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1 ε anche anchieri Spedizione in abb. Post. 5% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 Filiale di Milano ε Rivista della Associazione Nazionale anche Private /

2 DIRETTORE TANCREDI IANCHI COMITATO SCIENTIFICO Presidente (Editor) MARIO COMANA, Università LUISS Guido Carli, Roma Membri del Comitato (Associate Editors) ADALERTO ALERICI, Università degli Studi di Milano MARINA ROGI, Università degli Studi di Roma La Sapienza LORENZO CAPRIO, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano ALESSANDRO CARRETTA, Università degli Studi di Roma Tor Vergata MARIO COMANA, Università LUISS Guido Carli, Roma DOMENICO CURCIO, Università degli Studi di Napoli Federico II STEFANO DELL ATTI, Università degli Studi di Foggia FARIZIO DI LAZZARO, Università LUISS Guido Carli, Roma GIORGIO DI GIORGIO, Università LUISS Guido Carli, Roma GIORGIO GOI, anca d Italia ELISAETTA GUALANDRI, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ORNELLA MORO, Università degli Studi di Sassari MIRELLA PELLEGRINI, Università LUISS Guido Carli, Roma MICHELE RUTIGLIANO, Università degli Studi di Verona GIANFRANCO TORRIERO, Associazione ancaria Italiana MASSIMO SPISNI, Università di ologna

3 ε SOMMARIO ECONOMIA DELLA ANCA a cura di Mario Comana Private equity e creazione di valore nell impresa: una verifica empirica 53 Mario Comana L editoriale di Tancredi ianchi Trasparenza per competere 61 I modelli di business delle banche italiane. Alla ricerca della sostenibilità 63 Giancarlo Forestieri Dalla crisi al rilancio economico: evoluzione dei modelli di business delle banche italiane. Il ruolo del cambiamento organizzativo 80 Maurizio aravelli Il micro credito cooperativo italiano. Gli effetti della crisi 510 Paul de Sury, Cristina Rovera A proposito dell articolo Sull «anatocismo» nell ammortamento francese 528 Fabrizio Cacciafesta MERCATI FINANZIARI a cura di Mariella Piantoni Il renminbi cinese e la revisione del paniere dei diritti speciali di prelievo a fine 58 Rossella Gargantini DIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA a cura di Claudio Visco e Salvatore Orlando FATCA revi cenni sulla normativa e considerazioni in merito alle clausole FATCA nei contratti di finanziamento 557 Claudia ruscaglioni, Claudio Giordano DIRITTO E NORMATIVA ANCARIA a cura di Fabrizio Maimeri I principi del sistema dei pagamenti 566 Elisa Zimei FISCALITÀ ANCARIA a cura di Fabio Marchetti e Federico Rasi Nuova disciplina del raddoppio dei termini di accertamento: verso una maggiore certezza nei rapporti tra fisco e contribuente? 579 Chiara Garlati RISK & COMPLIANCE a cura di Francesco Cerri Verso asilea : un focus sui rischi finanziari 591 Danilo Mercuri, Ernesto Florio ORIENTAMENTI a cura di Maddalena Sorrentino Lo sportello bancario: quale ruolo nella banca del futuro? 60 Anna Omarini RECENSIONI a cura di Anna Omarini 613 Anno XXXXII - N. / Rivista trimestrale Direttore Responsabile Tancredi ianchi Vice Direttore Mario Comana Coordinamento editoriale Simona D Amico Progetto grafico Valeria Fontana Impaginazione Valeria Fontana Redazione, segreteria e servizio abbonamenti Anna Cardillo Piazzale Cadorna, Milano Tel fax segreteria@assbank.it

