Creacasa Protezione Rata

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1 Assicurazione collettiva ad adesione collegata ai Contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A. Polizza collettiva N ZC di Fascicolo Informativo Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota informativa, comprensiva di Glossario Condizioni di Assicurazione Modulo di Adesione (fac simile) e documento sul trattamento dei dati personali deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Edizione CRS 3885/T/03/11 Credemassicurazioni SpA Capitale interamente versato di euro REA presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, Reggio Emilia (Italia) - Tel: Fax: info@credemassicurazioni.it

2 Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Aderente/Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Le garanzie danni sono prestate da: a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata (di seguito, Credemassicurazioni); b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Mirabello, Reggio Emilia (Italia) c) Recapito telefonico: Fax: Sito Internet: info@credemassicurazioni.it d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata con provvedimento ISVAP n del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n del 06/08/08 ad estendere l esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto di Credemassicurazioni è pari a 7,9 milioni di euro; il capitale sociale è pari a 8,9 milioni e il totale delle riserve patrimoniali è pari a 0,2 milioni. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 1,12. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati sono desunti dal bilancio al 31 dicembre B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza. Non è previsto il diritto di recesso (fatto salvo quanto previsto all art. 19 delle Condizioni di Assicurazione per i casi di estinzione anticipata, portabilità o rinegoziazione del Contratto di Mutuo). 3. Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni In conseguenza del Contratto di Mutuo stipulato tra l'aderente e il Contraente, la finalità della polizza è quella di garantire all'assicurato nei limiti previsti dalla polizza, il pagamento di un indennizzo al verificarsi di uno dei seguenti eventi: - Inabilità Totale Temporanea (per Lavoratori Dipendenti Privati o Dipendenti Pubblici, Lavoratori Autonomi); - Disoccupazione (per i Lavoratori Dipendenti Privati o Dipendenti Pubblici); - Ricovero Ospedaliero (per i Lavoratori Autonomi o Dipendenti Pubblici, e Non Lavoratori). Resta convenuto fra le parti che: 1. la copertura per Disoccupazione non è disponibile per gli Assicurati che, al momento del verificarsi del sinistro, siano Lavoratori Autonomi; Nota Informativa 1 di 8 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

3 2. la copertura per Ricovero ospedaliero non è disponibile per gli Assicurati che, al momento del verificarsi del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati. Descrizione delle garanzie offerte Qualora il sinistro consista nella Inabilità Temporanea Totale o nella Disoccupazione, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà all Aderente un indennizzo pari all importo della somma assicurata (come definita nel Glossario), per ciascun periodo di 30 giorni durante il quale perduri il sinistro, successivamente al periodo di franchigia di cui all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. L'indennizzo verrà pagato dalla Compagnia Assicuratrice alla scadenza di, ed in misura corrispondente a, ciascun periodo di 30 giorni di durata del sinistro. Qualora il sinistro consista nel Ricovero Ospedaliero, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà all Aderente il primo indennizzo, pari all importo della somma assicurata (come definita nel Glossario), qualora il sinistro perduri per un tempo superiore al periodo di franchigia di cui all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Per il periodo successivo di durata del sinistro, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà l'indennizzo alla scadenza di, ed in misura corrispondente a, ciascun periodo di 30 giorni di durata del sinistro. Per quanto riguarda le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 3, 7, 8 e 15 delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda agli artt. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione. Sono presenti massimali, limitazioni particolari e franchigie esplicitati agli artt. 4 (in particolare, art. 4.1 e 4.2) e 8 delle Condizioni di Assicurazione. ESEMPIO per la garanzia Inabilità Temporanea Totale: L Aderente ha diritto all indennizzo nel caso in cui l Inabilità Temporanea Totale perduri per un periodo superiore ai 60 giorni. Nel caso pratico di Inabilità Temporanea Totale della durata di 70 giorni decorrente dalla data di inizio del sinistro, l Aderente si vedrà indennizzata la somma assicurata mensile come definita nel Glossario (sono trascorsi 60 giorni di franchigia). ESEMPIO per la garanzia Disoccupazione: L Aderente ha diritto all indennizzo nel caso in cui la Disoccupazione perduri per un periodo superiore ai 60 giorni. Nel caso pratico di Disoccupazione della durata di 70 giorni decorrente dalla data di inizio del sinistro, l Aderente si vedrà indennizzata la somma assicurata mensile come definita nel Glossario (sono trascorsi 60 giorni di franchigia). Si precisa che nel caso in cui l Assicurato percepisca un indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, la prestazione dovuta per Disoccupazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4.2 delle Condizioni di Assicurazione, sarà corrisposta in misura pari al 30% della somma assicurata(come definita nel Glossario). ESEMPIO per la garanzia Ricovero Ospedaliero: L Aderente ha diritto all indennizzo nel caso in cui il Ricovero Ospedaliero perduri per un periodo superiore a 7 pernottamenti. Nel caso pratico di Ricovero Ospedaliero della durata di 9 pernottamenti decorrente dalla data di inizio del sinistro, l Aderente si vedrà indennizzata la somma assicurata mensile come definita nel Glossario (sono trascorsi 7 pernottamenti di franchigia). Si fa presente che le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero prevedono una carenza pari a 60 giorni se il sinistro è dovuto a malattia. La garanzia Disoccupazione prevede una carenza di 180 giorni. Persone assicurabili Per quanto riguarda le caratteristiche nel dettaglio che devono possedere le persone assicurabili si rinvia all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. Nota Informativa 2 di 8 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

