Capitolo 8 La gestione collettiva del risparmio

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Capitolo 8 La gestione collettiva del risparmio"

Transcript

1 Capitolo 8 La gestione collettiva del risparmio Sommario 1. Le società di gestione del risparmio (SGR) Autorizzazione della SGR Partecipazione al capitale della SGR e partecipazioni detenibili Fusione e scissione delle SGR Le SICAV: autorizzazione alla costituzione e attività esercitabili Capitale e azioni della SICAV Assemblee sociali Partecipazione al capitale della SICAV Fusione e scissione fra SICAV. Scioglimento e liquidazione volontaria La banca depositaria di OICR L operatività all estero di SGR e SICAV Obblighi di comportamento da rispettare nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio Gestione degli ordini e obblighi di rendicontazione e registrazione L organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle SGR e delle SICAV La vigilanza Provvedimenti ingiuntivi e crisi. 1. Le società di gestione del risparmio (SGR) Le società di gestione del risparmio (SGR), introdotte dalle L. 77/83 e 86/94, sono state riformate dal Tuf che riserva ad esse, insieme alle SICAV, l esercizio professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio. Le disposizioni del Tuf (artt ) sono state integrate in sede regolamentare, in particolare dai provvedimenti Banca d Italia dell e del , successivamente abrogati dal provvedimento , nonché dal D.M , n La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle Sgr e alle Sicav, nonché alle società di gestione armonizzate (art. 33 Tuf come modificato dal D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47). Le Sgr possono: prestare il servizio di gestione di portafogli; istituire e gestire fondi pensione; svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d Italia, sentita la Consob;

2 160 Capitolo 8 prestare i servizi accessori di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione; prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; commercializzare quote o azioni di OICR propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d Italia. La SGR può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi suindicati con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l operato dei soggetti delegati. In pratica le SGR, la cui costituzione è promossa di regola da compagnie di assicurazione, da istituti bancari e da società finanziarie le quali agiscono in qualità di soci, svolgono attività di investimento del risparmio raccolto presso i propri partecipanti nel rispetto del divieto di compiere operazioni speculative eccessivamente rischiose. Tali società investono il suddetto risparmio nell acquisto di titoli od in altre simili attività finanziarie, effettuando, nell interesse dei propri partecipanti, le operazioni ad esse relative (quali, ad esempio, la distribuzione di utili, l esercizio dei diritti inerenti ai titoli etc.). Il Tuf ha, peraltro, ampliato l ambito di attività delle SGR consentendo loro, in concomitanza all attività principale, di istituire e gestire fondi pensione, di prestare il servizio di gestione di portafogli su base individuale per conto terzi e altre attività connesse e strumentali. Le attività connesse e strumentali alla gestione collettiva del risparmio sono state stabilite, in attuazione di quanto previsto dall art. 33, co. 2, lett. c) del Tuf, dalla Banca d Italia con provvedimento del In esso è, infatti, precisato che è connessa l attività che consente di promuovere e sviluppare l attività principale riservata, mentre si definisce strumentale l attività che ha carattere ausiliario a quella principale svolta. A titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di: studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria; elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie; predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; amministrazione di immobili ad uso professionale. Inoltre, se la SGR è stata autorizzata al servizio di gestione di portafogli, può svolgere anche i servizi accessori previsti dall art. 1 co. 6 Tuf. Il partecipante al fondo, con la sua scelta di sottoscrizione, influenza solo indirettamente le scelte gestionali della SGR, non avendo alcun potere diretto di ingerenza nella gestione del fondo; a lui è infatti negato il diritto di partecipazione in assemblea e il relativo diritto di voto.

