REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente"

Transcript

1 N /2014 REG.PROV.COLL. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale del 2013, proposto dalla Cattolica 2000, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lattanzi, Matilde Tariciotti e Diego Campugiani presso il cui studio in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47, è elettivamente domiciliata, contro l A.S.L. RM C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Bentivoglio, Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi e con questi elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in Roma, via Primo Carnera n. 1, nonché nei confronti di Azeta s.r.l., in qualità di mandataria del Rti con la mandante Trading Fumeral Service s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Piero Fidanza, con domicilio eletto presso l avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; Fasida s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Gasparro, presso il cui studio in Roma, via Vittorio Arminjon 8, è elettivamente domiciliata, Service One di Starnoni Daniele e Semi - Servizi Mortuari Integrati s.r.l., entrambe non costituite in giudizio. per l'annullamento della nota prot. C/75337 del 19 dicembre 2913, con la quale l A.S.L. Rm C ha comunicato l aggiudicazione definitiva in favore del Raggruppamento Azeta s.r.l. Trading Funeral Service della procedura aperta per l affidamento dei servizi di gestione dei decessi in ambito ospedaliero; della delibera del Direttore generale n del 19 novembre 2013, con la quale è stata disposta l aggiudicazione della procedura aperta per l affidamento dei detti servizi al Raggruppamento Azeta; dei verbali della gara nn. 1-6; della nota n. C del 27 settembre 2913, con la quale sono

2 stati richiesti chiarimenti al Raggruppamento Azeta in merito alla dichiarazione presentata ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000; della nota n dell 8 maggio 2013, con la quale la stazione appaltante ha domandato alla Semi s.r.l. chiarimenti in ordine al numero degli operatori messi a disposizione per lo svolgimento del servizio; della nota n. C/61663 del 9 ottobre 2013, con la quale l Azienda sanitaria ha chiesto al Rti Azeta la documentazione a riprova del predetto requisito e, in particolare, i certificati di cui all art. 42, comma 1, lett a), d.lgs. n. 163 del 2006, attestanti le principali forniture nel settore oggetto di gara, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso per quanto occorrer possa del disciplinare di gara e del capitolato tecnico e dei relativi allegati; nonché, con atto di motivi aggiunti, depositato il 10 marzo 2014, per l annullamento: della nota n del 14 febbraio 2014, con la quale l A.S.L. Rm C ha comunicato che il servizio affidato all aggiudicatario raggruppamento Azeta s.r.l. sarebbe cominciato a decorrere dall 1 marzo 2014, data dalla quale la Cattolica 2000 s.r.l. avrebbe dovuto cessare il servizio; della nota n del 24 febbraio 2014, con la quale la stessa A.S.L. Rm C, in risposta all istanza di accesso presentata e preordinata a conoscere la documentazione prodotta dal raggruppamento aggiudicatario in ottemperanza all art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, ha negato l accesso, sul rilievo che il Tar aveva respinto, con ordinanza 30 gennaio 2014 n. 448, la domanda cautelare presentata con l atto introduttivo del giudizio; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l atto di motivi aggiunti, notificato il 4 marzo 2014 e depositato il successivo 10 marzo; Visto l atto di costituzione in giudizio dell A.S.L. Rm C; Visto l atto di costituzione in giudizio del Rti Azeta s.r.l. - Trading Funeral Service s.r.l.; Visto l atto di costituzione in giudizio della Fasida s.r.l.; Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 9 aprile 2014 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: FATTO 1. Con ricorso notificato in data 23 dicembre 2013 e depositato il successivo 30 dicembre la Cattolica 2000 s.r.l. ha impugnato, tra gli altri, l aggiudicazione definitiva, in favore del Raggruppamento Azeta s.r.l. Trading Funeral Service, della gara, bandita dalla A.S.L. Rm C, per l affidamento dei servizi di gestione dei decessi per gli ospedali Sant Eugenio e Cto A. Alesini, per la durata di dodici mesi e per un importo presunto pari ad ,00.