4 E presente un limite massimo di età assicurabile. Si rinvia all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Durata dell assicurazione Il presente contratto di assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza indicata sul Modulo di Adesione e ha una durata pari a quella indicata sul Modulo di Adesione (5 o 10 anni a scelta dell Aderente). Sono presenti combinazioni di durata delle Coperture a scelta dell Aderente. Si rinvia all art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Periodi di carenza contrattuali per le garanzie del ramo danni Sono previsti periodi di carenza per quanto riguarda le garanzie esplicitati all art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Dichiarazioni sul buono stato di salute Nullità Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. Ai fini della stipula dell assicurazione, l Assicurato deve sottoscrivere la dichiarazione sul proprio buon stato di salute riportata nel Modulo di Adesione. Qualora l Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni le coperture assicurative non potranno essere prestate. Si evidenzia la necessità dell Assicurato di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio Non previste. 7. Premi L Aderente paga un Premio Unico, la cui entità dipende: - dalla durata dell assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione); - dalla somma assicurata (come definita nel Glossario). Il pagamento del Premio Unico avviene in via anticipata: l importo del premio è indicato sul modulo di adesione alla voce Premio Unico. Il Contraente, alla data di decorrenza dell assicurazione, incassa il Premio Unico - tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario dell Aderente - per conto di in forza di un mandato all incasso appositamente conferito dalla stessa Compagnia al Contraente. Si evidenzia che in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Contratto di finanziamento, Credemassicurazioni restituisce all Aderente la parte di Premio Unico pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria o, in alternativa, su richiesta dell Aderente fornisce la copertura fino alla scadenza contrattuale. Si rimanda all art. 19 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Costi gravanti direttamente sull Aderente Il Premio Unico è comprensivo delle spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemassicurazioni all Intermediario mentre le spese di gestione rappresentano l importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto. Nota Informativa 3 di 8 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

5 TIPOLOGIA DI COSTO % del Premio Unico versato(al Quota parte del costo netto delle imposte) percepita dall Intermediario Spese di acquisizione 45% 100,0% Spese di gestione 21% 0,0% Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al Premio Unico pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle spese di acquisizione (remunerazione dell intermediario): al fine di salvaguardare la sinteticità dell esposizione vengono illustrati alcuni esempi. Durata dell assicurazione: 5 anni Importi in euro Somma assicurata Premio Unico Costi totali Quota parte del costo percepita dall Intermediario , ,06 776, , ,82 970,78 Durata dell assicurazione: 10 anni Importi in euro Somma assicurata Premio Unico Costi totali Quota parte del costo percepita dall Intermediario , , , , , ,49 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non previsto. 9. Diritto di recesso Il contratto non prevede il diritto di recesso. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall art del c.c. 11. Legge applicabile al contratto Al contratto di assicurazione si applica la legge italiana. 12. Regime fiscale I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona, alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all imposta del 2,5% del relativo premio imponibile. Le somme eventualmente restituite all Aderente in caso di risoluzione anticipata dell assicurazione potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR , n.917. (e successive modifiche e integrazioni): l onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Credemassicurazioni entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell evento. Si rinvia agli artt. 3, 10 e 13 delle Condizioni di Assicurazione per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio sull individuazione del momento di insorgenza del sinistro. Nota Informativa 4 di 8 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

6 Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata alla Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura per la liquidazione delle prestazioni. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario. 14. Assistenza diretta Convenzioni Non prevista. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: - Funzione REC - Via Mirabello, Reggio Emilia; via fax al numero 0522/442041; via all indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it; Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'isvap, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia Assicuratrice. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Per qualsiasi chiarimento relativo all inoltro dei reclami l Aderente/Assicurato può contattare il numero verde Arbitrato Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Qualora sia previsto l arbitrato il luogo di svolgimento è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina all Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. 17. Informativa in corso di contratto Credemassicurazioni pubblica sul proprio sito internet il Fascicolo Informativo per la consultazione degli aggiornamenti. Eventuali comunicazioni all Aderente saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto. Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Giuseppe Rovani Nota Informativa 5 di 8 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

