Convegno CTI-AiCARR-EIOM. mcter Contabilizzazione Calore

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Convegno CTI-AiCARR-EIOM. mcter Contabilizzazione Calore"

Transcript

1 Convegno CTI-AiCARR-EIOM mcter Contabilizzazione Calore L attuazione dell art 9 del D.Lgs n.102/14 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici : problematiche e soluzioni tecnologiche San Donato Milanese Venerdì 27 marzo 2015 Il 27 marzo, all interno della mostra convegno mcter Contabilizzazione Calore, si terrà l evento dal titolo L attuazione dell art. 9 del D.Lgs n.102/14 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici : problematiche e soluzioni tecnologiche, organizzato da EIOM con il supporto tecnico scientifico di CTI e AiCARR. In mattinata, il Forum CTI dedicato alla suddivisione delle spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria affronterà il quadro interpretativo sviluppato dal CTI e alcune proposte di emendamenti relativi all art. 9 del decreto n.102/2014 che prevede, entro il 31 dicembre 2016, l installazione della contabilizzazione e della termoregolazione nei condomini e negli edifici polifunzionali col fine di poter misurare l'effettivo consumo di calore e/o di raffreddamento e/o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. Ampio spazio verrà quindi dedicato alla normativa tecnica di riferimento, la UNI 10200, che fornisce i criteri per la suddivisione delle spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria, con specifici approfondimenti sugli aspetti che potranno essere ottimizzati nel corso della revisione attualmente in corso. Saranno inoltre forniti ulteriori elementi chiarificatori, mediante l intervento delle principali associazioni di settore e delle pubbliche amministrazioni. Nel pomeriggio, l evento AiCARR affronterà le tematiche connesse alla misura e alla stima dell energia termica ed in particolare analizzerà le problematiche tecnologiche dei sistemi di contabilizzazione del calore diretti ed indiretti, con un ampio approfondimento sulla riferibilità metrologica e dei servizi di taratura/verifica degli strumenti di misura dell energia. Il programma dell evento AiCARR è disponibile al seguente link: mcter Contabilizzazione Calore è il primo e unico evento specifico rivolto a progettisti, installatori qualificati, studi tecnici, amministratori di condominio, termotecnici, consulenti, impiantisti. Il programma aggiornato dell evento è disponibile sul sito del CTI ( AiCARR, EIOM e della mostra convegno ( Con il supporto organizzativo di: Con il patrocinio di:

2 L attuazione dell art 9 del D.Lgs n.102/14 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici : problematiche e soluzioni tecnologiche Forum CTI sulla suddivisione delle spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria PROGRAMMA Venerdì 27 marzo 2015 Ore 9:30 Crowne Plaza Hotel Via K. Adenauer, 3 San Donato Milanese 9:30 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori Cesare Boffa Presidente Comitato Termotecnico Italiano Livio de Santoli Presidente AiCARR 9:50 Introduzione La suddivisione delle spese: problematiche applicative Giovanni Riva Comitato Termotecnico Italiano 10:00 L articolo 9 del decreto legislativo n.102/2014 e la UNI 10200: stato dell arte e proposte migliorative Mattia Merlini Comitato Termotecnico Italiano 10:30 L interpretazione legislativa e il ruolo dell amministratore condominiale Edoardo Riccio ANACI 11:00 Coffee break 11:30 Tavola rotonda: problematiche applicative e soluzioni AiCARR Marco dell Isola AIRU Ilaria Bottio ANACI Carlo Cerrini ANIMA/ACISM Alberto Pecile ANNCA Dimitri Tasinato ANTA Franco Soma ASSISTAL Mariangela Merrone CNA Franco Pozzoni FIPER Giulio Pennati 12:50 Chiusura lavori REGIONE LOMBARDIA Alice Tura REGIONE PIEMONTE Stefania Crotta MiSE Enrico Bonacci 13:00 Buffet offerto dagli sponsor CTI - Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente Ente federato all UNI per l unificazione nel settore termotecnico Milano - Italy - Via Scarlatti 29 - Tel Fax P.IVA Iscritto c/o la Prefettura di Milano nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 604

3 Forum CTI sulla suddivisione delle spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria L articolo 9 del decreto legislativo n.102/2014 e la UNI 10200: stato dell arte e proposte migliorative SAN DONATO MIL.SE VENERDÌ 27 MARZO 2015 Crowne Plaza Hotel Via K. Adenauer, 3 dott. Mattia Merlini Area Coordinamento Normazione Comitato Termotecnico Italiano (CTI) Coordinatore GC DLgs 102 «Decreto Legislativo 102» Segretario Tecnico CT 803 «Contabilizzazione del calore»

4 CONTENUTI 2 1. IL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE 2. LA DIRETTIVA 2012/27/UE 3. IL DECRETO LEGISLATIVO n.102/ LA PROPOSTA CTI 5. IL CTI 6. LA NORMA TECNICA UNI LE ATTIVITÀ DI REVISIONE DELLA UNI FUTURE ATTIVITÀ CTI L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

5 1. IL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE 3 Direttiva europea 2012/27/UE Decreto legislativo D.Lgs n.102/2014 Norme tecniche UNI L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

6 2. LA DIRETTIVA 2012/27/UE 4 Direttiva del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica Stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

7 3. IL DECRETO LEGISLATIVO n.102/2014 1/2 5 Decreto legislativo del 4 luglio 2014 in attuazione alla Direttiva 2012/27/UE Stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell obiettivo nazionale di risparmio energetico che consiste nella riduzione, entro l anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale. TITOLO II Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici Comma 5. L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

8 3. IL DECRETO LEGISLATIVO n.102/2014 2/2 6 Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici - Adeguate informazioni verso i clienti finali sui consumi energetici - Indicazioni sulle apparecchiature per la misura o stima dell energia termica - Adozione della termoregolazione e della contabilizzazione del calore - Suddivisione in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile - Fatturazione basata sui consumi effettivi in modo da consentire ai clienti finali di regolare il proprio consumo di energia Art. 16 Sanzioni L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

9 4. LA PROPOSTA CTI: SCHEMA 7 L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

10 4. LA PROPOSTA CTI: DEFINIZIONI 8 Contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell energia consegnata dal fornitore del servizio al singolo cliente finale Contatore condominiale: contatore posto in condominio o edificio polifunzionale che misura l energia termica consumata da una pluralità di unità immobiliari comprendente il riscaldamento e il raffreddamento degli spazi comuni e le perdite del tratto di rete comune Contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale posto nella singola unità immobiliare Cliente finale: acquirente di energia L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

11 4. LA PROPOSTA CTI: Comma 5 lettera a) 9 Proposta CTI CHI? COSA DEVE FARE? DOVE? Impresa di fornitura del servizio di energia termica Obbligo di installazione di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura all edificio Qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata che alimenta una pluralità di edifici ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

12 4. LA PROPOSTA CTI: Comma 5 lettera a) 10 Art. 9, comma 5 lettera a) L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

13 4. LA PROPOSTA CTI: Comma 5 lettera abis) 11 CHI? COSA DEVE FARE? DOVE? Proposta CTI Cliente finale Obbligo di installazione di un contatore condominiale di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura Nel condominio o nell edificio polifunzionale alimentato da TLR o teleraffrescamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

14 4. LA PROPOSTA CTI: Comma 5 lettera abis) 12 L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

15 4. LA PROPOSTA CTI: Comma 5 lettera b) 13 CHI? COSA DEVE FARE? DOVE? Proposta CTI Impresa di fornitura del servizio Proprietario dell unità immobiliare Obbligo d installazione di contatori individuali per misurare l effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare Nel condominio o nell edificio polifunzionale alimentato da TLR o teleraffrescamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

16 4. LA PROPOSTA CTI: Comma 5 lettera b) 14 L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

17 4. LA PROPOSTA CTI: Comma 5 lettera c) 15 Proposta CTI CHI? COSA DEVE FARE? DOVE? Condominio e clienti finali Proprietario dell unità immobiliare Obbligo d installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore corpo scaldante posto all interno di ciascuna unità immobiliare secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Nei casi in cui l uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

18 4. LA PROPOSTA CTI: Comma 5 lettera c) 16 L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

19 4. LA PROPOSTA CTI: Comma 5 lettera d) 17 Proposta CTI Quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti delle unità immobiliari e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI e successivi aggiornamenti. E fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

20 4. LA PROPOSTA CTI: QUADRO GENERALE 18 Art. 9 comma 5 Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali in ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi: a) obbligo di installare un CONTATORE DI FORNITURA in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura all edificio; abis) obbligo di installazione di CONTATORI CONDOMINIALI dell energia termica o frigorifera fornite a ciascun condominio o edificio polifunzionale; b) obbligo di installare CONTATORI INDIVIDUALI per ciascuna unità immobiliare (contabilizzazione diretta); c) obbligo di installare SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE INDIVIDUALI per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante (contabilizzazione indiretta); d) obbligo di suddividere le spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento e per ACS secondo la UNI L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

21 5. IL CTI 19 Il Comitato Termotecnico Italiano è un associazione senza scopo di lucro e federata all UNI Energia e risparmio energetico a 360 gradi Attività normativa nazionale ed internazionale: progetti di norma, linee guida, revisione norme UNI/CTI, lavori normativi internazionali CEN e ISO del settore termotecnico Supporto ai Ministeri e Amministrazioni Pubbliche Verifica dei software commerciali per il rilascio della certificazione ai sensi del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 (determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici) Organizzazione di eventi culturali e divulgativi Formazione oltre 500 associati - circa 1000 esperti L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

22 5. L ATTIVITÀ NORMATIVA 20 Progetti di norma Commissioni Tecniche CTI Attività Nazionale Attività CEN e ISO Norme Tecniche Mercato e Stakeholder: Associazioni, Aziende, Enti di ricerca, Ministeri, Autorità locali L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

23 5. LA COMMISSIONE TECNICA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE Coordinatore: ing. Terenzio Poeta Segretario Tecnico: dott. Merlini Mattia Aziende coinvolte (più di 20 aziende/oltre 30 esperti) produzione componentistica per impianti di climatizzazione invernale gestione della rete di distribuzione del calore da TLR progettazione e costruzione e commercializzazione di dispositivi atti alla contabilizzazione del calore diretta ed indiretta automazione, regolazione e controllo di impianti di climatizzazione invernale gestione del servizio di contabilizzazione università L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

24 6. LA NORMA TECNICA UNI Cosa comporta l adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore? - DISPOSITIVI ATTI A MISURARE E REGOLARE IL CALORE - PROGETTAZIONE: obbligatoria seconda la legge n.10/ INSTALLAZIONE: da parte di professionisti abilitati - COLLAUDO - RIPARTIRE LE SPESE IN BASE AI CONSUMI EFFETTIVI: obbligatorio secondo il D.Lgs n.102/2014 che richiama la UNI GESTIONE NEL TEMPO: corretta e costante informazione dell utente finale (letture dispositivi e relativi consumi) L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

25 6. I CRITERI DI RIPARTIZIONE 23 IMPIANTO DOTATO DI SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE Q1 Q2 CONSUMO VOLONTARIO CONSUMO INVOLONTARIO CONSUMI ELETTRICI SPESE GESTIONALI Ripartizione in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) Ripartizione in base ai millesimi di riscaldamento Qgen millesimi di fabbisogno di energia termica utile calcolati secondo la UNI/TS L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

26 7. LE ATTIVITÀ DI REVISIONE DELLA UNI Punti d intervento nella futura UNI 10200: - Uniformare la terminologia e la simbologia con le UNI/TS Enfatizzare la necessità di un progetto - Inserire il servizio di climatizzazione estiva - Verificare e risolvere eventuali contrasti con la normativa di prodotto - Prevedere un errore medio stagionale del sistema di misura - Adattare il calcolo del consumo involontario al caso di abitazioni ad occupazione discontinua o saltuaria - Specificare le condizioni dell edificio per la determinazione del fabbisogno - Integrare e ottimizzare la parte relativa alle informazioni che i clienti finali devono ricevere sui consumi energetici L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

27 8. FUTURE ATTIVITÀ CTI 25 - Interfacciamento con attività ministeriali sul tema della ripartizione dei costi di riscaldamento, raffrescamento e ACS - REVISIONE dell attuale UNI a supporto del D.Lgs n.102/2014 (in corso) - Nuovo progetto di norma «Impianti di termoregolazione e contabilizzazione del calore: progettazione, installazione, messa in servizio, conduzione e manutenzione dell impianto» - Corsi di formazione CTI: La ripartizione delle spese di riscaldamento e il ruolo dell'amministratore (19 Maggio Modulo A) La progettazione e la conduzione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (20 Maggio - Modulo B) L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

28 26 GRAZIE PER L ATTENZIONE! merlini@cti2000.it Energia e Dintorni Il CTI Informa L ARTICOLO 9 DEL D.LGS N.102/2014 E LA UNI 10200: STATO DELL ARTE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 27 Marzo 2015

29 RIFLESSIONI IN MATERIA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEL CONDOMINIO Edoardo Riccio Avvocato

30 SOMMARIO 1. Il contesto europeo Pag Impianto termico Pag Norme di riferimento Leggi statali Leggi regionali Pag Imperativita' delle norme di riferimento Pag Il condominio parziale Pag Obbligatorieta' del progetto e della relazione tecnica Legge 9 gennaio 1991 n 10, articolo 26 Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n La maggioranza assembleare Il quorum di cui all'articolo 26 comma 5 Non trova applicazione il quorum dell'articolo 26 co. 2 Pag. 7 Pag Obbligatorietà del singolo condomino di consentire l'installazione Pag Mancata assunzione della deliberazione assembleare Pag Entro il 31/12/2016 obbligatoria la contabilizzazione e la termoregolazione 11. La contabilizzazione del calore La ripartizione della spesa a seguito della contabilizzazione I coefficienti correttivi La così detta quota fissa Diversa ripartizione della spesa adottata dall'assemblea Riflessi sul regolamento approvato dall'assemblea Riflessi sul regolamento contrattuale Pag. 13 Pag La ripartizione della spesa riferita alle opere Pag La nuova norma uni cti 10200:2013 Pag Leggi di particolare importanza Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 Pag. 23 L'immagine di copertina è un disegno realizzato da Chiara Bosco ed utilizzato per gentile concessione del proprietario. E' vietata la riproduzione od ogni altro utilizzo senza il consenso del proprietario.