3 Espone, in fatto, che la lex specialis di gara aveva previsto che sia all offerta tecnica che a quella economica dovessero essere attribuiti massimo 50 punti. Quanto alla qualità del servizio, lo stesso doveva essere misurato in base a tre criteri: il modello organizzato, per un massimo di 30 punti; i curricula del personale che la ditta avrebbe impiegato, per un massimo di 10 punti; il sistema di reperibilità e di pronta disponibilità, per un massimo di 10 punti. Alla gara hanno partecipato otto concorrenti. All esito della procedura al primo posto in graduatoria si è collocata la Taffo s.r.l., con 74,5 punti; al secondo posto il Raggruppamento formato da Azeta s.r.l. e Trading Funeral Service s.r.l., con 68,84 punti; al terzo posto la Semi s.r.l. con 65,22 punti; al quarto posto la Service One di Starnoni Daniele, con 55,69 punti; al quinto posto la Fasida s.r.l., con 51,06 punti e al sesto e ultimo posto la ricorrente Cattolica 2000 s.r.l., con 50,02 punti. A seguito di verifica della non anomalia dell offerta economica, la Taffo s.r.l. è stata esclusa dalla gara, aggiudicata quindi al secondo graduato Rti formato da Azeta s.r.l. e Trading Funeral Service s.r.l.. 2. Avverso l aggiudicazione, disposta a favore del Raggruppamento formato da Azeta s.r.l. e Trading Funeral Service s.r.l., la ricorrente è insorta deducendo motivi volti a far dichiarare l illegittima mancata esclusione dalla gara di tutte le concorrenti che la precedono in graduatoria. a) In relazione alla Fasida s.r.l., collocatasi al quarto posto, ha dedotto: Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di oneri della sicurezza (art. 87, d.lgs. n. 163 del 2006), difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, violazione e falsa applicazione dei parr e 2.3 del disciplinare di gara. La Fasida s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara sia per non aver indicato, nell offerta economica, gli oneri di sicurezza, sia per non aver allegato, alla stessa offerta, il documento di identità del dichiarante, sig. Davide Giovannoni, che impegnava l impresa alle condizioni economiche praticate. b) In relazione alla Service One di Starnoni Daniele, collocatasi al terzo posto, ha dedotto: Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di oneri della sicurezza (art. 87, d.lgs. n. 163 del 2006), difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, violazione e falsa applicazione dei parr e 2.3 del disciplinare di gara. La Service One avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver indicato, nell offerta economica, gli oneri di sicurezza. c) In relazione alla Semi s.r.l., collocatasi al secondo posto, ha dedotto: Violazione e falsa applicazione dell art. 5 del capitolato tecnico e dei parr. 2 e 3 del disciplinare di gara - Violazione e falsa applicazione dell art. 46, comma 1, d.lgs. n. 163 del La Commissione di gara ha consentito alla Semi s.r.l. di integrare la propria offerta, facendo erronea applicazione del principio del c.d. dovere di soccorso istruttorio. Ha infatti chiesto alla concorrente di chiarire il numero degli operatori messi a disposizione per l espletamento del servizio, di cui era stata omessa l indicazione nell offerta tecnica. d) In relazione al Rti Azeta s.r.l. - Trading Funeral Service s.r.l., collocatasi al primo posto, ha dedotto:

