Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19. relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

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1 CONVEGNO Il Dlgs.311 e le conseguenze sulla certificazione energetica DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

2 Dlgs 192 Modificato dal Dlgs 311 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 - Finalità Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 - Ambito di intervento Articolo 4 - Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica Articolo 5 - Meccanismi di cooperazione Articolo 6 - Certificazione energetica degli edifici Articolo 7 - Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva Articolo 8 - Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni Articolo o9 -Funzioni delle e regioni e degli enti locali Articolo 10 - Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale

3 Dlgs 192 Modificato dal Dlgs 311 TITOLO II NORME TRANSITORIE Articolo 11 - Requisiti della prestazione energetica degli edifici Articolo 12 - Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 13 - Misure di accompagnamento Articolo 14 - Copertura finanziaria Articolo 15 - Sanzioni Articolo 16 - Abrogazioni e disposizioni finali Articolo 17 - Clausola di cedevolezza ALLEGATI A B C E F G H I L -M

4 TITOLO I PRINCIPI GENERALI

5 Articolo 1 Finalità Comma 1 Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività ità dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

6 Articolo 2 Definizioni EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE b) e' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

7 Articolo 2 Definizioni PRESTAZIONE ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA RENDIMENTO DI UN EDIFICIO c) e' la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisognii connessi ad un uso standard d dell'edificio, difi i compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione.

8 Articolo 2 Definizioni PRESTAZIONE ENERGETICA EFFICIENZA ENERGETICA RENDIMENTO DI UN EDIFICIO Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto: della coibentazione, delle caratteristiche ti tecniche e di installazione, i della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, i che influenzano il fabbisogno energetico;

9 Articolo 2 Definizioni ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA O DI RENDIMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO d) e' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

10 Articolo 3 Ambito di intervento Comma 2 Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, sono previsti diversi gradi di applicazione: a) Applicazione i integrale a tutto tt l edificio i in caso di: 1) Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell involucro di edifici esistenti con superficie i utile > 1000 m 2-2) Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m 2 - b) Applicazione integrale limitata al solo ampliamento di edificio esistente, nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell intero edificio esistente - insieme all Art.3 comma1 lettera a) (Edifici di nuova costruzione) TIPO 1 allegato I

11 Articolo 3 Ambito di intervento c) Applicazione limitata al rispetto di parametri specifici: 1) Ristrutturazioni totali e parziali e manutenzione straordinaria dell involucro edilizio per edifici esistenti con superficie utile 1000 m 2 TIPO 2 2) Nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti termici in edifici esistenti TIPO 3 all. I 3) Sostituzione di generatori di calore TIPO 4

12 Articolo 3 Ambito di intervento Comma 3 3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili dei beni culturali e del paesaggio; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici i del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. Dlgs 311

13 Articolo 4 Futuri decreti applicativi Comma 1 Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definiti: a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo l 1, tenendo conto di quanto riportato t nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici.

14 Articolo 4 Futuri decreti applicativi Comma 1 Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definiti: c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.

15 Articolo 6 Certificazione energetica degli edifici Comma 1 Data: 8 ottobre 2006 Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1. Non ci sono i decreti attuativi Edifici di nuova costruzione - Art.3 comma1 lettera a); Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell involucro di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m2 - Art.3 comma2 lettera a) numero 1; Demolizioni i i e ricostruzione i in manutenzione straordinaria i di edifici i esistenti, ti con superficie utile > 1000 m2 - Art.3 comma2 lettera a) numero 2; Dlgs 311

16 Articolo 6 Certificazione energetica degli edifici Comma 1-bis Attestato di certificazione energetica con onere a carico del venditore o del locatore: a) Data:1 Luglio 2007 Edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile (vendita o locazione); b) Data:1 Luglio 2008 Edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile con l esclusione delle singole unità immobiliari; c) Data:1 Luglio 2009 Alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

17 Articolo 6 Certificazione energetica degli edifici Comma 1-ter Data: 1 Gennaio ?????? L attestato di certificazione energetica dell edificio o dell unità immobiliare interessati è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, fiscali o a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, correlati in qualsiasi modo ad interventi sull edificio o sugli impianti pa o alle aemodalità di esercizio o approvvigionamento o a o energetico degli impianti medesimi. Dlgs 311

