COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

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1 COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA Regolamento per la realizzazione di percorsi integrati di contrasto alla poverta, all esclusione sociale e di valorizzazione delle competenze e dei saperi a favore di soggetti svantaggiati e disabili attraverso l attivazione di : borse lavoro e tirocini formativi e di orientamento Adottato con delibera Consiglio Comunale n. 100 del 23/07/2007

2 PREMESSO che la Legge 08 Novembre 2000 n. 328 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, all art. 19, individua il Piano di Zona quale strumento per la costruzione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con funzioni conoscitive, di programmazione territoriale e di governo; che la Legge Regionale n. 2 del 12/03/2003, ispirandosi ai principi e ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell UE, in armonia con la legge 328/2000 che ridisegna il profilo complessivo delle Politiche Sociali locali e delinea il sistema di protezione sociale volto a garantire i diritti di cittadinanza e a rinforzare i legami sociali, confermando il piano di zona quale strumento per la costruzione e lo sviluppo del sistema integrato di interventi e di servizi sociali. che la L.R. 30 Giugno 2003 n. 12 Norme per l uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l arco della vita, attraverso il rafforzamento dell istruzione e della formazione professionale anche in integrazione fra loro, all art. 23 stabilisce che la regione e gli Enti Locali perseguono l integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sanitarie e sociali, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile, favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale, nonché degli stranieri immigrati; che la L. R. 1 Agosto 2005 n. 17 Norme per la promozione dell occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro all art. 23, 4 comma, stabilisce che i Comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla L.R. 11/01 possono svolgere le funzioni di informazione e orientamento di cui all art. 32, comma 3, lett a) e b), nel rispetto degli standard essenziali delle prestazioni di cui all art. 34. Il presente regolamento disciplina l organizzazione ed il funzionamento, a carattere istituzionale e d interesse pubblico, per la realizzazione da parte del Comune di Castelfranco Emilia Istituzione per la Gestione dei

3 Servizi Sociali - di percorsi integrati di contrasto alla povertà e all esclusione sociale a favore di persone in situazione di svantaggio sociale e familiare e portatori di handicap attraverso l attivazione di borse lavoro e/o di tirocini formativi e di orientamento TITOLO I BORSA LAVORO 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO FINALITA La Legge quadro di riforma dell assistenza n. 328/2000 assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con i principi fondamentali della Costituzione (in part. Artt. 2, 3 e 38 Cost.). La Legge 328/00 mira ad introdurre una nuova filosofia del sociale fondata essenzialmente sulla promozione di opportunità per lo sviluppo pieno della persona, concepita qui come al centro del sistema sociale e come titolare di diritti lungo tutto l arco della vita, anche quando in condizioni di conclamata necessità, come ad esempio avviene nei casi dei diversamente abili, delle persone in difficoltà economica, familiare, psicologica, in difficoltà comunque collegate ad uno stato di non autosufficienza. Con lo stesso spirito della 328/00, la nuova Legge regionale n. 2 del 12 marzo 2003 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, indica tra gli interventi privilegiati della rete sociale locale gli interventi di sostegno all inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili ed in stato di svantaggio (IV c. art. 5 lett. j L.R. 2/2003). Dunque, gli inserimenti lavorativi a favore di soggetti svantaggiati comunemente note come borse lavoro si configurano in prima battuta come una tipologia di intervento essenziale per il nuovo sistema sociale locale di servizi.

4 Più specificamente, si tratta di uno strumento che permette al soggetto in situazione di debolezza, di realizzare un percorso formativo/educativo all interno di realtà produttive, favorendo l autonomia e l apprendimento di specifiche mansioni lavorative oltre che l acquisto di una maggiore autonomia personale. Ciò risponde in particolare al dettato costituzionale che all art. 38 sancisce il diritto di inabili e minorati all educazione e all avviamento professionale. Non configurandosi come attività lavorativa vera e propria, ma piuttosto come sperimentazione di un progetto di formazione ed educazione, la borsa lavoro rappresenta per soggetti deboli un percorso di emancipazione dall assistenzialismo. Allo stesso tempo, la presenza sul luogo di lavoro di un soggetto normalmente escluso dal contesto produttivo a causa delle sue difficoltà sociali e relazionali, costituisce un elemento di umanizzazione delle condizioni e dei ritmi lavorativi, un parametro per verificare se il luogo di lavoro è o può essere un ambito di promozione e rispetto della persona in quanto tale. Tale tipologia di intervento permette inoltre una conoscenza approfondita ed una maggiore comprensione oltre che della personalità e delle capacità relazionali della persona svantaggiata, anche delle capacità lavorative che innegabilmente ha e meritano di essere tirate fuori e valorizzate. In base alle leggi di riforma dell assistenza L. 328/2000 e L.R. 2/2003, responsabile per la promozione e attuazione dei percorsi di inserimento e integrazione dei soggetti in situazione di svantaggio è il Comune, quale soggetto garante per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, deputato secondo il nostro ordinamento giuridico ad erogare i servizi e le prestazioni sociali. Le borse lavoro per soggetti svantaggiati, non godendo di una disciplina coniata ad hoc costituiscono uno strumento di politica sociale, assolutamente in linea con spirito della Legge 328/2000 e della Legge Regionale 2/2003 per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e non si configurano come attività lavorativa vera e propria ma come vere e proprie misure sociali con finalità e obiettivi legati principalmente all integrazione, all educazione e alla formazione attraverso la realizzazione di esperienze di inserimento in ambienti protetti. In tale logica le borse lavoro rappresentano per alcuni una esperienza transitoria, che li matura e consente di accedere al mondo del lavoro vero e proprio; per