4 a cura di Claudio Visco e Salvatore Orlando DIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA ε Claudia ruscaglioni, Claudio Giordano FATCA revi cenni sulla normativa e considerazioni in merito alle clausole FATCA nei contratti di finanziamento In data 13 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 6 agosto (il Decreto MEF) di attuazione della l. 18 giugno, n. 95 di ratifica dell Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, firmato a Roma il 10 gennaio 201. Lo scopo del presente articolo è di illustrare brevemente le principali caratteristiche della normativa FATCA e di fare qualche considerazione in merito all impatto della normativa in parola su alcune clausole di contratti di finanziamento sindacati che si possono rinvenire nella prassi di mercato italiana. La normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), approvata dal congresso americano nel marzo 2010, ha introdotto un capitolo (sezioni da 171 a 17) all Internal Revenue Code, il codice tributario degli Stati Uniti, al fine di contrastare l evasione fiscale di contribuenti statunitensi che, per occultare i propri redditi al fisco americano, detengono talune tipologie di conti presso intermediari finanziari non statunitensi. Tale normativa non è tuttavia indirizzata ai contribuenti statunitensi, ma a tutte le istituzioni finanziarie non statunitensi (Foreign Financial Institutions FFIs, categoria che ricomprende, tra gli altri, istituti di credito, broker, fondi di investimento, Sgr, assicurazioni vita), che detengono e vogliono continuare a detenere, in conto proprio o di terzi, rapporti finanziari con soggetti di origine statunitense. In sintesi, le regole FATCA impongono alle FFIs di: sottoscrivere un accordo vincolante con le autorità fiscali statunitensi (Internal Revenue Service IRS) in cui si prevede l obbligo di identificare tra i propri clienti i titolari di conti aventi cittadinanza o residenza fiscale negli Stati Uniti e successivamente trasmettere all IRS una serie di dati anagrafici e finanziari relativi a tale clientela; applicare una ritenuta del 30% su ogni forma di pagamento effettuato nei confronti dei soggetti per i quali l intermediario finanziario non riceve l autorizzazione a fornire i dati richiesti dal FATCA (recalcitrant account holder), ovvero nei confronti delle me- CLAUDIA RUSCAGLIONI: avvocato e socio dello Studio legale Macchi di Cellere Gangemi. CLAUDIO GIORDANO: avvocato e socio Studio legale Macchi di Cellere Gangemi. 557

5 ε DIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA desime istituzioni finanziarie che non hanno sottoscritto un accordo con l IRS (non participating). Inoltre, nel caso in cui la legislazione locale imponga delle restrizioni allo scambio di dette informazioni come ad esempio in materia di trattamento dei dati personali le FFI sono tenute a ottenere dagli investitori di origine statunitense un apposita rinuncia all applicazione di tale normativa, o in alternativa, a procedere alla chiusura del rapporto in mancanza di tale espressa rinuncia. L ambito di applicazione della ritenuta del 30% è molto ampio: è soggetto a tale ritenuta ogni forma di pagamento effettuato a titolo di interessi, dividendi, cedole, proventi derivanti dalla vendita di titoli, royalties e licensing fee, affitti, stipendi, compensi, premi, emolumenti, rendite e ogni eventuale provento derivante dalla vendita o altro atto di disposizione di qualsiasi bene suscettibile di produrre interessi o dividendi di fonte statunitense o provenienti da filiali estere di società americane. Le FFIs che non sottoscrivono l accordo con le autorità fiscali statunitensi (o, come vedremo più avanti, residenti in Stati aderenti all accordo intergovernativo con gli Stati Uniti ma che non si sono identificate nel sito dell IRS) sono esse stesse assoggettate alla ritenuta alla fonte del 30% sui pagamenti di fonte statunitensi ricevuti per conto della loro clientela ovvero ricevuti anche per proprio conto. A causa del suo ambito di applicazione molto esteso, la normativa FATCA ha sollevato una serie di questioni e suscitato molte perplessità. Nei primi anni dopo l emanazione della norma, molte banche in mercati diversi da quello statunitense hanno dovuto affrontare difficili questioni interpretative al fine di verificare se la compliance con la normativa FATCA era contraria alle norme della loro giurisdizione, ad esempio in materia di protezione dei dati. Per semplificare gli adempimenti per le FFIs e adattare le legislazioni nazionali, nel 2012 è stato redatto un modello di accordo intergovernativo tra cinque Stati: Stati Uniti, Italia, Gran retagna, Francia e Spagna (cosiddetto IGA 1 ). Come si legge nel comunicato congiunto dell 8 febbraio 2012 dei cinque Paesi contraenti: Questo modello di accordo stabilisce un quadro di riferimento per la comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie di determinate informazioni relative a conti di natura finanziaria alle rispettive autorità fiscali, cui segue lo scambio automatico di tali informazioni in virtù dei trattati fiscali bilaterali o accordi per lo scambio di informazioni già esistenti. Il modello di accordo risponde alle questioni giuridiche che erano state sollevate riguardo alle disposizioni del Foreign Account Tax Compliance Act, ne semplifica l applicazione per le istituzioni finanziarie e prevede il reciproco scambio di informazioni. Sulla base del suddetto modello di accordo intergovernativo IGA 1, sottoscritto il 26 luglio 2012, il 10 gennaio 201 l Italia e gli Stati Uniti d America hanno firmato l accordo per applicare la normativa FATCA in Italia. 558

