LA CONFERENZA DI SERVIZI dalla L. 7/8/1990 n.241 alla L. 7/8/2015 n.124. Avv. Federico Boezio. 24 novembre 2015 Spazio Oberdan - Milano

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1 LA CONFERENZA DI SERVIZI dalla L. 7/8/1990 n.241 alla L. 7/8/2015 n.124 Avv. Federico Boezio 24 novembre 2015 Spazio Oberdan - Milano

2 NOZIONE FUNZIONI Strumento per consentire l esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi Strumento di attuazione dei principi di buon andamento dell azione Amministrativa (art. 97 Cost.) 1. Semplificazione procedimentale mediante la rappresentazione in un unico contesto di tutti gli interessi pubblici rilevanti 2. Coordinamento degli interessi pubblici coinvolti finalizzato all individuazione dell interesse pubblico primario

3 LE DIVERSE TIPOLOGIE A. Conferenza di Servizi istruttoria (art. 14. co. 1 e 3) B. Conferenza di Servizi decisoria (art. 14, co. 2; art. 14 ter; art. 14 quater) C. Conferenza di Servizi preliminare (art. 14 bis)

4 A. Conferenza di Servizi istruttoria (art. 14, co. 1 e 3) FUNZIONE Semplificazione e snellimento dell azione amministrativa TIPOLOGIE - Istruttoria in senso stretto (co.1): all interno di un unico procedimento - (Istruttoria) trasversale (co. 3): più procedimenti connessi riguardanti la medesima attività NATURA GIURIDICA Modulo procedimentale Vi è un unica amministrazione competente a decidere (decisione monostrutturata), la quale acquisisce l avviso delle altre amministrazioni portatrici di interessi coinvolti nella procedura

5 - FACOLTATIVA INDIZIONE - PRESUPPOSTO: l Amministrazione ritiene opportuno trattare contestualmente i vari interessi coinvolti - SOGGETTI LEGITTIMATI Conferenza istruttoria: amministrazione procedente Conferenza trasversale: una delle amministrazioni coinvolte ATTO CONCLUSIVO E imputato soltanto all Amministrazione che adotta il provvedimento finale

6 LEGITTIMAZIONE PASSIVA Amministrazione che ha adottato il provvedimento finale QUESTIONI PROCESSUALI OGGETTO DELL IMPUGNAZIONE Il provvedimento finale dell Amministrazione procedente. Non sono autonomamente impugnabili i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi

7 LA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA NELLA LEGISLAZIONE DI SETTORE 1) PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI (art. 208, co. 3 e 6, D.Lgs. n. 152/2006) TAR CALABRIA (Catanzaro), sez. I, 19/9/2013, n. 929 TAR SICILIA (Palermo), sez. I, 27/1/2012, n. 200 TAR CAMPANIA (Napoli), sez. I, 17/6/2011, n INDIZIONE OBBLIGATORIA 2) PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (art. 12, co. 3 e 4, D.Lgs. n. 387/2003) CONS. STATO, sez. V, 23/12/2013, n CONS. STATO, sez. V, 14/10/2013, n TAR LOMBARDIA (Brescia), sez. I, 28/11/2013, n Parzialmente difforme: TAR Lazio (Roma), sez. II, 9/2/2015, n. 2338

8 B. Conferenza di Servizi decisoria (art. 14, co. 2; art. 14 ter; art. 14 quater) FUNZIONE Assunzione di decisioni concordate tra più amministrazioni (cd. decisioni pluristrutturate), in sostituzione dei previsti pareri, concerti, intese, nulla-osta o di atti di assenso comunque denominati NATURA GIURIDICA Due tesi ORGANO COLLEGIALE AUTONOMO, DIVERSO DALLE SINGOLE P.A. PARTECIPANTI (tesi minoritaria) MODELLO PROCEDIMENTALE, PRIVO DI INDIVIDUALITA : LE P.A. CHE PARTECIPANO MANTENGONO LA PROPRIA AUTONOMIA E RIMANGONO CENTRO DI IMPUTAZIONE DEGLI ASSENSI NECESSARI PER ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO FINALE (tesi maggioritaria: Cons. Stato, sez. V, 2/5/2012, n Cons. Stato, sez. VI, 3/3/2010, n TAR, Toscana, Firenze, sez. II, 3/3/2010, n. 594)

9 INDIZIONE - OBBLIGATORIA ovvero -FACOLTATIVA 1) P.A. procedente reputa necessario acquisire atti di assenso di altre P.A. (esclusi pareri non vincolanti e atti di controllo) + 2) P.A. procedente li ha formalmente richiesti e non li ha ottenuti entro 30 gg 1) P.A. procedente reputa necessario acquisire atti di assenso di altre P.A. (esclusi pareri non vincolanti e atti di controllo) + 2) P.A. procedente li ha formalmente richiesti e nei successivi 30 gg ha ricevuto il dissenso da parte di una o più delle ovvero 2) Le specifiche normative consentono di provvedere senza le determinazioni delle amministrazioni competenti.

