REGIONE LIGURIA Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro

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1 Allegato A) REGIONE LIGURIA Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro INDIRIZZI OPERATIVI DEI SERVIZI AL LAVORO RESI DAI CENTRI PER L IMPIEGO DELLA REGIONE LIGURIA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N.150

2 INDICE 1. Principi ispiratori degli indirizzi regionali 4 2. Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro Portale Regionale Ligure dei Centri per l Impiego e SIL Regionale 6 3. Attività dei Centri per l Impiego Obiettivi Destinatari Registrazione al Portale regionale per accesso ai servizi dei Centri per l Impiego Accoglienza-filtro Convocazione e Presa in carico (SAP - DID - PROFILING - PdSP) Scheda anagrafico professionale DID Patto di servizio personalizzato Livelli essenziali delle prestazioni Responsabile delle attività Verifica del Patto di servizio personalizzato Servizi e misure di politica attiva del lavoro Livelli essenziali delle prestazioni 12 a) Orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione 12 b) Ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo 13 c) Orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea 13 d) Orientamento individualizzato all autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa 13 e) Avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo 13 f) Accompagnamento al lavoro, anche attraverso l utilizzo dell assegno individuale di ricollocazione 13 g) Promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio 14 h) Gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo 14 i) Gestione di incentivi alla mobilità territoriale 14 l) Gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti 14 m) Promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile Assegno di ricollocazione - Livelli essenziali delle prestazioni Servizi per le imprese Incontro tra domanda e offerta di lavoro Attività promozionale Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell art. 16 Legge 28 febbraio 1987 n Meccanismi di condizionalità Regime sanzionatorio Offerta di lavoro congrua 23

3 5. Caratteristiche delle attività dei Centri per l Impiego Stato di disoccupazione Certificazione dello stato di disoccupazione Stato di non occupazione Norme transitorie Profiling Gestione dello stock banca dati regionale 27

4 1. PRINCIPI ISPIRATORI DEGLI INDIRIZZI REGIONALI I presenti indirizzi operativi mirano a riflettere gli obiettivi e lo spirito della riforma del mercato del lavoro introdotta dal cd JOBS ACT (L. 183/14). Il tema del potenziamento delle politiche attive e dei servizi per l impiego, nonché del rafforzamento dei legami tra politiche attive e politiche passive è uno dei pilastri alla base della L. 183/14 Sulla base dei principi fissati nel D.Lgs.150/15, i Centri per l Impiego svolgeranno per conto della Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro, attivando i beneficiari di ammortizzatori sociali domiciliati nel territorio della regione o provincia autonoma, rendendo disponibili i servizi e le misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano. In sintesi le linee guida della riforma possono essere riassunte come segue: identificare il disoccupato come soggetto privo di impiego che dichiari attraverso un sistema telematico di registrazione la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con un Centro per l Impiego (DID); vincolare il percepimento di sostegno al reddito (ASpI, NASpI, DIS-COLL, ASDI, Indennità di mobilità, CIG ecc.) ad una precisa condizionalità che preveda le prestazioni essenziali di cui devono fruire i lavoratori percettori. In base all art. 15 del D.L. 78/2015 (convertito con L. 125/15) ed all art.18 del D. Lgs.150/15, le Regioni, nell ambito dei principi di carattere generale indicati, devono svolgere, in forma integrata, attraverso i Centri per l Impiego servizi e misure di politica attiva del lavoro nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione (ivi compresi i lavoratori iscritti al collocamento disabili ex lege 68/99 come modificato da D.Lgs.151/15), definite all art.18 del D.Lgs.150/15 comportanti le attività successivamente elencate al paragrafo 3.11 L'ordinamento, attraverso l art. 12 D.Lgs.150/2015, ha legittimato l avvio di un sistema di accreditamento che prevede la presenza di organismi privati autorizzati ed accreditati accanto ai riformati servizi pubblici, che avranno un ruolo di regia nel sistema delle Politiche attive del Lavoro. I soggetti privati, in base a quanto verrà definito dalla futura Disciplina Regionale sull accreditamento dei servizi al lavoro, potranno erogare i servizi citati all art.18 del D.Lgs.150/15, fatta eccezione per quelli previsti dall art.20, profilazione e Patto di servizio personalizzato, e dall art.23, c.2 rilascio dell assegno di ricollocazione. La Regione Liguria, a tale proposito: evidenzia il ruolo dei Centri per l Impiego nella gestione del sistema complessivo delle Politiche Attive del Lavoro; intende favorire e monitorare gli aspetti qualitativi delle attività svolte dai soggetti pubblici e privati, sia in forma autonoma in un sistema di concorrenza virtuosa, che nelle forme di collaborazione tra pubblico e privato che sui territori verranno a crearsi secondo le modalità definite dalla futura disciplina regionale sull accreditamento dei servizi per il lavoro.