6 DIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA ε L approccio intergovernativo ha ridotto i problemi di compliance e semplificato la posizione delle singole istituzioni finanziarie, in quanto elimina l obbligo per le FFIs di stipulare singoli contratti con l IRS, a condizione che ciascuna banca sia registrata presso l IRS. L accordo IGA consente di migliorare la compliance fiscale internazionale attraverso lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria tra autorità fiscali italiane e statunitensi, che si svolge su basi di reciprocità. La cooperazione riguarda i conti detenuti rispettivamente negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia e da residenti e cittadini americani presso istituzioni finanziarie italiane. Oggetto dello scambio di informazioni sono i proventi finanziari pagati su tali conti nonché i saldi dei conti stessi. L accordo intergovernativo permette di minimizzare gli oneri di adempimento per gli intermediari finanziari italiani, che hanno l obbligo di comunicare le informazioni rilevanti soltanto all Agenzia delle Entrate italiana (e non all IRS americano). L Agenzia delle Entrate provvederà poi, a sua volta, allo scambio automatico a favore dell IRS. L AI è intervenuta per fornire chiarimenti sulla normativa FATCA: con la Circolare della serie fiscale n. 1 del 1 gennaio 201, ha impartito istruzioni operative sul presupposto dell entrata a regime del FATCA il 1 luglio 201. In breve, gli intermediari finanziari hanno l obbligo di monitorare tutti i rapporti finanziari riconducibili a persone fisiche ed enti fiscalmente residenti negli Stati Uniti, distinguendo tra rapporti sorti prima e dopo il 30 giugno 201. Si dovrà tenere conto, esclusivamente, dei rapporti il cui saldo aggregato è superiore a dollari; l AI ha precisato che l aggregazione richiesta è solo quella possibile in base al codice fiscale, alla partita Iva o al codice cliente, ma non sono richieste ulteriori indagini da parte della banca; dall aggregazione sono esclusi rapporti detenuti come fiduciario. Inoltre, vi è una differenza tra gli obblighi informativi a seconda che il saldo sia superiore o inferiore a 1 milione di dollari e se il rapporto è già esistente al 30 giugno 201: dopo tale data sono i correntisti a dovere fornire alla banca una serie di informazioni, che fino ad allora la banca è obbligata a reperire in proprio. La prima fase dell implementazione del FATCA prevede l identificazione del cliente americano: per i conti inferiori a 1 milione di dollari al 30 giugno 201 è sufficiente per la banca operare una ricerca nelle banche dati elettroniche per individuare tracce della residenza fiscale negli Stati Uniti; per i conti superiori a 1 milione di dollari vi è una procedura di identificazione rafforzata che richiede l esame di tutta la documentazione cartacea relativa al cliente riferita ai cinque anni precedenti, tra cui la documentazione antiriciclaggio; non vi è alcun obbligo informativo FATCA nel caso in cui dalla procedura di identificazione emerga che il titolare del conto non è una persona americana specificata. I soggetti interessati sono le cosiddette persone statunitensi, ovvero le persone fisiche che siano residenti negli Stati Uniti ovvero che siano cittadini statunitensi, anche se residenti all estero, e le persone giuridiche organizzate secondo la legislazione degli Stati 559