5 altri può essere l unica forma di impegno possibile e comunque finalizzate a : - sostenere la persona nella sua interezza e nel suo universo di relazioni a partire dal contesto familiare, affinché possa acquisire le abilità relazionali e i saperi necessari a recuperare un proprio contesto di normalità; - utilizzare la Borsa Lavoro come una fase avanzata del percorso riabilitativo. - essere di grande aiuto per alcune fasce sociali caratterizzate da bassa professionalità, titolo di studio debole, lieve disagio psichico o fisico. I piani di zona distrettuali succeduti nel tempo hanno fatti propri i concetti delle normative sopra citate nella costruzione di un sistema sociale e di rete. 2. OBIETTIVI Gli obiettivi operativi sono i seguenti: - scoraggiare le forme di professionalismo della povertà e favorire l emersione delle povertà sommerse; - monitorare costantemente l andamento del fenomeno povertà al fine di coglierne le variazioni nel tempo sia di natura qualitativa che quantitativa; - trasformare gli interventi in danaro in prestazioni di servizi; - assicurare a tutte le forme di sostegno economico continuativo un azione di costante tutoring familiare; - orientare gli interventi di sostegno economico a obiettivi di efficacia volti a rimuovere le cause di bisogno. 3. MODALITA DI GESTIONE Il servizio è istituito e gestito direttamente dal Comune di Castelfranco Emilia Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali che apporta tutte le risorse necessarie in termini di programmazione, finanziamento e personale dedicato all attuazione dello stesso. Tale forma gestionale comporta <<l accollamento>> sul personale del Comune pre-posto ai Servizi Sociali, degli adempimenti amministrativi così come

6 di quelli connessi alla programmazione, realizzazione, tutoraggio e verifica dei riscontri sul progetto individuale di Borsa Lavoro. Tale modalità di gestione aumenta la capacità del Comune di dare risposte adeguate ai bisogni concreti dei propri cittadini in quanto tali bisogni sono facilmente recepibili da parte dell ente locale, comporta certamente costi economici inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dal ricorso alle altre forme gestionali ed implica la sussistenza in capo agli addetti ai servizi sociali del Comune, di una serie di abilità e competenze educative/ formative 4. DESTINATARI La Borsa lavoro potrà essere attivata nei confronti di: A) ADULTI - residenti nel territorio di Castelfranco Emilia in carico al Servizio Sociale o sanitario pubblico - non residenti nel territorio di Castelfranco Emilia in carico al Servizio sociale o sanitario pubblico. I destinatari debbono appartenere ad una delle seguenti tipologie, così come definite dall articolo 2 del Regolamento (CE) 2204/2002 che definisce: "lavoratore svantaggiato", qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri: - qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; - qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro; - qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua

7 formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile; - qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare; - qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico - qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; - qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; - qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; - qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; - qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale; - qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti; "lavoratore disabile": - qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale - qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;

8 Il presente Regolamento si applica altresì a soggetti non rientranti nelle tipologie precedenti che vivono in stato di grave emarginazione" "Rom e Sinti dimoranti nel territorio cittadino o autorizzati alla sosta". Per accedere alla Borsa Lavoro gli adulti stranieri residenti o dimoranti nel territorio cittadino devono essere in possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta rilasciata dalla Questura attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno fatti salvi oltre ai residenti: - gli adulti stranieri richiedenti asilo, destinatari di forme di protezione umanitaria e rifugiati; - gli adulti stranieri beneficiari di misure di protezione sociale ai sensi dell articolo 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, o dimori nel territorio cittadino. B) MINORI: - italiani residenti nel territorio di Castelfranco Emilia; - stranieri residenti o dimoranti nel territorio cittadino in possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta rilasciata dalla Questura attestante la richiesta di permesso di soggiorno o minori stranieri non accompagnati. In particolare, si applica ai minori: - con fascicolo aperto di competenza civile/penale presso la magistratura Minorile (compresa la tutela e l affidamento familiare nonché provvedimenti di affidamento ai Servizi sociali); - ospiti di Strutture residenziali o semiresidenziali per i quali la Borsa lavoro costituisce un elemento di acquisizione di autonomia personale; - minori in condizioni di emarginazione o devianza. Il presente Regolamento si applica altresì ai minori stranieri soggetti a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria, che comportino la permanenza nel territorio nazionale.