31 1. IL CONTESTO EUROPEO L'impianto di riscaldamento pone sulla bilancia, quale contrappeso al comfort generato dal calore, il conseguente consumo energetico e l'emissione in atmosfera dei prodotti inquinanti della combustione. Il panorama europeo e nazionale vede un forte impegno per la riduzione del consumo energetico e dell'emissione di gas responsabili del così detto effetto serra. In questo senso venivano emanate la Direttiva 2002/91/CE, poi abrogata e sostituita dalla Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e la Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento e del Consiglio. Oltre a ciò, il Consiglio Europeo dell'8 e del 9 marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l efficienza energetica nell Unione per conseguire l obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico dell Unione entro il A tal fine il Parlamento Europeo, nella risoluzione del 3 febbraio 2009, ha chiesto di rendere vincolante tale obiettivo di miglioramento dell efficienza energetica. Anche sul fronte delle emissioni in atmosfera sono state prese ferme posizioni. Infatti, la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, fissa obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di CO 2 per i quali l efficienza energetica nel settore edilizio riveste importanza cruciale. Inoltre, l'unione si trova di fronte a sfide senza precedenti determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'efficienza energetica è stata riconosciuta quale valido strumento per affrontare tali sfide. Le conclusioni del Consiglio Europeo del 4 febbraio 2011 hanno riconosciuto che l'obiettivo di efficienza energetica dell'unione non è in via di realizzazione e che sono necessari interventi decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico anche nel settore dell'edilizia. L'8 marzo 2011 la Commissione ha confermato che l'unione non è sulla buona strada per conseguire il proprio obiettivo di efficienza energetica. Le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2011 sul piano di efficienza energetica 2011, hanno sottolineato che gli immobili rappresentano il 40% del consumo finale di energia dell'unione. Inoltre, gli edifici sono stati ritenuti fondamentali per conseguire l'obiettivo dell'unione di ridurre dell'80-95% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto al Pertanto, la riduzione del consumo energetico nel settore dell edilizia costituisce una misura importante e necessaria per ridurre la dipendenza energetica dell Unione e le emissioni di gas a effetto serra. Le misure adottate consentirebbero all'unione di conformarsi al protocollo di Kyoto (del quale l'italia è Paese sottoscrittore) allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e di rispettare sia l impegno a lungo termine di mantenere l aumento della temperatura globale al di sotto di 2 C, sia l impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20% di cui si è fatto cenno. Un utilizzazione efficace, accorta, razionale e sostenibile dell energia riguarda, tra l altro, i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che, pur costituendo fonti essenziali di energia, sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio. Lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva 2012/27/UE con il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n Di particolare interesse è l'articolo 9 comma 5 del citato Decreto che impone obblighi in materia di contabilizzazione e termoregolazione. * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 1

32 2. IMPIANTO TERMICO Affrontando il tema che ci occupa, è necessario delineare i contorni del contesto impiantistico nel quale si interviene. L'impianto va ad incidere sia sui consumi energetici sia sull'emissione in atmosfera dei prodotti inquinanti della combustione. Nelle norme che disciplinano queste materie è possibile rinvenire la definizione che ci interessa. L'articolo 2 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 102/2014, ad integrazione delle definizioni contenute nello stesso articolo, rinvia a quelle previste dal D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 recante disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Quest'ultimo, all'articolo 2 comma 1 lettera l-tricies, prevede quanto segue: «impianto termico» è l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. L'impianto è dunque composto da 4 sottoinsiemi: 1) produzione, 2) distribuzione, 3) regolazione e 4) emissione. Il primo e buona parte del secondo sono beni comuni ai sensi dell'articolo 1117 comma 1 n. 3 Codice Civile. La parte terminale della distribuzione, ovvero dal punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, la regolazione del calore e l'emissione dello stesso sono, invece, di proprietà individuale. L'impianto in esame è forse l'unico in condominio che non termina nell'unità immobiliare. Il fluido termovettore, dal tratto terminale della distribuzione comune (colonna montante), si immette nella singola unità immobiliare (parte privata) per alimentare il corpo scaldante (di proprietà individuale), rilascia il calore, e utilizzando la distribuzione comune sopra citata, ritorna verso la fonte della produzione per essere nuovamente riscaldato. I quattro sottosistemi sono legati alle stesse sorti. Non a caso l'articolo 26 comma 5 Legge 10/1991, assegna all'assemblea il potere di deliberare l'adozione della termoregolazione e contabilizzazione la cui installazione deve essere effettuata nelle singole unità immobiliare. D'altro canto, con il nuovo comma IV articolo 1118 c.c. in mtaeria di distacco dall'impianto centralizzato del riscaldamento, viene indicato un limite all'utilizzo del bene privato atteso il coinvolgimento di parti comuni (la rinunzia al servizio si esplica attraverso un intervento impiantistico di isolamento dalle tubazioni comuni). Va ricordato che il Legislatore con la Riforma del Condominio negli edifici (Legge 220/2012) ha modificato, tra gli altri, l'articolo 1117 comma 1 n. 3 codice civile. Quest'ultimo, oltre a prevedere che gli impianti sono comuni fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini (già contenuto nella precedente formulazione), ha aggiunto che questi, in caso di impianti unitari, sono comuni fino al punto di utenza. L'impianto di riscaldamento potrebbe essere un impianto unitario, categoria indicata dal Legislatore forse proprio per far comprendere che alcuni impianti devono essere visti nel loro insieme. Prima di meglio dettagliare i due tipi di contabilizzazione (diretta o indiretta), è necessario specificare i due diversi tipi di distribuzione del calore negli impianti centralizzati: verticale o orizzontale. L'impianto centralizzato a distribuzione verticale è la tipologia più diffusa, generalmente adottata fino a qualche decina di anni or sono, caratterizzata da montanti verticali che distribuiscono il fluido termovettore (normalmente acqua calda) ai corpi scaldanti dei vari appartamenti posti sui diversi piani. Si hanno quindi tante colonne verticali dalle quali si distaccano poi i singoli tubi che vanno a riscaldare i Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 2

33 caloriferi nelle unità immobiliari. Nella figura sotto riportata, si notano ad esempio quattro colonne verticali che, ciascuna, serve contemporaneamente corpi scaldanti posti in differenti unità immobiliari. L'impianto termico centralizzato a distribuzione orizzontale è la tipologia più recente (circa dal 1980), che negli ultimi decenni, grazie alla disponibilità di pompe di circolazione molto silenziose, ha praticamente soppiantato la distribuzione verticale. La pompa di circolazione ha consentito di aumentare considerevolmente la portata del fluido termovettore, con una rete di distribuzione più snella e di minore diametro. Nell'immagine sotto riportata si nota che una sola diramazione dalla colonna principale va a servire tutta l'unità immobiliare, mentre nel caso precedente una stessa unità immobiliare era servita da più diramazioni provenienti da più colonne. In questo caso l intera rete di distribuzione è solitamente interna alla singola unità immobiliare, cosi che le dispersioni di calore delle tubazioni sono in gran parte recuperate nella stessa unità. A seconda del tipo della distribuzione dell'impianto, è possibile ricorrere alla contabilizzazione diretta o a quella indiretta. La contabilizzazione diretta è basata sull utilizzo di contatori di calore atti alla misura dell energia termica volontariamente prelevata per ogni unità immobiliare; è applicabile solo agli impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale. E' necessaria l installazione, all ingresso della derivazione dell impianto termico di distribuzione verso ciascuna unità immobiliare, di un contatore di calore che misura l energia termica prelevata volontariamente dall impianto termico centralizzato, attraverso gli organi di termoregolazione. La contabilizzazione indiretta consiste nella determinazione dei consumi volontari di energia termica dei singoli utenti basata sull utilizzo dei ripartitori o di altri dispositivi installati, unitamente ad una valvola termostatica, od altro idoneo attuatore termostatico, su ciascun radiatore. Viene utilizzata sugli impianti centralizzati a distribuzione verticale. Sugli impianti a distribuzione orizzontale, per quanto sia possibile il ricorso a tale strumentazione, è comunque preferibile utilizzare i contatori di calore in luogo dei ripartitori. * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 3

34 3. NORME DI RIFERIMENTO Leggi Statali La materia della termoregolazione e contabilizzazione del calore, è principalmente disciplinata da due Leggi dello Stato Italiano. L'articolo 26 comma 5 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, assegna all'assemblea il potere di deliberare questa tipologia di interventi che, si ricorda, prevede attività da effettuare anche all'interno delle singole unità immobiliari. Il comma 3 dello stesso articolo 26, come meglio illustrato nel prosieguo della presente trattazione, detta modalità operative necessarie per l'esecuzione dell'intervento. L'articolo 9 comma 5 del D. Lgs. 04/07/2014 n. 102 detta invece gli obblighi di installazione. Leggi Regionali E' opportuno precisare che le disposizioni del Decreto Legislativo 192/2005, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 17 (Clausola di cedevolezza) dello stesso Decreto, trattandosi di materie di legislazione concorrente, si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso un'applicazione omogenea sull intero territorio nazionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono: a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell articolo 3 del DPR 59/2009 ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento; b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli di cui all articolo 4 del DPR 59/2009, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale. Lo stesso articolo 3 comma 2 del D. Lgs. 102/2014 prevede che le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica, possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico cui concorrono le misure del citato decreto. Questo consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale. Pur non essendo prevista in questo caso una clausola di cedevolezza che consenta alle Regioni di recepire autonomamente la Direttiva 2012/27/UE, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, viene riconosciuto alla Regioni il potere di legiferare in materia. Occorrerà pertanto prestare particolare attenzione in quelle regioni dotate di propria Legge in materia. In questi casi sembrerebbe di ritenere che le norme regionali possano essere più restrittive di quelle nazionali e prevalere su queste ultime. * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 4

35 4. IMPERATIVITA' DELLE NORME DI RIFERIMENTO Prima di entrare ulteriormente nel merito della trattazione, è necessario precisare che le norme sopra riportate (siano essere Statali o Regionali) sono imperative e, pertanto, non derogabili nemmeno con il consenso unanime dei condomini. Allorquando si sia in presenza di una norma che non sanziona con la nullità il patto che la deroga, al fine di accertare se la stessa possa essere considerata norma imperativa, occorre specificamente controllare la natura della disposizione violata per dedurre la invalidità o la semplice irregolarità dell'atto. Tale controllo si risolve nell'indagine sullo scopo della legge ed in particolare sulla natura della tutela apprestata, se cioè di interesse pubblico o privato. In tali casi è compito del Giudice stabilire se la norma contraddetta dal contratto privato abbia carattere imperativo, sia, cioè, dettata a tutela dell'interesse pubblico (Cassazione Civile, Sezioni Unite 21 agosto 1972 n 2697; Cassazione Civile 4 dicembre 1982 n 6601; Cassazione Civile 18 luglio 2003 n 11256). Per quanto attiene alla materia in esame, il Legislatore ha previsto la termoregolazione e la contabilizzazione in normative tendenti al contenimento dei consumi energetici ed alla riduzione dell'emissione dei prodotti inquinanti della combustione. Il D. Lgs. 102/2014 ritiene esplicitamente, all'articolo 9 comma 5, che la contabilizzazione è strumento essenziale per favorire il contenimento dei consumi energetici. Si consideri anche quanto segue in riferimento alle Leggi in tema di termoregolazione e contabilizzazione del calore: la Legge 10/1991 ha, tra l'altro, il fine di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, favorire ed incentivare, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia; Il D.P.R. 26/08/1993, n. 412, (attuativo della Legge 10/1991) all'articolo 9, comma 6, lettera f), stabilisce che gli impianti dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore non sono tenuti al rispetto dei limiti massimi relativi alla durata giornaliera di attivazione. il D. Lgs. 19/08/2005 n. 192, mira, tra l'altro, a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, oltre a promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico; il D. Lgs. 10/2014, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico. Inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia. Dalle finalità che si è imposto il Legislatore Nazionale (oltre ai Legislatori Regionali che hanno recepito le Direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE), si desume chiaramente che l'interesse che la normativa in esame mira a tutelare, è non solo nazionale, ma anche sovranazionale, tendendo alla preservazione della salute del pianeta Terra e, quindi, sicuramente di ordine pubblico. In questo senso si è espresso il Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Legnano, con ordinanza del 30 gennaio 2009, il quale ha ritenuto che l'articolo 26 comma 5 Legge 10/91, per evidenti connotazioni pubblicistiche che la caratterizzano, essendo volta a perseguire l'obiettivo del contenimento energetico, va intesa quale norma imperativa di Legge, comunque sovraordinata ai regolamenti condominiali, sia pure contrattuali. Dello stesso orientamento anche il Tribunale di Roma del 20 aprile 2009, il quale ha ritenuto che le disposizioni di cui alla Legge citata (Legge 10/91 -ndr-), recante norme in tema di uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico, per il loro carattere pubblicistico prevalgono sulla disciplina privatistica, donde l'autonomia negoziale dei privati risulta limitata. * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 5

36 5. IL CONDOMINIO PARZIALE Occorre individuare quali condomini comporranno il collegio deliberante per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico (articolo 26 comma 2 L. 10/1991) e/o per l'adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (articolo 26 comma 5 L. 10/1991). Non tutte le parti dell'edificio o tutti gli impianti, compreso l'impianto centralizzato del riscaldamento, vanno necessariamente a servire tutte le unità immobiliari che compongono il condominio e, pertanto, trova in questo caso applicazione l'articolo 1123 comma 3 del Codice Civile il quale testualmente recita: Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. La fattispecie del condominio parziale ex lege, ai sensi dell'articolo 1123 comma 3 del Codice Civile, deve ritenersi legittimamente configurabile tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio. In questo caso viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene. Quest'ultimo sarà pertanto oggetto di un autonomo diritto di proprietà che farà capo esclusivamente a tutti quei condomini che se ne servono (Cassazione Civile, Sezione II, 24 novembre 2010 n ). Conseguentemente, dalle situazioni di cosiddetto "condominio parziale", derivano implicazioni inerenti la gestione e l'imputazione delle spese. In particolare, non sussistendo il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose, ai servizi, agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno la titolarità, la composizione del collegio si modifica in relazione alla titolarità delle parti comuni che della delibera formano oggetto (Cassazione Civile, Sezione II, 27 settembre 1994, n. 7885; Tribunale di Piacenza, 22 maggio 2001). Occorre in questa sede fare un accenno a quei casi in cui, prima della delibera di adozione di tali sistemi, il singolo condomino si sia staccato dall'impianto centralizzato di riscaldamento, dotandosi di un autonomo generatore di calore. Colui che si è distaccato, ai sensi dell'articolo 1118 comma IV Codice Civile, non ha perso la proprietà dell'impianto di riscaldamento centralizzato. Analogo principio era oramai pacifico anche prima della modifica dell'articolo 1118 cod. civ.. E', pertanto, sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dello stesso in quanto la sua rinunzia è limitata al servizio del riscaldamento, essendo esonerato soltanto dall'obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale avente natura contrattuale (Cassazione Civile, Sezione II, 29 marzo 2007, n. 7708; Cassazione Civile, Sezione II, 24 luglio 2007, n ). Il condomino distaccato sarà ovviamente esonerato dall'installazione delle valvole termostatiche e dagli strumenti per la contabilizzazione. Dovrà invece contribuire al pagamento dei professionisti interessati e delle opere da effettuare in centrale termica. E' appena il caso di precisare che, sul punto, non vi sono dubbi che non vi sia un autonomo potere dell'amministratore di procedere all'esecuzione delle opere in assenza della delibera del condominio (parziale), neppure in quei casi in cui sussista un obbligo che ne imponga l'adozione. Tale facoltà non rientra infatti nelle attribuzioni dell'amministratore ex art del Codice Civile. Infatti, in materia di condominio negli edifici l'organo depositario del potere decisionale è l'assemblea dei condomini. Nessun potere decisionale o gestorio che esorbiti dalle attribuzioni attribuitegli dalla Legge, compete pertanto all'amministratore di condominio in quanto tale (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 6 agosto 2010 n ). In ultimo, si osservi che, seppur in deroga all'articolo 1120 del Codice Civile, l'articolo 26 comma 5 Legge 10/91 qualifica tali interventi come una innovazione e questa, in quanto tale, indiscutibilmente rientra nella competenza dell'assemblea. * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 6

37 6. OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO E DELLA RELAZIONE TECNICA Per quanto attiene alla progettazione degli impianti, due sono le norme che qui intressano: la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37. Occorre esaminare se per l'adozione dei sistemi di termoregolazione del calore, sia o meno necessario un progetto. Legge 9 gennaio 1991 n 10, articolo 26. Il comma 3 dell'articolo 26 Legge 10/1991 prevede che Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. Non è pertanto un progetto necessario esclusivamente per la mera esecuzione dell'opera, ma deve far sì che l'impianto in opera contenga al massimo i consumi. Non vi sono dubbi che l'impianto di riscaldamento, in quanto non di processo, rientri nei casi disciplinati dal comma 3 citato. Ci si chiede se anche gli interventi volti all'adozione, ai sensi del comma 5, dei sistemi di termoregolazione negli edifici esistenti, richiedano obbligatoriamente la progettazione. Occorre rilevare, innanzitutto, che la collocazione del citato comma 3, che prevede l'obbligo della progettazione, è inserito nell'ampio contesto dell'articolo 26 il quale prevede obblighi ed agevolazioni per gli edifici e gli impianti siano essi di nuova costruzione o già esistenti. Nell'articolo citato il Legislatore indica, al comma 2, gli interventi tesi al contenimento dei consumi energetici senza fare una elencazione, ma richiedendo che siano supportati da una diagnosi energetica o da un attestato di certificazione energetica. Nei commi successivi indica espressamente altri interventi sugli impianti che, sebbene non siano fondati su alcuna documentazione attestante il risparmio, perseguono tale fine. Al comma 5 dello stesso articolo (intitolato appunto progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti ), vi è infatti l'adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore. Il comma 3, prevedendo il progetto, si riferisce quindi a tutti gli interventi compresi nell'articolo 26, quindi anche quelli contenuti nei commi 2 e 5. Conferma di tale lettura è data dal successivo articolo 28 della stessa Legge 10/1991 la cui rubricato relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni il quale testualmente recita al comma 1: Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge. La norma richiamata prevede quindi che per tutte le opere indicate nell'articolo 26 (tra queste, quindi, anche l'adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore), devono essere depositati, tra le altre cose: 1) il progetto delle opere stesse 2) relazione tecnica sottoscritta dal progettista attestante la rispondenza alle prescrizioni della Legge 10/1991. La seconda copia della documentazione, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 7