7 ε DIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA Uniti, intendendo con ciò la legislazione di uno qualsiasi degli Stati della federazione. Per quanto riguarda i conti finanziari intestati a istituzioni finanziarie non FATCA compliant e per gli enti titolari in prevalenza di passive income non statunitensi, le relative informazioni devono essere fornite laddove siano riconducibili a persone fisiche aventi i requisiti sopra indicati. Sono oggetto della comunicazione i conti intrattenuti da persone statunitensi ; i conti finanziari detenuti da enti, diversi da quelli finanziari, non residenti negli Stati Uniti ma controllati da persone fisiche statunitensi; i pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non FATCA compliant: come tali si intendono le istituzioni finanziarie non residenti in Stati aderenti all accordo IGA e che non si sono identificate nel sito dell IRS, acquisendo un apposito numero identificativo. Già dal 201 tra le informazioni richieste vi sono il saldo al termine dell anno solare o alla data di chiusura conto, mentre dal 2016 devono essere trasmessi anche i pagamenti lordi transitati sui conti identificati. Con riferimento agli enti, l obbligo informativo decorre dal 30 giugno 2016 per i conti che alla data del 30 giugno 201 superano dollari, mentre per i conti che alla fine di ciascun anno solare superano 1 milione di dollari le informazioni devono essere fornite all Agenzia delle entrate entro i 6 mesi del nuovo anno, sempre a decorrere dal 30 giugno La comunicazione dei dati avviene annualmente entro i primi 6 mesi dell anno solare successivo, così come nell ambito della direttiva risparmio. L Agenzia delle Entrate trasmetterà all IRS i dati ricevuti entro il nono mese dalla chiusura dell anno solare di riferimento. La procedura di trasmissione è stata negoziata in sede OCSE con l IRS e le associazioni di categoria tra cui l AI: tale procedura è stata denominata FATCA XML ed è disponibile sul sito dell IRS. Nelle ipotesi di non conformità delle informazioni fornite dall intermediario finanziario, l IRS ne informerà l Agenzia delle Entrate, che provvederà ad applicare le sanzioni in base all ordinamento interno per rimuovere la non conformità. Se quest ultima si connota per gravità e per la perduranza per più di 18 mesi, l IRS, dopo la notifica della non conformità, considererà l intermediario come non partecipante e applicherà nei suoi confronti la ritenuta del 30%. È dubbio da quando decorra il suddetto termine di 18 mesi, secondo la Circolare AI n. 1 del 201 la decorrenza inizierebbe solo dopo la notifica della non conformità. Nel corso di tale periodo è previsto un contraddittorio con l Agenzia delle Entrate finalizzato alla rimozione della non conformità. Come sottolineato anche da Assofiduciaria (Circolare del 6 marzo 201), la disciplina FATCA ha dunque un impatto non solo fiscale, ma incide sui modelli di business, sull approccio alla clientela e sulle procedure di gestione interna dei dati. Il decreto MEF del 6 agosto si applica alle istituzioni finanziarie italiane (Reporting Italian Financial Institution RIFI) che, per ciascun conto finanziario, hanno l obbligo di 560

8 DIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA ε effettuare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) per l identificazione e la comunicazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione. Con decorrenza dal 1 luglio 201, gli intermediari italiani qualificati con responsabilità primaria di sostituto d imposta statunitense (Italian Qualified Intermediary with Primary Withholding Responsibility ITQI) che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense a una istituzione finanziaria non partecipante, applicano il già citato prelievo alla fonte del 30% previsto dall art. 7, comma 1, della l. 18 giugno, n. 95, e riversano l ammontare del suddetto prelievo alle autorità fiscali statunitensi secondo le modalità stabilite nell accordo con il quale hanno assunto la qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d imposta statunitense. Ai fini dell applicazione del suddetto prelievo, le RIFI diverse dalle ITQI che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense, comunicano in tempo utile i dati necessari per l applicazione del prelievo alla fonte all istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono in tale corresponsione. Gli operatori finanziari interessati dovranno comunicare al fisco italiano le informazioni che poi l Agenzia trasmetterà all IRS. In particolare, in relazione a ogni conto statunitense, oggetto di comunicazione sono: il nome ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l indirizzo e il codice fiscale statunitense di ciascuna persona statunitense specificata titolare del conto; il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto; la denominazione, il codice fiscale e il codice identificativo della RIFI; il saldo o il valore del conto. Si prevede anche l invio di alcune informazioni aggiuntive, connesse ai pagamenti effettuati sul conto, distinte a seconda che si tratti di un conto di custodia, di un conto di deposito, ovvero di un conto diverso dai precedenti. In particolare, è previsto che nel caso di un conto di custodia statunitense oggetto di comunicazione, venga comunicato all Agenzia delle Entrate: l importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sul conto, o in relazione al conto nel corso dell anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale la RIFI ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto. Nel caso di un conto di deposito statunitense oggetto di comunicazione, invece, viene comunicato anche l importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela. 561

