Su proposta dell'assessore alle Politiche del Territorio e Tutela ambientale Pier Michele Civita

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1 OGGETTO:Impianti termici civili di qualsiasi potenza siti negli edifici esistenti nei Comuni della provincia di Roma con popolazione fino a abitanti. Fissazione delle nuove tariffe relative ai controlli affidati a verificatori specializzati, nonché degli adempimenti a carico dei manutentori e degli utenti, a decorrere dal 1 gennaio Su proposta dell'assessore alle Politiche del Territorio e Tutela ambientale Pier Michele Civita LAGIUNTAPROVINCIALE Visti: il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"; la Legge della Regione Lazio 6/08/1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo ; - la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; - il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento del consumo di energia, in attuazione dell'art. 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 Regolamento recante modifiche al D. P. R. 26 agosto 1993 n. 412 in materia di progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ; - Il D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i., che ha recepito la Direttiva n. 2002/91/CE sul miglioramento del rendimento energetico degli edifici. - Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i. Parte V, Titolo II Impianti Termici Civili, artt e s.m.i. - Il Piano di Risanamento della Qualità dell Aria della Regione Lazio ai sensi del D. Lgs. 351/1991 approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009. Premesso che (Pagina 1/15)

2 - La L. 10/1991 all art. 31, il DPR 412/1993 e s.m.i. all art. 11 comma 20, il D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i hanno attribuito alle Province funzioni amministrative in materia di tutela dell ambiente e delle risorse energetiche, ed in particolare l obbligo di effettuare, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti, anche avvalendosi di organismi esterni con specifica competenza tecnica, i controlli e le verifiche sull'osservanza delle norme relative allo stato di esercizio e manutenzione, nonché del rendimento di combustione, degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a abitanti; - la Delibera di Giunta della Regione Lazio 7 gennaio 2005 n. 13 ha approvato l Atto di indirizzo e di coordinamento sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici nella Regione Lazio da parte degli enti locali competenti in cui ha stabilito che il costo della verifica è a carico dell utente e potrà essere determinato da ogni singolo ente competente, anche in funzione delle diverse potenzialità dell'impianto termico, a copertura degli oneri effettivi sostenuti, comprensivi delle spese organizzative per l'esercizio dell'attività di verifica. Inoltre, ha graduato gli impianti termici in 5 classi di potenza (inferiore a 35 kw; da 35 fino a 50 kw; superiore a 50 kw e fino a 116,3 kw; superiore a 116,3 kw e fino a 350 kw; superiore a 350 kw) oltre ad eventuali generatori aggiuntivi ed ha stabilito che i costi delle verifiche saranno aggiornati con periodicità biennale. - il comma 2 dell art 4 della L. 18 aprile 2005 n. 62 stabilisce che gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio e che tali tariffe sono predeterminate e pubbliche. Considerato che - la Giunta Provinciale, con deliberazioni del 7 luglio 2004 e del 22 dicembre 2004 (approvate, rispettivamente, nelle adunanze del 14 luglio 2004 e del 12 gennaio 2005) ha adottato iniziative volte a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli impianti termici civili del territorio di competenza attraverso la realizzazione del progetto Impianti termici per uso domestico e dei suoi sub-progetti formazione degli artigiani manutentori, comunicazione e promozione dell iniziativa alla popolazione, iniziative di sostegno ai Comuni, alle Comunità Montane ed alle Unioni di Comuni della Provincia, bandi pubblici per la concessione di contributi a fondo perduto ad utenti di impianti termici a uso domestico che intendano sostituire la vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale ; - l attività di comunicazione e promozione dell iniziativa è stata svolta (Pagina 2/15)

