Corso di Laurea Magistrale in Farmacia

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1 Universita degli Studi di Milano Corso di Laurea Magistrale in Farmacia Medicinali Generici Dott. Vittorino Ravelli Aspetti brevettuali

2 GENERICI ED ASPETTI BREVETTUALI Vittorino Ravelli

3 Aspetti normativi rilascio AIC Codice comunitaro Codice Comunitario 2001/83/EC (modificato secondo Codice Comunitario 2004/27/EC) articolo 10 Specifica le condizioni per l allestimento di un dossier semplificato, ovvero privo dei risultati degli studi pre-clinici e clinici, considerando 1 ) art. 10: il caso di un generico (fornendo in questo contesto le definizioni di generico e di medicinale di riferimento), 2 ) art. 10a: il riferimento alla letteratura scientifica per un medicinale con PA di uso consolidato, 3 ) art. 10c: l utilizzo dell accesso ai dati originali. L art. 10b riguarda la non necessità di riferimenti scientifici per singoli PA di uso consolidato usati in combinazione per nuovi medicinali (i dati pre-clinici e clinici sono obbligatori per l associazione).

4 Aspetti normativi rilascio AIC Codice comunitaro Codice Comunitario 2001/83/EC (modificato secondo Codice Comunitario 2004/27/EC) art. 10, comma 2 Il medicinale di riferimento è un medicinale autorizzato con un dossier completo. Medicinale generico è un medicinale avente stessa composizione quali-quantitativa in PA, stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento rispetto al quale deve essere dimostrata la bioequivalenza con appropriati studi di biodisponibilità (riferimento alle corrispondenti e dettagliate linee guida).

5 Aspetti normativi rilascio AIC Codice comunitaro Codice Comunitario 2001/83/EC (modificato secondo Codice Comunitario 2004/27/EC) art. 10, comma 3 Quando un medicinale non rientra nella definizione di generico o non è possibile dimostrare la sua bioequivalenza con il medicinale di riferimento o sono diversi il PA, le indicazioni terapeutiche, la forma farmaceutica o la via di somministrazione, devono essere forniti i risultati di adeguati studi pre-clinici o clinici.

6 Aspetti normativi rilascio AIC Codice comunitaro Codice Comunitario 2001/83/EC (modificato secondo Codice Comunitario 2004/27/EC) art. 10, comma 1 L applicante non è tenuto a fornire i risultati degli studi pre-clinici e clinici se è in grado di dimostrare che il prodotto è il generico di un medicinale di riferimento che è o è stato autorizzato, secondo le disposizioni comunitarie in vigore, da non meno di 8 anni in uno Stato Membro o nella Comunità Europea.

7 Aspetti normativi rilascio AIC Codice comunitaro Codice Comunitario 2001/83/EC (modificato secondo Codice Comunitario 2004/27/EC) art. 10, comma 1 Il generico non può essere messo in commercio prima che siano trascorsi 10 anni dall iniziale autorizzazione del medicinale di riferimento. Questo periodo può essere esteso a 11 anni se nei primi 8 anni sono state autorizzate per il medicinale di riferimento nuove indicazioni terapeutiche di significativo beneficio clinico rispetto alle terapie esistenti.

8 Aspetti normativi rilascio AIC Codice comunitaro Codice Comunitario 2001/83/EC (modificato secondo Codice Comunitario 2004/27/EC) art. 10, comma 1 Il medicinale di riferimento può essere stato autorizzato anche in uno Stato Membro diverso da quello in cui è stata depositata la domanda di autorizzazione del generico. Sono previsti scambi di informazioni (ad es. la conferma dell autorizzazione del medicinale di riferimento e/o altra documentazione rilevante) tra le autorità competenti per l autorizzazione del medicinale di riferimento e del corrispondente generico.