4 Violazione e falsa applicazione dell art. 49, d.lgs. n. 163 del Violazione e falsa applicazione del par. 2.1, lett. g) e S) e del Modulo 2 del disciplinare di gara Eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria. Il Raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in primo luogo per invalidità del contratto di avvalimento, al quale hanno fatto ricorso sia la mandante Funeral Trading Service s.r.l. che la mandataria Azeta s.r.l.. Il Rti aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso anche perché l offerta tecnica presentata non indicava il personale che sarebbe stato utilizzato per l espletamento del servizio. Infine, relativamente al sig. Maurizio Spione, amministratore unico della mandante Funeral Trading Service s.r.l., è stato presentato un estratto del certificato del casellario e non lo storico, il solo che fornisce la situazione completa del soggetto al quale si riferisce. e) In genere, violazione e falsa applicazione art. 11, commi 10 e 11, d.lgs. n. 163 del Illegittimamente la stazione appaltante ha violato i commi 10 e 11 dell art. 11 del Codice dei contratti, che individuano i termini prima del cui decorso non è possibile procedere alla stipula del contratto (comma 10) e alla sua esecuzione (comma 11). 3. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 4 marzo 2014 e depositato il successivo 10 marzo, la Cattolica 2000 s.r.l. ha impugnato sia la nota n del 14 febbraio 2014 con la quale l A.S.L. Rm C ha comunicato che il servizio affidato all aggiudicatario raggruppamento Azeta s.r.l. sarebbe cominciato a decorrere dall 1 marzo 2014, data dalla quale la Cattolica 2000 s.r.l. avrebbe dovuto cessare il servizio che la nota n del 24 febbraio 2014, con la quale la stessa A.S.L. Rm C, in risposta all istanza di accesso da essa presentata il 18 febbraio 2014 e preordinata a conoscere la documentazione prodotta dal raggruppamento aggiudicatario in ottemperanza all art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, ha negato l accesso, sul rilievo che il Tar aveva respinto, con ordinanza 30 gennaio 2014 n. 448, la domanda cautelare presentata con l atto introduttivo del giudizio. Avverso la nota n del 14 febbraio 2014 la ricorrente ha dedotto vizi di illegittimità derivata dai vizi, sollevati con l atto introduttivo del giudizio, che hanno inficiato la gara ed il suo esito. La stessa ricorrente ha poi dedotto l illegittimità del diniego di accesso ai documenti, avendo essa un interesse concreto ed attuale all ostensione documentale. 4. Si è costituita in giudizio la A.S.L. Rm C, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso. 5. Si è costituito in giudizio il raggruppamento aggiudicatario, formato dalla mandante Funeral Trading Service s.r.l. e dalla mandataria Azeta s.r.l., che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso. 6. Si è costituita in giudizio la Fasida s.r.l., che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso. 7. La Service One di Starnoni Daniele non si è costituita in giudizio. 8. La Semi - Servizi Mortuari Integrati s.r.l. non si è costituita in giudizio. 9. Con memorie depositate alla vigilia dell udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive. 10. Con ordinanza n. 448 del 30 gennaio 2014 è stata respinta l istanza cautelare di sospensiva.