3 La gestione collettiva del risparmio 161 La contabilità della SGR è soggetta a revisione contabile e, accanto alle ordinarie scritture obbligatorie previste dal codice civile, sono previste ulteriori scritture ispirate a criteri di trasparenza e completezza in favore degli investitori. La stessa società di revisione incaricata del controllo contabile ha il compito di esprimere il proprio giudizio (certificazione) anche sul rendiconto del fondo comune gestito dalla SGR. In materia di scritture contabili, in attuazione dell art. 37, co. 2, lett. c) del Tuf, il D.M , n. 228 stabilisce le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio devono redigere in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici. Ai sensi dell art. 2 D.M. 228/99 le SGR devono redigere: il libro giornale del fondo comune nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione; il rendiconto della gestione del fondo comune, entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro trenta giorni dalla fine del semestre; esclusivamente per i fondi aperti, un prospetto recante l indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo redatto con periodicità almeno pari all emissione o rimborso delle quote. Tali documenti sono soggetti a particolari forme di pubblicità per consentire agli investitori di essere informati sull andamento della gestione. In specie, sia il rendiconto annuale, in cui devono essere indicati i parametri prescelti dal fondo ai fini della confrontabilità dei risultati (cd. benchmark), che la relazione semestrale devono essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della SGR e consultabili entro trenta giorni dalla loro redazione. La SGR agisce nei confronti degli investitori assumendo obblighi e responsabilità del mandatario. Si tratta, però di un mandato anomalo atteso che non permette al mandante di fornire istruzioni circa la scelta d investimento. Al fine di garantire la tutela degli investitori e il buon andamento del mercato le SGR sono soggette alla vigilanza della Banca d Italia e della Consob che, allo scopo suddetto, dispongono del potere di attuare nei confronti della SGR provvedimenti ingiuntivi e cautelari. La disciplina del Tuf prevede per le SGR due tipi di procedure concorsuali: l amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

4 162 Capitolo 8 2. Autorizzazione della SGR A) I requisiti per l autorizzazione L autorizzazione all esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio nonché del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini da parte della società di gestione del risparmio è concessa dalla Banca d Italia, sentita la Consob, quando ricorrono le seguenti condizioni (art. 34, co. 1, Tuf): sia adottata la forma di società per azioni; la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; la denominazione sociale contenga le parole «società di gestione del risparmio»; il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d Italia; i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza fissati dal regolamento ministeriale ai sensi dell art. 13 Tuf. Con l emanazione del D.M , n. 468, che in attuazione dell art. 13 Tuf fissa i requisiti degli esponenti aziendali di SIM, SGR e SICAV, cessa di trovare applicazione la disciplina prevista in materia dalla L. 77/83, dalla L. 1/91 nonché dal D.M , che nelle more avevano conservato ultrattività ai sensi dell art. 214 co. 2 Tuf (abrogazione con efficacia differita). In specie, nel D.M. 468/98 è previsto che gli esponenti aziendali (amministratori e sindaci) siano scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un esperienza professionale complessiva non inferiore a un triennio attraverso analoghe cariche presso imprese, attività professionali nel settore creditizio, finanziario etc., docenze universitarie, funzioni amministrative o dirigenziali presso pubbliche amministrazioni. Un esperienza professionale di maggior durata (5 anni) è richiesta per il presidente del consiglio di amministrazione, mentre una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria o assicurativa è richiesta per l amministratore delegato e il direttore generale della SGR. Costituiscono situazioni impeditive l aver ricoperto analoghe cariche aziendali (nei due anni antecedenti) presso imprese sottoposte a procedure concorsuali e per gli agenti di cambio, non aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o essere stato escluso dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. Quanto ai requisiti di onorabilità, essi si sostanziano nell assenza: delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste in generale per gli amministratori di S.p.A. (art c.c.); misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56 e L. 575/65 a loro carico; di condanne per i reati e i delitti specificati nell art. 3 D.M. 468/98, tra cui i delitti in materia bancaria, finanziaria o assicurativa. Inoltre, qualora le suddette sanzioni penali non abbiano carattere definitivo, esse rilevano quali cause di sospensione dalla carica ricoperta. Il difetto dei requisiti prescritti determina la decadenza dalla carica che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione (entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto) o, in caso di inerzia, dalle autorità di vigilanza;

5 La gestione collettiva del risparmio 163 i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità, fissati con regolamento ministeriale in base a quanto dispone l art. 14 del Tuf. L art. 14 del Tuf stabilisce che i partecipanti al capitale di una SGR in possesso di determinate quote significative, debbano offrire requisiti di onorabilità fissati con regolamento dal Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. È posta la sanzione della perdita del diritto di voto connesso alle azioni eccedenti la quota ritenuta significativa, qualora venga ravvisata l assenza dei requisiti di onorabilità (art. 14, co. 4 Tuf). In caso di inosservanza del divieto di esercizio del diritto di voto, è previsto che la deliberazione assembleare sia impugnabile a norma dell art c.c., se, senza il voto dei soggetti che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L impugnazione può essere proposta, oltre ai soggetti previsti dal codice civile (amministratori, sindaci, soci assenti o dissenzienti), anche dalla Banca d Italia e dalla Consob entro sei mesi dalla data della deliberazione o entro sei mesi dalla iscrizione, se la deliberazione è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese. Le partecipazioni detenute da soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate, per la parte eccedente le soglie previste, entro i termini stabiliti dalla Banca d Italia o dalla Consob. venga presentato, unitamente all atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa. In materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d Italia ha emanato il provvedimento 14 aprile 2005 che ha di fatto abrogato il precedente, datato 1 luglio Nell esame della domanda di autorizzazione, l organo di vigilanza oltre a verificare l esistenza dei presupposti oggettivi previsti dal Tuf valuta che: i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della società e a consentire l effettivo esercizio della vigilanza; la struttura del gruppo rilevante della società che presenta la domanda di autorizzazione non sia tale da pregiudicare l effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa; il programma di attività illustri con chiarezza le strategie d impresa della SGR; la struttura organizzativa sia coerente con il programma delle attività. La Banca d Italia nega l autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione. B) Capitale sociale minimo iniziale Ai fini del rilascio dell autorizzazione, la SGR deve disporre di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno 1 milione di euro.