9 5. RICETTIVITA La ricettività, considerato il bisogno consolidato negli anni precedenti viene rappresentata nel Bilancio di Previsione annuale e nel Bilancio Pluriennale, prevedendo adeguamenti rispetto alle variabili dell utenza e alla specificità dei bisogni. 6. LE CARATTERISTICHE DELL INSERIMENTO IN BORSA LAVORO ATTIVAZIONE I principali elementi caratterizzanti l attivazione della borsa lavoro sono riconducibili sostanzialmente alle caratteristiche del soggetto svantaggiato, al progetto individuale, alle finalità, al luogo in cui l attività viene svolta, al tipo di attività, alla durata e all ammontare della borsa lavoro. Il soggetto da avviare in Borsa lavoro viene individuato dal servizio presso cui è in carico, che provvede alla stesura del progetto individuale La borsa lavoro viene in ogni caso attivata in attuazione di uno specifico progetto individuale definito dall assistente sociale responsabile del caso, anche attivando altre professionalità, e condiviso con l utente, in particolare l assistente sociale che ha in carico il caso, sulla base delle caratteristiche del soggetto svantaggiato e/o disabile provvederà ad individuare nell ambito di aziende/enti/cooperative ecc..il soggetto ospitante quale risorsa di inserimento più idonea alle caratteristiche personali del medesimo e maggiormente rispondente alle esigenze progettuali. È fatto salvo in ogni caso quanto stabilito in materia di sviluppo del modello organizzativo distrettuale (rif. Equipe multiprofessionale di base) 7. COMUNICAZIONI Il giorno precedente l avvio della Borsa lavoro dovrà essere inviata apposita comunicazione al Centro per l impiego di Modena 8. DURATA ED AMMONTARE DELLA BORSA LAVORO

10 La Borsa lavoro non potrà avere una durata superiore ad anni uno e potrà essere eventualmente prorogata qualora persistano le necessità e i bisogni previsti dal presente regolamento e sia positivamente valutato da parte dell Assistente sociale responsabile del caso l impegno profuso dal borsista ed apprezzabili i risultati raggiunti. L ammontare della borsa lavoro, in conformità al combinato disposto delle leggi di riforma del sociale 328/00 e legge Regionale 2/03, secondo cui sono i Comuni a detenere la titolarità esclusiva dei compiti di programmazione e di una programmazione che è anche finanziaria -di progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, è stabilito in 3,00 orari da ritenersi esenti da ogni ritenuta fiscale e da oneri assicurativi. Ogni anno l Amministrazione Comunale- Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali definisce eventuali variazioni di tali importi. 9. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI La borsa lavoro non può configurarsi come rapporto di lavoro subordinato; A seguito della definizione del progetto socio-educativo che sottende alla Borsa lavoro e dell individuazione del soggetto ospitante che avrà dato la disponibilità all inserimento del Borsista, l assistente sociale responsabile del caso predispone la documentazione necessaria affinché i competenti uffici amministrativi di supporto al Servizio Sociale avviino l iter per l attivazione della borsa lavoro. L attivazione della borsa lavoro è disposta con decisione del Direttore dell Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali alla quale deve essere allegata apposita convenzione, di cui all allegato 1 schema tipo - ed apposito progetto socio-educativo, di cui all allegato 2 - da stipularsi tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il borsista. 10. TUTORAGGIO La realizzazione della borsa lavoro prevede la presenza di almeno un soggetto qualificato deputato ad elaborare e vigilare sull attuazione del

11 progetto individuale: si tratta del cosiddetto tutor o referente di progetto, cioè di una figura di interfaccia e mediazione tra l ente attuatore del progetto (Comune,) e il soggetto in inserimento. Quello del tutor è un ruolo fondamentale per la individuazione dei bisogni, la verifica sull andamento dell esperienza individuale che si realizza e degli aspetti organizzativi e di contesto lavorativo interessati da tale tipologia di intervento. In particolare si prevede l individuazione di: A) UN TUTOR Il tutor è individuato ed incaricato dall Ente con il compito di: - Agevolare l inserimento della persona nel contesto aziendale; - Effettuare interventi educativi sul luogo di inserimento; - monitorare e verificare l andamento del progetto educativo e del percorso di apprendimento e la presenza di eventuali problematiche emergenti nella sede lavorativa; - raccordarsi con l Assistente Sociale responsabile. B) UN REFERENTE AZIENDALE L impresa/ente/cooperativa o Associazione ha il compito di garantire un referente, incaricato di fornire indicazioni operative ed addestramento adeguati per favorire l acquisizione di abilità pratiche, utili alla piena conoscenza dell attività verso la quale il soggetto è preposto. Il referente interno funge da riferimento operativo e da istruttore, fornisce agli operatori competenti elementi di valutazione riferiti all andamento generale del progetto e gli informa di eventuali variazioni che possono incidere sul proseguo del progetto stesso. 11. IMPEGNI Il soggetto ospitante dovrà : - favorire l integrazione del soggetto nell ambito dell attività svolta; - favorire l acquisizione di abilità e gli strumenti che consentano di svolgere positivamente l esperienza;

