SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ISERNIA CIG D CPV

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1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ISERNIA CIG D CPV TRA La Camera di Commercio di Isernia, con sede in Isernia, C.so Risorgimento, 302, C.F più avanti denominata semplicemente Ente rappresentata dal Dott. Francesco Potena, nato a Isernia il 30/04/1949, nella sua qualità di Segretario Generale Reggente dell'ente E (denominazione dell Ente di credito) C.F. n. con sede in.. Via.. (che sarà in seguito chiamata "Gestore ) rappresentato dal., nato il.. a nella sua qualità di.. di seguito denominato Gestore Si conviene e si stipula quanto segue: Art.1 (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA) 1. L Ente affida con la presente convenzione in base alla determinazione del n... del. il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso il proprio sportello di Isernia sito in.. 2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal 01/01/2012 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico. 3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere. Art.2 (OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE) 1. Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all Ente e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme di legge ed in particolare del Regolamento concernente la Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio di cui al D.P.R. 254/ e di quelle contenute negli articoli che seguono, la custodia e l amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art.11., nonché la prestazione di ogni altro servizio contemplato dalla presente convenzione. 2. La gestione finanziaria dell Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 1

2 Art.3 (RISCOSSIONI) 1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso informatici (reversali), emesse dall'ente su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla normativa tempo per tempo applicabile agli enti camerali, attualmente identificati, sulla base del D.P.R. 254 del 2 Novembre 2005, nel Dirigente dell'area economico finanziaria e nel Responsabile dell ufficio Ragioneria o rispettivi delegati. 2. Le reversali devono contenere : a. nome e cognome o ragione sociale del debitore b. codice fiscale del debitore c. causale d. importo in cifre e lettere e. data di emissione 3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa, a favore dell Ente stesso, ad eccezione di quanto previsto al comma 7, avverso rilascio di apposita ricevuta, copia della quale verrà unita dal Gestore alla corrispondente reversale della quale lo stesso richiederà l emissione, comunicando l'avvenuto incasso. 4. A comprova delle riscossioni effettuate il Gestore nei successivi sette giorni provvede ad inviare all Ente tramite sistema OBI, un messaggio in formato di flusso informatico firmato digitalmente dai soggetti competenti con cui documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto di cassa dell Ente. Su richiesta dell Ente il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi reversale eseguita. 4. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'ente camerale dovrà essere effettuato su segnalazione dell'ente camerale, con l obbligo da parte del Gestore di prelevare dal Conto Corrente postale, a mezzo assegno fornendone copia fotostatica all Ente, entro max 3 (tre) giorni dalla ricezione delle reversali di incasso. L accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale. 5. Il Gestore non e tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all Ente. 6. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell esercizio saranno segnalate all Ente per l annullamento. 7. Al fine di rendere un migliore servizio all'utenza, dovranno essere installati, entro (da compilare sulla base dell offerta del Gestore aggiudicatario) dall'inizio del rapporto, presso la sede di C.so Risorgimento n. 302, terminali POS nel numero ritenuto dall'ente necessario e comunque non superiore a 10 (dieci), senza alcun onere per l'ente camerale. Gli importi incassati mediante l'utilizzo di tali postazioni saranno accreditati sul conto dell'ente camerale senza addebito di alcuna commissione e con valuta al giorno della effettuazione dell'operazione presso gli sportelli della Camera di Commercio. 8. Alle riscossioni verrà attribuita la valuta del giorno di versamento. 2

3 Art.4 (PAGAMENTI) 1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento informatici (mandati) emessi dall'ente sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla normativa tempo per tempo applicabile agli enti camerali, attualmente individuati, sulla base del D.P.R. 254 del 2 Novembre 2005, nel Dirigente dell'area economico finanziaria e nel Responsabile dell ufficio Ragioneria o rispettivi delegati. 2. I mandati di pagamento devono contenere: a) Nome e cognome o ragione sociale del creditore b) Codice fiscale del creditore c) Causale d) Importo in cifre e lettere e) Modalità di estinzione del titolo f) Data di emissione g) Eventuale data di scadenza. 3. Il Gestore effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell operazione. 4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo non festivo successivo a quello della trasmissione telematica al Gestore degli stessi mandati. In caso di pagamenti da eseguire in termine fisso, che dovrà essere indicato dall'ente sull'ordinativo, l'ente medesimo deve trasmettere telematicamente i mandati entro e non oltre il 3 giorno lavorativo precedente al suddetto termine. 5. Per tutti i pagamenti verrà applicata quale valuta lo stesso giorno di effettuazione delle operazioni. 6. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti digitalmente dalle persone a ciò tenute. 7. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall Ente sul mandato. 8. A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore nei successivi sette giorni provvede ad inviare all Ente tramite sistema OBI, un messaggio in formato flusso informatico firmato digitalmente dai soggetti competenti. Su richiesta dell Ente il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito. 9. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l Ente è liberato dall obbligazione nel momento dell addebito dell importo sul conto corrente bancario o postale. 10. L estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto al comma 5, art. 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dall Ente con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell Ente sia 3

