Direttive d investimento. Helvetia Fondazione d investimento. Edizione La Sua Fondazione d investimento svizzera.
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1 Direttive d investimento Helvetia Fondazione d investimento Edizione 0 La Sua Fondazione d investimento svizzera.
2 Direttive di investimento Principi generali In base all art. e all art. dello statuto dell Helvetia Fondazione d investimento, il Consiglio di fondazione emana le direttive d investimento. Il Consiglio di fondazione può modificare le direttive d investimento in qualsiasi momento senza preavviso. Le modifiche vengono comunicate agli investitori nella forma appropriata. Le disposizioni elencate nei «Principi generali» sono di natura sussidiaria, in altre parole valgono nella misura in cui non siano state formulate diverse disposizioni singole per i gruppi d investimento. Il documento «Direttive d investimento» dell Helvetia Fondazione d investimento viene pubblicato in diverse lingue. Qualora la traduzione italiana presentasse discrepanze rispetto al testo originale tedesco, fa fede la versione tedesca. L investimento del patrimonio sociale e del patrimonio dei gruppi d investimento viene effettuato nel rispetto dei criteri di sicurezza, rendimento e liquidità. Tutti i gruppi d investimento investono il patrimonio nel rispetto dei principi e delle direttive relative a gli investimenti di capitale di istituti di previdenza del personale della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) e delle relative ordinanze di esecu - zione oltre che della prassi pertinente delle autorità di vigilanza. Nell Ordinanza sulla Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP), sezione «Investimenti del patrimonio» (art. 9 fino a 9) oltre che dell ordinanza sulla fondazione d investimento (OFond), sezione 0 «Patrimonio d investimento» (art. 6 fino a ) sono definite le restrizioni agli investimenti rilevanti. In tutti i gruppi d investimento si può tenere un adeguata liquidità nell unità di conto del gruppo d investimento e in tutte le valute in cui sono effettuati gli investimenti. Vale come liquidità tutto l avere in banca a vista e a termine con scadenze fino a mesi. È consentito l impiego di strumenti finanziari derivati in tutti i gruppi d investimento conformemente alle direttive OPP e alla prassi della vigilanza. Gli investimenti collettivi secondo l art. 0 OFond sono consentiti in tutti i gruppi d investimento. Devono essere in linea con le direttive d investimento della fondazione ed essere opportunamente diversificati. Se gli investimenti collettivi sono fondi d investimento non autorizzati in Svizzera dalla vigilanza o con autorizzazione alla distribuzione di FINMA e su gruppi d investimento di fondazioni d investimento sotto il controllo della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), la loro quota non deve superare il 0 % del patrimonio del gruppo d investimento. 6 In tutti i gruppi d investimento è possibile prestare titoli a fronte di commissione (Securities Lending). Analogamente devono essere rispettate le disposizioni della Legge federale sull investimento di capitale (LICol) (art. cpv. lett.a LICol SR 9., art. 76 OICol SR 9., art. segg. OICol-FINMA SR 9.). 7 Nel caso di investimenti a tasso fisso vengono considerati solo i debitori classificati da un agenzia di rating riconosciuta con un Investment Grade di almeno (AAA a BBB- (Standard & Poor s), Aaa a Baa (Moody s), AAA a BBB- (Fitch)). Se il rating non è disponibile, si ricorre a un rating bancario. 8 In tutti i gruppi d investimento LPP, nelle direttive d investimento, la definizione «Valute estere» fa riferimento agli investimenti conformemente all art., lett. e BVV. 9 La composizione dei benchmark specifici dei gruppi di investimento sono consultabili nella homepage della fondazione d investimento. Direttive d investimento, Helvetia Fondazione d investimento,