9 ε DIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA Se il conto statunitense oggetto di comunicazione è diverso dai precedenti, a essere comunicato è l importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale la RIFI agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l importo complessivo di pagamenti a titolo di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela. Il termine per la trasmissione all Agenzia delle entrate delle informazioni relative all anno solare precedente è fissato al 30 aprile. In data 7 agosto è stato altresì approvato il provvedimento dell Agenzia delle Entrate con le regole per l invio delle informazioni al fisco. Il provvedimento contiene le istruzioni che gli operatori devono utilizzare per trasmettere all Agenzia delle Entrate le informazioni previste dall accordo FATCA sullo scambio automatico di dati tra Italia e Stati Uniti. Destinatari della nuova misura sono le RIFI, fatte salve le eccezioni previste dal decreto. Le istituzioni dell Agenzia delle Entrate chiariscono che, ai fini della comunicazione, le RIFI possono, ad alcune condizioni, avvalersi di entità sponsor e di fornitori terzi di servizi. Devono essere trasmessi il codice fiscale della RIFI e quello dell entità sponsor, se presente. Oggetto di invio sono inoltre i dati di cui all art. 5 del decreto ministeriale, oltre al codice fiscale italiano, se disponibile, di ciascun soggetto interessato dalla comunicazione. L Agenzia chiarisce inoltre che, in assenza di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di pagamenti corrisposti a un istituzione finanziaria non partecipante titolare di un conto finanziario, in relazione all anno di riferimento, la RIFI non è tenuta a effettuare alcuna comunicazione. Entro il 31 agosto gli operatori finanziari interessati dall accordo FATCA avevano l obbligo di inviare le informazioni sui conti finanziari statunitensi concernenti l anno 201. Sarà compito dell Agenzia trasmetterle successivamente all IRS, nel rispetto degli impegni internazionali. Per le informazioni relative agli anni seguenti, il termine per la trasmissione all Agenzia sarà il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. LE CLAUSOLE FATCA NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO La normativa FATCA è molto complessa e sin dalla sua emanazione è stata considerata, nel mercato internazionale dei finanziamenti bancari, fonte di preoccupazioni e causa di lunghe negoziazioni tra banche finanziatrici e prenditori in merito all allocazione del rischio di ritenuta. Nel periodo precedente alla stipula degli accordi intergovernativi, i borrowers spesso chiedevano di essere esonerati dall obbligo di gross-up rispetto alle ritenute FATCA e 562

