I Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica, TEE) Il ruolo dei Certificati Bianchi nella liberalizzazione del mercato

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1 - INCENTIVI E AGEVOLAZIONI quinta parte I Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica, TEE) Il ruolo dei Certificati Bianchi nella liberalizzazione del mercato Perché un processo di liberalizzazione dei mercati dell energia abbia successo, esso deve essere accompagnato da una attenta politica di incentivi, in grado di incoraggiare i nuovi operatori che si muovono nella direzione desiderata. E, nel caso dell Europa, la direzione è esplicitamente quella di favorire l aumento di offerta di energia da fonti rinnovabili e l aumento dell efficienza energetica. Il nostro paese ha risposto bene a queste esigenze di incentivazione, attraverso i due strumenti dei Certificati Verdi e dei Certificati Bianchi. Ai complessi meccanismi della liberalizzazione dei mercati dell energia e alle loro strutture di funzionamento abbiamo dedicato le voci Il contesto e il processo di liberalizzazione e La struttura del sistema elettrico e del gas, nel menu di destra. Per un approfondimento dei concetti di efficienza energetica rimandiamo sempre alle voci del menu di destra. In particolare il meccanismo dei Certificati Bianchi (una invenzione italiana) è stato salutato come un'intuizione geniale di promozione dell'uso razionale dell'energia, tale da suscitare grande attenzione sia a livello europeo che internazionale. La Commissione Europea segue da vicino il processo di evoluzione del mercato italiano dei Titoli di Efficienza Energetica, nella convinzione che esso possa rappresentare un'efficace strumento, estendibile agli altri paesi dell'unione Europea. Il sistema dei Certificati Bianchi Il sistema di incentivazione noto come Certificati Bianchi (il cui nome tecnico è Titoli di Efficienza Energetica, TEE) è operativo dal Si tratta di un complesso meccanismo che prevede "obblighi" a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, combinati con "benefici" offerti a soggetti che realizzano gli interventi di riduzione e miglioramento negli usi finali di energia. Schematicamente: beneficiari: ai soggetti che realizzano interventi di efficienza energetica (certi e misurabili), viene rilasciato un ammontare di Certificati Bianchi pari al risparmio di energia realizzato (un Certificato per ogni Tep risparmiato). soggetti obbligati: ai maggiori distributori di energia elettrica e gas naturale è richiesto (per legge) di ottenere il risparmio di una ben definita quota di energia. Essi possono provvedere direttamente a effettuare interventi di efficienza energetica presso i propri clienti, ottenendo i Certificati Bianchi corrispondenti. Se non lo fanno, o lo fanno parzialmente, devono comperare Certificati Bianchi in quantità corrispondente alla quota non ottenuta. I soggetti che hanno diritto ai Certificati Bianchi (i beneficiari) sono, oltre ai soggetti obbligati, anche alcune tipologie di operatori intermedi in grado di gestire sufficienti quote di consumo finale e dunque di organizzare interventi di risparmio energetico su scala sufficiente. Sono questi soggetti che vendono i propri Certificati ai soggetti obbligati che non raggiungono la propria quota. Nota bene: ai distributori obbligati viene riconosciuto un contributo in denaro a parziale copertura dei costi da loro sostenuti per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica o per l'acquisto dei Certificati Bianchi. Tra legge e mercato 1

2 L'elemento innovativo di questa forma di incentivazione è che in esso si miscelano elementi regolati direttamente dalla legge (appunto il fatto che esistano degli obblighi e dei benefici regolati da specifiche norme), e aspetti che invece sono affidati al mercato (quello appunto dei Certificati Bianchi, il cui prezzo si definisce grazie all'incontro tra domanda e offerta). Quindi: lo stato stabilisce gli obiettivi di risparmio energetico da conseguire, lo stato stabilisce i benefici per i risparmi ottenuti, chi è sottoposto a obblighi per certe quantità, se non li rispetta, deve acquistare Certificati Bianchi, il prezzo dei Certificati Bianchi che vengono commercializzati non è fissato, ma è stabilito dall'incontro tra la domanda e l'offerta di mercato Diritti, obblighi, controllo, nel meccanismo tecnico dei TEE L'obiettivo di fondo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), più comunemente chiamati Certificati Bianchi, e quello di incentivare l'efficienza energetica, imponendo degli obblighi a carico dei grandi distributori di energia (elettrica e gas) e delle premialità a favore di chi ottiene risparmi energetici certificabili, al di sopra di certi quantitativi. Tali obblighi e facilitazioni non vengono però decretati stabilendone il valore monetario, ma lasciando che tale valore si determini sul mercato. Il meccanismo è in vigore dal 1 o gennaio Diritti, obblighi, controllo L'impostazione dei Certificati Bianchi è basata su: l'obbligo da parte dei grandi distributori di energia di effettuare interventi presso i propri clienti che portino a risultati di miglioramento delle tecnologie e di risparmio energetico, in quote definite dalla legge. Alle quote di efficienza energetica ottenuta corrispondono pari Certificati Bianchi (uno ogni TEP risparmiato). Se le quantità ottenute sono inferiori a quelle imposte, i soggetti obbligati devono acquistare da altri operatori i Certificati mancanti. il diritto degli operatori che attuano interventi di efficienza energetica (i grandi distributori e altri soggetti) di ricevere dal Gestore dei Mercati Energetici i Certificati che attestano il risparmio conseguito; la negoziabilità dei Certificati Bianchi secondo formule regolate; il controllo tecnico del sistema da parte dell'autorità per l'energia Elettrica e il Gas (AEEG) e il controllo del mercato dei Certificati da parte del Gestore dei Mercati Energetici (GME). Nota bene: all'obbligo di cui devono farsi carico i distributori, corrisponde un parziale "rimborso spese": per ogni Tep di risparmio ottenuto viene riconosciuto ai grandi distributori un contributo fisso in denaro. Tutti i soggetti implicati nel meccanismo sono inseriti nel Registro elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica, presso il GME, che ne controlla le partite a credito e a debito. Alla chiusura di ogni esercizio, l'autorità per l'energia Elettrica e il Gas verifica la posizione di ciascun soggetto obbligato e, in caso di mancata ottemperanza, applica delle sanzioni. La delibera dell'autorità 98/06 così riassume, nelle considerazioni iniziali, i punti della legislazione vigente al proposito: "L'attribuzione al Gestore del mercato... comporta che il Gestore medesimo organizzi e gestisca un registro dei titoli di efficienza energetica costituito dall'insieme dei conti proprietà su cui vengono depositati i titoli di efficienza energetica emessi a favore del soggetto intestatario del conto e registri le variazioni dei titoli depositati per effetto delle negoziazioni (...) Entro il 31 maggio di ogni anno a decorrere dall'anno 2006, i distributori obbligati trasmettono all'autorità i titoli di efficienza energetica posseduti (...) L'Autorità verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo ad esso assegnato ai sensi dei medesimi decreti..." Le norme che regolano la materia Le pricipali norme che regolano la materia sono: 2

