SCHEMA DI CONVENZIONE

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1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO E DELLA SUA AZIENDA SPECIALE. QUADRIENNIO 2014/2017, CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI CODICE CIG N C3B Tra la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bergamo, con sede in Largo B. Belotti, 16, Bergamo, codice fiscale n , di seguito denominata Camera rappresentata dal Segretario Generale Dott. Emanuele Prati, in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge e dallo Statuto, e la Banca.. o in forma abbreviata.. con sede in, Via n.... C.F..., di seguito denominata Istituto cassiere, rappresentato da. nella sua qualità di premesso che con determinazione dirigenziale nr del.. il servizio di cassa è stato affidato all Istituto di Credito... Articolo 1 - Oggetto si conviene e si stipula quanto segue 1 - Oggetto della presente convenzione è la fornitura a titolo gratuito del servizio di cassa della Camera di Commercio di Bergamo, della sua attuale Azienda speciale Bergamo Sviluppo e quello delle eventuali altre aziende speciali che dovesse attivare i n futuro. Posto quanto stabilito al successivo articolo 2 in merito alla gratuità del servizio, nulla potrà essere chiesto alla Camera qualora nel corso del contratto dovesse essere soppressa l Azienda Speciale. 2 - Il servizio di cassa ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Camera di Commercio ed alla sua Azienda Speciale e dalle medesime ordinate, con l osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e in conformità della vigente disciplina in materia. Si evidenzia che, con l entrata in vigore della legge finanziaria per l anno 2006, le Camere di Commercio sono fuoriuscite dal Sistema della Tesoreria Unica e di conseguenza dall

2 ogni flusso monetario in entrata e in uscita è movimentato dal conto corrente bancario aperto presso l Istituto Cassiere. 3 - La convenzione riguarda altresì la custodia gratuita di titoli e valori di proprietà della Camera o di proprietà di terzi, ma detenuti nell interesse della Camera. 4 - Per ogni operazione o servizio accessorio non compreso nella Convenzione, l Istituto Cassiere applicherà alla Camera i diritti o le commissioni previste per la migliore clientela, in base a preventivi e specifici accordi. 5 - Il servizio di cassa dell Azienda Speciale, ente dotato di autonomia operativa, dovrà essere prestato in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli riguardanti la Camera di Commercio, ove applicabili. L Azienda Speciale potrà integrare, di comune accordo con l Istituto cassiere, la presente convenzione con ulteriori clausole e condizioni. Articolo 2 - Gestione del servizio 1 - Il servizio di cassa è reso dall Istituto Cassiere gratuitamente, senza cioè addebitare alla Camera alcun onere di gestione. 2 - L Istituto Cassiere ha unicamente diritto al rimborso delle spese vive anticipate per il servizio, quali bolli, imposte e tasse qualora tali oneri siano, per leggi o convenzione, poste espressamente a carico della Camera, ovvero siano stati dalla stess a assunti per esplicita annotazione sui titoli. Dette spese sono rimborsate all Istituto Cassiere a presentazione di apposito rendiconto semestrale. 3 - L Istituto Cassiere dovrà svolgere il proprio servizio tramite una struttura, garantendone il funzionamento e assicurando la reperibilità dei propri dipendenti nell orario di apertura al pubblico degli sportelli e, in caso di necessità, anche nell orario di lavoro per l intera settimana lavorativa. L Istituto Cassiere dovrà rendersi disponibile ad effettuare tutti i servizi previsti per la sede di Bergamo e per la sede distaccata di Treviglio alla data del e di quelle eventualmente aperte in provincia in vigenza della convenzione. Il Cassiere, ai fini dello svolgimento del servizio di cassa oggetto della presente Convenzione, dovrà avere o impegnarsi ad aprire entro il nel Comune di Bergamo e di Treviglio uno sportello bancario funzionante nell orario di apertura al pubblico degli sportelli e, in caso di necessità, anche nell orario di lavoro per l intera settimana lavorativa. Il servizio di Cassa sarà effettuato nei locali dello sportello di Bergamo via.. Il Personale addetto al servizio dovrà essere in numero sufficiente e possedere una adeguata preparazione professionale, atta a garantire il regolare funzionamento del servizio stesso. Articolo 3 - Durata 1 - La presente convenzione avrà durata dall 1/1/2014 al 31/12/2017 e potrà essere rinnovata alle medesime condizioni contrattuali, per una sola volta, per eguale peri odo di tempo, unicamente in forma espressa, d intesa tra le parti, qualora ricorrano i presupposti di legge (art. 29, c.1 d.lgs. 163/2003 e s.m.i.). L esercizio della facoltà di rinnovo dovrà essere 2

