REPUBBLICA ITALIANA. COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE (Provincia di Varese) CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

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1 REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE (Provincia di Varese) CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1/1/ /12/2016 L anno, addì del mese di, nella casa comunale di Crosio Della Valle, avanti a me, dott, Segretario comunale del Comune di Crosio Della Valle, per legge autorizzato a rogare gli atti per conto e nell interesse del Comune sono personalmente comparsi: sig.ra., responsabile dell Area Contabile, all uopo nominata con Decreto Sindacale n.00 in data , in rappresentanza del Comune di Crosio Della Valle in nome, per conto e nell interesse del quale interviene in questo atto, codice fiscale ;, C.F. di seguito denominato Tesoriere rappresentata da nato a ( ) il, nella sua qualità di, in rappresentanza della Banca, in nome, per conto e nell interesse della quale agiscono in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione del, verbale n., atto n. di repertorio del dott., notaio in in forza della quale sono autorizzati a sottoscrivere con firma tra di loro abbinata il presente contratto. Premesso che

2 Con delibera C.C. N. del, esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo / ; Con determina del Responsabile dell Area Contabile n. del il suddetto servizio è stato aggiudicato a l espletamento del servizio di tesoreria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste, tempo per tempo, dalla legge, dallo Statuto comunale, dai regolamenti del Comune di Crosio Della Valle e da quanto stabilito con la presente convenzione; Si conviene e stipula quanto segue ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 1. Il presente contratto disciplina le modalità di svolgimento, da parte del concessionario, del servizio di tesoreria e cassa comunale per il periodo dal al Le funzioni del tesoriere sono stabilite dal presente contratto, nonché dal D. Lgs n. 267 e dal regolamento comunale di contabilità. 3. Il servizio oggetto del presente contratto viene svolto in regime di concessione. Allo stesso si applicano le disposizioni della convenzione, quelle del d. lgs. 267/00, del regolamento comunale di contabilità, dell art. 30 del D. Lgs. 163/06 e delle altre sue disposizioni solo in quanto richiamate dallo stesso articolo 30 o dal presente contratto, e quelle del codice civile.

3 4. Il servizio di tesoreria di cui al presente contratto ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate, con l osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono nonché la custodia dei titoli e valori. 5. L esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l onere del non riscosso per riscosso e senza l obbligo di esecuzione contro i debitori morosi del tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l incasso. 6. E ricompresa la riscossione volontaria delle entrate patrimoniali ed assimilate, purché questa non sia affidata sulla base di apposite convenzioni. 7. E esclusa la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997. In ogni caso tali entrate pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria. Nel caso in cui l ente intenda ricorrere alla riscossione diretta sul conto di tesoreria o su conto corrente postale delle entrate tributarie si applicano le modalità ordinarie previste dal successivo articolo 5. ART. 2 MODALITA OPERATIVE 1. Per l intera durata del rapporto concessorio, il Tesoriere dovrà aprire una propria dipendenza in Crosio Della Valle oppure di una dipendenza entro la distanza di 5 KM dalla sede del Comune od obbligarsi ad attivare tale sportello in tempo utile affinchè lo stesso possa essere operativo entro e non oltre la data del 01 gennaio 2014.

4 2. Disporre allo sportello operativo personale dedicato al servizio di tesoreria intendendo per tale che l operatore dell Ente non debba sostare in attesa con gli utenti dell ordinaria attività bancaria. 3. Lo sportello deve osservare lo stesso orario di apertura normalmente previsto dagli sportelli bancari. L orario di apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico. 4. Così come previsto dall Articolo 213 del D. Lgs. 267/2000 sostituito dall art. 1, comma 80 della L n. 311, il tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici con collegamento diretto con il Servizio finanziario dell Ente. Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dati, informazioni e documentazione varia. Il Tesoriere garantisce la trasmissione giornaliera per via telematica di copia del giornale di cassa oltre all attivazione ed il funzionamento di una procedura automatica di registrazione degli ordini di incasso e dei mandati estinti sul sistema informatico dell Ente. 5. Resta inteso che durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all art. 213 del D. Lgs. n. 267 del 2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. 6. Il servizio di cui al comma 4 dovrà essere operativo entro tre mesi dall inizio dell appalto e per la sua realizzazione non vi dovranno essere oneri per il Comune. ART. 3