38 Nel caso in cui la denuncia e la documentazione non siano state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 34 della Legge 10/1991, il sindaco irroga la sanzione amministrativa non inferiore a 516,45 euro e non superiore a 2.582,28 euro. Altra sanzione è prevista in capo al proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 L. 10/1991 e che non osserva le disposizioni dell'articolo 26 della stessa Legge (che, si ricorda, richiede il progetto) che è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere. Nel senso dell'obbligatorietà del progetto e della relazione tecnica, implicitamente si è pronunciato il Tribunale di Genova, con sentenza del 13/07/2010. In questo caso un condomino lamentava che, in riferimento alle opere di cui alla presente disamina, in sede di delibera mancava il progetto. Il Tribunale, nella motivazione, ha ritenuto che, per giurisprudenza consolidata, le delibere condominiali adottate ai sensi della legge n. 10/1991, in deroga agli articoli 1120 e 1136 c.c. (quindi anche quelli di cui al comma 5 dell'articolo 26), non richiedono ai fini della loro validità di essere accompagnate dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui al successivo art. 28, comma primo, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera (Cassazione Civile n del ; Cassazione Civile n del ; Cassazione Civile n del ; Cassazione Civile n del ) e che la Cassazione ha sottolineato in proposito che le suddette norme distinguono infatti una fase deliberativa "interna" (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga al disposto dell'art cod. civ.) da una fase esecutiva "esterna" (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione), e solo per quest'ultima impongono gli adempimenti in argomento. Il Progetto, quindi, non deve esistere al momento della delibera, ma può anche essere effettuato successivamente ad essa, purchè prima dell'esecuzione dell'opera. Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 Conseguentemente a quanto sopra, al termine delle opere, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell impianto, l impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati ai sensi del D.M. 37/2008. Di tale dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto. In caso di intervento parziale sugli impianti (che è il caso che ci riguarda), il progetto, la dichiarazione di conformità, e l attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell intero impianto. Nella dichiarazione deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell impianto. Il committente è tenuto ad affidare i lavori ad imprese abilitate ai sensi dell art. 3 dello Decreto Ministeriale 37/2008. * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 8

39 7. LA MAGGIORANZA ASSEMBLEARE Il quorum di cui all'articolo 26 comma 5 Il Legislatore italiano, già nel 1991, con la legge n. 10, incentivava l'adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore. Per gli edifici esistenti l'articolo 26 comma 5 prevede che Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile (Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). Emerge innanzitutto che il Legislatore qualifica tali interventi come innovazioni. Si ricorda che le innovazioni sono disciplinate dall'articolo 1120 del Codice Civile e la maggioranza necessaria per la loro approvazione è indicata dal comma 5 dell'articolo 1136: Le deliberazioni di cui all articolo 1120, primo comma, e all articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell edificio. La maggioranza indicata quindi decide: a) l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore b) il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento. La grande rilevanza del punto b) non è tanto per il regolamento avente natura assembleare poiché, in questo caso, il quorum è coincidente con quello necessario per modificare il regolamento ai sensi dell'articolo 1138 codice civile. La portata della norma emerge in tutta la sua importanza considerando che, con il citato quorum, è possibile modificare i criteri di ripartizione della spesa per il riscaldamento contenuti nei regolamenti aventi natura contrattuale. Di questo verrà fatto un approfondimento nel prosieguo. Non trova applicazione il quorum ulteriormente agevolato dell'articolo 26 comma 2 La Legge 10 del 9 gennaio 1991, all'articolo 26, individua le maggioranze speciali per l'adozione delle delibere assembleari in tema di contenimento dei consumi energetici. La formulazione originale del comma 2 prevede che: Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell edificio.. Il Legislatore è intervenuto più volte sul comma 2 (nel 2006, nel 2009 e, in ultimo, nel 2012) modificandone la portata e circoscrivendola agli interventi non più tipizzati con il richiamo all'articolo 8 della stessa Legge, ma che siano invece supportati da diagnosi energetica o attestato di prestazione energetica che attestino la valenza degli stessi ai fini che la Legge si prefigge, cioè il contenimento dei consumi energetici. Per quanto invece attiene all'adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, la maggioranza agevolata trova applicazione senza che sia necessaria la prova dell'effettivo risparmio essendo, in questo caso, già presunto ex lege. Riassumendo, nel comma 2 sono previsti interventi sull'edificio o sugli impianti in modo generico, mentre nel comma 5 l'intervento è previsto espressamente dal Legislatore. Tuttavia, potrebbe accadere che l'adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione rientri in una più ampia previsione quale, ad esempio, la sostituzione del generatore di calore o comunque altri interventi fondati su una diagnosi energetica o un attestato di prestazione energetica di cui al comma 2. Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 9

40 Ci si può chiedere, a questo punto, quale sia la maggioranza applicabile, se, cioè, quella del comma 2 o ancora quella del comma 5. Il Legislatore è intervenuto più volte a modificare le norme e, in ultimo, con la Legge 220/2012, la quale ha modificato sia il comma 2 sia il comma 5 dello stesso articolo 26, proprio in riferimento alle maggioranze. Nel caso della termoregolazione non occorre provare che l'intervento persegue il fine del contenimento dei consumi energetici, in quanto è il Legislatore stesso che lo ritiene. Se la volontà fosse stata quella di ricomprendere l'adozione di tali sistemi negli interventi del comma 2, il Legislatore avrebbe coordinato i due commi inserendo, ad esempio, una frase del seguente tenore: fuori dai casi previsti dal comma 2 (...). Così invece non è stato. Il Legislatore ha voluto tenere separati e distinti i vari interventi prevedendo due maggioranze differenti. In questo stesso senso si era già pronunciata la Suprema Corte con la sentenza 18 agosto 2005 n Ben vero che la citata decisione riguarda un caso di installazione di impianti autonomi di riscaldamento in sostituzione dell'impianto centralizzato, risalente quindi a prima ancora della modifica al comma 2 operata nel 2006 con il D. Lgs. 311, tuttavia in essa la Suprema Corte ben specifica che i commi 2 e 5 fanno riferimento a due interventi distinti tra loro. Si legga per chiarezza il seguente stralcio: La previsione di deroga alle maggioranze per le innovazioni relative alla installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e la obbligatorietà di essi nelle nuove costruzioni sono cose diverse dalla deroga alle maggioranze di cui al comma 2, prevista per gli "interventi in parti comuni di edifici" (id est: su beni condominiali) volti al contenimento dei consumi ed all'utilizzazione delle fonti di energia alternative (...). Si tratta di due interventi distinti e quello "innovativo" di installazione dei sistemi di cui al comma 5 può anche prescindere dalla trasformazione (o dal tipo di impianto, che potrà restare anche quello vecchio ed in uso o non alimentato con fonti alternative), che si colloca nell'ambito degli interventi di cui al comma secondo, nel quale lo scopo della legge è quello di agevolare la installazione, nei vecchi edifici, degli impianti autonomi in sostituzione del vecchio impianto col fine - a prescindere dalla approvazione del progetto esecutivo - del risparmio energetico e dell'uso di fonti alternative. * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 10

41 8. OBBLIGATORIETÀ DEL SINGOLO CONDOMINO DI CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE La decisione con la quale, ai sensi dell'articolo 26 comma 5 della Legge 10 del 9 gennaio 1991, i condomini riuniti in assemblea, con la maggioranza prevista nello stesso articolo, approvano l'adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, è vincolante per tutti coloro che sono serviti dall'impianto di riscaldamento, anche se le opere vanno, in parte, ad essere effettuate nelle singole unità immobiliari. Si ricorda, infatti, che la stessa norma qualifica tale intervento come innovazione. Questa è disciplinata dagli articolo 1120 e 1121 del Codice Civile. Con questo termine si intendono quelle modifiche che comportino alterazione dell'entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In quanto novità, mutamento, trasformazione, le innovazioni consistono sempre nell'atto o nell'effetto del "facere" (Cassazione Civile 26 maggio 2006, n ; Cassazione Civile 5 novembre 2002, n ; Cassazione Civile 29 agosto 1998, n. 8622). Lo stesso legislatore, quindi, conferma che con tale opera si va ad intervenire sull'impianto di riscaldamento che, in quanto tale, è una parte comune. Ne discende che, se dubbi anche vi fossero stati, è la stessa Legge a confermare la competenza dell'assemblea per la relativa decisione in merito all'adozione dei predetti sistemi, anche se questi vanno ad essere installati su elementi posti nelle parti private, ma che fanno parte di un impianto unitario. Nessun condomino (fatta eccezione per coloro che si sono distaccati dall'impianto centralizzato) potrà quindi legittimamente rifiutarsi di procedere all'installazione delle valvole termostatiche e degli strumenti idonei per la contabilizzazione. Dovrà quindi essere consentito l'accesso per il rilievo dei corpi scaldanti e per tutte quelle operazioni ritenute necessarie (cfr Tribunale di Roma, Sezione V Civile, 29 aprile 2010). In caso contrario, sarà possibile il ricorso all'autorità Giudiziaria al fine di ottenere l'autorizzazione all'accesso anche facendo ricorso alla forza pubblica. Nelle more del procedimento giudiziario, dovendo nel frattempo ripartire i costi del riscaldamento, è legittima la decisione dell'assemblea di attribuire la massima potenza calorica ai radiatori che sono sprovvisti di contabilizzatori del calore, in quanto, non essendo provvisti i radiatori di valvole di chiusura, appare ragionevole ritenere che il consumo sia pari alla massima potenza calorica degli stessi (cfr Tribunale di Roma, Sezione V Civile, 29 aprile 2010). * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 11

42 9. MANCATA ASSUNZIONE DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE Il D. Lgs. 102/2014, all'articolo 9 comma 5 lettere b) e c), impone l'obbligo dell'adozione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione in tutta Italia entro il 31 dicembre A decorrere dal 1 gennaio 2017, in caso di inosservanza, saranno irrogate le sanzioni amministrative da euro 500 ad euro 2500 ai sensi dell'articolo 16 dello stesso Decreto. L'assemblea, quindi, non può che adeguarsi ed assumere le delibere conseguenti. Nel caso in cui i condomini decidessero di non procedere all'installazione oppure non riuscissero a raggiungere il quorum necessario per la validità della delibera, trova applicazione l'articolo 1105 del Codice Civile (in forza del rinvio contenuto nell'articolo 1139 Cod. Civ.) il quale, testualmente, recita al IV comma: Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e puo' anche nominare un amministratore. In questo caso, pertanto, l'autorità Giudiziaria, ai fini della conservazione del bene, si sostituisce all'assemblea ed assume i provvedimenti necessari. Il Tribunale sceglierà pertanto il progettista, il direttore lavori e l'impresa che dovrà eseguire l'intervento. Molto probabilmente delegherà le operazioni all'amministratore il quale dovrà riferire. Occorre però specificare che non sono proponibili azioni giudiziarie relativamente alle spese ed all'amministrazione delle cose comuni (in questa compresi gli atti di conservazione) prima che venga sollecitata e provocata una deliberazione dell'assemblea dei comproprietari, alla quale spetta ogni determinazione al riguardo, sia che si tratti di spese voluttuarie o utili, che di spese necessarie, distinguendo la Legge (ai fini della prescrizione, rispettivamente, della deliberazione a maggioranza semplice e di quella a maggioranza qualificata) unicamente tra spese di ordinaria amministrazione (art c.c.) e spese concernenti innovazioni o atti di straordinaria amministrazione (art c. c.); peraltro, mentre la deliberazione di maggioranza è impugnabile davanti al giudice, in via contenziosa, ove lesiva dei diritti individuali dei partecipanti dissenzienti, resta salva la possibilità, una volta convocata l'assemblea, in caso di omessa iniziativa della medesima e di mancata formazione di una volontà di maggioranza o di omessa esecuzione della deliberazione, di rivolgersi al giudice, non già in sede contenziosa, ma di volontaria giurisdizione, ai sensi del 4 comma dell'art codice civile (Cassazione Civile, Sezioni Unite Civili, 19 luglio 1982, n. 4213). In materia di gestione condominiale il ricorso all'autorità giudiziaria ex art cod. civ. presuppone ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata; detta norma non è, invece, applicabile quando l'assemblea condominiale abbia approvato lavori considerati necessari per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio, contestati da taluni compartecipanti, in quanto l'intervento del giudice in tal caso si risolverebbe in un'ingerenza nella gestione condominiale ed in una sovrapposizione della volontà assembleare (Cassazione Civile, Sezione II, 20 aprile 2001, n. 5889). Il condomino favorevole all'intervento ma costretto a subire la volontà dell'assemblea di non procedere, ha dunque sempre la possibilità di ottenere il rispetto della normativa. Ne consegue che lo stesso non potrà essere esentato dal pagamento della sanzione amministrativa per il semplice fatto di essersi dichiarato favorevole all'opera. * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 12

43 10. ENTRO IL 31/12/2016 OBBLIGATORIA LA CONTABILIZZAZIONE E LA TERMOREGOLAZIONE Il 19 luglio è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n Con esso lo Stato ha recepito la direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Il testo normativo stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico il quale consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal Tra gli strumenti utilizzati dal Legislatore per perseguire il fine che si è imposto, vi è la contabilizzazione del calore. Lo scopo è quello di far leva sui risparmi economici per spingere i cittadini condomini a consumare meno calore (cioè energia). Per la prima volta la ripartizione della spesa tra condomini viene vista dal legislatore come strumento non solo per disciplinare i rapporti tra privati, ma anche (e soprattutto) per perseguire ben altri fini che, in ultimo, rivestono un ruolo non solo nazionale, ma sovranazionale. Il tutto nasce dalla sottoscrizione dell'italia dell'ormai famoso protocollo di Kyoto. Da esso, infatti, discendono la Direttiva Europea 2012/27/UE ed il Decreto Legislativo oggi in commento. Di particolare interesse per i condomini, tra le altre cose oggetto di futura disamina, è l'articolo 9 avente ad oggetto: Misurazione e fatturazione dei consumi energetici. Innanzitutto, con provvedimenti che l'autorità per l'energia Elettrica ed il Gas (AEEG) dovrà adottare entro 24 mesi, saranno previste le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti. Questi dovranno fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi di efficienza energetica oltre a garantire la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza degli stessi misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Prima di addentrarci nell'esame degli articoli di maggior interesse, è opportuno prendere confidenza con una nuova figura che, in riferimento agli edifici, si accosta a quella già nota di Condominio. Il Legislatore recepisce infatti la definizione di edificio polifunzionale il quale è un edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata. Mentre nel condomino occorre che vi siano almeno due proprietari di diverse unità immobiliari, in questa definizione viene previsto il caso in cui l'edificio appartiene ad un solo proprietario ma è occupato da almeno due soggetti (magari in forza di un contratto di locazione o di comodato o di leasing). Sin dal momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali dovranno poter ottenere informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico. L'ottica nella quale il Legislatore si muove è quella dell'attenzione verso il cliente finale nonchè l'adeguata trasparenza e informazione al fine di consentire allo stesso di meglio comprendere i dati dei propri consumi. Entro breve, pertanto, il peso del singolo scatto del contatore o del ripartitore dovrà essere facilmente intellegibile. Oltre a quanto sopra, per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, viene previsto quanto segue il cui termine ultimo viene fissato al 31 dicembre a) Qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un impianto centralizzato che alimenta una pluralità di edifici (supercondominio), è obbligatoria l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura. L'inadempienza vedrà l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 a carico dell'impresa. Questa norma non riguarda però l'assemblea in quanto trattasi di attività Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 13