18 Articolo 6 Certificazione energetica degli edifici Comma 2 La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato: su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune (centralizzato); sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia. Dlgs 311

19 Articolo 6 Certificazione energetica degli edifici Comma 6 L'attestato t t di certificazione i energetica comprende: i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio edificio, ivalori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato e' corredato da suggerimenti in merito agli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. Dlgs 311

20 Articolo 8 Relazione tecnica e controlli Comma 2 La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. t La dichiarazione i di fine lavori e' inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e' accompagnata da tale documentazione asseverata. Comma 3 Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.

21 Articolo 8 Relazione tecnica e controlli Comma 4 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, d definisce i le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. Dlgs 311

22 Articolo 9 Funzioni delle regioni ed enti locali Comma 1 Le regioni provvedono all'attuazione attuazione del presente decreto. Comma 3-bis Le regioni predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di riqualificazione energetica del parco immobiliare relativo ai seguenti aspetti: a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l efficienza energetica negli usi finali; b) l attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia; c) l applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo, e dei suoi provvedimenti attuativi; d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza; e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali; f) la promozione di specifici strumenti di finanziamento destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati nell attestato di certificazione energetica.

23 TITOLO II NORME TRANSITORIE

24 Articolo 11 Requisiti della prestazione energetica Comma 1 Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria i e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I. Dlgs 311

25 Articolo 11 Requisiti della prestazione energetica Comma 1-bis Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all articolo 6, comma 9, l attestato di certificazione energetica degli edifici i è sostituito a tuttitti gli effetti dall attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell 8 ottobre 2005.

26 Articolo 11 Requisiti della prestazione energetica Comma 1-ter Trascorsi 12 mesi dall emanazione delle linee guida nazionali di cui all art.6, comma9, l attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di qualificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia i ai fini di cui al comma 1-bis.

27 TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

28 Articolo 15 Sanzioni Comma 1 Il professionista i qualificato che rilascia i la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo allarticolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. Dlgs 311

29 Articolo 15 Sanzioni Comma 2 Salvo che il fatto costituisca i reato, il professionista i qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di qualificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. enti

30 Articolo 15 Sanzioni Comma 3 Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

31 Articolo 15 Sanzioni Comma 4 Salvo che il fatto costituisca i reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.

32 ALLEGATI

33 ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI 2. Attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell edificio, difi i o dell unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

34 ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI Al di fuori di quanto previsto all articolo 8 comma 2, l attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l attestato comprende anche l indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell edificio, o dell unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all edificio medesimo.

35 ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI 11. Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo. 14. Impianto Termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo;sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre NON sono considerati impianti termici: art.3 stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15kW.

36 ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI 16. Indice di prestazione energetica EP parziale esprime il consumo di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell edificio (ad esempio la sola climatizzazione invernale o la produzione di acqua calda per usi sanitari) riferito all unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kwh/m 2 anno o kwh/m 3 anno. 17. Indice di prestazione energetica EP esprime il consumo di energia primaria totale riferito all unità di superficie utile o di volume lordo. art.3

37 ALLEGATO C comma 1 I valori limite it dell indice di di prestazione energetica per la climatizzazione i invernale = il fabbisogno di energia primaria invernale per m² superficie utile (netta calpestabile) [kwh/ m² anno] sono espressi in funzione: 1. della zona climatica 2. del rapporto di forma dell edificio S/V Per i valori di S/V compresi tra 0,2 e 0,9 si procede mediante interpolazione lineare.