5 RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE E GARANZIA Ai sensi dell art. 211 del D. Lgs n 267 il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all Ente affidante, ivi compresi gli inadempimenti della presente convenzione, o a terzi ed è responsabile di tutti i depositi comunque costituiti, intestati all ente. ART. 4 ESERCIZIO FINANZIARIO 1. L esercizio finanziario del Comune ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascuno anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell anno precedente. ART. 5 RISCOSSIONI 1. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dall articolo 11 del presente contratto. 2. L ordinativo d incasso è sottoscritto dai soggetti individuati dal regolamento comunale di contabilità e contiene almeno: l indicazione del debitore; l ammontare della somma da riscuotere; la causale; l indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l entrata, distintamente per residui o competenze; la codifica;

6 il numero progressivo; l esercizio finanziario e la data di emissione; l indicazione del Codice Gestionale di cui al Decreto Ministero Economia e Finanze 18/2/2005 (codifica dei conti pubblici SIOPE). ART. 6 MODALITA DI RISCOSSIONE 1. Il Tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti del Comune, la riscossione di ogni somma, versata in favore dello stesso con tutte le modalità previste dalla normativa vigente anche mediante strumenti elettronici, informatici, ovvero tramite sistema bancario e postale. 2. Il Tesoriere deve accettare, altresì, la riscossione, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata Comunicazione all Ente, richiedendo la regolarizzazione. 3. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l Ente emette i corrispondenti ordinativi a copertura. 4. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d appalto e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere sulla contabilità fruttifera contro rilascio di apposita ricevuta. 5. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di

7 conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere. 6. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. ART. 7 GESTIONE CONTI CORRENTE POSTALI 1. Il prelevamento dai conti correnti postali è disposto esclusivamente dall Ente mediante emissione di ordinativo di incasso cui deve essere allegata copia dell estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere, al quale deve essere riservata la firma di traenza, esegue l ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l importo corrispondente sul conto di tesoreria. ART. 8 PAGAMENTI 1. Il mandato di pagamento è sottoscritto dai soggetti individuati dal regolamento comunale di contabilità e contiene almeno i seguenti elementi: il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; la data di emissione; l intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui; la codifica;

8 l indicazione del creditore e,se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; l ammontare delle somme dovute e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; la causale e gli estremi dell atto esecutivo che legittima l erogazione della spesa; le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; l indicazione del Codice Gestionale di cui al Decreto Ministero Economia e Finanze 18/2/2005 (codifica dei conti pubblici SIOPE). 2. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell impegno e della liquidazione, dal responsabile del servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. 3. Il Tesoriere effettua i pagamenti dovuti per retribuzioni al personale e/o collaboratori, derivanti da obblighi tributari, bollette di utenze e canoni, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro il termine del mese in corso il Comune emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. 4. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dal comune dopo l avvenuta consegna dei relativi mandati al tesoriere. 5. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi

9 entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. 6. A tal fine il Comune trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione approvato, nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote dal fondo di riserva debitamente esecutive. 7. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica. 8. Il tesoriere provvede all estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al Tesoriere. 9. L estinzione dei mandati da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Comune, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti del Comune ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. ART. 9 MODALITA DI ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1. I mandati saranno ammessi al pagamento non oltre il termine perentorio del primo giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Tesoriere ad eccezione di quelli che dovranno essere pagati alle scadenze previste dalla Legge. 2. Il tesoriere risponde all amministrazione comunale dei danni patiti per pagamento effettuati oltre il suddetto termine. Nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse l Ente farà pervenire al Tesoriere i mandati di