44 che deve essere compiuta prima del contatore. La sanzione, quindi, non sarà irrogata al condominio ma all'impresa fornitrice del servizio (teleriscaldamento e venditrice di metano ecc). b) Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Dalle prime interpretazioni pare che il Legislatore in questo punto faccia riferimento alla contabilizzazione diretta nei casi in cui il sistema di distribuzione sia orizzontale o, meglio, a zone. In questo caso è possibile mettere un misuratore all'ingresso ed uno all'uscita dell'unità immobiliare, così da poter calcolare quanto calore è stato effettivamente prelevato. Non sarà sfuggito al lettore il fatto che non vi è alcun riferimento, in questo caso, alla termoregolazione. Ne consegue che l'obbligo è assolto con la sola installazione degli strumenti idonei alla contabilizzazione del calore. Un discorso diverso potrebbe essere fatto invece in quelle Regioni (ad esempio Lombardia e Piemonte) che obbligano anche alla termoregolazione indipendentemente dal sistema di distribuzione. Infatti, il D.Lgs. 102/2014 lascia salva la possibilità per le Regioni di legiferare in materia pur nel rispetto degli obiettivi del decreto stesso. In questi casi, quindi, sembrerebbe di poter affermare che sia obbligatoria non solo la contabilizzazione ma anche la termoregolazione. c) Nei casi in cui l'uso di contatori individuali di cui al punto precedente non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Le prima lettura della disposizione ricomprende in questa casistica le unità immobiliari servite da un sistema di distribuzione verticale. In questa tipologia (utilizzata sino a circa gli anni '80) occorrerà mettere un ripartitore per ciascun termosifone. Nei casi di impossibilità tecnica o mancanza di efficienza in termini di costi (nei casi previsti sia al punto b) sia nel presente punto c)), il Condominio dovrà munirsi di una relazione tecnica rilasciata da tecnico abilitato che attesti la sussistenza deirequisiti per non procedere all'installazione. L'impresa di fornitura del servizio che, richiesta dal cliente finale, non installa il contatore individuale, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. Sono previste però le stesse sanzioni amministrative anche a carico del condominio e dei clienti finali che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare. * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 14

45 11. LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE La ripartizione della spesa a seguito della contabilizzazione Il Codice Civile non si occupa espressamente della ripartizione delle spese del riscaldamento, da disciplinare secondo il capoverso dell articolo 1123 che recita: Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. La Cassazione è intervenuta affermando che per la ripartizione occorre considerare, ad esempio, la superficie radiante, mentre ha escluso la ripartizione sulla base della tabella millesimale di proprietà (se non prevista convenzionalmente in un regolamento avente natura contrattuale in deroga al Codice Civile) che non tiene assolutamente conto della proporzione dell'uso che ciascuno può farne. In questo contesto si è inserito l'articolo 26 comma 5 della Legge 10/1991. Tale disposizione espressamente prevede che, a seguito dell'adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore, la ripartizione della spesa deve essere effettuata in base al consumo effettivamente registrato. Leggendo bene la norma (speciale) ci si accorge che non è assolutamente diversa dalla norma (generale) prevista dall'articolo 1123 comma 2 c.c., ma è bene rilevare che mentre l art è derogabile, la Legge 10/1991 è imperativa e, quindi, non è derogabile nemmeno con accordo di tutti i condomini. Ne consegue che un regolamento avente natura contrattuale non può prevedere un criterio che deroghi tale principio. Nemmeno lo potrà fare, a maggior ragione, una delibera assembleare. Si è a lungo dibattuto su cosa dovesse essere inteso con il termine consumi effettivi e come questi andavano calcolati. A fare chiarezza è intervenuto il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 recante Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica All'Articolo 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici), comma 5 lettera d), si legge che Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale (...) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. La prima osservazione è che la norma UNI CTI (l'ultima revisione è del febbraio 2013) in tema di ripartizione delle spese per la climatizzazione invernale, nata con carattere volontario, è divenuta obbligatoria. La stessa non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è acquistabile presso il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) o l'uni (Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è un associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e dall Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette norme UNI - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, tranne in quelli elettrico ed elettrotecnico). Tuttavia non è cosa nuova il rinvio, contenuto in Leggi, a norme tecniche di settore. Si pensi al D. Lgs. 81/2008 (in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili) il quale effettua numerosi richiami alle norme UNI. Lo stesso Decreto Ministeriale 37/2008 (in materia di sicurezza degli impianti che ha sostituito la Legge 46/1990) prevede che i progetti e gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 15

46 norme dell'uni, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. Si noti, però, che per quanto attiene alla ripartizione della spesa nella contabilizzazione, il Legislatore non rimette totalmente la definizione dei criteri della spesa all'uni. Allo stesso, infatti, in poche righe detta i principi cui esso si deve ispirare. Pertanto, l'articolo 26 comma 5 della Legge 10/1991 prevede che la ripartizione deve essere effettuata sulla base dei consumi effettivi. Il D. Lgs. 102/2014 precisa che sono effettivi i prelievi volontari di energia termica utile, ovvero il calore che viene prelevato dai singoli corpi scaldanti mediante azione sulla valvola termostatica. La norma prevede anche che sono considerati connessi alla contabilizzazione anche i costi generali per la manutenzione dell'impianto. Resta all'uni (il quale ha delegato al CTI - Comitato Termotecnico Italiano -) il compito di individuare come calcolare i prelievi volontari. Pertanto, nessuna funzione legislativa viene assegnata ad organismo diverso dalle Camere. Allo stesso spetta solo quella funzione tecnica che gli è propria. Le prime riflessioni portano quindi a ritenere che per le spese di riscaldamento, laddove gli impianti siano forniti di contabilizzazione (pur in assenza di termoregolazione), non trova più applicazione l'articolo 1123 del codice civile. Conseguentemente sfugge ai condomini la possibilità di ripartire le spese stesse in base a criteri diversi seppur approvati all'unanimità o previsti in regolamenti aventi natura contrattuale. La ripartizione della spesa, infatti, viene considerata dal Legislatore utile per favorire il contenimento dei consumi energetici. Ne consegue che la suddivisione tra i condomini non svolge più solo un ruolo interno al condominio inteso a disciplinare i rapporti tra privati, ma assume un ruolo superiore, sino a diventare utile per la società. I coefficienti correttivi In riferimento alla quota da ripartire sulla base del consumo, va osservato che devono considerarsi non conformi a legge i così detti coefficienti correttivi. Innanzitutto non risulta che questi siano determinati da norma tecnica di settore nè italiana nè europea (le norme EN). Unico riferimento è ad una norma svizzera che, in quanto tale, non trova applicazione in Italia nè è riconosciuta dagli enti di normazione europei. I coefficienti correttivi, ai fini del calcolo della quota volontaria, tengono in considerazione le dispersioni di calore (ad esempio per gli appartamenti posti all'ultimo piano o al piano pilotis). E', questo, un parametro non previsto dalla Legge che, invece, fa riferimento, come detto, al solo prelievo di calore dai corpi scaldanti. Si consideri che quando i cittadini si saranno abituati all'utilizzo delle valvole termostatiche, probabilmente l'impianto di riscaldamento svolgerà il proprio servizio in maniera totalmente difforme rispetto a quanto siamo abituati. Oggi, infatti, pensiamo all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento in condizioni standard, in cui, cioè, tutti gli appartamenti sono scaldati. In questa circostanza, risultano penalizzate le unità immobiliari in posizioni di maggior dispersione. Un domani, però, molti appartamenti (anche intermedi) potrebbero essere freddi in quanto poco o per niente utilizzati. Ne consegue che un appartamento in un piano intermedio oggi è scaldato da tutti i lati, mentre in futuro così potrebbe non essere. In una situazione di questo tipo appare difficile conteggiare le dispersioni del solo ultimo piano. La così detta quota fissa Qualche riflessione merita anche la così detta quota fissa. Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 16

47 Un criterio forfetario indicato dall'assemblea che, ad esempio, quantifichi la spesa per potenza termica impegnata (c.d. quota fissa) al 30% o al 40%, non tenendo quindi in considerazione le dispersioni di rete (valutabili caso per caso a seconda dell'edificio e dell'impianto di distribuzione del calore), oppure un criterio determinato senza essere stato preceduto dal rilievo del numero e delle dimensioni dei corpi scaldanti (preferibilmente acquisito a verbale) è da considerarsi nullo (quindi impugnabile in ogni tempo) in quanto non consente di calcolare i consumi effettivi. Tale quota, pertanto, dovrà essere stabilita da un tecnico abilitato secondo i criteri indicati nella stessa norma UNI In ogni caso, il Legislatore italiano non avrebbe potuto fare diversamente in quanto il concetto dei consumi effettivi è espressamente voluto dalla Direttiva Europea alla quale si dovranno adeguare tutti gli Stati Membri. Unica deroga è quella contenuta nello stesso articolo 9 comma 5 lettera d), secondo la quale E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. L'articolo 9 comma 5 lettera d), rimanda alla norma UNI anche la ripartizione dei costi generali per la manutenzione dell'impianto. Occorre pertanto circoscrivere l'ambito di applicazione. Il D. Lgs. 102/2014 rimanda, per le definizioni, tra l'altro, al D. Lgs. 192/2005. In esso, all'allegato A, si rinviene la definizione di manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell impianto entro i limiti prescritti. Essa si divide in manutenzione ordinaria e straordinaria. Per manutenzione ordinaria dell impianto termico si intendono le operazioni previste nei libretti d uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l impiego di attrezzature e di materiali di consumo d uso corrente. Ad essa andrebbero aggiunte le piccole riparazioni. Invece, per manutenzione straordinaria dell impianto termico si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell impianto termico. A questo termine si potrebbero aggiungere le modifiche rese necessarie dall'evoluzione normativa (ad esempio la termoregolazione). Tra i costi generali da ripartire sulla base della tabella millesimale del riscaldamento, calcolata ai sensi della norma UNI 10200, si ritengono inseriti quelli necessari per il funzionamento dell'impianto e l'erogazione del calore, cioè quelli indispensabili per il servizio riscaldamento, che, poi, è quello che consuma energia ed immette i prodotti della combustione in atmosfera. La manutenzione straordinaria, invece, attiene alla conservazione del bene e, in quanto tale, va ripartita in base alla tabella millesimale di cui all'articolo 1123 comma 1 del codice civile. Tra le spese da ripartire sulla base della norma UNI con la così detta quota fissa, andrebbero aggiunte anche le spese necessarie per il tecnico abilitato alla conduzione e l'esercizio della centrale termica nonchè per il terzo responsabile. Tutte voci riferite, quindi, al godimento del servizio e non alla conservazione del bene. Diversa ripartizione della spesa adottata dall'assemblea L'articolo 16 (sanzioni) comma 8 del D. Lgs. 102/2014, prevede che è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 17

48 teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d). E' il primo caso in cui la ripartizione della spesa in maniera difforme dai criteri legali, oltre alla nullità della delibera, è soggetta anche ad una sanzione amministrativa. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono anche gli accertamenti e le ispezioni sull'osservanza dei criteri di ripartizione della spesa. Come sopra anticipato, poichè il D. Lgs. 102/2014 (al pari della Legge 10/1991) è norma imperativa, la ripartizione della spesa sulla base di diversi criteri darebbe origine ad una delibera nulla in quanto contraria a Legge. In quanto tale, la decisione può essere impugnata in ogni tempo anche da colui che ha votato a favore. Diverso è, invece, il trattamento per le delibere con le quali, nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art c.c., nn. 2 e 3, vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili, e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art codice civile (Cassazione Civile, Sez. II, , n. 8010). Riflessi sul regolamento di condominio approvato dall'assemblea All'introduzione dei sistemi di contabilizzazione consegue la modifica del regolamento in punto riparto della spesa del riscaldamento. L'articolo 26 comma 5 della Legge 10/91, prevede una maggioranza speciale sia per l'adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione sia per la deliberazione del criterio di riparto. Così recita la norma citata: Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile. La norma speciale indica la stessa maggioranza prevista dall'articolo 1138 comma 3 del Codice Civile, la quale prevede che il regolamento può essere modificato con la maggioranza di cui all'articolo 1136 comma 2 del Codice Civile secondo il quale sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Quindi, nel caso dell'adozione dei contabilizzatori, il regolamento condominiale, in punto riparto della spesa del riscaldamento, può essere modificato con una delibera assembleare adottata con la maggioranza di legge. Riflessi sul regolamento di condominio avente natura contrattuale Dovendo procedere all'adozione dei sistemi di contabilizzazione, ci si interroga sulla possibilità di modificare il regolamento contrattuale in punto ripartizione della spesa riferita al riscaldamento. Normalmente i criteri di ripartizione fissati convenzionalmente possono essere modificati solo con il consenso unanime di tutti i condomini (Cass. n /2005), ma nel caso della termoregolazione il principio generale non trova spazio poiché l'art. 26 comma 5 L. 10/1991 e l'art. 9 comma 5 lettera d) D.Lgs. 102/2014 (che la disciplinano) sono inderogabili e quindi obbligano i condomini a rispettarla anche disattendendo il regolamento contrattuale. Ritornando ora alla questione che ci interessa, si osservi che l'articolo 26 comma 5 L. 10/1991, esordisce qualificando l'adozione dei sistemi in esame quale innovazione. In tema di condominio di edifici, costituisce innovazione qualunque opera nuova che implichi una modificazione notevole della Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 18

49 cosa comune, alterandone l'entità sostanziale o la destinazione originaria (Cassazione civile, 5 novembre 1990, n ). L'assemblea in primo luogo delibera quindi l'innovazione, cioè la modificazione notevole della cosa comune, alterandone l'entità sostanziale o la destinazione originaria e, conseguentemente, la modifica dei criteri di riparto. Tale seconda delibera è consequenziale alla prima. Infatti, approvata l'innovazione all'impianto, la Legge impone di adottare le risultanze della contabilizzazione e le spese dovranno essere suddivise in base ai consumi effettivi. Il diverso criterio eventualmente previsto dal regolamento avente natura contrattuale deve essere espunto, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'articolo 1418 comma 1 del Codice Civile secondo il quale Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Sull'imperatività delle norme in materia di contenimento dei consumi energetici non vi è dubbio. Poiché la clausola regolamentare è divenuta illegittima, è consentito all assemblea di decidere di adottare il nuovo criterio di riparto sulla base della contabilizzazione. La delibera richiede la maggioranza di cui all'articolo 26 comma 5 della Legge 10/1991 (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). In questo senso si registra la sentenza del Tribunale di Pavia del 16 gennaio 2001 n. 39. Con ordinanza del 30 gennaio 2009 del Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Legnano, ha confermato che l'art. 26 comma 5 Legge 10/91, per evidenti connotazioni pubblicistiche che la caratterizzano, essendo volta a perseguire l'obiettivo del contenimento energetico, va intesa quale norma imperativa di Legge, comunque sovraordinata ai regolamenti condominiali, sia pure contrattuali. Più recentemente ha confermato l orientamento il Tribunale di Roma (sent. 29 aprile 2010): nel contrasto tra l'interesse particolare del condomino a non vedere modificare i criteri di riparto previsti dal regolamento o dalla legge e l'interesse generale a favorire il risparmio energetico, il legislatore si è orientato nel senso di attribuire prevalenza all'interesse più aderente al concetto di utilità sociale, giungendo, per tal motivo, a modificare ed abbassare i quorum assembleari per interventi rispetto ai quali, secondo le norme del codice civile, sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata delle innovazioni o, addirittura, l'unanimità. Si è, quindi, ritenuto che le disposizioni di cui alla Legge citata, recante norme in tema di uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico, per il loro carattere pubblicistico prevalgono sulla disciplina privatistica, donde l'autonomia negoziale dei privati risulta limitata. * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 19