12 - garantire che l ambiente di lavoro e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle mansioni siano dotate di tutte le caratteristiche previste dal D. Lgs 626/94; - fornire al borsista tutte le informazioni sui rischi eventualmente presenti e fornire vestiario ed attrezzature idonee all espletamento dei compiti assegnati, analoghe alla dotazione fornita al personale in servizio (D. Lgs 626/94); - mantenere un rapporto di collaborazione con il Soggetto Promotore per il raggiungimento degli obiettivi previsti; - rilevare giornalmente la presenza del borsista, comunicando tempestivamente al soggetto promotore eventuali cessazioni di frequenza; - segnalare entro i termini previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore ed agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore) gli infortuni intervenuti; Il soggetto promotore dovrà: - provvedere alla copertura assicurativa di cui al successivo art.12 - corrispondere al soggetto in borsa lavoro l ammontare previsto dal presente regolamento all Art. 8 rapportato alle effettive ore di presenza previa opportuna verifica del foglio presenze che il Borsista è tenuto a presente al competente Ufficio Amministrativo Il soggetto beneficiario della Borsa Lavoro dovrà: - impegnarsi a rispettare l orario di frequenza delle attività ed avvertire il Responsabile dell Azienda e il proprio tutor/ente in caso di assenza; - mantenere il contatto con il tutor con cadenza almeno ogni quindici giorni; - segnare su un foglio presenze o mediante l ausilio di apposito marcatempo, laddove previsto, l orario di entrata e di uscita dall ente/azienda ospitante - consegnare il primo giorno del mese successivo all attività prestata, presso l ufficio amministrativo del Comune che gli sarà indicato, il foglio delle presenze ovvero la stampa del marcatempo affinché, questo, verificato il rispetto di quanto indicato nel

13 progetto, provveda ad erogare l ammontare della borsa lavoro in relazione alle ore di frequenza realmente effettuate. - giustificare al soggetto proponente (Comune-Servizi Sociali) le eventuali assenze e produrre in caso di malattia i certificati medici o quant altro gli venga richiesto per una verifica delle presenze (foglio firma). In caso di malattia superiore ai 45 gg. consecutivi o di assenze ingiustificate verrà sospesa la borsa lavoro. Non sono previste ferie e/o giorni di riposo. Il borsista potrà assentarsi dall Ente/azienda previo accordo tra l assistente sociale responsabile del caso, l Ente/azienda e il borsista medesimo. Durante il periodo di assenza il borsista non percepirà il relativo ammontare orario previsto all art. 8 del presente Regolamento. 12. ASSICURAZIONI Durante il periodo di Borsa lavoro, tutti i borsisti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL e per la responsabilità civile verso terzi. A detta assicurazione provvede l Amministrazione comunale attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa con idonea compagnia assicuratrice. 13. VARIAZIONE O CESSAZIONE DELLA BORSA LAVORO I cambiamenti delle condizioni personali che hanno determinato l accesso alla borsa lavoro comportano una ridefinizione dell intervento o del percorso, con conseguente variazione del progetto individuale o attivazione di altri servizi. La variazione o la cessazione può avvenire su richiesta dell interessato, della famiglia o, su decisione dell assistente Sociale responsabile del caso, sentite le altre professionalità coinvolte nel progetto, qualora l intervento non risulti più rispondente alle esigenze.

14 La Ditta/Ente di inserimento è tenuta a segnalare eventuali problematiche emergenti presso il luogo di lavoro tali da produrre una variazione/cessazione del servizio. 14. DIVIETI L attivazione della borsa lavoro di cui al presente regolamento non è compatibile con contemporanei incarichi di lavoro a tempo determinato o indeterminato. E fatto divieto: - ai Borsisti introdurre nei contesti di inserimento persone estranee al servizio; - al Responsabile designato dall Azienda/Ente prendere iniziative nei confronti dei Borsisti, se non tutte quelle volte a salvaguardare l incolumità personale; - ai familiari effettuare visite nel luogo di inserimento, se non previo accordo con i servizi competenti; TITOLO II - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO FINALITA L attivazione di tirocini formativi è disciplinata dall articolo 18 della Legge 196/1997 dal Decreto Interministeriale 142/1998, della Circolare ministeriale 92/1998 e della L.R. 17/05, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di promuovere il diritto al lavoro attraverso l attivazione di tirocini formativi e di orientamento a beneficio di soggetti svantaggiati e deboli sul mercato del lavoro, onde realizzare pari opportunità di accesso. In conformità allo Statuto, il Comune si impegna ad esercitare le proprie attribuzioni perseguendo, fra le altre, anche la finalità di: contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, all istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione, promuovendo inoltre una rete di servizi e di interventi

15 che rimuovano le cause di emarginazione, facilitino l integrazione sociale ed accrescano le opportunità lavorative, con particolare attenzione ai minori, alle persone con disabilità ed alle cosiddette fasce deboli del mercato del Lavoro favorendo l assunzione di un ruolo attivo e partecipato ai cittadini in condizione di disagio sociale, garantendo il miglioramento della qualità di vita, promuovendo opportunità per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse della persona, anche allo scopo di ridurre gli interventi di natura esclusivamente assistenziale e forme di dipendenza dai servizi territoriali. I piani di zona distrettuali succeduti nel tempo hanno fatti propri i concetti delle normative sopra citate nella costruzione di un sistema sociale e di rete. Il Comune di Castelfranco Emilia Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali - si pone come soggetto proponente i tirocini di formazione e di orientamento per i soggetti in carico al Servizio Sociale, in attesa di una più puntuale definizione normativa in merito che potrà presumibilmente vedere quale soggetto promotore per l attivazione di tirocini anche l Ente Comunale. 2. OBIETTIVI Gli obiettivi operativi sono: - Favorire l integrazione sociale e lavorativa di quelle categorie di cittadini che per ragioni di varia natura, vivono condizioni di disagio sociale tali da impedire loro l accesso al mondo del lavoro, ovvero il mantenimento stabile di una occupazione. Condizione questa che compromette e limita nei fatti l azione autonoma di autodeterminazione della propria vita e i compiti di assistenza e tutela in ambito familiare - Favorire l acquisizione di competenze di natura professionalizzante utili per l inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. - Accompagnare ed orientare cittadini in condizione di disagio sociale, sulla base di una progettazione individualizzata condivisa con gli stessi, all accesso al mondo del lavoro, e favorendo le condizioni per il mantenimento della condizione occupazionale.