9 Aspetti normativi rilascio AIC Codice comunitaro Codice Comunitario 2001/83/EC (modificato secondo Codice Comunitario 2004/27/EC) art. 10, comma 5 In aggiunta ai anni di esclusività dei dati riportati al comma 1, nel caso di una sostanza di uso consolidato, viene concesso un ulteriore non cumulativo anno di esclusività nel caso di autorizzazione di una nuova indicazione purchè supportata da significativi studi pre-clinici o clinici.

10 Aspetti normativi rilascio AIC Codice comunitaro Codice Comunitario 2001/83/EC (modificato secondo Codice Comunitario 2004/27/EC) art. 10, comma 6 L esecuzione degli studi necessari a supportare la domanda di autorizzazione di un generico e i conseguenti requisiti pratici non sono considerati violazione dei diritti garantiti dal brevetto o dai certificati di protezione supplementare.

11 Aspetti normativi rilascio AIC Codice comunitaro Codice Comunitario 2001/83/EC (modificato secondo Codice Comunitario 2004/27/EC) art. 10a L applicante non è tenuto a fornire i risultati degli studi pre-clinici e clinici se è in grado di dimostrare che i PA del medicinale hanno avuto consolidato uso medico con riconosciuta efficacia e accettabile sicurezza per almeno 10 anni all interno della Comunità europea. In questo caso, i risultati degli studi pre-clinici e clinici possono essere sostituiti con appropriata letteratura scientifica.

12 Aspetti normativi rilascio AIC Codice comunitaro Codice Comunitario 2001/83/EC (modificato secondo Codice Comunitario 2004/27/EC) art. 10c In seguito all ottenimento di un autorizzazione all immissione in commercio, il titolare può utilizzare il riferimento alla documentazione farmaceutica, pre-clinica e clinica del dossier in vista dell esame di successive domande di autorizzazione relative ad altri medicinali con la stessa composizione quali-quantitativa di PA e la stessa forma farmaceutica.

13 Aspetti normativi Legge 112 ( ) conversione del DL 63 ( ) Disposizioni in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici art. 3, comma 8 Adeguamento progressivo alla normativa europea in tema di copertura brevettuale. Facoltà di avviare la procedura di registrazione di un medicinale in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del PA per le aziende che intendono produrre tali medicinali al di fuori della copertura brevettuale. Comma 8 bis consentito a soggetti terzi di produrre per esportazione PA coperti da CCP purchè su licenza volontaria a titolo oneroso da parte del titolare del CCP. Comma 8 tris le licenze di cui sopra sono valide esclusivamente per l esportazione verso paesi in cui sia scaduta la protezione brevettuale, incluso CCP, del PA. Comma 8 quater entro 45 gg dall entrata in vigore della legge 112, il Ministero delle attività produttive definisce i criteri di funzionamento della procedura per il rilascio della licenza di cui al comma 8 bis. (Decreto )

14 Ravvicinamento delle legislazioni italiana ed europea Legge 112 del Giugno 2002 Art. 3, comma 8 A partire dal 1 Gennaio 2004, dimezza di fatto la durata del CCP (6 mesi per ogni anno residuo) sino ad allineamento all SPC europeo

15 Si riporta il testo approvato: Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.

16 Durata del Certificato Protettivo Supplementare Articolo 13 del Regolamento CEE n 469/2009 Durata del certificato 1. Il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, ridotto di cinque anni. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, la durata del certificato non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

17 Brevetto e Certificato Complementare di Protezione

18 La novità legislativa che danno una svolta alla capacità competitiva dei generici D. L. n.30 del 10 Febbraio 2005 G.U. n. 52 del 4 Marzo 2005 Entrato in vigore il 10 Marzo 2005

19 D. L. n.30 del 10 Febbraio 2005 G.U. n. 52 del 4 Marzo 2005 Art. 68. Limitazioni del diritto di brevetto 1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a)agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. 2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. 3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

20 Quali attività si possono intraprendere in vigenza di Brevetto? FINO AL 9 MARZO 2005 NESSUNA, che non sia di pura ricerca

21 Quali attività si possono intraprendere a brevetto scaduto ed in vigenza di CCP? FINO AL 9 MARZO 2005 Sviluppo farmaceutico, preclinico e clinico

22 Implicazioni Possibilità di effettuare lo sviluppo completo chimico farmaceutico pre-clinico clinico in vigenza di protezione brevettuale e supplementare

23 Implicazioni Viene quindi a cadere la differenziazione di attività consentite in vigenza di Brevetto o in vigenza di CCP.