5 Obiettivo della riforma delineata dal D.Lgs.150/2015 è la promozione dell effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed del diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro. La Regione Liguria ai sensi dell art.15, c.2 del D.L. 78/15 ha provveduto a stipulare con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una Convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa. La Regione Liguria in attuazione della Convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto, ai sensi dell art. 15, L.241/90, e dell art.1, c. 427, L. 190/14, apposite Convenzioni con gli Enti di area vasta per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all articolo 6 della L.68/99. All art. 6 delle Convenzioni tra Regione Liguria ed Enti di area vasta viene istituito il Tavolo tecnico di supporto, al fine di svolgere attività istruttorie di raccolta ed esame delle richieste di modifiche normative ed organizzative, individuando soluzioni immediatamente percorribili e sottoponendole alla valutazione della Regione. In particolare il Tavolo tecnico di supporto, provvederà a definire standard regionali di erogazione dei servizi in relazione agli Indirizzi Operativi del presente documento come indicato al paragrafo In attuazione dell art.11 D.Lgs.150/15 che definisce i livelli essenziali delle prestazioni in relazione all organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello regionale, la Regione Liguria esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro e i servizi per il lavoro e, in particolare: a) identifica la strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'art.2 D.Lgs.150/15; b) è titolare della programmazione delle politiche del lavoro sul territorio regionale; c) è responsabile delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro e garantisce l apertura e le funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati Centri per l Impiego ; d) assicura attraverso i Centri per l Impiego lo svolgimento in forma integrata delle attività previste dall art.18, c.1, D.Lgs.150/15, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione; e) individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali domiciliati nel territorio della Regione, ai sensi dell artt.11, c.1, lettera b), 21 e 22 D.Lgs.150/15; f) assicura attraverso gli uffici competenti degli Enti di area vasta gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi della L.68/99, come modificato da D.Lgs.151/15.

6 2. SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO PORTALE REGIONALE LIGURE DEI CENTRI PER L IMPIEGO E SIL REGIONALE Ai sensi dell art.13 del D.Lgs.150/15 - in attesa della realizzazione del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro - la Regione Liguria collabora con ANPAL e Ministero del lavoro alla realizzazione di un Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro garantendo il mantenimento del SIL regionale ligure, coordinando i Centri per l Impiego liguri nella alimentazione corretta delle banche dati regionali e mettendo a disposizione dei lavoratori il Portale Regionale Ligure dei Centri per l Impiego denominato Mi Attivo, miattivo.regione.liguria.it, tramite il quale potranno acquisire informazioni aggiornate sui servizi. Il Portale Regionale diventa a far data dal 5 luglio 2016, l unico canale di registrazione per accedere ai servizi di politica attiva inserendo la propria dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi dell art.19 del D.Lgs.150/15. I Centri per l Impiego curano la conservazione e l aggiornamento della SAP di tutti coloro che si registrano al Portale nazionale delle politiche del lavoro o al Portale regionale ligure dei Centri per l Impiego rilasciando la DID o presentando domanda di sostegno al reddito tramite il Portale INPS (equivalente alla DID ai sensi dell art 21 D.Lgs 150/2015). In attesa della realizzazione da parte di ANPAL del Sistema informativo unico politiche del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà a realizzare un sistema di cooperazione applicativa che renda possibile ai Centri per l Impiego acquisire i nominativi relativi ai precettori di ammortizzatori sociali che abbiano rilasciato la DID presso l INPS, nonché dei percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro In base alle forme di raccordo che la Regione Liguria concorderà con la sede regionale INPS verranno definite all interno del Tavolo tecnico di supporto, le modalità operative che i Centri per l Impego dovranno adottare per l accesso ai dati dei percettori di ammortizzatori sociali nonché alle modalità di convocazione. L Elenco anagrafico e la Scheda anagrafico professionale sono gli unici strumenti per la registrazione delle persone che intendono usufruire dei servizi di politica attiva del lavoro. I dati relativi a ciascuna persona inserita nell Elenco anagrafico sono da questa dichiarati al Centro per l Impiego competente. Sono inseriti e aggiornati d ufficio i dati relativi a persone per le quali il Centro per l Impiego riceva una informazione relativa all assolvimento dell obbligo formativo nell ambito del sistema dell istruzione, ai sensi dell art.8, c.2, d.p.r. 257/2000, ovvero una comunicazione da parte di: a) datori di lavoro, anche relativa a tirocini di formazione o orientamento o altra esperienza assimilata; b) società di fornitura di lavoro temporaneo; c) soggetti autorizzati all attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro; d) istituti previdenziali; e) organi ispettivi in materia di lavoro. Le persone restano inserite nell Elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determini la cancellazione: a) richiesta della persona stessa; b) decesso;

