DOSSIER NORMATIVO 1. IL REGIME AUTORIZZATORIO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI

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1 DOSSIER NORMATIVO 1. IL REGIME AUTORIZZATORIO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI A cura di: Generoso Bloise Marco Cerigioni on questo numero, si apre quello che potremmo definire il processo di revisione del Vademecum Normativo Sapar pubblicato nel 2004, col proposito di andare a realizzare, a conclusione, un nuovo volume. Il programma che abbiamo stabilito tratta, in primo luogo, il tema delle licenze di cui agli art. 86 e 88 Tulps. Ora che il Ministero degli Interni, con la nota del 17/12/08 ha apportato i necessari chiarimenti sul regime autorizzatorio dei luoghi in cui sono installabili gli apparecchi da gioco, è opportuno ricondurre ad unità tutte le norme in materia, rimandando al prossimo numero la trattazione di quelle riguardanti il contingentamento. In apertura di questo primo dossier, una nota dell avv. Bloise che ricostruisce l evoluzione della normativa in materia di licenze, partendo dalla legge 388/00 che introdusse, per l appunto, il nuovo sistema autorizzatorio per gli apparecchi e i gestori.

2 2009 maggio-giugno may-june 74 Quello della nota 557/PAS 18063/ (1) del 17 dicembre 2008 del Ministero dell Interno è un significativo punto di arrivo, una pietra miliare, per la esatta ricostruzione della normativa che fissa il regime autorizzatorio dei pubblici esercizi e più in generale dei luoghi in cui è possibile l attività di gioco mediante apparecchi per il gioco lecito. Certo, una nota ministeriale non è la legge, ma la lineare e articolata ricostruzione della norma che i tecnici del Viminale operano nella predetta nota ha alle sue spalle, oltre alle innegabili professionalità del dicastero, un filo conduttore che non può che spingerci ad osservare, con un certo compiacimento, l attenzione e la consequenzialità dell attività espletata dal Ministero dell Interno in ogni passaggio significativo della normativa: non si tratta di un estemporaneo commento alla norma in vigore, ma di un opera interpretativa costantemente portata avanti e della quale, con umiltà, cercheremo qui di ricostruire i passaggi più rilevanti. La prima novità di rilievo della normativa in materia di licenze va ritrovata sicuramente nella legge 388/2000 (finanziaria per il 2001), che ha introdotto il sistema autorizzatorio per gli apparecchi (Nulla Osta) e per i gestori (art. 86 c. 3 del Tulps). 1. Con riferimento all introduzione dei nulla osta per gli apparecchi. Non esisteva, prima della 388/2000, un autorizzazione per gli apparecchi (tranne l autocertificazione di esemplare presso il Ministero della Attività Produttive in forza dell art. 1 della legge 425/95, peraltro mai entrato a regime per assenza di regolamento di attuazione). Con l art. 38 è stato introdotto il nulla osta per gli apparecchi, che svolge il doppio ruolo di pubblica sicurezza (conformità alle regole di legge) e tributario (impegno a versare la relativa imposta). La norma (art. 39) prevedeva una prima emissione tramite l Agenzia delle Entrate del nulla osta provvisorio degli apparecchi; a tale fase provvisoria si diede luogo con circolare dell Agenzia delle Entrate del : i nulla osta provvisori emessi nel corso del marzo del 2003 avevano scadenza nel giugno Successivi atti attuativi da emanarsi entro il mese di giugno del 2001 avrebbero dovuto permettere di pervenire ai nulla osta definitivi, ma i decreti attuativi non furono mai emanati dal Ministero delle Finanze. E come vedremo al punto successivo ciò non fu privo di implicazioni. 2. Con riferimento all introduzione della licenza per i gestori originario rapporto tra licenza e nulla osta. La stessa legge riformava l art. 86 del Tulps, introducendo il comma 3: «La licenza è altresì necessaria per l attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l installazione degli stessi nei circoli privati». In pratica, il nulla osta era il presupposto di qualsiasi licenza per l installazione la produzione, la distribuzione e la gestione degli apparecchi (infatti l art. 38 comma 6 della stessa legge stabiliva che «Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».) In altri termini bisognava dimostrare di avere il nulla osta degli apparecchi per ottenere la licenza prevista per l installazione, la produzione, la distribuzione e la gestione degli apparecchi. Ma in mancanza dei nulla osta definitivi e all approssimarsi della scadenza dei termini di validità per quelli provvisori il Ministero dell Interno, la circolare 557/B (1) del 28 giugno 2001, prima dello spirare del termine dei n.o. provvisori, diede indicazione di come utilizzare tali titoli autorizzatori per quanto non definitivi al fine del rilascio delle licenze predette. La ristrettezza dei tempi suggerì in tale sede l introduzione di un principio (che sarà esteso in via molto più generale solo più tardi): la licenza di polizia può essere oggetto di DIA ex art. 19 della legge n. 241/1990. Questo è il motivo storico per cui molti Comuni chiedono ancora oggi la DIA e l allegazione (ad oggi del tutto arbitraria) dei nulla osta alla stessa. Ma le novità normative non si sono fermate a quelle fino qui descritte, che anzi ad oggi possono considerarsi del tutto superate, nonostante la grande portata innovativa per il tempo. Gli anni a seguire furono caratterizzati dalla semplificazione delle procedure amministrative con l estensione delle ipotesi di DIA per l ottenimento delle autorizzazioni (D. Lgs. N. 80/2005) e con le regole per la vidimazione ad opera del Sindaco della tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore, da tenere esposta nei luoghi in cui è consentito l esercizio del gioco. E, ancora, con l introduzione del carattere di permanenza della licenza di pubblico esercizio e la parificazione delle licenze di somministrazione e di polizia (Dpr n. 311/2001). Con la legge n. 289/2002, che tanto profondamente ha mutato la disciplina del rilascio dei nulla osta (di competenza ormai in via definitiva di Aams e non dell Agenzia delle Entrate), non fu modificata la struttura autorizzatoria per i soggetti, come chiaramente rilevato da altra importante nota circolare 557/B (1) del 3 marzo 2003 del Ministero dell Interno. Attuale regime autorizzatorio Ma la legge che ha più profondamente modificato l assetto autorizzatorio in materia è certamente la 266/2005 (finanziaria per il 2006) che ha apportato tre modifiche importantissime: Aumentano i luoghi in cui si possono installare gli apparecchi: art. 110 Tulps c. 3 «L installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubbli-

