FISCALITÀ ESTERA n Aspetti ed elementi contrattuali Aspetti fiscali Imposte e tasse Doganale Societario Giurisprudenza Varie Quesiti

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1 FISCALITÀ ESTERA n Aspetti ed elementi contrattuali Aspetti fiscali Imposte e tasse Doganale Societario Giurisprudenza Varie Quesiti

2 FISCALITÀ ESTERA Fiscalità Estera Rivista telematica mensile Registrata al Tribunale di Padova n del Direttore responsabile Luigia Lumia Coordinamento scientifico Cristina Rigato Comitato scientifico Lorenzo Riccardi Fulvio Degrassi Guido Ascheri Francesca Romana Bottari Progetto grafico Niki Caragiulo Canone di abbonamento annuale 150,00 + IVA Fiscoetasse s.r.l. Galleria del Pincio, Bologna Indirizzo mail info.fiscoetasse@gmail.com Indirizzo web Tel

3 Sommario n Aspetti Fiscali Sistema fiscale bulgaro 2013, caratteristiche principali... Pag. 4 di Guido Ascheri La territorialità ai fini IVA nelle prestazioni di trasporto nazionale e internazionale...» 9 di Francesca Nozzi Societario Introduzione delle imprese italiane al mercato cinese...» 11 di Silvia Salvini La società holding svedese...» 15 di David Fava Varie ASEAN e integrazione economica nel sud-est asiatico...» 18 di Lorenzo Riccardi, Massimiliano Bertollo Piccole imprese statunitensi di eccellenza nei servizi alle imprese...» 28 di Stefano Grigoletti Srl semplificata o Ltd inglese? Guida ragionata alla possibilità da fare business...» 31 di Francesca Romana Bottari Quesiti Domande & Risposte...» 33

4 ASPETTI FISCALI Sistema fiscale Bulgaro 2013, Caratteristiche principali Moneta Lev bulgaro (BGN). Controllo di cambio No, ma sono previsti alcuni obblighi di segnalazione. Guido Ascheri esercita la professione di ragioniere commercialista in Nizza (Francia) e Londra (Regno Unito). È specializzato in consulenza tributaria e societaria internazionale. Si è sempre occupato di formazione professionale continua. Ha insegnato economia e diritto alla Université Nice Sophia Antipolis (Iut Stid), ha pubblicato libri per i tipi di IPSOA ed EBC, ha fondato e diretto la rivista Professione Azienda premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha collaborato con quotidiani e riviste specializzate. info@ascheri.co.uk Principi contabili/bilancio nel territorio bulgaro si applica il sistema IFRS come norma di rendicontazione generale. Soltanto determinati tipi di società hanno la possibilità di applicare delle norme nazionali di rendicontazione finanziaria statuite specificatamente per le piccole e medie imprese. Principali forme societarie società per azioni, società a responsabilità limitata, ditta individuale e succursale (filiale) di una società non residente. Sistema di tassazione delle società Residenza Tra le società residenti nel territorio bulgaro rientrano: i le persone giuridiche di diritto bulgaro; ii le società costituite ai sensi del regolamento CEE n. 2157/2001 e le società cooperative costituite ai sensi del regolamento del Consiglio n. 1435/2003 (solo nel caso in cui la sede sociale si trovi in Bulgaria ovvero la cooperativa sia iscritta al registro delle società bulgare; iii una filiale o una società succursale di una società straniera avente stabile organizzazione (Permanent Establishment PE) all interno del territorio bulgaro. Principi cardine I soggetti residenti sono soggetti a tassazione sul reddito globale; i soggetti non residenti invece sono tassati limitatamente all attività esercitata in Bulgaria attraverso stabile organizzazione. Reddito imponibile Il reddito imponibile comprende gli utili realizzati secondo il conto profitti e perdite redatto ai fini fiscali.

5 ASPETTI FISCALI Tassazione dei dividendi In materia di dividendi percepiti da una società bulgara e provenienti da un altra società bulgara non è prevista alcuna tassazione né a carico della società ricevente, né tantomeno a carico della società pagante. Inoltre i dividendi ricevuti da parte di una società residente in uno stato membro dell Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo sono esclusi dal reddito imponibile. Si segnala da ultimo che i dividendi non esenti sono invece tassati come parte del reddito imponibile complessivo. Plusvalenze Le plusvalenze sono incluse nel reddito imponibile e tassate secondo la normale aliquota da applicare al reddito delle società. Sono esenti da tassazione gli utili e le perdite derivanti da cessione di azioni quotate sia in Bulgaria sia nelle borse ufficiali degli altri paesi membri UE. Perdite Le perdite possono essere riportate in avanti agli esercizi successivi per un periodo massimo di 5 anni e compensate con gli utili futuri imponibili. Non è invece consentito il riporto all indietro. Aliquota 10% Soprattassa Nessuna Imposta minima alternativa Nessuna Crediti di imposta esteri Sia i crediti d imposta sia le esenzioni possono applicarsi laddove risultino da eventuali trattati o convenzioni in materia fiscale sottoscritte dalla Bulgaria. Laddove invece non fosse possibile applicare alcun trattato che preveda sgravi fiscali, la Bulgaria garantisce comunque il credito di imposta sulla base di previsioni nazionali a carattere unilaterale. Esenzione fiscale delle plusvalenze Nessuna ad eccezione dei dividendi nazionali e di quelli ricevuti da parte di società residenti in uno stato membro dell Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Regime delle società Holding No, nessuna particolare previsione. Incentivi Conformemente alle normative dell Unione Europea in Bulgaria sono previsti degli incentivi fiscali di matrice nazionale per favorire gli investimenti e la creazione di nuovi posti di lavoro in regioni depresse. Ritenuta d acconto Dividendi Sui dividendi e proventi da liquidazione da corrispondere in favore di un soggetto non residente si applica generalmente una ritenuta pari al 5%, eccetto nel caso in cui sia possibile l applicazione di trattati o convenzioni fiscali che prevedano una minore aliquota. Sono esenti da ritenuta d acconto i dividendi e i proventi da liquidazione corrisposti in favore di a una persona giuridica residente in uno Stato membro dell Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Interessi Sugli interessi corrisposti in favore di un non residente si applica una ritenuta pari al 10%, ovvero di minore entità laddove sia possibile l applicazione di trattati o convenzioni fiscali. In presenza di determinate condizioni, sugli interessi corrisposti in favore di parti collegate all Unione Europea la ritenuta è del 5%. Occorre inoltre evidenziare che a partire dal 1 gennaio 2015, la Bulgaria dovrà attuare in tutte le sue previsioni la direttiva dell Unione Europea su interessi e royalties ed esentare da imposta gli interessi corrisposti in favore di una società consociata con sede in un altro stato membro dell Unione Europea ovvero gli interessi versati in favore di una stabile organizzazione di una società consociate situata in un altro stato membro dell Unione Europea. La Bulgaria detrae la ritenuta dall importo lordo versato, in ogni caso i residenti dell Unione Europea hanno la possibilità di recuperare parte della ritenuta versata sul reddito lordo annuale tramite rimborso. Royalties Royalties corrisposte in favore di un non residente sono soggette ad una ritenuta del 10%, eccetto che il tasso possa ridursi previa eventuale applicazione di un trattato o convenzione fiscale più favorevole. In presenza di determinate condizioni, sugli interessi corrisposti in favore di parti correlate all Unione Europea la ritenuta è del 5%. Occorre inoltre evidenziare che a partire dal 1 gennaio 2015, la Bulgaria dovrà attuare in tutte le sue previsioni la direttiva dell Unione Europea su interessi e royalties ed esentare da imposta gli interessi corrisposti in favore di una società consociata con sede in un altro stato membro UE ovvero gli interessi versati in favore di una stabile organizzazione (di una società consociate situata in un altro stato membro dell Unione Europea. La Bulgaria detrae la ritenuta dall importo lordo versato, in ogni caso i residenti dell Unione Europea hanno la possibilità di recuperare parte della ritenuta versata sul reddito lordo annuale tramite rimborso. Costi di assistenza tecnica Le spese per l assistenza tecnica offerta (ovvero per l installazione e l assemblaggio delle immobilizzazioni, i servizi 5