24 Conseguenze Si realizza la possibilità di ottenere l AIC in coincidenza con la scadenza delle protezioni brevettuale e complementare

25 Tipologie di brevetto brevetto di prodotto: determina la protezione di un determinato principio attivo. Nel caso in cui il nuovo composto non sia identificabile con la formula di struttura, tale problema può essere risolto tramite la descrizione del metodo di sintesi oppure per mezzo della caratterizzazione chimico-fisica. Oltre al brevetto di prodotto, che garantisce l'esclusività di utilizzare il trovato, esistono ulteriori brevetti minori: brevetto di selezione: protegge una "piccola famiglia" di composti (o addirittura una singola molecola) che rientra nella formula generale di una "grande famiglia", ma è caratterizzata da effetti terapeutici originali. Questo brevetto è necessario per le innovazioni di sviluppo riguardanti una modifica della formula chimica già nota e non coperta da brevetto di prodotto, finalizzata al miglioramento in termini di farmacocinetica (assorbimento, metabolismo ed escrezione) e tollerabilità (riduzione della tossicità e degli effetti collaterali), oppure con differente impiego terapeutico della stessa. brevetto di procedimento: tutela solamente un particolare processo di sintesi di una determinata molecola. Poiché generalmente, sebbene con rese diverse, esistono possibilità alternative per sintetizzare uno stesso principio attivo, questo brevetto è ovviamente limitatamente protettivo. Questo brevetto è richiedibile se la Molecola studiata non è coperta da brevetto, oppure se si è prorietari del brevetto. brevetto di sinergismo: se un farmaco A, somministrato in associazione con un farmaco B, produce un effetto terapeutico maggiore di quanto ci si aspetterebbe dalla somministrazione dei singoli farmaci, è possibile brevettare l'associazione. Questo brevetto è richiedibile se le molecola studiate non sono coperte da brevetto, oppure se si è prorietari del brevetto. brevetto di indicazione: è relativo alla scoperta di una nuova indicazione per un farmaco già in uso. Sebbene questo tipo di scoperta non sembrerebbe brevettabile in quanto ogni uso di un composto dovrebbe considerarsi intrinseco al composto stesso, le leggi brevettuali di quasi tutti i Paesi ne prevedono la registrazione. Unica condizione è che la nuova indicazione non sia da considerarsi ovvia rispetto alle precedenti. Anche questo tipo di brevetto, per quanto sorprendente, risponde ad una logica: garantire i costosi investimenti relative alle sperimentazioni cliniche. Questo brevetto è richiedibile se la molecola studiata non è coperta da brevetto, oppure se si è prorietari del brevetto. brevetto di formulazione: corrisponde ad una nuova forma di somministrazione, che deve avere caratteristiche di non ovvietà. Questo significa che la forma di somministrazione deve essere innovativa (quindi non ovvia e che ha superato particolari problemi tecnologici) per il farmaco in oggetto. Questo brevetto è richiedibile se la molecola studiata non è coperta da brevetto, oppure se si è proprietari del brevetto.

26 Strategie per estendere i diritti di esclusiva Brevettazione di differenti polimorfi dell API. Brevettazione di diversi isomeri dell API. Brevettazione di diversi metodi di sintesi dell API. Brevettazione di forme farmaceutiche che rendano difficile l ottenimento, con tecnologie differenti, di medicinali bioequivalenti.

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