7 Glossario Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. ADERENTE Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura assicurativa. ASSICURATO Ciascuna delle persone fisiche, fino ad un massimo di tre, intestatari/o del Contratto di Mutuo, che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla polizza collettiva e che abbia i requisiti di cui al paragrafo "Condizioni di Assicurabilità". CARENZA Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data iniziale, durante il quale non operano le coperture assicurative regolate dal presente contratto di assicurazione. COMPAGNIA ASSICURATRICE CONTRAENTE Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato la Polizza di assicurazione. CONTRATTO DI MUTUO Contratto stipulato tra il Contraente e l Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dal contratto stesso e al quale si riferiscono le coperture assicurative oggetto della Polizza emessa dalla Compagnia Assicuratrice che fornisce la specifica copertura. DATA INIZIALE Le ore 24 del giorno in cui viene erogato il mutuo dal Contraente in base al Contratto di Mutuo o le ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio di polizza, se successivo. DISOCCUPAZIONE Lo stato dell'assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Privato o Dipendente Pubblico, qualora egli abbia cessato la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato per una durata superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno, e sia iscritto nelle liste del Centro per l Impiego, o percepisca un'indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. Durante la disoccupazione il lavoratore non potrà svolgere nessuna attività lavorativa. FASCICOLO INFORMATIVO L insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Aderente/Assicurato, composto da: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario; - Condizioni di Assicurazione; - Modulo di Adesione; - Documento sul trattamento dei dati personali. FRANCHIGIA Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell Assicurato. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE La perdita totale e assoluta, in via temporanea, della capacità dell'assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa a causa di infortunio o malattia. INDENNIZZO L'importo mensile, convenzionalmente fissato al momento della sottoscrizione della polizza ed indicato nella somma assicurata, liquidabile dalla Compagnia Assicuratrice all'assicurato in base al presente contratto di assicurazione qualora si verifichi un sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono parificati agli Infortuni: - l'asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze; - l'annegamento; - l'assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore; Nota Informativa 6 di 8 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

8 - gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. INTERMEDIARIO Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede. ISTITUTO DI CURA Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strutture per anziani. MARGINE DI SOLVIBILITA Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri; nell assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti. LAVORATORE AUTONOMO La persona fisica che abbia presentato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) una dichiarazione relativa all'anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente o similare e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in Società di persone. A titolo esemplificativo sono considerati lavoratori autonomi i : Lavoratori a Progetto, Collaboratori coordinati e continuativi, Apprendisti, Lavoratori Stagionali, le persone fisiche che hanno un contratto di lavoro che non rientra tra le tipologie elencate nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato o Dipendente Pubblico. LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO La persona fisica che svolge la propria attività lavorativa, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in una unità giuridico economica, che è iscritta nei libri paga dell impresa con un contratto di lavoro dipendente, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Sono considerati lavoratori dipendenti i: dirigenti, quadri, impiegati e gli operai, soci di cooperativa iscritti nei libri paga, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori interinali. LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI / DIPENDENTE PUBBLICO La persona che sia lavoratore dipendente, come sopra definito ma presso la Pubblica Amministrazione o i seguenti Enti : - le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Associazioni; - le Regioni, Province e i Comuni; - le aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; - le Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni; - le Istituzioni Universitarie; - le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale; - le istituzioni educative; - gli Istituti autonomi case popolari; - gli enti pubblici non economici nazionali; - le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado. MALATTIA Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. MODULO DI ADESIONE Modulo sottoscritto dall Aderente per fruire della polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini delle coperture assicurative. NON LAVORATORE Colui che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: benestanti, pensionati, casalinghe, studenti). NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA L'attività retribuita o comunque redditizia svolta dall'assicurato con carattere di abitualità e prevalenza immediatamente prima del sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque redditizia tale da non modificare le possibilità economiche dell'assicurato. NOTA INFORMATIVA Documento redatto secondo le disposizioni dell ISVAP che la Compagnia Assicuratrice deve consegnare all Aderente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Compagnia Assicuratrice, al contratto stesso e alle caratteristiche della polizza. PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE Nota Informativa 7 di 8 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

9 Il periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro, durante il quale I'Assicurato deve tornare a svolgere la sua normale attività lavorativa prima che possa essere presentata un'altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro per la stessa copertura assicurativa. POLIZZA Il documento che contiene la disciplina del contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta alla Compagnia Assicuratrice a fronte delle coperture assicurative prestate con la presente Polizza. PREMIO UNICO Somma di denaro dovuta dall Aderente alla Compagnia Assicuratrice in relazione alle Coperture prestate con la Polizza. REVOCA Diritto dell Aderente/Assicurato di revocare l adesione prima della conclusione del contratto. RICOVERO OSPEDALIERO La degenza ininterrotta in un Istituto di Cura, superiore a 7 pernottamenti, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia previsti dalla copertura assicurativa. SINISTRO Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura. SOMMA ASSICURATA La prestazione mensile corrisposta, in caso di sinistro, da parte della Compagnia Assicuratrice e calcolata applicando la percentuale di copertura prescelta all importo della Iª rata di mutuo indicati nel Modulo di Adesione. Ad esempio: Iª rata di mutuo pari a % di copertura 60% di copertura Somma assicurata I dati contenuti nella presente Nota informativa di CREACASA PROTEZIONE RATA (Polizza collettiva N ZC di Credemassicurazioni S.p.A ) sono aggiornati al 31 marzo Nota Informativa 8 di 8 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