6 ASPETTI FISCALI di consulenza e ricerca di mercato) pagate ad un soggetto non residente sono passibili di una ritenuta del 10%, a meno che l aliquota possa ridursi previa applicazione di un trattato o convenzione in materia fiscale. La Bulgaria detrae la ritenuta dall importo lordo versato, in ogni caso i residenti UE hanno la possibilità di recuperare parte della ritenuta versata sul reddito lordo annuale tramite rimborso. Imposta sulle rimesse delle filiali Nessuna. Altre imposte sulle società Conferimenti Nessun obbligo. Imposta sui beni immobili il proprietario di beni immobili è soggetto a una imposta immobiliare con aliquota che varia dallo 0,01% e lo 0,45% sul più alto valore lordo dell immobile e sul valore fiscale del bene. L aliquota viene determinata precisamente ogni anno a livello locale da ciascun comune. Previdenza sociale I contributi previdenziali e assistenziali sono determinati nella misura del 30,70% 31,40% (la parte spettante al datore di lavoro ammonta a 17,8% 18,5%; mentre la percentuale spettante al lavoratore ammonta al 12,9%). I contributi sono calcolati sulla totalità del reddito, e non possono superare i Lev Bulgari al mese. Sono inoltre previste delle soglie minime a seconda del tipo di lavoro e del tipo di settore aziendale. Imposta di bollo No. Imposta di trasferimento È prevista una imposta sul trasferimento da applicarsi sulla vendita o lo scambio di beni immobili o mobile registrati nella misura del 0,1% 3%, percentuale specificata a livello locale da ciascun comune. Altre segnalazioni Sono previste delle imposte sulle spese (quali spese di rappresentanza, indennità extrasalariali, manutenzione, riparazione e utilizzo dei veicoli per scopi di gestione societaria). Occorre inoltre specificare che in Bulgaria i contratti assicurativi conclusi per la copertura da rischi sono soggetti a tassazione, quantificata nella misura del 2% del premio assicurativo. Tuttavia i contratti assicurativi indicati di seguito sono esenti dalla tassazione di cui sopra: contratti di riassicurazione, assicurazione sulla vita e assistenza permanente da infortunio. Previsioni contro l evasione Transfer pricing In Bulgaria le norme sui prezzi di trasferimento sono generalmente conformi alle linee guida dell OCSE. Non è previsto alcun obbligo di documentazione, tuttavia alle autorità fiscali è consentito fare richiesta di documentazione del transfer pricing. Segnaliamo da ultimo che laddove le transazioni coinvolgano soggetti non residenti, l onere della prova incombe invece sul contribuente bulgaro. Sotto capitalizzazione Si applica un rapporto di 3:1 debito capitale sulla media annuale. Per gli interessi passivi non deducibili è consentito il riporto in avanti negli esercizi successivi fino a un massimo di 5 anni. Segnalazioni Si applica la normativa generale in merito alle distribuzioni di utili nascosti su interessi passivi e spese sostenute per conto di soci. È inoltre prevista una ritenuta d acconto nella misura del 5% dei dividendi, oltre ad una sanzione nella misura del 20% sugli importi generati dalla distribuzione di utili nascosti. Obblighi di comunicazione Nessuno, tuttavia una società è tenuta a presentare, insieme con la dichiarazione dei redditi, una relazione annuale sulle proprie attività. Gestione e Applicabilità Anno fiscale equivale all anno civile. Dichiarazione dei redditi consolidata Non sono permesse dichiarazioni consolidate, ciascuna società dovrà presentare separatamente la propria dichiarazione dei redditi. Requisiti per la dichiarazione La dichiarazione dei redditi e il pagamento finale della imposta vanno effettuati entro il 31 marzo dell anno fiscale successivo. Le società devono effettuare pagamenti con un anticipo mensile o trimestrale dell imposta, basandosi sull imponibile dell anno precedente o dei mesi precedenti. Sanzioni In caso di pagamenti tardivi dell imposta vengono applicati interessi moratori sugli importi non pagati, inoltre in determinate circostanze vengono applicate sanzioni di tipo amministrativo. Regolamentazioni In presenza di determinate condizioni possono ottenersi direttive non vincolanti. Imposta sul reddito delle persone fisiche Principi generali I soggetti residenti vengono tassati in base al loro reddito mondiale, mentre i soggetti non residenti sono tassabili solo sul reddito generato all interno del territorio bulgaro. 6