3 Azioni Svizzera Azioni Global Il gruppo d investimento investe in osservanza dei principi generali delle direttive d investimento nei titoli di partecipazione delle società con domicilio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Il gruppo d investimento può investire anche in titoli di partecipazione di società con domicilio all estero se questi fanno parte dell indice del benchmark. La sovraponderazione di queste società nei confronti del benchmark non deve superare due punti percentuali. L obiettivo dell investimento consiste nel riprodurre in modo passivo l indice di riferimento Swiss Performance Index. Pertanto, le limitazioni societarie secondo art. 6 cpv. OFond possono essere superate secondo l art. a OPP. Il Tracking Error massimo per un periodo di un anno non deve superare l. %. collettivi fino al 00 % a condizione che gli investimenti collettivi La quota consentita per investimento collettivo è del 0 %. I fondi d investimento autorizzati in Svizzera (opportunamente diversificati) dalla vigilanza o con autorizzazione alla distribuzione di FINMA e i gruppi d investimento di fondazioni Il gruppo d investimento investe in osservanza dei principi generali delle direttive d investimento in titoli di partecipazione delle società con domicilio all estero. L obiettivo dell investimento consiste nel riprodurre in modo passivo un benchmark su misura che assicuri un adeguata distribuzione in rapporto alle regioni e ai settori. Come benchmark su misura vale la ponderazione degli indici dei rispettivi paesi di MSCI (Morgan Stanley Capital International) nei quattro principali mercati azionari internazionali, Pacifico e Mercati emergenti: Allocazioni Fascia Fasciastrategiche in % minima % massima +% USA EMU United Kingdom Japan Pazifik.00.. Emerging Markets Nell attuazione della politica d investimento sono tollerate differenze (fasce) dalle ponderazioni target del ± %. I superamenti delle fasce e dei limiti in positivo o in negativo in conseguenza dello sviluppo del mercato vengono riportati al livello consentito entro in un tempo utile, in altre parole immediatamente e comunque non oltre 0 giorni. Il «rebalancing» viene effettuato normalmente alla fine di ogni trimestre e ogni volta che si superano, in positivo o in negativo, le fasce stabilite. Il Tracking Error massimo per un periodo di un anno non deve superare l. %. È possibile investire al massimo il % del patrimonio della stessa società in titoli di partecipazione. collettivi fino al 00 % a condizione che gli investimenti collettivi La quota consentita per investimento collettivo è del 0 %. I fondi d investimento autorizzati in Svizzera (opportunamente diversificati) dalla vigilanza o con autorizzazione alla distribuzione di FINMA e i gruppi d investimento di fondazioni Direttive d investimento, Helvetia Fondazione d investimento,
4 Obbligazioni Svizzera Obbligazioni Global Il gruppo d investimento investe in osservanza dei principi generali delle direttive d investimento in titoli di credito in CHF di debitori con domicilio il Svizzera. L obiettivo dell investimento consiste nel riprodurre in modo passivo l indice di riferimento Swiss Bond Index SBI Domestic AAA BBB. In questo caso può essere investito in crediti un massimo del 0 % del patrimonio complessivo secondo l art. cpv. lett. b OPP presso un unico debitore. Nel caso di crediti verso la Confederazione e Istituti di obbligazioni fondiarie è possibile superare questa limitazione. Il Tracking Error massimo per un periodo di un anno non deve superare lo 0. %. collettivi fino al 00 % a condizione che gli investimenti collettivi La quota consentita per l investimento collettivo è del 0 %. I fondi d investimento autorizzati in Svizzera (opportunamente diversificati) dalla vigilanza o con autorizzazione alla distribuzione di FINMA e i gruppi d investimento di fondazioni Il gruppo d investimento investe in osservanza dei principi generali delle direttive d investimento in titoli di credito in valuta straniera di debitori con domicilio all estero. L obiettivo d investimento consiste nel riprodurre in modo passivo un benchmark su misura che assicuri un adeguata distribuzione a livello regionale. Come benchmark su misura vale la seguente ponderazione degli indici parziali JP Morgan Government Bond: Allocazioni strategiche in % Aggregati UME. Stati Uniti traded.0 Regno Unito traded 9.0 Giappone traded.0 Canada traded. Australia traded. Svezia traded.8 Danimarca traded.8 Nell attuazione della politica d investimento, le differenze dalla ponderazione target vengono gestite mediante la limitazione del Tracking