10 pagamento almeno 2 giorni prima e per quelli mediante giro fondi almeno 5 giorni prima della data in cui deve essere eseguito il pagamento, salvo casi di comprovata urgenza. 3. I mandati relativi agli stipendi dovranno essere consegnati al Tesoriere almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per il pagamento. Esso dovrà essere effettuato il giorno 27 di ogni mese, salvo diversa comunicazione data al Tesoriere. Nel caso in cui il giorno 27 coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall Ente che abbia scelto come forma di pagamento l accredito delle competenze stesse in conto corrente presso una qualsiasi dipendenza del Tesoriere o presso gli altri Istituti di credito o presso qualsiasi filiale delle Poste italiane, verrà effettuato con valuta fissa per il beneficiario coincidente con la data di pagamento degli stipendi e senza spese né a carico dell ente concedente né a carico del beneficiario. 4. Il Tesoriere annota gli estremi di quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare al Comune, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 5. Su richiesta del Comune il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazioni di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale. 6. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale con spese a carico del beneficiario.

11 7. Il Comune si impegna a non presentare alla tesoreria mandati oltre la data del 23 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale e di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria oltre il termine suddetto. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dal Comune. 8. Le eventuali commissioni, le spese e le tasse inerenti l esecuzione dei pagamenti ordinati dal Comune, saranno poste a carico dei beneficiari. Sono esenti i seguenti pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, ferma restando inderogabilmente l esenzione delle spese di bonifico per quelli fino ad uro 300,00=: a. relativi all erogazione di contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale; b. relativo a stipendi, salari, indennità ed a lavoro assimilato al lavoro dipendente spettante al personale, amministratori e collaboratori del comune aventi rapporto di lavoro con carattere di continuità ; c. a favore di Enti Pubblici; d. a favore di persone fisiche per rimborsi spese e contributi. 9. Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall importo nominale del mandato l ammontare delle spese di cui al punto 8 del presente articolo ed alla mancata corrispondenza fra la somma effettivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente l indicazione sul titolo sia dell importo delle spese che del netto pagato. In presenza di più mandati riepilogati nella stessa distinta a favore del medesimo beneficiario, anche

12 a valere su impegni diversi, le spese in parola si applicano una sola volta. 10. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione e ad apporre il proprio timbro pagato e la propria firma. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegni circolari, l effettivo pagamento ha luogo alla data di ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente. 11. In caso di mancata restituzione del predetto avviso, farà fede a tale riguardo la ricevuta rilasciata dall Amministrazione Postale per l invio delle lettere raccomandata. 12. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli enti stessi, sottoscritta dal rispettivo tesoriere o cassiere, salvo quanto disposto dal successivo comma. 13. Nel caso che l ente beneficiario richieda l esecuzione del pagamento mediante versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. Per i pagamenti con scadenza predeterminata i relativi ordinativi dovranno essere trasmessi cinque giorni lavorativi, per le Aziende di Credito, antecedenti il termine di pagamento. 14. I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con

13 l osservanza di quanto stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. ART. 10 BILANCIO DI PREVISIONE 1. Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere: a. copia esecutiva del bilancio di previsione corredato dalla copia autentica del provvedimento tutorio di approvazione. b. eventuale deliberazione di esercizio provvisorio c. copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, a prelevamenti dal fondo di riserva ed a tutte le variazioni di bilancio d. elenco dei residui attivi e passivi sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario; 2. In caso di avvenuta deliberazione dell esercizio provvisorio il Tesoriere provvede ai pagamenti in conto competenza nei limiti, per ciascun intervento, di spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Ove invece il bilancio di previsione non sia stato deliberato, il Tesoriere provvede a dar corso alle spese relative all assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ed in generale alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all Ente. 3. I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti

14 delle somme iscritte nell elenco dei residui di cui al precedente punto d). ART. 11 TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI 1. Gli ordinativi di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dal Comune al Tesoriere, in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinte, in doppio esemplare, sottoscritte dal responsabile del servizio finanziario, una delle quali sarà restituita firmata per ricevuta. 2. IL Tesoriere si impegna ad attivare a sua cura e spese, entro e non oltre il termine massimo di mesi (offerto in sede di gara) dall inizio della concessione tutte le procedure necessarie per l avvio della gestione mediante mandato/reversale informativo con l applicazione della firma digitale (D. Lgs , n. 82 integrato e corretto con D. Lgs , n. 159 ed eventuali successive modificazioni). 3. Da quel momento cesserà la produzione cartacea degli ordinativi di incasso e di pagamento. 4. Nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, gli eventuali documenti cartacei emessi dovranno, al ripristino della funzionalità e con apposita procedura, essere sostituiti dagli equivalenti informatici in modo da garantire l allineamento e la consistenza degli archivi. ART. 12 FIRME AUTORIZZATE 1. Il Comune dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per

15 decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie dei provvedimenti degli organi competenti che hanno conferito i poteri relativi. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l intervento dei medesimi è dovuto all assenza od all impedimento dei titolari. ART. 13 ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE 1. Il Tesoriere provvederà su richiesta dell Ente, all introito delle seguenti entrate, in quanto non affidate ad altri soggetti con apposite convenzioni, con le modalità di seguito indicate: proventi del servizio idrico integrato: il tesoriere provvederà a riscuotere i corrispettivi del predetto servizio sulla base del ruolo predisposto dall Ufficio Tributi e trasmesso al tesoriere su supporto informatico. Il tesoriere ha l obbligo di presentare il rendiconto degli incassi dopo dieci giorni dalla scadenza del ruolo di che trattasi; servizio riscossione contravvenzioni codice della strada, violazione regolamenti comunali e altre sanzioni amministrative: il tesoriere provvederà alla riscossione di queste entrate a presentazione da parte dell interessato del verbale contestante la sanzione, con obbligo di rendicontazione settimanale. Il rendiconto dovrà obbligatoriamente contenere l indicazione analitica del numero di codice dei verbali di contestazione, i dati dell utente che ha versato

16 la sanzione. 2. Se richiesto dal Comune il Tesoriere effettuerà, altresì, nell ambito della propria attività istituzionale ogni altra riscossione delle bollette relative a entrate da tariffe per servizi comunali. 3. Gli utenti dei servizi comunali possono provvedere al pagamento di rette, tariffe, imposte e tasse o contribuzioni tramite lo sportello del tesoriere o con addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria. 4. Il servizio di addebito permanente (domiciliazione) viene svolto senza l applicazione di commissioni a carico dell Ente. ART. 14 GESTIONE INCASSI TRIBUTARI 1. La riscossione delle entrate da tributi, in caso di riscossione diretta, potrà essere effettuata dal Tesoriere, previo accordo tra le parti, nell ambito della propria attività istituzionale. ART. 15 DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A GARANZIA DI MUTUI, DEBITI ED ALTRI IMPEGNI ED ALTRI PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE. 1. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi nella contabilità speciale, per essere in grado di provvedere al pagamento, alle relative scadenza, di rate di mutui, contributi previdenziali, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali il Comune abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. 2. Nel caso in cui il Tesoriere ritardi il pagamento delle somme, per le quali

17 ha avuto delegazione di pagamento ai sensi dell articolo 206 del d. lgs n. 267, viene ad esso comminata, ai sensi dell articolo 220 del citato decreto, la relativa indennità di mora. 3. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, con l osservanza del successivo articolo 18, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle relative scadenza, di mutui, contributi previdenziali, debiti ed altri impegni anche all eventuale anticipazione di tesoreria. ART. 16 VALUTE DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO 1. Per le riscossioni ed i pagamenti effettuati sia direttamente che fuori dallo sportello del Tesoriere gli accreditamenti e gli addebitamenti sono registrati nel conto corrente di tesoreria con valuta del giorno dell operazione. 2. Per i pagamenti effettuati fuori dallo sportello del Tesoriere, nei confronti del beneficiario viene stabilita una valuta convenzionale fissa cadente due giorni lavorativi dopo quella di esecuzione dell operazione. 3. In ogni modo la valuta per il pagamento degli stipendi deve essere quella del 27 del mese ovvero quella comunicata dall Ente. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 1. Il Tesoriere è tenuto a dare corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti. A tal fine gli è fatto obbligo di segnalare tempestivamente al responsabile del servizio finanziario l eventuale deficienza di cassa che non permette l estinzione dei mandati di pagamento. Ai sensi dell articolo 222 del D. Lgs n. 267, il