3 ci o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti» Non è più richiesta licenza autonoma per l installazione di apparecchi a chi ha già una licenza art. 86 c. 1 o 2 e art. 88 Tulps: Art 86 c. 3 «Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l attività di produzione o di importazione; b) per l attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all articolo 88 ovvero per l installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati». È invertito il rapporto tra nulla osta e licenza, l allegazione dei nulla osta non è più necessaria per l ottenimento della licenza, anzi (ex art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni comma 6 «Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni»), per avere il nulla osta bisogna avere la licenza. Ma quello che più rileva è che alcuni interpreti hanno affermato, con una certa disattenzione rispetto alla effettiva portata della riforma e in palese contrasto con i commenti già comparsi su Automat, che in realtà la normativa in commento non potesse derogare alla necessità di una licenza ad hoc per l esercizio dei giochi anche in luoghi già autorizzati a norma dell art. 86 comma 1 o 2; la predetta e sempre confutata interpretazione intendeva fondarsi sulla lettura dell art 194 del Reg. In BREvE Attuazione Tulps (R. D. 635/1940) che prescrive che nella licenza deve essere espressamente autorizzato l esercizio dei giochi altrimenti non sono permessi. Ancora una volta il Ministero dell Interno ha dimostrato di essere al passo con i tempi ed attento (molto più di isolati uffici periferici del territorio e di molti comuni) all evoluzione normativa, laddove con la nota circolare citata in apertura 557/PAS 18063/ (1) del 17 dicembre 2008 ha fornito una attenta analisi della norma e ha definitivamente chiarito che l art. 194 del regolamento di attuazione è norma regolamentare e pertanto deve limitarsi ad applicare le previsioni delle norma che attua; perciò non può contenere norma di fatto derogatoria di quella che attua. Né l art. 194 del reg. Tulps ha la possibilità di porsi, essendo appunto norma regolamentare, come autonoma fonte di autorizzazione di polizia, che si porrebbe come norma vincolante per le altre tipologie di cui all art. 86 c. 3 lett. C. Ancora, l ottima nota circolare chiarisce che l art. 88 Tulps è titolo alternativo e non complementare per l autorizzazione all esercizio del gioco mediante installazione degli apparecchi, infatti è l art. 110 comma 3 a dire dove gli apparecchi possono essere installati. Infine la nota circolare in commento evidenzia (come più volte da noi ribadito a tutela degli operatori) il permanere degli obblighi inerenti l esposizione della tabella dei giochi proibiti ex art. 195 del Reg. Att. Tulps e dell art. 110 c. 1 Tulps, obbligo la cui violazione è sanzionata penalmente. In definitiva a chi è già possessore di licenza ex art. 86 c. 1 o 2 non deve fare alcuna DIA o richiesta di licenza, ma solo deve richiedere al Sindaco copia vidimata della tabella dei giochi proibiti motivandola con la volontà di installare i giochi (senza allegare nulla osta o altro); medesima richiesta deve essere fatta dal titolare di licenza ex art. 88 Tulps al Questore che ha rilasciato la licenza. avv. Generoso Bloise 1. La legge 388/2000 (finanziaria per il 2001) ha fatto sì che il nulla osta fosse il presupposto di qualsiasi licenza per l installazione la produzione, la distribuzione e la gestione degli apparecchi (infatti l art. 38 comma 6 della stessa legge prevedeva che «Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».) 2. Il Ministero dell Interno, con la circolare 557/B (1) del 28 giugno 2001 ha introdotto il principio (che sarà esteso in via molto più generale solo più tardi) per cui la licenza di polizia può essere oggetto di DIA ex art. 19 della legge n. 241/1990, allegando i N.O., ancorché provvisori. 3. Con la legge 266/2005 (finanziaria per il 2006) è stato invertito il rapporto tra nulla osta e licenza: per l ottenimento della licenza non è più necessario allegare i nulla osta (ex art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni comma 6 «Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni»), anzi, per avere il nulla osta bisogna avere la licenza. 4. La nota Ministero Interni del 18/12/08 ha chiarito che chi è già possessore di licenza ex art. 86 c. 1 o 2 non deve fare alcuna Dia o richiesta di licenza, ma solo deve richiedere al Sindaco copia vidimata della tabella dei giochi proibiti motivandola con la volontà di installare i giochi (senza allegare nulla osta o altro); medesima richiesta deve essere fatta dal titolare di licenza ex art. 88 Tulps al Questore che ha rilasciato la licenza. 75