7 c) scadenza del permesso di soggiorno, salvo rinnovo, o sia trascorso un periodo pari a dodici mesi successivi alla perdita del lavoro, fatto salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale (L.92/12). I dati relativi alle persone cancellate dall elenco anagrafico restano archiviati. Le liste sono periodicamente revisionate anche mediante l incrocio con altri sistemi informativi di competenza della Pubblica Amministrazione. All atto della presentazione della persona interessata presso il Centro per l Impiego, quest ultimo prende atto della conferma della dichiarazione resa con autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l attività lavorativa eventualmente svolta in precedenza, nonché l immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e a politiche attive del lavoro (DID) già resa telematicamente. La DID è resa: per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito, contestualmente alla richiesta di NASpI, DIS-COLL, ASDI e Indennità di mobilità mediante i servizi dell INPS; per gli altri target di utenza, in via telematica tramite i servizi informatici, previa idonea procedura informatica di identificazione dell utente, che verranno resi disponibili dalla Regione Liguria. In via transitoria sarà sottoscritta presso il Centro per l Impiego. Il Centro per l Impiego provvede alla registrazione della persona nell Elenco anagrafico, secondo il modello di Scheda anagrafico professionale di cui al D.M. 30 ottobre 2007 e s.m.i. ed altresì ad attribuire alla stessa una classe di profilazione, e quando previsto, a registrare eventuale qualifica professionale. La persona è tenuta a comunicare immediatamente al Centro per l Impiego qualunque variazione sia intervenuta in ordine a quanto dichiarato, assumendo le eventuali responsabilità conseguenti al mancato rispetto di tale adempimento. A tal fine il Centro per l Impiego acquisisce una dichiarazione della persona interessata con la quale la stessa si impegna a effettuare immediatamente tali comunicazioni e si dichiara consapevole delle eventuali responsabilità conseguenti a omissioni, o ritardi di tali comunicazioni. Il Centro per l Impiego prende atto e registra tali dichiarazioni. Responsabile del trattamento dei dati relativi a ciascuna persona é il Centro per l Impiego presso il quale si è iscritta la persona stessa.

8 3. ATTIVITÀ DEI CENTRI PER L IMPIEGO I Centri per l Impiego al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazione e di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, svolgono in forma integrata con i soggetti privati accreditati le attività previste dall art. 18 del D.Lgs.150/15 secondo le modalità descritte nei paragrafi seguenti. I Centri per l Impiego hanno competenza esclusiva in merito alle seguenti attività: profilazione art.18, c.2, D.Lgs.150/15; stipula del Patto di servizio personalizzato art.18, c.2, D.Lgs.150/15; rilascio dell assegno di ricollocazione art.18, c.2, D.Lgs.150/15; gestione dei meccanismi di condizionalità (paragrafo 4.1) attraverso l adozione e comunicazione ad ANPAL ed INPS delle sanzioni in caso di inadempimento degli impegni previsti dal Patto di servizio personalizzato da parte dei soggetti destinatari art.21, c.10, D.Lgs.150/ Obiettivi Obiettivi generali della funzione dei Centri per l Impiego sono quelli di: ridurre la durata media della permanenza in stato di disoccupazione; offrire tempestivamente servizi di politica attiva del lavoro finalizzati al re-inserimento nel mercato del lavoro; favorire l incontro tra domanda e offerta di lavoro fornendo l assistenza richiesta e ogni altro utile intervento in favore dei destinatari e dei datori di lavoro. 3.2 Destinatari I destinatari delle azioni dei servizi competenti, sottoelencati secondo l ordine di priorità di presa in carico, sono individuati ai sensi dell art. 19 del D.Lgs.150/15 e della circolare n. 34/15 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 1. Lavoratori privi di impiego (percettori di ASpI, NASpI, DIS-COLL, ASDI e Indennità di mobilità) che presentino la DID telematica (anche tramite portale INPS); 2. Lavoratori privi di impiego (non percettori) che presentino la DID telematica; 3. Lavoratori dipendenti a rischio di disoccupazione che presentino la DID telematica (dal giorno di ricezione della comunicazione di licenziamento); 4. Lavoratori dipendenti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (integrazione salariale, contratti di solidarietà o intervento di fondi di solidarietà) di cui all art.22 del D.Lgs 150/2015; 5. Occupati che vogliano accedere ai servizi dei Centri per l Impiego che presentino la DID telematica. Il Tavolo tecnico di supporto definito al capitolo 1 del presente documento, potrà successivamente modificare le caratteristiche dei servizi da erogare alle diverse tipologie di destinatari, nonché la ripartizione della forza lavoro del centro per l impiego da dedicare in base alla tipologia di destinatario. In via transitoria il Tavolo Tecnico di supporto definisce trimestralmente i criteri di priorità di convocazione dei destinatari in base al monitoraggio delle iscrizioni al Portale Mi Attivo. Al momento dell approvazione di questi Indirizzi, la proporzione prevede un impiego di risorse umane pari al 75% sui percettori di ammortizzatori sociali e al 25%