3 con campagne pubblicitarie con cadenza annuale a partire dall anno 2005 fino a marzo 2011; - l attività formativa degli artigiani manutentori è stata avviata nell anno 2005 ed è stata svolta periodicamente fino al 2011; - i bandi pubblici per la concessione di contributi a fondo perduto ad utenti di impianti termici civili per la sostituzione della vecchia caldaia con altra nuova di fabbrica ad elevato risparmio energetico e basso impatto ambientale sono stati banditi tutti gli anni fino al 2010 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 32/4 del 02/03/2011 il bando per l anno 2010 è stato prorogato per tutto l anno 2011 con ulteriore stanziamento di fondi; - con provvedimento della Giunta Provinciale del 3 agosto 2005 (approvato nell adunanza del 7 settembre 2005) fu approvata la creazione del catasto degli impianti termici dei Comuni fino a abitanti realizzato con i dati delle autodichiarazioni pervenute alla Provincia e implementato con i dati acquisiti dai Comuni e dalle Ditte erogatrici di combustibile; Preso atto che - l Amministrazione Provinciale, con deliberazione della Giunta n 1154/38 del ha stabilito le tariffe relative ai controlli sugli impianti termici civili con potenza inferiore a 35 kw, con deliberazione della Giunta n 1154/38 del ha stabilito le tariffe per tutte le classi di potenza degli impianti temici civili e con successive deliberazioni (n 603/24 del ;. n. 171/11 del 21 marzo 2007; n. 424/21 del 10/06/2009) ha periodicamente aggiornato le predette tariffe fino a quelle attualmente in vigore per il biennio dal 1/12010 al 31/12/2011, di seguito indicate: impianti con potenza inferiore a 35 kw autodichiarati Controllo gratuito; impianti con potenza inferiore a 35 kw non autodichiarati: 80,00; impianti con potenza pari a 35 kw e fino a 50 kw 90,00; impianti con potenza superiore a 50 kw e fino a 116,3 kw 135,00; impianti con potenza superiore a 116,3 kw e fino a 350 kw 175,00; impianti con potenza superiore a 350 kw 235,00; maggiorazione per ogni generatore aggiuntivo 45,00; rimborso forfetario del costo derivante dalla mancata presenza sull impianto dell utente a suo tempo avvisato, per impianti di qualsiasi potenza: 50,00 Ritenuto - di aggiornare le tariffe per le ispezioni degli impianti termici civili da effettuarsi per il biennio a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013 o comunque fino a un successivo provvedimento, al fine di garantire la (Pagina 3/15)

4 copertura degli oneri sostenuti per l attività di verifica, come di seguito indicato: Nuove tariffe concernenti gli Impianti Termici decorrenti dal Bollino verde relativo a impianti con potenza inferiore a 35 kw 9.00 Verifica impianti con potenza inferiore a 35 kw, i cui utenti abbiano trasmesso alla Provincia nei termini previsti l autodichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme all all. G al D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. corredato della ricevuta del pagamento spontaneo del bollino verde ) relativa al biennio/quadriennio precedente; 0.00 Verifica impianti con potenza inferiore a 35 kw, i cui utenti non abbiano inviato l autodichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico relativa al biennio/quadriennio precedente: tariffa intera Impianti con potenza pari a 35 e fino a 50 kw Impianti con potenza superiore a 50 e fino a1 116,3 kw Impianti con potenza superiore a 116,3 e fino a 350 kw Impianti con potenza oltre 350 kw Maggiorazione per ogni generatore aggiuntivo Mancato rispetto da parte dell utente dell appuntamento fissato per la verifica dell impianto termico ovvero diniego all accesso per la verifica dell impianto termico ovvero impossibilità della verifica per carenza o mancanza di comunicazione alla Provincia o intempestività della stessa da parte del responsabile dell impianto termico (eventi non imputabili al verificatore): (Pagina 4/15)