10 Condizioni di Assicurazione 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Con il contratto di assicurazione di cui alla presente polizza, la Compagnia Assicuratrice si obbliga, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere l'indennizzo, pari alla somma garantita, all'assicurato in caso di sinistro causato da: - Inabilità Temporanea Totale, qualora l Assicurato sia un lavoratore Dipendente Pubblico o Privato o un Lavoratore Autonomo; - Disoccupazione, qualora l'assicurato sia un Lavoratore Dipendente Privato o un Dipendente Pubblico; - Ricovero Ospedaliero, qualora l'assicurato sia un Lavoratore Autonomo, un Dipendente Pubblico o un Non Lavoratore. 2. PERSONE ASSlCURABILI 2.1 È assicurabile ciascuna persona fisica che: 1. abbia sottoscritto il Contratto di Mutuo o abbia prestato garanzia personale a favore del Contraente per il credito derivante dal Contratto di Mutuo; 2. goda di buona salute cioè non sia stata affetta da Malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico periodico o continuato, e non sia stata assente, negli ultimi 12 mesi, dalla normale attività per più di 60 giorni continuativi a causa di malattia o infortunio ; 3. sia Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente Privato o Pubblico da almeno 12 mesi o un Non Lavoratore; 4. alla data di adesione alla presente assicurazione sia di età non inferiore a 18 anni e alla data di scadenza abbia un età massima di 65 anni. 2.2 Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto congiuntamente da 2 o più mutuatari o vi siano uno o più garanti, si considerano Assicurati tutti coloro (fino ad un massimo di 3) che siano in possesso di tutti i requisiti di cui al comma precedente nominativamente indicati nel Modulo di Adesione. In caso di pluralità di Assicurati ai sensi del presente comma, ciascuno di essi è assicurato in pro quota dividendo la somma assicurata (come definita nel Glossario) in ragione del numero complessivo di Assicurati, secondo quanto stabilito nel successivo art. 3, comma INDENNIZZO 1. Qualora il sinistro consista nella Inabilità Temporanea Totale o nella Disoccupazione, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà all Assicurato un indennizzo pari all importo della somma assicurata (come definita nel Glossario), per ciascun periodo di 30 giorni durante il quale perduri il sinistro, successivamente al periodo di franchigia di cui al successivo art. 8. L'indennizzo verrà pagato dalla Compagnia Assicuratrice alla scadenza di, ed in misura corrispondente a, ciascun periodo di 30 giorni di durata del sinistro. Qualora I'Assicurato, che sta ricevendo dalla Compagnia Assicuratrice il pagamento dell'indennizzo per il caso di Disoccupazione, desideri iniziare un'attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia Assicuratrice. In tal caso, infatti, il pagamento dell'indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. 2. Qualora il sinistro consista nel Ricovero Ospedaliero, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà all Assicurato il primo indennizzo, pari all importo della somma assicurata (come definita nel Glossario), qualora il sinistro perduri per un tempo superiore al periodo di franchigia di cui al successivo art. 8. Per il periodo successivo di durata del sinistro, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà l'indennizzo alla scadenza di, ed in misura corrispondente a, ciascun periodo di 30 giorni di durata del sinistro. 3. Nel caso di più Assicurati, l'indennizzo viene calcolato pro quota dividendo i rispettivi importi interi, così come determinati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, per il numero complessivo di Assicurati. 4. Qualora si verifichino, con riferimento allo stesso periodo di tempo, più sinistri di diverso genere a carico del medesimo Assicurato, gli indennizzi relativi non sono cumulabili, nel senso che l'assicurato non potrà pretendere dalla Compagnia Assicuratrice il pagamento dell'indennizzo in relazione ad uno dei sinistri qualora, con riferimento allo stesso periodo di tempo, egli già percepisca un indennizzo per essersi verificato a suo carico un sinistro di tipo diverso. 5. Qualora durante il periodo di Disoccupazione indennizzabile ai sensi di polizza, l Assicurato percepisca un'indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria vale la limitazione espressamente prevista al successivo art Condizioni di Assicurazione 1 di 7 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

