REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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1 COMUNE DI UBOLDO Piazza San Giovanni Bosco, Uboldo (VA) Codice Fiscale e P.IVA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI CON ULTIMA MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. 38 DEL

2 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI SOMMARIO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe Art. 4 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e categoria delle località Art. 5 Piano generale degli impianti Art. 6 Domanda per l installazione di mezzi pubblicitari Art. 7 Limitazioni e divieti Art. 8 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Art. 9 Oggetto Art. 10 Soggetto passivo Art. 11 Modalità di applicazione dell imposta Art. 12 Tariffe Art. 13 Affissioni dirette Art. 14 Dichiarazione Art. 15 Pagamento dell imposta Art. 16 Rimborsi Art. 17 Accertamento d ufficio e riscossione coattiva dell imposta Art. 17 bis Notifica Art. 18 Riduzioni dell imposta Art. 19 Esenzioni dall imposta Art. 20 Pubblicità ordinaria - tariffe Art. 21 Pubblicità con veicoli - tariffe Art. 22 Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni - tariffe Art. 23 Pubblicità varia - tariffe Art. 24 Funzionario responsabile Art. 25 Oggetto Art. 26 Superficie degli impianti Art. 27 Diritto sulle pubbliche affissioni Art. 28 Modalità delle pubbliche affissioni Art. 29 Riduzioni del diritto Art. 30 Esenzioni dal diritto Art. 31 Pagamento del diritto Art. 32 Funzionario responsabile CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 33 Sanzioni tributarie e interessi Art. 34 Sanzioni amministrative Art. 34 bis Affissioni abusive CAPO DISPOSIZIONI COMUNI

3 Art. 35 Gestione del Servizio Art. 36 Gestione contabile delle somme riscosse Art. 37 Norme finali Art. 38 Limite di esenzione per versamenti e rimborsi Art. 39 Entrata in vigore CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e l effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt del Decreto Legislativo , n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 Ambito di applicazione La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Uboldo sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/93 e del presente regolamento. Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe Ai sensi dell art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n abitanti al 31 dicembre 2010, quale risulta dai dati pubblicati dall Istituto Nazionale di Statistica, è riclassificato nella classe IV. Art. 4 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e categoria delle località Ai sensi del comma 3 dell art. 3 del D. Lgs. 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari: Tipologie - Descrizione : a) istituzionale/sociale b) commerciale c) privati diversi dal concessionario Quantità : totale mq. 381,27 Impianti pubblici: a) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica: mq. 82 b) destinati ad affissioni di natura commerciale: mq. 271,27 c) da attribuire a soggetti privati, diversi dall eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette: mq. 28 Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, capo I del Codice della Strada previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D. L.vo 10 settembre 1993, n. 360 ed in particolare dall art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento in esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. Ai sensi dell art. 23, comma 6, del D. L.vo 10 settembre 1993, n. 360, l Ufficio Tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad una altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale.

4 Agli effetti dell applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità, limitatamente a quella di carattere commerciale, il territorio del Comune è suddiviso nelle seguenti categorie: I. Categoria speciale : Via IV Novembre (totale estensione) II. Categoria normale: Tutto il restante territorio comunale. Sono comunque escluse dalle suddette categorie le seguenti zone: Dall incrocio di via Dell Acqua con via Lazzaretto, fino al confine con Gerenzano, Dall incrocio di via Per Origgio con via U. Foscolo, fino al confine con Origgio, Dalle fine della zona industriale di via Caduti Liberazione alla fine dell abitato della Cascina Regusella. Nelle quali è vietata l installazione di pubblicità commerciale di ogni tipo. L installazione della pubblicità commerciale nel territorio definito dalla categoria speciale di cui sopra è soggetta ad una maggiorazione del 100% della tariffa applicata alla categoria normale. Art. 5 Piano generale degli impianti L Ufficio Tecnico comunale, sentita la Commissione Edilizia, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il Piano generale degli impianti entro i termini stabiliti per legge. Tale piano dovrà contenere la quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell arredo urbano e del mantenimento all uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici che sarà determinata ogni tre anni da un apposita indagine effettuata dall Ufficio Tecnico comunale, salvo l esistente alla data di approvazione del presente regolamento. Art. 6 Domanda per l installazione di mezzi pubblicitari Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune su apposito modello predisposto dal Comune. La domanda deve contenere: a) l indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente per le persone fisiche; indicazione del codice fiscale, della partita IVA, della ragione sociale, sede sociale e dati del legale rappresentante per le persone giuridiche; b) l ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l impianto; c) la descrizione dell impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo; d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti sopracitati ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell esame della domanda. Ove si intenda installare l impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l occupazione del suolo. Se l impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi da allegare alla domanda. L ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L n Art. 7 Limitazioni e divieti E fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore alle ore 9.30 e dalle ore alle ore E altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici. E vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

