Liguria Valore Salute
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- Erico Berti
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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA Liguria Valore Salute Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. FASCICOLO INFORMATIVO Mod. MA22N - Ed. 07/2015 Pagina 1 di 11
2 NOTA INFORMATIVA PRODOTTO LIGURIA VALORE SALUTE ASSICURAZIONE MALATTIA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, ha sede legale in Milano (MI) (Italia): Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) Sito Internet: Impresa autorizzata all esercizio dell attività assicurativa a norma art. 65 R.D.L n. 966 (G.U n. 112). Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In base all ultimo bilancio approvato (esercizio 2014) il patrimonio netto dell Impresa è pari ad con capitale sociale pari ad i.v. e totale delle riserve patrimoniali pari ad L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 141,73%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO ASSICURAZIONE MALATTIA ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CENTRALI OPERATIVE Per l assicurazione Malattia: SISTEMI SANITARI struttura che, durante il normale orario di ufficio, per conto della Società provvede ad erogare le prestazioni dell Assicurazione Malattia. Per l assicurazione Assistenza: Struttura di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c. a r.l. costituita da Medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che per conto della Società provvede ad erogare le prestazioni dell assicurazione Assistenza CENTRI SANITARI CONVENZIONATI Istituti di Cura, Ambulatori medici, Centri diagnostici convenzionati con la Società di servizi, che forniscono le prestazioni il cui costo viene sostenuto dalla stessa, in nome e per conto dell' Assicurato, nei limiti di Polizza. CONDIZIONI PATOLOGICHE PREESISTENTI Qualsiasi conseguenza di Infortunio, Malattia, malformazione o stato patologico, congeniti o no, conosciuti e/o diagnosticati antecedentemente alla data di validità della presente Polizza di assicurazione CONTRAENTE Il soggetto che stipula l'assicurazione. Pagina 2 di 12
3 DAY HOSPITAL La degenza diurna, con posto letto senza pernottamento, per prestazioni chirurgiche e mediche che siano: - connesse a terapie (con esclusione di accertamenti a scopo di diagnostica, qualora non comportino intervento chirurgico o ricovero); - documentate da cartella clinica; - praticate in Istituti di cura. DOCUMENTAZIONE SANITARIA Copia conforme della cartella clinica completa e sottoscritta dal Direttore Sanitario, della certificazione medica, di ogni altro esame e originale della documentazione di spesa (compresi, per i farmaci, le relative prescrizioni mediche). DIARIA La somma assicurata per ogni giorno di ricovero ospedaliero. FARMACO Sostanza terapeutica inserita nella Farmacopea Ufficiale. Sono esclusi i medicinali omeopatici. FRANCHIGIA La parte di danno indennizzabile/rimborsabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'assicurato. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INFORTUNIO L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. INTERVENTO CHIRURGICO L'insieme degli atti operatori (compresa la riduzione di fratture) finalizzati a risolvere una situazione patologica conseguente a Malattia o Infortunio ISTITUTO DI CURA Istituto universitari, ospedali, case di cura regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera, ambulatori medicospecialistici; esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici, case di riposo e di lunga degenza, alberghi od istituti per il recupero o mantenimento della forma fisica, cliniche del "benessere". IVASS o ISVAP E l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1 gennaio 2013 l IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all ISVAP. MALATTIA Ogni oggettiva alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente ad Infortunio. MASSIMALI Le somme massime che la Società è tenuta a pagare per Assicurato, per Sinistro e per anno assicurativo. MEDICO Professionista laureato in medicina e chirurgia e abilitato all'esercizio della professione conformemente con quanto previsto dalle normative vigenti nello Stato ove ha luogo la prestazione sanitaria. NUCLEO ASSICURATO L insieme delle persone indicate in polizza. PAGAMENTO DIRETTO Il pagamento che la Società di servizi effettua direttamente, senza obbligo di anticipo da parte dell'assicurato, nei confronti del Centri Sanitari Convenzionati per le prestazioni previste. POLIZZA Il documento che prova l'assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo per l assicurazione. Pagina 3 di 12