3 formalmente comunicato mediante utilizzo della posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza. 2 - L Istituto Cassiere ha comunque l obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta della Camera, sino a quando la stessa non abbia provveduto ad affidare il servizio ad altro soggetto e comunque non oltre sei mesi successivi alla scadenza del contratto originario, ovvero del contratto rinnovato ai sensi del comma precedente. 3 - In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, la Camera s'impegna ad estinguere nel più breve tempo possibile ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso dell Istituto Cassiere stesso, a far rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del co nferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni. Articolo 4 - Periodo di prova 1 - I primi sei mesi di esecuzione del servizio saranno considerati periodo di prova, al fine di consentire alla Camera una valutazione ampia e complessiva sull'espletament o del servizio di cassa. Durante tale periodo la Camera potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere all Istituto Cassiere integrazioni del servizio ove lo stesso dovesse non essere soddisfacente rispetto alle esigenze della Camera stessa. 2 - In caso di mancato adeguamento, la Camera potrà recedere mediante semplice preavviso di giorni dieci da comunicare all Istituto Cassiere mediante utilizzo della posta elettronica certificata. Articolo 5 - Gestione Patrimoniale e Finanziaria 1 - La gestione finanziaria della Camera di Commercio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell esercizio precedente. 2 - Il fondo cassa residuato a fine esercizio sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza. 3 - Alla fine di ogni esercizio finanziario, con la predisposizione del verbale di cassa, firmato dalle parti interessate, l Istituto Cassiere deve accertare le di sponibilità di cassa al 31 dicembre sul c/c bancario e il valore dei titoli di proprietà presso l Istituto cassiere stesso. Articolo 6 - Gestione informatizzata del servizio 1 - Ai fini della semplificazione e accelerazione delle procedure contabili ed i n alternativa alla procedura basata su modelli (reversali e mandati) cartacei, la Camera di Commercio ha attivato procedure telematiche con l introduzione di modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di credito (standard ABI formato XML e circolari ABI n. 35/2008 e 30/2011). L Istituto cassiere è tenuto ad adeguarsi a partire dall al sistema di pagamento/incasso mediante mandato/reversale telematico denominato Ordinativo Bancario Informatico OBI offerto da Infocamere, società consortil e di informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni. 3

4 La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente deve essere assicurata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero applicativi compatibili con quelli in uso presso la Camera, in grado di garantire la conservazione e consultazione delle ricevute. 2 - L Istituto cassiere rende inoltre disponibile un servizio di home banking a partire dall Il servizio dovrà essere attivato per tutta la durata della Convenzione a cu ra e spese dell Istituto cassiere e senza alcun onere per l Ente con: a) funzioni informative per l accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente, b) funzioni telematiche per effettuare operazioni di versamento. 3 - In caso di temporanea indisponibilità del sistema informativo della Camera e/o dell Istituto Cassiere, per più di due giorni lavorativi, tale da non consentire lo scambio dei flussi telematici e la gestione degli stessi, si potrà, eccezionalmente, rico rrere all utilizzo di ordinativi cartacei. Articolo 7 - Firme Autorizzate 1 - La Camera si impegna a trasmettere preventivamente all Istituto Cassiere le firme autografe e digitali con le generalità e qualifica delle persone autorizzate e di quelle dele gate in sostituzione, a firmare le reversali di riscossione e i mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza, nomina o sostituzione. Articolo 8 - Riscossioni 1 - Le entrate sono riscosse dall Istituto Cassiere in base a ordinativi di incasso (reversali) inviati telematicamente, firmati dal Dirigente dell area economico finanziaria e dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio o dai rispettivi delegati. 2 - Le reversali dovranno riportare le seguenti indicazioni: numero progressivo nome e cognome o ragione sociale del debitore codice fiscale del debitore causale importo in cifre e lettere data di emissione codice siope 3 - L Istituto cassiere è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Camera contro il rilascio di apposita ricevuta. Tali incassi saranno segnalati alla Camera che provvederà all emissione delle relative reversali. In caso di inadeguata descrizione della causale e con particolare riguardo ai dati ed ai codici da indicare obbligatoriamente da parte dell utenza bancaria ai sensi della vigente disciplina in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche, l Istituto Cassiere si impegna ad adottare ogni azione per l integrazione della causale con tutti i dettagli possibili. 4 - Il deposito dell ordinativo di incasso non comporta l obbligo per l Istituto Cassiere di procedere ad intimazioni o esecuzioni contro i morosi, o di impegnare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura della Camera ogni azione amministrativa diretta a conseguire l incasso. 4