4 2009 maggio-giugno may-june 76 norme DI RIFERIMEnTO 1 Artt Tulps (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e succ. mod.) Le licenze di cui agli art del Tulps sono, a tutti gli effetti, licenze di PS. Sotto l art.86 comma 1 ricadono quelli di somministrazione di alimenti e bevande e le sale giochi (per le quali, quindi, continua ad essere prevista espressa licenza); il comma 2 concerne i circoli privati con somministrazione; il comma 3 le attività di produzione e gestione di apparecchi da gioco e, alla lettera c) gli esercizi commerciali e gli spazi aperti al pubblico. Il rilascio di queste licenze è di competenza del Sindaco, come stabilito dal DPR 616/77. La licenza art.88 è quella in capo alle agenzie scommesse. 2 Installazione degli apparecchi da gioco presso pubblici esercizi Per installare e far funzionare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da divertimento in locali già autorizzati (ai sensi dell articolo 86 1 e 2 comma e 88 del testo unico di pubblica sicurezza) non occorre più la licenza. Gli esercizi autorizzati ai sensi dell articolo 86 1 e 2 comma possono essere: attività ricettive; esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; stabilimenti di bagni; esercizio di somministrazione in circoli privati. Gli esercizi disciplinati dall articolo 88 del Tulps sono invece gli esercizi per la gestione delle scommesse. I limiti numerici degli apparecchi installabili nei vari esercizi sono stabiliti con Decreto Direttoriale del 27 ottobre 2003 (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) e con Decreto Direttoriale del 18 gennaio 2007 (sale scommesse, sale bingo, sale giochi). Gli esercizi che invece non rientrano nella casistica citata in premessa, per poter installare apparecchi di cui all art. 110 del Tulps, devono presentare una denuncia d inizio attività utilizzando l apposito modulo. In altri termini, l installazione degli apparecchi di cui al comma 6A dell articolo 110 del Tulps in esercizi commerciali o in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati è soggetto a denuncia inizio attività da presentare al Comune (al Questore in Sicilia). Nella denuncia di inizio attività devono essere dichiarati i seguenti requisiti: 1. di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del Tulps approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, nè di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; Regolamento per l esecuzione del Tulps (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635) Il Regolamento di attuazione del TULPS prescrive 4 2. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575 (antimafia); 3. di rispettare il contingente stabilito coi decreti direttoriali 27 ottobre 2003 e 18 gennaio Alla denuncia vanno allegati, qualora richiesto: 1. scheda esplicativa dei singoli giochi ricevuta dal produttore/importatore; 2. fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. In ogni caso è obbligatoria l esposizione della Tabella dei Giochi Proibiti. l obbligo dell esposizione della Tabella dei Giochi Proibiti in tutti gi esercizi in cui siano installati apparecchi da intrattenimento e da gioco 3 Ministero Interni - Applicabilità degli articoli 86 e 110 del Tulps, relativamente alle previsioni normative di cui agli artt. 194 e 195 del R.D. 635/1940 (regolamento di esecuzione al Tulps). È la nota con la quale si chiarisce finalmente che gli esercizi già in possesso di licenza art.86 comma 1 e quelli art.88 non debbono presentare la DIA per l installazione degli apparecchi da gioco. 5 Aggiornamento della normativa sull insediamento e sull attività dei pubblici esercizi (Legge 25 agosto 1991, n.287) Si propongono alcuni articoli della legge 287/91 sui pubblici esercizi: le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni (si sottolinea la sussistenza dei criteri di sorvegliabilità), sulle tipologie degli esercizi (con particolare riferimento alla lettera c), concernente l esercizio congiunto di somministrazione e attività di sala gio-