10 DIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA ε contestavano l assunzione di un rischio fuori dal loro controllo, in quanto dipendente dall inadempimento da parte delle banche o della banca agente alla normativa FATCA. D altro canto, le banche erano invece preoccupate dai costi e dalla complessità delle procedure richieste al fine di evitare la ritenuta FATCA e al tempo stesso temevano di non poter adempiere alla normativa FATCA senza violare le norme della propria giurisdizione in materia di tutela dei dati personali. Si sono diffuse dunque nella prassi di mercato alcuni tipi di clausole ad hoc, da inserire nei contratti di finanziamento, contenenti una regolamentazione pattizia circa le conseguenze dell applicazione della normativa FATCA. Nella prassi di mercato italiana si possono rinvenire contratti di finanziamento con clausole FATCA tratte dalle indicazioni della Loan Market Association (LMA associazione con sede a Londra che si definisce the authoritative voice of the syndicated loan market in EMEA ). A partire dal 2012, la LMA ha pubblicato, oltre ad alcune note informative, esempi di clausole contrattuali per permettere agli operatori del mercato di gestire e allocare i rischi derivanti dalla normativa FATCA. Nel 2012 e 2013 la LMA ha proposto una serie di clausole contenenti diversi approcci al rischio FATCA. Un primo set di clausole (rider), favorevole alle banche, attribuiva al borrower l obbligo di gross-up e indennizzo; in tali casi si prevedeva, al fine di mitigare l assunzione del rischio FATCA in capo al prenditore, di attribuire a quest ultimo il diritto di rimborsare anticipatamente al valore nominale ogni finanziatore in relazione al quale si applicava una ritenuta FATCA. Un altro rider e relativa nota informativa riguardava il cosiddetto grandfathering, ossia la disposizione in virtù della quale i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 1 luglio 201 (tale data è stata estesa, originariamente era il 1 gennaio 2013) sono automaticamente grandfathered, ovvero salvaguardati, e dunque fuori dall ambito di applicazione della normativa FATCA. Per i contratti sottoscritti prima del 1 luglio 201 è tuttavia necessario assicurare che lo status di grandfathered loan non venga perso a causa di modifiche sostanziali (material amendments) al contratto di finanziamento successive alla suddetta data; a tale fine sono state predisposte alcune clausole contrattuali in forza delle quali ciascun finanziatore ha la facoltà di esercitare un diritto di veto in merito a richieste di modifica del contratto. Tra le altre clausole proposte dalla Loan Market Association ve ne sono alcune relative alla banca agente, introdotte allo scopo di limitare gli effetti negativi del mancato adempimento alla normativa FATCA da parte della banca agente nelle operazioni di finanziamento in pool: in tali ipotesi il prenditore potrebbe essere obbligato a effettuare una ritenuta sui pagamenti alla banca agente, lasciando quest ultima con risorse insufficienti per effettuare i pagamenti a favore delle banche finanziatrici. A seguito della stipula di accordi intergovernativi (i cosiddetti IGAs), alcune delle clausole 563

11 ε DIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA standard previste dalla LMA sono state aggiornate e i riders modificati. Nel giugno 201 la Loan Market Association ha pubblicato una nuova nota riassuntiva sul FATCA e un set di clausole (Annex 1) per operazioni di finanziamento investment grade contenenti l approccio che di recente si è maggiormente diffuso per tale genere di operazioni, a tutela dei soggetti finanziati; difatti, si è ritenuto che, successivamente alla sottoscrizione degli accordi intergovernativi non c è più motivo, nella maggior parte dei casi, per far ricadere sul soggetto finanziato il rischio FATCA derivante dal mancato adempimento da parte dei lenders alla normativa FATCA. Il suddetto Annex 1 pubblicato nel 201 (e corrispondente al precedente rider 3 del maggio 2013) si basa sul presupposto che la banca agente sia operante in una giurisdizione IGA 1 e non sia un intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d imposta statunitense e, al tempo stesso, che tutte le banche parti del contratto, inclusa la banca agente, saranno adempienti alla normativa FATCA nei limiti temporali previsti. Nell Annex 1 è contenuta una clausola di esclusione del gross-up, ossia una previsione in forza della quale ciascuna parte del contratto è autorizzata a effettuare qualsiasi deduzione FATCA che dovesse essere richiesta ai sensi della FATCA, e ciascun pagamento richiesto in relazione a tale deduzione FATCA, senza che, per effetto delle suddette circostanze, possa essere richiesto ad alcuna parte del contratto di incrementare l importo di qualsiasi pagamento in relazione al quale sia stata effettuata tale deduzione FATCA, o altrimenti indennizzare o compensare la parte che riceva il pagamento per tale deduzione FATCA. Sono inoltre previste nella nota LMA del 201 alcune common provisions, contenenti obblighi di scambio di informazioni tra le parti, al fine di facilitare l adempimento alla normativa FATCA, e norme che richiedono alla banca agente di rinunciare all incarico nei casi in cui il proprio FATCA status possa dar luogo all applicazione di una ritenuta FATCA. Per le operazioni di finanziamento per le quali non è appropriato l utilizzo dell Annex 1 ad esempio nelle ipotesi (probabilmente poco frequenti) in cui una delle banche del sindacato è situata in una giurisdizione che non ha sottoscritto un modello IGA 1 oppure quando la banca agente è un intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d imposta statunitense la LMA ha predisposto modelli di clausole alternative. In particolare, il rider 1 contiene dichiarazioni e garanzie in relazione allo status degli obligors al fine di verificare che siano fuori dall ambito di applicazione della normativa FATCA e ulteriori disposizioni che impongono al prenditore l obbligo di gross-up per l eventualità in cui si dovessero verificare le circostanze che rendono applicabile la ritenuta FATCA. Questioni attinenti alla normativa FATCA sono rilevanti anche in relazione al funzionamento degli accordi tra creditori (intercreditor agreements) nelle operazioni di finanziamento sindacate, in particolare con riferimento ai pagamenti che vengono effettuati a favore della banca agente e la conseguente distribuzione di tali pagamenti dalla banca agente ai vari finanziatori. 56