10 INDIZIONE SOGGETTO LEGITTIMATO L Amministrazione competente per l adozione del provvedimento finale ATTO CONCLUSIVO CONFERENZA DI SERVIZI = MODULO PROCEDIMENTALE E IMPUTATO A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI CHE ATTRAVERSO LA CONFERENZA HANNO ESPRESSO LA PROPRIA VOLONTA. 10

11 1) Avverso il provvedimento finale Conferenza di Servizi = modulo procedimentale QUESTIONI PROCESSUALI LEGITTIMAZIONE PASSIVA Tutte le Amministrazioni partecipanti che nell ambito della Conferenza di Servizi hanno espresso pareri o determinazioni direttamente lesivi, che sarebbero stati impugnati autonomamente se fossero stati emanati al di fuori della Conferenza di Servizi Cons. Stato, sez. V, 16/1/2013, n. 237; Cons. stato, sez. VI, 3/3/2010, n. 1248; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 11/7/2014, n. 599) 2) Avverso l inerzia della P.A. procedente Amministrazione procedente TAR Sicilia, Catania, sez. II, 13/1/2012, n. 82; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 27/5/2009, n. 2944)

12 QUESTIONI PROCESSUALI OGGETTO IMPUGNAZIONE Determinazione conclusiva adottata dalla P.A. procedente, che sostituisce ogni atto di assenso delle P.A. invitate a partecipare (non occorre più il provvedimento finale) (art. 14ter, co. 6bis) TAR Lazio, Latina, n. 810/13; TAR Campania Napoli, n. 5286/11 SALVO DIVERSAMENTE DISPOSTO NELLA LEGGE SPECIALE (TAR Lombardia, Brescia, I, n. 1028/2013)

13 QUESTIONI PROCESSUALI IMPUGNABILITA AVVISI ESPRESSI ALL INTERNO DELLA CONFERENZA CONDIZIONI NECESSARIE: -Effettivamente lesivi & -Possono inibire prosecuzione procedimento Cons. Stato, sez. V, 15/9/2015, n. 4312; TAR Venezia, sez. II, 7/11/2012, n

14 QUESTIONI PROCESSUALI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLE P.A. DIVERSE DA QUELLA PROCEDENTE Cons. Stato, sez. IV, 16/4/2012, n Cons. Stato, sez. V, 2/4/2002, n Cons. Stato, sez. sez. V, 2/3/1999, n

15 LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA NELLA LEGISLAZIONE DI SETTORE A. PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006) - CONFERENZA DI SERVIZI PER L AUTORIZZAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE (art. 242, co. 3) - CONFERENZA DI SERVIZI PER L APPROVAZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE (art. 242, co. 13) - CONFERENZA DI SERVIZI PER L APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO (art. 242, co. 4) - CONFERENZA DI SERVIZI PER L APPROVAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA O DI MESSA IN SICUREZZA (art. 242, co. 7 e 13) ATTENZIONE: Cfr. oggi comma 6bis dell art. 14ter l. n. 241/1990, così come modificato dal d.l. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010. INDIZIONE OBBLIGATORIA DECISIONE A MAGGIORANZA (disciplina speciale per il criterio decisorio e per il dissenso) NON IMPUGNABILITA DEI VERBALI TAR Toscana, sez. II, n. 1780/11 Cons. Stato, sez. VI, n. 2378/11 Cons. Stato, sez. VI, n. 712/11

16 B. PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE (art. 252 D.Lgs. n. 152/2006) QUESTIONI APERTE -Natura giuridica: decisoria o istruttoria? -Applicabilità del modulo procedimentale previsto per la bonifica dei siti contaminati nel comma 13 dell art. 242? 16

17 C. Conferenza di Servizi Preliminare (art. 14 bis) FUNZIONE Dare un indicazione di massima sulla possibilità, per le P.A. coinvolte nel procedimento, di prestare il loro assenso finale, autovincolandosi a non esprimere ex post ragioni di dissenso che non avrebbero potuto già essere sollevate in sede preliminare e che non siano connesse a sopravvenienze di fatto o di diritto (co.4). NATURA GIURIDICA Pre-decisoria: questa Conferenza non si conclude con una decisione finale, ma la anticipa.