5 a) rimborso forfetario per impianto di qualsiasi potenza b) in caso di reiterazione dei comportamenti di cui sopra da parte del responsabile dell impianto termico avvenuta nei 12 mesi immediatamente successivi al precedente analogo evento: rimborso forfetario di cui al precedente punto a) per impianto di qualsiasi potenza ( 50,00) maggiorato di una penale corrispondente all importo della tariffa della verifica dell impianto, con il minimo di 100,00 c) in caso di recidiva dei comportamenti di cui al precedente punto b) avvenuta nei 12 mesi immediatamente successivi al precedente analogo evento: rimborso forfetario di cui al precedente punto a) per impianto di qualsiasi potenza ( 50,00) maggiorato di una penale corrispondente all importo della tariffa della verifica dell impianto stesso, con il minimo di 200, a partire da a partire da di definire i termini di pagamento delle predette tariffe, a decorrere dal 1 gennaio 2012, come di seguito indicato: bollino verde, da versarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data del rapporto di controllo tecnico (mod. G ), e da inoltrare alla Provincia (a mezzo posta, fax, mail, posta elettronica certificata o consegnato direttamente) unitamente al rapporto di controllo tecnico (Mod. G), entro i successivi 30 giorni. costo della verifica (cosiddetta ispezione ) dell impianto: da versarsi entro 1 mese dall effettuazione della stessa, risultante dal relativo verbale redatto e sottoscritto dal verificatore; rimborso forfetario per mancato appuntamento per la verifica dell impianto termico ovvero diniego all accesso per la verifica dell impianto termico ovvero impossibilità della verifica per carenza o mancanza di comunicazione alla Provincia o intempestività della stessa da parte del responsabile dell impianto termico (eventi non imputabili al verificatore): da versarsi entro 1 mese dalla data dell appuntamento non rispettato ovvero dalla data del diniego all accesso per la verifica dell impianto termico ovvero impossibilità della verifica per carenza o mancanza di comunicazione alla Provincia o intempestività della stessa da parte del responsabile dell impianto termico ; - di applicare, a carico degli utenti morosi relativamente ai pagamenti suddetti, l aumento del: (Pagina 5/15)

6 a) 10% della tariffa applicabile nei singoli casi, con il minimo di 10,00, purché il relativo pagamento sia effettuato dal debitore spontaneamente ( ravvedimento operoso ) entro il mese successivo al termine suddetto, ovvero del b) 30 % della tariffa applicabile nei singoli casi, con il minimo di 30,00, purché il relativo pagamento sia effettuato dal debitore spontaneamente ( ravvedimento operoso ) entro il 3 mese successivo al termine suddetto, ovvero del c) 60% della tariffa applicabile nei singoli casi, con il minimo di 60,00, purché il relativo pagamento sia effettuato dal debitore spontaneamente ( ravvedimento operoso ) entro il 6 mese successivo al termine suddetto; - di considerare omesso il pagamento effettuato oltre il termine massimo predetto ovvero dopo che siano stati notificati gli avvisi di pagamento e/o comunque gli atti di accertamento da parte dell Amministrazione Provinciale, decorso inutilmente il quale si applica, a carico degli utenti di impianti di qualsiasi potenza, la tariffa intera prevista per il controllo degli impianti medesimi, aumentata di una penale di importo pari al: 1) 100 % della tariffa intera applicabile ai singoli casi, con il minimo di 100,00 ove il pagamento sia effettuato entro 12 mesi dalla sua naturale scadenza; 2) 200% della tariffa intera applicabile ai singoli casi, con il minimo di 200,00 ove il pagamento sia effettuato dopo il termine indicato nel precedente punto 1). Eventuali pagamenti effettuati oltre il termine massimo predetto di 6 mesi saranno imputati a riduzione del debito dell utente verso la Provincia; - di adottare, dopo tentativo di recupero bonario del credito, cui non abbia fatto seguito l integrale pagamento del dovuto nei termini fissati, la procedura coattiva di riscossione dello stesso, secondo le norme di cui agli artt Codice Civile, al R.D , n 639 nonché agli artt. 49, 86 e 91 bis del D.P.R. 602/1973 nel testo attualmente vigente, con aggiunta di interessi legali, spese di notificazione del provvedimento di ingiunzione, nonché eventuali spese legali e di esazione del credito vantato dall Amministrazione Provinciale, il cui importo complessivo in nessun caso può essere inferiore a 300,00; - di stabilire, ai sensi dell art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e dell art. 1 c. 168 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi sono pari ad 20,00 (venti/00). - di stabilire che a partire dall anno 2012, le verifiche (cosiddette ispezioni ) (Pagina 6/15)