7 ASPETTI FISCALI Residenza Un soggetto viene definito residente nel momento in cui: a) detiene un indirizzo permanente in Bulgaria e risiede nel territorio Bulgaro per più di 183 giorni nell arco di un periodo di 12 mesi o vive all estero ma lavora per lo stato bulgaro, per una organizzazione statale bulgara o una società bulgara; b) il maggiore centro di interessi si trovi all interno dello stato bulgaro. Coloro invece che detengono un indirizzo stabile in Bulgaria ma il cui centro principale di interessi si trova fuori dallo stato Bulgaro non sono considerati residenti in Bulgaria ai fini fiscali. Dichiarazione dei redditi Ogni individuo deve depositare la propria personale dichiarazione dei redditi non è infatti consentito alcun tipo di dichiarazione congiunta. Reddito imponibile Il reddito imponibile include il reddito da lavoro, redditi derivanti da attività commerciali o professionali, le plusvalenze, canoni da locazione, ecc. Plusvalenze In via generale le plusvalenze generate dalla vendita di beni immobili sono tassabili (Occorre tuttavia segnalare che è possibile applicare esenzioni in presenza di determinate circostanze). Deduzioni e indennità A seconda della tipologia di reddito, sono disponibili deduzioni o indennità nel computo del reddito imponibile. Aliquota 10%. Altre imposte sul reddito delle persone fisiche Conferimenti Nessuno. Imposta di bollo No. Beni mobili imposta sulle donazioni e successioni No. Imposta sui beni immobili È prevista una imposta annuale sugli immobili a carico del proprietario del bene nella misura dello 0,01% 0,45% del valore fiscale dell immobile. Imposta su donazioni e successioni di beni immobili L imposta di successione è riscossa nella misura dello 0,4% 6,6% a seconda della relazione del beneficiario L aliquota è determinata a livello locale da ciascun comune. L imposta sulle donazioni immobiliari oscilla tra lo 0.4% e il 6.6% del valore del bene immobile donato, a seconda del tipo di relazione sottesa tra donante e donatario. L aliquota è determinata a livello locale da ciascun comune. Imposta sulla ricchezza netta/patrimonio netto No. Previdenza sociale I contributi previdenziali e assistenziali sono determinati nella misura dello 30.7%-31.4% (al datore di lavoro spetta il 17.8%- 18.5%, al lavoratore il 12.9%). I contributi sono calcolati sulla totalità del reddito e non possono superare i Lev Bulgari al mese. Sono inoltre previste delle soglie minime a seconda del tipo di lavoro e del tipo di settore aziendale. Gestione e applicabilità Anno fiscale equivale all anno solare. Dichiarazioni e pagamenti Il reddito da lavoro dipendente è tassato attraverso il sistema della ritenuta alla fonte; in via generale un soggetto che nell arco dell anno riceve solo lo stipendio da lavoro dipendente non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione dei redditi annuale, considerato che l imposta pagata in anticipo corrisponde all imposta annuale dovuta. In tutti gli altri casi ogni soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione annuale dei redditi entro il 30 aprile dell anno fiscale successivo. Sanzioni In caso di pagamenti tardivi dell imposta vengono applicati interessi moratori sugli importi non pagati, inoltre in determinate circostanze vengono applicate sanzioni di tipo amministrativo. Imposta sul Valore aggiunto: Operazioni tassabili La base imponibile IVA è costituita dal prezzo della merce o del corrispettivo della prestazione del servizio. Aliquota L aliquota ordinaria ammonta al 20%, è prevista una aliquota ridotta pari al 9% per i servizi di natura alberghiera. Sono esenti da IVA le esportazioni e le cessioni intracomunitarie. Registrazione Ai fini IVA la registrazione è obbligatoria per tutti i soggetti aventi un fatturato imponibile superiore a Lev bulgari rispetto alle prestazioni imponibili effettuate nei 12 mesi precedenti all interno del territorio bulgaro. Occorre inoltre segnalare che è prevista registrazione obbligatoria anche in caso di servizi ricevuti in Bulgaria effettuati da un contribuente che non risiede nel territorio bulgaro. Altre soglie di registrazione obbligatoria sono: a) Lev bulgari per gli acquisti intracomunitari; 7

8 ASPETTI FISCALI b) Lev bulgari per la vendita a distanza laddove il luogo della prestazione coincide con il territorio bulgaro. La registrazione può essere fatta anche su base volontaria, indipendentemente dal volume del fatturato. Si evidenzia da ultimo che una società non residente che effettua operazioni in Bulgaria imponibili ai fini IVA è tenuta a registrarsi nel territorio bulgaro tramite un rappresentante accreditato. L obbligo di registrazione tuttavia non si applica per le società che per fini IVA sono già registrate in uno stato membro UE. Dichiarazioni e pagamenti Il periodo fiscale IVA corrisponde al mese solare; pertanto le dichiarazioni IVA andranno presentate mensilmente entro il 14 giorno del mese successivo. Fonti di diritto tributario legge sui redditi delle società, legge sui redditi delle persone fisiche, Legge sull IVA, Codice di previdenza sociale, Legge di assicurazione contro gli infortuni, legge locale su imposte e costi, legge di imposta sui premi assicurativi. Trattati e convenzioni fiscali la Bulgaria ha sottoscritto più di 60 convenzioni e trattati di natura fiscale. 8

9 ASPETTI FISCALI La territorialità ai fini IVA nelle prestazioni di trasporto nazionale e internazionale Francesca Nozzi Iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna. Formazione presso City University of London: Contract law and Civile procedure in England and Wales ; master degree in legge conseguito a pieni voti presso l Università degli Studi di Bologna; bachelor degree in legge conseguito a pieni voti presso Università degli Studi di Bologna. Aree di competenza: Transport law; Insurance law; Aviation and Shipping law; Civil litigation; Insolvency. L IVA, attraverso un sistema basato sull istituto della rivalsa e su quello della detrazione, come noto è un imposta che colpisce l incremento del valore di un bene nelle singole fasi di produzione e di commercio, fino ad incidere poi sul consumatore finale, su cui pesa in definitiva l onere del tributo. L imposta sul valore aggiunto riguarda infatti quei soggetti che operano nell esercizio d impresa, arti e professioni (c.d. contribuenti di diritto), i quali detraggono l imposta corrisposta nell esercizio della loro attività trasferendola sugli acquirenti o sui committenti, fino a che il bene o il servizio non pervengono al consumatore (contribuente di fatto), il quale paga l intero carico tributario e chiude, così, il ciclo dell imposta. Tre sono i presupposti che devono essere soddisfatti perché un operazione rientri nella disciplina Iva: deve trattarsi di operazioni svolte nell esercizio di attività di impresa o nell esercizio di arti e professioni (presupposto soggettivo) aventi ad oggetto cessioni di beni o prestazioni di servizi (presupposto oggettivo) effettuate all interno del territorio dello Stato (presupposto territoriale). Da questo deriva dunque che un operazione è rilevante ai fini Iva solo se possiede, insieme agli altri requisiti, anche quello della territorialità. Non basta infatti che i soggetti passivi d imposta (imprenditori e professionisti) pongano in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi, è anche indispensabile che le cessioni o le prestazioni siano effettuate nel territorio dello Stato. Si precisa inoltre che per territorio dello Stato italiano, ai sensi dell art. 7, comma 1, lett. A) del decreto Iva, si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d Italia e delle acque italiane del lago di Lugano. Chiariti tali aspetti di natura generale, si evidenzia che risulta piuttosto agevole l individuazione del requisito territoriale nell ambito della cessione dei beni, rientrando nella disciplina Iva tutti quei beni oggetto di