5 5 - Per tutte le riscossioni, l Istituto Cassiere applicherà la valuta del giorno di incasso o accredito degli importi ai sensi del D. Lgs. n. 11/ In merito alla riscossione di somme affluite sui conti correnti postali intestati alla Camera e per i quali all Istituto Cassiere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dalla Camera mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell estratto conto postale comprovante la capienza del conto. L Istituto Cassiere esegue l ordine di prelievo e l accredito al conto corrente bancario è effettuato nello stesso giorno del prelievo dal conto corrente postale. Articolo 9 - Pagamenti 1 - I pagamenti sono effettuati dall Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) inviati telematicamente, firmati dal Dirigente dell area economico finanziaria e dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio o rispettivi delegati. 2 - I mandati di pagamento dovranno riportare le seguenti indicazioni: numero progressivo, nome e cognome o ragione sociale del creditore, codice fiscale del creditore, causale del pagamento, importo in cifre e lettere, modalità di pagamento, data di emissione, eventuale data di scadenza, codice SIOPE, Codice Identificativo di Gara (CIG), se il pagamento è riferito ad un contratto d appalto, codice CUP, se necessario. 3 - I pagamenti, salvo quanto disposto all art. 13 anticipazioni di cassa saranno eseguiti nei limiti delle disponibilità del conto corrente bancario. 4 - Ai beneficiari dei mandati, successivamente alla trasmissione degli stessi all Istituto Cassiere, sarà inviato dalla Camera apposito avviso di pagamento. 5 - I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello della trasmissione telematica all Istituto Cassiere degli stessi mandati. 6 - Per tutti i pagamenti, l Istituto Cassiere applicherà una data di valuta non anteriore al giorno di pagamento/addebito ai sensi del D. Lgs. n. 11/2010; 7 - L Istituto Cassiere, su conforme richiesta della Camera, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, utenze varie e da delegazioni di pagamento nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati. La Camera si impegna ad emettere i relativi mandati entro trenta giorni dal ricevimento dei giustificativi dei pagamenti effettuati. 8 - L Istituto Cassiere si impegna ad eseguire i pagamenti dichiarati urgenti, su richiesta della Camera, nella stessa giornata di trasmissione della relativa disposizione di pagamento. 5

6 9 - La Camera si riserva di domiciliare presso l Istituto cassiere il pagamento di utenze (telefonia, acqua, gas, ecc.) e di altre spese ricorrenti (ad es. utilizzi carta di credito, Telepass autostradale). In tal caso l Istituto cassiere dovrà procedere al pagamento entro la scadenza, anche senza la preventiva emissione del mandato, che l Ente si impegna comunque a emettere nel termine di cui al punto L Istituto Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da err ore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Camera sul mandato L estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto al comma 5, art. 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dalla Camera con assunzione di responsabilità da parte dell Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite Per i pagamenti di emolumenti ai dipendenti camerali (retribuzioni, indennità di fine servizio o TFR, altri compensi): - non dovranno essere addebitate spese ai dipendenti stessi (accredito su c/c presso l Istituto cassiere o presso altri Istituti di credito); - sono effettuati con valuta fissa e senza addebito di spese per la Camera; - la Camera si impegna a fornire all Istituto cassiere, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi (per l Istituto Cassiere) rispetto alla data di pagamento, apposito elenco, su supporto informatico o mediante invio di flusso telematico, contenente gli estremi dei beneficiari e gli importi netti da pagare. Con le stesse modalità si potrà procedere anche al pagamento di gettoni di presenza, rimborsi spese e compensi degli Amministratori della Camera e dei Componenti di Commissioni operanti presso la stessa Qualora i pagamenti da effettuare abbiano scadenze prefissate, i relativi mandati dovranno essere trasmessi telematicamente all Istituto cassiere di norma due giorni lavorativi bancabili precedenti a detta scadenza o valuta La Camera si impegna a non presentare all Istituto cassiere mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Articolo 10 - Modalità di pagamento 1 - Di norma i mandati saranno estinti mediante: a. accreditamento sul c/c bancario del beneficiario; b. accreditamento in c/c postale del beneficiario c. commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore. 2 - Nessuna commissione o spese inerenti l esecuzione dei pagamenti ordinati dalla Camera con le modalità indicate ai precedenti punti a. e b. dovrà essere posta a carico dei beneficiari. 3 - Eccezionalmente l Istituto Cassiere potrà provvedere a pagamenti in contanti presso i propri sportelli, rispettando tuttavia i limiti e le disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti. 6