9 sui restanti destinatari. All interno di questa ripartizione non vengono considerate le attività previste in favore degli iscritti al collocamento mirato non percettori. 3.3 Registrazione al Portale regionale per accesso ai servizi dei Centri per l Impiego Al fine di usufruire dei servizi di politica attiva del lavoro, i destinatari devono registrarsi al Portale regionale ligure dei Centri per l Impiego tramite il quale potranno acquisire informazioni aggiornate sui servizi e accedere agli stessi inserendo la propria Dichiarazione di Immediata Disponibilità ai sensi dell art.19 del D.Lgs 150/2015. Al momento dell iscrizione al Portale regionale l utente dovrà selezionare il proprio target di appartenenza all interno delle cinque differenti categorie di destinatari previste. I percettori di ASpI, NASpI, DIS-COLL, e Indennità di mobilità devono registrarsi al Portale regionale entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di prestazione a sostegno del reddito rilasciata ad INPS come previsto dall art 21, c. 2. del D.Lgs.150/15. In caso di mancata registrazione entro i 15 giorni, i Centri per l Impiego dovranno convocare gli stessi entro il temine stabilito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. L obbligo di presa di contatto con il Centri per l Impiego entro 15 giorni dalla domanda di prestazione di sostegno al reddito e il successivo obbligo di convocazione da parte dei Centri per l Impiego per i soggetti inadempienti, è inserito nei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell art.28 D.Lgs.150/15. I lavoratori dipendenti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro devono essere convocati in orari compatibile con la prestazione lavorativa dal Centro per l Impiego con le modalità e i termini che stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. I restanti destinatari devono registrarsi al Portale regionale al fine di accedere ai servizi di politica del lavoro. Il Centro per l Impiego provvederà alla convocazione dell utenza secondo l ordine di priorità esplicitato al paragrafo Accoglienza-filtro I Centri per l Impiego dispongono di un servizio di accoglienza-filtro che rappresenta il riferimento per tutte le persone che si rivolgono al servizio prive di appuntamento o convocazione. In tale sede le persone che si presentano ricevono informazioni e assistenza in merito alle modalità di accesso ai servizi di politica attiva, nonché agli adempimenti previsti dalla normativa per i differenti target di utenza. 3.5 Convocazione e Presa in carico (SAP - DID - PROFILING - PdSP)

10 Il servizio provvede alla convocazione dei destinatari registrati al Portale Regionale secondo i criteri di priorità definiti al paragrafo 3.2. e secondo le tempistiche che saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome (art.2 D.Lgs.150/15). Nelle more dell emanazione di tale Decreto, i Centri per l Impiego convocano i registrati al Portale Mi Attivo di norma entro 60 giorni dalla data di registrazione. In via transitoria, per le registrazioni al Portale già effettuate alla data di entrata in vigore dei presenti Indirizzi Operativi, il termine di 60 giorni per la convocazione decorre dalla data di entrata in vigore dei medesimi Indirizzi. La prima convocazione avviene tramite e avviso via sms che definisce luogo, giorno e orario dell incontro. All incontro presso il Centro per l Impiego avviene la cosiddetta Presa in carico con la quale il servizio: a) provvede ad acquisire e registrare i dati necessari, eventualmente utilizzando e verificando quelli già disponibili presso l archivio del servizio o presso altre banche dati in cooperazione applicativa (aggiornamento SAP); b) acquisisce la DID sottoscritta dal lavoratore; c) procede alla profilazione dell utente (art. 19, c. 5 D.Lgs.150/15) attraverso gli strumenti che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali metterà a disposizione dei Centri per l Impiego secondo le metodologie di profilazione che saranno definite da ANPAL (art.9, c. 1, lett. e, D.Lgs.150/15); d) illustra in base al target di utenza le concrete possibilità di avvalersi di servizi pubblici e privati per la ricerca attiva di un lavoro; e) illustra in base al target di utenza il regime sanzionatorio applicato e gli eventi che comportano la perdita dello stato di disoccupazione, anche con la consegna di adeguata documentazione informativa; f) accerta e registra le effettive disponibilità del lavoratore; g) illustra le opportunità offerte dal mercato del lavoro; h) procede alla stipula del Patto di servizio personalizzato. Le diverse fasi del processo di Presa in carico possono prevede sessioni collettive, come ad esempio incontri seminariali e/o laboratori di gruppo, servizi individuali e servizi in autofruizione. 3.6 Scheda anagrafico professionale I Servizi competenti gestiscono la Scheda anagrafico professionale, utilizzando l apposito modello e i codici delle qualifiche, approvati con D.M. 30 ottobre I Servizi competenti sono tenuti ad adeguare la loro attività alle eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte in materia. Nella Scheda anagrafico professionale i Servizi competenti registrano in particolare la condizione professionale della persona come emerge dalla formazione scolastica e professionale, dalle precedenti esperienze lavorative, dalle attitudini, propensioni e capacità della persona espresse in sede di colloquio di orientamento e in sede di verifica nei successivi colloqui, nonché dagli impegni sottoscritti dalla persona stessa nell ambito del percorso concordato con il Servizio competente per la ricerca attiva di lavoro. 3.7 Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID)