3 La Legge 14 novembre 1995, n. 481, che introduce le norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità; Il Dlgs 16 marzo 1999, n. 79 e il Dlgs 23 maggio 2000, n. 164, che attuano rispettivamente la direttiva sulle norme comuni per il mercato interno dell'elettricità e del gas naturale; I due Dm Attività produttive 20 luglio 2004 che determinano gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas (poi modificati dal Dm 21 dicembre 2007) e regolano il meccanismo dei Certificati Bianchi; Numerose Deliberazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, tra cui: - la 103/03 (e successive modifiche) con cui l Autorità ha emanato le Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e definito i criteri e le modalità per il rilascio dei TEE; - la 234/02, la 111/04 e la 70/05 con cui ha definito e approvato le diverse schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria. Le caratteristiche dei Certificati Bianchi I Certificati sono titoli a taglia fissa negoziabili, cioè soggetti alle leggi della domanda e offerta di mercato. Ad ognuno di essi corrisponde il risparmio di un Tep (tonnellata equivalente di petrolio). Generalmente, l'unità di misura utilizzata per l'energia è il Joule (MegaJoule e GigaJoule). Tuttavia, per rendere più facilmente confrontabile il potere calorifico delle diverse fonti energetiche, è comune l'uso del Tep, l'unità di misura che rappresenta la quantità di energia (o calore) rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo. Si usa così definire l'energia delle diverse fonti in "tonnellate equivalenti petrolio" anziché in Joule. Il rapporto tra le due unità è: 1 Tep = 41,860 GigaJoule. Ovviamente, valutando in Tep il potere calorifero, ad esempio del carbone, ci si riferisce al quantitativo di carbone che produce tanta energia quanta ne libera una tonnellata di petrolio. Una tonnellata di carbone equivale a circa 0,74 Tep, avendo esso un potere calorifico minore del petrolio. Volendo riferirsi ad un esempio pratico, possiamo dire che un Tep equivale a circa 5000 kwh: più o meno il consumo annuo in energia elettrica di due famiglie medie (per la conversione dei KWh in Tep, si è fatto riferimento al coefficiente di conversione presente nell'articolo 2, comma 3 dei Dm 20 luglio 2004). Tipologie di Certificati Bianchi Ci sono tre tipologie di titoli, a seconda degli interventi di efficienza energetica che vengono effettuati: Titoli di tipo I, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di energia elettrica, Titoli di tipo II, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di gas naturale, Titoli di tipo III, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di altri combustibili fossili, Titoli di tipo IV, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di altri combustibili fossili utilizzati per l autotrazione. All avvio del meccanismo l Autorità aveva previsto solo tre tipologie di titoli: di tipo I, II e III. Questi ultimi certificavano i risparmi di energia conseguiti attraverso una riduzione dei consumi di altri combustibili fossili, diversi dal gas naturale e dell'energia elettrica. Per essi, inoltre, non era stata prevista l erogazione del contributo fisso in denaro (vedi sopra in questa pagina).ciò rendeva poco applicabile il meccanismo dei TEE ai risparmi di gasolio e GPL, combustibili largamenti utilizzati nelle zone agricole e montane anche per usi diversi dall'autotrazione. Il Dlgs 30 maggio 2008, n. 115 ha ovviato a questa disparità di trattamento, assimilando i titoli di tipo III a quelli di tipo II, tranne nel caso in cui si tratti di riduzione dei consumi di altri combustibili 3

4 fossili impiegati per autotrazione. L Autorità ha reso applicabile il provvedimento con la delibera EEN 1/09, che aggiunge un altra tipologia di titoli: i certificati di tipo IV appunto. Nota bene: Il provvedimento è retroattivo: il contributo ai titoli di tipo III verrà corrisposto indipendentemente dalla loro data di emissione. In termini di commercializzazione le diverse tipologie sono quotate separatamente e, a seconda dell'incontro tra domanda e offerta, possono avere prezzi diversi. Validità nel tempo I Certificati si riferiscono sempre ad un certo anno solare, cioè ai risultati di efficienza ottenuti in un certo esercizio. E la "contabilità" degli obblighi gestita dall'autorità si chiude ad ogni esercizio. Ma i Certificati hanno validità fino al 2013, il che significa che i beneficiari non hanno l'obbligo di utilizzarli solo per l'anno cui sono riferiti, ma possono servirsene a copertura dell'obbligo, o venderli, anche negli anni successivi a quello di emissione. Tale possibilità, definita "bancabilità dei titoli" consente la scelta del modo e del momento migliore dell'utilizzo o della vendita. Tuttavia i soggetti obbligati sono tenuti a coprire almeno il 60% degli obiettivi di ogni esercizio con titoli riferiti allo stesso anno. Commercializzazione L'acquisto e la vendita dei Certificati può avvenire: all'interno di una vera e propria Borsa dei titoli di efficienza energetica affidata al Gestore del Mercato Elettrico. Il Gestore organizza sessioni di compravendita con cadenza settimanale. attraverso contratti bilaterali, cioè accordi privati. I prezzi e le quantità dei titoli così scambiati devono essere obbligatoriamente comunicati al GME. Il quinto giorno di ogni mese, il Gestore pubblica in forma aggregata le quantità, il prezzo minimo, il prezzo massimo e il prezzo medio ponderato per ciascuna tipologia di titolo scambiata attraverso i contratti bilaterali registrati nel mese precedente. Questo per garantire maggiore trasparenza sull'andamento dei prezzi dei TEE. Regole e mercato nelle politiche di efficienza energetica Schematicamente parlando, gli strumenti di base a disposizione di uno Stato che voglia attuare una politica di risparmio energetico sono di diversi tipi: attuare interventi di tipo regolatorio (obblighi, imposizioni di limiti, sanzioni amministrative, normative tecniche ecc.). Gli standard tecnici per le auto, le apparecchiature elettriche ecc., ne sono l esempio più classico; attuare interventi di tipo fiscale (imposizione di tasse sui consumi energetici). Gli esempi sono noti a tutti; promuovere comportamenti virtuosi di tipo volontario sia a livello dei produttori (certificazioni, compensazioni), sia a livello del pubblico (programmi di risparmio energetico mirati). Ma difficilmente è lo Stato a farsi interprete di questa pur utilissima opzione; facilitare la formazione di dinamiche di mercato. La liberalizzazione del mercato dell energia ne è l esempio più consistente. Il meccanismo dei Certificati Bianchi (e dei Certificati Verdi) ne è una applicazione più specifica e parziale. Vantaggi e svantaggi Ognuno di questi strumenti, analizzato da solo, presenta vantaggi e svantaggi. La regolazione pubblica, basata sui rigidi meccanismi del cosiddetto command and control e sull uniformità delle regole, è una prassi indispensabile, ma stenta a tener conto della specificità degli impianti e delle differenze di situazione locale o geografica. La tassazione dei consumi di energia non riesce ad essere un deterrente, se le esigenze di mobilità e di stile di vita non vengono soddisfatte in modi più sostenibili. Gli strumenti volontari sono di difficile diffusione e possono non essere appetibili per un ampia gamma di imprese e consumatori. Anche gli strumenti di mercato non sono esenti da rischi: la crisi finanziaria globale ha dimostrato con chiarezza 4