18 Tesoriere dovrà accordare, a seguito di deliberazione del consiglio direttivo, resa esecutiva ai sensi di legge, anticipazioni di tesoreria sino ad un importo pari a tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata del Comune accertate nel penultimo anno precedente. 2. La Tesoreria subentrante, qualora l Ente si trovasse in anticipazione di cassa, si impegna a rilevare la stessa, all atto di conferimento dell incarico. 3. Gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione, rapportata al relativo periodo. 4. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate del Comune, non soggette a vincolo di destinazione, fino alla totale compensazione delle somme anticipate. 5. Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni dovranno in ogni caso essere rimborsati entro il 31 dicembre dell esercizio cui si riferiscono 6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune si impegna, non avendo sufficienti disponibilità per l immediata estinzione dell anticipazione di cassa, a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all atto del conferimento dell incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest ultimo tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell interesse del Comune. ART. 18 UTILIZZO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE 1. L Ente, previa apposita deliberazione dell organo esecutivo da adottarsi

19 ad inizio dell esercizio finanziario e subordinatamente all assunzione della delibera di cui al precedente punto 17, comma 1, può all occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta i volta al tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. 2. Il Tesoriere, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, ricostituisce la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti. 3. L Ente non può dar luogo all applicazione del presente articolo qualora non abbia ricostruito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza ovvero versi in stato di dissesto finanziario. In quest ultimo caso, l Ente non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all emanazione del decreto di cui all art. 261, comma 3 del D. Lgs. 267/2000. ART. 19 TASSO DEBITORE E CREDITORE 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 18, le condizioni di tasso saranno uguali all euribor 3 mesi aumentato/diminuito di n. punti percentuali (offerti dal concessionario in sede di gara). Il Tesoriere procede, pertanto, di propria iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a debito dell Ente,

20 trasmettendo all Ente l apposito riassunto scalare. L Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 8 comma Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessarie concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni. 3. Sui depositi e giacenze di fondi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, le condizioni di tasso saranno uguali all euribor 3 mesi aumentato/diminuito di n. punti percentuali (offerti dal concessionario in sede di gara), con liquidazione semestrali degli interessi. ART. 20 GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO 1. Ai sensi dell art. 159 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all art. di legge sopra citato, l Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificare con immediatezza al Tesoriere.

21 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l Ente si attiene al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti d impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti. ART. 21 TITOLI E DEPOSITI 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell Ente che saranno immessi su specifico deposito amministrato, previo atto dell Ente in ordine al relativo contratto. 2. Con le medesime modalità sono altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore del Comune. 3. Il Tesoriere provvede alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d asta e convenzionali, solo con ordinativo d incasso. 4. I depositi d asta devono dal Tesoriere essere restituiti anche in giornata ai rispettivi titolari che ne risultano assegnatari, dietro semplice ordine firmato dallo stesso funzionario autorizzato alla firma dei mandati, a tergo delle bollette di deposito. 5. La restituzione dei depositi definitivi avviene solo in seguito ad apposita comunicazione di svincolo firmata dal funzionario autorizzato alla firma dei mandati.