10 ASPETTI FISCALI cessione che si trovano fisicamente nel territorio italiano. Quanto alle prestazioni di servizi, nel cui ambito rientrano i contratti di trasporto, l individuazione dell elemento territoriale ai fini dell assoggettamento ad imposta appare invece più complesso. A prescindere infatti dalla tipologia del trasporto, nazionale, comunitario o extracomunitario, l art. 7-ter del Decreto Iva (come modificato dall art. 1, comma 1, lett c) del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 introdotto a seguito del recepimento delle previsioni della Direttiva 2008/8/CE, c.d. Direttiva Servizi ) distingue tra due ipotesi: il caso in cui il committente è un soggetto passivo (c.d. rapporto Business to Business ); ovvero quando il committente è un soggetto privato non esercente attività di impresa, arte o professione (c.d. rapporto Business to Consumer ). In relazione alla prima fattispecie, la normativa di recepimento della direttiva UE individua l elemento territoriale nel luogo in cui è stabilito il committente (c.d. tassazione a destinazione ), a prescindere quindi dalla tipologia di trasporto. Ciò comporta che le prestazioni di trasporto sono rilevanti ai fini Iva quando il committente sia un soggetto passivo stabilito in Italia, a nulla rilevando il luogo di esecuzione del trasporto stesso. Pertanto un trasporto internazionale di beni anche eseguito integramente al di fuori del territorio italiano reso a un soggetto passivo stabilito in Italia è territorialmente rilevante ai fini Iva. Ad esempio un trasporto di beni da Berlino a Barcellona, come da Bologna a Londra ovvero da Ginevra a New York sarà sempre rilevante ai fini Iva quando il committente del trasporto è un soggetto passivo stabilito nel territorio italiano. Al contrario occorre precisare che l applicazione della regola generale comporta che tutti i trasporti effettuati (anche totalmente) nel territorio nazionale in favore di soggetti passivi non residenti in Italia non sono soggetti ad Iva per mancanza del requisito territoriale. Passando invece alla seconda ipotesi delineata all art. 7-ter del decreto Iva, ovvero al caso in cui il trasporto venga reso in favore di un soggetto privato (c.d. Business to Consumer ), il sistema applicato è quello della tassazione all origine, per cui la rilevanza territoriale ai fini Iva coincide con il luogo in cui è stabilito il prestatore. Saranno quindi soggette ad Iva tutte le prestazioni di trasporto nazionale e internazionale quando il servizio sia reso a un soggetto privato e il prestatore del trasporto abbia la propria sede in Italia. Si segnala da ultimo che, ai sensi dell art. 9, comma 1, n. 2 del Decreto Iva, sono non imponibili i trasporti di beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni importati limitatamente al trasporto assoggettato ad Iva in dogana. Al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni sopra esaminate, il trasporto di merci territorialmente rilevante in Italia è normalmente assoggettato ad Iva con applicazione dell aliquota ordinaria. 10

11 SOCIETARIO INTRODUZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE AL MERCATO CINESE Seconda parte Esposte le fondamentali premesse riguardanti i caratteri peculiari del mercato cinese e i rischi ad esso connessi passiamo a valutare gli altri aspetti con cui l impresa straniera dovrà confrontarsi dopo il suo arrivo in Cina. Silvia Salvini, è avvocato civilista forense e civilista d impresa, iscritta all albo dell Ordine degli Avvocati di Pisa dal Ha conseguito nel 2009 un master in Economia Aziendale all Università di Pisa in Management for Family Business MAFAB. É stata promotrice e responsabile scientifico per l ODA di Pisa del Corso di alta specializzazione Avvocato per l impresa, presso la Scuola di Studi Superiori Sant Anna di Pisa È arbitro presso le Camere di Commercio di Pisa e Firenze. È specializzata in diritto commerciale e fallimentare cinese, in diritto musulmano e dei Paesi Islamici, in arbitrato societario e internazionale. 1. Forme di investimento e normativa societaria/ufficio di rappresentanza e Branch L imprenditore straniero prima di affrontare con le sue migliori forze e potenzialità il mercato cinese può cautamente approdare in Cina costituendo all inizio un proprio Ufficio di rappresentanza. Non è una società ma soltanto un ufficio che svolge attività di promozione e sviluppo in territorio cinese per conto della casa madre. L ufficio di rappresentanza non è dotato di personalità giuridica e non può svolgere attività commerciali dirette (unica eccezione sono gli uffici di consulenza che possono concludere contratti anche in nome proprio e possono fatturare). All Ufficio di rappresentanza hanno fatto ricorso molte aziende perché rappresenta una scelta prudente, di veloce avviamento e con costi limitati, il rovescio della medaglia è rappresentato dalla limitata capacità operativa a fronte di un costo reale per l azienda. Ultimamente le Autorità hanno cercato di limitare queste forme di presenza straniera che a volte fraudolentemente hanno nascosto vere e proprie attività commerciali, tuttavia la scelta dell ufficio di rappresentanza può rimanere una forma ancora valida di primo approccio al mercato cinese. In verità la Company Law prevede anche la possibilità per l investitore straniero di costituire una sede secondaria o Branch. Anche la sede secondaria come l Ufficio di rappresentanza non ha personalità giuridica ma a differenza di quest ultimo può svolgere attività commerciali ed emette fatture. Nella realtà però la sede secondaria come possibilità non ha trovato molto seguito e ad oggi sono poche le branch presenti in Cina L investitore straniero, con o senza una preventiva esperienza di ufficio di rappresentanza, potrà poi sviluppare la propria presenza in Cina attraverso una maggiore strutturazione della propria attività e del proprio investimento. La normativa societaria cinese e gli adempimenti burocratici richiesti per la creazione di una propria società residente in Cina non sono semplici: le società a capitale straniero, genericamente indicate come FIE (Foreign Invested Enterprises), sono regolate da leggi speciali ma qualora esse non prevedano è la Company Law a disciplinare quanto esse non prevedono. La Company Law è del 1993, modificata nel 1999, nel 2004 e nel 2005, risulta in vigore dal 1 gennaio 2006 e contiene la disciplina delle società di capitali cinesi in Cina. Tale normativa ri-