4 dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 11. Eventuali spese derivanti dal pagamento dei mandati sono poste ad esclusivo carico dei beneficiari. 12. Nessuna spesa dovrà fare carico ai beneficiari e alla Camera di Commercio per: - il pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo ai dipendenti ed ex dipendenti della Camera di Commercio, qualunque sia la forma di pagamento prescelta (pagamento in contanti, con assegni circolari, accredito su conto corrente presso la banca o altri istituti di credito); - il pagamento di compensi e gettoni di presenza ai componenti di organi collegiali funzionanti presso la Camera di Commercio; - il pagamento relativo a: rimborsi di diritti e somme versati e non dovuti o di utenze, polizze assicurative, quote associative, acquisto di partecipazioni; versamenti a favore di altri Enti comunque denominati; anche se effettuati mediante bonifico bancario. Per tali casi la Camera di Commercio darà indicazioni sul mandato; 13. Gli assegni circolari, salvo diversa indicazione da apporre sul mandato, saranno trasmessi direttamente ai beneficiari dal Gestore, a mezzo raccomandata assicurata, al valore minimo convenzionale, con avviso di ricevimento e spese a carico dei beneficiari. 14. L Ente si impegna a non trasmettere telematicamente al Gestore mandati oltre la data del 18 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 15. Su richiesta dell Ente, la Banca si impegna a dare corso a quei pagamenti urgenti e indilazionabili il cui ritardo può arrecare grave danno all Ente, come ad esempio: premi assicurativi, contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, tasse ed imposte di qualsiasi specie, canoni, contributi, nonché ogni altro pagamento soggetto ad indennità di mora anche senza i relativi mandati, tramite partita pendente da regolarizzare mediante l emissione di mandato di pagamento entro 15 giorni. 16. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno segnalati all Ente per l annullamento. 17. Per l'imposta di bollo sulle quietanze ed in genere per tutte le ritenute fiscali, la banca si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sui mandati e comunque alle norme di legge vigenti in materia. Art.5 (PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO) 1. Su richiesta dell Ente, il Gestore dovrà procedere al rilascio, senza oneri per l'ente, di carte di credito aziendali regolate da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l Ente trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo. 2. L Ente trasmette al Gestore l estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute. 3. Il Gestore provvede a registrare l operazione sul conto corrente dell Ente applicando i criteri di gestione fissati dal contratto di cui al primo comma e 4

5 la valuta secondo le migliori condizioni offerte dall'istituto di credito per operazioni similari. Art.6 (ANTICIPAZIONE DI CASSA) 1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell effettiva giacenza di cassa dell Ente. 2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell Ente, su richiesta dell Ente, corredata della deliberazione dell organo competente, il Gestore si impegna ad accordare un anticipazione di cassa commisurata al 50% dei ricavi risultanti dall ultimo conto consuntivo approvato. 3. Gli interessi a carico dell Ente vengono calcolati sulle somme utilizzate sull ammontare dell anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo utilizzo. 4. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. Art.7 (ULTERIORI OBBLIGHI) 1. Il Gestore si impegna, su richiesta dell'ente camerale, ad attivare, senza oneri per la Camera di Commercio, un servizio almeno settimanale di ritiro e consegna di corrispondenza e documentazione varia presso la sede di C.so Risorgimento, Isernia; 2. ad attivare e mantenere, gratuitamente, un servizio di Home Banking (nei tempi indicati nell offerta tecnica); 3. a fare proposte di investimento con rendimento minimo garantito superiore al tasso creditore offerto relativamente al c/c di tesoreria; 4. ad attivare le condizioni migliorative ed i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara, secondo le modalità e le tempistiche concordate con l'ente; 5. per tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e/o non espressamente previsti, le parti concorderanno gli eventuali oneri alle migliori condizioni previste dagli accordi interbancari in vigore al momento. Art.8 (MUTUI) 1. Qualora l'ente camerale ne avesse necessità, compatibilmente con le normative vigenti in materia e nel rispetto dei limiti previsti per l'applicazione della normativa comunitaria in materia, la banca si impegna a stipulare, una tantum, contratto di mutuo con l'ente per un importo non superiore ad euro ,00 (cinquemilioni/00), al tasso di interesse pari a ; 2. Per importi eccedenti quello sopra citato la banca si impegna a praticare le migliori condizioni offerte per operazioni similari. Art.9 (FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 1. L Ente provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri. 5