22 ART. 22 ADEMPIMENTI CONTABILI DEL TESORIERE Il Tesoriere deve tenere al corrente e custodire con le necessarie cautele: il giornale di cassa; i verbali di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224 del D. Lgs n. 267; le rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge. ogni altro ed eventuale registro richiesto dal sistema contabile dell ente e dalle normative vigenti. ART. 23 SEGNALAZIONE DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA 1. Il Tesoriere s impegna a provvedere, ove occorra, in concorso con il Comune, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa, previsti dall articolo 30 della legge , n ART. 24 RESA DEL CONTO FINANZIARIO 1. Il Tesoriere, nei termini di legge, dovrà rendere il conto finanziario del Comune, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del bilancio, tanto per gli ordinativi di introito che per i mandati di pagamento. Il Comune si obbliga a trasmettere al tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo. ART. 25 COMPENSI RIMBORSO SPESE DI GESTIONE

23 1. Il Servizio di cui alla presente convenzione, nonché la tenuta del conto, sarà svolto senza alcun compenso per il Tesoriere, né onere per il Comune. 2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo con periodicità annuale; il Tesoriere procede, di iniziativa propria, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l Ente, procede all emissione dei relativi mandati ai sensi dell art. 8 comma Nessun onere dovrà essere posto a carico dell Ente in seguito a riscossioni e pagamenti provenienti e destinati a soggetti fuori dal territorio italiano. ART. 26 SPONSORIZZAZIONI Il Tesoriere, ai sensi dell art. 119 D. Lgs. 267/2000, si impegna a versare al Comune di Crosio Della Valle, per tutta la durata della presente convenzione e secondo l esito della procedura di affidamento del servizio, un importo annuo pari ad euro, oltre IVA se dovuta ai sensi di legge, per la sponsorizzazione di manifestazioni e iniziative di promozione del territorio e dell economia locale da individuarsi a cura dell Amministrazione comunale. ART. 27 GARANZIA FIDEIUSSORIA 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall Ente,

24 può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L attivazione di tale garanzia è correlata all apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi dell art.17. ART. 28 CONCESSIONE DI MUTUI E PREFINANZIAMENTI 1. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del Comune finanziamenti a medio e lungo termine richiesti per le finalità consentite. 2. La relativa concessione viene effettuata nel rispetto delle previsioni statutarie dell istituto mutuante, delle norme di legge in materia e compatibilmente con la possibilità di effettuare conveniente provvista, alle migliori condizioni praticabili, al momento, dal mutuante stesso. 3. Il Tesoriere si impegna a presentare, previa autorizzazione del Comune, richieste di finanziamento ad istituti specializzati con i quali i il Tesoriere stesso è convenzionato. ART. 29 CONSULENZA PER OPERAZIONI FINANZIARIE 1. Il Tesoriere si impegna a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza all Ente per il finanziamento di investimenti. 2. Su richiesta dell Ente, quindi, il Tesoriere mette a disposizione proprio personale esperto per individuare convenienti soluzioni per le relative operazioni finanziarie. ART. 30 VERIFICHE ED ISPEZIONI 1. L Ente e l organo di revisione dell Ente medesimo hanno diritto di

25 procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all uopo esibire, ad ogni richiesta, i documenti e le carte contabili relativi alla gestione della tesoreria. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all art. 234 del D. Lgs. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si provvede per le verifiche effettuate dal responsabile dell area Contabile o da altro funzionario dell Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità. ART. 31 SERVIZI AGGIUNTIVI 1. Il Tesoriere si impegna ad assumere gratuitamente in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli 2. Il Tesoriere si impegna ad adottare e mettere a disposizione, senza spese dirette e di commissioni bancarie, tutte le misure necessarie a garantire all Ente la riscossione con i sistemi anche automatizzati al fine di un migliore espletamento del servizio (bancomat, POS).

26 3. Il Tesoriere si impegna altresì, con le modalità e condizioni offerte in sede di gara a favorire l introduzione di sistemi di incasso mediante avvisi MAV. ART. 32 IMPOSTA DI BOLLO Il Comune, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. ART. 33 DURATA 1. Il servizio oggetto della presente convenzione ha durata di anni cinque a decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre Il Tesoriere subentrante provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per l Ente, a collegare la situazione chiusa al con quella iniziale del Il Tesoriere, alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a verificarsi, previa verifica straordinaria di cassa, rende al Comune il conto di gestione e tutta la documentazione relativa e cede ogni informazione necessaria al nuovo tesoriere aggiudicatario del servizio. 4. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di tesoreria, saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio del Comune, cui il Tesoriere subentrante dovrà comunque inderogabilmente conformarsi, senza poter opporre eccezione alcuna. ART. 34 RINNOVO E PROROGA