5 quali meccanismi perversi possono annidarsi, ad esempio, nella strutturazione e nella commercializzazione dei titoli e ci mostra anche la problematicità del concetto stesso di privatizzazione. Il caso particolare dell'efficienza energetica Il caso dell efficienza energetica presenta un problema in più. Per lo Stato (ancor prima che per i produttori e i consumatori) si tratta infatti di prefiggersi un obiettivo che è contrario a qualunque logica di sviluppo: quello di far consumare meno e far spendere meno. In un contesto di libero mercato quale è oggi quello del mercato dell energia, gli operatori del settore venditori, produttori e distributori non hanno convenienza a indurre i consumatori ad adottare misure di risparmio energetico. La diminuzione della domanda è infatti il risultato peggiore della strategia di ogni imprenditore. D altra parte, non sono molti i consumatori disposti a farsi carico dei sensibili costi da sostenere per l adozione di apparecchiature più efficienti, anche se sul tempo medio i costi possono essere recuperati grazie ai risparmi. È proprio rispetto alla coesistenza di queste esigenze contraddittorie che il meccanismo dei Certificati Bianchi risulta particolarmente interessante, perché miscela caratteristiche regolatorie (obblighi nei confronti di alcuni tipi di soggetti, che vengono però in parte rimborsati), caratteristiche di incentivazione (a favore di altri soggetti), caratteristiche di esemplarità (gli interventi di efficienza sono casi concreti che convincono i cittadini) e caratteristiche di mercato (dinamica della domanda e offerta di titoli utili ad assolvere gli obblighi imposti). In altri termini, misure tradizionali di regolamentazione rigida creano le premesse per la creazione di una nuova domanda, costruendo un mercato regolato che garantisce a imprese e consumatori la flessibilità di comportamento tipica del mercato. Soggetti obbligati e obiettivi di riduzione nel meccanismo dei Certificati Bianchi I soggetti sottoposti agli obiettivi di efficienza energetica sono: i distributori di energia elettrica che hanno più di clienti allacciati alla propria rete i distributori di gas naturale che hanno più di clienti allacciati alla propria rete Per le definizioni di distributori e per comprendere il ruolo di mercato loro affidato, si veda la voce "La struttura del sistema elettrico e del gas " nel menu di destra. La soglia dei clienti allacciati non è riferita all'anno in corso ma al 31 dicembre di due anni prima. Ad esempio, i soggetti obbligati per il 2008 sono quelli che al 31 dicembre del 2006 risultavano avere più di utenti. Fino al dicembre 2007, erano sottoposti alle obbligazioni solo i distributori con più di clienti. Poiché tuttavia il meccanismo, operativo dal 2005, stava ottenendo più successo di quanto ipotizzato (dunque circolavano più Certificati di quelli necessari ai grandi distributori per far fronte ai propri impegni), è stato necessario allargare la base dell'obbligo. A ciò ha provveduto il Dm 21 dicembre 2007, in pratica in vigore dall'inizio del I soggetti obbligati possono scegliere di conseguire gli obiettivi di risparmio imposti attraverso: interventi di efficienza energetica da effettuarsi presso gli utenti finali l'acquisto di Certificati Bianchi in numero pari al quantitativo di riduzione di energia imposto e non conseguito Nota bene: il Dlgs 115/2008 art. 7 dispone di stabilire nuovi obblighi di risparmio energetico per le società di vendita di energia al dettaglio; tali obblighi dovranno essere definiti da specifici decreti attuativi non ancora pubblicati. Gli obiettivi di riduzione Ai soggetti obbligati sono imposti specifiche soglie di risparmio energetico sulla base di obiettivi nazionali, attualmente definiti fino al Questi vengono poi ripartiti tra i diversi distributori obbligati proporzionalmente alla quantità di energia da essi distribuita rispetto al totale. 5

6 Entro una data disposta dall'autorità (in genere tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre di ogni anno), i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare all'autorità per l'energia Elettrica e il Gas, tramite autocertificazione: i volumi di gas ed elettricita distribuiti al 31 dicembre dell'anno precedente il numero dei clienti allacciati al 31 dicembre dell'anno precedente L'Autorità può così effettuare la ripartizione e assegnare gli obiettivi specifici ad ogni distributore per l'anno successivo. Gli obiettivi di risparmio dei singoli soggetti obbligati sono pubblicati nel sito dell'autorità (si veda la voce "AEEG: obiettivi 2009" nel menu di destra). Obiettivi energia elettrica Il Dm 20 luglio 2004 e il Dm 21 dicembre 2007, che lo integra e lo aggiorna, stabiliscono gli obiettivi nazionali di risparmio (milioni di Tep /anno), espressi in modo cumulato. In pratica, il risultato da conseguire in un anno va ad aggiungersi a quello conseguito negli anni precedenti. Questo perché l'efficienza energetica acquisita in un periodo continua a consentire risparmi anche nel periodo successivo. Così, nel 2005 l'obiettivo nazionale di risparmio era di 0,10 Mtep. Nel 2006 la quota di risparmio aggiuntiva era ancora di 0,10 ma andando a sommarsi a quella dell'anno precedente dava come risultato 0,20. Ecco gli obiettivi stabiliti dai decreti: Anno Obiettivo anno (Mtep) Obiettivo cumulato (Mtep) ,10 0, ,10 0, ,20 0, ,80 1, ,60 1, ,60 2, ,70 3, ,40 3,50 Per consentire una valutazione dell'incidenza degli obiettivi nazionali sui consumi, ricordiamo che i consumi elettrici complessivi del 2007 sono stati di 339,9 miliardi di kwh e l'obiettivo di riduzione dello stesso anno imponeva un risparmio equivalente a circa 4,6 miliardi di kwh. Si tratta dunque dell'1,35%. E' interessante notare che, sempre nello stesso anno, l'incremento del consumo rispetto all'anno precedente e stato dello 0,7%. Obiettivi gas Anche nel caso del consumo di gas gli obiettivi nazionali di risparmio sono espressi in modo cumulato. Ecco gli obiettivi stabiliti dai decreti: Anno Obiettivo anno (Mtep) Obiettivo cumulato (Mtep) ,10 0, ,10 0, ,20 0, ,60 1, ,40 1, ,50 1, ,30 2, ,30 2,50 6

7 I risultati finora conseguiti A poco più di tre anni dall'avvio del meccanismo, gli obiettivi nazionali risultano ampiamente superati. Infatti, considerando complessivamente le riduzioni di energia elettrica e gas, a luglio 2008 erano stati risparmiati 2 milioni di tep, contro un obiettivo totale di 0,8 milioni a fine I due milioni di tep risparmiati, secondo le stime dell'autorità, equivalgono al consumo domestico annuo di una città come Roma, di 2,7 milioni di abitanti. Questa è una delle ragioni che, a fine 2007, ha portato ad allargare la base dei distributori sottoposti ad obiettivi di efficienza energetica (vedi anche "Il meccanismo tecnico dei TEE" nel menu di sinistra). Il contributo A parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi di efficienza energetica (o per l'acquisto dei Certificati Bianchi), l'autorità dell'energia Elettrica e del Gas riconosce ai distributori obbligati un contributo fisso in denaro. Per l'anno 2010 il contributo è pari a 92,22 per ogni Tep risparmiata. Il contributo non viene corrisposto per i titoli di tipo IV. Il valore del contributo può essere modificato dall'autorità secondo specifici criteri che tengono conto dell'evoluzione del prezzo dell'energia elettrica, del gas e del gasolio utilizzato per il riscaldamento. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione diretta di progetti per l'efficienza energetica possono essere sostenuti anche da finanziamenti comunitari, statali, regionali o locali: il contributo riconosciuto ai Certificati Bianchi, infatti, è cumulabile con altri tipi di contributi pubblici Beneficiari dei Certificati Bianchi: i soggetti obbligati, i soggetti volontari e le ESCo I primi diretti beneficiari dei Certificati Bianchi sono ovviamente i soggetti obbligati (distributori di energia elettrica e gas), quando effettuano gli interventi di efficienza energetica previsti dalla legge. Ma non esisterebbe il meccanismo (e un mercato dei titoli ad esso connesso) se non ci fossero altri soggetti che intervengono, cioè che possono ottenere gli incentivi e vendere i Certificati ai soggetti obbligati, qualora essi non siano in grado di provvedere direttamente agli interventi. Si tratta di operatori che devono comunque operare rispetto ad una base di consumo sufficiente ad ottenere risparmi di almeno un TEP. Questi soggetti terzi sono definiti "soggetti volontari" e sono precisati dal Dm 20 luglio 2004, modificato dal Dm 21 dicembre 2007 (vedi "Dm 20 luglio 2004" nel menu di destra). Soggetti volontari che possono beneficiare dei Certificati Bianchi Sono soggetti volontari in grado di beneficiare dei Certificati Bianchi: i distributori di energia elettrica e gas naturale con meno di clienti Sono i distributori autonomi (cioè non controllati dai grandi distributori), che tendenzialmente agiscono a livello locale. le società controllate da distributori di energia elettrica e gas naturale Sono le società costituite dai grandi distributori (soggetti obbligati) che attraverso di esse realizzano gli interventi di efficienza energetica. 7