12 SOCIETARIO sulta quindi importante riguardo agli investimenti stranieri poiché funge da normativa di integrazione a quella speciale delle FIE. Le forme societarie previste dalla legge cinese per le società cinesi (cioè società costituite tra operatori economici cinesi in cui il capitale è detenuto solo da cinesi) sono: 1) Limited Liability Company (LLC): società a responsabilità limitata che risponde delle obbligazioni sociali unicamente con il suo patrimonio; 2) One-Person Limited Liability Company: società a responsabilità limitata con socio unico; 3) Joint Stock Limited Company: la società per azioni. Tornando agli investimenti esteri possiamo dire che l imprenditore straniero può sviluppare la propria presenza in Cina in vario modo: la legge sugli investimenti stranieri permette di utilizzare allo scopo diversi tipi di società, ad oggi però le forme più utilizzate sono: la joint venture JV (nelle forme equity joint venture/contractual joint venture/pure contractual joint venture/impure joint venture o cooperative joint venture) e la wholly foreign owned enterprise WFOE (nelle forme wholly foreign owned enterprise WFOE/wholly foreign owned trading company FTC/foreign invested commercial enterprise FICE). La Joint Venture JV è una società di diritto cinese, strumento attraverso il quale società, enti economici stranieri o persone fisiche straniere realizzano un investimento insieme a società, imprese e altri enti economici cinesi. La Sino-Foreign Equity Joint Venture Law del 1979 (modificata nel 2001) esclude la possibilità che il partner locale sia una persona fisica. In genere si tratta di un apporto da parte dell investitore straniero di tecnologie e capitali mentre il partner locale garantisce l uso di terreni o può mettere a disposizione la sua assistenza sul mercato cinese. Da notare che in alcuni settori strategici non è ammesso l investimento totalmente straniero, in questo caso la partecipazione del partner locale è necessaria. In particolare la Equity JV deve essere costituita in forma di società a responsabilità limitata (LLC) con creazione di una persona giuridica autonoma rispetto ai soci. La Cooperative JV può nascere dall accordo per una partnership temporanea senza la creazione di una persona giuridica oppure nella forma di una vera e propria società a responsabilità limitata (LLC). La EJV e la CJV costituite come società di capitali rispondono delle obbligazioni sociali solo con il loro patrimonio e ad esse si applica la Company Law. Riguardo al capitale minimo richiesto la normativa cinese prescrive valori del capitale sociale minimo diversi a seconda della forma societaria prescelta: 30mila RMB per la LLC (società a responsabilità limitata), 100mila RMB nella forma unipersonale, 5 milioni di RMB per le Joint Stock Company. Tuttavia il capitale minimo richiesto è soltanto proforma quasi teorico in quanto le autorità locali e quelle centrali approvano con ampia discrezionalità i progetti di investimento. In particolare il capitale minimo per la JV dipende dal tipo di progetto presentato non rispetto a un valore minimo predefinito ma rispetto all effettivo fabbisogno di cassa necessario ad assicurare la corretta realizzazione di quel determinato investimento. È necessario far riferimento a un aspetto importante che riguarda le JV (ma in generale anche ogni società cinese) ci riferiamo al fatto che la titolarità della maggioranza del capitale di per sé non assicura il controllo della joint venture. I fattori che concorrono a questo risultato sono diversi: le JV in genere non hanno l organo dell assemblea dei soci; le delibere del consiglio di amministrazione (che rispecchia la titolarità del capitale tra i soci) non sono direttamente esecutive ma hanno necessità di essere attuate attraverso l attività del legale rappresentante; quest ultimo ha il potere di rappresentare la joint venture e assumere obbligazioni per conto della stessa anche in mancanza di un espresso conferimento di poteri da parte dei soci o del consiglio di amministrazione. Infine eventuali limitazioni apposte al legale rappresentante non sono opponibili ai terzi. Considerando che il legale rappresentante della JV (ma così in ogni società di diritto cinese) può essere l espressione della minoranza si capisce come la normativa cinese in materia di per sé non garantisce il controllo all imprenditore straniero che ha il pacchetto di maggioranza. L unico modo per ovviare a questo è realizzare un buon enforcement contrattuale attraverso le previsioni in contratto e in statuto che dovranno disciplinare dettagliatamente tutti questi aspetti (governance compresa) senza disdegnare di prevedere anche aspetti molto pratici. Quanto sia utile tenere in considerazione e disciplinare in contratto aspetti del tutto pratici ce lo conferma questo ulteriore problema poco conosciuto ma molto importante: I timbri sociali. In Cina la società commerciale deve avere i timbri sociali, alcuni sono obbligatori (timbro della società/timbro finanziario per i prelievi bancari/timbro per le fatture/timbro per le dogane) altri sono solo facoltativi (timbro dei contratti sociali/timbro del legale rappresentante sociale). Avere il possesso di questi timbri risulta fondamentale perché chi possiede materialmente i timbri sociali ha il controllo di fatto della società. I timbri sociali sono la società e l uso di essi rappresenta l espressione della volontà sociale e quindi i documenti in cui è stato apposto un timbro sociale vincolano irrimediabilmente la società. Si tratta di una presunzione non superabile ed eventuali limitazioni contrattuali all uso dei timbri non saranno opponibili ai terzi. Per un occidentale queste sono cose incredibili ma è così. La prassi sembra indicare che buona cosa sia riuscire ad ottenere che i timbri sociali siano gestiti da 12