38 ALLEGATO C comma 1 1. Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale Edifici residenziali della classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme [kwh/ m 2 anno] Dal 1 gennaio 2008: Ridotti del 5-8 % Dal 1 gennaio 2010: Ridotti del 20 % TIPO1

39 ALLEGATO C comma 1 Per tutti gli altri edifici EP i è espresso in [kwh/ m 3 anno] Dal 1 gennaio 2008: Ridotti del 5-8 % Dal 1 gennaio 2010: Ridotti del 20 % TIPO1

40 ALLEGATO C commi 2 e 3 2. Trasmittanza termica delle strutture tt opache verticali 3. Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate TIPO1 TIPO2

41 ALLEGATO C comma 4 4. Trasmittanza termica delle strutture vetrate verticali TIPO2

42 ALLEGATO C comma 5 Per valori di Pn superiori a 1000 kw la formula precedente non si applica, e la soglia minima è pari all 84% TIPO3

43 ALLEGATO I comma1: TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 Per tutte le categorie di edifici: Edifici di nuova costruzione; Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell involucro di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m 2 ; Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m 2 ; Ampliamento di edificio esistente volumetricamente superiore al 20% dell esistente. a) Determinazione indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EP i ) Ep i < ai valori limite in base al comma 1 allegato C b) Calcolo del rendimento globale medio stagionale (η g ) dell impianto termico Pn Potenza utile nominale generatore >1000kW η g > 74% 1000kW η g > ( log P n )% c) Verifica trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l edificio: U < 1,3U lim non superi di oltre il 30% i valori fissati ai commi 2,3 e 4 allegato C art.3

44 ALLEGATO I comma2: TIPO 2 TIPO 2 TIPO 2 Ristrutturazioni totali e parziali e manutenzione straordinaria dell involucro edilizio per edifici esistenti con superficie utile 1000 m 2 a) La trasmittanza termica U per le strutture opache verticali Per tutte le categorie di edifici a ponte termico corretto? si U ai valori della tabella2, comma2, allegato C no si considera la U media (parete corrente+ponte termico) ai valori della tabella 2, comma 2, allegato C Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2 al comma 2 dell allegato C al presente decreto con riferimento alla superficie totale di calcolo. art.3

45 ALLEGATO I comma2: TIPO 2 La trasmittanza termica U per le b) strutture opache orizzontali o Per tutte le categorie inclinate di edifici tranne E.8 a ponte termico corretto? si U ai valori in tabella 3, comma 3, allegato C no si considera la U media (parete corrente+ponte termico) ai valori della tabella 3, comma 3, allegato C c) La trasmittanza U delle chiusure trasparenti Per tutte le categorie comprensive dell infisso di edifici tranne E.8 U ai valori delle tabelle 4a e 4b, comma 4, allegato C

46 ALLEGATO I commi 3 e 4: TIPO 3 e 4 TIPO 3 Per tutte le categorie di edifici: Nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti termici in edifici esistenti TIPO 4 Per tutte le categorie di edifici: Sostituzione di generatori di calore TIPO 3 TIPO 4 Calcolo del rendimento globale medio stagionale dell impianto termico Si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell energia se: > valore limite secondo comma 5 allegato C

47 ALLEGATO I comma 4: TIPO 4 a) I nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale 90+2logPn. Per valori di Pn > 400kW si applica il limite massimo di 400kW. b) Le nuove pompe di calore elettriche abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, riferito all energia primaria 90+3logPn. Fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria : 0.36Wh en.elettr /Wh en.primaria η u = ( COP ) elettrico 0, > log Pn P n = COP elettrico P elettrica

48 ALLEGATO I comma 4: TIPO 4 a) I nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale 90+2logPn. Per valori di Pn > 400kW si applica il limite massimo di 400kW. b) Le nuove pompe di calore elettriche abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, riferito all energia primaria 90+3logPn. Fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria : 0.36Wh en.elettr /Wh en.primaria c) Siano presenti almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere di apporti di calore solare o comunque gratuiti. La centralina deve: - essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati. - consentire la programmazione e regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari.

49 ALLEGATO I comma 4: TIPO 4 d) Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare > del valore preesistente, l aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell impianto di riscaldamento. e) Nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare. f) Nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 19 e se la medesima può essere omessa a fronte dell obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n 46 e successive modificazioni e integrazioni.