8 E' il caso, ad esempio, di Enel.sì o di A2A Calore & Servizi, entrambe società controllate da distributori di energia e che, costituitesi come ESCo, si occupano di servizi, prodotti e soluzioni per il risparmio e l'efficienza energetica. i grandi utenti industriali e del terziario che sono obbligati alla nomina dell'energy Manager E' questa la soglia che è stata data per definire le strutture sufficientemente grandi da poter ottenere al proprio interno ingenti risparmi grazie a processi di efficienza energetica. In realtà, lo stesso obbligo di nomina dell'energy Manager è legato ai consumi energetici della struttura. La legge 10/91, infatti, obbliga i soggetti con considerevoli consumi a nominare un "responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia". Sono obbligati alla nomina: le imprese del settore industriale che consumano piu di Tep di energia annui i soggetti del settore civile, terziario e dei trasporti con consumi che superino i Tep di energia annui In pratica l'energy Manager è la figura che all'interno di un'azienda gestisce la spesa energetica (scelta dei fornitori, stipula dei contratti d'acquisto, ecc.), e l'uso dell'energia (raccolta dei dati sui consumi, individuazione di interventi per rendere più efficiente gli impianti, ecc). le società operanti nel settore dei servizi energetici, altrimenti dette ESCo (Energy Service Company), alle quali dedichiamo in questa sede una particolare attenzione nel punto seguente. Le ESCo Il principale legame tra i consumi energetici dei cittadini (e delle piccole aziende) e il meccanismo incentivante dei Certificati Bianchi è rappresentato dalle ESCo. Queste strutture infatti creano le condizioni perché i vantaggi conferiti dal sistema dei Certificati possano ricadere anche sul consumatore finale. E viceversa rendono possibile ad una più vasta base di consumatori di partecipare ad un programma di miglioramento dell'efficienza energetica nei luoghi in cui vivono e lavorano. Le ESCo sono società che operano nel campo dei servizi energetici come operatori economici, cioè come imprese che ricavano profitti, promuovendo progetti per l'efficienza energetica. Quindi realizzano, finanziano e gestiscono interventi per la riduzione del consumo di energia. Il primo riconoscimento formale del loro ruolo avviene con il Dm 20 luglio 2004, nelle cui Linee guida si legge che le ESCo sono le "società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta dei servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi" per la riduzione dei consumi energetici". Il Dm 30 maggio 2008 specifica poi che la ESCo è una "persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici, ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti". Come agiscono in pratica queste strutture? Le ESCo contattano l'utente finale (o vengono contattate da questo) per effettuare un intervento di efficienza energetica. Ad esempio l'installazione di un impianto solare termico, di riscaldamento più efficiente, la coibentazione del tetto, delle pareti, ecc. Le ESCo effettuano l'investimento per la realizzazione del progetto e si assumono il rischio del risultato. Le ESCo stipulano con il cliente un contratto per la condivisione dei vantaggi che derivano dal risparmio energetico conseguito. Da ciò conseguono una parte dei propri ricavi. In pratica i clienti non anticipano denaro, ma si impegnano a corrispondere alla ESCO, per un periodo di anni stabilito, un canone (che è generalmente inferiore alla bolletta energetica anteriore all'intervento). 8

9 Questo tipo di contratto, definito "Finanziamento tramite terzi", vede anche l'intervento di una banca. Teoricamente, per la concessione delle risorse finanziarie, la banca non si basa sulle garanzie reali fornite dall'utente (come ad esempio accade per i mutui), ma su una attenta valutazione dei risultati di risparmio energetico ottenibili dall'investimento. Inutile dire che l'istituto finanziatore deciderà la bontà del progetto anche in relazione all'affidabilità tecnico-finanziaria della ESCO e/o del cliente. Le ESCo possono inoltre richiedere i Certificati Bianchi per i progetti di efficienza energetica realizzati e venderli ai distributori obbligati. La scelta del progetto rispetto agli interventi ammessi e ai metodi di valutazione dei Certificati Bianchi Gli interventi di efficienza energetica ammessi al rilascio dei Certificati Bianchi sono descritti in modo dettagliato negli allegati 1 dei due Decreti ministeriali 20 luglio 2004 (sono infatti stati emanati due Dm con la stessa data). Il primo Dm è riferito agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico nel settore elettrico e per questo anche denominato decreto elettrico. Si tratta del Dm 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l incremento dell efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell art. 9, comma 1, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Vedi voce corrispondente nel menu di destra. Nell allegato 1 al decreto elettrico, le tipologie di interventi ammissibili sono distinte in interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica (tabella A) e altri interventi (tabella B). Il secondo Dm è riferito agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico nel settore gas e per questo denominato anche decreto gas. Si tratta del Dm 20 luglio 2004, Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all art. 16, comma 4, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n Vedi voce corrispondente nel menu di destra. Nell allegato 1 al decreto gas, le tipologie di interventi ammissibili sono distinte in interventi di riduzione dei consumi di gas naturale (tabella A) e altri interventi (tabella B). Allegato 1 decreto elettrico Tabella A: interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica Nella tabella A sono elencate 8 tipologie di intervento. Alcune sono strettamente connesse ai consumi elettrici dalla rete (dal rifasamento presso l utenza finale, ai motori elettrici, ai sistemi per l illuminazione, alle apparecchiature a basso consumo in stand-by, alla sostituzione di scalda-acqua elettrici, alla sostituzione di elettrodomestici e apparecchiature per l ufficio con prodotti a più alta efficienza). Altre sono più generali: ad esempio negli interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il condizionamento sono compresi l isolamento termico degli edifici, i vetri selettivi, le pompe di calore e le applicazioni delle tecniche dell architettura bioclimatica e del raffrescamento passivo. E per la riduzione dei consumi elettrici per usi termici si fa riferimento all installazione di sistemi per la riduzione delle esigenze di acqua calda, dunque i pannelli solari termici. Tabella B: altri interventi Nella tabella B sono elencate 6 tipologie di intervento. Una è molto generale: interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza. Una si riferisce ancora alla climatizzazione degli ambienti con l introduzione di sistemi più efficienti delle fonti non rinnovabili (cogenerazione, teleriscaldamento, celle combustibili ecc., ma anche isolamento termico degli edifici). Una è dedicata specificamente alla valorizzazione delle fonti rinnovabili presso l utente finale (impianti a biomassa, pannelli solari termici, geotermia). La penultima tipologia di intervento è relativa alle iniziative per la diffusione dei veicoli elettrici e a gas naturale. E l ultima, alle campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione degli utenti finali rispetto ai consumi energetici: ai progetti che comprendono campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione dei clienti 9