13 SOCIETARIO uno studio di professionisti vincolati con specifico mandato dall investitore estero. Con il passare del tempo e con la possibilità di varie forme di investimento il ricorso alla JV è diminuito, gli investitori stranieri hanno preferito utilizzare la forma della wholly foreign owned enterprise WFOE per evitare appunto le possibili difficoltà nell operare con un partner locale. La wholly foreign owned enterprise WFOE è una società di capitali di diritto cinese a responsabilità limitata in cui l intero capitale è detenuto dall investitore straniero, ma non solo, a differenza di altre forme di investimento gli amministratori possono essere anche tutti stranieri senza la presenza di cinesi. Come già detto però in alcuni settori non è consentito alle imprese straniere di investire nella forma della WFOE, pertanto prima di decidere la forma dell investimento è necessario verificare il Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries che elenca i settori industriali nei quali gli investimenti stranieri sono incoraggiati, ristretti o proibiti. In alcuni casi, infatti, risulta possibile investire solo nella forma della Joint Venture cioè è necessario il partner locale. Nelle WFOE sono possibili conferimenti in danaro; beni immateriali; beni in natura e diritti d uso sui terreni, sono esclusi i conferimenti di prestazioni d opera e di servizi. I conferimenti in danaro non devono essere inferiori al 30% del valore del capitale sociale. Riguardo al capitale minimo richiesto la normativa cinese prevede particolari regolamentazioni e prescrive diversi valori del capitale sociale minimo a seconda della forma societaria assunta. Anche per la WFOE il limite previsto per il capitale registrato è di 30mila RMB per una WFOE costituita nella forma di Limited Liability Company (LLC), è invece di 100mila RMB per la WFOE nella forma di One-Person Limited Liability Company (One-Person LLC), questi valori sono fissati senza distinzione per tutti i settori, salvo che la legge o regolamenti amministrativi stabiliscano diversamente. Se una WFOE è costituita nella forma di Joint Stock Company la legge cinese prescrive un capitale sociale minimo di 5 milioni di RMB. Dal 2006 è stata abolita la differenza tra il capitale minimo richiesto alle Joint Stock Company a totale capitale straniero e quello richiesto alle Joint Stock Company locali. Solo per alcuni settori (bancario, finanziario, assicurativo) è stato incrementato il capitale minimo delle Joint Stock Company partecipate da investitori stranieri. Si ricorda che la Company Law per quanto riguarda il minimo di capitale sociale richiesto per le WFOE (a responsabilità limitata e nella forma di s.p.a) fa salva la prevalenza di regole locali o distrettuali. Al di là delle previsioni però il capitale minimo richiesto deve intendersi come teorico poiché le Autorità approvano con discrezionalità i progetti di investimento che non valutano rispetto ai valori minimi predefiniti ma più concretamente rispetto all effettiva presenza di patrimonialità idonea a realizzare quel determinato progetto. Negli ultimi anni la WFOE è diventata la forma di investimento preferita dagli investitori. Il numero delle WFOE è superiore a quello delle JV e gli investitori stranieri tendono a preferire la WFOE per evitare, come già detto, le possibili difficoltà con il partner locale. A ciò si aggiunge che la Cina ha progressivamente reso più permissiva la normativa per l ingresso degli investitori stranieri. Dal 2000 questa forma di investimento è stata resa più attraente perché sono state eliminate molte restrizioni: è stato infatti consentito alle WFOE di produrre sempre più per il mercato interno (è stato eliminato l obbligo di esportare la maggior parte dei prodotti); di acquistare le materie prime sia sul mercato interno sia su quello internazionale; di effettuare transazioni internazionali senza essere sottoposti alla previa autorizzazione governativa. Senza dubbio la WFOE rispetto all EJV ha dei netti vantaggi per l imprenditore straniero: la costituzione di una JV, oltre alla difficoltà di dover reperire un adeguato partner locale, prevede più passaggi di formalità rispetto a quelli necessari per la costituzione di una WFOE, quindi quest ultima vanta una maggiore semplicità di forme, a ciò deve aggiungersi che la WFOE, stante la mancanza di un partner cinese, permette un autonomia decisionale non praticabile nella JV. Se si considera che la normativa societaria cinese prevede decisioni da assumersi all unanimità questa autonomia e libertà decisionale non è poca cosa. Segnaliamo inoltre all imprenditore italiano che know how e tecnologia nella WFOE sono senz altro al sicuro permettendone un controllo senza sorprese, nella JV invece ci potrebbero essere trasferimenti (non condivisi) ad altre aziende cinesi. 2. Investimento e placet dell Autorità all insediamento in territorio cinese Da quanto fino ad ora esposto risulta chiaro che se si investe in Cina, per produrre, vendere, acquistare e distribuire, è necessario che l impegno economico sia adeguato alla sfida del mercato. Sarebbe sbagliato un approccio sottodimensionato e secondo una logica di risparmio. Se un azienda decide di operare in Cina deve farlo mettendo questo paese al centro della propria strategia aziendale, riservandogli risorse economiche adeguate e le migliori professionalità. Intendiamo qui dedicare a parte un discorso che fino a questo momento è stato solo accennato: la discrezionalità dell Autorità statale nell approvazione del progetto di investimento straniero. L Ente governativo cinese valuterà la documentazione fornita 13

14 SOCIETARIO dall imprenditore straniero con criterio del tutto discrezionale. Essa infatti non ha l obbligo di giustificare su basi oggettive e documentali il mancato accoglimento delle domande. L Autorità amministrativa valuterà non già in riferimento ai minimi legali di capitale previsti dalla legge ma guarderà piuttosto alla portata dell investimento complessivo in rapporto alla realizzazione dell oggetto/progetto sociale indicato nello statuto. Il capitale registrato dalla WFOE dipenderà quindi dal tipo di progetto e verrà valutato non rispetto a un valore minimo predefinito ma in considerazione dell effettivo fabbisogno di cassa necessario ad assicurare la corretta realizzazione di quel determinato investimento nonché l operatività del business fino al raggiungimento del punto di pareggio. Sarà quindi importante la pianificazione preventiva dell investimento complessivo il cui valore andrà ad incidere sia sull ammontare del capitale registrato sia sull ammontare delle possibilità di indebitamento successivo che la società potrà permettersi. Secondo il regolamento riguardante il rapporto proporzionale tra capitale registrato e ammontare dell investimento totale per le società investite dagli stranieri, pubblicato dalla SAIC nel 1987 (Measures concerning ratio registered capital to total investment of joint venture enterprises), la percentuale deve essere adeguata alla tabella seguente: Investimento totale Capitale registrato/investimento totale Meno di 3 milioni USD almeno i 7/10; Tra 3 e 10 milioni USD (inclusi) almeno 1/2; Tra 10 e 30 USD milioni (inclusi) almeno i 2/5; Oltre 30 milioni USD almeno 1/3. 14

15 SOCIETARIO La Società Holding Svedese Panoramica generale David Fava, business advisor at Ascheri & Partners London Definizione La società holding Svedese è una società soggetta al regime fiscale ordinario del paese, e quindi anche alle norme previste dagli accordi contro la doppia imposizione e dalle direttive comunitarie in materia di dividendi. Pur essendo la Svezia generalmente considerato un paese ad alta imposizione fiscale, a partire dal 2003, per quelle società Holding che detengono partecipazioni definite come industriali, è stato introdotto un particolare e favorevole regime di tassazione per i dividendi ricevuti dalle sussidiarie e per le plusvalenze da cessione di quote azionarie. Il regime fiscale svedese offre vantaggi quali: - Tassazione nulla sui dividenti da partecipazioni industriali in società sussidiarie; - Tassazione nulla sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni industriali; - Nessuna trattenuta alla fonte su dividendi da partecipazioni in società Svedesi. Forme giuridiche Una holding Svedese può essere costituita nella forma di società per azioni, aktiebolag (AB). Costituzione Il capitale sociale deve essere interamente versato al momento della costituzione della società, e non può essere inferiore a 100,000 corone svedesi. Una società costituita come AB può avere azioni al portatore.