4 QUESTIONARIO SANITARIO Il documento che descrive lo stato di salute degli Assicurati, sulla base delle risposte dagli stessi fornite, debitamente sottoscritto dall' Assicurato o da chi ne esercita la potestà, e che costituisce parte integrante della Polizza. RICOVERO Permanenza, comprovata da cartella clinica, in Istituto di cura con pernottamento o in day hospital. SCOPERTO La parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. SPORT PERICOLOSI: - pratica di sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore; - pratica di sport aerei in genere e del paracadutismo; - partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti; - pratica svolta anche a titolo non professionistico dei seguenti sport: alpinismo o sci alpinismo (oltre il 3 grado della scala di Monaco), atletica pesante, arti marziali, lotta nelle varie forme, pugilato, rugby, equitazione, foot-ball americano, hockey nelle varie forme, canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, immersioni subacquee con autorespiratore, bob, slittino, salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci su ghiacciaio, speleologia; - partecipazione a gare organizzate dalle competenti Federazioni e riservate ai propri tesserati di: baseball, calcio, ciclismo, polo, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pentathlon moderno, rugby, sci a livello regionale organizzate da sci club, sport su ghiaccio, velocità su pattini a rotelle, skate-board nonché dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo); - pratica professionale di attività sportive da parte dell Assicurato. SOCIETÀ La LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A., ASSICURAZIONE E SERVIZIO ASSISTENZA ABITAZIONE La residenza anagrafica dell Assicurato. ASSICURATO L'Assicurato (singolo o nucleo familiare) con polizza malattie LIGURIA Valore Salute. CODICE PERSONALE DI RICONOSCIMENTO Il codice 088/858 che la Struttura Organizzativa può richiedere all Assicurato per erogare l Assistenza, quando l Assicurato stesso non sia stato in grado di fornire le altre indicazioni richieste per identificarlo e/o per individuare le prestazioni a cui egli ha diritto. DESTINAZIONE La località meta del viaggio. EQUIPE MEDICA gruppo di medici qualificati reperibili presso la Struttura Organizzativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno. FAMILIARI Il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l Assicurato purché conviventi. LUOGO DELL ASSISTENZA Località ove si trova l Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture previste. OSPEDALE Istituto di cura e clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all erogazione di assistenza ospedaliera. Pagina 4 di 12
5 * * * Rinnovo e Disdetta: Il contratto viene offerto senza tacito rinnovo annuale, e si intenderà pertanto cessato alla scadenza del periodo indicato in polizza. La copertura potrà essere rinnovata solo con il rilascio di nuova polizza, alle condizioni da stabilire. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Premesso che la polizza prevede 4 Sezioni di copertura e precisamente: Sezione A - Rimborsi per ricoveri con o senza intervento chirurgico Sezione B - Forma indennitaria per ricoveri con intervento chirurgico Sezione C - Invalidità permanente da malattia Sezione D - Servizio di Assistenza tutte le Sezioni di polizza sono soggette al disposto dell art. 2.3 Delimitazioni ed Esclusioni. Pertanto l'assicurazione, fermo quanto previsto dalla Sezione prescelta dal Contraente, non è comunque operante per: a) gli Infortuni, le Malattie e le Condizioni patologiche preesistenti, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, noti e sottaciuti alla stipulazione del contratto con dolo o colpa grave, fermo quanto previsto dall' art. 2.7 (dichiarazioni relative alle circostanze di rischio); b) le Malattie in atto e conosciute, ancorché dichiarate al momento della stipulazione della Polizza, nonché le conseguenze di Infortuni verificatisi prima della data di stipula della Polizza; c) l'eliminazione o correzione di malformazioni, congenite, acquisite e preesistenti alla stipulazione della Polizza, intendendosi per tali un'anomalia di parte anatomica obiettivamente constatabile o clinicamente diagnosticata prima della stipulazione; d) interventi chirurgici, anche tramite laser, per la correzione della miopia, dell astigmatismo, dell ipermetropia e della presbiopia; e) la cura dell infezione e gli stati patologici correlati al virus dell HIV; f) [voce eliminata]; Ǝ g) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall' Assicurato; h) le lesioni del tendine di Achille; i) gli Infortuni e le Malattie conseguenti ad alcoolismo, all'uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni; j) gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport a livello agonistico, sport pericolosi, nonché alla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (come ad es. spedizioni esplorative, spedizione alpinistiche, regate oceaniche e simili iniziative di carattere temerario); k) la diagnostica, la terapia e ogni prestazione inerente a sterilità, impotenza sessuale, fecondazione assistita e artificiale; l) le prestazioni aventi finalità estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Malattia e/o Infortunio; m) le visite e terapie con finalità estetica nonché le diete aventi finalità estetica, le terapie omeopatiche e fitoterapiche, la medicina non convenzionale; n) i check-up di medicina preventiva; o) le prestazioni non effettuate da Medici o paramedici abilitati all'esercizio dell' attività a norma delle disposizioni di legge vigenti; p) le cure dentarie ed ortodontiche, le cure delle paradontiopatie e le forniture di protesi dentarie ed implantologia quando non correlate ad interventi di chirurgia maxillofacciale; q) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi del presente contratto; r) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. Il contratto viene offerto con possibilità di scelta fra le seguenti coperture assicurative: A) RIMBORSO delle SPESE di RICOVERO, nei casi di: - Ricovero, con o senza Intervento chirurgico, reso necessario da Malattia e/o Infortunio; - Intervento chirurgico senza Ricovero, reso necessario da Malattia e/o Infortunio; Pagina 5 di 12
6 - Ricovero per parto, aborto spontaneo o terapeutico (nei limiti di cui alla Condizione Speciale 3.4.1); - Day hospital reso necessario da Malattia e/o Infortunio; Nell ambito di questa opzione, operante fino ai limiti del massimale indicato in polizza, sono compresi: a) Onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per diritti di sala operatoria e per materiale d'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); b) Oneri relativi al periodo di Ricovero per assistenza medica, infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, farmaci ed esami purché direttamente riferiti alla causa del Ricovero ospedaliero; c) Rette di degenza; d) Rette di vitto e pernottamento in Istituto di cura di un eventuale accompagnatore dell'assicurato; e) Interventi di trapianto, compreso l espianto anche effettuato da donatore vivente, f) Acquisto di apparecchi protesici, fino ad un massimo di 3.000,00 per persona, nei 360 giorni successivi ad un Sinistro verificatosi durante il periodo di validità della garanzia che abbia comportato perdite anatomiche o funzionali; g) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici e le visite specialistiche, nei 90 giorni precedenti al Ricovero o all'intervento chirurgico senza Ricovero o al day hospital; h) Esami clinici, acquisto di farmaci, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali escluse le spese di natura alberghiera, resi necessari nei 90 giorni successivi al Ricovero o al Day hospital. Il limite si intende elevato a 180 giorni nei casi di: patologie oncologiche, leucemia, infarto miocardico acuto. Inoltre, sono previsti dei sottolimiti per le seguenti casistiche: Ricovero per parto, aborto spontaneo e aborto terapeutico. La Società, corrisponde fino alla concorrenza del massimale di 2.500,00 per anno assicurativo. Per maggiore dettaglio si veda il disposto dell art delle Condizioni generali di Assicurazione. Limiti di rimborso per particolari interventi [ In nessun caso la Società corrisponderà importi superiori a quelli indicati nella successiva tabella nei casi previsti: TIPOLOGIA di INTERVENTO Ernie (escluse quelle discali), varici, emorroidi, tonsille ed adenoidi, appendicite, interventi in artroscopia del ginocchio (esclusi i legamenti crociati), cataratta, dito a martello, alluce valgo. LIMITE di RIMBORSO 5.000,00 Ernie discali, interventi in artroscopia per legamenti crociati, riparazione di lesioni muscolari e tendinee, riparazioni di fratture con osteosintesi, artroplastica e riparazione di spalla e gomito, interventi di colecistectomia ,00 Protesi articolare degli arti inferiori ,00 Per gli Assicurati che abbiano compiuto l età di 65 anni, sono operanti, limitatamente ai casi indicati, i seguenti limiti: TIPOLOGIA di INTERVENTO LIMITE di RIMBORSO Cataratta, Angiologia Emorroidi, Fisioterapia ,00 Artroprotesi, Frattura Femorale ,00 Pagina 6 di 12