Error. I superamenti in positivo o in negativo in conseguenza dello sviluppo del mercato vengono riportati al livello consentito entro un tempo utile, in altre parole immediatamente e comunque non oltre 0 giorni. Il «rebalancing» viene effettuato normalmente alla fine di ogni trimestre e ogni volta che non viene rispettato il Tracking error. Il rendimento benchmark dovrebbe essere raggiunto con la replica più precisa possibile del benchmark in relazione alle caratteristiche di rischio e rispetto di un tracking error dello 0. % p.a. come valore target e nel rispetto delle direttive d investimento. Non sono autorizzate le obbligazioni Non Investment Grade, anche se sono contenute nel benchmark. Tuttavia, questa misura dovrebbe minimizzare il tracking error. La limitazione del debitore per stato può essere superata conformemente all art. 6 cpv. OFond a condizione che il debitore in questione abbia anche una ponderazione maggiore nel benchmark. Nel caso di singoli debitori, tuttavia, non sono ammesse differenze dal benchmark superiori a punti percentuali in positivo o in negativo. 6 Il portafoglio ha una qualità media di rating di almeno A+ (Standard & Poor s). 7 collettivi fino al 00 % a condizione che gli investimenti collettivi La quota consentita per investimento collettivo è del 0 %. I fondi d investimento autorizzati in Svizzera (opportunamente diversificati) dalla vigilanza o con autorizzazione alla distribuzione di FINMA e i gruppi d investimento di fondazioni Direttive d investimento, Helvetia Fondazione d investimento,
5 LPP-Mix Il gruppo d investimento investe nel rispetto dei limiti di legge riguardo a categoria, società e debitori nelle categorie di investimenti autorizzate dalla LPP e relative disposizioni esecutive e nel rispetto dei principi generali e direttive d investimento. Le quote di azioni e obbligazionari sono coperte dai rispettivi gruppi d investimento dell Helvetia Fondazione d investimento. L allocazione strategica che corrisponde anche al benchmark su misura è composto nel seguente modo: Allocazioni Fascia Fasciastrategiche in % minima 0% massima +0% Obbligazioni Svizzera Obbligazioni Global Azioni Svizzera Azioni Global Nell attuazione della politica d investimento sono tollerate differenze (fasce) dalle ponderazioni target del ±0 %. I superamenti delle fasce e dei limiti in positivo o in negativo in conseguenza dello sviluppo del mercato vengono riportati al livello consentito entro un tempo utile, in altre parole immediatamente e comunque non oltre 0 giorni. Inoltre il gruppo d investimento e il benchmark su misura vengono confrontati con l indice di riferimento LPP-Index 9 di Pictet. La quota obbligazionaria ha una qualità media di rating di almeno A+ (Standard & Poor s). collettivi fino al 00 % a condizione che gli investimenti collettivi La quota consentita per investimento collettivo è del 0 %. Gli investimenti collettivi autorizzati in Svizzera (opportunamente diversificati) dalla vigilanza o con autorizzazione alla distribuzione di FINMA e i gruppi d investimento di fondazioni LPP-Mix Plus Il gruppo d investimento investe nel rispetto dei limiti di legge riguardo a categoria, società e debitori nelle categorie di investimenti autorizzate dalla LPP e relative disposizioni esecutive e nel rispetto dei principi generali e direttive d investimento. L universo dell investimento comprende oltre ai titoli di partecipazione e ai titoli di credito anche immobili e hedge fund. Le quote di azioni e obbligazionari sono coperte dai rispettivi gruppi d investimento dell Helvetia Fondazione d investimento. L allocazione strategica che corrisponde anche al benchmark su misura è composto nel seguente modo: Allocazioni Fascia Fasciastrategiche in % minima 0% massima +0% Obbligazioni Svizzera Obbligazioni Global Azioni Svizzera Azioni Global Immobili Hedge fund Nell attuazione della politica d investimento sono tollerate differenze (fasce) delle ponderazioni target del ±0%. I superamenti delle fasce e dei limiti in positivo o in negativo in conseguenza dello sviluppo del mercato vengono riportati al livello consentito entro un tempo utile, in altre parole immediatamente e comunque non oltre 0 giorni. Inoltre il gruppo d investimento e il benchmark su misura