27 1. Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, il Comune può procedere, per una sola volta, al rinnovo del contratto di tesoreria. 2. Il Tesoriere ha l obbligo di continuare il servizio per almeno un anno dopo la scadenza della presente convenzione, su eventuale richiesta del Comune. 3. Per tutto il periodo della prorogatio si applicano le pattuizioni della presente convenzione. ART. 35 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBCONCESSIONE. RECESSO. Al Tesoriere è fatto divieto di cedere il presente contratto così come di subconcedere totalmente o parzialmente le prestazioni in esso contenute. Il Tesoriere non può recedere dal presente contratto. In via eccezionale, la Comune può recedere, dandone un preavviso di almeno 90 giorni, solo per motivate esigenze di interesse pubblico. In caso di recesso, al Tesoriere spetta la corresponsione di un indennizzo pari al 10% del mancato utile che esso avrebbe conseguito sul residuo periodo di durata della contratto. Grava sul Tesoriere l onere di provare analiticamente l esistenza del mancato utile e la sua quantificazione. ART. 36 RISOLUZIONE 1. Il Comune può risolvere il presente contratto con le modalità di cui all articolo 1456 del codice civile al ricorrere di una delle seguenti ipotesi: frode nell esecuzione del servizio;

28 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell esecuzione del servizio; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; sospensione del servizio da parte del Tesoriere senza giustificato motivo; subconcessione abusiva, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; perdita da parte del Tesoriere dei requisiti per l esecuzione del servizio indicati nel presente contratto; 2. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa addebitabile al Tesoriere, esso è tenuto al risarcimento del danno causato al Comune. ART. 37 TUTELA DELLA RISERVATEZZA 1. Il Tesoriere si obbliga: a trattare i dati necessari per l espletamento del servizio in conformità al D. Lgs. 196/03 nell espletamento dell incarico ricevuto; ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali; ad adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;

29 ad allertare immediatamente il comune in caso di situazioni anomale o di emergenze; a riconoscere il diritto dell Amministrazione di verificare periodicamente l applicazione delle norme di sicurezza adottate; ad indicare una persona fisica referente per la parte protezione dei dati personali ; 2. Il Tesoriere è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso. 3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento: 4. Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, ecc.); verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso del Comune.

30 5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Crosio Della Valle che può avvalersi di soggetti nominati responsabili. 6. I diritti spettanti all interessato sono quelli di cui all Articolo 7 del D. Lgs. n. 196/ Il Comune, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali. ART. 38 NORMA DI RINVIO Per quanto eventualmente non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al regolamento di contabilità comunale e alla legislazione vigente. Durante il periodo di validità della convenzione, con congiunto accordo fra le parti, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i miglioramenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Per la formalizzazione dei relativi accordi, che devono risultare in ogni caso per scritto, può procedersi anche mediante lo scambio di lettere. ART. 39 DOMICILIO DELLE PARTI Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. ART. 40 VALORE CONTRATTUALE

31 Il valore della presente scrittura è fissato in uro.., corrispondente all importo presunto, e non avente alcun rilievo contrattuale, degli interessi attivi da versare al comune nel periodo di durata del presente rapporto (dal al ). ART. 41 SPESE CONTRATTUALI 1. Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, eventuale imposta di registro ecc.) per la stipula della presente sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore. ART. 42 CLAUSOLE FINALI 3. La presente scrittura privata potrà essere registrata, in caso d uso, a norma dell art. 5, comma secondo, del DPR , n. 634 e successive modifiche ed integrazioni. Resta inteso, in conseguenza, che saranno interamente a carico di codesto istituto bancario tutte le eventuali spese per tassa di registrazione ed altre spese insite e conseguenti che fossero eventualmente necessarie. Letto, confermato e sottoscritto.

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