7 Per maggiore dettaglio si veda il disposto dell art delle Condizioni generali di Assicurazione. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate contengono limiti massimi di Indennizzo, nonché Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo stesso. Esempio di Franchigia per ricorso a Strutture Sanitarie o Equipe mediche NON convenzionate Spese complessive del ricovero: , ,00 (franchigia) = ,00 (importo liquidabile) Esempio di massimale: Massimale: ,00; Spese complessive del ricovero: ,00; ,00 (importo liquidabile). Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto alla SEZIONE A ed alle Condizioni Generali di Assicurazione riportate in mod. MA22A Ed. 11/2013. B) INDENNITA PER RICOVERI CON INTREVENTO CHIRURGICO In caso di intervento chirurgico reso necessario da malattia e/o Infortunio, l Assicurato ha diritto al pagamento di una somma a forfait prefissata in funzione dell intervento subito e riportato nell Elenco Classi di Intervento Chirurgico. A differenza della forma (A), la presente opzione è operante solo per gli interventi chirurgici elencati e classificati come da apposita specifica Elenco Classi di Intervento Chirurgico presente nel mod. MA22A contenente le condizioni tutte del contratto di assicurazione. Le indennità sono previste secondo la seguente tabella: Classe di intervento chirurgico Importo da corrispondere 1 250,00 2 Ʀ 500, , , , , , ,00 AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate contengono limiti massimi di Indennizzo. Esempio di massimale Intervento di Classe 5 Indennità: 2.500,00: Spese complessive del ricovero: 4.000,00 Importo liquidabile: 2.500,00 Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto alla SEZIONE A ed alle Condizioni Generali di Assicurazione riportate in mod. MA22A. C INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA L'assicurazione vale per il caso di Invalidità Permanente conseguente a malattia insorta e denunciata durante la validità del contratto e manifestatasi non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate prevedono Franchigie o percentuali di liquidazione differenziate rispetto alla invalidità accertata che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo stesso. Esempio di Franchigia Somma Assicurata: ,00; Invalidità accertata: 20%; Franchigia: 25% Indennizzo: non è previsto, in quanto l invalidità è inferiore alla franchigia. Pagina 7 di 12
8 Esempio di percentuale differenziata (con riferimento alla tabella all art. 5.4 Criteri e termini di liquidazione ): Somma assicurata: ,00; Invalidità accertata: 30 %; Percentuale applicabile: 20% Indennizzo: ,00 D ASSISTENZA La prestazione delle garanzie ASSISTENZA è attivata automaticamente con l opzione delle garanzie precedenti e prevede : - Informazioni sanitarie - Consulenze specialistiche telefoniche (in Cardiologia, Ginecologia, Pediatria, Ortopedia, Medicina d Urgenza, Geriatria, Dietologia, Dermatologia, Neurologia, Medicina Sportiva, Psicologia) - Invio di personale medico - Invio di un medico specialista in pediatria - Invio di un'ambulanza - Rientro all'abitazione dal luogo di cura - Invio di personale infermieristico - Spedizione di medicinali sul luogo dell'assistenza Per gli aspetti di maggior dettaglio, si vedano le condizioni di cui alla Sezione D ASSISTENZA in particolare quanto disposto all art. 6.5 Formula Base Inclusione Automatica. E inoltre possibile attivare, facoltativamente e con il corrispettivo premio, un pacchetto di garanzie più estese, secondo quanto elencato all art. 6.6 Condizione Aggiuntiva - Formula Plus (ad adesione). AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate contengono limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle garanzie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all interno della Sezione Assistenza e delle Condizioni Generali di Assicurazione. Ʀ Esempio di sottolimite: Limite per la garanzia Invio di personale infermieristico : 500,00; Spese sostenute per l assistenza infermieristica: 800,00 Somma a carico del Contraente: 300, Periodi di carenza contrattuale La garanzia decorre per: a) gli Infortuni: dalle ore del giorno in cui ha effetto l'assicurazione; b) le Malattie: dal 30 giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione; c) per l Invalidità Permanente da Malattia: dal 90 giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione; d) stati patologici preesistenti non noti all Assicurato: dal 180 giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione; e) Interventi ortopedici al ginocchio, non derivanti da infortunio occorso successivamente alla decorrenza della polizza: dal 180 giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione; f) l'aborto spontaneo o terapeutico, le malattie dipendenti da gravidanza e le prestazioni sanitarie sul nascituro: dal 30 giorno successivo a quello in cui ha effett o l'assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio successivo a tale data; g) il parto: dal 300 giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione. Per gli aspetti di maggior dettaglio, si rimanda all art.2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5 - Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Come previsto all art. 2.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, La Società presta la garanzia nei termini di cui alla presente Polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'assicurato e risultanti dal Questionario Sanitario che forma parte integrante della Polizza stessa. Le dichiarazioni inesatte o le reticenzedel Contraente o dell'assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Pagina 8 di 12