10 finali che hanno aderito al progetto verrà riconosciuto un risparmio addizionale pari al 5% sul totale dei risparmi conseguiti. Allegato 1 decreto gas Tabella A: interventi di riduzione dei consumi di gas Nella tabella A sono elencate 4 tipologie di intervento. Una è molto generale: interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili con altri a più elevata efficienza. Una si riferisce alla riduzione dei consumi di gas per usi termici attraverso l installazione di sistemi e prodotti per la produzione di acqua calda. Una si riferisce alla climatizzazione degli ambienti con l introduzione di sistemi più efficienti delle fonti non rinnovabili (isolamento termico degli edifici, interventi per l installazione di vetri selettivi, protezioni solari esterne, cogenerazione, teleriscaldamento, celle combustibili ecc.,). Una è dedicata specificamente alla valorizzazione delle fonti rinnovabili presso l utente finale (impianti a biomassa, pannelli solari termici, geotermia). Tabella B: altri interventi Nella tabella B sono elencate 11 tipologie di intervento. Una si riferisce ai recuperi di energia sulla rete del gas. Alcune sono strettamente connesse ai consumi elettrici dalla rete (dal rifasamento presso l utenza finale, ai motori elettrici, ai sistemi per l illuminazione, alle apparecchiature a basso consumo in stand-by, alla sostituzione di scalda-acqua elettrici con dispositivi alimentati a gas, alla sostituzione di elettrodomestici e apparecchiature per l ufficio con prodotti a più alta efficienza). Altre sono più generali: ad esempio negli interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il condizionamento sono compresi l isolamento termico degli edifici, i vetri selettivi, le pompe di calore e le applicazioni delle tecniche dell architettura bioclimatica e del raffrescamento passivo. E per la riduzione dei consumi elettrici per usi termici si fa riferimento all installazione di sistemi per la riduzione delle esigenze di acqua calda, dunque i pannelli solari termici. La penultima tipologia di intervento è relativa alle campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione degli utenti finali rispetto ai consumi energetici: ai progetti che comprendono campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione dei clienti finali che hanno aderito al progetto verrà riconosciuto un risparmio addizionale pari al 5% sul totale dei risparmi conseguiti. E l ultima, alle iniziative per la diffusione dei veicoli elettrici e a gas naturale. La scelta del progetto rispetto ai metodi di valutazione Gli interventi per i quali possono essere ottenuti i certificati devono produrre riduzioni di energia che siano ben quantificabili. Fin dalla scelta del progetto da mettere in campo, è necessario dunque conoscere tali diverse modalità per "prendere la mira" sulla migliore opportunità, poiché sarà con quei criteri che verranno effettuate le verifiche e le certificazioni dei risultati conseguiti. In pratica, il metodo di valutazione serve sia al beneficiario dei Certificati Bianchi per la messa a punto del progetto da sottoporre, sia all'autorità per le verifiche e le certificazioni dei progetti realizzati. La normativa stabilisce tre tipi di valutazione e cioè: Valutazione standardizzata I metodi di valutazione standardizzata si basano sulla definizione del risparmio medio ottenibile per ogni unità fisica di riferimento del progetto. Si riferiscono, in pratica, ad alcune tipologie di intervento ripetibili su larga scala (il cui esempio più evidente è quello della sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle fluorescenti compatte). Questi metodi consentono di ridurre al minimo i requisiti della preparazione dei progetti, poiché si basano su "schede" predisposte dall'autorità dell'energia elettrica e il gas. Per maggiori informazioni sulla valutazione standardizzata, vedi la voce "PROCEDURE Certificati Bianchi" nel menu di destra. Valutazione a consuntivo 10

11 I metodi di valutazione a consuntivo sono basati sulla misura dei consumi prima e dopo l'intervento, secondo piani di monitoraggio energetico. Si applicano alle tipologie di progetti per le quali non sono disponibili metodi di valutazione standardizzata. Per maggiori informazioni sulla valutazione a consuntivo, vedi la voce "PROCEDURE Certificati Bianchi" nel menu di destra. Metodi di valutazione analitica I metodi di valutazione analitica sono basati su alcuni parametri di utilizzo (ad esempio: ore di utilizzo, fattore di carico medio, ecc) e su algoritmi predefiniti di calcolo dei risparmi di energia primaria. Tali valori vengono registrati nel corso della vita del progetto con apposita strumentazione di misura. Per maggiori informazioni sulla valutazione analitica, vedi la voce "PROCEDURE Certificati Bianchi" nel menu di destra. Il principio di addizionalità I risparmi conseguibili con ciascun intervento sono calcolati tenendo conto del "principio di addizionalità": in pratica viene premiato solo il risparmio che l'intervento "aggiunge" rispetto alle tecnologie medie di uso già comune in quel settore. In altre parole, i Certificati Bianchi incentivano solo la quota di risparmio che si ottiene installando apparecchiature più efficienti rispetto a quelle che il normale sviluppo tecnologico avrebbe prodotto di per sé. Un esempio: consideriamo l'intervento di efficienza energetica consistente nella sostituzione di una caldaia a gasolio con una caldaia a condensazione, in una località dove è presente una rete di distribuzione di gas metano. In quello specifico paese, la tecnologia media disponibile sul mercato è la caldaia a gas e non la caldaia a gasolio. Dunque, secondo il criterio di addizionalità, è considerato risparmio incentivabile con certificati bianchi solo quella quota di risparmio "in più" apportato rispetto ad una caldaia a gas di medie prestazioni e non rispetto alla caldaia a gasolio effettivamente sostituita. Il risparmio riconosciuto è dunque di minore entità. L'iter progetto/verifica/rilascio/commercializzazione I soggetti che realizzano gli interventi di efficienza energetica ammessi dal Dm 20 luglio 2004 (allegato 1), hanno diritto al rilascio di un numero di Certificati pari al risparmio realizzato. Per esercitare questo diritto, i beneficiari (soggetti obbligati e soggetti volontari) devono realizzare progetti specifici, secondo tipologie definite dalla legge (vedi anche "I Certificati Bianchi", nel menu di destra). Una volta definito il progetto di intervento, esso deve essere sottoposto per approvazione all Autorità per l'energia Elettrica e il Gas (vedi "Approvazione dei progetti", menu di sinistra). Nota bene: Un progetto può essere articolato in più interventi di efficienza energetica; da ciò deriva che diversi interventi possono essere aggregati in un unico progetto. Con questi limiti: i progetti che includono interventi i cui risparmi richiedono metodi di valutazione diversi tra loro (vedi "Certificati Bianchi" nell menu di destra) possono essere accorpati in un unico progetto solo se realizzati presso un unico cliente partecipante. Nel caso in cui, invece, il metodo di valutazione utilizzato è lo stesso, gli interventi possono essere riuniti in un unico progetto anche se i clienti beneficiari degli interventi sono diversi. Successivamente, il soggetto dovrà ottenerne la verifica e certificazione (vedi "Verifica e certificazione" nel menu di sinistra). Il ruolo del gestore dei mercati energetici Dopo aver verificato e certificato i risparmi, l'autorità dà mandato al Gestore dei Mercati Energetici di emettere i titoli a favore degli aventi diritto. 11