6 164 Capitolo 8 Possono tuttavia essere costituite SGR con capitale sociale minimo almeno pari a quello richiesto dal codice civile ( euro) per la costituzione delle società per azioni (cd. SGR con capitale ridotto) nei seguenti due casi: 1) la SGR: svolge esclusivamente l attività di promozione e/o gestione di fondi chiusi; è partecipata, nella maggioranza assoluta del capitale sociale, da Università, centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, enti pubblici territoriali, fondazioni universitarie e bancarie, consorzi universitari partecipati da Università e Camere di commercio; gestisce fondi il cui patrimonio iniziale non è superiore a 25 milioni di euro. In caso di superamento di tale valore, la SGR, entro 12 mesi dalla data in cui l importo risulta superato, adegua il proprio capitale a quello richiesto in via generale; 2) i fondi devono essere: chiusi e riservati a investitori qualificati, con quota minima di sottoscrizione non inferiore a 250 mila euro; destinati a essere investiti, fatta eccezione per l eventuale detenzione di disponibilità liquide per esigenze di tesoreria, esclusivamente in azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio di società di recente costituzione o da costituire, che hanno come oggetto sociale l attività di ricerca e di utilizzazione industriale dei risultati della ricerca stessa, nell ambito di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico. La SGR, ai fini della concessione dell autorizzazione, predispone un programma che illustra l attività d impresa, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l iniziativa. Il programma di attività è accompagnato da una relazione sulla struttura organizzativa. Il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa contengono almeno le informazioni di seguito elencate. Attività, servizi e prodotti La società indica le attività e i servizi che intende svolgere, compresi l eventuale istituzione e/o gestione di fondi pensione, le attività connesse e strumentali nonché i servizi accessori. In particolare, la società, per i servizi di gestione collettiva deve illustrare: la tipologia di fondi che intende istituire e di clientela cui si indirizza il servizio (es.: investitori qualificati, piccoli risparmiatori); se intende limitare la propria attività all istituzione e promozione dei fondi ovvero se intende svolgere direttamente l attività di gestione; le modalità di svolgimento dell attività di gestione.

7 La gestione collettiva del risparmio 165 Con riguardo al servizio di gestione individuale, deve invece esplicitamente indicare: la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato, anche in relazione all eventuale fissazione di un ammontare minimo al di sotto del quale il servizio non viene offerto (es.: gestioni di grandi patrimoni, gestioni di patrimoni di medie dimensioni); le linee di gestione che si intendono offrire e le loro caratteristiche (es.: grado di rischio, mercato di riferimento); le modalità di svolgimento dell attività di gestione. Deve essere, inoltre, indicato anche se la società intende conferire a terzi l esecuzione dell incarico gestorio con riferimento all intero portafoglio del cliente. Qualora la società abbia in programma di affidare a terzi l esecuzione dell incarico gestorio con riferimento a parte del portafoglio del cliente, tale circostanza va indicata specificando ampiezza e contenuto dell incarico. Il programma indicherà poi l ambito territoriale di offerta dei propri prodotti e servizi, precisando, in particolare: le eventuali prospettive di sviluppo all estero; i canali distributivi che si intende attivare; l eventuale intenzione di offrire direttamente le quote dei fondi comuni. Struttura organizzativa e investimenti La Relazione sulla struttura organizzativa va allegata al programma di Attività. In essa la società indica: i principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività descritte sub A); un piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni. Previsioni di sviluppo delle attività Nel programma di attività la società indica: il/i mercato/i di riferimento dei servizi e dei prodotti che intende sviluppare; le previsioni circa il posizionamento della SGR nel/i mercato/i di riferimento; i volumi di affari programmati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio; i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti e dei servizi; i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi. Situazione patrimoniale, economica e finanziaria Al programma di attività la SGR allega i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultino: gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione; i costi operativi, distinti per categoria; i risultati economici attesi; l andamento del cash-flow; l andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati. Sono indicate le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi. Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti: stato di realizzazione dei progetti; accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;

