altrimenti evitabile. Né può trascurarsi che con l'adozione, che concreta l'inserimento di un nuovo soggetto in un ambiente familiare plurisoggettivo, viene avviata una generale modifica degli assetti pregressi, con il formarsi di nuovi equilibri e disequilibri, nel rapporto tra i vari membri, nei quali quello che conta è la (nuova) relazione tra tutti i componenti che viene a formarsi, i cui caratteri saranno soggetti a molte variabili, e non certo al solo dato meramente cronologico della età dei soggetti in questione. Deve conclusivamente ritenersi che, non essendo stata in concreto accertata alcuna circostanza dalla quale possa fattivamente indursi una possibile difficoltà legata all'età, nel rapporto tra l'adottando, che nella fattispecie è già individuato, e il figlio legittimo della coppia, ed emergendo per contro una buona relazionalità tra i medesimi, il provvedimento vada riformato, nel senso della eliminazione di quella limitazione o condizione, apposta come sopra in parte motiva, che di fatto precluderebbe il perfezionamento del percorso adottivo che pare per contro già positivamente avviato, sulla base della situazione descritta in atti, pacifico essendo che, ove. la motivazione del provvedimento de quo non venisse come sopra modificata, il decreto, che si fonda sulla inscindibile connessione tra parte motiva dispositivo, precluderebbe la definizione della procedura auspicata dai reclamanti. P.Q.M. 3

4 Definendo il procedimento di cui sopra, dichiara che i coniugi M. N., nato il 2/8/1968 e R. M., nata il 26/4/1971 sono idonei alla adozione di un minore straniero nel rispetto delle condizioni di legge, a prescindere dal divario di età tra l'adottando ed il figlio legittimo della coppia. Così deciso, in Genova, il 25/11/2004 IL PRESIDENTE ***** Una coppia di coniugi ha ottenuto decreto di idoneità all adozione internazionale da parte del Tribunale per i Minorenni di Genova il quale ha dichiarato gli esponenti idonei all adozione di un minore di nazionalità straniera che presenti le caratteristiche risultanti dalla motivazione e che la differenza di età tra adottanti e adottato sia conforme alla normativa vigente. Nella sola motivazione del provvedimento (e non anche nel dispositivo) si accennava e prevedeva astrattamente che si ritiene che l età del minore (adottando) possa essere conforme alle vigenti norme, ma in modo congruo, inferiore a quella del figlio primogenito, nato il 8/7/1997, allo scopo di evitare l insorgere di dinamiche conflittuali di competitività disponendo così che il minore adottando dovesse avere un età inferiore a quella del figlio primogenito della coppia, Gioele, paventando per ragioni del tutto sconosciute ed assolutamente non chiarite nel provvedimento l insorgere di dinamiche conflittuali di competitività. I coniugi infatti da ormai da di tre anni (dal dicembre del 2001) ospitano presso di loro un bambino di nazionalità bielorussa, Aleh, di due anni più grande del figlio naturale della coppia, circostanza questa sempre manifestata chiaramente. Nella propria relazione i servizi sociali non avevano paventato alcun pericolo circa la differenza di età, ed era stato solo evidenziato che avrebbero potuto crearsi dinamiche negative se la situazione non fosse gestita in maniera corretta, senza mai affermare che l adozione del minore bielorusso potesse essere negativa per Gioele. Avverso tale provvedimento i coniugi proponevano quindi reclamo osservando anzitutto che nella legge sull adozione, sia nazionale sia internazionale, in nessuna norma, né nell art. 6 e segg., né tantomeno nei più specifici artt. 29 e segg., esiste l espressa previsione che, nel concedere la richiesta idoneità, si debba fare riferimento all età di un figlio eventualmente già esistente nella coppia. Certamente tale regola scaturisce da un esigenza di buon senso, ma ciò solo nei casi in cui l adottando, sconosciuto alla coppia e all eventuale figlio già presente in famiglia, debba ancora essere individuato, in quanto l equilibrio psicologico del figlio legittimo potrebbe essere alterato o quantomeno disturbato dall arrivo di un fratello più grande essendo innaturale che un bambino primogenito, per l arrivo di un fratello, venga, per così dire, degradato a secondogenito. 4