50 12. LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA RIFERITA ALLE OPERE L'impianto di riscaldamento è sia un bene (la parte riferita all'impianto) sia un servizio (il calore). Diversi, pertanto, devono essere i criteri per la ripartizione della spesa. Per quanto attiene il servizio (calore) si è detto sopra ampiamente. Brevi riflessioni devono però essere dedicate alle altre voci di spesa. Innanzitutto riterrei che le opere sugli impianti non rientrino tra quelle alle quali la Legge 10/1991 ed il D. Lgs. 102/2014 hanno dedicato attenzione. Queste sono infatti riferite alla proprietà e non all'utilizzo del bene. Ne consegue che tutte quelle spese afferenti le opere e necessarie per l'adozione della termoregolazione e dei sistemi di contabilizzazione, trovino la loro disciplina nel codice civile e non nelle leggi speciali. Come detto innanzi, l'impianto unitario è comune per quanto attiene alla produzione e a parte della distribuzione del calore, mentre è privato dal punto di utenza (o di diramazione) per la restante parte della distribuzione e dei caloriferi (articolo 1117 comma 1 n. 3 codice civile). Andranno quindi ripartite utilizzando la tabella millesimale generale (ai sensi dell'articolo 1123 comma 1 codice civile che, testualmente, recita: Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione ) le seguenti spese: progettista, eventuale direttore lavori, tecnico per i calcoli ai sensi della 10200, opere in centrale termica (pompe distribuzione ecc) oltre a qualsiasi altra spesa riferita alle opere o alla progettazione. Trattandosi invece di interventi effettuati dopo il punto di utenza, riterrei che i ripartitori o i misuratori e le valvole termostatiche vengano pagati dai singoli condomini in base al numero dei pezzi installati. Trattandosi, però, di interventi su un impianto unitario deliberato dall'assemblea, riterrei sussistente la competenza dell'amministratore a raccogliere anche questi danari in quanto il contratto è stato stipulato dal Condominio. Non vi è quindi un rapporto contrattuale tra il singolo condomino e l'installatore. Il proprietario, infatti, non potrà nemmeno decidere di installare valvole o ripartitori diversi rispetto a quelli oggetto di deliberazione e previsti nel progetto. Non trattandosi di criterio di ripartizione disciplinato da norme imperative, solo per queste spese e non per quelle afferenti il servizio per le quali trova applicazione la norma UNI 10200, il regolamento avente natura contrattuale può prevedere una diversa ripartizione. * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 20

51 13. LA NUOVA NORMA UNI CTI 10200:2013 Nel febbraio 2013 è stata approvata la revisione della norma UNI (la precedente versione risaliva all'anno 2005). I condomini che ad oggi ripartiscono la spesa in base alla norma del 2005 dovranno provvedere all'aggiornamento sulla base della versione oggi in vigore. La norma stabilisce i principi per la ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell'energia termica. E' di natura volontaria e non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, già l'articolo 4 comma 11 del DPR 2 aprile 2009 n 569, stabiliva che, in riferimento alle nuova installazioni o ristrutturazioni dell'impianto termico, per le modalità di contabilizzazione si sarebbe dovuto fare riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI (nello specifico la norma UNI CTI 10200, appunto). Qualche dubbio poteva essere avanzato sulla possibilità per un DPR di prevedere, mediante il richiamo ad una norma UNI-CTI, l'obbligatorietà della ripartizione della spesa che, si ritiene, debba restare di competenza dei due rami del Parlamento andando ad incidere sui rapporti di diritto privato qual è la ripartizione di una spesa in condominio. La questione appare ora superata in quanto il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (che ha recepito la Direttiva Europea 2012/27/UE) prevede espressamente, all'articolo 9 comma 5 lettera d), che per la ripartizione delle spese in presenza di contabilizzazione del calore, l importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI e successivi aggiornamenti. La norma, applicabile unicamente agli edifici dotati di impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e di acqua calda sanitaria, distingue i consumi volontari di energia termica delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi. La distinzione degli impianti è effettuata in funzione della presenza o meno di termoregolazione e, in assenza di quest'ultima, in funzione della tipologia del sottosistema di emissione. Fornisce una linea guida per la conduzione di sistemi di contabilizzazione nonchè indicazioni in merito alla rendicontazione dei costi anche al fine di favorire la trasparenza nei confronti dell'utilizzatore finale dei servizi. La voce di spesa, sostanzialmente, si compone di due sottovoci: a) il consumo volontario: consumo riconducibile all'azione del singolo utente sui sistemi di termoregolazione, al fine di garantire determinate condizioni climatiche in relazione anche alle caratteristiche dell'unità immobiliare b) consumo involontario: consumo dovuto alle dispersioni dell'impianto (per distribuzione secondaria, accumulo e distribuzione primaria), non riconducibile all'azione dei singoli utenti. Quest'ultima voce va ad essere ripartita tra i condomini serviti dall'impianto centralizzato di riscaldamento sulla base di una nuova tabella millesimale determinata facendo ricorso al calcolo del fabbisogno. Questa viene calcolata secondo la norma UNI Nel caso in cui si verificassero consumi anomali, il responsabile deve richiedere la verifica dei dispositivi per la contabilizzazione e/o termoregolazione. Se il malfunzionamento riscontrato è tale da rendere inattendibili le misure, il consumo verrà calcolato ricorrendo: a) al valore medio dei tre anni precedenti, tenendo però conto dei gradi giorno del periodo considerato rispetto alla media dei periodi di riferimento; b) al valore corrispondente alla media dei consumi di volumi equivalenti per posizione (piano) ed esposizione; c) al valore dei consumi desumibili dalla diagnosi energetica. Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 21

52 E' opportuno che il responsabile dell'impianto, almeno per i primi anni, richieda le letture con frequente e costante periodicità al fine di facilitare il processo di validazione. A seguito dell'installazione delle valvole termostatiche, con conseguente riequilibratura dell'impianto termico e del sistema di distribuzione del calore, vi sarà una differenza di temperatura, nel corpo scaldante, tra l'entrata e l'uscita. La parte bassa del termosifone più fredda rispetto alla parte alta, è pertanto indice di buon funzionamento dell'impianto. Al contrario, se la parte bassa fosse calda, andrebbe avvisato il responsabile dell'impianto. Per effettuare la corretta impostazione dei contabilizzatori, è necessario procedere con il rilievo dei corpi scaldanti per accertare dimensione, qualità e quant'altro necessario. In caso di contabilizzazione diretta (utilizzabile negli impianti a distribuzione orizzontale), per l'individuazione dei parametri di rendimento medio stagionale di produzione del calore, è necessario ricorrere alle norme UNI/TS parte 1, 2 e 4. La determinazione della spesa relativa alle perdite di distribuzione (componente energetica della spesa per potenza termica impegnata) è desumibile tramite lettura diretta dei contatori installati. Nel caso di contabilizzazione indiretta (utilizzabile negli impianti a distribuzione verticale), al fine di individuare non solo il rendimento medio stagionale di produzione del calore, ma anche la spesa relativa alle perdite di distribuzione (componente energetica della spesa per potenza termica installata), è necessario ricorrere alle stesse norme UNI/TS sopra citate. Come meglio approfondito in altra parte della presente trattazione, la determinazione delle componenti di spesa richiamate (quota a consumo e spesa per potenza termica impegnata o cosìdetta componente fissa) non può essere ricavata da decisioni convenute in sede assembleare in assenza di calcoli, ma deve scaturire da elaborazioni progettuali espressamente richieste. Per una corretta contabilizzazione il progettista deve, tra le altre cose, procedere: nelle diverse unità immobiliari al rilievo dei corpi scaldanti installati e alla determinazione della potenza termica installata; a seguito del tipo di attacco del radiatore e della sua dimensione, individuare il modello di valvola; alla individuazione della modalità di installazione dei dispositivi di contabilizzazione quali, ad esempio, la posizione esatta sul calorifero, il tipo di dispositivo e di sensore. La modificazione di uno o più corpi scaldanti all'interno di una o più unità immobiliari comporterà la revisione del lavoro svolto sulla base della variazione dei dati. E' pertanto necessario che l'amministratore, ad ogni variazione, provveda ad informare il progettista. Occorre quindi consentire l'accesso dei tecnici nelle singole unità immobiliari sia per tale procedura sia per l'installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori. * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 22

53 14. LEGGI DI PARTICOLARE IMPORTANZA Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Articolo 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti) (omissis) comma 2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. comma 3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. (omissis) comma 5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile. (omissis) Articolo 28 (Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni) comma 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge. comma 2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'art. 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. (omissis) Articolo 34 (Sanzioni) comma 1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. comma 2. Il proprietario dell'edificio del quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'art. 28 e che non osserva le disposizioni degli artt. 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere. (omissis) * * * Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 23

54 Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Articolo 2. Definizioni (omissis) comma 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: (omissis) f) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni; (omissis) i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata dal fornitore del servizio; l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale; (omissis) p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata; (omissis) r) energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile; s) energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008; (omissis) gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento: sistema di trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; (omissis) nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese; (omissis) qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente; Articolo 9. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici (omissis) comma 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale: Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 24

55 a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura; b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato; d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. (omissis) Articolo 16. Sanzioni (omissis) comma 5. L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. comma 6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 25

56 risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. comma 7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi. comma 8. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d). (omissis) comma 14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegati. comma 15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 sono irrogate dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. comma 16. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità amministrative competenti si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. comma 17. L'autorità amministrativa competente, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione. comma 18. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 17. (omissis) comma 20. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. (omissis) comma 22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e le ispezioni sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. Termoregolazione e contabilizzazione in condominio Pagina 26

57 LA MANCATA ADOZIONE DELLA TERMOREGOLAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 RIFLESSI SUL CONTRATTO CON IL TERZO RESPONSABILE ED IN MATERIA DI AMBIENTE 6 aprile 2015 IL TERZO RESPONSABILE La mancata installazione delle valvole termostatiche ha importanti riflessi anche sul contratto con il terzo responsabile. Il punto 42 dell'allegato A all'articolo 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 prevede, tra l'altro, che in caso di edifici in condominio dotati di impianto termico centralizzato, responsabile dello stesso è l amministratore. Nel caso che ci occupa, vi è quindi il proprietario (i condomini) ed il responsabile (l'amministratore). La responsabilità può essere delegata ad un terzo. Il responsabile, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74, deve curare l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Il comma 2, prevede che in caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante (l'assemblea del condominio) deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante (i condomini), fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. Il comma 2, quindi, disciplina il caso in cui il contratto deve ancora essere stipulato e, prima della sottoscrizione dello stesso, viene evidenziata la non conformità dell'impianto alle disposizioni di legge. Il caso in cui l'impianto era conforme prima della sottoscrizione, ma cessa di essere tale durante la vigenza del contratto con il terzo responsabile, è disciplinato dal comma 4 del medesimo articolo. Il terzo responsabile, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio, il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente. In materia di contabilizzazione e termoregolazione di cui alla scadenza imposta dal D. Lgs. 102/2014 all'articolo 9 comma 5 (31 dicembre 2016), non appare necessario dover attendere la comunicazione del terzo responsabile. L'impianto che al 1 gennaio 2017 non sarà dotato di termoregolazione non sarà conforme alle disposizioni di legge. Ne consegue che: a) non potranno essere stipulati nuovi contratti aventi ad oggetto la delega della responsabilità ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 74/2013; Edoardo Riccio - Via E. De Amicis Omegna (Vb) - T F E edoardo@studioriccio.net

58 b) decadranno automaticamente i contratti in essere a tale data; l'eventuale accordo delle parti non potrà prevedere la prosecuzione del rapporto in quanto trattasi di contratto contrario a norme imperative; qualora le parti dovessero ignorare tale disposizione, tutti i pagamenti effettuati al terzo responsabile potranno essere chiesti in restituzione. NORME IN MATERIA AMBIENTALE La mancata installazione delle valvole termostatiche ha importanti riflessi anche in materia di ambiente. L'articolo 287 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede, al comma 1, che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kwh deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un'autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. L'impianto che alla data 1 gennaio 2017 non sarà dotato di termoregolazione dovrà considerarsi non conforme alle disposizioni di legge e, pertanto, il contratto con terzo responsabile decadrà automaticamente. Ne consegue che l'amministratore, ove non in possesso del citato patentino, nemmeno potrà accendere l'impianto. In materia di ambiente, va però anche citato, tra gli altri, l'articolo 286 dello stesso D. Lgs. 152/2006. Secondo quest'ultimo, le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kwh) devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'allegato IX alla parte quinta del citato decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria. I valori di emissione di tali impianti devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale. A quest'ultimo devono essere allegati altresì i documenti o le dichiarazioni che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale. In caso di decadenza del contratto con il terzo responsabile, il soggetto tenuto ad effettuare tali attività è l'amministratore del condominio in quanto responsabile dell'impianto. In difetto, nei confronti di quest'ultimo vi sarà la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a euro. Edoardo Riccio - Via E. De Amicis Omegna (Vb) - T F E edoardo@studioriccio.net

59 Termoregolazione individuale e contabilizzazione individuale dei consumi Aspetti installativi Risultati ottenuti dopo l installazione

60 Obblighi di legge Chi prescrive l intervento di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi individuali? - Regione Lombardia Delibere IX/2601del e X/1118 del Dlgs 102 del Ma è accanimento tecnologico o circolo virtuoso? Il parco immobiliare con impianto di riscaldamento centralizzato ha una potenza termica installata di gran lunga superiore a ogni altra tipologia di impianto. Per poter incidere sui consumi bisogna coinvolgere chi ci abita. Ogni grado di temperatura ambiente vale il 7% di energia consumata.

61 Impianto esistente IMPIANTO A ZONE Distribuzione orizzontale IMPIANTO A COLONNE MONTANTI Distribuzione verticale

62 Impianto esistente Distribuzione verticale Soluzione adatta a qualsiasi tipologia di distribuzione idraulica (colonne montanti, collettori, etc..) Lettura dei consumi via radio con concentratori sul vano scala e possibilità di trasmissione via modem gsm / internet per la gestione remota. Coinvolgimento di tutti nell uso razionale dell energia Bilanciamento idraulico impianto con miglior distribuzione delle temperature ambiente

63 Impianto esistente KIT DA RADIATORE da sapere!! da sapere VALVOLA TERMOSTATICA Dispositivo di preregolazione per bilanciare idraulicamente l impianto ed evitare rumori e vibrazioni causati da sovraportata o sovrapressioni. Il gruppo otturatore è sostituibile sotto pressione senza dover svuotare l impianto utilizzando l apposito attrezzo estrattore. E PER UFFICI, NEGOZI O CHI PASSA TANTE ORE FUORI CASA? CRONOTERMOSTATICO RADIO Con testina elettronica e comando orario per singolo radiatore o per singola zona (es: giorno/notte) o per appartamento.

64 Impianto esistente Distribuzione orizzontale VALVOLA di ZONA Impianto esistente Distribuzione verticale Valvola munita di servomotore elettrico on/off. Da installare idraulicamente sullo stacco corpo scaldante o utenza. CRONOTERMOSTATO AMBIENTE WIRELESS Comanda la valvola di zona sulla base di temperatura ambiente e degli orari di funzionamento. Per impianti esistenti con modulo relè separato e collegamento versione wireless per ridurre l impatto dei collegamenti elettrici. MISURATORI DI ENERGIA TERMICA RADIO Da installare idraulicamente sulla stacco corpo scaldante o utenza. Calcolo entalpico dell energia termica tramite la misura della massa volumica e del deltat mandata/ritorno del fluido vettore. Lettura dei consumi locale oppure remota via radio o via cavo Mbus.

65 Edificio esistente Misura acqua calda sanitaria La misura dei consumi individuali dell acqua calda sanitaria in impianti di produzione centralizzata è stata introdotto nelle nuove normative regionali. Regione Lombardia Delib. X/1118 del Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore 5. L obbligo di installazione dei contatori divisionali per l acqua calda sanitaria prodotta centralmente viene derogato qualora siano necessarie opere di demolizione edile in un numero di unità immobiliari superiore al 30% del totale che costituiscono l edificio o gli edifici serviti dall impianto. SITUAZIONI REALI 1) Impianto con predisposizione idraulica si può installare un misuratore di portata eventualmente munito di modulo di trasmissione radio per la lettura remota dei consumi. 2) Impianto senza predisposizione idraulica: - Sostituire i rubinetti di arresto di tutti i locali con misuratori radio con rubinetto di arresto (valutare compatibilità vitoni/tenute e costi) - Dichiarare l infattibilità tecnica nella modalità dell art. 10 sopra citato.

66 Risultati dopo installazione Impianto esistente Distribuzione verticale INSTALLAZIONE DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE Potenza Kw CT Combustibile Consumo medio Antecedente Combustibile Consumo medio dopo intervento Risparmio 210 Gas Metano mc/anno Gas Metano mc/anno -18% 220 Gas Metano mc/anno Gas Metano mc/anno -16% RIQUALIFICAZIONE CT ed INSTALLAZIONE DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE Potenza Kw CT Combustibile Consumo medio Antecedente Combustibile Consumo medio dopo intervento Risparmio 140 Gas Metano mc/anno Gas Metano mc/anno -37% 116 Gas Metano mc/anno Gas Metano mc/anno -30% 283 Gasolio lt/anno Gas Metano mc/anno -50%

67 ANCCA Associazione Nazionale Contabilizzazione Calore e Acqua 27 Marzo 2015 SAN DONATO MIL.SE - MI

68 Chi siamo? L ANNCA è l associazione fondata a Milano su iniziativa di quattro Aziende multinazionali ista Oilcontrol Techem Zenner specializzate da diversi decenni nella contabilizzazione del calore, dell acqua e nel risparmio energetico. L Associazione è aperta alla collaborazione con altre società che operano professionalmente nel settore.