11 Il disoccupato percettore di prestazione di sostegno al reddito, conferma al Centro per l Impiego la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) già rilasciata presso l INPS. Le altre tipologie di destinatario al fine di certificare il proprio status e poter usufruire dei servizi del Centro per l Impiego devono sottoscrivere obbligatoriamente la Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro con il Centro per l Impiego (art. 19, c.1, D.Lgs.150/15). 3.8 Patto di servizio personalizzato Livelli essenziali delle prestazioni Il Patto di servizio personalizzato inserito nei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell art.28 D.Lgs.150/15 rappresenta lo strumento che definisce gli impegni del cittadino che intende usufruire dei servizi di politica attiva erogati dai Centri per l Impiego e dai soggetti privati accreditati. Inoltre definisce i servizi e le azioni finalizzate a rafforzare le competenze e ad aiutare a trovare al più presto una nuova occupazione. Il Patto deve contenere almeno i seguenti elementi: a) l'individuazione di un Responsabile delle attività; b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'anpal; c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività; e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività. Nel Patto deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività: a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento (lett.a, c.3, art.20, D.Lgs.150/15); b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione(lett.b, c.3, art.20, D.Lgs.150/15); c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.150/15 (lett.c, c.3, art.20, D.Lgs.150/15). Il Patto di servizio personalizzato (riportato in Allegato A) rappresenta il modello adottato dalla Regione Liguria, i cui contenuti sono presenti all interno del SIL regionale in uso ai Centri per l Impiego. Il Patto di servizio personalizzato deve prevedere una serie di misure specifiche a seconda della tipologia di destinatario (paragrafo 3.2) e riportare il relativo regime sanzionatorio applicato in caso di inadempienza rispetto agli impegni presi. In particolare: per i percettori di ammortizzatori sociali con una durata residua pari o inferiore ai 6 mesi il patto deve contenere almeno due misure specifiche fra quelle contenute nel modello di patto (allegato A) di cui almeno una misura tra quelle indicate al numero e una tra quelle indicate al numero ; per i percettori di ammortizzatori sociali con una durata residua superiore ai 6 mesi il patto deve contenere almeno tre misure specifiche fra quelle contenute nel modello di patto (allegato A) di cui almeno una tra quelle indicate al numero , una tra quelle indicate al numero e una tra quelle indicate al numero (nel limite delle disponibilità presenti nell offerta regionale sia pubblica che privata).

12 per i disoccupati non percettori i servizi saranno individuati in base al percorso di orientamento, alla disponibilità di servizi nell offerta regionale e alle richieste individuali senza vincoli particolari. Per quanto riguarda i servizi da erogare in favore delle persone iscritte al collocamento mirato saranno definiti in un successivo documento di Disposizioni specifiche per i disabili iscritti alla Legge 68/99. Nelle more dell'approvazione delle specifiche disposizioni ai percettori iscritti al collocamento mirato non si applica quanto previsto in termini di misure minime da inserire nel patto di servizio, fermo restando che un percorso compatibile con le condizioni del lavoratore deve comunque essere definito. 3.9 Responsabile delle attività (Tutor) Il Responsabile delle attività (Tutor) è un operatore individuato dal responsabile del Centro per l Impiego. Il Responsabile delle attività verifica il Patto di servizio personalizzato e presidia, per tutta la durata del percorso di ricerca attiva del lavoro, il coordinamento degli interventi relativi alle persone affidate per le quali è referente Verifica del Patto di servizio personalizzato L utente che ha sottoscritto il Patto di servizio personalizzato è tenuto a dimostrare di aver svolto le azioni concordate nel patto stesso. Il Servizio competente è tenuto a svolgere le relative opportune verifiche, sia attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro, sia in relazione alle misure di attivazione concordate con il disoccupato nell ambito del Patto di servizio personalizzato. Il Servizio competente è tenuto a verificare in base alla tipologia di destinatario, la situazione delle persone che, pur avendo svolto le azioni previste e mantenuto gli impegni assunti, non si sono ri-collocati nel mercato del lavoro Servizi e misure di politica attiva del lavoro Livelli essenziali delle prestazioni Ciascun Servizio competente organizza le risorse e le opportunità disponibili per i destinatari degli interventi in funzione dei livelli essenziali delle prestazioni definiti all art.18 del D.Lgs. 150/15. I Centri per l Impiego hanno competenza esclusiva per quanto riguarda le attività relative alla profilazione, la stipula del Patto di servizio personalizzato e il rilascio dell assegno di ricollocazione (paragrafo 3.12). I restanti servizi potranno essere erogati anche dai soggetti privati accreditati in base a quanto verrà definito dalla disciplina regionale sull accreditamento dei servizi al lavoro. Nelle more di approvazione del Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica attiva del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 15 D.L. 78/15) le attività sono riconducibili a due categorie: Interventi preventivi e attivazione definiti alle lettere a, d, c, d e Misure dirette di supporto per l integrazione nel mercato del lavoro alle lettere e, f, g, h, i, l, m. Segue l elenco completo delle attività:

13 a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione; b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione; c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea; d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa; e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo; f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione; g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio; h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale; j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; k) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs.150/15. a) Orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione A seguito della stipula del Patto di servizio personalizzato si procede alla definizione di un percorso personalizzato, finalizzato all inserimento lavorativo. Finalità di questa fase è la definizione delle azioni che possano agevolare l inserimento nel mercato del lavoro dell utente in base alla sua profilazione, intesa non solo dal punto di vista della determinazione del suo indice di occupabilità. In tale fase l operatore, che dovrà individuare gli atti di ricerca attiva del lavoro che l utente dovrà compiere, potrà avvalersi di strumenti di supporto messi a disposizione dal sistema informativo unitario. Viene qui ricompresa anche l attività ulteriormente svolta dall operatore al fine di accompagnare l utente ed evitare l abbandono del percorso intrapreso. b) Ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo Entro tre mesi dalla registrazione al Portale regionale e/o nazionale è previsto che Servizi per l impiego eroghino agli utenti misure che puntino a fornire un supporto alle ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, finalizzate a condividere informazioni più puntuali circa le modalità di ricerca di una occupazione, le opportunità di lavoro del territorio, le opportunità collegate ai diversi schemi incentivanti per l assunzione, per lo sviluppo di attività di lavoro autonomo, ovvero per il coinvolgimento in esperienze di lavoro. c) Orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea Con riferimento a specifiche tipologie di utente possono essere sviluppate azioni finalizzate ad esplorare in maniera più approfondita le esperienze personali e professionali dell utente, analizzando gli specifici fabbisogni al fine di definire un progetto professionale che valorizzi le

14 risorse personali e le competenze acquisite e che consenta un inserimento nel mercato del lavoro nazionale o comunitario, mediante anche forme di mobilità transnazionale. d) Orientamento individualizzato all autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa Con riferimento alle fasce di utenza più motivate alla creazione di una attività di lavoro autonomo, saranno sviluppati servizi volti a fornire informazioni avanzate in relazione alle principali problematiche connesse all avvio di una attività ed agli incentivi pubblici comunitari, nazionali e regionali disponibili a tale scopo. e) Avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo Per gli utenti che hanno necessità di ulteriore qualificazione, saranno sviluppate azioni formative finalizzate all inclusione lavorativa o al raggiungimento di una qualifica o, per i più giovani, verso il rientro in percorsi di istruzione. f) Accompagnamento al lavoro, anche attraverso l utilizzo dell assegno individuale di ricollocazione Mediante l utilizzo dell assegno individuale di ricollocazione sarà sviluppata una metodologia di incentivazione dell attività di supporto nell avvio e ingresso nel mondo del lavoro, basata sulla remunerazione prevalentemente a risultato. g) Promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio Potranno essere previste specifiche forme di incentivazione delle esperienze di lavoro (tirocinio) nonché dei percorsi lavorativi caratterizzati da una componente formativa (apprendistato), finalizzate ad agevolare la transizione dal mondo dell istruzione al mondo del lavoro. h) Gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo Saranno sviluppati strumenti finalizzati a favorire la creazione di attività di lavoro autonomo o impresa, anche mediante la formazione iniziale, il supporto e affiancamento al fine della redazione del piano di impresa, l erogazione di contributi finanziari e/o di garanzie per facilitare l accesso al credito, e il tutoraggio nelle fasi successive all avvio dell attività. i) Gestione di incentivi alla mobilità territoriale In relazione a molte delle altre misure o della semplice necessità di spostamento per motivi di lavoro, saranno sviluppate azioni per agevolare la mobilità territoriale, con l obiettivo di migliorare il matching tra domanda ed offerta di lavoro. La misura è volta anche a favorire la mobilità transnazionale, supportando il collocamento degli utenti in altri Paesi dell UE/EEA, in raccordo con i programmi Eures e Erasmus+. l) Gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti

15 Allo scopo di incrementare l offerta di lavoro, in particolare per le donne, saranno sviluppate azioni finalizzate a garantire una maggiore flessibilità dell orario di lavoro ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. m) Promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile In coerenza con quanto definito dall articolo 26 del D.Lgs 150/15, il piano potrà supportare lo sviluppo di progetti finalizzati al mantenimento e/o allo sviluppo delle competenze acquisite, in particolare per i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro ovvero per i lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato Assegno di ricollocazione - Livelli essenziali delle prestazioni L assegno individuale di ricollocazione (art. 23 D.Lgs.150/15), inserito nei Livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell art.28 D.Lgs.150/15, è una somma graduata in funzione del profilo personale di occupabilità e viene rilasciato, su richiesta, ai disoccupati percettori di NASpI da più di 4 mesi dal Centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il Patto di servizio personalizzato, ovvero mediante la procedura di cui all art.20 c del D.Lgs.150/15. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell art.24 D.Lgs.150/15. L assegno è spendibile, in base alla scelta del disoccupato titolare dell assegno stesso, presso i Centri per l'impiego o presso i servizi privati accreditati per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Una volta ottenuto l assegno di ricollocazione da parte del Centro per l Impiego, il titolare ha tempo massimo due mesi per richiedere tale servizio presso uno dei soggetti erogatori, pena la decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito. La richiesta di tale servizio, per tutta la sua durata, sospende il Patto di servizio personalizzato precedentemente stipulato presso il Centro per l Impiego. In caso di utilizzo dell assegno presso un soggetto accreditato, lo stesso ne dà immediata comunicazione al Centro per l Impiego che ha rilasciato l assegno, il quale è tenuto ad aggiornare il Patto. Il servizio ha una durata di sei mesi prorogabile per altri sei mesi, nel caso in cui non sia stato consumato l intero ammontare dell assegno. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: a) l'affiancamento di un tutor; b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa; c) l'assunzione dell'onere del titolare dell assegno di ricollocazione di svolgere le attività individuate dal tutor; d) l'assunzione dell'onere del titolare dell assegno di ricollocazione di accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione; 1 Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui al D.Lgs.150/15, art.19, c. 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai Centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'anpal, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'anpal al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione.