50 ALLEGATO I commi 4 e 5 TIPO 4 no Sostituzione a), b), c), d), e), f) L unica che non di generatori sono verificate verifica è a) di calore no Si procede come per il TIPO 3 si OK, sono rispettate le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell energia Qualora, nella mera sostituzione i del generatore, per garantire l a sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del precedente comma 4, lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo colletivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo 2, comma 2 del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.551, la semplificazione dì cui al comma 4 può applìcarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di: si Sono ugualmente rispettate le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell energia a condizione che: a) Installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale 85+3logPn. Per valori di Pn maggiori di 400kW si applica il limite massimo di 400kW. b) Predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 4

51 ALLEGATO I comma 6 TIPO 1 il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0,18 NO Comma 1 SI VERIFICHE Comma 2 Ulteriori VERIFICHE

52 ALLEGATO I - comma 6 VERIFICHE a) siano installati ti generatori di calore con rendimento termico utile a carico pari al 100% della Potenza termica nominale Pn, maggiore o uguale a X + 2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kw, ed X vale 90 nelle zone climatiche A, B e C, e vale 93 nelle zone climatiche D, E ed F; b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 C;

53 ALLEGATO I - comma 6 VERIFICHE c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni; d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche queste abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, ηu, riferito all energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a log Pn; dove dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kw; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria 0,36 When.elettr/When. primaria;

54 ALLEGATO I - comma 6 VERIFICHE - OK In tal caso all edificio o porzione interessata si attribuisce il valore In tal caso, all edificio o porzione interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia primaria limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del comma 1 citato.

55 ALLEGATO I comma 7: verifica divisori Verifica solo per zone C, D, E, F Per tutte le categorie di edifici tranne E.8 il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m 2 K nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali ed orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. VERIFICA CONDENSAZIONE

56 ALLEGATO I comma 8 TIPO 1 Si procede alla verifica dell assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni i interstiziali ti i delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20 C C. UNI EN ISO 13788:2003 Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l edilizia Temperatura superficiale interna per evitare l umidità superficiale critica e condensazione interstiziale Metodo di calcolo.

57 ALLEGATO I comma 9: verifica estiva TIPO 1 TIPO 2 SOLO RISTRUTTURAZIONI TOTALI a) Presenza ed efficacia di elementi di schermatura superfici vetrate b) Solo per zone A, B, C, D, E e per irradianza sul piano orizzontale max I 290 W/m 2, verifica massa superficiale pareti opache verticali, orizzontali ed inclinate Ms > 230 kg/m 2 c) Il progettista utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell edificio; edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, può prevedere l impiego di sistemi di ventilazione meccanica Nel qual caso è prescritta G M l adozione di un recuperatore di calore ogni qual volta la portata totale di ricambio (G) e il numero di ore di funzionamento (M) del sistema di ventilazione, siano superiori ai valori limite riportati nella seguente tabella (art. 5 comma 13 e allegato C DPR 412/93) G Portata totale d'aria M n di ore annue di funzionamento m 3 /s da 1400 a 2100 GG oltre 2100GG

58 ALLEGATO I comma 9: verifica estiva TIPO 1 TIPO 2 SOLO RISTRUTTURAZIONI TOTALI Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale delle pareti opache previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, i che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell andamento dell irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l equivalenza con le predette disposizioni.

59

60 ALLEGATO I comma 11 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 P itt l i t ll i di di iti i l l i t ti Prescritta l installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi

61 ALLEGATO I comma 12 Edifici di nuova costruzione Nuova installazione o ristrutturazione impianti termici E obbligatoria l installazione di impianti solari di qualità ed efficienza certificata conformemente alla normativa europea. L impianto deve essere progettato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l eventuale impossibilità tecnica di rispettare la presente disposizione, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica al comma 19.

62 DALL'ALLEGATO ALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311 (DECRETO DI MODIFICA AL D.lgs 192/05) Comma 12. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, e' obbligatorio l'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione dell'energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 % del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite e' ridotto al 20 % per gli edifici situati nei centri storici.