11 4. MASSlMALI e LIMITAZIONI PARTICOLARI 4.1 Massimali Qualora la copertura operi a favore di un solo Assicurato, per ciascun sinistro la Compagnia Assicuratrice liquiderà fino ad una somma massima pari a 12 volte l importo della somma assicurata (come definita nel Glossario). Inoltre, nel caso in cui si verifichino più sinistri relativi alla stessa garanzia, la Compagnia Assicuratrice non potrà liquidare, a titolo di indennizzo, in base alla presente polizza, un importo complessivo che sia superiore a 30 volte l importo della somma assicurata (come definita nel Glossario). Qualora gli Assicurati siano più di uno, per ciascuno di essi l'importo massimo che la Compagnia Assicuratrice potrà liquidare per ciascun sinistro è pari a 12 volte l importo corrispondente alla ripartizione pro quota della somma assicurata (come definita nel Glossario) di cui al precedente art. 3 comma 3. Inoltre, nel caso in cui si verifichino più sinistri relativi alla stessa garanzia in relazione a ciascuno degli Assicurati, la Compagnia Assicuratrice non potrà liquidare, a titolo di indennizzo in base alla presente polizza, un importo complessivo che sia superiore a 30 volte l importo corrispondente alla ripartizione pro quota della somma assicurata (come definita nel Glossario) di cui al precedente art. 3, comma 3. La somma assicurata (come definita nel Glossario) non potrà essere superiore a Euro per ogni Contratto di Mutuo. 4.2 Limitazione dell Indennizzo in caso di trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Si precisa che nel caso in cui, durante il periodo di Disoccupazione indennizzabile ai sensi di Polizza, l Assicurato percepisca un indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, la prestazione dovuta per Disoccupazione sarà corrisposta in misura pari al 30% della somma assicurata (come definita nel Glossario). 5. COLPA GRAVE, TUMULTI, TERREMOTO In deroga all'art c.c., la Compagnia Assicuratrice è obbligata al pagamento dell'indennizzo anche nel caso in cui il sinistro sia cagionato da colpa grave dell'assicurato. In deroga all'art c.c., la Compagnia Assicuratrice è obbligata al pagamento dell'indennizzo anche nel caso in cui il sinistro sia determinato da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva, ovvero sia conseguenza di movimenti tellurici. 6. LlMITI TERRITORIALI DELLA COPERTURA La copertura assicurativa derivante dalla presente polizza comprende soltanto i sinistri verificatisi entro i confini degli Stati appartenenti all'unione Europea. La sola garanzia Disoccupazione (qualora l'assicurato sia un Lavoratore Dipendente Privato o un Dipendente Pubblico) viene estesa ai lavoratori cd. frontalieri - intendendosi per essi i cittadini italiani, residenti in Italia, che svolgano la loro attività lavorativa alle dipendenze di aziende svizzere, con rapporto di lavoro regolato dalla Confederazione Elvetica - alle seguenti condizioni: 1- la garanzia vale esclusivamente per i casi di Disoccupazione che sostanzialmente corrispondono al licenziamento per giustificato motivo oggettivo; l Assicurato si farà carico di produrre la documentazione necessaria, senza la quale alla Compagnia Assicuratrice (Credemassicurazioni) non sarà possibile erogare gli indennizzi del caso; 2- l Assicurato deve essere iscritto negli elenchi anagrafici dei Centri Circoscrizionali per l impiego o nelle liste di mobilità regionali. 7. CARENZA Le coperture assicurative di cui al presente contratto prevedono le seguenti Carenze: - 60 giorni per l Inabilità Temporanea Totale e il Ricovero Ospedaliero causati da malattia; giorni per la Disoccupazione. 8. FRANCHIGIE In relazione all'inabilità Temporanea Totale e alla Disoccupazione, per i primi 60 giorni di durata del sinistro l'assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo. Il diritto all'indennizzo di cui al precedente art. 3 matura, pertanto, solo qualora il sinistro perduri almeno per un periodo di ulteriori 30 giorni consecutivi successivi al compimento della franchigia. In relazione al Ricovero Ospedaliero l'assicurato ha diritto all'indennizzo di cui al precedente art. 3 solo se il sinistro ha durata superiore a 7 pernottamenti. Condizioni di Assicurazione 2 di 7 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

12 9. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto di assicurazione ha effetto dalla Data Iniziale e ha durata pari a quanto indicato sul Modulo di Adesione (5 o 10 anni a scelta dell Aderente). Resta inteso che qualora il periodo di franchigia termini dopo la scadenza della polizza nessun indennizzo sarà dovuto dalla Compagnia Assicuratrice all'assicurato. Del pari alla scadenza del presente contratto di assicurazione cessa ogni obbligo della Compagnia Assicuratrice di corrispondere l'indennizzo all'assicurato qualora a tale scadenza perduri un sinistro, sicché nulla sarà dovuto all'assicurato in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni che intercorre tra la data dell'ultimo pagamento prima della scadenza e la data della scadenza. 10. PERIODO DI RIQUALIFlCAZIONE 10.1 Una volta avvenuto, in relazione ad un sinistro, il pagamento del relativo indennizzo da parte della Compagnia Assicuratrice, il diritto dell'assicurato ad ottenere un indennizzo in relazione ad un nuovo sinistro dello stesso tipo di quello indennizzato,sorge solo dopo che, una volta cessato il sinistro precedente, l'assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa o le sue normali occupazioni per il periodo di tempo pari a: - in caso di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero, 30 giorni consecutivi, ovvero 180 giorni consecutivi, se il nuovo sinistro è dovuto alla stessa malattia o infortunio del sinistro precedente; - in caso di Disoccupazione, 180 giorni consecutivi Allo stesso modo qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di carenza, I'Assicurato non avrà in questo caso nessun diritto all indennizzo e, prima di poter presentare la richiesta di indennizzo per un nuovo sinistro dello stesso tipo, dovrà aver ripreso la propria normale attività lavorativa o le sue normali occupazioni per un periodo di tempo pari a quanto riportato al precedente comma ESCLUSIONI PER IL CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE E RICOVERO OSPEDALIERO Nessun indennizzo è dovuto qualora l Inabilità Temporanea Totale o il Ricovero Ospedaliero sia dovuta/o a: 1) infortuni o malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; 2) infortuni o malattie causati all'assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che I uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; 3) infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; 4) infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni; 5) infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'assicurato abbia preso parte attiva; 6) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; 7) infortuni o malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc); 8) eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoidi; 9) applicazioni di carattere estetico, richieste dall'assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità della assicurazione; 10) qualunque condizione di salute o malattia direttamente o indirettamente collegata ad infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili; 11) conseguenze di infortuni o situazioni patologiche preesistenti alla data iniziale, già note in tale data ali'assicurato; 12) le conseguenze di infortuni e malattie verificatesi mentre l'assicurato svolge la sua normale attività lavorativa fuori dai confini d'ltalia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni; 13) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Temporanea Totale o a Ricovero Ospedaliero. 12. ESCLUSIONI PER IL CASO DI DISOCCUPAZIONE L'Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo qualora: 1) la Disoccupazione sia conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni della garanzia per Inabilità Temporanea Totale, di cui al precedente art.11; Condizioni di Assicurazione 3 di 7 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

