Convenzione intercantonale
|
|
- Gioacchino Valente
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Convenzione intercantonale tra i Cantoni di Friburgo, Vaud, Neuchâtel, Berna e Soletta per la manutenzione e la vigilanza comuni dell opera intercantonale della II correzione delle acque del Giura e la regolazione delle acque che ne fanno parte (Convenzione intercantonale 1985 sulla II correzione delle acque del Giura) Conclusa il 4 febbraio 1986 approvata dal Consiglio federale il 19 novembre entrata in vigore il 4 febbraio 1986 (Stato 9 settembre 2003) Solleciti di esercitare la vigilanza e di assicurare una manutenzione uniforme delle opere della II correzione delle acque del Giura, come pure di applicare l ordinamento di regolazione giusta il decreto federale del 5 ottobre che accorda un sussidio federale per dette opere, i governi dei Cantoni di Friburgo, Vaud, Neuchâtel, Berna e Soletta concludono la convenzione seguente: Scopo Organi Art. 1 3 Le Parti contraenti convengono d eseguire in comune, secondo i disposti seguenti e il piano allegato 4, che fa parte integrante della presente convenzione, la manutenzione dei canali della Broye, della Thielle e di quello tra Nidau e Büren, compreso lo sbarramento di Port, nonché del corso dell Aar, tra Büren e l officina di Flumenthal, loro affidata dall articolo 12 del precitato decreto federale. Art. 2 Le persone e gli organi seguenti sono incaricati della manutenzione della II correzione delle acque del Giura: i Consiglieri di Stato, direttori dei competenti Dipartimenti dei cinque Cantoni, in rappresentanza dei governi; la Commissione di vigilanza costituita dagli ingegneri che si occupano nel loro Cantone dei compiti in relazione con la II correzione delle acque del Giura; l ispettore dei lavori di manutenzione. RU RU FF Nuovo testo giusta il n. I della modifica del 24 ago. 1993, approvata dal Consiglio federale il 28 ott e in vigore dal 1 gen (RU ). 4 Non pubblicato nella RU. 1
2 Lavori pubblici Manutenzione Competenze a. Rappresentanti dei governi b. Commissione di vigilanza Art. 3 La manutenzione delle opere comprende, da una parte, i lavori di manutenzione ordinaria e, dall altra, i lavori di riattazione e di completamento necessari al mantenimento dell opera, della sua funzionalità e della sua finalità. Art. 4 1 I direttori dei competenti Dipartimenti dei cinque Cantoni esercitano l alta vigilanza sulle opere della II correzione delle acque del Giura. 2 Essi deliberano l esecuzione dei progetti di riattazione o completamento, salva restando la competenza delle autorità superiori. 3 Essi approvano il rapporto annuo della Commissione di vigilanza e le danno scarico. 4 Essi decidono le vertenze che la Commissione di vigilanza non avesse potuto comporre. 5 La Direzione dei trasporti, dell energia e delle acque del Cantone di Berna nomina, su proposta della Commissione di vigilanza, l ispettore dei lavori di manutenzione. Art. 5 1 La Commissione esercita la vigilanza sui lavori di manutenzione. Essa è presieduta dal rappresentante del Cantone di Berna. 2 L Ufficio federale dell economia delle acque può partecipare alle sedute commissionali con voce consultiva. 3 La Commissione si riunisce almeno una volta all anno. Inoltre ispeziona, ogni cinque anni, l insieme dei canali e corsi d acqua menzionati nell articolo 1. 4 Essa redige, per i direttori dei competenti Dipartimenti, un rapporto annuale dettagliato contenente segnatamente un riassunto delle sue attività e di quelle dell ispettore dei lavori di manutenzione. 5 Essa funziona quale organo di collegamento tra i Cantoni e la Confederazione per tutti i problemi posti dalla manutenzione e dalla regolazione delle acque. 6 Le spese derivanti agli ingegneri dalla loro appartenenza alla Commissione e l esecuzione dei compiti che ne risultano sono rimborsate dal Cantone che essi rappresentano. 2
3 Correzione delle acque del Giura Conv c. Ispettore dei lavori di manutenzione Manutenzione ordinaria Lavori di riattazione o di completamento Art. 6 1 L ispettore provvede alla manutenzione ordinaria giusta l articolo 7. Redige, per il presidente della Commissione, un rapporto settimanale contenente indicazioni precise sul luogo e il genere di lavori eseguiti nel corso della settimana. 2 All ispettore sono assegnati tre operai assunti per la manutenzione dalla Direzione dei trasporti, dell energia e delle acque del Cantone di Berna. Questo numero può essere modificato dalla Commissione, qualora ciò risulti indispensabile e il preventivo lo preveda. 3 In caso d urgenza e nell ambito del preventivo, l ispettore è facoltato ad assumere la manodopera necessaria a titolo provvisorio. Art. 7 1 La manutenzione ordinaria comprende il controllo e la manutenzione degli argini dei tronchi corretti. Consiste specialmente nella sostituzione delle pietre degli argini, nella manutenzione e cura dei boschetti e delle piante, come pure nella rimozione di eventuali ingombri dalle vie rivierasche. La Commissione di vigilanza stabilisce in merito un capitolato d oneri. 