16 3. DEFINIZIONE E MODALITA DI ORGANIZZAZIONE Nell ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti che non configurano rapporto di lavoro realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell iniziativa; in particolare ai sensi dell articolo 18 della Legge 196/1997 si definisce tirocinio formativo e di orientamento il processo finalizzato a realizzare una alternanza fra studio e lavoro nell ambito di processi formativi e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Le modalità di organizzazione dei Tirocini potranno essere caratterizzate: 1. da una valenza prevalentemente formativa (percorsi finalizzati all acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie allo svolgimento della mansione). Il tirocinio è utilizzato per persone in grado di trovare collocazione nel mercato del lavoro, ma che necessitano di tempo e di sostegno per apprendere le mansioni relative ad un ambito lavorativo specifico già individuato ed è inquadrato in un percorso di formazione di cui è parte sostanziale; 2. da una valenza prevalentemente orientativa (percorsi di osservazione ed orientamento, in situazione lavorativa non protetta o parzialmente protetta, volti a valutare le capacità, le attitudini e le motivazioni, a far apprendere le mansioni ed i comportamenti propri dell ambiente lavorativo). Il tirocinio è utilizzato per persone che si accostano per la prima volta al mondo del lavoro, ovvero che dopo interruzioni protratte paiono in grado di reinserirsi; in questo caso è rilevante il compito dell azienda ospitante che deve consentire l osservazione e la valutazione delle capacità del soggetto. Per tirocinante si intende il soggetto che è avviato dal soggetto promotore su proposta del Comune- Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali al tirocinio presso imprese, enti, associazioni o consorzi.

17 Per Servizio Inviante o Proponente si intende il Comune di Castelfranco Emilia Istituzione che, avendo in carico un soggetto minore, svantaggiato o disabile (ai sensi dell art. 2 del Regolamento CE 2204/2002) propone agli Enti a ciò deputati dalla normativa in vigore di promuovere un tirocinio. Per Soggetto Promotore si intende il Soggetto che firma la convenzione ed invia le comunicazioni agli Enti esterni. Per soggetto ospitante s intende l Ente/Azienda/consorzio ecc.. presso il quale il tirocinante effettuerà il tirocinio. 4. DESTINATARI Come previsto dall articolo 18, comma 1, della Legge 196/1997, i tirocini potranno essere attivati a favore di cittadini che abbiano assolto l obbligo scolastico. 5. PROGETTO INDIVIDUALE CONVENZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Il tirocinio viene in ogni caso avviato in attuazione di uno specifico progetto individuale volto a facilitare l inserimento nel mondo del lavoro o a migliorare la personalità dell individuo. Il soggetto da avviare in tirocinio viene individuato dal Servizio Sociale del Comune di Castelfranco Emilia Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali presso cui è in carico, che provvede alla stesura del Progetto Individuale. Il tirocinio non deve costituire rapporto di lavoro, ma deve caratterizzarsi come progetto di formazione in situazione lavorativa reale, anche se mediata. Nel rispetto delle finalità generali e degli adempimenti di legge e del presente regolamento, i singoli progetti di tirocinio vengono attivati nell ambito di una progettazione complessiva facente capo ai diversi Enti. Ogni tirocinio è formalizzato in apposita convenzione come previsto dalla normativa vigente, sottoscritta dal Soggetto Promotore e dal rappresentante della Azienda ospitante.

18 - Alla convenzione è allegato il progetto formativo, che viene firmato dal Soggetto Promotore, dal Rappresentante della Azienda ospitante, dal Tutor incaricato o dal Soggetto Inviante e dal Tirocinante, a garanzia dell impegno professionale espletato per il conseguimento degli obiettivi formativi. Lo schema di convenzione e di progetto individuale saranno concordati con l Ente Promotore. La convenzione e il progetto individuale saranno recepiti da apposita Decisione del direttore dell Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali. 6. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE Copia della convenzione e di ciascun progetto formativo dovrà essere inviata a cura del Soggetto Promotore agli Enti previsti dalla Legge 196/1997, dal Decreto attuativo del Ministero del Lavoro n. 142/1998 e dalla L.R. 17/05 7. ASSICURAZIONI Tutti i tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL e per la responsabilità civile verso terzi attraverso apposita polizza con idonea compagnia assicuratrice stipulata dall ente ovvero dall azienda ospitante secondo quanto stabilito in Convenzione. 8. TUTORAGGIO Ad ogni tirocinante è affiancato un tutor. Il tutoraggio può essere svolto con diverse modalità a seconda dello specifico progetto complessivo nel cui ambito il tirocinio si svolge. La funzione di tutor è svolta di massima da operatori, aventi le qualifiche previste dalla normativa regionale, responsabili del progetto riguardante il tirocinante, ovvero da professionisti o operatori appositamente incaricati. Può essere previsto il coordinarsi di più figure in relazione al progetto individuale.