13 2) l'assicurato non abbia prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato o Dipendente Pubblico in modo consecutivo per 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro, restando inteso che, ai fini del presente comma, eventuali interruzioni dell'attività lavorativa di durata non superiore a 2 settimane, non determinano il venir meno della continuità della stessa; 3) al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, l'assicurato fosse a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli fossero note circostanze che oggettivamente facessero prevedere che tale evento si sarebbe verificato; 4) la Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa; 5) la Disoccupazione derivi dalla natura stagionale o a tempo determinato del rapporto di lavoro dell'assicurato; 6) al momento del sinistro, l'assicurato svolga la propria normale attività lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana. Relativamente ai lavoratori c.d. "frontalieri", come definiti all'art. 6 che precede, l'esclusione è temperata da quanto stabilito nel citato art. 6; 7) l'assicurato abbia risolto il rapporto di lavoro per sua volontà; 8) l'assicurato non sia iscritto nella lista dei Centri per l Impiego, salvo che tale iscrizione sia in contrasto con il regime di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria al quale sia soggetto l'assicurato; 9) l'assicurato percepisca il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; 10) l'assicurato, al momento dell'evento sia in periodo di prova. 13. CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO La Compagnia Assicuratrice liquiderà l'indennizzo di cui al precedente art.3, a condizione che: 1) alla data del sinistro l'assicurato sia in possesso dei requisiti di cui all'art.2.1, punti 3 e 4; 2) il sinistro sia avvenuto scadute le ore 24 della data termine del periodo di carenza e comunque durante il periodo di vigenza della polizza; 3) il sinistro non rientri nelle esclusioni di cui agli artt. 6, 11 e 12; 4) sia trascorso il periodo di franchigia di cui all'art. 8; 5) l'aderente abbia regolarmente corrisposto il premio di polizza; 6) l'assicurato abbia subito un sinistro e, per il caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio o malattia, sia temporaneamente nella totale incapacità fisica di attendere alla normale attività lavorativa. 14. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato è tenuto ad inviare alla Compagnia Assicuratrice entro e non oltre il sessantesimo giorno dal verificarsi del sinistro stesso la seguente documentazione tramite raccomandata A.R.: 14.1 In caso di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero: a) modulo di denuncia sinistri compilato e sottoscritto (richiedibile alla Compagnia Assicuratrice); b) copia di un documento di identità; c) certificato medico attestante l'inabilità Temporanea Totale o certificato da cui risulti il Ricovero Ospedaliero; d) nel caso di Inabilità Temporanea Totale, i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente, il mancato invio del quale comporta la cessazione del diritto all'indennizzo; e) copia della cartella clinica e/o di ogni documentazione inerente al sinistro che possa ragionevolmente essere richiesta dalla Compagnia Assicuratrice In caso di Disoccupazione: a) modulo di denuncia sinistro compilato e sottoscritto (richiedibile alla Compagnia Assicuratrice); b) copia di un documento di identità; c) copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e copia della lettera di assunzione; d) copia di un documento comprovante l'iscrizione alla lista dei Centri per l Impiego o l'inserimento nelle liste di Mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l'eventuale permanenza in tali liste; e) ogni documento inerente al sinistro che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Compagnia Assicuratrice, in particolare come previsto dall art. 6 delle Condizioni di Assicurazione relativamente ai lavoratori cosiddetti frontalieri. Condizioni di Assicurazione 4 di 7 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