5 chi), sugli orari di apertura (obblighi non applicati alle sale giochi). 6 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS (D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311) Le licenze art non sono soggette a rinnovo, né richiedono l imposta di bollo. Per attestare il possesso dei requisiti necessari per l ottenimento della licenza è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. (come stabilito dal D.P.R , n.445). Queste le principali disposizioni introdotte dal DPR 311/01 che, inoltre, ha modificato il Regolamento di attuazione del Tulps prevedendo il rilascio della Tabella dei Giochi Proibiti da parte del Sindaco. 7 1 Artt Tulps (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e succ. mod.) Titolo III - Capo II - Degli esercizi pubblici 86. Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l attività di produzione o di importazione; b) per l attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all articolo 88 ovvero per l installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. 88. La licenza per l esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge 7 agosto 1990 n. 241) 8 Regolamento per l esecuzione del Tulps (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635) Art. 194 Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione. Art. 195 La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall art. 110 della Legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell esercizio. In deroga a quanto previsto dall art. 110, primo comma, della Legge, la vidimazione è effettuata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell Interno. Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa. L art.19 della legge 241/90, come modificata dall art.3 del DL 14 marzo 2005, n.35, stabilisce le norme sulla DIA, prevedendo che l attività può essere effettivamente iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione all amministrazione competente, dandone apposita comunicazione. 9 Autorizzazioni di Polizia: caratteristiche revoca requisiti soggettivi (artt.8/14 92); sanzioni (art.15/17 221); poteri del questore (ar.100); installazione apparecchi da gioco (art.110 commi 1/5) 10 2 Criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (DM 564/92) Sulla base dell art.153 del regolamento d attuazione del Tulps, la licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate. I criteri sulla sorveglianza dei locali sono dettati dal DM 564/92. 77