5 11. All udienza del 9 aprile 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO 1. Come esposto in narrativa, la Cattolica 2000 s.r.l. (d ora in poi, Cattolica) ha impugnato l esito della gara, bandita dalla A.S.L. Rm C, per l affidamento, per la durata di dodici mesi, dei servizi di gestione dei decessi per gli ospedali Sant Eugenio e Cto A. Alesini, servizi dalla stessa svolti in detti nosocomi da nove anni. La gara è stata aggiudicata al Raggruppamento formato dalla mandante Funeral Trading Service s.r.l. e dalla mandataria Azeta s.r.l., con 68,84 punti. La ricorrente si è collocata al quinto e ultimo posto in graduatoria, con 50,02 punti. Ha dedotto motivi volti all esclusione di tutte le concorrenti che la precedevano. Per ragioni di economia processuale il Collegio ritiene di principiare dall esame della posizione della Service One di Starnoni Daniele, che si è collocata al terzo posto, la quale, ad avviso della Cattolica (secondo motivo), avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver indicato, nell offerta economica, gli oneri di sicurezza. Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione, alla luce dei principi dettati con un recente arresto (18 ottobre 2013, n. 5070) dalla sez. III del Consiglio di Stato. Ha chiarito il giudice di appello, prendendo motivatamente posizione su un contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, che le imprese partecipanti a procedure di affidamento di servizi e forniture non sono tenute ad indicare nella propria offerta gli oneri per la sicurezza interna, salvo che ciò non sia espressamente previsto, a pena di esclusione, nel bando di gara (v. anche Cons. St., sez. III, 10 luglio 2013, n. 3706; sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4999; Tar Milano, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Tar Basilicata 23 dicembre 2013, n. 810). Ha aggiunto che, quando si tratta di appalti diversi dai lavori pubblici e non vi sia una comminatoria espressa d esclusione ove sia omesso detto scorporo matematico degli oneri stessi, il relativo costo, appunto perché coessenziale e consustanziale al prezzo offerto, rileva ai soli fini dell anomalia di quest ultimo, nel senso che, per scelta della stazione appaltante (da interpretare sempre a favore del non predisponente), il momento di valutazione degli oneri stessi non è eliso, ma è posticipato al sub-procedimento di verifica della congruità dell offerta nel suo complesso. Il Collegio ben conosce la successiva decisione, di segno contrario, assunta dalla stessa sez. III del Consiglio di Stato n. 348 del 23 gennaio 2014, richiamata dalla ricorrente nella memoria depositata il 10 marzo 2014 a sostegno dell assunto secondo cui la sentenza n del 2013 costituirebbe una isolata decisione. Il Collegio non ritiene di poter aderire a tale conclusione. Ed invero, non solo nella sentenza n. 348 del 2014 non è fatto alcun cenno al precedente n del 2013 per argomentare le ragioni di un ritorno al diverso orientamento che era stato, al contrario, motivatamente disatteso; ma soprattutto la stessa terza sezione, con un ancora più recente arresto (4 marzo 2014, n. 1030) ha ribadito quanto affermato nella sentenza, peraltro richiamata, n del 2013, e cioè che nel caso di appalti non aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici nei cui confronti si applica la norma dettata ad hoc dall'art. 131, d.lgs. n 163 del 2006 ed il cui bando di gara non contenga una comminatoria espressa, l'omessa indicazione nell'offerta dello scorporo matematico degli oneri di sicurezza per rischio specifico non comporta di per sé l'esclusione dalla gara, ma rileva ai soli fini dell'anomalia del prezzo offerto, nel senso che, per scelta della stazione appaltante, il momento di valutazione dei suddetti oneri non è eliso, ma è posticipato al subprocedimento di verifica della non anomalia dell offerta. Nel caso all esame del Collegio il punto Q del disciplinare di gara non impugnato si limitava a chiedere la dichiarazione, da parte del concorrente, di aver valutato, nella determinazione dei prezzi offerti, tutti gli oneri di qualunque natura e specie, compresi quelli di sicurezza, che dovrà