2 La Commissione di vigilanza elabora, entro la fine di marzo, per i Cantoni contraenti, il preventivo dei lavori di manutenzione ordinaria per l anno seguente in base ai dati forniti dall ispettore. Essa stabilisce simultaneamente un piano finanziario per quattro anni. 3 L anticipo delle spese di manutenzione ordinaria è fatto dal Cantone di Berna. La Direzione dei trasporti, dell energia e delle acque di detto Cantone provvede ai lavori di segreteria e di contabilità. Art. 8 1 Sono lavori di riattazione o di completamento quelli esulanti dalla manutenzione ordinaria. Per attuarli occorrerà generalmente allestire progetti e far capo a imprese, secondo le direttive della Commissione di vigilanza. 2 Sono assimilati a lavori di cui nel capoverso 1 quelli destinati a riparare danni causati all proprietà di terzi da provvedimenti in relazione con la II correzione delle acque del Giura, nonché quelli destinati alla prevenzione di siffatti danni. Prima di intraprendere tali lavori, occorre che l obbligo di riattazione sia stato chiaramente stabilito e riconosciuto dai direttori dei competenti Dipartimenti dei cinque Cantoni in base a un rapporto della Commissione di vigilanza o per mezzo di una sentenza definitiva dell autorità giudiziaria chiamata a decidere. 3
4 Lavori pubblici 3 La Commissione di vigilanza presenta i progetti di lavori di riattazione o di completamento ai direttori dei competenti Dipartimenti. 4 I lavori importanti devono essere sottoposti alla Confederazione per approvazione ed, eventualmente, per sussidiamento. La Commissione di vigilanza stabilisce, caso per caso, la procedura da seguire. 5 L esecuzione dei lavori incombe al Cantone sul territorio del quale essi sono attuati; il Cantone anticipa le spese. I lavori sono considerati eseguiti soltanto dopo l accettazione da parte della Commissione di vigilanza. 6 In caso di urgenza, il Cantone sul cui territorio i lavori devono essere eseguiti prende immediatamente i provvedimenti necessari e informa senza indugio il presidente della Commissione. Costi Danni-interessi Art Le spese effettive giusta gli articoli 7 e 8 sono ripartite tra i Cantoni come segue: Friburgo 14 % Vaud 12 % Neuchâtel 10 % Berna 44 % Soletta 20 % 2 La chiave di ripartizione si applica pure ai lavori relativi allo sbarramento di Port. Sono tuttavia prese in considerazione solo le spese riguardanti lo sbarramento come tale, all esclusione di quelle concernenti la chiusa e il ponte stradale. Inoltre, se una centrale idroelettrica dovesse essere costruita all altezza dello sbarramento, la parte messa a carico dei Cantoni si ridurrebbe del 50 per cento. Art. 10 Se l esecuzione dei lavori giusta l articolo 8 capoverso 2 è impossibile e l obbligo di risarcimento è stato riconosciuto dai direttori dei Dipartimenti dei cinque Cantoni o dall autorità giudiziaria competente, i danni-interessi sono ripartiti tra i Cantoni contraenti conformemente ai principi enunciati nell articolo 9. Applicazione dell ordinamento di regolazione Art. 11 L ordinamento di regolazione viene stabilito dalla Commissione di vigilanza giusta l articolo 11 capoverso 1 del decreto federale del 5 ottobre e la regolazione viene effettuata nel senso e nel 5 Nuovo testo giusta il n. I della modifica del 24 ago. 1993, approvata dal Consiglio federale il 28 ott e in vigore dal 1 gen (RU ). 6 FF
5 Correzione delle acque del Giura Conv rispetto degli obiettivi della II correzione delle acque del Giura. All uopo gli interessi legittimi dei Cantoni situati a valle e a monte dello sbarramento di Nidau-Port sono presi paritariamente in considerazione. Obblighi dei Cantoni Polizia lacuale Disdetta Abrogazione Entrata in vigore Approvazione Art. 12 I Cantoni contraenti devono sottoporre alla Commissione di vigilanza per preavviso ed eventualmente per trasmissione alle autorità federali, i progetti dei lavori atti ad influire sul livello o sullo scorrimento delle acque, sulla conservazione delle sponde e dei letti e sui profili di deflusso o modificanti l allineamento delle rive. Procedono nello stesso modo per tutti i problemi legati alla regolazione delle acque. Art. 13 Le Parti contraenti assicurano una stretta collaborazione tra le loro polizie lacuali e gli organi della manutenzione della II correzione delle acque del Giura. Art. 14 La presente convenzione può essere disdetta per la fine d ogni anno, rispettato un termine di disdetta di cinque anni, il più presto però per la fine del Art. 15 Con la sua entrata in vigore, la presente convenzione abroga quella del 21 dicembre per la manutenzione comune dell opera intercantonale della II correzione delle acque del Giura. Art. 16 La presente convenzione entrerà in vigore non appena sarà stata approvata dalle autorità competenti di tutte le Parti contraenti. Art. 17 La presente convenzione intercantonale verrà notificata al Consiglio federale per approvazione. La presente convenzione è stata firmata dai Cantoni di Friburgo il 16 settembre 1985, di Vaud il 30 ottobre 1985, di Neuchâtel il 10 novembre 1985, di Berna il 14 agosto 1985 e di Soletta il 4 febbraio [RU ] 5
6 Lavori pubblici 6
Accordo amministrativo
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento
DettagliConchiuso a Parigi il 10 marzo 1965 Approvato dall Assemblea federale il 16 dicembre Entrato in vigore con scambio di note il 1 aprile 1966
Traduzione 1 0.132.349.41 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente l apposizione e la manutenzione dei termini del confine Conchiuso a Parigi il 10
DettagliOrdinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori
Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori (OAI-DDPS) 512.421 del 30 novembre 1995 (Stato 17 settembre 2002) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
DettagliConcordato sulle imprese di sicurezza
Concordato sulle imprese di sicurezza del 18 ottobre 1996 Approvato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia il 17 dicembre 1996 I. In generale Art. 1 Parti concordatarie Sono parti al concordato
DettagliLegge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato
Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione
DettagliLegge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) 783.1 del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale
Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliCapitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1
Traduzione 1 0.747.224.31 Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per la navigazione sul Lago Inferiore e il Reno tra Costanza e Sciaffusa Conchiuso il 1 giugno 1973
DettagliConvenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero
Testo originale 0.721.194.546.2 Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero Conclusa il 23 giugno 1972 Approvata dall Assemblea
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) del 10 giugno 2016 Approvato dal Consiglio federale il
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre
DettagliRegolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1
Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 921.211.1 del 2 agosto 1994 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
DettagliConvenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2
Traduzione 1 Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2 0.276.191.631 Conchiusa il 15 marzo 1927 Approvata dall Assemblea federale il 14
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudicidel Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del
DettagliRegolamento interno della Commissione dell energia elettrica
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliLegge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)
Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Disegno (Legge contro il lavoro nero, LLN) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliLegge federale sul Consiglio della magistratura
Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliRegolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione
Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione 173.712.22 dell 11 dicembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) Il procuratore generale della Confederazione, visto
DettagliStatuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato)
Statuto della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato RS 0.201; RU 1957 495 Emendamento del 30 giugno 2005 (testo consolidato) Conchiuso in occasione della Ventesima sessione della Conferenza
DettagliII. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliConvenzione concernente le derivazioni d acqua dal lago di Costanza
Traduzione 1 Convenzione concernente le derivazioni d acqua dal lago di Costanza 0.721.423 Conchiusa il 30 aprile 1966 Approvata dall Assemblea federale il 6 dicembre 1966 2 Entrata in vigore il 25 novembre
DettagliLegge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri
Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS) 704 del 4 ottobre 1985 (Stato 1 febbraio 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 37 quater della Costituzione
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliRegolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale
Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale 741.816 del 5 dicembre 1989 (Stato 5 dicembre 2006) Approvato dal Consiglio federale il 18 luglio 1990 La Commissione amministrativa
Dettaglitra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2
Traduzione 1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2 0.276.191.632 Conchiusa il 16 dicembre 1960 Approvata
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Dettaglidel 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
Dettaglidel 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)
Ordinanza concernente Svizzera turismo 1 935.211 del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 2 concernente
DettagliOrdinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali
Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del
DettagliOrdinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni
Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1
Dettagli196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte
Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, LRAI) del 1 ottobre 2010
Dettagliottobre 2009 ISTITUZIONI
6279 6 ottobre 2009 ISTITUZIONI Denuncia di alcuni concordati in materia di procedura civile e di procedura penale Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre
DettagliRegolamento interno della Commissione della concorrenza
Regolamento interno della Commissione della concorrenza 251.1 del 1 luglio 1996 (Stato 1 febbraio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l articolo
DettagliAccordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada 0.741.619.345 Conchiuso il 16 gennaio 1980 Entrato in vigore con scambio
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio
DettagliRegolamento interno della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47
DettagliOrdinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda 0.831.109.441.11 Concluso il 12 maggio
DettagliLegge federale sull aiuto alle università e la cooperazione
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della
DettagliConcordato sull esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni romandi e nel Ticino
Concordato sull esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni romandi e nel Ticino 343.3 del 22 ottobre 1984 approvato dal Consiglio federale il 3 giugno 1985
Dettaglidel 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione
Dettaglisulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia
Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliREGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ITALO-SVIZZERA PER LA PESCA. Approvato a Pallanza nella seduta di Commissione del 5 giugno 1996
REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ITALO-SVIZZERA PER LA PESCA Approvato a Pallanza nella seduta di Commissione del 5 giugno 1996 IN VIGORE DAL 5 GIUGNO 1996 Regolamento interno della
DettagliOrdinanza sul calcolo del canone per i diritti d acqua
Ordinanza 721.831 sul calcolo del canone per i diritti d acqua (ODA)1) del 12 febbraio 1918 Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione degli articoli 49, 51 e 74 capoverso 2 della legge federale del
DettagliScambio di note del 12 settembre 2002/30 aprile 2003
Scambio di note del 12 settembre 2002/30 aprile 2003 tra la Svizzera e la Francia concernente l istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Pontarlier in territorio francese
DettagliScambio di lettere del 23 gennaio/7 febbraio 1996
Scambio di lettere del 23 gennaio/7 febbraio 1996 tra la Svizzera e la Francia concernente l istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Ginevra-Cornavin e i controlli in
DettagliOrdinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero
Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero (OACata) 974.03 del 24 ottobre 2001 (Stato 1 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976
DettagliOrdinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione
Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni) 172.31 del 3 giugno 1996 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio
DettagliQuesto testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Traduzione Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente
Dettaglidel 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)
Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2
DettagliOrdinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone
Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 16 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1
Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 14 ottobre 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliLegge federale sul collocamento e il personale a prestito
Termine di referendum: 12 ottobre 2000 Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)
Traduzione 1 0.831.109.690.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca Concluso
DettagliOrdinanza sull assicurazione militare
Ordinanza sull assicurazione militare (OAM) Modifica del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 novembre 1993 1 sull assicurazione militare è modificata come segue:
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002 1,
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Termine di referendum: 20 luglio 2000 Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Appendice (n. II) del 24 marzo 2000 L Assemblea federale della
DettagliLegge e Regolamento di collaborazione di Polizia. Conferenza stampa , 10.15
Legge e Regolamento di collaborazione di Polizia Conferenza stampa 28.06.2012, 10.15 Relatori Norman Gobbi, Matteo Cocchi, Roberto Torrente, Direttore del Dipartimento delle istituzioni Comandante della
DettagliOrdinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione
Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (Ordinanza sugli impianti di accumulazione, OIA) 721.102 del 7 dicembre 1998 (Stato 30 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sui nomi geografici (ONG)
Ordinanza sui nomi geografici (ONG) del [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoversi
DettagliMessaggio municipale no. 846
COMUNE DI MORCOTE Messaggio municipale no. 846 concernente l approvazione della convenzione tra i Comuni di Morcote e Vico Morcote per l organizzazione e la gestione della Scuola elementare e della Scuola
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
Dettaglidel 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)
Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) 942.20 del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 septies e 64 bis della Costituzione
DettagliAVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita
AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita del 0 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 87 capoverso
DettagliREGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI. DI ENEL S.p.A.