69 Scopo dell Associazione L Associazione ANNCA sta raccogliendo i pareri di diversi esperti del settore al fine di trovare punti comuni sulle tecniche di contabilizzazione allo scopo di preparare delle proposte da inserire in un testo contenente delle linee guida per: la corretta installazione degli apparecchi, la mappatura professionale dei radiatori (grazie anche a banche dati aggiornate e complete) la gestione corretta delle situazioni particolari (manomissioni, guasti, cambi utente, rimozioni sigilli ), la trasparenza nella ripartizione, la chiarezza nei conteggi, la gestione delle contestazioni e quindi dare garanzia di qualità delle Aziende associate.

70 Scopo dell Associazione Attraverso specifiche Linee Guida si vuole aiutare a regolamentare il settore della contabilizzazione e della ripartizione dei costi per garantire un servizio completo, corretto, chiaro e preciso a tutela dell utente finale e a garanzia di un reale risparmio energetico. A questo scopo, occorre dare informazioni dettagliate agli utenti finali in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori. L Associazione intende inoltre essere un punto di riferimento e un importante interlocutore a livello regionale e nazionale per gli Enti pubblici, il settore della contabilizzazione, gli amministratori, i consumatori,

71 Qualche dato numerico... L insieme di queste Aziende rappresenta in termini numerici... più del 70% degli appartamenti contabilizzati in Europa che equivalgono a circa 110 milioni di apparecchiature lette ogni anno grazie all attività di oltre dipendenti in Europa

72 Risorse energetiche limitate e costose... Sviluppo di richiesta di Energia Primaria al mondo Billion Tons of Oil Equivalent 5.5 Source: International Energy Agency (IEA) A 2002A 2010E 2030E Sviluppo di richiesta di energia primaria Energy prices (indexed) Dec-99 May-01 Oct-02 Feb-04 Jul-05 Dec-06 Brent Oil Steam Coal Natural Gas Consumo mondiale di acqua per uso domestico Domestic water consumption (bn m 3 /year) Source: World Water Council A 2000A 2025E 2050E L energia e l acqua sono destinate a diventare sempre più costose La contabilizzazione è uno strumento importante per controllare e ridurre il consumo di energia e acqua La contabilizzazione può portare al 20% di risparmio

73 Qualche dato numerico... Con la contabilizzazione si consegue un risparmio annuo delle risorse pari a: Energia Termica: circa 32 miliardi di kwh equivalente necessario a riscaldare 2,2 milioni di appartamenti (pari a un terzo degli appartamenti italiani)

74 Qualche dato numerico... Acqua: circa 92,5 milioni di m 3 equivalente al fabbisogno annuale di abitazioni

75 Qualche dato numerico... Con conseguente riduzione di emissioni di CO 2 in ambiente pari a: 7,5 milioni di tonnellate equivalente alle emissioni di 5 milioni di automobili

76 Contabilizzazione in Europa: Nazione 2012 Potenziale Mercato (milioni appartamenti) 2012 Penetrazione del mercato (%) Germania (calore/acqua) 17,7 97 Francia (acqua) 12,6 45 Polonia (calore) 5,7 50 Danimarca (calore) 1,0 100 Repubblica ceca (calore) 1,4 83 Austria (calore) 0,9 97 Olanda (calore) 0,6 72 Belgio (calore) 0,5 95 Romania (calore) 1,4 51 Bulgaria (calore) 0,5 96 Slovacchia (calore) 0,7 87 Italia (calore / acqua ) 3,2 18

77 Esempio di risparmio concreto con l introduzione della contabilizzazione: Prima dell'installazione dei ripartitori e delle valvole Dopo l'installazione dei ripartitori e delle valvole termostatiche Risparmio conseguito Stabile Numero appart. Consumo reale (media 2 anni) in kwh Consumo destagionalizzat o (media 2 anni) in kwh Consum o reale 1 anno in kwh Consum o destag. 1 anno in kwh Consum o reale 2 anno in kwh Consum o destag. 2 anno in kwh 1 anno 2 anno A ,79% 22,77% B ,67% 21,64% C ,82% -

78 Installazione: professionalità e garanzia di corretta installazione e messa in funzione Le aziende professionali pongono la massima cura nell installazione dei dispositivi di contabilizzazione (contatori di calore; ripartitori e contatori dell acqua)

79 Ecco come si presentano gli impianti esistenti: 5 colonne 3 colonne

80 Ecco come si presentano gli impianti esistenti:

81 Ecco come si presentano gli impianti esistenti:

82 Ecco come si presentano gli impianti esistenti:

83 Ecco come si presentano gli impianti esistenti:

84 Ecco cosa succede ad affidare l installazione a società non specializzate :

85 Ecco cosa succede ad affidare l installazione a società non specializzate :

86 Ecco cosa succede ad affidare l installazione a società non specializzate :

87 Ecco cosa succede ad affidare l installazione a società non specializzate :

88 Ecco cosa succede ad affidare l installazione a società non specializzate :

89 Ecco cosa succede ad affidare l installazione a società non specializzate :

90 Ecco cosa succede ad affidare l installazione a società non specializzate :

91 Ecco cosa succede ad affidare l installazione a società non specializzate :

92 Mappatura: corretto rilevamento corpi scaldanti Le aziende professionali pongono la massima cura nell identificazione dei radiatori mediante una puntuale e precisa MAPPATURA.

93 Rilevamento corpi scaldanti: DATA BASE RADIATORI La corretta classificazione dei radiatori è fondamentale per una corretta ripartizione. Gli associati ANNCA si avvalgono di banche dati comprendenti oltre 40 mila tipologie di radiatori, e possono quindi assicurare la massima precisione.

94 Rilevamento corpi scaldanti: DATA BASE RADIATORI La resa termica dei radiatori viene testata in opportune camere climatiche da laboratori indipendenti che attestano la precisione del DATA BASE RADIATORI e permettono la determinazione del coefficiente di accoppiamento in accordo alla normativa UNI-EN 834

95 Determinazione fattori di conversione Radiatori di varie dimensioni Accoppiamento termico La temperatura della superficie del radiatore è la stessa in entrambi i casi.

96 Determinazione fattori di conversione: coefficiente di accoppiamento termico Esempio: 50 o C 80 o C Sup. scaldanti con identica temperatura!

97 E se qualche ripartitore non potesse essere letto? Dopo alcuni tentativi è opportuno effettuare la verifica dell apparecchio (guasto o manomissione?) e procedere alla stima del consumo secondo uno dei seguenti criteri: media dei consumi degli altri apparecchi installati nell appartamento consumo dell anno precedente massimo consumo La Norma UNI non prevede linee guida per la gestione delle stime, così come di casi particolari che però per esperienza sappiamo rientrare nella gestione della ripartizione e siamo abituati a trattare con professionalità.

98 Confronto tra i metodi di conteggio: L Associazione ANCCA sta verificando quale sia la differenza tra i diversi metodi di contabilizzazione. Dalle prime prove condotte si deduce che le differenze sulla ripartizione siano molto contenute (al di sotto del 4%). E quindi di fondamentale importanza affidare l incarico per la contabilizzazione ad aziende professionali e di provata esperienza che possano assicurare: il rispetto delle Linee Guida comuni, una presenza duratura nel tempo, la disponibilità nell assistenza agli utenti e quindi agli Amministratori, contratti di servizio regolarizzati come garanzia di un serio impegno nei confronti dei propri clienti.

99 L ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 102/2014 E LA UNI ASPETTI DI METROLOGIA Dott. A. Pecile Maddalena spa 26/03/2015 1

100 AGENDA: - DIRETTIVA METROLOGICA EUROPEA 2004/22/CE (M.I.D.) - DECRETO 30 OTTOBRE 2013, NR PROTOCOLLI TRASMISSIVI E ASPETTI NORMATIVI - MODALITA DI INSTALLAZIONE 26/03/2015 2

101 M.I.D. DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 22 Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura (GU n. 64 del Suppl. Ordinario n.73), Allegato MI-004 (contatori di calore) 26/03/2015 3

102 M.I.D. E la DIRETTIVA METROLOGICA EUROPEA 2004/22/CE pubblicata sulla Gazzetta Europea nel 2004 che definisce le linee guida sulla metrologia legale e fiscale in Europa. Gli stati membri avrebbero dovuto convertirla in legge pubblicandola entro il 1 aprile 2006 e rendendola operativa dal 1 novembre Il nostro Paese ha pubblicato la legge solo il 17 marzo 2007 rendendola operativa dal 19 marzo 2007 (Decreto Legislativo 2/2/2007 n. 22 pubblicato sulla G.U. n. 64 del 17 marzo 2007). 26/03/2015 4

103 M.I.D. Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 (M.I.D.) Recepita in Italia con D.L. 2 Febbraio 2007 n. 22 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 64 del Norma armonizzata: EN contatori EN 1434 calorimetri (Testo direttiva su digitare anno: 2004, numero: 22). Applicabile a qualsiasi tipo di contatore per acqua calda e fredda (meccanico, combinato, elettronico) e ai contatori di calore per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali. Il D.L. si articola su 3 parti: - Testo del Decreto - Allegati I e II: definizioni e procedura di richiesta di notifica - Allegati da A ad H1: dichiarazioni di conformità - Allegati da MI-001 a MI-010: tipologie di apparecchiature soggette alla M.I.D. 26/03/2015 5

104 M.I.D. Valutazioni di conformità I misuratori sono assoggettati a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità di cui all art. 7 del testo della direttiva: B Esame del tipo + F Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto B Esame del tipo + D Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione H1 Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull esame del progetto 26/03/2015 6

105 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 Il Ministro dello Sviluppo Economico Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della Direttiva 2004/22/CE (MID). (13G00195) (GU Serie Generale n.5 del ) Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/ /03/2015 7

106 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 CHE COS E: E il decreto che regolamenta i cosiddetti «Controlli metrologici successivi» sui contatori per acqua e calore. E logica conseguenza di quanto esprime la Direttiva 2004/22/CE detta MID, recepita in Italia con il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 22 Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. (GU n. 64 del Suppl. Ordinario n.73), all Art. 19 che testualmente cita: Aggiornamento e controlli successivi 1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico. 2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio. 26/03/2015 8

107 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 A CHE STRUMENTI SI APPLICA: Agli strumenti relativi al predetto decreto 2 febbraio 2007, quindi a: - contatori per acqua pulita fredda e riscaldata ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera (All. MI-001) - contatori di Calore ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera (All. MI-004) Il Decreto riguarda quindi i SOLI CONTATORI PER ACQUA E PER CALORE CERTIFICATI MID. 26/03/2015 9

108 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 COSA SONO I CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI: Di base si dividono in: - verificazione periodica : il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dell acqua dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico - controlli metrologici casuali: i controlli metrologici legali, diversi da quelli periodici, effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori dell acqua e sui contatori di calore, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento e utilizzo 26/03/

109 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI: - verificazione periodica : è un'attività di controllo programmata che prevede la verifica del contatore da effettuarsi con la seguente periodicità: 26/03/

110 DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 ENTRATA IN VIGORE 1. Il DM 155/2013 è entrato in vigore il 23 gennaio Gli articoli 8 (verificazione periodica) e 12 (obblighi del titolare del contatore dell acqua e del contatore di calore) entrano in vigore il 23 luglio /03/

111 TELELETTURA: SUB METERING - PRODOTTI Contatore per acqua a getto unico con modulo radio Misuratore di energia termica con trasmissione radio Ripartitore di spese di riscaldamento con trasmissione radio 26/03/

112 TIPOLOGIA DI PROTOCOLLI E ASPETTI NORMATIVI I protocolli trasmissivi nel settore della trasmissione dati a distanza degli Utility Meters sono regolati dalla Normativa Europea EN13757 In particolare nel settore wireless si applica la EN13757/4 (trasmettitori radio). La norma definisce quindi quali siano le caratteristiche del protocollo di trasmissione definito come M BUS WIRELESS M BUS Wireless deriva dall omonimo sistema M Bus filare che da anni è utilizzato principalmente nel settore calore 26/03/

113 TIPOLOGIA DI PROTOCOLLI E ASPETTI NORMATIVI Di fatto la norma definisce quali debbano essere i seguenti parametri: - Frequenza (la norma prevede 3 frequenze: 169 MHz 433 MHz 868 MHz) - Link radio in termini di modulazione - Modo trasmissivo (i più usati sono T1 T 2 S1 S2) - Stringa dati I sistemi di trasmissione dati che non siano all interno di tali parametri NON possono essere classificati come EN compliant Esempio: ZIGBEE (protocollo trasmissivo sviluppato negli Stati Uniti e principalmente utilizzato sulla frequenza di 2,4 GHz) NON è EN compliant 26/03/

114 TIPOLOGIA DI PROTOCOLLI E ASPETTI NORMATIVI All interno del protocollo M BUS Wireless si è formato un sottoinsieme nato in Germania e denominato OMS (Open Metering Standard) che ha definito in maniera univoca il protocollo di trasmissione anche in termini di frequenza (accetta SOLO 868) e di crittografia (accetta solo AES 128). QUINDI Chi utilizza M Bus Wireless in accordo alla 13757/4 non necessariamente ha la garanzia di avere una interoperabilità assoluta sui dati; è possibile leggere TUTTA la stringa), ma in alcuni casi per interpretare completamente i dati è necessario che il produttore fornisca il protocollo. Con M BUS OMS invece i dati sono interpretabili senza alcun intervento (stringa parlante parallelo con M Bus filare). 26/03/

115 CALDAIA MODALITA INSTALLAZIONE Unità di calcolo * Possibilità di installazione in ingresso Contatore con lancia impulsi Sonda temperatura ingresso * Sonda temperatura uscita Radiatore 26/03/

116 MODALITA INSTALLAZIONE CRITICITA : - PROBLEMATICHE DERIVANTI DA UNA NON CORRETTA INSTALLAZIONE - CERTIFICAZIONI PER UN INSTALLAZIONE ESEGUITA A REGOLA D ARTE (ES. DM 37/08) - L IMPORTANZA DELL ESISTENZA DI UNA FIGURA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO 26/03/

117 Grazie per l attenzione 26/03/

Contabilizzazione Termotecnica Pompe di Industriale. Gli atti dei convegni e più di contenuti su

Contabilizzazione Termotecnica Pompe di Industriale. Gli atti dei convegni e più di contenuti su Contabilizzazione Termotecnica Pompe di Industriale Calore Calore Gli atti dei convegni e più di 7.500 contenuti su www.verticale.net Convegno CTI-EIOM mcter Contabilizzazione Calore La contabilizzazione

Dettagli

Edifici condominiali esistenti: obbligo della contabilizzazione del calore

Edifici condominiali esistenti: obbligo della contabilizzazione del calore a cura dell avv. Gennaro Guida gennaro.guida@email.it www.guidiuris.com Edifici condominiali esistenti: obbligo della contabilizzazione del calore Venerdì 1 aprile 2016 ore 15.30 ~ Napoli ~ Mostra d Oltremare

Dettagli

Contabilizzazione Del Calore. Riferimenti Normativi:

Contabilizzazione Del Calore. Riferimenti Normativi: Contabilizzazione Del Calore La contabilizzazione conferisce ad ogni utente l autonomia gestionale. L'utente è tenuto a pagare un addebito corrispondente alla quantità di calore volontariamente prelevata

Dettagli

Aspetti giuridici, normativi e interpretazione del D.Lgs 102/2014 Giuseppe Bordolli

Aspetti giuridici, normativi e interpretazione del D.Lgs 102/2014 Giuseppe Bordolli Aspetti giuridici, normativi e interpretazione del D.Lgs 102/2014 Giuseppe Bordolli IMPIANTO TERMICO IN GENERALE La definizione di impianto termico La definizione di impianto termico: art. 2 comma 1, l-tricies

Dettagli

UNI 10200:2013 COSA CAMBIA E PERCHE

UNI 10200:2013 COSA CAMBIA E PERCHE UNI 10200:2013 COSA CAMBIA E PERCHE Nuove norme, altri obblighi per noi cittadini. E più facile accettarle se comprendiamo e condividiamo il perché. Iniziamo col dire che l origine dell obbligo è la direttiva