12 Il Gestore dei Mercati Energetici (GME) è una società per azioni controllata al 100% dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), a sua volta controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle Finanze. Al Gestore del Mercati Energetici è affidata l'organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico, nonché del mercato dei Certificati Bianchi e dei Certificati Verdi. Presso il Gestore è operante un Registro dei TEE elettronico, al quale sono tenuti a iscriversi sia i soggetti obbligati che i soggetti volontari. Ad ogni utente registrato viene assegnato un conto proprietà di natura elettronica, dove vengono "depositati" i titoli corrispondenti ai risparmi verificati e certificati dall'autorità. La cadenza temporale secondo cui vengono rilasciati i Certificati varia a seconda che si tratti di: progetti standardizzati (rilascio semestrale) progetti analitici (rilascio semestrale) progetti a consuntivo (il rilascio segue i tempi di presentazione delle richieste di verifica indicate nel programma approvato dall'autorità o da un soggetto da essa delegato) L'iter per l'approvazione dei progetti dei TEE: metodi di valutazione Prima di essere realizzati, i progetti necessitano dell'approvazione dell'autorità che verifica se le procedure di calcolo per la quantificazione dei risparmi è stata eseguita correttamente. Per semplificare e sveltire l'iter di approvazione, l'autorità ha disposto che i progetti possano avere tre distinti metodi di valutazione. Progetti a valutazione standardizzata La valutazione standardizzata permette di quantificare il risparmio annuo dell'intervento senza procedere a misurazioni dirette. Tale metodo è applicabile alle tipologie di intervento che possono essere normalizzate e riproducibili su larga scala e che prevedono l'installazione di apparecchiature il cui risparmio è determinabile a priori (esempio: lampade a basso consumo, doppi vetri, elettrodomestici ad alta efficienza, caldaie ad alta efficienza, ecc.). Per i progetti a valutazione standardizzata, dunque, è già predefinito il risparmio ottenibile da ogni apparecchio, prodotto o componente di impianto da installare. Il risparmio annuo prodotto dalla singola apparecchiatura è riportato in specifiche schede tecniche di quantificazione predisposte e certificate dall'autorità (vedi la voce "Schede tecniche" nel menu di destra). Ogni scheda tecnica permette di conoscere a priori il risparmio annuo, ad esempio, di una lampadina fluorescente compatta a basso consumo, oppure il risparmio ottenibile dalla sostituzione di uno scaldacqua elettrico con uno a gas metano, eccetera. I progetti standardizzati non necessitano di nessuna preliminare richiesta di approvazione del progetto: avvalendosi delle schede tecniche certificate dell'autorità, i titolari dei progetti possono realizzare gli interventi e solo successivamente far richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Molte sono state le schede tecniche elaborate ed approvate dall'autorità dall'avvio del meccanismo. Tra le più utilizzate c è la scheda tecnica per il calcolo di risparmio di energia derivante dalla sosituzione delle lampade ad incandescenza con quelle a basso consumo. Di recente pubblicazione (febbraio 2010) è la delibera EEN 2/10 che amplia la gamma delle schede tecniche standardizzate. La delibera ha approvato quattro nuove schede che permetteranno di calcolare i risparmi ottenibili da: sostituzione delle lampade semaforiche ad incandescenza con lampade semaforiche a LED (scheda tecnica n. 23); sostituzione delle lampade votive a incandescenza presenti nei cimiteri con lampade a LED (scehda tecnica n. 24); 12

13 installazione di dispositivi di spegnimento automatico di apparecchiature in modalità stand-by in ambito domestico (scheda tecnica n. 25a); installazione di dispositivi di spegnimento automatico di apparecchiature in modalità stand-by in ambito alberghiero (scheda tecnica n. 25b). Progetti a valutazione analitica A differenza della valutazione standardizzata, quella analitica non permette di quantificare i risparmi a priori. Si applica alle tipologie di intervento che sono normalizzati e riproducibili, ma la cui quantificazione di risparmio va fatta tenendo conto di alcuni parametri di utilizzo (ore di funzionamento, fattore di carico medio, ecc.). Per i progetti a valutazione analitica, dunque, il risparmio è ottenibile applicando specifici algoritmi di calcolo predisposti dall'autorità in altre schede tecniche (vedi la voce "Schede tecniche" nel menu di destra). Anche per i progetti a valutazione analitica non è necessaria alcuna preliminare richiesta di approvazione. I titolari dei progetti possono realizzare gli interventi di efficienza energetica e solo successivamente fare richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Progetti a valutazione a consuntivo Questo tipo di interventi necessita di una quantificazione dei risparmi attraverso specifici programmi di misurazione strettamente legati al tipo di progetto al quale si riferiscono. Il soggetto titolare di progetti a consuntivo deve dunque presentare anticipatamente all'autorità una proposta di progetto e il relativo programma di misura dei risparmi. La Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) prevede: una descrizione dell'intervento (descrizione delle strutture o degli impianti coinvolti dagli interventi di cui si compone il progetto), la descrizione delle modalità di misura che si intende adottare, attraverso il confronto tra i consumi precedenti l'intervento e quelli successivi alla sua realizzazione, l'indicazione delle date in cui si prevede che gli impianti installati entrino in funzione e delle date in cui si prevede che l'intervento cominci a produrre i risparmi previsti, schemi semplificati degli impianti e delle strutture coinvolte nell'intervento. Tali informazioni vengono esaminate dall'autorità che, entro 60 giorni dalla data di ricezione della proposta, esprime il suo parere sull'idoneità del progetto al rilascio dei Certificati Bianchi. Ottenuto parere positivo, il titolare del progetto può avviarne la realizzazione. Nota bene: I titolari dei progetti a consuntivo possono fare richiesta di verifica preliminare di conformità del progetto alle Linee Guida. Si tratta di una prassi facoltativa, ma consigliabile per agevolare le procedure di approvazione. L'Autorità ha predisposto un sistema telematico attraverso cui i titolari dei progetti a consuntivo possono reperire e inviare la modulistica utile sia alla verifica preliminare di conformità alle Linee Guida, sia alla richiesta di approvazione del progetto (vedi la voce "Sistema telematico" nel menu di destra). Il principio di addizionalità Per ottenere l'approvazione al rilascio dei Certificati Bianchi, i risparmi conseguibili con ciascun intervento devono essere calcolati tenendo conto del "principio di addizionalità". Il sistema è infatti orientato a promuovere la realizzazione di interventi di efficienza energetica che producano risparmi "aggiuntivi" rispetto a quelli che si potrebbero ottenere grazie alla spontanea evoluzione del mercato. In pratica viene premiato solo il delta di risparmio addizionale rispetto alle tecnologie medie del settore di riferimento. In altre parole, i Certificati Bianchi incentivano quella quota di risparmio che si ottiene installando apparecchiature più efficienti rispetto a quelle che il normale sviluppo tecnologico avrebbe prodotto di per sè. 13

14 Un esempio: consideriamo l'intervento di efficienza energetica consistente nella sostituzione di una caldaia a gasolio con una caldaia a condensazione, in una località dove è presente una rete di distribuzione di gas metano. In quello specifico paese, la tecnologia media disponibile sul mercato è la caldaia a gas e non la caldaia a gasolio. Dunque, secondo il criterio di addizionalità, non sarà considerato risparmio incentivabile quello prodotto da una caldaia a gas di medie prestazioni. Se la caldaia avrà invece prestazioni molto più efficienti della media, sarà riconosciuto solo il delta aggiuntivo. Ogni intervento ha, dunque, un risparmio lordo (il risparmio effettivamente prodotto dall'intervento) e un risparmio netto (il risparmio realizzato una volta sottratto il risparmio ottenibile per effetto della spontanea evoluzione del mercato). Tutti e tre i metodi di valutazione sono stati definiti in modo da valorizzare solo i risparmi addizionali. Nel caso della valutazione standardizzata e analitica, i risparmi netti si ottengono applicando un coefficiente correttivo, il cui valore è fissato nelle schede tecniche di quantificazione. Per i metodi di valutazione a consuntivo, sarà il titolare del progetto ad indicare nella documentazione le modalità attraverso le quali intende tenere conto del principio di addizionalità. Taglie minime dei progetti Per evitare un'eccessiva frammentazione degli interventi e per utilizzare al meglio le risorse disponibili, l'autorità ha disposto che, ai fini dell'ottenimento dei Certificati, i progetti devono avere una dimensione minima. Essa varia a seconda del metodo di valutazione adottato: i progetti a valutazione standardizzata devono avere una dimensione tale da permettere un risparmio annuo non inferiore ai 25 Tep; i progetti a valutazione analitica devono consentire un risparmio non inferiore ai 100 Tep/anno se realizzati dai soggetti obbligati; se invece sono realizzati da soggetti volontari, la taglia minima è di 50 Tep/anno; infine, i progetti a valutazione a consuntivo devono generare risparmi non inferiore a 200 Tep/anno se realizzati dai soggetti obbligati; se invece sono realizzati da soggetti volontari, la taglia minima è di 100 Tep/anno La richiesta di verifica e certificazione dei risparmi ottenuti con il progetto Una volta realizzati gli interventi di efficienza energetica, i titolari del progetto devono fare richiesta di verifica e certificazione dei risparmi all'enea. A questo scopo è stato predisposto un sistema telematico per l'invio delle richieste riservato alle società di servizi energetici, ai distributori di energia elettrica e gas e loro controllate (vedi la voce "Sistema telematico" nel menu di destra). Tali soggetti sono obbligati a servirsi del canale telematico per l'inoltro delle richieste; all'invio della documentazione elettronica deve comunque seguire l'invio di una lettera di conferma dell'avvenuta trasmissione dei documenti elettronici. Nota bene: con la delibera GOP 26/09 approvata il 26 maggio 2009, l'autorità ha assegnato all'enea tutte le attività di verifica e certificazione dei risparmi. I titolari dei progetti devono dunque fare richiesta di verifica e certificazione all'enea, non più all'autorità come precedentemente previsto. Stando a quanto predisposto dalla delibera, il meccanismo non subirà radicali modifiche. Ecco, infatti, quanto predisposto dalla nuova norma: "I procedimenti di verifica e certificazione dei risparmi energetici di cui agli articoli 6, 11 e 12 delle Linee Guida sono svolti dall Enea, a cui devono essere indirizzate le PPPM nonché le richieste di verifica preliminare di conformità di cui all articolo 11 delle medesime Linee Guida e le richieste di verifica e di certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, oltre alle eventuali istanze di partecipazione al procedimento. L invio ad Enea delle PPPM, delle richieste di verifica e preliminare di conformità di cui all articolo 11 delle Linee Guida e delle richieste di verifica e di certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 deve avvenire anche mediante il sistema informativo predisposto dall Autorità" 14