6 2009 maggio-giugno may-june 78 3 Applicabilità degli articoli 86 e 110 del Tulps, relativamente alle previsioni normative di cui agli artt. 194 e 195 del R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione al Tulps) (Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Roma, 17 dicembre 2008) Oggetto: Legge 25 agosto 1991, n. 287, somministrazione di alimenti e bevande e Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, riforma della disciplina relativa al settore del commercio In relazione a quanto richiesto con la nota a margine indicata relativa all oggetto e di seguito a precorsa corrispondenza che integralmente si richiama, si rappresenta quanto segue. In materia di gioco lecito il terzo comma dell articolo 86 del Tulps, è stato riscritto ed introdotto con la legge 23 dicembre 2005 n La previgente formulazione del medesimo comma dell art. 86 del Tulps introdotto con l art.37, comma 2 della legge , n. 388, disponeva che La licenza è altresì necessaria per l attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l installazione degli stessi nei circoli privati. Per effetto della chiarissima formulazione normativa, questo Dipartimento con circolare n. 557/B (1) del , ha ritenuto che il legislatore avesse inteso differenziare le sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti (contemplate al 1 comma dell articolo 86) nelle quali sono unicamente installati biliardi ed altri giochi leciti diversi dagli apparecchi di cui al 5 comma dell articolo 110 Tulps, dalle sale pubbliche ove sono installati tali ultimi apparecchi e congegni automatici da gioco, per il cui esercizio è invece previsto il possesso della licenza contemplata al 3 comma del medesimo art. 86 Tulps, il cui rilascio è condizionato dal previo nulla osta dell Amministrazione finanziaria. Ciò comporta, ovviamente che, a regime, i soggetti già autorizzati ai sensi del 1 comma dell art. 86 Tulps all esercizio delle cosiddette sale da gioco e comunque tutti i pubblici esercizi ove sono installati gli apparecchi e congegni automatici da gioco previsti dal 5 comma dell art. 110 Tulps devono essere muniti della ulteriore licenza di cui all art comma. La suesposta differenziazione viene definitivamente meno con la riformulazione del 3 comma dell art. 86 del Tulps, attuata, come noto, con il comma 524 dell art. 1 della legge , n. 266, a mente del quale: Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l attività di produzione o di importazione; b) per l attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all articolo 88 ovvero per l installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. Inalterati rimangono, invece, i primi due commi dell articolo 86, i quali dispongono che: Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Le citate disposizioni normative, con particolare riferimento a quanto previsto alla lettera c) del novellato terzo comma, indicano inequivocabilmente che le finalità del legislatore sono, da un lato, l ampliamento della diffusione degli apparecchi previsti ai commi 6 e 7 dell articolo 110 del Tulps (aree aperte al pubblico, circoli privati, esercizi commerciali) e dall altro, consentire l installabilità dei richiamati apparecchi esclusivamente negli esercizi assoggettati ad autorizzazione di polizia, ciò in considerazione della estesa collocazione (allora) sul territorio nazionale, di apparecchi di cui al comma 7 dell art.110 del Tulps non rispondenti ai requisiti di liceità. Inoltre, la considerevole espansione del mercato degli apparecchi automatici da intrattenimento e divertimento di cui all art.110 del Tulps commi 6 e 7 e, con esso, degli esercizi preposti all installazione dei medesimi apparecchi, ha indotto il legislatore a semplificare sensibilmente la procedura amministrativa relativa alla loro installazione negli esercizi pubblici. Pertanto, l art. 86 del Tulps, nella misura in cui dispone che solo i titolari degli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di