9 6 Aggravamento di rischio persone non assicurabili Premesso che la Società non avrebbe consentito a prestare l Assicurazione qualora fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto dalle seguenti patologie: - alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), diabete insulinodipendente; si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, l assicurazione cessi con il loro manifestarsi e nessun indennizzo viene corrisposto dalla Società, fermo restando il diritto del Contraente al rimborso del premio netto per il periodo non usufruito. 7 - Premi La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Su richiesta del Contraente, il Premio può essere frazionato in rate semestrali: in tal caso, la Società si riserva di applicare un aumento del premio, comunque non superiore al 2,0% sul Premio annuo lordo). Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi 8 Adeguamento del premio e delle somme assicurate I premi di polizza sono stabiliti in base all età degli Assicurati. Non è prevista alcuna indicizzazione delle prestazioni. 9 Diritto di recesso Come previsto all art delle Condizioni generali di Assicurazione, Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dal Contratto, a mezzo di comunicazione scritta inviata per raccomandata o fax. In caso di pagamento diretto delle spese da parte della Società, per giorno di pagamento dell indennizzo si intende quello di dimissioni dall Istituto di Cura. Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di Ʀassicurazione in corso e, qualora sia comunicato entro un periodo inferiore a 90 giorni da tale data, il recesso avrà effetto allo scadere del novantesimo giorno. Se il recesso viene esercitato dal Contraente, può avere effetto, a sua richiesta, dal giorno stesso della spedizione della comunicazione. La Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione dell assicurazione, la parte di premio al netto dell imposta, già pagata e non fruita. 10 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Le ricordiamo che, ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile (così come modificato dal Decreto Legge n. 134 del 28/8/2008 convertito in Legge n. 166 del 27/10/2008), i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 11 Legge applicabile al contratto Ai sensi dell art. 185 del D. Lgs. N. 209/2005 e dell art. 30 comma 2 del Regolamento ISVAP n 35/2010, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. LIGURIA SOCIETA di ASSICURAZIONI S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda del Quadro di garanzia assicurato, nella misura di seguito elencata: Infortuni 2,5%; Assistenza 10,00%. Pagina 9 di 12
10 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13 - Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Avvertenza, in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro sette giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità, ai sensi dell art.1913 del Codice Civile, o, nel caso della Sezione C (Invalidità permanente da malattia), entro quindici giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare tale garanzia e comunque non oltre un anno dalla cessazione dell'assicurazione, purché la patologia sia insorta durante il periodo di validità della polizza; L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata, o tempestivamente seguita, da certificazione medica che contenga la diagnosi. Per maggiore dettaglio di veda il disposto di cui all art delle Condizioni generali di Assicurazione, nonché le disposizioni contenute nelle varie Sezioni. 