16 e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al Centro per l'impiego e all'anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere le attività concordate o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle sanzioni correlate alla tipologia di destinatario (vedi paragrafo 4.1); f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. Una delibera del Consiglio di amministrazione di ANPAL definirà modalità operative e ammontare dell assegno sulla base dei principi individuati all art. 7 del D.Lgs.150/15. Nelle more della pubblicazione della sopracitata delibera, la Regione Liguria potrà prevedere l avvio di una sperimentazione dell assegno di ricollocazione Servizi per le imprese I servizi alle imprese risultano essere strumenti decisivi per contrastare la disoccupazione. A tal fine risulta strategico strutturare un servizio di incrocio domanda offerta che conosca approfonditamente le dinamiche del mercato del lavoro locale e sappia leggere i fabbisogni professionali delle imprese. Ciò permette di orientare l offerta formativa, realizzare azioni mirate di scounting della domanda di lavoro e promuovere i profili professionali rispondenti alle esigenze delle imprese. A titolo esemplificativo, si possono prevedere i seguenti servizi: informazione e consulenza su norme, contrattualistica, sistema incentivante; informazione e consulenza su mercato del lavoro, disponibilità di profili professionali, opportunità di formazione e aggiornamento del personale, opportunità di tirocini; inserimento nelle banche dati istituzionali delle richieste di lavoro; divulgazione delle richieste di lavoro e raccolta di candidature; preselezione e incontro domanda/offerta; assistenza e consulenza nella gestione degli adempimenti amministrativi. Infine risulta opportuno favorire ed incrementare i servizi on-line offerti alle imprese, fortemente richiesti per immediatezza di fruizione Incontro tra domanda e offerta di lavoro I Centri per l Impiego svolgono azioni volte a favorire l incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata. In relazione alle richieste di aziende, anche aventi sede al di fuori del proprio ambito di competenza territoriale, che sono alla ricerca di lavoratori, e ne specifichino le caratteristiche e la natura del rapporto che intendono instaurare, i Centri per l Impiego inseriscono tali richieste nel S.I.L. e verificano immediatamente la presenza nel proprio elenco anagrafico di persone, che abbiano dato l immediata disponibilità ad attività lavorativa, in possesso delle professionalità e degli altri requisiti richiesti dalle aziende. In rapporto alle intese intercorse con le aziende richiedenti, i Centri per l Impiego svolgono le seguenti azioni:

17 a) pubblicizzano la richiesta indicando un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale le persone interessate, anche non già iscritte all elenco anagrafico, ovvero iscritte con diversa professionalità, possono manifestare il proprio interesse e/o disponibilità; b) convocano le persone per un colloquio di preselezione e segnalano esclusivamente quelle risultate più idonee al lavoro richiesto. Successivamente: a) nel caso di aziende che espressamente lo autorizzino, divulgano le richieste indicando le modalità scelte dalle aziende stesse per raccogliere le candidature delle persone interessate; b) segnalano alle aziende i nomi, i dati professionali, gli altri dati personali ed i recapiti delle persone aventi i requisiti richiesti presenti nel proprio elenco anagrafico come immediatamente disponibili ad attività di lavoro. Nel caso la richiesta di personale si riferisca a qualifiche professionali o ad altre caratteristiche non possedute da alcuna persona presente nel proprio elenco anagrafico o comunque non emersa a seguito di specifica divulgazione, il Centro per l Impiego estende la ricerca presso gli altri servizi. In ogni caso le aziende sono tenute a riferire ai Centri per l Impiego competenti il caso di persone che, da questi segnalate su richiesta delle stesse aziende, abbiano rifiutato l assunzione Attività promozionale Dato che in base alla riforma i Servizi competenti hanno acquisito una nuova entità e devono portare a termine una vera e propria mission, risulta cruciale realizzare un efficace e, soprattutto, convincente attività promozionale dei servizi offerti. Infatti, da questa operazione preliminare, dipende ogni successo futuro: l attività di incontro tra domanda ed offerta di lavoro può divenire più efficace solo se i Centri per l Impiego riescono a conquistare credibilità nei confronti delle aziende e nei confronti degli utenti persona. I Centri per l Impiego promuovono attivamente i propri servizi con azioni informative e di sensibilizzazione, in particolare quelli destinati alle aziende del territorio, al fine di promuovere i profili professionali in carico al Centro per l Impiego e contemporaneamente rilevare il fabbisogno professionale delle imprese del territorio Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell art. 16 Legge 28 febbraio 1987 n. 56 In attuazione del D.L.gs.150/15 le disposizioni regionali vigenti in materia di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell obbligo sia per assunzioni a tempo determinato che a tempo indeterminato, a suo tempo approvate con D.G.R. n. 859 del 2 agosto 2004, trovano comunque applicazione laddove compatibili con le modifiche introdotte in materia della normativa nazionale, con l esclusione del riferimento all anzianità di disoccupazione ivi presenti. Ciò comporta che tra i criteri per la formazione delle graduatorie tale parametro vada escluso e si faccia ricorso ai restanti criteri, vale a dire: ISEE, precedenti lavorativi presso la stessa amministrazione, età anagrafica.