7 cui al primo o secondo comma o di cui all articolo 88, pone una eccezione all applicabilità del disposto di cui all art. 194 del reg. di esecuzione al Tulps approvato con R.D. 635/1940. In merito vale precisare che diversamente da quanto comunemente ritenuto, la natura regolamentare dell art. 194 lo rende inidoneo di per sé ad essere legittimato quale autonomo titolo di polizia per l esercizio dei giochi leciti nei pubblici esercizi come titolo accessorio per le restanti categorie incluse nell art. 86, dovendosi invece ritenere che solo la legge e dunque l art. 86, è il depositario della legittimazione giuridica in forza della quale è possibile l esercizio del gioco lecito o l installazione degli apparecchi da gioco negli esercizi pubblici. Diversamente opinando, vale a dire se l art. 194 del regolamento al Tulps, dovesse avere valenza di autorizzazione accessoria o, meglio ancora, essere ritenuta disposizione regolamentare inderogabile dalla legge primaria, si produrrebbero risultati contraddittori, irragionevoli e manifestamente assurdi, come nel caso in cui il titolare di licenza questorile relativa all accettazione delle scommesse di cui all art. 88 del Tulps (che si precisa non è in nessun modo assimilabile all esercizio dei giochi come pure da più parti genericamente ritenuto), volendo installare apparecchi da gioco, dovrebbe necessariamente munirsi di una nuova licenza comunale ex art. 86 del Tulps, in relazione all art. 194 del reg. al Tulps, e ciò in evidente contrasto con le disposizioni di cui al richiamato comma 3 dell art. 86 del comma 3 dell art. 110 del Tulps, laddove la licenza ex art. 88 è tassativamente considerata come titolo alternativo e non complementare all art. 86 del Tulps. A conferma della illogicità di siffatta tesi, si osserva che perderebbe ogni significato l ultimo periodo del comma 10 dell art. 110 del Tulps, che prevede quale misura sanzionatoria la sospensione della licenza da parte del questore, quando l autore degli illeciti è titolare della licenza ai sensi dell art. 88 del Tulps. Per quel che concerne, invece, l art. 195 del reg. al Tulps, si rappresenta che sussiste per tutti i titolari di esercizi in cui sono installati gli apparecchi in argomento, l obbligo di richiedere ed esporre la tabella dei giochi proibiti. Il 1 comma del citato art. 110 del Tulps stabilisce che in tutti gli esercizi ove vengono installati apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre. Il correlato art.195 del regolamento di esecuzione al Tulps, oltre a prescrivere che la menzionata tabella di cui all art. 110 della Legge sia tenuta esposta in luogo visibile nell esercizio prevede che in deroga a quanto disposto dall art. 110, 1 comma, della Legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d azzardo, stabiliti dal questore. Pertanto, l esercente in possesso di licenza ex art. 86 del Tulps che volesse installare gli apparecchi di cui ai richiamati commi 6 e 7 dell art. 110 del Tulps, deve richiedere al sindaco che ha rilasciato il titolo autorizzatorio, copia della tabella dei giochi proibiti, motivando tale richiesta con la volontà di installare nel medesimo locale già autorizzato, gli apparecchi in argomento; la medesima autorità comunale provvederà a vidimare e consegnare all interessato copia della tabella dei giochi proibiti predisposta dal questore. Analogamente, il titolare di un esercizio alla raccolta scommesse (art. 88 Tulps) che intende installare i medesimi apparecchi e congegni dovrà rivolgersi al questore che ha rilasciato la licenza per l accettazione delle scommesse, per ottenere copia della tabella dei giochi proibiti. 4 Attribuzione al Sindaco di funzioni in materia di polizia amministrativa (Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) Art. 19 Polizia amministrativa Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: (omissis) 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all art. 86; 5 Aggiornamento della normativa sull insediamento e sull attività dei pubblici esercizi (Legge 25 agosto 1991, n.287) Art. 3. Rilascio delle autorizzazioni 1. L apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l eser- 79

8 2009 maggio-giugno may-june 80 cizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell articolo 6, con l osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all articolo 2. Ai fini del rilascio dell autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento. 2. L autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. 3. Ai fini dell osservanza del disposto di cui all articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico. 4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e deliberate ai sensi dell articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico. 5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni. 6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande: (omissis) d) negli esercizi di cui all articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l attività congiunta di trattenimento e svago; (omissis) 7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici, fatta salva l irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate. Art. 5. Tipologia degli esercizi 1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. (omissis) Art. 8. Orario di attività 1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate. 2. È consentito all esercente di posticipare l apertura e anticipare la chiusura dell esercizio fino a un massimo di un ora rispetto all orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive. 3. Gli esercenti hanno l obbligo di comunicare preventivamente al comune l orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l esposizione di apposito cartello, ben visibile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all articolo 3, comma Il sindaco, al fine di assicurare all utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispo-