5 Art. 8 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile. CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Art. 9 Oggetto L imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l immagine del soggetto pubblicizzato. Art. 10 Soggetto passivo E tenuto al pagamento dell imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E solidalmente obbligato al pagamento dell imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Per i soggetti di cui all art. 18 del presente Regolamento art. 20 del D.Lgs. 507/1993 non trova applicazione l imposta sulla pubblicità. Art. 11 Modalità di applicazione dell imposta a) L imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. b) Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per i mezzi di dimensione volumetrica l imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Art. 12 Tariffe (art. 1 comma 169 Legge , n. 296) Le tariffe dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono te dal Consiglio Comunale entro la data fissata dalle norme statali per l approvazione del Bilancio di Previsione. Dette zioni anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio, purchè entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. Qualora non vengano modificate entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno quelle vigenti. Le d imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

6 Art. 13 Affissioni dirette Il Comune di Uboldo stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 28 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall art. 12, comma 1 e 4 del D. Lgs. 507/1993. Art. 14 Dichiarazione Il soggetto passivo di cui all art. 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché i dati identificativi del soggetto stesso come da art. 6 del presente regolamento. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l accertamento. Art. 15 Pagamento dell imposta (art. 1 comma 166 Legge n. 296) L imposta è dovuta per le fattispecie agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Il pagamento dell imposta deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all anno solare l imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad 1.549,37. Art. 16 Rimborsi (art. 1 comma 164 legge , n. 296) Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorn nel quale è stato effettuato il pagamento dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza indirizzata al gestore che provvede al rimborso nel termine di 180 giorni dalla richiesta. Art. 17 Accertamento d ufficio e riscossione coattiva dell imposta (art. 1 comma 161, 162 e 163 Legge , n. 296) Entro cinque anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il soggetto gestore procede alla rettifica o ad accertamento d ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo raccomandata postale A.R. L avviso di accertamento o rettifica è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, ovvero secondo le indicazioni previste all art. 1 - commi 161 e 162 della Legge , n Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato dal soggetto gestore. Nel caso di riscossione coattiva dell imposta il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del 3 anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto esecutivo.

7 Art. 17 Bis Notifica (art. 1 commi legge n. 296) Per la notifica degli avvisi di accertamento il dirigente dell Ufficio interessato può nominare, con provvedimento formale, uno o più messi notificatori tra i dipendenti dell amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l Ente ha affidato l accertamento e la riscossione dell imposta nonché tra i soggetti che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione e superamento di apposito corso di formazione organizzato dall Ente. Il messo notificatore esercita le sue funzioni sul territorio dell Ente che lo ha nominato e non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti. Art. 18 Riduzioni dell imposta La tariffa dell imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Sono esenti dall imposta: Art. 19 Esenzioni dall imposta a) la pubblicità realizzata all interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, c) la pubblicità comunque effettuata all interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l attività esercitata dall impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all esterno delle stazioni stesse o lungo l itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all art. 13; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l attività cui si riferiscono; k) la pubblicità comunque effettuata sul territorio comunale qualora si riferisca alle iniziative che si realizzano nella Sala della Comunità; l) la pubblicità disciplinata all art. 1 comma 480 della Legge , n. 311 riferita ai soggetti di cui all art. 20 del D.Lgs. 507/1993; m) Art. 1 comma 311 Legge , n. 296 : Pagamento dell imposta comunale sulla pubblicità per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati : attuazione subordinata all emanazione del regolamento del Ministero dell Economia e delle Finanze.