15 Niente invece è detto riguardo le modalità di invio della documentazione cartacea: nella delibera non è specificato, infatti, se la lettera di conferma dell'avvenuta trasmissione debba essere inviata via posta all'autorità e via fax all'enea, come finora previsto. In seguito a verifica con esito positivo, l'autorità riconosce al titolare del progetto un numero di Certificati Bianchi pari al quantitativo di energia risparmiata e per un periodo equivalente alla vita utile del progetto che, in linea di massima, è di cinque anni. I tempi per la presentazione L'Autorità ha previsto specifiche finestre temporali per la presentazione delle richieste di verifica e certificazione, ripartendo l'anno solare in semestri (per la prima richiesta) e in trimestri (per le eventuali richieste successive alla prima). La diversa tempistica è stata così definita per rendere più celere il rilascio dei Certificati e più agevole la loro commercializzazione e consegna ai fini della verifica degli obiettivi in capo ad ogni soggetto obbligato. Prima richiesta di verifica e certificazione Con essa il soggetto titolare del progetto comunica per la prima volta all'enea l'ammontare dei risparmi conseguiti per i quali si chiede la verifica e la certificazione. I soggetti titolari di progetti a valutazione standardizzata e analitica possono presentare la prima richiesta di verifica e certificazione entro 30 giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto la dimensione minima. I semestri vanno convenzionalmente dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Esempio: progetto di efficienza energetica che prevede l'installazione di lampade fluorescenti compatte (LFC), così come previsto dalla scheda tecnica di quantificazione standardizzata 1-bis. Il progetto prevede di installare lampade in 15 mesi. La dimensione minima del progetto, e cioè i 25 Tep/anno di risparmio previsti per i progetti standardizzati, verrà raggiunta con l'installazione di circa lampade. L'installazione delle lampade è cominciata il 1 marzo del 2008 e il progetto raggiunge la dimensione minima il 15 di ottobre del 2008 e cioè nel secondo semestre del medesimo anno. La prima richiesta di verifica e certificazione dei risparmi può essere presentata entro 30 giorni dalla fine del semestre in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima e quindi entro il 31 gennaio del Nota bene: Per facilitare e rendere automatiche le procedure di calcolo e certificazione dei risparmi, nel caso di progetti standardizzati, i risparmi conseguiti non vengono calcolati a partire dalla data in cui ogni apparecchiatura è stata installata, ma vengono calcolati assumendo che tutte le apparecchiature dichiarate siano entrate in funzione e abbiano iniziato a produrre risparmio il primo giorno del semestre nel quale il progetto ha superato la dimensione minima. Volendo tornare all'esempio fatto, se l'installazione delle lampade è cominciata il 1 di marzo del 2008 e però il progetto ha raggiunto la dimensione minima di 25 Tep il 15 di ottobre dello stesso anno, si assume che il progetto abbia iniziato a produrre il risparmio dichiarato a partire dal 1 di ottobre del Cosa ne è del risparmio prodotto dalle lampadine installate a partire dal primo marzo 2008? Per compensare questo ritardo viene posticipata, in modo equivalente, la data della fine della vita utile del progetto. Per i progetti a valutazione a consuntivo la tempistica per la presentazione della prima richiesta è definita nel programma di progetto, precedentemente presentato all'enea e da esso approvato. Richieste di verifica successive alla prima nell'ambito di uno stesso progetto Sono necessarie richieste successive nel caso in cui un progetto produca un incremento dei risparmi dichiarati nella prima richiesta. L'incremento dei risparmi può essere determinato dall'installazione di nuove apparecchiature (nel caso di progetti standardizzati) o dal progressivo miglioramento delle apparecchiature installate (nel caso di progetti analitici o consuntivo). Le finestre temporali per la presentazione delle richieste successive alla prima sono trimestrali: 1 gennaio - 31 marzo, 1 aprile - 30 giugno, 1 luglio - 30 settembre, 15

16 1 ottobre - 31 dicembre di ogni anno solare. I soggetti titolari di progetti a valutazione standardizzata possono presentare la richiesta di verifica e di certificazione successive alla prima entro 30 giorni dalla fine del trimestre nel corso del quale il progetto ha visto crescere il numero delle apparecchiature installate. I soggetti titolari di progetti a valutazione analitica hanno l'obbligo di presentare ogni anno una richiesta di verifica, che ha la funzione di monitoraggio delle operazioni. Hanno comunque la possibilità di chiedere verifiche anche ogni trimestre, entro 30 giorni dalla chiusura dello stesso. In questo caso è possibile solo comunicare gli esiti di successive misurazioni effettuate sulle apparecchiature già dichiarate nella prima richiesta (e non di apparecchiature aggiunte successivamente). Per i progetti a valutazione a consuntivo, la tempistica dell'invio delle richieste successive alla prima è definita nel programma di misura precedentemente presentato e approvato dall'enea tempi di emissione dei Certificati Bianchi secondo i metodi di valutazione Entro 60 giorni dalla ricezione della prima richiesta di verifica e certificazione dei risparmi, e in caso di esito positivo, l'autorità dà mandato al Gestore dei Mercati Energetici di emettere il numero di Certificati Bianchi corrispondenti al risparmio conseguito in favore dei soggetti titolari dei progetti. I Certificati vengono emessi con cadenze regolari per tutto il periodo di vita utile del progetto, in genere 5 anni. La modalità delle cadenza varia a seconda della metodologia di valutazione adottata: per i progetti a valutazione standardizzata e analitica i Certificati vengono rilasciati ogni semestre, in numero pari al risparmio generato in quel semestre dalle apparecchiature installate per i progetti a valutazione a consuntivo, i tempi mutano a seconda dell'intervento di riferimento, ma anche in questi casi viene garantita la possibilità di ottenere i Certificati con cadenza regolare in modo da agevolarne la commercializzazione e la consegna da parte dei soggetti obbligati Mercato dei TEE, contratti bilaterali, corrispettivi al GME I Certificati Bianchi possono essere commercializzati nel mercato dei TEE, gestito dal GME, oppure in via privata, attraverso accordi bilaterali. La qualifica di operatore del mercato Per commercializzare i titoli sul mercato dedicato, è necessario ottenere la qualifica di operatore del mercato. I passi necessari sono: 1. Iscrizione al registro dei TEE L'iscrizione va effettuata compilando il modello di domanda di iscrizione al registro dei TEE presente sul sito del Gestore (vedi menu di destra voce "Iscrizione Registro TEE"). Una volta compilata, la domanda va stampata e inviata al seguente indirizzo: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A Gestione Mercati per l Ambiente Viale M.llo Pilsudski, Roma Inoltre occorre pagare la quota annuale di iscrizione al registro per un importo pari a 360,00 (300,00 + iva) con bonifico a favore del Gestore del Mercato Elettrico presso: INTESA SANPAOLO Agenzia 29 16