8 166 Capitolo 8 caratteristiche professionali individuate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell organigramma aziendale; sostenibilità dei piani di sviluppo; stabilità delle fonti di reddito attese; stime. C) Procedura di autorizzazione Ai sensi dell art. 34 co. 3 del Tuf la Banca d Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza quando la società non abbia intrapreso l attività o abbia interrotto l esercizio dei servizi autorizzati. In attuazione di tale previsione normativa il provvedimento Banca d Italia stabilisce che la domanda di autorizzazione all esercizio dell attività di gestione collettiva del risparmio e di gestione di portafogli deve essere presentata alla Banca d Italia. La domanda di autorizzazione all esercizio di servizi di gestione da presentare alla Banca d Italia indica: la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società; le generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono; l elenco dei documenti allegati; un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni. Alla domanda sono allegati: copia dell atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi di iscrizione della società nel registro delle imprese; l attestazione a firma del presidente dell organo di controllo del versamento del capitale sociale; il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa nonché ogni altro elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere; l elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della società, con l indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; l elenco nominativo di tutti i componenti dell organo amministrativo e dell organo di controllo nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete; il verbale della delibera consiliare di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società istante; la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo rilevante. La SGR può allegare all istanza, ove già esaminati dal competente organo aziendale, i regolamenti di gestione dei fondi comuni che intende istituire e/o gestire. Il rilascio dell autorizzazione alla prestazione dei servizi di gestione è subordinato all esistenza delle condizioni indicate nell art. 34 del Tuf e comunque qualora sia garantita la sana e prudente gestione della SGR.

9 La gestione collettiva del risparmio 167 Nell ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d Italia può effettuare una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all esistenza e all ammontare del patrimonio della società istante. La Banca d Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta. Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, la Banca d Italia rilascia l autorizzazione alla SGR, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione. Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se la società istante di propria iniziativa invia alla Banca d Italia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa; in tali ipotesi, un nuovo termine di 90 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione. Con il rilascio dell autorizzazione, la Banca d Italia iscrive la SGR nell albo previsto dall art. 35, c. 1, del Tuf comunicandone le iscrizioni alla Consob. Qualora, in fase di istruttoria autorizzativa, la Banca d Italia richieda a una società di gestione del risparmio ulteriori informazioni, integrative rispetto a quelle già fornite, tali nuove informazioni devono pervenire alla Banca d Italia entro centoventi giorni, altrimenti l istanza di richiesta autorizzativa si considera ritirata. Entro trenta giorni dall avvio dell operatività, la SGR deve comunicarne l inizio alla Banca d Italia. Una SGR dopo aver ottenuto l autorizzazione a operare, può rinunciarvi dandone comunicazione alla Banca d Italia. La SGR che ha ottenuto l autorizzazione deve dare inizio all attività autorizzata entro termini prefissati pena la decadenza. Al riguardo la Banca d Italia ha stabilito che trascorso un anno dal rilascio dell autorizzazione senza che la società abbia dato inizio all attività di gestione, l autorizzazione decade automaticamente e la SGR viene cancellata dall albo. Stesso risultato si avrà nel caso in cui la società di gestione del risparmio interrompa l esercizio dell attività per più di sei mesi. 3. Partecipazione al capitale della SGR e partecipazioni detenibili A) Partecipazione al capitale della SGR La disciplina delle partecipazioni al capitale di una SGR contenuta nel Tuf (artt ) mira a garantire trasparenza dell assetto proprietario della società e a definire la posizione dei principali azionisti.