18 4. MECCANISMI DI CONDIZIONALITÀ Il tema del potenziamento delle politiche attive e dei Servizi per l impiego, nonché del rafforzamento dei legami tra politiche attive e passive è uno dei pilastri alla base della L. 183/14 (cd. Jobs Act). L introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedono un collegamento tra misure di sostegno al reddito e misure di politica attiva del lavoro volte al re-inserimento nel tessuto produttivo, posiziona i Centri per l Impiego in un ruolo cardine per l equilibrio e la tenuta del sistema, attraverso l applicazione dei meccanismi di condizionalità. In questo scenario è previsto che l utente, a fronte della fruizione di servizi e misure di politica attiva del lavoro e di prestazione di sostegno al reddito (laddove previsto), debba impegnarsi in maniera proattiva nel percorso concordato a seguito della sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, al fine del suo re-inserimento nel mondo del lavoro Regime sanzionatorio In caso di mancato rispetto, da parte dell utente, degli impegni sottoscritti, si applica il regime sanzionatorio come definito dal D.Lgs.150/15. Tale regime prevede una gradualità della sanzione in base all ammortizzatore sociale percepito, a seconda della tipologia di comportamento sanzionabile e della sua reiterazione. Seguono le tabelle riassuntive relative al regime sanzionatorio applicato alle diverse tipologie di destinatario. Le sanzioni vanno applicate progressivamente in base alle diverse linee di attività individuate dall art. 20, c.3, lettere a, b, c. del D.Lgs.150/15. Ogni singola linea ha quindi un regime sanzionatorio distinto e non cumulabile. La decadenza dallo stato di disoccupazione, a causa di un comportamento sanzionabile, non consente una nuova registrazione dell utente prima che siano decorsi due mesi, come previsto dall art. 21. C.9 D.Lgs.150/15. Esempio: un percettore di NASpI manca due appuntamenti relativi a convocazioni del Centro per l Impiego (art.20, comma 3, lettere a) nel primo caso viene decurtato il suo assegno di ¼ di mensilità e nel secondo di 1 mensilità di sostegno al reddito. Alla terza convocazione si presenta presso il Centro per l Impiego e viene concordato nel Patto di servizio personalizzato la partecipazione ad un corso di formazione. Successivamente l utente non partecipa al corso di formazione, (art.20, comma 3, lettera b) in questo caso al lavoratore verrà decurtato di 1 mensilità la sua prestazione di sostegno al reddito poiché si tratta della prima sanzione per quanto riguarda questa linea di attività.

19 Percettori di ASpI, NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità COMPORTAMENTO SANZIONABILE Mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo: - alle convocazioni del CPI*; - agli appuntamenti con il responsabile delle attività e con i servizi per il lavoro* - iniziative per il rafforzamento delle competenze, quali orientamento, seminari, laboratori** PRIMA MANCATA PRESENTAZIONE Decurtazione di ¼ di una mensilità SECONDA MANCATA PRESENTAZIONE Decurtazione di 1 mensilità ULTERIORE MANCATA PRESENTAZIONE Decadenza della prestazione e dello stato di disoccupazione*** Mancata partecipazione alle iniziative di riqualificazione e formazione****, in assenza di giustificato motivo Decurtazione di 1 mensilità Decadenza della prestazione e dello stato di disoccupazione** Mancata accettazione di un offerta di lavoro congrua*****, in assenza di giustificato motivo. Decadenza della prestazione e dello stato di disoccupazione** *D.Lgs.150/15, art.20, c.1; art.21, cc.2 e 6 **D.Lgs.150/15, art.20, c.3, lett. a ***n caso di decadenza dello stato di disoccupazione non è possibile una nuova registrazione prima di 2 mesi ***D.Lgs.150/15, art. 20, c. 3, lett. b ****D.Lgs.150/15, art. 20, c. 3, lett. c

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