9 ne, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. 6 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311) Art. 2. Semplificazioni a carattere generale 1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi: In deroga a quanto previsto dall articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato. Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l esercizio dell attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi ; b) l articolo 12 è sostituito dal seguente: Art. 12. Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. È fatta salva la facoltà dell amministrazione di verificare d ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell attività e la rimozione dei suoi effetti. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell esercizio di un attività autorizzata, la domanda dell interessato deve contenere il consenso scritto dell eventuale rappresentante. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione ; c) dopo l articolo 12 è inserito il seguente: Art. 12-bis. Nel caso di morte del titolare, l erede, ovvero, se si tratta del titolare di un impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell attività se l interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall articolo 17-ter della legge ; d) l articolo 14 è sostituito dal seguente: Art. 14. La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica ; e) all articolo 15, primo comma, le parole conforme alla legge sul bollo, sono sostituite dalle seguenti: conforme alla legge sul bollo, se prescritto ; f) (omissis) g) all articolo 152, il secondo comma è sostituito dal seguente: Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall articolo 86 della legge o dall articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia ; 81

10 2009 maggio-giugno may-june 82 h) il secondo comma dell articolo 195 è sostituito dal seguente: In deroga a quanto previsto dall articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell interno. Art. 3. (omissis) Art.4 Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) il primo comma dell articolo 116 è sostituito dal seguente: Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni ; b) gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti: Art Per l applicazione dell articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell interesse dell igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l incolumità pubblica; d) accertare, ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell elenco di cui all articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell albo degli ingegneri o nell albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l agibilità in data non anteriore a due anni. Art. 141-bis. Salvo quanto previsto dall articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente (omissis) Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Per l esercizio del controllo di cui all articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. Art Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

11 La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto (omissis) Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell articolo 141-bis. Per l esercizio del controllo di cui all articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall ottavo comma dell articolo 141-bis. Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta: a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a spettatori; b) con l integrazione di cui all articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro della sanità ; c) al secondo comma dell articolo 144, le parole articolo 142, n. 3, sono sostituite dalle seguenti: articolo 141, primo comma, lettera e). Art. 5 (omissis) Art. 6. Abrogazioni 1. Ai sensi dell articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) l articolo 81 del regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666; b) gli articoli 84, 93, primo comma, 94, 102, 103, 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all autorità di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; c) gli articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192, nonché gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n Art. 7 (omissis) Art. 8 (omissis) nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge 7 agosto 1990 n. 241) Art. 19. Dichiarazione di inizio attività 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, é sostituito da una dichiarazione dell interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. L attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all amministrazione competente. Contestualmente all inizio dell attività, l interessato ne dà comunicazione all amministrazione competente. 3. L amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e 83

12 2009 maggio-giugno may-june 84 di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall acquisizione del parere. Della sospensione é data comunicazione all interessato. 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l inizio dell attività e per l adozione da parte dell amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa all applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 8 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (D.P.R , n.445) Articolo 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all istanza, sottoscritte dall interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l indicazione dell ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell archivio dell anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà 1. L atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all articolo La dichiarazione resa nell interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli sta-

13 ti, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell articolo 46 sono comprovati dall interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 9 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps) Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 CARATTERISTICHE Art. 8 Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l autorizzazione e ottenere la approvazione dell autorità di pubblica sicurezza che ha conceduto l autorizzazione. Art. 9 Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse. Art. 14 Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, e simili atti di polizia. REvOCA Art. 10 Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata. REQUISITI SOGGETTIvI Art. 11 Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. Art. 92 Oltre a quanto è preveduto dall art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l autorizzazione di cui all art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. ALTRI OBBLIGHI Art. 12 Le persone che hanno l obbligo di provvedere all istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. SAnZIOnI Art. 15 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall autorità di pubblica sicurezza a comparire da- 85