10 168 Capitolo 8 Ciò permette alla Banca d Italia di poter intervenire qualora ritenga che le variazioni conseguenti ad acquisti o cessioni di partecipazioni qualificate non consentano una sana e prudente gestione della SGR e/o ostacolino l effettivo esercizio della vigilanza. A tal proposito il Tuf fissa obblighi di comunicazione posti a carico dei soggetti che intendono acquisire o dismettere una partecipazione al capitale sociale di una SGR superiore alle soglie rilevanti. Nell art. 15, co. 1 del Tuf è infatti previsto che chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata nel capitale di una SGR, rappresentato da azioni con diritto di voto, deve darne comunicazione alla Banca d Italia. Tale comunicazione è dovuta anche in caso di acquisti o cessioni che comportano variazioni, in aumento o in diminuzione, della quota detenuta oltre determinate soglie partecipative; inoltre, essa è dovuta anche per l acquisizione o la perdita del controllo della società. In sede regolamentare, in attuazione di quanto previsto dall art. 15, co. 5, lett. a) del Tuf, sono state determinate l entità della soglia di rilevanza iniziale (cd. partecipazione qualificata) e delle ulteriori soglie partecipative il cui superamento, in aumento o in diminuzione, comporta l obbligo di comunicazione. La Banca d Italia nel provvedimento stabilisce che sono tenuti a effettuare le comunicazioni i soggetti che intendono: acquisire, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo: a) al superamento del 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SGR; b) al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SGR; c) al controllo della SGR, indipendentemente dall entità della partecipazione; cedere, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo. Gli obblighi di comunicazione non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all acquisto di azioni nel capitale delle SGR (warrant). Le modalità di calcolo da adottare sono le seguenti: al numeratore si considerano: le azioni in proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere, quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (come ad esempio, nel caso di acquisto della nuda proprietà);

11 La gestione collettiva del risparmio 169 le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno etc.; al denominatore si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della società di gestione del risparmio. Le comunicazioni devono essere effettuate sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione al capitale di un intermediario in via diretta, sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione in via indiretta, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona (art. 15, co. 4 Tuf). In quest ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa a condizione che le stesse siano sottoscritte dal soggetto che intende acquisire o cedere direttamente le azioni dell intermediario (quando la partecipazione comporti il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti). B) Procedura dell obbligo di comunicazione La comunicazione preventiva in caso di acquisizione delle partecipazioni rilevanti da inviare, corredata da apposita documentazione, alla Banca d Italia è finalizzata a comprovare l idoneità del potenziale acquirente, ad assicurare una gestione sana e prudente dell attività e a non pregiudicare l effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa. A tal fine rilevano i requisiti di onorabilità, la correttezza nelle relazioni di affari e l affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che effettuano la comunicazione, nonché l esistenza di legami di qualsiasi natura (anche familiari o associativi) tra il richiedente e altri soggetti capaci di influire negativamente sulla sana e prudente gestione dell intermediario. I requisiti di onorabilità richiesti per i partecipanti al capitale sono quelli previsti ai sensi dell art. 14 del Tuf (v. 2). In caso di partecipazione indiretta, il requisito di onorabilità deve essere comprovato solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che intende acquisire direttamente azioni dell intermediario (quando la partecipazione comporti il superamento delle soglie rilevanti). Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia una società o un ente, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione e alla comunicazione preventiva va allegato il verbale della relativa delibera consiliare. Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la Banca d Italia può vietare l acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia in grado di garantire una sana e prudente gestione dell intermediario o l effettivo esercizio della vigilanza (art. 15 co. 2 Tuf). Nell ipotesi in cui la Banca d Italia vieti l acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento è trasmessa anche alla società interessata. È opportuno che l efficacia dei contratti da cui derivi l acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina sia subordinata alla condizione che la Banca d Italia non vieti l operazione. Nel caso in cui l acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l esercizio del diritto di voto è sospeso fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di