18 INDIZIONE 1. Può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata e documentata richiesta dell interessato, prima della presentazione di un istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso (co. 1) FACOLTATIVA 2. E sempre indetta in relazione alle procedure di cui all art. 153 D.Lgs. n. 163/2006 (co. 1bis) OBBLIGATORIA 3. E indetta nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico (co. 2 e 5) OBBLIGATORIA

19 IL PROCEDIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (articoli 14 ter e 14 quater) E applicabile a tutte le conferenze di servizi decisorie previste dalle discipline di settore, purché non siano previste deroghe alla disciplina generale Può svolgersi per via telematica Cfr. art. 165, co. 4, D.Lgs. n. 163/2006: esclude l applicabilità della normativa della Conferenza di Servizi della L. n. 241 /1990 nel procedimento di approvazione del progetto preliminare di infrastrutture strategiche di preminente Interesse nazionale.

20 - Entro 15 gg (30 gg in caso di particolare complessità) INDIZIONE CONVOCAZIONE - Anche per via telematica o informatica - Deve pervenire alle P.A. almeno 5 gg prima Entro 5 gg le P.A. convocate chiedere un rinvio possono La P.A. procedente fissa nuova entro i 10 gg successivi alla prima. data, ORGANIZZAZIONE LAVORI Il calendario è fissato di concerto tra le P.A. nella prima riunione.

21 segue Stabilita dalle P.A. partecipanti. In ogni caso non superiore ai 90 gg* DURATA (co. 3) Non perentoria, ma con conseguenze in caso di inosservanza -responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa; -retribuzione di risultato; -danno da ritardo (co. 6bis) * Salvo nel caso in cui sia necessario acquisire la VIA 21

22 Le P.A. partecipano attraverso un unico rappresentante che deve essere preventivamente dotato del potere di vincolare l ente (eventualmente attraverso delega per lo specifico ordine del giorno). I SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE Partecipazione aperta o ristretta ai soggetti la cui sfera giuridica risulta interessata dagli effetti dell azione amministrativa? Devono essere chiamati i soggetti privati che hanno proposto il progetto dedotto in conferenza, ma senza diritto di voto. Nella Conferenza di Servizi in materia di finanza di progetto devono essere chiamati i soggetti aggiudicatari di concessione o le società di progetto, ma senza diritto di voto (art. 14quinquies). Possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi. 22 segue

23 «POSIZIONI PREVALENTI» CRITERIO DECISORIO La P.A. procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento (art. 14ter, co. 6bis)(TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 6161/2008). MOTIVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA Obbligatoria solo se la determinazione si discosta dalle risultanze della conferenza di servizi e le posizioni prevalenti emerse in quella sede (TAR Firenze, II, n. 1523/2010). MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO Impedisce dissensi postumi o successivi alla chiusura lavori Si forma per tutte le P.A., comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggisticoterritoriale e alla tutela ambientale (ESCLUSI I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI VAS, VIA E AIA). 23 segue

24 MODALITA DI MANIFESTAZIONE DISSENSO ESPRESSO NON QUALIFICATO Può essere superato con il criterio delle posizioni prevalenti 1.Manifestato nella conferenza di servizi, a pena di inammissibilità 2.Congruamente motivato 3.Pertinente rispetto all oggetto della riunione 4.Deve indicare le modifiche progettuali necessarie ai fini dell assenso DISSENSO ESPRESSO QUALIFICATO MECCANISMO DI RIMESSIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI Espresso da un amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità La deliberazione del Consiglio dei Ministri: 1. sostituisce la posizione della P.A. procedente; 2. costituisce atto di alta amministrazione (art. 14quater, co.3, così come modificato dal DL n. 133/2014, convertito da L. n. 164/2014 «Decreto Sblocca Italia» -) 3. è dettagliatamente motivato e impugnabile (Cons. Stato, sez. IV, n. 2999/2014) 24 segue

25 TERMINI DI VALIDITA DEGLI ASSENSI RESI SPUNTI DI RIFLESSIONE Tutti gli atti endoprocedimentali sono impugnabili solo dopo l emanazione del provvedimento finale? Art. 14 ter, co. 8 bis, inserito dal D.L. n. 133/2014, convertito dalla L. n. 164/2014 (cd. «Decreto Sblocca Italia») «I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall adozione del provvedimento finale». 25