vengono confrontati con l indice di riferimento LPP-Index 9 di Pictet. Può essere investito un massimo del 0 % del patrimonio in titoli di partecipazione e un massimo del 0 % del patrimonio in valuta estera. L investimento in investimenti alternativi viene effettuato conformemente all art. 9 cpv. OFond mediante: a. gruppi d investimento secondo l art. 8 OFond; oppure b. investimenti collettivi soggetti alla vigilanza di FINMA o di un autorità di vigilanza estera equivalente o autorizzati alla distribuzione dalla FINMA in Svizzera; c. certificati e prodotti strutturati a condizione che siano orientati a un indice ampio nel settore degli investimenti alternativi. collettivi fino al 00% a condizione che gli investimenti collettivi La quota consentita per investimento collettivo è del 0 %. Gli investimenti collettivi autorizzati in Svizzera (opportunamente diversificati) dalla vigilanza o con autorizzazione alla distribuzione di FINMA e i gruppi d investimento di fondazioni Direttive d investimento, Helvetia Fondazione d investimento,
6 LPP-Mix Plus 0 Il gruppo d investimento investe nel rispetto dei limiti di legge riguardo a categoria, società e debitori nelle categorie di investimenti autorizzate dalla LPP e relative disposizioni esecutive e nel rispetto dei principi generali e direttive d investimento. L universo dell investimento comprende oltre ai titoli di partecipazione e ai titoli di credito anche immobili e hedge fund e materie prime. Le quote di azioni e obbligazionari sono coperte dai rispettivi gruppi d investimento dell Helvetia Fondazione d investimento. L allocazione strategica che corrisponde anche al benchmark su misura è composto nel seguente modo: Il gruppo d investimento può investire in un investimento unico o collettivo fino al 00% a condizione che gli investimenti collettivi La quota consentita per investimento collettivo è del 0 %. Gli investimenti collettivi autorizzati in Svizzera (opportunamente diversificati) dalla vigilanza o con autorizzazione alla distribuzione di FINMA e i gruppi d investimento di fondazioni Allocazioni Fascia Fasciastrategiche in % minima 0% massima +0% Obbligazioni Svizzera indexiert Obbligazioni Global indexiert Azioni Svizzera indexiert Azioni Global indexiert Immobili Hedge fund Materie prime.0..8 Nell attuazione della politica d investimento sono tollerate differenze (fasce) delle ponderazioni target del ±0 %. I superamenti delle fasce e dei limiti in positivo o in negativo in conseguenza dello sviluppo del mercato vengono riportati al livello consentito entro un tempo utile, in altre parole immediatamente e comunque non oltre 0 giorni. Inoltre, il gruppo d investimento e il benchmark su misura vengono confrontati con l indice di riferimento LPP-Index 9 di Pictet. Può essere investito un massimo del 6 % del patrimonio in titoli di partecipazione e un massimo del.6 % (prima della copertura contro i rischi di cambio) patrimonio in valute estere, in tale contesto le valute estere possono essere coperte al 0 % in franchi svizzeri. L investimento in investimenti alternativi viene effettuato conformemente all art. 9 cpv. OFond mediante: a. Gruppi d investimento secondo l art. 8 OFond; oppure b. Investimenti collettivi soggetti alla vigilanza di FINMA o di un autorità di vigilanza estera equivalente o che sono autorizzati alla distribuzione dalla FINMA in Svizzera; c. Certificati e prodotti strutturati a condizione che siano orientati a un indice ampio nel settore degli investimenti alternativi. Direttive d investimento, Helvetia Fondazione d investimento,
7 Immobili Svizzera Il gruppo d investimento Immobili Svizzera investe in beni immobili da loro direttamente detenuti in tutto il territorio della Svizzera tenendo in considerazione un adeguata ripartizione del rischio. Il punto chiave dell attività d investimento è nel settore degli immobili a uso abitativo e corrisponde a due terzi. Un terzo viene investito in immobili a uso commerciale. Sono consentiti anche beni immobili misti. Sono consentiti a. abitazioni (incl. proprietà per piani) b. edifici di abitazione nel diritto di superficie (fino a un massimo del 0 % del patrimonio d investimento) c. Stabili commerciali (inc. proprietà per piani, anche in diritto di superficie