7 da effettuarsi ai sensi del comma 18 art. 11 del DPR 412/1993 e s.m.i. da parte dei verificatori specializzati, operanti per conto della Provincia, avvengano con le cadenze di seguito indicate: impianticonpotenzainferiorea35kw: o o ogni 2 anni, per impianti alimentati a combustibile solido o liquido, per impianti alimentati da combustibile gassoso installati da oltre 8 anni ovvero per quelli a focolare aperto installati all interno di locali abitati; ogni 4 anni per impianti alimentati da combustibile gassoso installati da meno di 8 anni. impianticonpotenzapariosuperiorea35kw: ogni anno su tutti gli impianti esistenti Le verifiche saranno effettuate: a campione su almeno il 5% degli impianti con potenza inferiore a 35 kw per i quali sia pervenuta alla Provincia, nei termini indicati, l autodichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo, completa di tutta la documentazione richiesta, relativa al biennio (quadriennio per impianti alimentati da combustibile gassoso installati da meno di 8 anni) precedente. d ufficio, su tutti gli impianti con potenza inferiore a 35 kw per i quali non risulti pervenuta l autodichiarazione per il biennio (quadriennio per impianti alimentati da combustibile gassoso installati da meno di 8 anni) precedente e su tutti gli impianti esistenti con potenza pari o superiore a 35 kw (D. Lgs. 152/2006, art. 288, co. 8, D.Lgs. 311/2006 all. L co.5 lett. a);. - di stabilire che l autodichiarazione degliimpiantitermicicon potenzainferiorea35kw si effettui trasmettendo alla Provincia (a mezzo posta, fax, mail, posta elettronica certificata o consegnato direttamente) il rapporto di controllo tecnico (conforme all Allegato G al D. Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 e pubblicato sul S. O. alla G.U. n. 26 del 1/2/2007) rilasciato da un manutentore iscritto alla Camera di Commercio ed abilitato ai sensi della L. 46/1990 e s.m.i. compilato in modo completo e corredato dei dati della prova di rendimento energetico e della ricevuta di pagamento di una quota (bolinoverde) a titolo di rimborso spese, effettuato entro 30 giorni dalla data del rapporto di controllo tecnico. In caso di installazione di un nuovo impianto o di sostituzione del generatore di calore, oltre al rapporto di controllo tecnico con i dati della prima accensione ed alla ricevuta del pagamento del bollino verde, deve essere inviata alla Provincia anche la scheda identificativa di impianto e copia del certificato di conformità dell installazione o della sostituzione della caldaia. (Pagina 7/15)

8 L autodichiarazione,chehaladuratadidueanni(quatroanniper impiantialimentatidacombustibilegasosoinstalatidamenodi8anni) daladatadelpagamentodelbolinoverde,èvalidasoloedesclusivamente sevienetrasmesaalaprovinciaentro30giornidalpagamentodelbolino verdeecomunque,inderogabilmente,entroenon oltreil28febbraio del annosuccesivo. Ilvantaggiodel autodichiarazioneèquelodinonpagarel eventuale verificaacampionechel Entecompetenteètenutoadefetuare(D.G.R. 13/2005). Coloro che non hanno ancora provveduto per il biennio (quadriennio in caso di impianti termici domestici alimentati da combustibile gassoso installati da meno di 8 anni) devono inviare il rapporto di controllo tecnico-mod. G e la ricevuta di versamento del bollino verde tassativamente entro e non oltre il 28 febbraio Si considera non efetuata l autodichiarazione non inoltrata ala Provincianeiterminiindicati. L autodichiarazioneefetuatanel annoincuièefetuatalaverificanon saràconsideratavalida. - di stabilire che qualora a seguito di controllo (cosiddetta ispezione ) dell impianto termico, siano riscontrate una o più anomalie tecniche e/o documentali, relativamente a detto impianto, rispetto alla normativa vigente (come da verbale redatto e sottoscritto dal verificatore per conto della Provincia) venga stabilito un termine congruo per la messa a norma entro il quale il responsabile deve inoltrare alla Provincia documentazione rilasciata da una ditta iscritta alla Camera di Commercio ed abilitata ai sensi della normativa vigente comprovante l avvenuta messa a norma, e che in carenza di tale prova la Provincia programmerà una seconda verifica a titolo oneroso, anche nel caso di impianto autodichiarato; - di confermare l obbligo che il rapporto di controllo tecnico relativo agli impianti con potenza pari o superiore a 35 kw (cosiddetto mod. F ) sia trasmesso annualmente, da parte del manutentore dell impianto termico, alla Provincia entro 1 mese dalla compilazione dello stesso, precisando che, il mancato o ritardato invio del citato rapporto di controllo nel termine predetto, è considerato come omissione dell obbligo sopra citato ed assoggettato a sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 ad un massimo di 600,00; - di esentare dal pagamento del costo della verifica le Scuole di proprietà della Provincia di Roma; - di applicare, ai fini della presente delibera, le definizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 e all. A del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive (Pagina 8/15)