14 Assistenza diretta Convenzioni AVVERTENZA: qualora l Assicurato intenda avvalersi delle Strutture o delle Equipe mediche convenzionate, la centrale operativa SISTEMI SANITARI, chiamata dall Assicurato, interviene per gestire e fornire i servizi previsti nella presente polizza. La centrale operativa è in funzione tutti i giorni lavorativi, nel normale orario d ufficio con le seguenti modalità: a) chiamate dall Italia. L Assicurato dovrà utilizzare il seguente numero telefonico b) chiamate dall Estero. L Assicurato da qualunque paese estero dovrà utilizzare il seguente numero telefonico ƃ Contattando la centrale operativa, l Assicurato potrà ottenere informazione relative: alla presente polizza alla modalità d uso dei sevizi ad eventuali aggiornamenti sul convenzionamento di centri Sanitari e Medici all individuazione delle più idonee strutture sanitarie in considerazione delle proprie esigenze alle strutture sanitarie ed eventuali specializzazioni ai consigli sull espletamento delle pratiche, documenti ed uffici competenti all assistenza sanitaria all estero e ai trattati di reciprocità Le modalità di utilizzo della copertura assicurativa si intendono: a) Se l Assicurato intende usufruire del pagamento diretto in regime di convenzione sia del Centro Sanitario che dall Equipe Medica è tenuto a: ottenere la prescrizione medica relativa alla prestazione richiesta compilata dal Medico Curante; telefonare sempre e preventivamente alla centrale operativa, almeno due giorni lavorativi prima (salvo il caso diurgenza) della data presunta di ingresso nel Centro Sanitario Convenzionato, per ottenere l attivazione della garanzia. La centrale operativa, dopo aver accertato la regolarità assicurativa eventualmente anche richiedendo all Assicurato altra documentazione medica (referti, risultati diagnostici, cartella clinica ecc ) - autorizzerà la prestazione. Al momento dell accesso al Centro Sanitario Convenzionato l Assicurato, deve esibire la Carta Sanitaria e consegnare l originale della certificazione medica riportante la diagnosi. Al momento della dimissione l Assicurato salda solo le spese non indennizzabili in base alle condizioni di polizza e quelle non inerenti alle patologie per le quali sia stato concesso il benestare. La Società paga in nome e per conto dell Assicurato le altre spese. Nel caso in cui la centrale operativa sulla base delle informazioni ricevute ritenga che la prestazione non sia indennizzabile in base alle condizioni contrattali, comunica la decisione al Centro Sanitario e all Assicurato; quest ultimo deve sostenere in proprio le spese relative alle prestazioni richieste ed eventualmente richiedere il rimborso alla Società, secondo le modalità indicate all articolo successivo. Gli indennizzi che Pagina 10 di 12
11 dovessero successivamente essere riconosciuti come dovuti, saranno tuttavia liquidati come se fosse stata autorizzata la prestazione in convenzione (e pertanto senza le penalizzazioni previste per l utilizzo di Centri non Convenzionati). b) Se l Assicurato intende usufruire del pagamento diretto presso un Centro Sanitario Convenzionato con una Equipe Medica non convenzionata Si applica la procedura prevista dal precedente punto a), ad eccezione del fatto che l Assicurato dovrà provvedere a pagare direttamente le prestazioni sanitarie non convenzionate e inoltrare per le stesse richiesta di rimborso, secondo le modalità indicate all articolo successivo. c) Se l Assicurato non intende avvalersi della rete convenzionata A ricovero ultimato deve inoltrare richiesta di rimborso secondo le modalità indicate all articolo successivo. Per gli aspetti di maggior dettaglio, si veda il disposto di cui agli art e delle Condizioni Generali di Assicurazione. L elenco aggiornato dei Centri sanitari e dei medici convenzionati è reperibile sul sito Internet della Società, nella Sezione Servizi, Assistenza Clienti, Cliniche Convenzionate Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: LIGURIA Società di Assicurazioni Spa - Ufficio Reclami Via Senigallia, 18/ MILANO (MI) Telefax: E.Mail: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Oppure utilizzando l apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno ) essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale Roma, telefono I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, anche utilizzando l apposito modello reperibile sul sito internet dell IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; Pagina 11 di 12
12 procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 16. Arbitrato AVVERTENZA: Per la risoluzione di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro e su causa, natura e conseguenze del ricovero le parti possono demandare la decisione a un collegio arbitrale secondo la procedura definita all art delle Condizioni di Assicurazione, ferma restando la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. E fatto salvo in ogni caso il diritto dell assicurato di ricorrere all Autorità Giudiziaria. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Dr. Giorgio Marchegiani ) Pagina 12 di 12
Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
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