6 sostenere per assicurare il perfetto espletamento del servizi alle condizioni e con le modalità fissate. La Service One di Starnoni Daniele ha effettuato tale dichiarazione. 2. Pur essendo l accertata l infondatezza del secondo motivo di ricorso elemento da solo sufficiente a privare la ricorrente, quinta e ultima graduata, di ogni interesse a censurare la posizione delle altre concorrenti, il Collegio ritiene di poter esaminare anche la posizione della Semi s.r.l., collocatasi al secondo posto, la quale, ad avviso della Cattolica (terzo motivo), avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver indicato, nell offerta tecnica, il numero degli operatori messi a disposizione per l espletamento del servizio, essendo illegittima la successiva integrazione del dato mancante, effettuata solo in data 13 maggio 2013 e a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante. Anche questo motivo non è suscettibile di positiva valutazione, non essendo, come già chiarito dalla Sezione in occasione della pronuncia sull istanza cautelare, tale dato richiesto, a pena di esclusione, dalla lex specialis di gara, ma potendo al più la sua omissione influire sul punteggio assegnato in parte qua all offerta tecnica, con la conseguenza che ben poteva la Commissione chiedere chiarimenti al concorrente, non essendo in questo senso violata la par condicio tra i partecipanti alla gara. Da rilevare che è proprio il Capitolato tecnico ad indicare il numero minimo di personale da utilizzare per lo svolgimento del servizio, al quale Semi s.r.l. ha fatto espresso riferimento nella sua offerta, con la conseguenza che la mancata indicazione comporta l utilizzo, quanto meno, delle unità richieste dalla stazione appaltante. L omessa indicazione del numero di personale impiegato nell espletamento del servizio non ha dunque reso indeterminata l offerta e non si concretizza, quindi, in un ipotesi di non non ammissibilità della stessa ai sensi della lex specialis di gara. Né è possibile ritenere, come afferma la ricorrente, che la necessità di indicare il numero di lavoratori impiegati fosse rinvenibile nel combinato disposto del punto 2.2. del disciplinare e nell art. 5 del Capitolato tecnico, atteso che il punto 2.2 del disciplinare si limita ad indicare che nella relazione tecnica dovrà essere spiegato come il concorrente intende espletare il servizio, e dunque le modalità e non necessariamente (pena l esclusione) quanti dipendenti saranno impiegati; mentre l art. 5 del Capitolato tecnico fa mero riferimento alla possibilità di scambiare il personale tra i due ospedali (Sant Eugenio e C.T.O. A. Alesini) ed al numero minimo di personale che deve essere assicurato. Trova dunque applicazione il principio, da ultimo chiarito dall Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 25 febbraio 2014, n. 9, secondo cui nelle procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il potere di soccorso sancito dall art. 46, comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006, n sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti - non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali. La mancata previsione, nella lex specialis di gara, della necessità di indicare il numero degli operatori messi a disposizione come elemento essenziale dell offerta, pena l esclusione dalla procedura, legittima quindi la richiesta di chiarimenti da parte della Commissione. 3. Dall infondatezza dei motivi dedotti avverso la seconda e la terza graduata consegue che si può prescindere dall esame degli altri motivi proposti con l atto introduttivo del giudizio avverso la mancata esclusione, dalla gara, della prima e della quarta graduata.

7 Come più volte chiarito, infatti, la ricorrente è quinta graduata, con la conseguenza che essendo state giudicati dal Collegio infondati i motivi rivolti avverso la seconda e la terza graduata, alcun giovamento potrebbe essa ricavare dall eventuale esclusione della prima e della quarta graduata, perché l appalto sarebbe comunque aggiudicato alla Semi s.r.l., collocatasi al secondo posto. Soccorre dunque il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui il partecipante a gara pubblica, collocato dopo il secondo posto nella graduatoria definitiva, non ha un interesse tutelato all esclusione, dalla procedura selettiva, dell offerta risultata aggiudicataria, non essendo essa in grado di ricavare alcun vantaggio dall accoglimento della sua istanza, né essa potrebbe invocare un ipotetico interesse strumentale alla rinnovazione della gara, ove non abbia chiesto, o avendo chiesto non lo abbia ottenuto per essere i relativi motivi infondati, l esclusione dalla gara non solo dell aggiudicataria, ma anche degli altri concorrenti che si sono classificati in posizione potiore in graduatoria (Cons. St., sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 749; id. 4 gennaio 2013, n. 4; Tar Friuli Venezia Giulia 11 giugno 2013, n. 334). 4. E invece infondato, in fatto e in diritto, l ultimo motivo, con il quale si deduce la violazione dei commi 10 e 11 dell art. 11 del Codice dei contratti, che individuano i termini prima del cui decorso non è possibile procedere alla stipula del contratto (comma 10) e alla sua esecuzione (comma 11). In fatto perché la stazione appaltante, con lettera del 30 dicembre 2013, ha comunicato alla Cattolica 2000 s.r.l. che il servizio sarebbe cominciato a decorrere solo dopo la pronuncia del Tar Lazio sull istanza di sospensione cautelare degli atti di gara gravati. In diritto perché l inosservanza dei termini previsti dall art. 11, commi 10 e 11, d.lgs. n. 163 del 2006 non costituisce causa sopravvenuta d invalidità dell aggiudicazione ove i motivi di ricorso avverso la stessa proposti non siano stati accolti (Cons. St., sez. V, 31 marzo 2014, n. 1548). 5. Passando all esame dei motivi aggiunti, gli stessi, nella parte rivolta all annullamento della nota n del 14 febbraio 2014 sono improcedibili, come comunicato alle parti ai sensi dell art. 73, comma 3. c.p.a.. Vengono infatti riproposti, per illegittimità derivata, i vizi già dedotti con l atto introduttivo del giudizio avverso il raggruppamento aggiudicatario. Come si è detto sub 3, ove anche gli stessi fossero fondati la ricorrente non riuscirebbe a raggiungere il bene della vita cui aspira, id est l affidamento dell appalto essendo stati respinti i motivi proposti, con l atto introduttivo del giudizio avverso la seconda e la terza graduata. 6. Con l atto di motivi aggiunti la Cattolica impugna altresì il diniego di accesso ai documenti opposto con nota n del 24 febbraio 2014, con la quale la stessa A.S.L. Rm C, in risposta all istanza di accesso presentata il 18 febbraio 2014 e preordinata a conoscere la documentazione prodotta dal raggruppamento aggiudicatario in ottemperanza all art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, ha negato il rilascio della documentazione richiesta sul rilievo che il Tar aveva respinto, con ordinanza 30 gennaio 2014 n. 448, la domanda cautelare presentata con l atto introduttivo del giudizio. Il diniego è legittimo. I documenti richiesti attengono, infatti, solo all aggiudicatario Raggruppamento e sono dichiaratamente strumentali al giudizio proposto avverso l esito della gara, con la conseguenza che alcuna utilità potrebbe ricavare la ricorrente a prendere visione di tali atti dal momento che, come si è più volte precedentemente detto, non potrebbe in alcun caso aggiudicarsi la gara. Un eventuale secondo atto di motivi aggiunti, anch essi diretti contro l Ati aggiudicataria, che la ricorrente