16 SOCIETARIO Fiscalità Una società è considerata fiscalmente residente se costituita secondo le norme dettate dallo Swedish Companies Act. A partire dal 1 gennaio 2013, le società Holding Svedesi sono tassate all aliquota ordinaria del 22% sul reddito complessivo conseguito su base mondiale. La precedente aliquota era del 26.3%. La correzione è un ulteriore conferma del recente trend europeo che sta portando ad un generale abbassamento e semplificazione dell imposizione fiscale sui redditi d impresa. Il Regno Unito ha ad esempio recentemente introdotto un aliquota unica del 20%, che entrerà in vigore a decorrere dal I dividendi percepiti e le plusvalenze sono generalmente tassati all aliquota del 22%, con la possibilità tuttavia di beneficiare di uno sgravio totale, nel caso derivino da partecipazioni industriali in altre società (cosiddetta Partecipation exemption ). Redditi L imposta sui redditi delle società si applica agli utili conseguiti su base mondiale, ed è calcolato sulla base dei valori a bilancio, redatto in termini di competenza. Esenzioni applicate ai dividendi ( Partecipation exemption ) Sono esenti da imposizione fiscale i dividendi ricevuti per azioni possedute a titolo d investimento industriale. Rientrano in questa categoria le azioni classificate come immobilizzazioni finanziarie. Le partecipazioni in aziende non quotate sono sempre considerate quali investimenti industriali, e quindi godono dei relativi sgravi. Nel caso di partecipazioni in aziende quotate, la Holding deve possedere almeno il 10% dei diritti di voto nella società sussidiaria, oppure deve provare che la partecipazione ha carattere strategico e necessario per lo svolgimento dell attività delle casa madre. La partecipazione deve essere inoltre detenuta per un periodo di almeno 12 mesi, in caso contrario il reddito derivante dalla partecipazione sarà tassato all aliquota ordinaria. Le medesime norme si applicano anche nel caso di partecipazioni in società estere, a condizione che si tratti di entità giuridiche equiparabili ad una società a responsabilità limitata Svedese, e che siano soggette ad un livello di tassazione simile a quello Svedese. Si applicano alcune norme antielusive CFC ( Controlled Foreign Company ), che possono potenzialmente riportare sotto tassazione Svedese anche i redditi delle controllate estere, se l aliquota estera è inferiore al 12.1% (55% dell aliquota ordinaria del 22%). Nel caso di partecipazioni in società estere europee, è sufficiente che sia rispettata la condizione del possesso di almeno del 10% del capitale sociale, e che la forma giuridica della società partecipata rientri tra quelle previste dalla Direttiva Europea applicabile alle società Madri-Figlie. Esenzioni applicabili alle plusvalenze capitali Le plusvalenze capitali generate dalla vendita di azioni sono esenti da imposte, ove siano soddisfatte le stesse condizioni applicabili ai dividendi. Interesse e Royalties Non vi è alcuna ritenuta alla fonte sul pagamento di interessi. Allo stesso modo sebbene non vi sia alcuna ritenuta sul pagamento di royalties, secondo la normativa Svedese in questo caso si individua la formazione di una stabile organizzazione per la società estera, ed i suoi profitti sono quindi soggetti a tassazione locale. Imposta si registro I trasferimenti di immobili sono soggetti ad una imposta di registro ad aliquota del 4.25% nel caso in cui il compratore sia una entità giuridica. Tassa di proprietà Tutti gli immobili sono soggetti ad una tassa annuale compresa tra lo 0.2% ed il 2.8%, calcolata sul valore dell immobile come determinato dall Agenzia delle Entrate. Alcuni vantaggi della Società Holding Svedese Oltre ai comuni vantaggi derivanti dall utilizzo di una holding, le Holding Svedesi godono di queste ulteriori esenzioni: Esenzione dalla ritenuta alla fonte sul pagamento di dividendi È prevista una ritenuta alla fonte all aliquota del 30% per i dividendi pagati a società estere. Tuttavia i dividendi distribuiti da società holding svedesi sono esenti da ritenuta alla fonte se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - Si tratta di partecipazioni industriali; - Il beneficiario è soggetto a imposta sul reddito ad aliquota minima del 12.1%; - Il beneficiario detiene almeno il 25% del capitale sociale della società svedese. 16

17 SOCIETARIO Se il beneficiario risiede in uno dei Paesi che fanno parte della White List, si considera allora che le precedenti condizioni siano soddisfatte. Inoltre si applicano sia le norme previste dalla Partecipation exemption ove ne siano rispettate le condizioni, sia quanto previsto dalla Direttiva Europea applicabile alle società Madri-Figlie. Informazioni chiave Svezia Forma giuridica: Capitale minimo sottoscritto: Capitale minimo interamente versato: Costituzione Società per azioni (AB) SEK SEK Numero di soci: 1 Tipo di azioni: Requisiti di sostanza: Nominative o al portatore Nessuno Tassazione Imposta sui conferimenti: 1% Imposta sul patrimonio: 0% Imposta sul reddito della società: 22% Convenzioni contro la doppia imposizione: 78 Esenzione sui dividendi: 100% Esenzione sulle plusvalenze: Requisiti della Holding: Credito di imposta: Compensazione delle perdite: Tassazione delle società controllate straniere Rapporto debiti/capitale: Sì 25% del capitale della partecipata Sì riporto in avanti sugli esercizi successivi Si No Ritenute alla fonte Dividendi: Società madre europea Co- 0% Paesi con cui sono stati stipulati accordi fiscali- 0%-30% Altri- 30% Interessi: 0% Royalties: 0% Liquidazione: Nessuna 17