63 ALLEGATO I Comma 13. Le modalita' applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con decreti di cui all'articolo 4, comma 1. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilita' tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma15. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione e' dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), e' obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. NORME TRANSITORIE ATTENDERE SUCCESSIVO DECRETO

64 ALLEGATO I comma 13 Edifici di nuova costruzione - Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell involucro di edifici esistenti con superficie i utile > 1000 m2 - At3 Art.3 comma2 2lettera a) numero 1; Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2 - Art.3 comma2 lettera a) numero 2; E obbligatoria l installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. I decreti forniranno la prescrizione minima per tutte le fonti rinnovabili.

65 ALLEGATO I comma 14 Edifici di nuova costruzione - Ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell involucro di edifici esistenti con superficie i utile > 1000 m2 - At3 Art.3 comma2 2lettera a) numero 1; Demolizioni e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti, con superficie utile > 1000 m2 - Art.3 comma2 lettera a) numero 2; E bbli t i l di i i d ll i d ti l i l E obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l involucro dell edificio e degli impianti, necessari a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell ambito di opportuni strumenti pianificatori.

66 Allegato M Relative al calcolo l del fabbisogno energetico Prestazione termica degli edifici UNI EN 832 Giugno 2001 Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento Edifici residenziali Riscaldamento degli edifici Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato Prestazione termica degli edifici Coefficiente di perdita di calore per trasmissione Metodo di calcolo Prestazione termica degli edifici Trasferimento di calore attraverso il terreno Metodi di calcolo UNI Luglio 2005 EN ISO Settembre UNI EN ISO Aprile 2001

67 Allegato M Componenti opachi Componenti ed elementi per l edilizia Resistenza termica e trasmittanza termica Metodo di calcolo Materiali da costruzione Conduttività termica e permeabilità al vapore Murature e solai Valori della resistenza termica e metodo di calcolo UNI EN ISO 6946 Settembre 1999 UNI Maggio 1994 UNI Maggio 1994

68 Allegato M Componenti trasparenti Prestazione termica di finestre, porte e chiusure Calcolo della trasmittanza termica Metodo semplificato Prestazione termica di finestre, porte e chiusure Calcolo della trasmittanza termica UNI EN ISO UNI EN ISO Febbraio 2002 Aprile 2004 Metodo numerico per i telai Vetro per l edilizia UNI EN 410 Marzo 2000 Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate Vetro per l edilizia Determinazione della trasmittanza termica (valore U) Metodo di calcolo UNI EN 673 Ottobre 2005

69 Allegato M Relative al calcolo dei Ponti termici Ponti termici in edilizia Coefficiente di trasmissione termica lineica Metodi semplificati e valori di riferimento UNI EN ISO Aprile 2001 Ponti termici in edilizia UNI EN ISO Dicembre 1998 Flussi termici e temperature superficiali Metodi generali di calcolo Ponti termici in edilizia UNI EN ISO Maggio 2003 Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali Ponti termici lineari

70 Allegato M Relative al verifica termoigrometrica Prestazione igrotermica dei UNI EN ISO Giugno 2003 componenti e degli elementi per edilizia Temperatura superficiale interna per evitare l umidità superficiale critica e condensazione interstiziale Metodo di calcolo Prestazione termoigrometrica degli UNI EN ISO Aprile 2004 edifici Calcolo e presentazione dei dati climatici Medie mensili dei singoli elementi meteorologici E

71 Allegato M Relative ai dati climatici Riscaldamento e raffrescamento degli edifici Dati climatici Prestazione termoigrometrica degli edifici i Calcolo e presentazione dei dati climatici Medie mensili dei singoli elementi meteorologici UNI Dicembre 1997 UNI EN ISO Aprile

72 Allegato M Relative al calcolo dei rendimenti dei sistemi di riscaldamento Riscaldamento degli edifici Rendimenti dei sistemi di UNI Dicembre 1997 riscaldamento Metodo di calcolo Riscaldamento e raffrescamento UNI Dicembre degli edifici Energia termica scambiata tra una tubazione e l ambiente circostante Metodo di calcolo Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici UNI Maggio 1994