8 Art. 20 Pubblicità ordinaria - tariffe 1 - Per la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di 16, Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a 3 mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista (. 1,611) 3 - Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra i mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa base dell imposta è maggiorata del 50% ( 20,14) per quella superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100% ( 26,86). Art. 21 Pubblicità con veicoli - tariffe 1 - Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all interno e all esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall art. 12 comma 1; per la pubblicità effettuata all esterno dei veicoli suddetti sono dovute le di cui all art. 12 comma 4 D.Lgs. 507/ Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 3 - Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa: a) per autoveicoli con portata superiore a kg. = 111,555 b) per autoveicoli con portata inferiore a kg. = 74,37 c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie = 37, Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata e risulta rispettivamente di: a) 223,11 b) 148,74 c) 74, Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l imposta per l indicazione del marchio, della ragione sociale e dell indirizzo dell impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. E fatto obbligo di conservare l attestazione dell avvenuto pagamento dell imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Art. 22 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 1 - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli e targhe analoghe strutture caratterizzate dall impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l imposta dovuta indipendentemente dal numero di messaggi, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, è di 49,58

9 2 - Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista (quindi 4,956). 3 - Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall impresa si applica l imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe. 4 - Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di 3, Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista (quindi 1,935). Art. 23 Pubblicità varia - tariffe Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall art. 15 comma 1 D. L. 507/93, cioè 20,145 Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di 92,95. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2 ( 46,48) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in 3,87. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all art. 42, la tariffa dell imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascuno giorno o frazione ammonta ad 11,625) Art. 24 Funzionario responsabile Il funzionario responsabile di cui all art. 11 del D. Lgs n. 507, entro il mese di febbraio di ciascun anno dovrà inviare, all assessore preposto, una relazione sull attività svolta nel corso dell anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all evasione. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio. CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 25 Oggetto Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti. Art. 26 Superficie degli impianti Il Comune di Uboldo, con popolazione al di n abitanti, è tenuto all installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 12 per ogni mille abitanti. A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 110. Art. 27 Diritto sulle pubbliche affissioni Per l effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell imposta sulla pubblicità. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente: per i primi 10 giorni 1,71 per ogni periodo successivo L 0,51

10 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento. Le disposizioni previste per l imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. Art. 28 Modalità delle pubbliche affissioni Il presente regolamento comunale stabilisce criteri e modalità per l espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. La durata dell affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l elenco delle posizioni utilizzate con l indicazione dei quantitativi affissi. Il ritardo nell effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. Nel caso di ritardo nell effettuazione dell affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di 38,73 per ciascuna commissione. Nell ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Art. 29 Riduzioni del diritto La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l esenzione ai sensi dell art. 21 del D. Lgs. 507/1993 e art. 30 del presente regolamento; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari; f) il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall art. 20-bis del D.Lgs. 507/1993. Art. 30 Esenzioni dal diritto Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

11 e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; h) i manifesti affissi dai soggetti di cui all art. 20 del D.Lgs. 507/1993 negli spazi riservati dal Comune e per i quali il Comune non fornisce personale per l affissione. Art. 31 Pagamento del diritto Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all art. 15 per il pagamento dell imposta sulla pubblicità. E consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. Art. 32 Funzionario responsabile Il funzionario responsabile di cui all art. 11 del D. Lgs. 507/93, entro il mese di febbraio di ciascun anno dovrà inviare, all assessore preposto, una relazione sull attività svolta nel corso dell anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all evasione. CAPO DISPOSIZIONI COMUNI. Art. 33 Sanzioni tributarie e interessi Per l omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all art. 15 si applica, oltre al pagamento dell imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all ammontare dell imposta o del diritto evasi. Per l omesso o tardivo pagamento dell imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell avviso di accertamento. Sulle somme dovute per l imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in ragione annua, nella misura di due punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente (in relazione al disposto dell art. 1, comma 165, della legge , n. 296). Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia che regolamentano in maniera diversa la materia. Art. 34 Sanzioni amministrative Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