6 2. Resta inteso che, ai fini del D. Lgs. n. 196/2003 (tutela dei dati personali), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall Ente. Art.10 (TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI) 1. Gli ordinativi informatici (mandati e reversali) sono trasmessi al sistema di gestione informatica del Gestore, la cui ricezione è attestata dal sistema OBI. 2. Il Gestore a seguito della verifica di mancanza di anomalie sugli ordinativi informatici lavora gli stessi secondo le modalità di estinzione consentite e trasmette un messaggio di ritorno, firmato digitalmente dai soggetti competenti, tramite flusso informatico nei 7 (sette) giorni successivi alla data di accredito/addebito. 3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza nonché l'estratto conto dei titoli e valori di cui è depositaria. 4. L Ente e tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Art.11 (AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI) 1. il Gestore assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell Ente stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti e senza oneri per l'ente. 2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell Ente. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente dell area economicofinanziaria dell Ente o suoi delegati. Art.12 (VERIFICHE) 1. L Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell Ente hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Dirigente dell Ente dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. Art.13 (TASSI DEBITORI E CREDITORI) 6

7 1. Sulle giacenze di cassa dell Ente viene applicato un interesse annuo nella seguente misura... la cui liquidazione ha luogo con cadenza almeno trimestrale. 2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all art. 6 comma 3 viene applicato un interesse annuo nella misura di...la cui liquidazione avrà luogo con cadenza almeno trimestrale. Art.14 (CONTO GIUDIZIALE) Ai sensi dell art. 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell esercizio il Gestore di impegna a trasmettere al responsabile del servizio di cassa interno dell Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell allegato E del D.P.R 254/2005. Art. 15 (SPONSORIZZAZIONI) La banca si impegna ad effettuare a favore della Camera di Commercio un intervento annuo di euro. da erogare entro ciascun anno di validità del rapporto di cui al presente contratto con modalità che verranno concordate, sulla base di uno specifico accordo da redigersi all uopo tra le parti. Art.16 (DURATA DELLA CONVENZIONE) 1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 Gennaio Art.17 (ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE) La presente convenzione si estende con modalità cartacea al servizio di cassa dell Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura di Isernia Sviluppo Economico Isernia al Centro Estero delle Camere di Commercio del Molise in liquidazione oltre ai soggetti partecipati e amministrati dalla Camera, di cui all art. 2 comma 2 della L. 580/93. A richiesta della Camera di Commercio il Gestore si impegna ad espletare il servizio di cassa secondo le modalità telematiche per la trasmissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso, tramite la procedura denominata 'Ordinativo Bancario Informatico' (OBI) di InfoCamere Scarl, allineata a quanto previsto dall'ultima Circolare ABI (serie tecnica num. 35 del 7 agosto 2008). L importo dell anticipazione di cassa di cui all art. 6 della presente convenzione, da erogarsi ai soggetti che adottano in via esclusiva per legge o statuto un sistema di contabilità economico patrimoniale, sarà commisurata al 50% dei ricavi risultanti dall ultimo conto consuntivo approvato. Art.18 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) 7

8 1. La banca è tenuta ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per l'espletamento del servizio nonché la normativa vigente in materia 2. Il mancato rispetto dell'obbligo di attivare, se non già esistenti, i servizi previsti dalla convenzione, entro il termine indicato dalla Camera, comporta la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale. 3. La mancata osservanza delle condizioni contrattuali o l'insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, motivate e notificate alla Banca con lettera raccomandata a/r, dà facoltà all'ente in qualunque momento, di disdettare la convenzione e far cessare il rapporto, fatta salva in ogni caso la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni subiti Art.19 (CAUZIONE E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE) 1. Il Gestore viene esonerato dal prestare cauzione per l'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione. 2. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore. Art.20 (RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI) 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l Ente e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: Ente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura C.so Risorgimento, Isernia. Gestore -... Via..n.. 2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. 3. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti la sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali si conviene di ricorrere in prima istanza allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Isernia. Qualora non venga raggiunto un accordo, la lite sarà deferita alla decisione di un Collegio arbitrale da nominare in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Pescara, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare in ogni sua parte. L arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Data... Per l Ente Per il Gestore 8

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