7 4 - Nel caso in cui i beneficiari richiedano l'invio degli assegni circolari presso il proprio domicilio, la trasmissione sarà effettuata dall Istituto Cassiere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese di spedizione a carico dei beneficiari stessi. La trasmissione avverrà entro i due giorni lavorativi successivi a quello di ricezione degli ordinativi. 5 - L Istituto Cassiere si obbliga a riaccreditare alla Camera l'importo degli assegni circolari prescritti o rientrati per l'irreperibilità degli intestatari. 6 - I pagamenti verso o dall estero, saranno regolati come segue: Area Euro: nessuna commissione o provvigione applicata. Rimborso delle spese vive Area extra Euro: nessuna commissione. Rimborso delle spese vive e delle provvigioni richieste dalle banche corrispondenti estere. 7 - Per l'imposta di bollo di quietanza la Banca dovrà attenersi alle indicazioni riportate sui mandati. In difetto la Banca si conformerà alle norme di legge vigenti in materia. Articolo 11 - Pagamenti con carta di credito 1 - Su richiesta della Camera, l Istituto Cassiere procederà al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolate da apposito contratto e secondo le modalità di cui al presente articolo. A tal fine, la Camera trasmetterà all'istituto cass iere i nominativi dei funzionari autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo prestabiliti. 2 - La Camera, ricevuto l estratto conto della carta di credito, emetterà i relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute con la stessa. 3 - L Istituto Cassiere provvede a registrare l operazione sul conto corrente della Camera applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma. 4 - L emissione e il rinnovo delle carte di credito e delle carte prepagate è gratuito. Per l utilizzo delle stesse non sono dovute commissioni di gestione e transazione. Articolo 12 - Costituzione e reintegro del Fondo economale 1 - In base a quanto previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del DPR 254/200 5 la Camera di Commercio, assegna annualmente al servizio di cassa interno, un fondo economale, per la gestione delle minute spese d ufficio, da effettuarsi in contanti, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. 2 - All inizio di ciascun esercizio la Banca, dietro mandato della Camera, verserà al servizio di cassa interno l importo complessivo del Fondo (costituzione del fondo). 3 - Mensilmente, previa emissione di mandati da parte della Camera, l Istituto Cassiere provvederà al reintegro del fondo economale, rimborsando in contanti al servizio di cassa interno, le spese sostenute nel periodo di riferimento. 4 - A chiusura dell esercizio il cassiere interno riverserà all Istituto Cassiere il fondo economale. 7