19 9. DURATA Come previsto dall articolo 7 del citato decreto n.142/1998, i tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima: - non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; - non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli scritti alle liste di mobilità; - non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, con l esclusione dei soggetti individuati al punto successivo; - non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di cui sopra fermo restando le procedure previste dagli artt. 6, 7, 8 del presente Regolamento. 10. ORARI L orario di tirocinio viene indicato nella convenzione in relazione al progetto in corso. L orario non può in ogni caso superare i massimali previsti dai contratti di categoria per i dipendenti della sede ospitante. Qualora si superino le sei ore continuative è necessario prevedere una pausa per il pasto di durata non inferiore ai 30 minuti, che non viene considerata nel monte ore del tirocinio. Per i soggetti minori l orario è conforme a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2000 e disposizioni successive. 11. INCENTIVO ECONOMICO

20 Qualora previsto dal progetto complessivo e secondo i fini da questo esplicitati (di incentivazione dell apprendimento e/o di rimborso spese) viene versato un incentivo economico anche detto Borsa di Stage o di Tirocinio. L entità dell incentivo viene indicata dal Progetto complessivo nel cui ambito il tirocinio si svolge. 12. SEDI DI TIROCINIO (SEDI COMUNALI, UFFICI PUBBLICI, AZIENDE) I tirocini formativi per i quali il Comune di Castelfranco Emilia Istituzione per la Gestione dei Servizi Sciali è proponente saranno svolti di norma in sedi ospitanti esterne al Comune stesso: eventuali eccezioni sono rese esplicite nella Decisione del direttore di cui al precedente punto 5. Sedi comunali potranno essere utilizzate per tirocini orientativi ambiente lavorativo in In ogni caso saranno evitate situazioni che possano configurare utilizzo improprio della attività resa da tirocinanti a fini produttivi ed in sostituzione di personale comunale, in quanto il tirocinio si pone con esplicite finalità formative a beneficio del soggetto stesso, previste e tutelate dalla legge. I soggetti ospitanti pubblici e privati, come indicato dall articolo1, comma 3, del D.M. 142/1998, sono tenuti a mantenere i seguenti limiti nell accettazione di tirocinanti e precisamente: - aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante, - aziende con numero di dipendenti a tempo indeterminato da sei a diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;a - aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente. 13. BENEFICI AGGIUNTIVI

21 Eventuali benefici aggiuntivi concessi al tirocinante, quali l erogazione di incentivi, l uso di servizi quali la mensa o il trasporto, od altri, devono essere indicati esplicitamente nella convenzione. 14. SICUREZZA Con riferimento alla normativa riguardante la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. n.626/1994 e norme attuative), è necessario che la sede ospitante il tirocinio risponda ai requisiti richiesti dalla legge in quanto gli obblighi e le responsabilità relativi al datore di lavoro ricadono sul responsabile della stessa. Lo schema di convenzione deve riportare annotazioni che riguardano l obbligo a carico dell azienda ospitante relativamente: - alle istruzioni sulla sicurezza da dare al tirocinante; - al vestiario ed attrezzatura anti-infortunistica, che deve essere analoga a quella fornita al personale dell azienda adibito ad analoghe mansioni; - alla necessità che i locali della sede siano sicuri, anche in relazione alle problematiche del soggetto in tirocinio. Se il tirocinio è effettuato in una sede comunale il Responsabile (datore di lavoro) del Settore presso il quale viene effettuato il tirocinio. 15. INFORTUNI L Azienda presso la quale è attivato il tirocinio, in presenza di un infortunio sul lavoro occorso al tirocinante oggetto della convenzione, è tenuta a darne informazione al soggetto promotore tempestivamente in modo da permettere a questo di poter effettuare le comunicazioni di rito. Le comunicazioni avvengono nelle forme indicate dal Soggetto Promotore. Il soggetto promotore provvede ad inoltrare le comunicazioni di rito entro 24 ore dall evento infortunio all INAIL competente per territorio e all autorità di Pubblica Sicurezza. 16. CERTIFICAZIONE Al fine di consentire la trascrizione nel curriculum del lavoratore ed il riconoscimento dei crediti formativi a cura degli uffici competenti, come

22 previsto dall articolo 6 del Decreto 25 marzo 1998 n. 142, le attività svolte nel corso dei tirocini saranno opportunamente documentate sulla base di quanto relazionato dal tutor aziendale/tutor incaricato dal Comune, e saranno certificate a cura del Soggetto Promotore. TITOLO III CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 1. AZIONI Il Comune di Castelfranco Emilia istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali potrà agire applicando il presente Regolamento anche in nome e per conto di altri Enti qualora ciò sia già previsto o qualora venga previsto mediante la stipula di appositi protocolli, accordi o convenzioni. 2. PRIVACY I dati dei soggetti in carico al Servizio Sociale del Comune di Castelfranco Emilia per i quali sono attivate le Borse lavoro e i tirocini di formazione e di orientamento di cui al presente Regolamento, nonché i dati dei soggetti ospitanti (Ente/Azienda/cooperativa ecc,,) vengono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giungo 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto attiene la fornitura delle informazioni sull utilizzo dei dati forniti, sulla natura non obbligatoria della comunicazione e sul consenso a trattare i dati per finalità istituzionali. La diffusione dei dati viene effettuata nel rispetto dell articolo 8 del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, attuativo della Legge n. 30 del 14 febbraio RINVIO Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa Nazionale e Regionale vigente in materia. ALLEGATO 1 - Schema di Convenzione