12 I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell imposta e dell ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste all art. 1, commi e 483 della Legge , n Art. 34 Bis Affissioni abusive (art. 1 commi 157 e 178 Legge , n. 296) Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria. Gli oneri derivanti dalla rimozione delle affissioni abusive, in caso di consultazioni elettorali, sono posti a carico, in solido, dell esecutore materiale e del committente responsabile. Art. 35 Gestione del Servizio Il servizio di accertamento e riscossione dell imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è attualmente gestito da una società iscritta all Albo nazionale dei concessionari previsto dall art. 32 del D.Lgs. 507/1993. La gestione del servizio è esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs , n In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio. E inoltre facoltà del Comune affidare in gestione le strutture di arredo urbano e gli impianti pubblicitari, quali: strutture di indicazione segnaletica commerciale, industriale e turistica, porta biciclette, fioriere, panchine, transenne protettive dei percorsi pedonali, turistici, targhe viarie, orologi, cartelloni stradali, cestini porta rifiuti, impianti adibiti ad affissioni, paline ripetitive e di fermata autobus e pensiline mediante forma convenzionale che ne disciplini le modalità secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/93. Art. 36 Gestione contabile delle somme riscosse Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell art. 35 comma 4 del Decreto Legislativo n. 507 del e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del ). Art. 37 Norme finali Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo , n Viene abrogato il regolamento comunale per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con zione di Consiglio Comunale n. 64 del , da ultimo modificato con zione di Consiglio Comunale n. 12 del Art. 38 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi. Non sono dovuti e pertanto non versati e rimborsati gli importi di ammontare inferiore ad. 12,00. Nel caso di entrate tributarie, tale limite, comprensivo di sanzioni ed interessi è stabilito dal presente regolamento di applicazione del tributo. Art. 39 Entrata in vigore L applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni disciplinati dal presente regolamento decorre dal 1 gennaio 2012 un itamente all approvazione del bilancio di previsione.

13 DISPOSIZIONI ABROGATE ART. 6 COMMA 2 BIS D.LGS. 507/1993 ART. 20 BIS D.LGS. 507/1993 ART. 20 COMMA 1 BIS D.LGS. 507/1993 ART. 23 COMMA 4 BIS D.LGS. 507/1993 ART. 24 COMMA 5 D.LGS. 507/1993 ART. 23 COMMA 13 QUINQUIES D.LGS. 285/1992 ARTT. 6 COMMA 3 E 8 COMMA 4 LEGGE 212/1956

14 Tariffa: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Responsabile del servizio : DR.SSA SARA FRANCHI Data ultimo aggiornamento tariffario: Del. C.C. n. 90 del 13/12/2002 e del. G.C. n. 41 del 12/03/2003 e zione di C.C. n. del tariffa base Classe TARIFFA BASE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 TARIFFA per i primi 10 giorni 1,71 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni 0,51 MAGGIORAZIONI : per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3) 50% per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4) 50% per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5) 100% per affissioni commerciali in Categoria Speciale 100% per affissioni in spazi prefissati 100% DIRITTI DI URGENZA (art. 22.9) : 38,73