8 Articolo 13 - Anticipazione di cassa 1 - La Camera, in caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente, potrà richiedere all Istituto Cassiere la messa a disposizione di una anticipazione, il cui ammontare sarà definito, di volta in volta di comune accordo tra le parti. L Istituto di Credito renderà comunque disponibile l anticipazione entro 15 giorni dalla richiesta. 2 - L anticipazione sarà gestita a valere sul c/c bancario; le modalità di utilizzo saranno definite di comune accordo tra le parti, nel rispetto della normativa vigente. 3 - Gli interessi a carico della Camera saranno calcolati sulle somme utilizzate a fronte dell anticipazione accordata e decorreranno dalla data di effettivo utilizzo. 4 - Nel caso in cui la presente Convenzione venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, l Istituto Cassiere verrà rimborsato di ogni suo credito. 5 - L Istituto Cassiere addebiterà trimestralmente nel conto corrente bancario della Camera gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell apposito estratto conto. L operazione verrà regolarizzata mediante emissione di appositi mandati di pagamento. Articolo 14 - Obblighi dell Istituto Cassiere 1 - L Istituto Cassiere dedicherà all espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nonché di eventuali disguidi intervenuti nell esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni dell Ente. 2. L Istituto cassiere dovrà, utilizzando prevalentemente gli strumenti informatici e telematici : tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti; fornire il giornale di cassa con l indicazione del saldo del giorno precedente, degli incassi e dei pagamenti effettuati, nonché del saldo di cassa giornaliero; trasmettere alla Camera ogni mese, ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto opportuno, una situazione di cassa contenente il conto cronologico del le reversali riscosse e dei mandati pagati, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in conto sospeso e l elenco delle reversali e dei mandati inevasi. Tale situazione si riterrà senz altro riconosciuta esatta se non perverranno all Istituto cassiere event uali segnalazioni di discordanze entro il termine di trenta giorni dalla data di invio; trasmettere trimestralmente all Ente l estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente: - i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento e di introito effettuate nel periodo considerato; - gli estremi della relativa quietanza; - il foglio dell estratto conto regolato per capitale ed interessi. L Ente è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati; 8

9 trasmissione quotidiana alla banca dati SIOPE gestita dalla Banca d Italia, dei dati concernenti tutti gli incassi e pagamenti effettuati dall Ente; trasmettere trimestralmente alla Camera e comunque ogni volta che ne venisse fatta richiesta, la situazione dei titoli e valori di cui all artico lo 16; gestire il c/c bancario sulle cui giacenze verrà riconosciuto l interesse a capitalizzazione trimestrale. Articolo 15 - Altri servizi 1 - L Istituto Cassiere si impegna a propria cura e spese a fornire gratuitamente: un numero non inferiore a 7 terminali POS fissi abilitati al pagamento con carta di credito e bancomat, n. 2 terminali POS GSM/GPRS, con possibilità di upgrading successivo per la gestione di servizi di contactless payment (con sostenimento dei relativi on eri per installazione, canoni, connessioni e materiali di consumo); servizi di POS virtuale per la gestione di accreditamenti disposti on -line dall utenza a favore dell Ente e della propria Azienda speciale Bergamo Sviluppo (con sostenimento dei relativi oneri per installazione, canoni, connessioni e materiali di consumo). L installazione delle suddette apparecchiature e l attivazione dei servizi deve avvenire entro il giorno dell inizio della prestazione del servizio di cassa. Le apparecchiature devono es sere attivate e rese perfettamente funzionanti contestualmente all installazione. Eventuali diverse e/o ulteriori esigenze individuate dall Ente nel periodo di gestione di servizio di cassa saranno concordate con l Istituto cassiere. a partire dal 1/3/2015 il servizio bisettimanale di ritiro valori/incassi presso la sede camerale di Bergamo L.go Belotti e P.zza Libertà e settimanale presso l ufficio distaccato di Treviglio, Via Dalmazia, in giornate e con modalità da concordare. Resta inteso che i rischi connessi all espletamento di detto servizio graveranno sull Istituto cassiere. Delle somme prelevate, l Istituto Cassiere rilascerà quietanze, controfirmate dai funzionari camerali delegati con l indicazione dell importo prelevato e della causale (incassi del giorno.riscossi presso la sede..) L Istituto cassiere provvederà all accreditamento dei predetti valori sul conto corrente camerale alle condizioni (valuta, tasso, ecc.) contenute nella presente convenzione. Articolo 16 - Custodia ed amministrazione titoli 1 - L Istituto Cassiere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell Ente, e non, che la Camera intenda affidargli, che vengono immessi in un conto di deposito. L Istituto cassiere custodisce altresì i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore della Camera. Il servizio di custodia dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà dell Ente, quanto di terzi, per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, viene svolto gratuitamente. 2 - L Istituto cassiere si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente dell area economico finanziaria o dei Referenti preventivamente comunicati. 3 - Ogni trimestre, o ogni volta che la Camera ne faccia richiesta motivata, l Istituto Cassiere trasmetterà l elenco dei valori e dei titoli esistenti in deposito o in custodia presso di essa. 9