23 ALLEGATO 1 Schema di Convenzione CONVENZIONE N /200 PER L ATTIVAZIONE DI UNA BORSA LAVORO (ai sensi del Reg. Com. approvato con D.C.C. n. del e Decisione Del Direttore Dell Istituzione per la Gestione Dei Servizi Sociali n. del ) a favore di SIG./RA: Dal al TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI, d ora in poi chiamato "Soggetto promotore" con sede in P.zza della Vittoria n. 8, rappresentata dalla Dr.ssa Biagini Simonetta nata a il, in qualità di Direttore dell istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali, ai fini della presente convenzione domiciliata presso la sede del Soggetto promotore sopra indicato E l impresa ospitante con sede legale a in via partita IVA rappresentata dal Sig./Sig.ra nato/a a il domiciliato/a a in via PREMESSO CHE - È intento del Comune di Castelfranco Emilia Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di

24 disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con i principi fondamentali della Costituzione (in part. Artt. 2, 3 e 38 Cost.). - La borsa lavoro si configura come una tipologia di intervento essenziale per il nuovo sistema sociale locale di servizi. Più specificamente, si tratta di uno strumento che permette al soggetto in situazione di debolezza, di realizzare un percorso formativo/educativo all interno di realtà produttive, favorendo l autonomia e l apprendimento di specifiche mansioni lavorative oltre che l acquisto di una maggiore autonomia personale. - che l impresa ospitante ha offerto la propria disponibilità ad aderire al progetto; - che il Soggetto Promotore ha esperito con i propri operatori una preventiva positiva valutazione sull'idoneità all attivazione di una Borsa Lavoro a favore di da effettuarsi in un normale contesto di lavoro. SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 L impresa ospitante si impegna ad accogliere nelle proprie strutture, su proposta del Soggetto proponente, un soggetto in carico al Servizio Sociale del Comune di castelfranco Emilia Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali Art. 2 La Borsa Lavoro non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto il destinatario conserva a tutti gli effetti lo status di disoccupato ed i relativi obblighi. Durante lo svolgimento della Borsa Lavoro l attività è verificata da un tutor, designato dal Soggetto promotore, con compiti di supporto al tirocinante ed all azienda e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante. Per ciascun soggetto inserito attraverso l attivazione della Borsa Lavoro nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto socio-educativo individuale contenente: il nominativo del soggetto, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, obiettivi e modalità di svolgimento della Borsa lavoro, con l'indicazione dei tempi e delle strutture aziendali (stabilimenti, sedi,

25 reparti, uffici) presso cui si svolge, gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e R.C. Art. 3 Durante lo svolgimento della Borsa Lavoro il Borsista è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento della Borsa Lavoro; - seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e per ogni altra evenienza; - cooperare al conseguimento degli obiettivi del progetto, osservando gli orari e rispettando l ambiente di lavoro. - rispettare le norme che regolano il lavoro nell azienda e mantenere un corretto rapporto con il personale dell Azienda Art. 4 Il Soggetto promotore, si obbliga a: - provvedere alle coperture assicurative INAIL ed R.C. nell ambito di polizze stipulate con idonea compagnia assicuratrice; - corrispondere al soggetto in Borsa Lavoro 3,00 per ogni ora effettivamente prestata. - dare comunicazione dell attivazione della Borsa lavoro oggetto della presente convenzione e del progetto socio-educativo all Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente e all Inail. Art. 5 L Azienda, quale soggetto ospitante, si obbliga a: - favorire l integrazione del soggetto nell ambito dell attività svolta; - favorire l acquisizione di abilità e gli strumenti che consentano di svolgere positivamente l esperienza; - garantire che l ambiente di lavoro e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle mansioni siano dotate di tutte le caratteristiche previste dal D. Lgs 626/94; - fornire al borsista tutte le informazioni sui rischi eventualmente presenti e fornire vestiario ed attrezzature idonee all espletamento dei compiti assegnati, analoghe alla dotazione fornita al personale in servizio (D. Lgs 626/94);

26 - mantenere un rapporto di collaborazione con il Soggetto Promotore per il raggiungimento degli obiettivi previsti; - rilevare giornalmente la presenza del borsista, comunicando tempestivamente al soggetto promotore eventuali cessazioni di frequenza; - segnalare entro i termini previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore ed agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore) gli infortuni intervenuti; - effettuare ogni eventuale adempimento che nell ambito della presente convenzione e delle normative vigenti in materia la legge pone a suo carico. Art. 6 Il Soggetto Promotore e l Azienda possono concordare la sospensione ovvero la cessazione della Borsa Lavoro qualora si verifichino cambiamenti delle condizioni personali che hanno determinato l accesso alla borsa lavoro e che comportano una ridefinizione dell intervento o del percorso, con conseguente variazione del progetto individuale o attivazione di altri servizi. La variazione o la cessazione può avvenire anche su richiesta dell interessato, della famiglia o, su decisione dell assistente Sociale responsabile del caso, sentite le altre professionalità coinvolte nel progetto, qualora l intervento non risulti più rispondente alle esigenze. La Ditta/Ente di inserimento è tenuta a segnalare eventuali problematiche emergenti presso il luogo di lavoro tali da produrre una variazione/cessazione del servizio. Art. 7 Per quanto non disciplinato nella presente convenzione si rinvia a quanto disposto alle normative vigenti in materia ed alle disposizioni del codice civile Firma e timbro Firma e timbro per il Soggetto Promotore per l Azienda ospitante

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28 ALLEGATO 2 - Il Progetto Formativo PROGETTO PER L ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO (ai sensi del Reg. Com. approvato con D.C.C. n. del e Decisione Del Direttore dell Istituzione per la Gestione Dei Servizi Sociali n. del ) Allegato alla Convenzione n. stipulata in data / / ) Il Sig/Sig.ra Nato/a a il Residente a in Tel - cod. fisc. Attuale condizione (indicare la condizione di svantaggio e/o disabilità in cui si trova il soggetto beneficiario della Borsa lavoro) Inoccupato/Disoccupato/in mobilità; Portatore di handicap Minore soggetto a provvedimento dell Autorità Giudiziaria Minore ospitie di Strutture residenziali o semiresidenziali; Minori in condizioni di emarginazione o devianza. Altro (specificare) Cittadino Italiano ovvero appartenente ad uno dei paesi della Comunità Europea; Extracomunitario in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno ovvero in possesso di ricevuta rilasciata dalla Questura attestante la richiesta di permesso di soggiorno

29 straniero richiedente asilo destinatario di forme di protezione umanitaria e rifugiato/ beneficiario di misure di protezione sociale o dimori nel territorio cittadino. Azienda ospitante Sede di svolgimento della Borsa lavoro (stabilimento - reparto - ufficio) a in Via/C.so n. Tempi di accesso ai locali aziendali: ore settimanali: Periodo di svolgimento della Borsa Lavoro: n. mesi dal al Tutor incaricato dal Soggetto promotore: Referente aziendale: Polizze assicurative : Infortuni sul lavoro I.N.A.I.L.: posizione n.. Responsabilità civile anno polizza n. compagnia Obiettivi e modalità di svolgimento della Borsa Lavoro: 1. Orario di presenza: 2. Mansioni svolte dal tirocinante: 3. Metodologia: Affiancamento - Tutoring - Verifiche in itinere 4. Altro: (se ci sono altre cose da specificare ulteriormente)

30 5.Facilitazioni previste: Ammontare della Borsa Lavoro: 3,00 all ora per num ore al giorno per num. giorni a settimana. mensa vestiario ed attrezzature Obblighi del tirocinante: - Il soggetto beneficiario della Borsa Lavoro dovrà: - impegnarsi a rispettare l orario di frequenza delle attività ed avvertire il Responsabile dell Azienda/Ente in caso di assenza; - mantenere il contatto con il l educatore con cadenza almeno ogni quindici giorni; - segnare su un foglio presenze o mediante l ausilio di apposito marcatempo, laddove previsto, l orario di entrata e di uscita dall ente/azienda ospitante - consegnare il primo giorno del mese successivo all attività prestata, presso l ufficio amministrativo del Comune che gli sarà indicato, il foglio delle presenze ovvero la stampa del marcatempo affinché, questo, verificato il rispetto di quanto indicato nel progetto, provveda ad erogare l ammontare della borsa lavoro in relazione alle ore di frequenza realmente effettuate. - giustificare al soggetto proponente (Comune-Servizi Sociali) le eventuali assenze e produrre in caso di malattia i certificati medici o quant altro gli venga richiesto per una verifica delle presenze (foglio firma). In caso di malattia superiore ai 45 gg. consecutivi o di assenze ingiustificate verrà sospesa la borsa lavoro. Non sono previste ferie e/o giorni di riposo. Il borsista potrà assentarsi dall Ente/azienda previo accordo tra l assistente sociale responsabile del caso, l Ente/azienda e il borsista medesimo. Durante il periodo di assenza il borsista non percepirà il

31 relativo ammontare orario previsto all art. 5 alla voce Facilitazioni previste Castelfranco Emilia, lì Per presa visione ed accettazione: Firma del soggetto beneficiario della Borsa lavoro Firma dell assistente Sociale responsabile del caso Firma del Tutor incaricato incaricato dal Soggetto promotore Firma del soggetto promotore Firma per l'azienda ospitante Il sottoscritto ai sensi del Codice della Privacy n. 196/03 sul trattamento dei dati personali autorizzo il Soggetto Promotore al trattamento dei dati riportati nel presente progetto al fine di adempiere alle comunicazioni obbligatorie. Mi riservo i diritti di accesso, modifica, cancellazione previsti dalla legge stessa. Firma

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