8 potrebbe proporre a seguito della visione dei documenti, sarebbero dichiarati improcedibili alla stessa stregua del primo atto di motivi aggiunti, nella parte rivolta all annullamento della nota n del 14 febbraio Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile. Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge. Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati: Italo Riggio, Presidente Giuseppe Sapone, Consigliere Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/04/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA 1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

per l'esecuzione del giudicato

per l'esecuzione del giudicato Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.

Dettagli

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823 «La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 02/12/2013 10.31 N. 00997/2013 REG.PROV.COLL. N. 00200/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 7815/10, proposto dalla Ital

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 30/04/2012 8.25 N. 00556/2012 REG.PROV.COLL. N. 00023/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004 REPUBBLICA ITALIANA N. 748 Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 305 Reg.Ric. PER LA BASILICATA Anno 2004 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015

Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015 MASSIMA Obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza interferenziali. Offerta con ribasso di quasi 80%, offerta inattendibile. Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015 N. 01147/2015 REG.PROV.COLL.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00041/2014 REG.PROV.COLL. N. 01515/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti, N. 00041/2011 REG.PROV.COLL. N. 00098/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01873/2011 REG.PROV.COLL. N. 05791/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

Consiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013

Consiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013 MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00452/2015 REG.PROV.COLL. N. 00654/2001 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

N. 01262/2014 REG.PROV.COLL. N. 00941/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01262/2014 REG.PROV.COLL. N. 00941/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 01262/2014 REG.PROV.COLL. N. 00941/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08564/2015 REG.PROV.COLL. N. 07947/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 25/01/2012 13.16 N. 00095/2012REG.PROV.COLL. N. 01694/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014 MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00859/2011 REG.PROV.COLL. N. 00535/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

www.ildirittoamministrativo.it

www.ildirittoamministrativo.it N. 02195/2015REG.PROV.COLL. N. 05534/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - N. RS Anno 2009 N.7088 RGR Anno 1996 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.7088