12 DIRITTO E NORMATIVA FINANZIARIA ε Come segnala la Loan Market Association, nella scelta della clausole contrattuali si deve in ogni caso tenere in considerazione la notevole complessità della normativa FATCA e la circostanza che i suoi precisi effetti sul mercato dei finanziamenti sono ancora poco chiari. È opportuno dunque che le banche valutino la propria posizione richiedendo pareri di diritto fiscale statunitense, per poi scegliere caso per caso l approccio più appropriato all operazione di finanziamento in questione. ILIOGRAFIA AGENZIA DELLE ENTRATE (), Disposizioni attuative del decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto di attuazione della legge 18 giugno, n. 95 di ratifica dell Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo degli Stati Uniti d America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): Modalità e termini di comunicazione delle informazioni rilevanti, 7 agosto. CIRCOLARE AI, Serie Tributaria n. 1, 1 gennaio 201 Normativa FATCA. CIRCOLARE AI, Serie Tributaria n. 7, 7 agosto Normativa FATCA. CIRCOLARE ASSOFIDUCIARIA, 6 marzo 201 Foreign Account Tax Compliance Act. COOK J. (201), Loan Market Association Issues 201 Summary Note on FATCA, 9 giugno. FIAMMA S. (2011), Analysis - The Worldwide Reach of FATCA, in Allen & Overy Tax Journal, July. GENITO S., DELL ORLETTA D. (201), FATCA: primi passi verso il recepimento della normativa in Italia, in Diritto bancario, aprile. KOPP S.L., KIM S. (2012) FATCA: Practical Considerations for Securitization, Loan Markets and Derivative Transactions, in Journal of Taxation of Financial Products, vol. 10, n.. RULE C. (2011), Passthrough Payments Under FATCA: U.S. Withholding Tax on Non-U.S. Source Income, in Journal of Tax Practice & Procedure, October-November. SEGRE V. (2013), L impatto del «Foreign Account Tax Compliance Act» in Italia, in Corriere Tributario, n

13 ε Rivista della Associazione Nazionale anche Private AONAMENTI 2016 Inviare copia del presente modulo via FAX al numero o via a segreteria@assbank.it Desidero ricevere una copia saggio di anche & anchieri Desidero sottoscrivere un abbonamento a anche & anchieri Ordinario: 70 Estero: 75 Sostenitore: 150 Arretrati: 20 (specificare numero e anno) FORMA DI PAGAMENTO Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a Editrice Minerva ancaria Srl, Roma (P. Iva ) onifico bancario IAN IT 9U intestato a Editrice Minerva ancaria Srl, Roma (P. Iva ) NOTA ENE: L abbonamento sarà attivato solo al momento del ricevimento dell intero importo dovuto DATI PER SPEDIZIONE RIVISTA ENTE NOME E COGNOME QUALIFICA INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV TEL FAX DATI PER FATTURAZIONE ENTE NOME E COGNOME INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV P.IVA O CODICE FISCALE DATA TIMRO/FIRMA Ai sensi della legge 675/96 il richiedente è informato che i dati da lui forniti sono oggetto di trattamento da parte di ASSANK, Piazzale Cadorna, 15, Milano, e di EM Srl per le finalità e il tempo necessari al soddisfacimento della richiesta formulata. EDITORE EM - Editrice Minerva ancaria Srl Largo Luigi Antonelli, Roma STAMPA PRESS UP Roma Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 2 del 15 novembre 1973 Spedizione in abbonamento postale 5% - art. 2, comma 20/b legge 662/96

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