9 modifiche ed integrazioni, e dell All. IX (parte I comma 1) alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i; Visto che la dott.ssa Maria Zagari, dirigente del Servizio 4 Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale, (ai sensi dell art. 49 comma 1 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267), ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica; che il Ragioniere Generale, dott. Marco Iacobucci (ai sensi dell art. 49 comma 1 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) ha espresso parere favorevole di regolarità contabile; che il Direttore del Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale, Ing. Claudio Vesselli, (ai sensi dell art. 16 comma 3, lett. d) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi) ha apposto il visto di coerenza ai programmi e agli indirizzi generali dell Amministrazione; che il Segretario Generale, dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell art. 97, c. 2/4 T.U. 267/2000 e della direttiva della Giunta del , nulla osserva; a voti unanimi, Preso atto che: il dirigente del Servizio 4 "Controlli e sanzioni" del Dipartimento IV Dott.ssa Maria ZAGARI, esprime parere favorevole di regolarita' tecnica, ai sensi dell art 49, comma 1, del D.lgs.n. 267/2000; il Ragioniere Generale, "ha preso nota" che la proposta di deliberazione non necessita del parere di regolarita' contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000; il direttore del Dipartimento IV, ha apposto il visto di conformita' ai programmi ed agli indirizzi generali dell'amministrazione con riferimento all'attivita' del Dipartimento (art. 16, comma 3, lett. D, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi); (Pagina 9/15)

10 DELIBERA - di aggiornare le tariffe per le ispezioni degli impianti termici civili da effettuarsi per il biennio a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013 o comunque fino a un successivo provvedimento, al fine di garantire la copertura degli oneri sostenuti per l attività di verifica, come di seguito indicato: Nuove tariffe concernenti gli Impianti Termici decorrenti dal Bollino verde relativo a impianti con potenza inferiore a 35 kw 9.00 Verifica impianti con potenza inferiore a 35 kw, i cui utenti abbiano trasmesso alla Provincia nei termini previsti l autodichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme all all. G al D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. corredato della ricevuta del pagamento spontaneo del bollino verde ) relativa al biennio/quadriennio precedente; Verifica impianti con potenza inferiore a 35 kw, i cui utenti non abbiano inviato l autodichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico relativa al biennio/quadriennio precedente: tariffa intera Impianti con potenza pari a 35 e fino a 50 kw Impianti con potenza superiore a 50 e fino a1 116,3 kw Impianti con potenza superiore a 116,3 e fino a 350 kw Impianti con potenza oltre 350 kw Maggiorazione per ogni generatore aggiuntivo Mancato rispetto da parte dell utente dell appuntamento fissato per la verifica dell impianto termico ovvero diniego all accesso (Pagina 10/15)

11 per la verifica dell impianto termico ovvero impossibilità della verifica per carenza o mancanza di comunicazione alla Provincia o intempestività della stessa da parte del responsabile dell impianto termico (eventi non imputabili al verificatore): a) rimborso forfetario per impianto di qualsiasi potenza b) in caso di reiterazione dei comportamenti di cui sopra da parte del responsabile dell impianto termico avvenuta nei 12 mesi immediatamente successivi al precedente analogo evento: rimborso forfetario di cui al precedente punto a) per impianto di qualsiasi potenza ( 50,00) maggiorato di una penale corrispondente all importo della tariffa della verifica dell impianto, con il minimo di 100,00 c) in caso di recidiva dei comportamenti di cui al precedente punto b) avvenuta nei 12 mesi immediatamente successivi al precedente analogo evento: rimborso forfetario di cui al precedente punto a) per impianto di qualsiasi potenza ( 50,00) maggiorato di una penale corrispondente all importo della tariffa della verifica dell impianto stesso, con il minimo di 200,00 a partire da a partire da di definire i termini di pagamento delle predette tariffe, a decorrere dal 1 gennaio 2012, come di seguito indicato: bollino verde, da versarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data del rapporto di controllo tecnico (mod. G ), e da inoltrare alla Provincia (a mezzo posta, fax, mail, posta elettronica certificata o consegnato direttamente) unitamente al rapporto di controllo tecnico (Mod. G), entro i successivi 30 giorni. costo della verifica (cosiddetta ispezione ) dell impianto: da versarsi entro 1 mese dall effettuazione della stessa, risultante dal relativo verbale redatto e sottoscritto dal verificatore; rimborso forfetario per mancato appuntamento per la verifica dell impianto termico ovvero diniego all accesso per la verifica dell impianto termico ovvero impossibilità della verifica per carenza o mancanza di comunicazione alla Provincia o intempestività della stessa da parte del responsabile dell impianto termico (eventi non imputabili al verificatore): da versarsi (Pagina 11/15)