fino a un massimo del 0 % del patrimonio d investimento) d. Beni immobili misti e. Edifici in fase di costruzione f. Oggetti che necessitano di lavori di risanamento g. Terreni non edificati, a condizione che siano ben urbanizzati e che rispettino i requisiti per un immediata edificazione h. Terreni in comproprietà con la maggioranza delle quota di comproprietà e dei voti (massimo il 0 % del patrimonio immobiliare) i. Gli investimenti collettivi e le partecipazioni a società immobiliari svizzere, a condizione che il loro scopo sia esclusivamente l acquisto, la vendita, la costruzione, l affitto o la locazione di terreni propri (massimo il 0 % del patrimonio immobiliare). j. Cartelle ipotecarie e/o diritti di pegno immobiliare. I terreni edificabili, gli edifici in costruzione e gli oggetti che necessitano di lavori di risanamento non devono superare il 0 % del patrimonio del gruppo d investimento. Sono possibili l acquisto di azioni di una società anonima immobiliare, di quote di fondi immobiliari e le diritti in fondazioni immobiliari (massimo il 0 % del patrimonio immobiliare). Gli investimenti in beni immobili con diritto di superficie possono ammontare a un massimo del 0 % del patrimonio del gruppo d investimento. 6 Il gruppo d investimento investe in diversi oggetti immobiliari con un opportuna diversificazione per oggetto, tipologia e posizione. Il valore di mercato di un oggetto può ammontare a un massimo del % del patrimonio del gruppo d investimento. I complessi residenziali realizzati secondo gli stessi principi di edificazione e le frazioni adiacenti le une alle altre sono considerate come un fondo unico. Deve essere assicurata la successiva negoziabilità e vendibilità dei singoli oggetti. 7 È ammesso un grado di finanziamento con capitale di terzi di un massimo del 0 % del valore di mercato dei fondi. 8 Per la gestione della liquidità, il gruppo d investimento può detenere liquidità nella corrispondente misura, che può essere tenuta nel seguente modo: a. per cassa o avere presso banche svizzere o presso la posta. Il rating minimo deve essere BBB- (Standard & Poor s), Baa (Moody s) oppure BBB- (Fitch). b. Gli investimenti nel mercato monetario, inclusi gli investimenti collettivi nel mercato monetario; il rating minimo a breve termine dell emittente deve essere A- (Standard & Poor s), P- (Moody s) oppure F (Fitch). c. Investimenti obbligazionari con una durata fino a mesi. Il rating minimo dell emittente deve essere A (Standard & Poor s), A (Moody s) oppure A (Fitch). d. Obbligazioni della Centrale d emissione per la costruzione di alloggi di utilità pubblica, della Centrale di emissione di obbligazioni fondiarie delle banche cantonali svizzere e della Banca delle obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri. A garanzia di progetti di costruzione imminenti o in caso di mancanza di opportunità d investimento, il patrimonio può essere investito anche in titoli di credito in CHF di debitori in Svizzera con una durata o una durata residua fino a mesi. 9 Il benchmark del gruppo d investimento è il KGAST Immo- Index. 0 Durante la fase di strutturazione del portafoglio, in altre parole durante un massimo di quattro anni dopo il lancio, in casi eccezionali ben motivati sono consentite deroghe rispetto ai limiti massimi di due terzi di edifici a uso abitativo e un terzo a uso commerciale, al 0 % del patrimonio immobiliare in costruzioni in diritto di superficie, al 0 % in fondi in comproprietà con maggioranza delle quote di comproprietà e di voti, al 0 % in investimenti collettivi e al valore di mercato di un immobile % del patrimonio immobiliare. È ammesso il conferimento in natura se gli immobili sono compatibili con la strategia di investimento, se ciò non compromette gli interessi degli altri investitori del gruppo d investimento e se la negoziazione si svolga in base al valore stabilito da un perito indipendente nominato dalla fondazioni di investimento e verificato da un secondo perito indipendente, anch egli nominato dalla fondazione. Direttive d investimento, Helvetia Fondazione d investimento,
8 Helvetia Fondazione d investimento St. Alban-Anlage 6, 00 Basilea T ( h), F Membro di KGAST/CAFP
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