73 Allegato M Relative alle schermature solari esterne Tende esterne UNI EN Ottobre Requisiti prestazionali compresa la sicurezza Chiusure oscuranti UNI EN Requisiti prestazionali compresa la sicurezza Tende e chiusure oscuranti Benessere termico e visivo Caratteristiche prestazionali e classificazione Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate UNI EN UNI EN Febbraio 2006 Aprile 2004 Calcolo della trasmittanza solare e luminosa Metodo semplificato Dispositivi di protezione solare in UNI EN Febbraio combinazione con vetrate Calcolo della trasmittanza solare e luminosa Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato E E

74 Dati generali ALLEGATO A Attestato di qualificazione energetica (dati riferiti alla situazione successiva agli interventi) (1)Ubicazione dell edificio (definire indirizzo, comune, provincia e CAP, oppure i dati catastali come codice comune, foglio e mappale) (2) Anno di costruzione (3) Dati del proprietà p dell edificio (nome, cognome, indirizzo, C.F.) (4) Destinazione d uso (secondo art. 3 D.P.R. 412/93) (5) Tipologia edilizia (precisare se la tipologia dell edificio è a linea (5) Tipologia edilizia (precisare se la tipologia dell edificio è a linea, torre, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande. Nel caso di appartamento in condominio, dichiararlo e precisare la tipologia dell edificio. Nel caso di immobili non residenziali, dichiararlo e precisare la tipologia)

75 ALLEGATO A Attestato di qualificazione energetica Involucro edilizio (dati riferiti alla situazione successiva agli interventi) (6) Tipologia costruttiva (precisare se la muratura è portante, se il telaio è in calcestruzzo armato o è in acciaio o mista) (7) Volume lordo riscaldato [m 3 ] (volume lordo delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano) (8) Superficie disperdente [m 2 ] (9) Rapporto S/V [m -1 ] (10) Superficie utile [m 2 ] (superficie netta calpestabile di un edificio) (11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o (11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione (indicare la data e la tipologia di intervento)

76 Impianto di riscaldamento ALLEGATO A (12) Anno di installazione del generatore di calore (se l anno d installazione conincide id con l anno di costruzione dell edificio, difi i lasciare in bianco) (13) Tipo di impianto (indicare se l impianto è autonomo o centralizzato) (14) Tipo di terminali di erogazione del calore (indicare se trattasi di termosifoni, ventilconvettori, pannelli radianti ecc.) (15) Tipo di distribuzione ib i (indicare se è colonne montanti, ti perpiano ecc) (16) Tipo di regolazione (indicare se è con valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante, ecc) (17) Tipo di generatore (indicare se è caldaia a condensazione o meno) (18) Combustibile utilizzato t (19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [kw]

77 ALLEGATO A (20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione (indicare la data e la tipologia degli interventi) Dati climatici i i (21) Zona climatica (come definita dall art. 2 del D.P.R. 412/93) (22) Gradi Giorno Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove presenti (23) Tipologia di sistemi per l utilizzazione delle fonti rinnovabili (indicare e descrivere l eventuale presenza di sistemi per l utilizzazione delle fonti rinnovabili) Risultati della valutazione energetica Dati generali (24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate (richiamare con riferimento ( ) ( all allegato M del d.l. 192/05 come modificato dal d.l. 311/06 le norme tecniche utilizzate)

78 ALLEGATO A (25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato (richiamare con riferimento all allegato I del d.l. 192/05 come modificata dal d.l. 311/06 la metodologia utilizzata t per il calcolo l dei fabbisogni di energia) (26) Parametri climatici utilizzati (indicare Gradi giorno e temperatura esterna di progetto) Dati di ingresso (27) Descrizione dell edificio e della sua localizzazione e della destinazione d uso (indicare numero piani, tipo di paramento esterno, tipo di copertura dell edifico edifico, ecc.) Risultati (28) F bbi di i i i l li i i i l (28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kwh/anno]