17 VIA Ruggero Giovannelli, 2/A ROMA c/c n ABI CAB CIN L BBAN L IBAN IT85 L Il GME, ricevuta la domanda di istrizione al Registro, verifica la correttezza dei dati e l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti. Dopodichè invia al "Referente Comunicazioni" indicato sulla domanda una lettera in cui conferma l'avvenuto iscrizione al Registro, comunicando il "Codice operatore" e il "Codice Conto Proprietà". 2. Presentazione della domanda di ammissione al mercato Il modello della domanda di ammissione è scaricabile dal sito del Gestore (vedi "Domanda di ammissione" nel menu di destra). Una volta compilata e stampata, la domanda va inviata al Gestore al medesimo indirizzo su riportato. Alla domanda di ammissione è necessario allegare una documentazione specifica che accerti il possesso dei seguenti requisiti, senza i quali non è possibile ottenere la qualifica di operatore di mercato: a) i requisiti di capacità: cioè una comprovata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi informatici e dei relativi sistemi di sicurezza; oppure presenza di collaboratori o dipendenti che abbiano queste capacità; b) i requisiti di onorabilità: nessuna condanna per reati quali agiottaggio, delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche. 3. Sottoscrizione del contratto di adesione Il modello di contratto di adesione è scaricabile dal sito del Gestore (vedi "Contratto di adesione" nel menu di destra). Anch'esso, una volta compilato e stampato va inviato al medesimo indirizzo sopra riportato. Una volta verificata la correttezza della documentazione inviata ed entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il Gestore assegna all'interessato la qualifica di operatore del mercato dei TEE. Il funzionamento del mercato dei TEE Ottenuta la qualifica di operatore di mercato, è possibile effettuare le compravendite di titoli sul mercato organizzato, che tiene una sessione ogni martedì mediamente una volta alla settimana. Book di negoziazione Le sessioni sono organizzate in book di negoziazione: il sistema telematico apre dei prospetti video in cui appare l'insieme delle proposte di acquisto e vendita che gli operatori hanno inserito nel sistema informatico. Per ciascuna tipologia di titolo è previsto un book di negoziazione diverso: book di negoziazione per i titoli di tipo I book di negoziazione per i titoli di tipo II book di negoziazione per i titoli di tipo III Nota bene: per i titoli di tipo IV (vedi punto in questo sito la sezione "Certificati Bianchi") non esiste al momento un book di negoziazione Le proposte di acquisto e vendita dei titoli vengono inserite nel sistema informatico con una modalità definita di "contrattazione continua": quando la sessione di mercato si apre, gli operatori non hanno un termine di 17

18 scadenza per la presentazione delle offerte di vendita e acquisto, ma possono inserire le proposte durante tutta la durata della sessione. Durante la sessione di contrattazione, dunque, gli operatori inseriscono nel book di negoziazione le loro proposte, indicando la tipologia dei titolo che vogliono acquistare o vendere, la quantità ed eventualmente il prezzo a cui intendono acquistare o vendere il singolo titolo. Prezzi Il prezzo a cui si è disposti a vendere o acquistare può essere dichiarato o meno, a seconda della modalità di contrattazione di cui si intende avvalersi, e cioè: con limite di prezzo: l'operatore dichiara il prezzo massimo a cui è disposto a comprare o a vendere; il sistema informatico ne tiene conto e abbinerà le offerte dell'operatore solo con offerte che hanno prezzi uguali o inferiori a quello indicato come massimo; a mercato: l'operatore è disposto a comprare o vendere al miglior prezzo disponibile; il sistema terrà conto solo della quantità che si vogliono trattare e abbinerà l'offerte a quella che, al momento dell'inserimento della proposta, ha il miglior prezzo. Man mano che il sistema informatico riceve le proposte di acquisto o vendita, le ordina nei book di negoziazione in base al miglior prezzo di acquisto e vendita. A parità di prezzo, viene seguito un ordine temporale: la proposta ad essere visualizzata per prima è quella inserita per prima. Conclusa la contrattazione, il sistema cancella automaticamente le proposte oggetto di contrattazione, che non saranno più visibili. Pagamento e trasferimento dei titoli A tutela dei venditori, il Gestore chiede all'acquirente un anticipo: prima dell'avvio delle contrattazioni, gli operatori devono versare una somma di garanzia, fissata dal GME a 30, per ciascun titolo che intendono acquistare. Entro le 24 ore dopo il termine di ogni sessione, il Gestore confronta l'importo dell'anticipo versato con l'importo che l'acquirente deve pagare per le contrattazioni concluse e comunica agli interessati il saldo da versare. Se l'importo da pagare è inferiore all'anticipo, il Gestore provvede al rimborso. Se l'importo è superiore, l'acquirente versa la differenza all'operatore o agli operatori da cui ha comperato i titoli. Il versamento deve essere effettuato entro 2 giorni dalla comunicazione del Gestore, avendo cura di inviare al Gestore via fax una copia dell'attestazione di avvenuto pagamento. Una volta effettuato il pagamento, il Gestore trasferisce i titoli venduti dal Conto proprietà del venditore al Conto proprietà dell'acquirente. Nota bene: Allo scadere dei due giorni dalla comunicazione, in caso di mancato pagamento, il Gestore non trasferisce i titoli all'acquirente e trattiene l'anticipo, che sarà versato al venditore come forma di risarcimento per la mancata vendita. Accesso al sistema come spettatore E' possibile assistere alle sessioni di mercato anche come semplici spettatori. E' sufficiente iscriversi al sito del Gestore (vedi voce nel menu di destra): con il codice PIN e la password forniti si può assistere via internet alle contrattazioni in atto. I contratti bilaterali I titoli possono essere scambiati anche al di fuori del mercato organizzato, attraverso i cosiddetti contratti bilaterali. Essi sono di natura privata, con regole decise dai contraenti. Nessuna tutela è prevista, da parte del Gestore, per gli acquirenti che adottano questo sistema di commercializzazione dei titoli. 18

19 Ma anche per l'acquisto e la vendita dei titoli attraverso i contratti bilaterali occorre: iscriversi al Registro dei TEE (vedi sopra), comunicare al GME i prezzi e le quantità dei titoli scambiati attraverso i contratti bilaterali. Per garantire trasparenza al mercato dei TEE, il quinto giorno di ogni mese, il Gestore pubblica in forma aggregata le quantità, il prezzo minimo, il prezzo massimo e il prezzo medio ponderato per ciascuna tipologia di titolo scambiata attraverso i contratti bilaterali registrati nel mese precedente. Il corrispettivo per il GME Oltre alla cifra di 300 annui da versare per l'iscrizione al Registro dei TEE, a fronte dei servizi forniti, chi acquista e vende i Certificati Bianchi deve corrispondere al Gestore un corrispettivo in denaro per ogni titolo commercializzato (sia che sia stato scambiato sul mercato organizzato che attraverso negoziazioni bilaterali). L'ammontare del corrispettivo è definito annualmente dal Gestore e viene comunicato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. Per il 2009 esso corrisponde a 20 centesimi di per ogni titolo scambiato. FONTE: 19

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