5 La questione, nel caso di specie, è molto diversa in quanto i due minori si conoscono da oltre tre anni e, come accennato nella relazione dei servizi sociali, i due bambini, nonostante la differenza di età, sono molto vicini e soprattutto sono molto legati. La relazione redatta dai servizi sociali, nel descrivere le intenzioni ed i desideri dei coniugi, avevano fatto presente che il progetto di famiglia contemplava un figlio biologico ed uno adottivo, ed Aleh si è proposto sin da subito come un bambino bisognoso e molto gratificato dalle loro attenzioni, favorendo un rapporto positivo ed un forte attaccamento reciproco che si è venuto a creare tra i due minori, tanto che nessun pericolo per Gioele si poteva percepire dalla stessa relazione. I coniugi poi, nel colloquio con il giudice delegato del Tribunale per i Minorenni, confermavano il loro progetto adottivo, evidenziando in particolare la loro intenzione di adottare proprio Aleh. Il provvedimento emesso concedeva invece loro un idoenità tale che il minore adottando dovesse avere un età inferiore a Gioele, precisando però nel dispositivo che i coniugi sono dichiarati idonei ad adottare un minore di nazionalità straniera con una differenza di età conforme alla normativa vigente senza ulteriori e diverse indicazioni. Il Tribunale per i Minorenni, nel concedere la richiesta idoneità, non aveva evidentemente tenuto conto dei fatti e delle circostanze oggettivamente emerse ed altrettanto oggettivamente evidenziate dalla relazione, laddove si evidenzia che il forte attaccamento reciproco che si è venuto a creare tra Aleh ed il loro figlio e sempre più confermato nel corso dei successivi soggiorni, ha convinto i coniugi ad avviare la procedura adottiva che è, pertanto, esclusivamente orientata verso questo bambino. Veniva inoltre evidenziato che la normativa di cui alla L. 184/83, e la ratio che né è alla base, prevede che l adozione di minori sia disposta quando tale provvedimento sia preso nell interesse dei minori stessi. Lo stesso articolo 6 della L. 184/83 prevede, al comma V, che i limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore : se quindi possono essere derogati, per espressa previsione di legge, i limiti di età tra genitori adottivi e adottando, non si comprende come mai non si possa in un caso particolare, dove il minore è chiaramente individuato derogare ad una regola che non è neppure prevista dalla normativa. E ovvio infatti che dalla mancata adozione deriverebbe ad Aleh un danno gravissimo: il progetto adottivo dei reclamanti è chiaro e nel minore, alla luce del fatto che i reclamanti si recano anche più volte all anno presso il suo istituto, si creerebbe un danno gravissimo in quanto in lui si è, legittimamente, creata un aspettativa relativa alla futura adozione, aspettativa frustata dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni. 5

6 Va certamente rilevato come una più attenta gestione dei soggiorni dei bambini bielorussi non avrebbe portato a destinare alla famiglia dei reclamanti un bambino più grande del figlio naturale, ben sapendo quali sono le consuetudini dei tribunali per i minorenni. In ogni caso, come detto, né la normativa nazionale né la Convenzione Europea di Strasburgo sull adozione dei minori del , resa esecutiva in Italia con L , n 357, evidenzia alcun limite in relazione all età dell adottante in presenza di eventuali figli della coppia e non evidenzia alcuna necessità di porre limiti in tali casi. Le elaborazioni giurisprudenziali, in particolare quella della Corte Costituzionale, hanno argomentato le proprie decisioni con il chiarissimo principio secondo cui il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore. La Corte Costituzionale, nella propria sentenza numero 148/92, ha poi affermato che non viene ora posta in discussione la regola, ragionevolmente stabilita dal legislatore, ma la sua assolutezza, tale da non tollerare eccezione alcuna anche quando l adozione risponda al preminente interesse del minore e la specifica famiglia di accoglienza, giudicata idonea, sia la sola che possa soddisfare tale interesse : se quindi il principio è poter derogare alla norma quando ciò è nell interesse del minore, è ovvio che, quando la norma non esiste, nel caso di Aleh la deroga se la specifica famiglia di accoglienza, giudicata idonea, sia la sola che possa soddisfare tale interesse è addirittura dovuta. Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza , n 1366, ha consentito una deroga alle regole scritte della L. 184/83 affermando che ogni caso specifico è da apprezzare con riguardo alla globalità delle circostanze di fatto emergenti dalla specifica vicenda. Il Tribunale per i Minorenni invece non ha previsto la limitazione esprimendosi in base al prudente apprezzamento del T. M. la valutazione di volta in volta della situazione in tutti i suoi aspetti : la questione dei rapporti tra i due minori non è stata esaminata così da impedire, con prudente apprezzamento, a quella famiglia di adottare quel bambino. La Corte d Appello di Genova Sezione specializzata per i minorenni, ha quindi accolto il reclamo sulla base delle argomentazioni poste a base del reclamo, non essendo stata in concreto accertata alcuna circostanza dannosa per il figlio naturale della coppia ed anzi essendo emersa una buona relazionalità tra i due minori. La Corte ha quindi disposto che il provvedimento dovesse essere modificato, eliminando la limitazione o condizione, apposta nella motivazione, che di fatto precluderebbe il perfezionamento del percorso adottivo già positivamente avviato. 6

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