Dettagli

Termoregolazione e contabilizzazione del calore: le FAQ del Ministero

Termoregolazione e contabilizzazione del calore: le FAQ del Ministero Termoregolazione e contabilizzazione del calore: le FAQ del Ministero Il ministero dello Sviluppo Economico risponde ai dubbi più frequenti riscontrati in merito all obbligatorietà dei sistemi di termoregolazione

Dettagli

La normativa regionale in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Arch. Stefano Stefani Ervet Spa

La normativa regionale in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Arch. Stefano Stefani Ervet Spa La normativa regionale in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore Arch. Stefano Stefani Ervet Spa LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26 DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA

Dettagli

Contabilizzatori di calore: dal 1 gennaio 2017 sanzioni per i ritardatari

Contabilizzatori di calore: dal 1 gennaio 2017 sanzioni per i ritardatari Contabilizzatori di calore: dal 1 gennaio 2017 sanzioni per i ritardatari Dal 1 gennaio 2017, per le unità condominiali riscaldate in modo centralizzato, è in vigore l'obbligo (sanzionato) di installare

Dettagli

Aspetti giuridici, normativi e interpretazione del D.Lgs 102/2014 Giuseppe Bordolli

Aspetti giuridici, normativi e interpretazione del D.Lgs 102/2014 Giuseppe Bordolli Aspetti giuridici, normativi e interpretazione del D.Lgs 102/2014 Giuseppe Bordolli IMPIANTO TERMICO IN GENERALE La definizione di impianto termico La definizione di impianto termico: art. 2 comma 1, l-tricies

Dettagli

CONTABILIZZAZIONE CALORE

CONTABILIZZAZIONE CALORE http://www.ingegneriromani.it CONTABILIZZAZIONE CALORE Chiarimenti per l applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e in particolare dell articolo 9, comma

Dettagli

Comune di Parma DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD DEL 01/06/2016

Comune di Parma DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD DEL 01/06/2016 Comune di Parma DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD-2016-1383 DEL 01/06/2016 Inserita nel fascicolo: 2016.VI/3.8 Centro di Responsabilità: 51 5 0 0 - SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO - SERVIZIO

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA Parte seconda - N. 248 Anno 45 20 ottobre 2014 N. 305 DELIBERAZIONE DELLA

Dettagli

CHIARIMENTI IN MATERIA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

CHIARIMENTI IN MATERIA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE CHIARIMENTI IN MATERIA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102 ARTICOLO 9, COMMA 5 GIUGNO 2017 Introduzione Il presente documento si

Dettagli

Corso di Formazione CTI Modulo (A)

Corso di Formazione CTI Modulo (A) Corso di Formazione CTI Modulo (A) LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO e IL RUOLO DELL AMMINISTRATORE Coordinatore del corso: dott. Mattia Merlini Relatori: avv. Edoardo Riccio, ing. Laurent Socal

Dettagli

La normativa regionale in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore: procedure di controllo e sanzioni amministrative

La normativa regionale in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore: procedure di controllo e sanzioni amministrative La normativa regionale in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore: procedure di controllo e sanzioni amministrative Arch. Stefano Stefani Ervet Spa LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004,

Dettagli

Bollino blu, termoregolazione e contabilizzazione impianti termici. Nuove disposizioni per il contenimento dei consumi energetici (Regione Lombardia)

Bollino blu, termoregolazione e contabilizzazione impianti termici. Nuove disposizioni per il contenimento dei consumi energetici (Regione Lombardia) Bollino blu, termoregolazione e contabilizzazione impianti termici Nuove disposizioni per il contenimento dei consumi energetici (Regione Lombardia) Introduzione La regione Lombardia, con il DGR IX/2601

Dettagli

Torino, 25 maggio 2016 SIGNIFICATO E CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA TERMOREGOLAZIONE CON CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE. Ing Ugo Gian Piero CLERICI

Torino, 25 maggio 2016 SIGNIFICATO E CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA TERMOREGOLAZIONE CON CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE. Ing Ugo Gian Piero CLERICI Torino, 25 maggio 2016 SIGNIFICATO E CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA TERMOREGOLAZIONE CON CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE Ing Ugo Gian Piero CLERICI Le attuali rivoluzioni normative nel settore energetico derivano

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2014, N. 1577

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2014, N. 1577 Regione Emilia-Romagna DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2014, N. 1577 Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici di cui agli Allegati 1, 2 e 3 della delibera

Dettagli

La contabilizzazione del calore. Esempi svolti con TERMOLOG EpiX 7

La contabilizzazione del calore. Esempi svolti con TERMOLOG EpiX 7 La contabilizzazione del calore Esempi svolti con TERMOLOG EpiX 7 DIRETTIVA 2012/27/UE Articolo 9 Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale

Dettagli

NUOVA NORMATIVA NAZIONALE: DPR 2 APRILE 2009 N. 59 E LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

NUOVA NORMATIVA NAZIONALE: DPR 2 APRILE 2009 N. 59 E LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI NUOVA NORMATIVA NAZIONALE: DPR 2 APRILE 2009 N. 59 E LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI NUOVA NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA NUOVA PROCEDURA DI CALCOLO PER LA CERTIFICAZIONE

Dettagli

PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE POSSONO ESSERE UTILIZZATI SIA I RIPARTITORI SIA I MISURATORI. Avv. Edoardo Riccio

PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE POSSONO ESSERE UTILIZZATI SIA I RIPARTITORI SIA I MISURATORI. Avv. Edoardo Riccio PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE POSSONO ESSERE UTILIZZATI SIA I RIPARTITORI SIA I MISURATORI Avv. Edoardo Riccio La più importante disposizione in tema di termoregolazione e contabilizzazione del calore,

Dettagli

obiettivi del d. lgs. 102/2014: nuovi obblighi e responsabilità per l'amministratore

obiettivi del d. lgs. 102/2014: nuovi obblighi e responsabilità per l'amministratore SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANACI La disciplina e gli obiettivi del d. lgs. 102/2014: nuovi obblighi e responsabilità per l'amministratore Francavilla al Mare 23 ottobre 2015 - Avv. Pietro

Dettagli

Corso di Formazione CTI

Corso di Formazione CTI Corso di Formazione CTI LA UNI 10200: LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO e L INTERPRETAZIONE LEGISLATIVA Coordinatore del corso: dott. Mattia Merlini Relatori: avv. Edoardo Riccio, ing. Laurent

Dettagli

Direttiva 2012/27/UE: contabilizzatori del calore entro il 31 dicembre 2016

Direttiva 2012/27/UE: contabilizzatori del calore entro il 31 dicembre 2016 Normativa Direttiva 2012/27/UE: contabilizzatori del calore entro il 31 dicembre 2016 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014, è stato pubblicato il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Dettagli

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PROGETTAZIONE E GUIDA ALL APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E DELLA NORMATIVA TECNICA Aggiornato al D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, al D.M. 26 giugno 2009, al D. Leg.vo

Dettagli

Corso di Formazione CTI Modulo (B)

Corso di Formazione CTI Modulo (B) Corso di Formazione CTI Modulo (B) LA PROGETTAZIONE E LA CONDUZIONE DEI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE Coordinatore del corso: dott. Mattia Merlini Relatore: ing. Laurent Socal

Dettagli

Corso di Formazione CTI Modulo (A)

Corso di Formazione CTI Modulo (A) Corso di Formazione CTI Modulo (A) LA UNI 10200: LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO e L INTERPRETAZIONE LEGISLATIVA Coordinatore del corso: dott. Mattia Merlini Relatori: avv. Edoardo Riccio,

Dettagli

Dlgs 4 luglio 2014, n. 102

Dlgs 4 luglio 2014, n. 102 Dlgs 4 luglio 2014, n. 102 attuazione della direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica Inquadramento normativo e tecnico Dott. Ing. Franco Ricci Firenze, 4 Dicembre 2015 - Auditorium Confartigianato

Dettagli

L'efficienza energetica degli edifici dopo i 3 D.M. 26 giugno 2015 : dalla progettazione alla certificazione energetica

L'efficienza energetica degli edifici dopo i 3 D.M. 26 giugno 2015 : dalla progettazione alla certificazione energetica L'efficienza energetica degli edifici dopo i 3 D.M. 26 giugno 2015 : dalla progettazione alla certificazione energetica Energy Manager negli Enti Locali, adempimenti per il rilascio di attestati di rispondenza

Dettagli

COME RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO EDILIZIO? TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE: UN CASO VIRTUOSO CERTIFICATO ENEA

COME RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO EDILIZIO? TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE: UN CASO VIRTUOSO CERTIFICATO ENEA COME RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO EDILIZIO? TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE: UN CASO VIRTUOSO CERTIFICATO ENEA Maria-Anna Segreto Laboratorio LAERTE ENEA mariaanna.segreto@enea.it Rimini, 09 novembre

Dettagli

TITOLO I... 3 Articolo Definizioni... 3 Articolo Ambito di applicazione... 4 TITOLO II... 5 Articolo Output del servizio...

TITOLO I... 3 Articolo Definizioni... 3 Articolo Ambito di applicazione... 4 TITOLO II... 5 Articolo Output del servizio... DEFINIZIONE DEI COSTI DI RIFERIMENTO INDICATIVI PER IL SERVIZIO DI SUDDIVISIONE DELLE SPESE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA IGIENICO SANITARIA TRA LE UNITÀ IMMOBILIARI E NEGLI EDIFICI POLIFUNZIONALI

Dettagli

Corso di Formazione CTI Modulo (A)

Corso di Formazione CTI Modulo (A) Corso di Formazione CTI Modulo (A) LA UNI 10200: I CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E DI ACQUA CALDA SANITARIA IN EDIFICI CONDOMINIALI Coordinatore del corso: dott. Mattia

Dettagli

RIFLESSIONI IN MATERIA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEL CONDOMINIO

RIFLESSIONI IN MATERIA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEL CONDOMINIO RIFLESSIONI IN MATERIA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEL CONDOMINIO Edoardo Riccio SOMMARIO 1. Il contesto europeo Pag. 1 2. L'impianto termico Pag. 2 3. Norme di riferimento Leggi

Dettagli

Contabilizzazione e Termoregolazione

Contabilizzazione e Termoregolazione Contabilizzazione e Termoregolazione UNI 10200 DLgs 102/14 Dott. Massimiliano.Magri@coster.eu Titolare COSTER T.E., membro GC 102 - Gruppo Consultivo "Decreto Legislativo 102", GC CTER - Gruppo Consultivo

Dettagli

Di quali strumenti dispone il nostro Paese per dare risposta a problematiche energetiche, con particolare riferimento agli edifici?

Di quali strumenti dispone il nostro Paese per dare risposta a problematiche energetiche, con particolare riferimento agli edifici? N O R M A T I V A Di quali strumenti dispone il nostro Paese per dare risposta a problematiche energetiche, con particolare riferimento agli edifici? LEGGE n. 10/91; DPR 412/93 e 551/99; * D.Lgs 31 MARZO

Dettagli

Corso di Formazione CTI Modulo (A)

Corso di Formazione CTI Modulo (A) Corso di Formazione CTI Modulo (A) LA UNI 10200: I CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E DI ACQUA CALDA SANITARIA IN EDIFICI CONDOMINIALI Coordinatore del corso: dott. Mattia

Dettagli

Normative di riferimento. Trattamento acqua impianti termici e di raffreddamento

Normative di riferimento. Trattamento acqua impianti termici e di raffreddamento Intervento Presentazione presso DPR Energy 74/2013 Teamnuovo Garlenda libretto 14 maggio d impianto 2014 Normative di riferimento Trattamento acqua impianti termici e di raffreddamento D.M. 37/2008 nuova

Dettagli

Corso di Formazione CTI Modulo (B)

Corso di Formazione CTI Modulo (B) Corso di Formazione CTI Modulo (B) LA PROGETTAZIONE E LA CONDUZIONE DEI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE Coordinatore del corso: dott. Mattia Merlini Relatore: ing. Laurent Socal

Dettagli

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia articoli

Dettagli

CURIT. (Catasto Unico Regionale Impianti Termici)

CURIT. (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) Disposizioni per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici nel territorio regionale approvato con D.G.R. 30 novembre

Dettagli

2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE».

2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE». IN EVIDENZA EFFICIENZA ENERGETICA: LE INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 102/2014 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo sull'efficienza energetica n. 141 del 18 luglio 2016,

Dettagli

Gli adempimenti della nuova disciplina regionale in materia di efficienza energetica degli edifici

Gli adempimenti della nuova disciplina regionale in materia di efficienza energetica degli edifici Gli adempimenti della nuova disciplina regionale in materia di efficienza energetica degli edifici D.d.u.o. 6480/2015 maggio 2016 - Documento ad uso del Sistema associativo lombardo - Si riportano nel

Dettagli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI MILANO TARIFFA PROFESSIONALE PER GLI ADEMPIMENTI EX LEGGE 10/91 ( )

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI MILANO TARIFFA PROFESSIONALE PER GLI ADEMPIMENTI EX LEGGE 10/91 ( ) (Delibera del Consiglio dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano del 25 marzo 1996, fatta propria dal Consiglio dell Ordine degli Architetti della Provincia di Milano il 02 aprile 2001) INTRODUZIONE:

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. Premesso che:

LA GIUNTA REGIONALE. Premesso che: 1 di 11 14/03/2012 9.44 Approvazione nuovo modello di attestato di certificazione energetica degli edifici. LA GIUNTA REGIONALE Premesso che: - il D.Lgs. 192/2005, attuativo della direttiva 2002/91/CE,

Dettagli

NORMA UNI 10200:2013

NORMA UNI 10200:2013 NORMA UNI 10200:2013 NORMA UNI 10200:2013 Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria LA UNI 10200 è una norma tecnica a CARATTERE NORMATIVO stabilisce i criteri

Dettagli

Pescara, 19 marzo Regione Abruzzo

Pescara, 19 marzo Regione Abruzzo Pescara, 19 marzo 2014 Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Politica Energetica, Qualità

Dettagli

IMPIANTI A BIOMASSA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI TECNOLOGIE, ETICHETTATURA ENERGETICA, LIBRETTO E CONFORMITÀ. Pianoro, 23 novembre 2015

IMPIANTI A BIOMASSA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI TECNOLOGIE, ETICHETTATURA ENERGETICA, LIBRETTO E CONFORMITÀ. Pianoro, 23 novembre 2015 IMPIANTI A BIOMASSA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI TECNOLOGIE, ETICHETTATURA ENERGETICA, LIBRETTO E CONFORMITÀ In collaborazione con: Pianoro, 23 novembre 2015 IMPIANTI A BIOMASSA PER IL RISCALDAMENTO

Dettagli

La ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria: la UNI 10200

La ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria: la UNI 10200 STUDIO TECNICO Geom. INCORVAIA Marco Via Sant Antonino n. 66, 10139 Torino Tel. 0116995090 www.studioincorvaia.net e-mail studioincorvaiamarco@libero.it P.I. 07938050015 C.F. NCR MRC 76P02 F335H N.7754

Dettagli

Risparmio energetico: D.Lgs 192 del 19/08/2005 e D.Lgs 311/06. Aslam Magenta - Ing. Mauro Mazzucchelli Anno Scolastico

Risparmio energetico: D.Lgs 192 del 19/08/2005 e D.Lgs 311/06. Aslam Magenta - Ing. Mauro Mazzucchelli Anno Scolastico Risparmio energetico: D.Lgs 192 del 19/08/2005 e D.Lgs 311/06 Scolastico 2014-2015 45 D.Lgs192/2005 + D.Lgs311/06 Successivamente è stato emesso il D.Lgs 192 del 19/08/2005 ed integrato dal D.Lgs 311/06

Dettagli

CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI

CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI COST-OPTIMALITY VALUTAZIONI DEL VANTAGGIO ECONOMICO DELLA CONTABILIZZAZIONE ASSIEME ALLA TERMOREGOLAZIONE NEI CONDOMINI Carlo Filippo

Dettagli

Fa parte della presente famiglia il seguente requisito: CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 6 RISPARMIO ENERGETICO

Fa parte della presente famiglia il seguente requisito: CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 6 RISPARMIO ENERGETICO ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 6 RISPARMIO ENERGETICO 20/12/1999 PAG.: 1/1 PROPOSIZIONE ESIGENZIALE (SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 CEE) L organismo edilizio ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento

Dettagli

Preambolo. Visto l articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione;

Preambolo. Visto l articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione; Proposta di legge: Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio).