14 14.3 Inoltre l'assicurato dovrà: a) sciogliere da ogni riserbo i medici curanti, e, in caso di Disoccupazione, il datore di lavoro; b) consentire indagini e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Compagnia Assicuratrice, i cui costi saranno a totale carico della compagnia medesima. 15. CONTINUAZIONE DI SINISTRO 15.1 Una volta avvenuto il pagamento dell'indennizzo con riferimento al primo periodo di 30 giorni di durata del sinistro o, nel caso del Ricovero Ospedaliero, una volta avvenuto il primo pagamento, qualora il sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi, l'assicurato è tenuto alla compilazione del modulo di continuazione di sinistro, reperibile presso la Compagnia Assicuratrice, che dovrà essere trasmesso tempestivamente alla medesima Compagnia Assicuratrice, allegando i documenti eventualmente richiesti La Compagnia Assicuratrice potrà, in ogni momento, richiedere all'assicurato di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla presente polizza. 16. MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA L'Assicurato che, in pendenza del presente contratto di assicurazione, modifichi la propria condizione occupazionale inerente alla normale attività lavorativa, nel senso che da Lavoratore Autonomo o Dipendente Pubblico diviene Lavoratore Dipendente Privato o viceversa, accederà automaticamente alle sole coperture assicurative previste per la condizione occupazionale (Lavoratore Autonomo, Dipendente Pubblico o Lavoratore Dipendente Privato) al momento del sinistro. L'Assicurato che sia Lavoratore Autonomo e, in pendenza del presente contratto di assicurazione, diventi Lavoratore Dipendente Privato, ha diritto all'indennizzo per Disoccupazione solo se lo stato di Disoccupazione sopravvenga dopo che l'assicurato abbia superato il periodo di prova e sia comunque trascorso un periodo di tempo di almeno 180 giorni consecutivi dal momento in cui questi sia diventato Lavoratore Dipendente Privato. L'Assicurato che sia Lavoratore Dipendente Privato, in pendenza del presente contratto di assicurazione, diventi Lavoratore Autonomo o Dipendente Pubblico, ha diritto all'indennizzo per Ricovero Ospedaliero solo se il sinistro si verifichi dopo almeno 60 giorni dal momento in cui l'assicurato ha iniziato la propria Normale Attività Lavorativa come Lavoratore Autonomo o Dipendente Pubblico. 17. PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio pattuito è dovuto per intero ed in un unica soluzione dall Aderente all atto di erogazione del Contratto di Mutuo. Il Contraente incassa il premio relativo ad ogni Adesione tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del C/C bancario dell Aderente per conto della Compagnia Assicuratrice in forza di un mandato all incasso del premio appositamente conferito dalla Compagnia Assicuratrice al Contraente. 18. VINCOLO La presente polizza è vincolata a favore del Contraente (Vincolatario), ed a seguito di ciò viene convenuto tra le parti che in caso di sinistro il risarcimento che sarà liquidato a termini di polizza non sarà pagato dalla Compagnia Assicuratrice senza il preventivo consenso scritto del Contraente. Similmente non potranno avere luogo diminuzioni di somme assicurate, storni o disdetta del contratto senza preventivo consenso scritto del Contraente. Il presente vincolo si intenderà automaticamente decaduto alla data della scadenza della polizza oppure alla data di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo al quale è abbinata la copertura assicurativa. 19. EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO Nel caso di estinzione anticipata totale, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. portabilità ) ovvero di rinegoziazione o estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo al quale la presente assicurazione è collegata, l Aderente potrà scegliere se mantenere in essere l assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di Premio Unico pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In caso di risoluzione anticipata dell assicurazione, verrà restituito all Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, l importo dovuto entro 60 giorni dalla data di risoluzione Estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), l Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata alla Compagnia Condizioni di Assicurazione 5 di 7 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

15 Assicuratrice, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24 del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo. In tal caso all Aderente, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo fino alla scadenza dell assicurazione). Essa è calcolata per il premio puro (definito come la differenza tra il Premio Unico, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. L importo da restituire (afferente sia i costi sia il premio puro), calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l importo del Premio Unico relativo alle garanzie Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero in Istituto di Cura al netto di imposte - per un rapporto avente: - al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell assicurazione e la data di scadenza della stessa; - al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell assicurazione Portabilità del Contratto di Mutuo Nel caso di portabilità del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), l Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le coperture e l assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo. In tal caso, all Aderente, per il tramite del Contraente verrà restituita la parte di Premio Unico pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria ossia a partire dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di portabilità verso altro soggetto mutuante - e fino alla data di scadenza dell assicurazione. L importo sarà determinato con le modalità indicate al precedente art Rinegoziazione estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Emiliano S.p.A.), l assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l Aderente/Assicurato, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alla Compagnia Assicuratrice, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso: - la copertura cesserà e l assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo o di estinzione parziale anticipata dello stesso; - con riferimento alla copertura assicurativa cessante, all Aderente (per il tramite del Contraente) verrà restituita la parte di Premio Unico pagato, al netto delle imposte, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria ossia a partire dalla data di rinegoziazione estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell assicurazione. L importo sarà determinato con le modalità indicate al precedente art Condizioni di Assicurazione 6 di 7 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

16 20. DlCHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c REGIME FISCALE I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona, alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all imposta del 2,5% del relativo premio imponibile. Le somme eventualmente restituite all Aderente in caso di risoluzione anticipata dell assicurazione potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR , n.917. (e successive modifiche e integrazioni): l onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente. 22. CESSIONE DEI DIRITTI Salvo quanto previsto dall'art. 18, l'aderente non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, la presente polizza o i diritti derivanti dalla medesima. 23. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. 24. DIRITTO DI SURROGA La Compagnia Assicuratrice rinuncia al diritto di surroga ex art c.c. verso i responsabili del sinistro. 25. COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra l Aderente e la Compagnia Assicuratrice, con riferimento alla presente polizza, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata A.R. alla Compagnia Assicuratrice. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia Assicuratrice all'aderente saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto dell'aderente stesso. 26. PRESCRIZIONE I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto o l evento garantito, secondo quanto previsto dall art del Codice Civile I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazioni riferite al prodotto CREACASA PROTEZIONE RATA sono aggiornati al 31 marzo Condizioni di Assicurazione 7 di 7 Mod.A4/CRS 3885/T/03/11