10 Articolo 17 - Condizioni speciali per il personale dipendente 1 - L Istituto Cassiere si impegna a proporre nei confronti del personale dipendente della Camera e della propria Azienda Speciale condizioni speciali e di favore per conti correnti ed altri servizi. Sia i conti correnti già accesi dal personale dipendente della Camera presso l Istituto Cassiere, sia quelli accesi dal personale stesso successivamente alla proposta dell Istituto Cassiere potranno fruire delle condizioni suddette su semplice segnalazione da parte del titolare dello status di dipendente della Camera. Articolo 18 - Verifiche 1 - La Camera ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L Istituto Cassiere deve esibire, ad ogni richiesta, i registri e tutte le carte contabili relative alla gestione. 2 - I componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Camera hanno libero accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte della Camera dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. Allo stesso modo, il legale rappresentante della Camera o suo delegato, con l'assistenza del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Contabilità possono, in qualunque momento, procedere a verifiche di cassa nei confronti dell'istituto Cassiere. Articolo 19 - Tassi debitori e creditori e altre condizioni per l espletamento del servizio 1 - Su tutte le giacenze di cassa della Camera viene applicato un tasso di interesse creditore annuo lordo pari al tasso Euribor 3 mesi, base 365, calcolato come valore medio del mese precedente il trimestre di riferimento, aumentato del differenziale, espresso in punti base, offerto in sede di gara, corrispondente a punti.. (in lettere); con liquidazione e accreditamento trimestrale degli interessi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre da parte dell Istituto Cassiere che trasmette apposito riassunto scalare. 2 - Sulle anticipazioni di cassa di cui all art. 13 viene applicato il tasso Euribor (base 365) di pari scadenza per operazioni di durata inferiore o uguale all anno; e il tasso Eurirs di pari scadenza per operazioni di durata superiore all anno, aumentato/diminuito del differenziale, espresso in punti base, offerto in sede di gara, corrispondente a punti.(in lettere), la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. 3 - Sui depositi a tasso fisso viene applicato un tasso di interesse creditore annuo lordo pari al tasso Euribor (base 365) di pari scadenza per operazioni di durata inferiore o uguale all anno; e al tasso Eurirs di pari scadenza per operazioni di durata s uperiore all anno, aumentati del differenziale, espresso in punti base, offerto in sede di gara, corrispondente a punti.. (in lettere), con liquidazione ed accreditamento trimestrale degli interessi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre da parte dell Istituto Cassiere che trasmette l apposito riassunto scalare. 10

11 Articolo 20 - Garanzia Fidejussioria 1 - L Istituto Cassiere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dalla Camera di Commercio, a richiesta, rilascia garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori. Articolo 21 - Conto Giudiziale 1 - Ai sensi dell art. 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell esercizio l Istituto Cassiere si impegna a trasmettere alla Camera il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell allegato E dello stesso decreto. Articolo 22 - Contribuzione 1 - L Istituto Cassiere si impegna, per tutta la durata del contratto, a concedere alla Camera un contributo annuo pari a,00 (elemento specificato in sede di gara). 2 - Tale contributo dovrà essere versato sul conto della Camera di Commercio entro i l 31 marzo di ciascun anno. 3 - In caso di rinnovo del contratto, l Istituto Cassiere si impegna a corrispondere analogo contributo, per le stesse finalità e nelle stesse forme. Articolo 23 - Garanzie a favore della Camera 1 - L Istituto Cassiere sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare alla Camera o alle sue Aziende speciali in conseguenza dell'espletamento dei servizi previsti in convenzione. 2 - L'Istituto Cassiere sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori al medesimo affidati, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose. 3 - Per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, nonché per gli eventuali danni causati alla Camera o a terzi, l Istituto Cassiere rispond erà con le proprie attività ed il proprio patrimonio. Articolo 24 - Modifiche ai servizi in convenzione 1 - Le condizioni di cui alla presente convenzione possono essere modificate in qualsiasi momento, a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari in materia. 2 - Nel corso del rapporto contrattuale, la Camera di Commercio e le sue Aziende Speciali potranno chiedere la riduzione o l'ampliamento dei servizi in convenzione. 11

12 L Istituto Cassiere sarà tenuto a curare ogni altro servizio (non compreso nel presente schema di convenzione) connesso e/o conseguente al corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento, alle migliori condizioni possibili. 3 - Nel corso di tutto il periodo contrattuale, di comune accordo t ra le parti e mediante semplice scambio di lettere, potrà essere concordato l'apporto di perfezionamenti metodologici che si ritenessero necessari per migliorare la qualità del servizio di cassa. Sono escluse modifiche o integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso. Articolo 25 - Inadempienze Contrattuali Penalità 1 - La Camera di Commercio, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione. La penalità è applicata, ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell Istituto Cassiere, le quali dovranno pervenire entro dieci giorni lavorativi dalla data di contestazione. 2 - Il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle attività previste, nonché il ritardo nell espletamento delle stesse laddove è previsto un termine di adempimento, comporta l applicazione di una penalità commisurata alla gravità dell inadempienza accertata e, comunque, per ogni singola inadempienza, non inferiore a 250,00 e non superiore a 500,00. La penalità sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell istituto Cassiere, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di contestazione. Resta fermo per l Istituto Cassiere l obbligo di ripristino delle condizioni previste entro i tempi stabiliti dalla Camera di Commercio. 3 - L Istituto Cassiere dovrà integralmente rimborsare all Ente tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento dello stesso Istituto Cassiere. L Ente comunque si riserva ogni diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti. Articolo 26 - Risoluzione del Contratto 1 - Il contratto sarà risolto, ai sensi dell art del c.c. con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso nei seguenti casi: a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l immediata risoluzione del contratto; b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; 12

13 c) revoche di provvedimenti di autorizzazione che incidano sull attività in erente la presente convenzione; d) cessione del contratto; e) subappalto, anche parziale, del servizio; f) sopravvenienza di disposizioni normative tali da impedire il prosieguo del contratto; g) inadempimenti dell Istituto Cassiere che, nel corso di un anno, abbiano comportato l applicazione di tre ovvero più penali ai sensi del precedente art Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando la Camera di Commercio, concluso l eventuale procedimento preliminar e, stabilisca di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione all Istituto Cassiere, il quale è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che la Camera dovrà sopportare. 3 - In caso di risoluzione anticipata l Istituto Cassiere non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per la Camera di Commercio eventuali azioni di danno. Articolo 27 - Trattamento Dati Personali, Sensibili e Giudiziari 1 - I dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti l espletamento del presente servizio, verranno conferiti al fine di svolgere l incarico di Istituto cassiere dell Ente camerale e delle sue Aziende Speciali, come indicato nella presente Convenzione. 2 - L Istituto Cassiere, in qualità di incaricato al trattamento di tali dati, dovrà attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, i dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dovranno essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati solo per lo scopo indicato al comma 1; in particolare tali dati non potranno essere utilizzati per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del ser vizio; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati. 3 - Nel trattamento dei medesimi dati, l Istituto Cassiere dovrà inoltre adottare le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l Istituto cassiere avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire che estranei non autorizzati prendano conoscenza dei dati medesimi. 13

14 Articolo 28 - Controversie 1 - Per ogni controversia che dovesse sorgere nell applicazione del presente contratto il foro competente è quello di Bergamo. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010), sia esso obbligatorio o facolta tivo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi ove ha sede legale la Camera di Commercio. Articolo 29 - Norme finali 1 - Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con la presente convenzione, l Istituto Cassiere si impegna ad applicare alla Camera e alla sua Azienda le condizioni più favorevoli applicate alla migliore clientela. 2 - La presente convenzione stipulata nell'interesse della Camera e della sua Azienda Speciale viene redatta in due originali. Le eventuali spese di stipulazione e registrazione sono a carico dell Istituto Cassiere. 3 - L Istituto Cassiere è esonerato dal prestare cauzione per l'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione. 4 - Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze da essa derivanti, la Camera e l Istituto Cassiere eleggono domicilio presso le rispettive sedi in appresso indicate: Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti, 16 - Bergamo; Banca via.. - ; L'ISTITUTO BANCARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE CAMERA COMMERCIO DI BERGAMO IL SEGRETARIO GENERALE Emanuele Prati 14

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