Dettagli

Note legali per affrontare ricorrenti problemi operativi.

Note legali per affrontare ricorrenti problemi operativi. La termoregolazione e contabilizzazione del calore sono poco praticate Note legali per affrontare ricorrenti problemi operativi. La ripartizione dei costi del servizio riscaldamento deve essere eseguita

Dettagli

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA Decreto Legislativo 19 agosto 2005 N.192 così come modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 N.311 OGGETTO: Fabbricato a destinazione sito a in Via.. IDENTIFICAZIONE

Dettagli

La contabilizzazione del calore in impianti condominiali a seguito del Dlgs102/14:

La contabilizzazione del calore in impianti condominiali a seguito del Dlgs102/14: Eco-Network Firenze 23 ottobre 2015 La contabilizzazione del calore in impianti condominiali a seguito del Dlgs102/14: Circolo virtuoso per l innovazione del sistema edificio-impianto o accanimento tecnologico?

Dettagli

Detrazioni spese di manutenzione straordinaria e risparmio energetico: il punto

Detrazioni spese di manutenzione straordinaria e risparmio energetico: il punto Ai gentili clienti Loro sedi Detrazioni spese di manutenzione straordinaria e risparmio energetico: il punto Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia delle Entrate, in risposta

Dettagli

PREMESSO CHE -il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia

PREMESSO CHE -il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia PREMESSO CHE -il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia prevede, in particolare, all articolo 17 che In relazione

Dettagli

Efficienza Energetica al 2020

Efficienza Energetica al 2020 Venezia Marghera, 28 Giugno 2016 Efficienza Energetica al 2020 Studio Gallian Sas Via dell Industria, 9 35040 Boara Pisani (PD) Tel. 0425/410697 email: info@studiogallian.net sito: www.studiogallian.it

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 19 aprile 2010 ARG/elt 56/10 Disposizioni in materia di connessioni per l alimentazione di pompe di calore a uso domestico e di veicoli elettrici. Modificazioni dell Allegato A e dell Allegato

Dettagli

GLI IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL RISCALDAMENTO CIVILE

GLI IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL RISCALDAMENTO CIVILE GLI IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL RISCALDAMENTO CIVILE Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Tavolo Aria 10 ottobre 2013 Unità Organizzativa Energia e Reti

Dettagli

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI IN BASE AL D.M. GIUSTIZIA N. 140/2014 MODULO 1 SABATO 10 SETTEMBRE 2016 ORARIO 8.30 13.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI IN BASE AL D.M. GIUSTIZIA N. 140/2014 MODULO 1 SABATO 10 SETTEMBRE 2016 ORARIO 8.30 13. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI IN BASE AL D.M. GIUSTIZIA N. 140/2014 MODULO 1 SABATO 10 SETTEMBRE 2016 ORARIO 8.30 13.30 L AMMINISTRATORE CONDOMINIALE: POTERI E OBBLIGHI ALLA LUCE

Dettagli

L UNI e l attività di normazione tecnica. Presentazione PMI Italia Università Luiss, 25 ottobre 2013 Alberto Simeoni

L UNI e l attività di normazione tecnica. Presentazione PMI Italia Università Luiss, 25 ottobre 2013 Alberto Simeoni L UNI e l attività di normazione tecnica Presentazione PMI Italia Università Luiss, 25 ottobre 2013 Alberto Simeoni UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE Ente operante dal 1921, con personalità giuridica

Dettagli

Le nuove sfide per l efficienza energetica, fra risparmio sulla bolletta e lotta al cambiamento climatico

Le nuove sfide per l efficienza energetica, fra risparmio sulla bolletta e lotta al cambiamento climatico Le nuove sfide per l efficienza energetica, fra risparmio sulla bolletta e lotta al cambiamento climatico Milano 4 aprile 2016 Piazza Cavour 5 - Sede Aeegsi EFFICIENZA ENERGETICA, LE PRINCIPALI NOVITÀ

Dettagli

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA Assessorato dell Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità DECRETO 3 marzo 2011 (G.U.R.S. n. 13 del 25 marzo 2011) Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della

Dettagli

Regione Lombardia. Giunta regionale. Delibera 24 novembre 2011, n.9/2555. Bollettino Ufficiale Regionale 30 novembre 2011, n.48

Regione Lombardia. Giunta regionale. Delibera 24 novembre 2011, n.9/2555. Bollettino Ufficiale Regionale 30 novembre 2011, n.48 1 di 5 14/03/2012 9.42 Regione Lombardia Giunta regionale Delibera 24 novembre 2011, n.9/2555 Bollettino Ufficiale Regionale 30 novembre 2011, n.48 Disciplina dell'efficienza energetica in edilizia - Dichiarazione

Dettagli

SOLUZIONI PER UN MODERNO DATA CENTER PICCOLE E GRANDI CENTRALI TERMOFRIGORIFERE

SOLUZIONI PER UN MODERNO DATA CENTER PICCOLE E GRANDI CENTRALI TERMOFRIGORIFERE SOLUZIONI PER UN MODERNO DATA CENTER PICCOLE E GRANDI CENTRALI TERMOFRIGORIFERE 4 luglio 2014 LA SPEZIA Delibera AEEG del 19 dicembre 2013 n.607/2013/r/eel Ing. Alberto Calzavara Delegato Territoriale

Dettagli

Comune di Tradate Edilizia Privata

Comune di Tradate Edilizia Privata Comune di Tradate Edilizia Privata Adempimenti D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA del Ministero dell Economia Conforme all Allegato A al D.M. 19 febbraio 2007 Dati riferiti

Dettagli

Deliberazione 11 febbraio 2009 EEN 1/09

Deliberazione 11 febbraio 2009 EEN 1/09 Deliberazione 11 febbraio 2009 EEN 1/09 Adeguamento delle deliberazioni dell Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003 n. 103/03, 16 dicembre 2004 n. 219/04 e 23 maggio 2006 n. 98/06,

Dettagli

Il sottoscritto... codice fiscale. amministratore di condominio.. Comune di. cod. fisc. (condominio) In qualità di:

Il sottoscritto... codice fiscale. amministratore di condominio.. Comune di. cod. fisc. (condominio) In qualità di: Allegato 1 - Dom. Acc. Spett.le Banca Domanda di accesso al prestito a tasso zero per la riqualificazione energetica di abitazioni nel territorio della provincia di Milano. Consapevole delle sanzioni penali,

Dettagli

Termoregolazione e Contabilizzazione di Calore

Termoregolazione e Contabilizzazione di Calore Linee Guida per l Adozione l di Sistemi di Termoregolazione e Contabilizzazione di Calore Inquadramento normativo REGIONE PIEMONTE Settore Risanamento Elettromagnetico, Acustico e Atmosferico Inquadramento

Dettagli

CRITERIO DI RIPARTIZIONE UNI 10200 CONDOMINIO VIA DEL FIUME 6-8 SAN LAZZARO

CRITERIO DI RIPARTIZIONE UNI 10200 CONDOMINIO VIA DEL FIUME 6-8 SAN LAZZARO CRITERIO DI RIPARTIZIONE UNI 10200 CONDOMINIO VIA DEL FIUME 6-8 SAN LAZZARO Denominazione Codice fiscale Indirizzo civile abitazione via del Fiume n 6-8 Amministratori Edificio Nome Cognome Indirizzo Geom.

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA Ufficio Impianti Termici Nota informativa: Scadenza adempimenti di cui all art. 284 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152

Dettagli

Decreto 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole

Decreto 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole Decreto 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni Ambito di applicazione Interventi di piccole

Dettagli

Termotecnica Pompe di Industriale. Gli atti dei convegni e più di contenuti su.

Termotecnica Pompe di Industriale. Gli atti dei convegni e più di contenuti su. Termotecnica Pompe di Industriale Calore Gli atti dei convegni e più di 5.000 contenuti su www.verticale.net DPR 16 aprile 2013 n. 74 «Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di

Dettagli

NORMA UNI 10200 - RIFERIMENTI NORMATIVI NELLE DELIBERE REGIONALI (due esempi)

NORMA UNI 10200 - RIFERIMENTI NORMATIVI NELLE DELIBERE REGIONALI (due esempi) INFORMATIVA AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE SPESE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED ACS CENTRALIZZATI, PROVVISTI DI SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE (norma

Dettagli

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

COMUNE DI COLOGNO MONZESE COMUNE DI COLOGNO MONZESE Manutenzione impianti termici con potenza inferiore ai 35 KW LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI La manutenzione periodica deve essere affidata a un manutentore

Dettagli

ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE COMUNE DI CALCIO PROVINCIA DI BERGAMO ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Ufficio Tecnico Comunale Marzo 2012 INDICE 0. RIFERIMENTI NORMATIVI PAG. 3 1. CAMPO DI APPLICAZIONE PAG. 5 2.

Dettagli

Gli atti dei convegni e più di contenuti su.

Gli atti dei convegni e più di contenuti su. Termotecnica Cogenerazione Pompe di Industriale Calore Gli atti dei convegni e più di 5.000 contenuti su www.verticale.net LA COGENERAZIONE NEL NUOVO DM REQUISITI MINIMI ATTUATIVO DELLA LEGGE 90/13 Roberto

Dettagli

Termotecnica Pompe di Industriale. Gli atti dei convegni e più di contenuti su.

Termotecnica Pompe di Industriale. Gli atti dei convegni e più di contenuti su. Termotecnica Pompe di Industriale Calore Gli atti dei convegni e più di 5.000 contenuti su www.verticale.net Pompe di calore: nuove tariffe, incentivi e innovazioni tecnologiche La Normativa Tecnica di

Dettagli

A norma dell'articolo 1 comma 2, gli impianti sono classificati in sette tipologie:

A norma dell'articolo 1 comma 2, gli impianti sono classificati in sette tipologie: Franco Mario Tefa, Ingegnere Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera della Legge 248 del 2 dicembre 2005,

Dettagli

CATASTO UNICO REGIONALE IMPIANTI TERMICI. La conoscenza del parco impianti lombardo: il CURIT. 29 marzo 2012 fieramilano Rho

CATASTO UNICO REGIONALE IMPIANTI TERMICI. La conoscenza del parco impianti lombardo: il CURIT. 29 marzo 2012 fieramilano Rho CATASTO UNICO REGIONALE IMPIANTI TERMICI La conoscenza del parco impianti lombardo: il CURIT (Lucia Gervasoni) 29 marzo 2012 fieramilano Rho Convegno «Termoregolazione e contabilizzazione del calore in

Dettagli

Gli impianti e la direttiva 2010/31/UE

Gli impianti e la direttiva 2010/31/UE EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO Gli impianti e la direttiva 2010/31/UE Marco Masoero Dipartimento di Energetica Politecnico di Torino 1/41 Italia Domanda di energia primaria Italia: domanda di energia primaria

Dettagli

Regione Liguria Disposizioni e criteri per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici

Regione Liguria Disposizioni e criteri per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici Febbraio 2016 1. Con che periodicità si devono effettuare i controlli di manutenzione sugli impianti termici? L art. 7 del DPR 16/04/2013 n. 74 ha disposto che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione

Dettagli

Incontri informativi. Nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica

Incontri informativi. Nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA Ufficio Impianti Termici Incontri informativi Nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto

Dettagli

Incentivi per la sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione invernale

Incentivi per la sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione invernale Incentivi per la sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione invernale Guida al nuovo Conto termico per le pompe di calore elettriche Climaveneta Incentivi per la sostituzione di impianti esistenti

Dettagli

Il Decreto sul risparmio energetico DLGS 19 agosto 2005, n. 192

Il Decreto sul risparmio energetico DLGS 19 agosto 2005, n. 192 Il Decreto sul risparmio energetico DLGS 19 agosto 2005, n. 192 nell edilizia Pagina n 1 di 6 Finalità: - stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli

Dettagli

Faq impianti termici Regione Toscana

Faq impianti termici Regione Toscana Faq impianti termici Regione Toscana Su quali impianti si fanno i controlli di efficienza energetica? I controlli di efficienza energetica sono obbligatori solo sugli impianti termici superiori a determinate

Dettagli

CONVEGNO EDIFICI CONDOMINIALI: REGOLE PER L USO ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

CONVEGNO EDIFICI CONDOMINIALI: REGOLE PER L USO ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI CONVEGNO EDIFICI CONDOMINIALI: REGOLE PER L USO ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI Impianti termici centralizzati: i nuovi obblighi di contabilizzazione, le tecnologie possibili e i modelli

Dettagli

COMUNE DI ALME Provincia di Bergamo. ALLEGATO ENERGETICO al Regolamento Edilizio Comunale

COMUNE DI ALME Provincia di Bergamo. ALLEGATO ENERGETICO al Regolamento Edilizio Comunale COMUNE DI ALME Provincia di Bergamo ALLEGATO ENERGETICO al Regolamento Edilizio Comunale Adottato con deliberazione di C.C. n. 40 del 13 novembre 2012 Pubblicato dal al Approvato con Deliberazione di C.C.

Dettagli

L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21

L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21 L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres. Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico

Dettagli

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI CONDOMINIALI

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI CONDOMINIALI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI CONDOMINIALI Breve guida divulgativa e non esaustiva per l applicazione del Decreto Legislativo n.102 del 4 luglio 2014 di "Attuazione della direttiva 2012/27/UE

Dettagli

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 6 dicembre 2017, n. 824 Avvio del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel

Dettagli

Manutenzione impianti termici Martedì 20 Novembre :00 - Ultimo aggiornamento Martedì 20 Novembre :42

Manutenzione impianti termici Martedì 20 Novembre :00 - Ultimo aggiornamento Martedì 20 Novembre :42 In attesa dell'uscita del nuovo DPR 412 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici ricordiamo cosa prevede la legge attuale: IMPIANTI CON POTENZA INFERIORE

Dettagli

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto

Dettagli

FASCICOLO DEL FABBRICATO - PUBBLICATO DA "INGEGNERI ROMANI" - Libretto di centrale

FASCICOLO DEL FABBRICATO - PUBBLICATO DA INGEGNERI ROMANI  - Libretto di centrale FASCICOLO DEL FABBRICATO - PUBBLICATO DA "INGEGNERI ROMANI" www.ingegneriromani.it - ingegneri.romani@pianetarete.it Libretto di centrale 1. Impianto termico di edificio (I) adibito a (1)............ Destinato

Dettagli

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE F A I L A S C E L T A G I U S T A Legislatura di Riferimento Legge 10 del 9 gennaio 1991 Norme per l attuazione del piano energetico in materia di uso razionale dell energia,

Dettagli

ALLEGATO 2 alla d.g.r. 3/10/16, n. 5656

ALLEGATO 2 alla d.g.r. 3/10/16, n. 5656 ALLEGATO 2 alla d.g.r. 3/10/16, n. 5656 CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI CON BIOMASSA LEGNOSA, AI FINI DELL APPLICAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE E OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO

Dettagli

CENTRALI FRIGORIFERE

CENTRALI FRIGORIFERE CENTRALI FRIGORIFERE NUOVE TECNOLOGIE E RISPARMIO ENERGETICO Museo del Patrimonio Industriale 7 marzo 2014 - BOLOGNA Delibera AEEG del 19 dicembre 2013 n.607/2013/r/eel Ing. Luca Alberto Piterà Segretario

Dettagli

DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO Condominio a Brescia PERIZIA TECNICA VALUTAZIONE FATTIBILITA'

DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO Condominio a Brescia PERIZIA TECNICA VALUTAZIONE FATTIBILITA' DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO Condominio a Brescia PERIZIA TECNICA VALUTAZIONE FATTIBILITA' Sommario 1 Premessa... 3 2 Sopralluogo... 3 3 Aspetti normativi... 4 4 Considerazioni... 5 Pagina 2 1

Dettagli

Il distacco dal riscaldamento condominiale: l ordinanza del Tribunale di Torino

Il distacco dal riscaldamento condominiale: l ordinanza del Tribunale di Torino Il distacco dal riscaldamento condominiale: l ordinanza del Tribunale di Torino Il Tribunale di Torino, con l ordinanza del 2 gennaio 2014, affronta a quanto risulta- per primo il tema del distacco del

Dettagli