26 Conferenza di Servizi in caso di VIA, VAS e AIA 1. PRINCIPIO GENERALE -La Conferenza si può esprimere solo dopo aver acquisito la valutazione -Il termine per la conclusione dei lavori resta sospeso per massimo 90 gg VIA (art. 14 ter, co. 4, 5, 6bis, 7, 10) 2. SE LA VIA NON INTERVIENE ENTRO 90 GG -La P.A. competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei 30 gg successivi (salvo proroga di massimo altri 30 gg) -La P.A. competente può far eseguire da altri enti le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite 3.NON OPERA IL MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO, ma in caso di VIA STATALE è possibile adire direttamente il Consiglio dei Ministri per esercizio potere sostituivo ex art. 26 D.Lgs. n. 152/ L eventuale VIA negativa intervenuta al di fuori della conferenza di servizi non è superabile mediante la rimessione al Consiglio dei Ministri, ex art. 14 quater, co. 3. La VIA è impugnabile solo con il provvedimento finale. 5.L estratto della VIA è pubblicato, unitamente al provvedimento finale, a cura del proponente sulla G.U. o Bollettino regionale, e un quotidiano a diffusione nazionale. 26 segue

27 VIA / VAS (art. 14 ter, co. 4bis, 7) - NEL CASO IN CUI L AUTORITA COMPETENTE A EFFETTUARE LA VAS E L AUTORITA COMPETENTE A EFFETTUARE LA VIA COINCIDANO: I risultati e le prescrizioni della VAS positiva devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell art. 7 D.Lgs. n. 152/ NON OPERA IL MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO AIA (art. 14 ter, co. 7) NON OPERA IL MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO 27 segue

28 RAPPORTI VIA / VAS / AIA NEL D.LGS. N. 152/2006 (artt. 9 e 10) ART. 10 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedim 1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20 l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA. 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. 2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo. 28

29 RAPPORTI VIA / VAS / AIA NEL D.LGS. N. 152/2006 (artt. 9 e 10) (segue) 3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. 4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. 5. Nello studio di impatto ambientale relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

30 IL PROCEDIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E L AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IL SOPRINTENDENTE SI ESPRIME, IN VIA DEFINITIVA, IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI, OVE CONVOCATA, IN ORDINE A TUTTI I PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 42/2004 (art. 14 ter, co. 3bis) li Soprintendenti concordano con le autorità competenti un calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali (art. 14 ter, co. 2). COME SI COORDINA QUESTA DISPOSIZIONE CON LA SPECIALE DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MATERIA DI RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D.Lgs. n. 42/2004)? SI RIFERISCE NON SOLO ALLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DI CUI ALL ART. 146, MA ANCHE ALLE ULTERIORI AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL D.Lgs. n. 42/2004? IL PARERE VINCOLANTE DI CUI ALL ART. 146 D.Lgs. n. 42/2004, SE CONTRARIO, PUO ESSERE SUPERATO ATTRAVERSO IL MECCANISMO DELLA RIMESSIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI (art. 14 quater, co. 3)? 30

31 Art. 2 della Legge Delega 7/8/2015, n. 124 G.U. 13/8/2015 n. 187 DELEGA AL GOVERNO AD ADOTTARE ENTRO 12 MESI - UN DECRETO LEGISLTATIVO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI. Principi e criteri direttivi a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della Conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento; b) ridefinizione dei tipi di Conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica; c) riduzione della durata per tutte le fasi della Conferenza; d) certezza dei tempi della Conferenza; e) disciplina della partecipazione alla Conferenza di servizi; f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori; g) estensione del silenzio assenso a tutte le Amministrazioni (collegamento con l art. 3 della legge n. 124/2015); h) semplificazione dei lavori della Conferenza di servizi: obbligo di utilizzo di strumenti informatici e riduzione delle riunioni in presenza; ssegue 31

32 Art. 2 della Legge Delega 7/8/2015, n. 124 G.U. 13/8/2015 n. 187 (segue) i) revisione dei meccanismi decisionali: principio della prevalenza delle posizioni espresse; precisazione dei poteri dell Amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle Amministrazioni competenti; m) possibilità per le Amministrazioni di chiedere all Amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/90, purché abbiano partecipato alla Conferenza di servizi o si siano espresse nei termini; n) definizione di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle Amministrazioni preposte alla tutela dell ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le Amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame; o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14- quinquies della Legge n. 241/90, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della Conferenza di servizi; 32

33 Art. 2 della Legge Delega 7/8/2015, n. 124 G.U. 13/8/2015 n. 187 (segue) p) coordinamento delle disposizioni in materia di Conferenza di servizi con quelle dell art. 17-bis della Legge n. 241/90, introdotto dall art. 3 della Legge in esame, concernente il silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche e tra Amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici; q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti, prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale. L art. 2, comma 2, della Legge n. 124/15 in esame disciplina la procedura di adozione del D.Lgs. di cui al comma 1. L art. 2, comma 3, della Legge n. 124/15 attribuisce al Governo la facoltà di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo, uno o più Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

34 Grazie per l attenzione! Avv. Federico Boezio federico@boezio.com

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