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI ENEL S.p.A. Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. nella riunione del 19 dicembre 2006 e successivamente modificato
DettagliREGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2009, N. 40 (ATTIVITA ESTRATTIVA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA),
REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2009, N. 40 (ATTIVITA ESTRATTIVA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA), NONCHE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTRAZIONE DI MATERIALI
DettagliIL DIRIGENTE GENERALE D.D.G. 748
D.D.G. 748 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL IDENTITA SICILIANA Dipartimento dei Beni Culturali e dell Identità Siciliana IL DIRIGENTE GENERALE VISTO lo Statuto
DettagliAccordo
Traduzione 1 0.142.115.143 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento die cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DAI PROGETTI FINANZIATI DA PROGRAMMI INTERNAZIONALI, COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI. SENATO ACCADEMICO Delibera n. 35 del 22/02/2017 CONSIGLIO DI
DettagliProtocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera
Traduzione 1 0.946.293.492.1 Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera (Stato 1 giugno 2013) Gli accordi commerciali
DettagliLegge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure
Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure 341 del 5 ottobre 1984 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliAccordo. Traduzione 1
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica l Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 97/23/CE del Parlamento
DettagliGESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA CATANIA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA
Dettaglicon sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.
con sede a Berna 1. Nome e sede Con la denominazione Incontro Svizzero del Teatro è costituita un associazione di pubblica utilità ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede
DettagliLegge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Modifica del 27 settembre 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Dettaglidel 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) 442.11 del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione
Dettaglic o n v e n g o n o :
4.2.1.1.3 Concordato sull esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
Dettaglidel... 1 Le scuole universitarie professionali possono offrire cicli di studio master ai sensi
Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali (Convenzione per i master alle SUP) del... Il Dipartimento federale dell economia
DettagliLegge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Modifica del 26 giugno 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre
DettagliConvenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3
Traduzione 1 Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3 0.211.231.01 Conchiusa all Aia il 5 ottobre 1961 Approvata dall Assemblea
Dettaglidel 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera del 19 aprile 2012 Il Consiglio federale
DettagliDirezione Istituti scolastici
Convenzione Comano Cureglia Porza Vezia MM 294 Direzione Istituti scolastici Preambolo I Comuni di Comano, Cureglia, Porza e Vezia, rappresentati dai rispettivi Municipi, con l obiettivo di assicurare
DettagliOrdinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane
Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane del 18 ottobre 2006 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 1
DettagliREGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N 13 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA 24 APRILE 2009 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE SOMMARIO Art. DESCRIZIONE Art. DESCRIZIONE
DettagliOrdinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sul personale IUFFP) del 10 novembre 2015 (Stato 1 marzo 2016)
DettagliAccordo riguardante le linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero
Traduzione 1 Accordo riguardante le linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero 0.742.140.313.67 Conchiuso il 25 agosto 1953 Entrato in vigore il 1 settembre 1953 Animati dal desiderio di definire
DettagliOrdinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia
[Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sul sistema elettronico di gestione
DettagliFORNITURA DI VALVOLE DI REGOLAZIONE O SEZIONAMENTO A COMANDO ELETTRICO
CONDIZIONI TECNICHE Edizione _Febbraio 2017 FORNITURA DI VALVOLE DI REGOLAZIONE O SEZIONAMENTO A COMANDO ELETTRICO INDICE 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI... 3 2. LUOGO DI ESECUZIONE...
Dettagli0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)
Traduzione 1 Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2 Conchiuso il 24 novembre 1953 Approvato dall Assemblea federale il 23 marzo 1954 3 Entrato in vigore il
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del
Dettagli