12 entro 1 mese dalla data dell appuntamento non rispettato ovvero dalla data del diniego all accesso per la verifica dell impianto termico ovvero impossibilità della verifica per carenza o mancanza di comunicazione alla Provincia o intempestività della stessa da parte del responsabile dell impianto termico ; - di applicare, a carico degli utenti morosi relativamente ai pagamenti suddetti, l aumento del: a) 10% della tariffa applicabile nei singoli casi, con il minimo di 10,00, purché il relativo pagamento sia effettuato dal debitore spontaneamente ( ravvedimento operoso ) entro il mese successivo al termine suddetto, ovvero del b) 30 % della tariffa applicabile nei singoli casi, con il minimo di 30,00, purché il relativo pagamento sia effettuato dal debitore spontaneamente ( ravvedimento operoso ) entro il 3 mese successivo al termine suddetto, ovvero del c) 60% della tariffa applicabile nei singoli casi, con il minimo di 60,00, purché il relativo pagamento sia effettuato dal debitore spontaneamente ( ravvedimento operoso ) entro il 6 mese successivo al termine suddetto; - di considerare omesso il pagamento effettuato oltre il termine massimo predetto ovvero dopo che siano stati notificati gli avvisi di pagamento e/o comunque gli atti di accertamento da parte dell Amministrazione Provinciale, decorso inutilmente il quale si applica, a carico degli utenti di impianti di qualsiasi potenza, la tariffa intera prevista per il controllo degli impianti medesimi, aumentata di una penale di importo pari al: 1) 100 % della tariffa intera applicabile ai singoli casi, con il minimo di 100,00 ove il pagamento sia effettuato entro 12 mesi dalla sua naturale scadenza; 2) 200% della tariffa intera applicabile ai singoli casi, con il minimo di 200,00 ove il pagamento sia effettuato dopo il termine indicato nel precedente punto 1). Eventuali pagamenti effettuati oltre il termine massimo predetto di 6 mesi saranno imputati a riduzione del debito dell utente verso la Provincia: - di adottare, dopo tentativo di recupero bonario del credito, cui non abbia fatto seguito l integrale pagamento del dovuto nei termini fissati, la procedura coattiva di riscossione dello stesso, secondo le norme di cui agli artt Codice Civile, al R.D , n 639 nonché agli artt. 49, 86 e (Pagina 12/15)

13 91 bis del D.P.R. 602/1973 nel testo attualmente vigente, con aggiunta di interessi legali, spese di notificazione del provvedimento di ingiunzione, nonché eventuali spese legali e di esazione del credito vantato dall Amministrazione Provinciale, il cui importo complessivo in nessun caso può essere inferiore a 300,00; - di stabilire, ai sensi dell art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e dell art. 1 c. 168 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi sono pari ad 20,00 (venti/00). - di stabilire che a partire dall anno 2012, le verifiche (cosiddette ispezioni ) da effettuarsi ai sensi del comma 18 art. 11 del DPR 412/1993 e s.m.i. da parte dei verificatori specializzati, operanti per conto della Provincia, avvengano con le cadenze di seguito indicate: impianticonpotenzainferiorea35kw: o o ogni 2 anni, per impianti alimentati a combustibile solido o liquido, per impianti alimentati da combustibile gassoso installati da oltre 8 anni ovvero per quelli a focolare aperto installati all interno di locali abitati; ogni 4 anni per impianti alimentati da combustibile gassoso installati da meno di 8 anni. impianticonpotenzapariosuperiorea35kw: ogni anno su tutti gli impianti esistenti Le verifiche saranno effettuate: a campione su almeno il 5% degli impianti con potenza inferiore a 35 kw per i quali sia pervenuta alla Provincia, nei termini indicati, l autodichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo, completa di tutta la documentazione richiesta, relativa al biennio (quadriennio per impianti alimentati da combustibile gassoso installati da meno di 8 anni) precedente. d ufficio, su tutti gli impianti con potenza inferiore a 35 kw per i quali non risulti pervenuta l autodichiarazione per il biennio (quadriennio per impianti alimentati da combustibile gassoso installati da meno di 8 anni) precedente e su tutti gli impianti esistenti con potenza pari o superiore a 35 kw (D. Lgs. 152/2006, art. 288, co. 8, D.Lgs. 311/2006 all. L co.5 lett. a);. - di stabilire che l autodichiarazione degliimpiantitermicicon potenzainferiorea35kw si effettui trasmettendo alla Provincia (a mezzo posta, fax, mail, posta elettronica certificata o consegnato direttamente) il rapporto di controllo tecnico (conforme all Allegato G al D. Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 e pubblicato sul S. O. alla G.U. n. 26 (Pagina 13/15)