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01289/2014 REG.PROV.COLL. N. 09559/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

www.ildirittoamministrativo.it

www.ildirittoamministrativo.it N. 02106/2013 REG.PROV.COLL. N. 10570/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05892/2011REG.PROV.COLL. N. 02776/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5699/06 Reg.Dec. N. 8484 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA N. 05477/2015REG.PROV.COLL. N. 07065/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00031/2015 REG.PROV.COLL. N. 01106/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

www.ildirittoamministrativo.it

www.ildirittoamministrativo.it N. 02724/2013REG.PROV.COLL. N. 03709/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00021/2014 REG.PROV.COLL. N. 00431/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 01041/2014 REG.PROV.COLL. N. 00844/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA QUATER SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA QUATER SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA QUATER ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi riuniti n. 9338 e n. 9505 del 2005 proposti

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 8 N. 01690/2014 REG.PROV.COLL. N. 00816/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00303/2011 REG.PROV.COLL. N. 00134/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 30/10/2013 10.57 N. 02108/2013 REG.PROV.COLL. N. 00136/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA TAR, Lombardia (MI), Sez. I, n. 2987, del 10 dicembre 2012. Elettrosmog. Illegittimità diniego permesso edilizio per stazione radio-base per incompatibilità NTA del PRG, in assenza di regolamentazione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Bologna, Sezione Seconda, Sentenza del 2 settembre 2014 n. 834 sull inammissibilità del ricorso nell ipotesi in cui l atto di riassunzione venga

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00170/2010 00561/2008 REG.SEN. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha pronunciato la presente (Sezione Prima)

Dettagli

N. 01863/2010 REG. SEN. N. 00464/2010 REG. RIC.

N. 01863/2010 REG. SEN. N. 00464/2010 REG. RIC. N. 01863/2010 REG. SEN. N. 00464/2010 REG. RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02810/2011 N. 01748/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA N. 00083/2007 REG.ORD. N. 01027/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha pronunciato la presente (Sezione Seconda) ORDINANZA Sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Seconda Quater) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3344

Dettagli

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa

Dettagli

T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano - Sezione terza - ha pronunciato

Dettagli

Consiglio di Stato Sentenza del 11 settembre 2015, n. 4253 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato Sentenza del 11 settembre 2015, n. 4253 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sentenza del 11 settembre 2015, n. 4253 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23; N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di . N. 00174/2012REG.PROV.COLL. N. 05054/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente N. 00209/2012 REG.PROV.COLL. N. 00948/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA 18/1/2011 n. 91

Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA 18/1/2011 n. 91 Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA 18/1/2011 n. 91 ex artt. 60 e 120 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1933

Dettagli

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01807/2011 REG.PROV.COLL. N. 01970/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

N. 00740/2014 REG.PROV.COLL. N. 00897/2013 REG.RIC.

N. 00740/2014 REG.PROV.COLL. N. 00897/2013 REG.RIC. N. 00740/2014 REG.PROV.COLL. N. 00897/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica L art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri d intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove

Dettagli

Consiglio di Stato n. 3887/2012 del 03/07/2012

Consiglio di Stato n. 3887/2012 del 03/07/2012 MASSIMA - L istituto dell avvalimento consente ad un impresa che non possiede determinate caratteristiche di partecipare ad una gara d appalto per le quali tali caratteristiche sono richieste a pena d

Dettagli

contro nei confronti di per l annullamento

contro nei confronti di per l annullamento N. 01908/2015 REG.PROV.COLL. N. 01111/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dettagli

www.ildirittoamministrativo.it

www.ildirittoamministrativo.it N. 01148/2012 REG.PROV.COLL. N. 00968/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01104/2013 REG.PROV.COLL. N. 01171/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. N. 00040/2015 REG.PROV.COLL. N. 00377/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 02746/2015REG.PROV.COLL. N. 04849/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

contro ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente N. 01220/2012 REG.PROV.COLL. N. 01774/2003 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE N. 03349/2010 REG.DEC. N. 01524/2006 REG.RIC. N. 02314/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 31/05/2013 7.40 N. 00781/2013 REG.PROV.COLL. N. 01322/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli