NORME PROFESSIONALI. Articolo 1 INDIRIZZO PROFESSIONALE

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1 NORME PROFESSIONALI In applicazione dell articolo 8 (b) () dello Statuto, nonché degli articoli 7 e 8 del Codice di Etica professionale, l Assemblea dell Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza (AIIC) adotta le presenti norme professionali, volte ad assicurare una qualità ottimale delle prestazioni, tenuto conto delle imprescindibili esigenze di impegno fisico e mentale inerenti all esercizio della professione. Articolo INDIRIZZO PROFESSIONALE a) I membri dell Associazione dichiarano il luogo del loro indirizzo professionale, che figurerà sull elenco dei membri AIIC e servirà, tra l altro, come base per la costituzione delle regioni. b) I membri impiegati a titolo permanente nei servizi linguistici di un organizzazione sono tenuti a far figurare tale qualità nell elenco dei membri; il loro indirizzo professionale deve corrispondere a quello della sede in cui svolgono la suddetta attività. c) Tenuto conto della struttura regionale dell Associazione, al fine di consentire ai membri di esercitare il proprio diritto di voto alle riunioni regionali statutarie, e per garantire il rispetto delle regole attinenti alle quote, i cambiamenti [temporanei] dell indirizzo professionale da una regione all altra non devono superare la durata di sei mesi, e vanno notificati alla segreteria con almeno sei mesi d anticipo ai fini della pubblicazione nell elenco dei membri dell Associazione. La Segreteria provvede a trasmettere la relativa informazione ai membri del Consiglio delle due regioni interessate e ai rispettivi segretari regionali.

2 Articolo INGAGGI a) Al fine di evitare qualunque difficoltà tra le parti, i membri dell Associazione accettano ingaggi solo dopo aver ricevuto informazioni precise sulle condizioni, ed essersi accertati che l organizzatore sia al corrente della loro identità e remunerazione (per i casi in cui l organizzatore della Conferenza sia persona o ente diverso dal promotore della stessa sono stabilite disposizioni particolari - vedi allegato ) b) L Associazione mette a disposizione dei membri che ne facciano richiesta i formulari di contratto-tipo. c) Nei contratti di ingaggio dei membri va sempre specificato che l interpretazione è destinata esclusivamente ai partecipanti alla Conferenza. In conformità alle norme delle Convenzioni internazionali applicabili in materia di diritti d autore l interpretazione non può mai essere registrata, neppure dai partecipanti alla Conferenza, senza il preventivo consenso degli interpreti interessati. Articolo ANNULLAMENTO DI UN INGAGGIO. Annullamento da parte dell interprete. Per poter disdire un contratto i membri dell Associazione sono tenuti a: a) darne comunicazione con sufficiente anticipo; b) addurre motivi seri c) proporre un (a) sostituto(a) all interprete incaricato (a) del reclutamento, o in sua assenza, direttamente all organizzatore della Conferenza, a meno che questi ultimi non preferiscano reclutare direttamente il (la) sostituto(a). d) Ottenere in ogni caso, nel più breve tempo possibile, l approvazione della sostituzione da parte dell organizzatore della Conferenza.

3 . Annullamento da parte dell organizzazione. I contratti devono sempre contenere una clausola con disposizioni adeguate per il caso che l organizzatore annulli un ingaggio. Articolo REMUNERAZIONE Fatti salvi i casi di accordi sottoscritti dall Associazione, i membri fissano liberamente la propria remunerazione. Articolo 5 LAVORO VOLONTARIO Quando i membri dell'associazione forniscono gratuitamente la loro opera per conferenze a scopo caritativo o umanitario, sono comunque tenuti al rispetto delle condizioni definite dal Codice di Etica professionale e dalle presenti norme. Articolo 6 EQUIPE DI INTERPRETI Per poter garantire prestazioni di qualità ottimale, anche in considerazione dell affaticamento fisico e mentale conseguente a una concentrazione intensa e prolungata, la composizione delle équipe deve tener conto di una serie di condizioni imprescindibili. Il numero minimo degli(delle) interpreti di ogni équipe dev essere stabilito in funzione di tali esigenze, a seconda del tipo di interpretazione, delle lingue utilizzate e di quelle comprese nella classificazione linguistica dei componenti l équipe, del tipo di conferenza, della sua durata e del carico di lavoro.

4 . Interpretazione consecutiva Lingue utilizzate Numero minimo di interpreti lingue in lingue in In casi eccezionali, fatto salvo il rispetto dei principi di qualità e di tutela della salute degli interpreti, è ammesso l ingaggio di un(a) solo(a) interprete in luogo di, o di in luogo di.. Chuchotage Per una riunione con interpretazione da una o da due lingue verso un altra lingua, per un numero massimo di due ascoltatori, con o senza ritorno in consecutiva, gli (le) interpreti devono essere almeno due.. Interpretazione simultanea La composizione delle équipe di interpreti va predisposta in maniera tale da evitare l uso sistematico del relais. Tuttavia, quando per una data lingua è inevitabile il ricorso al relais, l équipe deve comprendere almeno due interpreti-pivot. Nei casi in cui il relais sia assicurato da una cabina bidirezionale, quest ultima dovrà essere coperta da almeno interpreti. In linea di principio, l équipe deve essere composta da almeno interpreti per lingua e per cabina, al fine di garantire per tutte le lingue una buona copertura e una qualità adeguata. Il numero delle cabine deve corrispondere a quello delle lingue «di uscita», tranne nei casi di conferenze con due sole lingue di lavoro, per le quali può bastare un unica cabina. Si veda la tabella alla pagina seguente.

5 Numero di lingue utilizzate Conferenza in una lingua: Numero di cabine Numero di interpreti () verso un altra lingua verso altre lingue... () Conferenza bilingue: verso una sola di queste lingue verso entrambe le lingue verso lingue (+) verso lingue (+)... () Conferenza trilingue verso una sola di queste lingue verso di queste lingue verso queste lingue verso lingue (+) verso 5 lingue (+)... () Conferenza in lingue verso una sola di queste lingue verso di queste lingue o 5 * * ** 5 7 5*** 7 9 6

6 verso di queste lingue verso queste lingue verso 5 lingue (+) verso 6 lingue (5+)... () Conferenza in 5 lingue verso una sola di queste lingue verso di queste lingue verso di queste lingue verso di queste lingue verso queste 5 lingue verso 6 lingue (5+) verso 7 lingue (5+)... () *** Note sulla tabella degli effettivi: () Questo numero va accresciuto: - In caso di combinazioni linguistiche per la cui copertura il numero minimo di interpreti risulta insufficiente. - In caso di orari prolungati. - Quando la conferenza comporta la lettura di numerosi testi scritti, e nelle conferenze tecniche e scientifiche la cui preparazione richiede un particolare impegno. () E così via : per ogni cabina che lavori in continuazione si dovranno assicurare almeno due interpreti; inoltre, quando il relais è affidato a una cabina bidirezionale quest ultima dovrà contare almeno tre interpreti.

7 * In linea di principio, in una cabina di traduzione simultanea un (un ) interprete non lavorano mai solo(a), senza poter contare su un ricambio. ** Uno(a) dei(delle) quali dovrà poter dare il cambio a ciascuno(a) degli(delle) altri(e) due. In talune circostanze questo numero può essere ridotto a (segnatamente nelle riunioni di breve durata o di carattere generale, e a condizione che ciascuno(a) dei(delle) due interpreti sia in grado di tradurre nei due sensi). *** In talune circostanze, e sempre che siano salvaguardati i principi relativi alla qualità e alla tutela della salute, questo numero può essere ridotto di un unità (riunioni di breve durata o di carattere generale).. Videoconferenze L Associazione adotta una serie di principi riguardanti il lavoro dell interprete in videoconferenza. Articolo 7 GIORNATA DI INTERPRETAZIONE In ragione degli imperativi legati alla qualità e alla tutela della salute, la durata normale di una giornata di interpretazione non deve superare due periodi della durata di due ore e mezza tre ore ciascuno. Articolo 8 GIORNATE DI RIPOSO Ogni contratto deve contenere una clausola relativa alle giornate di riposo (jours non ouvrés) e a quelle eventualmente richieste dal viaggio, e se del caso, le giornate di recupero dopo viaggi di lunga durata e/o quelle riservate al briefing.

8 Articolo 9 VIAGGI Ogni contratto deve contenere, se del caso, una clausola che indichi le modalità del viaggio. Articolo 0 GIORNATE DI RECUPERO Le condizioni di viaggio devono essere stabilite in maniera tale da non mettere a repentaglio né la salute dell interprete, né la qualità della sua prestazione all arrivo. Dopo viaggi prolungati, o con effetti importanti di fuso orario, si dovranno prevedere giornate di recupero. Articolo SISTEMAZIONE ALBERGHIERA (ALLOGGIO E VITTO) a) Ogni contratto dovrà contenere, se del caso, una clausola che stabilisca le modalità per garantire all interprete la sistemazione alberghiera (alloggio e vitto). b) Il Segretariato mette a disposizione dei membri che lo desiderano i listini dei prezzi alberghieri praticati in tutti i Paesi del mondo e l elenco degli alberghi che prevedono sconti per i membri AIIC. Articolo ACCORDI E CONVENZIONI Le condizioni applicabili agli interpreti free lance, quando vengono ingaggiati da una delle organizzazioni firmatarie di accordi stipulati in seguito a negoziati con l Associazione, sono specificate nei suddetti accordi e sono vincolanti per i membri AIIC, in particolare per quanto

9 attiene alle condizioni di lavoro e di remunerazione, il numero degli effettivi e la copertura previdenziale. Articolo RIUNIONI INTERGOVERNATIVE NON REGOLATE DA ACCORDI Quando i membri AIIC lavorano nell ambito di riunioni intergovernative per le quali non è stato sottoscritto alcun accordo con l Associazione, è ammessa l applicazione di condizioni particolari. Articolo INTERPRETI PERMANENTI L Associazione adotta una serie di raccomandazioni relative al lavoro degli interpreti permanenti (la Carta degli interpreti permanenti). Articolo 5 PROCEDURA DI EMENDAMENTO Le proposte di modifica del presente regolamento, presentate previa consulenza giuridica, sono sottoposte al vaglio dell Assemblea che decide a maggioranza di / dei suffragi espressi.

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