14 del 1/2/2007) rilasciato da un manutentore iscritto alla Camera di Commercio ed abilitato ai sensi della L. 46/1990 e s.m.i. compilato in modo completo e corredato dei dati della prova di rendimento energetico e della ricevuta di pagamento di una quota (bolinoverde) a titolo di rimborso spese, effettuato entro 30 giorni dalla data del rapporto di controllo tecnico. In caso di installazione di un nuovo impianto o di sostituzione del generatore di calore, oltre al rapporto di controllo tecnico con i dati della prima accensione ed alla ricevuta del pagamento del bollino verde, deve essere inviata alla Provincia anche la scheda identificativa di impianto e copia del certificato di conformità dell installazione o della sostituzione della caldaia. L autodichiarazione,chehaladuratadidueanni(quatroanniper impiantialimentatidacombustibilegasosoinstalatidamenodi8anni) daladatadelpagamentodelbolinoverde,èvalidasoloedesclusivamente sevienetrasmesaalaprovinciaentro30giornidalpagamentodelbolino verdeecomunque,inderogabilmente,entroenon oltreil28febbraio del annosuccesivo. Ilvantaggiodel autodichiarazioneèquelodinonpagarel eventuale verificaacampionechel Entecompetenteètenutoadefetuare(D.G.R. 13/2005). Coloro che non hanno ancora provveduto per il biennio (quadriennio in caso di impianti termici domestici alimentati da combustibile gassoso installati da meno di 8 anni) devono inviare il rapporto di controllo tecnico-mod. G e la ricevuta di versamento del bollino verde tassativamente entro e non oltre il 28 febbraio Siconsidera non efetuata l autodichiarazionenon inoltrata ala Provincia neitermini indicati. L autodichiarazioneefetuatanel annoincuièefetuatalaverificanon saràconsideratavalida. - di stabilire che qualora a seguito di controllo (cosiddetta ispezione ) dell impianto termico, siano riscontrate una o più anomalie tecniche e/o documentali, relativamente a detto impianto, rispetto alla normativa vigente (come da verbale redatto e sottoscritto dal verificatore per conto della Provincia) venga stabilito un termine congruo per la messa a norma entro il quale il responsabile deve inoltrare alla Provincia documentazione rilasciata da una ditta iscritta alla Camera di Commercio ed abilitata ai sensi della normativa vigente comprovante l avvenuta messa a norma, e che in carenza di tale prova la Provincia programmerà una seconda verifica a titolo oneroso, anche nel caso di impianto autodichiarato; - di confermare l obbligo che il rapporto di controllo tecnico relativo agli (Pagina 14/15)

15 impianti con potenza pari o superiore a 35 kw (cosiddetto mod. F ) sia trasmesso annualmente, da parte del manutentore dell impianto termico, alla Provincia entro 1 mese dalla compilazione dello stesso, precisando che, il mancato o ritardato invio del citato rapporto di controllo nel termine predetto, è considerato come omissione dell obbligo sopra citato ed assoggettato a sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 ad un massimo di 600,00; - di esentare dal pagamento del costo della verifica le Scuole di proprietà della Provincia di Roma; - di applicare, ai fini della presente delibera, le definizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 e all. A del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, e dell All. IX (parte I comma 1) alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i; Quindi, LAGIUNTAPROVINCIALE ad unanimità di voti, DELIBERA Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del Testo Unico n. 267/2000 (Pagina 15/15)

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