18 VARIE ASEAN E INTEGRAZIONE ECONOMICA NEL SUD-EST ASIATICO Lorenzo Riccardi * Al summit ASEAN di Bali nel 2003, i leader dei Paesi membri hanno deciso di integrare le proprie economie entro il 2020 e creare una Comunità Economica dell ASEAN (ASEAN Economic Community, AEC) con il documento Bali Concord II. Obiettivo dell AEC è la creazione di una base produttiva e un mercato unico dove sia garantito un libero flusso di beni, servizi, investimenti, capitali e lavoro specializzato. L integrazione economica potrebbe fornire i mezzi per rivitalizzare le economie ASEAN. I Paesi membri infatti si trovano oggi a livelli differenti di sviluppo economico e questa diversità potrebbe risultare un vantaggio per massimizzare le complementarità fra i suddetti Stati. Un mercato integrato e una base produttiva unica incrementerebbero chiaramente il commercio intra-regionale e il flusso di investimenti all interno dell area, mentre il mercato degli oltre 600 milioni di consumatori dell ASEAN diventerebbe più che appetibile per le aziende. Massimiliano Bertollo ** L ASEAN, Associazione delle nazioni del Sud Est Asiatico, è un organizzazione politica, economica e culturale di nazioni situate nella regione dell Asia Sud Orientale. Fondata nel 1967 per promuovere le relazioni fra gli stati membri e contribuire allo sviluppo economico, occupa una posizione strategica nella fase di progresso economico della regione asiatica. Gli accordi tra i Paesi ASEAN e la Cina del 2010 hanno creato, con 2 miliardi di consumatori, la più grande area di libero scambio del mondo. L associazione organizza incontri di dialogo con i membri partecipanti con l obiettivo principale di rafforzare i legami tra Asia ed Europa, in relazione alle mutate condizioni economi-

19 VARIE co-politiche della regione. Tra i membri fondatori vi sono Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia, mentre in seguito hanno aderito Brunei, Vietnam, Laos, Birmania e Cambogia. Le relazioni che intercorrono tra di essi sono all insegna della crescita economica e del progresso sociale in quanto perno dei principali interessi economici del Sud Est Asiatico. La rapida crescita della Regione, mediante l associazione dei Paesi, attrae e facilita gli investimenti esteri. Nata con l obiettivo di creare un singolo mercato e una produzione di base che raggiunga un integrazione economica tra gli stati membri e faciliti una politica d investimento libera e aperta, negli ultimi anni, ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo delle nuove economie industriali del Sud Est Asiatico, come ad esempio in Malesia, Singapore, Vietnam e nelle Filippine. Ciò permette di evidenziare l importanza dei flussi di capitale in queste zone. Sebbene le nazioni competano tra di loro, cooperano, allo stesso tempo, al fine di attrarre maggiori investimenti esteri. Ad esempio, in Malesia è stato offerto il 100% della partecipazione straniera nel settore manifatturiero, con agevolazioni agli investimenti in settori speciali. Il Vietnam ha facilitato le modalità di investimento nel Paese, così da favorire gli investitori stranieri. Mentre a Singapore e nelle Filippine, il principale focus è stato il miglioramento della competitività: la città stato ha ridotto i costi amministrativi e aumentato fino al 30% i sussidi fiscali per progetti in determinati settori industriali. Nelle Filippine, si è dato avvio a riforme economiche e piani d implementazione per migliorare la competitività del Paese. Nonostante le attività svolte a livello individuale, le nazioni del Sud Est Asiatico stanno promuovendo congiuntamente l ASEAN come area, fornendo alle società grandi opportunità in termini di sinergie e competitività nel servire sia il mercato globale sia quello locale. Gli attuali e potenziali investitori, non solo potrebbero guadagnare un accesso strategico nel settore economico e industriale, ma anche beneficiare di maggior trasparenza, informazioni e opportunità d investimento. La diversa distribuzione degli investimenti nella Regione dipende da tre principali fattori: condizione economiche, economia politica, e caratteristiche delle imprese. Per continuare a stimolare il flusso in entrata, il sistema ASEAN continuerà a promuovere l intera area come unico mercato con una crescita parallela al motore dell economia di Pechino. Dalle origini ad una Comunità Economica dell ASEAN L Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN) è una delle organizzazioni regionali di maggior successo. Fondata l 8 agosto 1967, l A- SEAN comprende oggi 10 stati membri: Brunei Darussalam, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Viet Nam. I Paesi ASEAN hanno una popolazione complessiva che si aggira attorno ai 617 milioni di abitanti, un ampiezza geografica di 4,4 milioni di kmq e un PIL di 2,31 triliardi di USD, con un commercio totale e in continua crescita pari a 2,47 triliardi di USD, più di un quarto dell import-export dell intera Asia 1. Nella sua totalità, l area ASEAN gode di una crescita superiore al 5% 2. Dalla sua creazione l ASEAN ha gestito e incrementato con successo la cooperazione politica e di sicurezza, creando una regione pacifica e stabile. Quale risultato di tale conquista, l ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore e Thailandia) ha goduto di una crescita economica impressionante, riducendo povertà e migliorando lo standard di vita negli ultimi 30 anni. Nonostante molti Stati dell ASEAN abbiano sofferto moltissimo per la crisi finanziaria del 1997, le loro economie si sono ormai riprese da tempo. Ad ogni modo, nei 10 anni successivi alla crisi si è visto l inizio della dura competizione fra la regione e la Cina, in particolare sull afflusso degli investimenti diretti esteri (FDI). Questo ha fatto nascere questioni molto serie fra i policy-makers dell ASEAN sullo sviluppo economico e sulla sostenibilità di lungo periodo nella regione. Per vincere questa sfida, i leader ASEAN si sono trovati d accordo nell avviare un progetto di integrazione delle rispettive economie e creare, quindi, una Comunità Economica dell ASEAN. Sicuramente questo ambizioso progetto richiederà un livello di maggiore, e ben più difficile, integrazione economica rispetto a quella oggi esistente, nonostante i già molti assi in avanti in tal senso, sia indiretti e creati dal settore privato sia da interventi inter-governativi. Al summit ASEAN di Bali del 2003, i leader dei Paesi membri si sono accordati per integrare le proprie economie entro il 2020 e fondare una Comunità Economica dell ASEAN (ASEAN Economic Community, AEC) con il documento Bali Concord II 3. Al summit ASEAN tenutosi a Cebu nel gennaio 2007, la deadline per realizzare l AEC fu ridotta di 5 anni, al L obiettivo finale dell AEC è la creazione di un mercato unico e di una base produttiva unica 1. Statistiche ASEAN, ,7%, cifra ponderata delle diverse economie, con tassi particolarmente diversi. Si pensi all aumento del PIL del Laos (8,2%) e a quello del Brunei Darussalam (0,9%). Nel 2012, il PIL del Viet Nam è aumentato del 5,1% in base alle statistiche ASEAN. 3. Vedesi la dichiarazione ASEAN Concord II, Bali, Indonesia, 7 ottobre Dichiarazione di Cebu sull accelerazione del conseguimento di una Comunità ASEAN per il 2015, Cebu, Filippine, 13 gennaio

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