79 ALLEGATO A (29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell edificio [kwh/m 2 anno] (30) Pertinente valore limite dell indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale [kwh/m 2 anno] o [kwh/m 3 anno] (valore limiteit previsto it dall allegato C, comma 1, del d.l. 192/05 come modificato dal d.l. 311/06) Lista delle raccomandazioni (31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in terminidicosti-benefici Dati relativi al compilatore (32) Indicare i dati del tecnico abilitato che produce l attestazione di qualificazione energetica

80 ALLEGATO B Schema di procedura semplificata per la determinazione dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell edificio Si determina l indice di prestazione energetica dell edificio EPi lim per la climatizzazione invernale sulla base di: Gradi Giorno della località di insediamento Rapporto di forma S/V attraverso l Allegato C Rapporto Zona climatica di forma dell edifici difi i o S/V A Fino a 600 GG a 601 GG B a 900 GG a 901 GG C a 1400 GG a 1401 GG D a 2100 GG a 2101 GG E a 3000 GG F oltre 3000 GG 0, ,

81 ALLEGATO B Per ogni elemento edilizio, facente parte dell involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna. La sommatoria di tali prodotti diviso la sommatoria delle superfici esterne fornisce la trasmittanza media dell edificio (Ug) U g = ( S ) ( ) ( ) 1 U1 + S2 U Sn Un ( S + S S ) 1 2 n

82 ALLEGATO B In relazione ai GG della località dove sorge l edificio si individuano i valori limite delle trasmittanze e dalle tabelle 2, 3 e 4 dell Allegato C (Dlgs n. 192/05 si procede al calcolo della trasmittanza globale limite dell edificio) U g,lim = ( S U ) + ( S U ) ( S U ) 1 1,lim ( S + S S ) ,lim Dal rapporto delle 2 trasmittanze globali precedentemente determinate si ottiene un coefficiente correttivo adimensionale (CC trasm ) che esprime lo scostamento tra la dispersione di calore dall involucro dell edificio da quella massima ammissibile per quella località Se tale rapporto è Ug CC = minore di 1, per i tram U calcoli l successivi si g,lim considera CC trasm =1 n n n,lim

83 ALLEGATO B Per l impianto di riscaldamento si procede alla determinazione del rendimento termico utile alla potenza nominale (dato di targa) del generatore di calore installato t nell edificio i (η) Sulla base della potenza termica installata (P n ) si procede alla determinazione del corrispondente rendimento minimo ammissibile (η lim ) con la seguente formula η = Log ( ) lim P n P n è la potenza nominale del singolo generatore espressa in kw Per valori di P n >400 kw si applica, nella formula, il limite massimo corrispondente a 400 kw

84 ALLEGATO B Con il rapporto tra i 2 rendimenti si determina il coefficiente correttivo adimensionale (CC imp ) che esprime lo scostamento del rendimento del generatore installato t da quello di riferimento i CC imp = η η lim Se tale rapporto è minore di 1, per i calcoli successivi si considera CC imp =1 Con questi elementi si determina il coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob ), cioè: CC glob = CC trasm CC imp

85 ALLEGATO B Attraverso il prodotto tra il coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob ) per l indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EP lim ), precedentemente determinato, si individua l indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all edificio per la sua certificazione energetica (EP i,c ) EP i,c = CC EP glob i, lim Per l applicazione della presente procedura si applicano le norme UNI vigenti Nell impossibilità di reperire la stratigrafia delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi, possono essere adottati i valori riportati ti nella Raccomandazione CTI-R 03/3 Prestazioni i energetiche degli edifici

86 ALLEGATO C Edifici residenziali della classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena, caserme Rapporto di forma dell edifici difi i o S/V A Fino a 600 GG a 601 GG B a 900 GG a 901 GG Zona climatica C D a a a GG GG GG E a a GG GG F oltre 3000 GG 0, ,

87 ALLEGATO C Tutti gli altri edifici Rapporto di forma dell edifici o S/V A Fino a 600 GG a 601 GG B a 900 GG a 901 GG C Zona climatica a 1400 GG a 1401 GG D a 2100 GG a 2101 GG E a 3000 GG F oltre 3000 GG 0,2 2,5 2,5 4,5 4,5 7,5 7, ,

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