17 CREACASA PROTEZIONE RATA Assicurazione collettiva ad adesione collegata ai Contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A. (Polizza collettiva di n ZC) Contraente: Credito Emiliano S.p.A. Aderente cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso, codice fiscale MODULO DI ADESIONE Dati relativi al Contratto di Mutuo n. Estremi dell'adesione n. Data Iniziale Durata Dati relativi alla somma assicurata Iª rata dl mutuo (Euro) % di copertura Dati relativi al premio e al capitale assicurato iniziale (importi espressi in EURO) premio unico di cui costi a carico dell'aderente di cui imposte parte dei costi riconosciuta all'intermediario Persone Assicurate(*) 1) Cognome Nome Sesso Data di nascita 2) Cognome Nome Sesso Data di nascita 3) Cognome Nome Sesso Data di nascita (*) Nel caso in cui ci sia una pluralità di assicurati, il capitale assicurato verrà suddiviso in proporzione al numero delle persone assicurate. Il sottoscritto Aderente prende atto che: _ Credito Emiliano S.p.A. ha stipulato la polizza collettiva di n ZC (per la copertura dei casi di inabilità temporanea causata da infortunio o malattia - solo per i Lavoratori Dipendenti (Privati e Pubblici) e Lavoratori Autonomi, di ricovero ospedaliero - solo per i Lavoratori Dipendenti Pubblici, Lavoratori Autonomi e Non Lavoratori, e di disoccupazione - solo per i Lavoratori Dipendenti Privati e Pubblici) in nome e nell'interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Mutuo e in abbinamento a detti contratti; _ le coperture assicurative non sono proponibili separatamente; _ il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione è pari all'importo sopraindicato alla voce "premio unico"; _ le coperture assicurative decorrono, dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "Data Iniziale" e hanno durata pari a quanto indicato alla voce "Durata", fatto salvo quanto indicato all' art. 9 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale; Il sottoscritto Aderente dichiara: - di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti" modello 7A,"Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto" modello. 7B, ai sensi del Regolamento ISVAP 5/2006, ART. 49 c.2; _ di aver preso atto che ha conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alla stessa ai fini delle validità dell'assicurazione; _ di essere consapevole che la presente polizza è vincolata a favore di Credito Emiliano S.p.A; - di essere consapevole che la prestazione prevista in caso di Disoccupazione indennizzabile ai sensi di polizza, qualora l Assicurato percepisca - durante il periodo di Disoccupazione - un indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, sarà corrisposta in misura pari al 30% della somma assicurata (calcolata applicando la % di copertura prescelta all importo della Iª rata di mutuo indicati nel presente Modulo); _ di approvare specificatamente, agli effetti degli art del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 3 (Indennizzo); art. 4 (Massimali e Limitazioni particolari) e, in particolare, l art. 4.2 (Limitazione dell indennizzo in caso di trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria); art. 8 (Franchigie); art. 11 (Esclusioni per il caso di inabilità temporanea totale e ricovero ospedaliero); art. 12 (Esclusioni per il caso di Disoccupazione); art. 14 (Documentazione richiesta per la liquidazione di un sinistro). Il sottoscritto Aderente dichiara di voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata e di aver ricevuto e letto il Fascicolo Informativo (CRS 3885/T/03/11), comprensivo di Nota informativa, Condizioni di Assicurazione, Fac simile del modulo di adesione, Documento Informativo sul trattamento dei dati personali. Luogo e Data firma Aderente X Il sottoscritto Assicurato/i, ai fini della validità delle coperture dichiara inoltre: _ di godere di buona salute cioè di non essere stato affetto da Malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico periodico o continuato, e di non essere stato assente, negli ultimi 12 mesi, dalla normale attività per più di 60 giorni continuativi a causa di malattia o infortunio; _ di essere un Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente Privato o Pubblico da almeno 12 mesi o un Non Lavoratore; _ essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C. Il/I sottoscritto/i Assicurato/i dichiara che le informazioni fornite nel presente modulo di adesione, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Compagnia Assicuratrice, sono veritiere e complete e ne assume ogni responsabilità. firma 1 Assicurato firma 2 Assicurato firma 3 Assicurato X X X Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del D. Lgs. 196/2003 L Aderente e l'assicurato/i dichiarano di aver ricevuto e letto l informativa con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sono stati informati da Credemassicurazioni S.p.A. sull uso dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, e sui propri diritti (art. 7 D.lgs. 196/2003) ed esprimono il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell informativa stessa, apponendo la propria firma in calce. Luogo e Data firma 1 Assicurato firma 2 Assicurato firma 3 Assicurato cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri X X X - Capitale interamente versato di euro REA presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, Reggio Emilia (Italia) - Tel: Fax: info@credemassicurazioni.it 1 - per il Cliente Edizione aggiornata a Marzo 2011 Mod.A4/CRS 3885/03/11

18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 In applicazione della normativa sulla privacy, La informiamo sull uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1). Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (7). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo di esprimere il consenso nella specifica sezione prevista nella proposta di assicurazione o nel contratto, oppure nell apposito modulo, per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nel modulo di proposta di assicurazione. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11). Per l esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso, Gestione Clienti, Via Mirabello n. 2, Reggio Emilia, tel , fax , assicurazioni@credemassicurazioni.it (12). (edizione 07/2006) Credemassicurazioni SpA Il Direttore Generale NOTE 1) Come previsto dall art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino). 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 5) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito o scelte dall interessato); centri di demolizione di autoveicoli; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10); - società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le carte verdi emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa; assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati; - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; - ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma); - nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all art. 226 cod. strad., gestisce l Archivio nazionale dei veicoli e l Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, Roma ), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino). 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. 12) L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro REA presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, Reggio Emilia (Italia) - Tel: Fax: info@credemassicurazioni.it Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. Mod. A4/CRS /10/PDF/0101

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