15 1) PUBBLICITA' ORDINARIA - ART. 12 CATEGORIA FINO A 1 MESE FINO A 2 MESI FINO A 3 MESI ANNUALE NORMALE OPACA LUMINOSA OPACA LUMINOSA OPACA LUMINOSA OPACA LUMINOSA SUPERFICIE tariffa Classe IV Mq 1 1,611 3,223 3,223 6,446 4,833 9,669 16,116 32,232 Da mq 1,5 a 2,014 4,029 4,209 6,42 20,145 mq 5,5 8,058 12,087 40,29 Da mq 5,5 a 2,014 4,029 4,029 6,42 20,145 mq 8,5 8,058 12,087 40,29 Superiore a 2,686 5,372 5,372 8,058 26,86 mq 8,5 10,744 16,116 53,72 PUBBLICITA' ORDINARIA - ART. 12 CATEGORIA FINO A 1 MESE FINO A 2 MESI FINO A 3 MESI ANNUALE SPECIALE OPACA LUMINOSA OPACA LUMINOSA OPACA LUMINOSA OPACA LUMINOSA SUPERFICIE tariffa Classe IV Mq 1 3,222 6,446 6,446 12,892 9,666 19,338 32,232 64,464 Da mq 1,5 a 4,028 8,058 8,058 12,84 40,29 mq 5,5 10,116 24,174 80,58 Da mq 5,5 a 4,028 8,058 8,058 12,84 40,29 mq 8,5 10,116 24,174 80,58 Superiore a 5,372 10,744 10,744 16,116 53,72 mq 8,5 21,488 32, ,44

16 2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (ART. 13) (vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati per mq. -) - art ANNUALE COLLOCAZIONE OPACA LUMINOSA Int./est Mq 1 solo + 20% 16,116 32,232 Int./est da mq 1,5 a mq 5,5 + 50% 20,145 40,29 Esterna da mq 5,.5 a mq 8,5 + 50% 20,145 40,29 Esterna superiore a mq 8, % 26,86 53,72 3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (ART. 13.3) CATEGORIA PORTATA ALTRI sup.3000 kg. inf kg. autoveicoli (+ 50%) 111,555 74,37 = motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria (+ 50%) = = 74,37 veicoli con rimorchio (+100%) 223,11 148,74 =

17 4) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI a) PER CONTO TERZI (per mq. di superficie - art ) SUPERF. fino ad 1 mq. oltre 1 mq. FINO A 1 MESE FINO A 2 MESI FINO A 3 MESI ANNUALE NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE IV IV IV tariffa Classe IV tariffa Classe IV tariffa Classe IV tariffa Classe IV tariffa Classe IV 4,956 9,912 9,912 19,824 14,868 29,736 49,584 99,168 6,195 12,39 12,39 24,78 18,585 37,17 61,98 123,96 b) PER CONTO PROPRIO (per mq. di superficie - art ) SUPERF. fino ad 1 mq. FINO A 1 MESE FINO A 2 MESI FINO A 3 MESI ANNUALE NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE maggiorazion i maggiorazion i maggiorazion i maggiorazion i maggiorazion i tariffa Classe maggiorazio ni tariffa Classe IV 2,478 4,956 4,956 9,912 7,434 14,868 24,79 49,58 oltre 1 mq. 3,0975 6,195 6,195 12,39 9,292 18,584 30,99 61,98 5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche ) Art PER GIORNO PERIODI FINO A 30 GG CATEGORIA PERIODI OLTRE 30 GG CATEGORIA NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE 3,87 7,74 1,935 3,87

18 6) PUBBLICITA' VARIA : a) con striscioni (Art. 15.1) PERIODI FINO A 15 GG O FRAZ. NORMALE CATEGORIA SPECIALE 20,145 40,29 b) con aeromobili o palloni frenati (Art ) AEROMOBILI PALLONI FRENATI per ogni giorno o frazione per ogni giorno o frazione 92,955 46,485 c) mediante distribuzione di volantini e altro materiale - persone circolanti con cartelli o altri mezzi (Art. 15.4) PER CIASCUNA PERSONA (+20%) Per ogni giorno o frazione 3,87 d) sonora a mezzo apparecchi amplificatori e simili (Art. 15.5) CIASCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZIONE (+20%) CATEGORIA NORMALE SPECIALE 11,625 23,25

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