14 2009 maggio-giugno may-june 86 vanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154,00 a 516,00. L autorità di pubblica sicurezza può disporre l accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto. Art. 16 Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall autorità. Art. 17 Salvo quanto previsto dall art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda fino a 206,00. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci. Art. 17-bis Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 a 3098,00. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154,00 a 1032,00. Art. 17-ter Quando è accertata una violazione prevista dall art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l obbligo del rapporto previsto dall art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all autorità competente al rilascio dell autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al Questore. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all interessato. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell igiene, l ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all esecuzione dell ordine di sospensione qualora l interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. Quando ricorrono le circostanze previste dall art. 100, la cessazione dell attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall autorità, è punito ai sensi dell art. 650 del codice penale. Art. 17-quater Per le violazioni previste dall art. 17-bis e dall art. 221-bis consistenti nell inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall autorità nell esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l autorità amministrativa con l ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell attività per un periodo non superiore a tre mesi. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all art. 24 della legge 24 novembre 1981, n Nell esecuzione della sanzione accessoria, si computa l eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell art. 17- ter. Art. 17 quinquies Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al Prefetto. Art. 17-sexies Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221- bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applica-

15 no le disposizioni di cui all art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n Art. 221 Con decreto [reale], su proposta del Ministro dell Interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso regolate. Salvo quanto previsto dall art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l arresto fino a due mesi o con l ammenda fino a 103,00. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute POTERI DEL QUESTORE Art. 100 Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata. InSTALLAZIOnE APPARECCHI DA GIOCO nei PUBBLICI ESERCIZI Art In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. 2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 4. L installazione e l uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. 10 Criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande Regolamento per l esecuzione del Tulps (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635) Art. 153 La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate. Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 Art. 1. Sorvegliabilità esterna 1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d accesso o d uscita. 2. Le porte o altri ingressi devono consentire l accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l accesso ad abitazioni private. 3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico. 4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d accesso o d uscita. 87

16 2009 maggio-giugno may-june 88 Art. 2. Caratteristiche delle vie d accesso 1. Nessun impedimento deve essere frapposto all ingresso o uscita del locale durante l orario di apertura dell esercizio e la porta d accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l apertura dall esterno. Art. 3. Sorvegliabilità interna 1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso. 2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell autorizzazione di cui all art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essere impedito l accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge. 3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l identificabilità degli accessi ai vani interni dell esercizio e le vie d uscita del medesimo. Art. 4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati 1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all interno della struttura adibita a sede del circolo o dell ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all interno. Art. 5. Norma transitoria 1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli precedenti entro diciotto mesi dalla predetta data. 2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l accesso a chiunque. LICEnZE PER SALE GIOCHI Ai sensi dell art. 19, 1 comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, la licenza per l attività di Sala Giochi è rilasciata dal Sindaco. Tale licenza è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 86 e seguenti, (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni). L Amministrazione Comunale può riservarsi la facoltà di condizionare il rilascio della licenza a valutazioni sulla compatibilità dell esercizio rispetto a: distanze e superfici minime residenza circostante, (es. scuole, impianti sportivi, luoghi di culto, ospedali, ecc.) Il Comune fissa altresì gli orari d apertura, l eventuale divieto d accesso ai minori di anni 14 e l eventuale giorno di riposo settimanale. Documentazione usualmente richiesta Per ottenere la richiesta è necessario presentare i seguenti documenti: 1) Domanda in carta da bollo, indirizzata al Sindaco e contenente: Generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita) o per le Società la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante; Numero di codice fiscale; Ubicazione dell esercizio e insegna 2) Certificato di destinazione d uso dei locali da richiedere all Ufficio Accettazione Edilizia Privata 3) Planimetria dei locali in scala 1:100 4) Elenco, descrizione, regolamento e fotografie di ciascun apparecchio da gioco installato 5) Dichiarazione antimafia (modulo da ritirarsi presso l ufficio) 6) Dichiarazione di conformità degli apparecchi alle leggi vigenti 7) Nulla osta del Ministero dell Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 8) Fotocopia del documento di identità del richiedente.

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