12 170 Capitolo 8 ricezione della comunicazione da parte della Banca d Italia o delle informazioni integrative eventualmente richieste. Sono tenuti all obbligo di comunicazione preventiva alla Banca d Italia secondo le procedure e i termini prefissati, anche i soggetti che intendono cedere azioni con diritto di voto in maniera tale da ridurre l ammontare della partecipazione sotto le soglie indicate o da determinare, indipendentemente dall entità della partecipazione, la perdita del controllo. In tal caso la comunicazione dovrà, tra l altro, indicare la presumibile data di conclusione dell operazione, i nominativi dei soggetti acquirenti e l ammontare della partecipazione oggetto di cessione. Infine, i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni preventive ai sensi dell art. 15 co. 1 Tuf devono inviare alla Banca d Italia, alla Consob e alla società interessata una comunicazione successiva entro il termine di 30 giorni dall avvenuto perfezionamento dell operazione. C) La sospensione del diritto di voto La sospensione del diritto di voto è la sanzione che consegue, ai sensi dell art. 16, co. 1 del Tuf, all inadempimento dell obbligo di comunicazione alla Banca d Italia da parte del soggetto acquirente una partecipazione rilevante nel capitale di una SGR. Tale sanzione viene comminata, sempre in caso di acquisizioni di partecipazioni qualificate, anche nelle altre ipotesi previste dall art. 16, co. 1 del Tuf, e cioè quando: il diritto di voto è inerente ad azioni acquistate oltre il termine prefissato, qualora la Banca d Italia abbia fissato un termine massimo per l acquisizione della partecipazione; è intervenuto un espresso divieto della Banca d Italia; non è ancora decorso il termine entro il quale la Banca d Italia può vietare l acquisizione. Oltre ai casi indicati, alla Banca d Italia è riconosciuto dalla legge il potere di sospendere, anche su proposta della Consob, l esercizio del diritto di voto dell azionista qualificato (art. 16, co. 2 Tuf). Si tratta di una inibizione che deve, in ogni caso, trovare ragione in fondati sospetti sulla pericolosità esercitata in seno all assemblea della SGR dall azionista e, quindi, nell esigenza di voler salvaguardare la sana e prudente gestione della società stessa o consentire l esercizio della vigilanza. In tutti i casi in cui non sia rispettata la sospensione del diritto di voto sull azionista qualificato, la delibera assembleare può essere impugnata, secondo

13 La gestione collettiva del risparmio 171 l ordinario procedimento che disciplina l impugnazione delle delibere assembleari invalide (art c.c.), allo scopo di ottenerne l annullamento. Presupposto è, però, che il voto sospeso sia stato determinante per il raggiungimento del quorum necessario all adozione della delibera. D) Richiesta di informazioni sulle partecipazioni Alle autorità di vigilanza il Tuf riconosce il potere di richiedere informazioni in merito all assetto proprietario della SGR, nonché il potere di richiedere informazioni che consentono di individuare agevolmente i soggetti che sono in grado di influenzare le scelte gestionali di una SGR. Diversamente da quanto in precedenza previsto dall art. 12 del D.Lgs. 415/96 la richiesta di informazioni sulle partecipazioni attualmente può essere rivolta non solo alla SIM, ma anche alla nuova figura di «gestore unico», la SGR (introdotta dal Tuf), e alle SICAV. Ai sensi dell art. 17, co. 1 del Tuf, infatti, la Banca d Italia e la Consob possono richiedere: alle Sim, alla SGR (ed alla SICAV) l indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione indicando il termine per la risposta; alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipino al capitale di SGR (o SICAV), l indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale della Sim, della SGR (e delle SICAV), l indicazione dei soggetti controllanti; alle società fiduciarie che partecipano al capitale delle società controllanti le generalità dei fiducianti. La norma mostra un importante ampliamento del potere informativo delle autorità di vigilanza, atteso che esso può essere esercitato non solo nei confronti delle Sim, delle SGR (o SICAV), ma anche di altri soggetti (specie quelli indicati nel secondo, terzo e quarto punto) che potrebbero non essere sottoposti ai poteri di vigilanza della Banca d Italia e della Consob. E) Partecipazioni detenibili dalla SGR Con il provvedimento Banca d Italia sono stabilite le partecipazioni detenebili dalla SGR, prevedendo la possibilità di assumere partecipazioni: nel settore bancario, finanziario e assicurativo; in settori di natura strumentale, cioè in società che esercitano in via esclusiva o prevalente attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario del-

14 172 Capitolo 8 l attività della SGR, quali, ad esempio, attività di studio, ricerca o analisi economica e finanziaria, gestione di immobili o di servizi anche informatici. È esclusa, invece, la possibilità di acquisire partecipazioni in società che operano in settori non finanziari. Nell acquisire partecipazioni le SGR devono porre attenzione al fine di evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell attivo e di salvaguardare l equilibrio della struttura finanziaria aziendale. Inoltre le SGR devono monitorare con attenzione l andamento delle società partecipate, anche al fine di accertare la congruità del valore ad esse attribuito e di assicurare l integrità del proprio patrimonio aziendale. Quanto agli obblighi procedurali, le SGR che intendono assumere partecipazioni di controllo in uno o più dei suddetti settori devono effettuare almeno 60 giorni prima una comunicazione alla Banca d Italia, corredata da documenti atti a inquadrare l operazione nell ambito della complessiva strategia aziendale. La Banca d Italia, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l assunzione della partecipazione tenuto conto della situazione tecnica della SGR. Successivamente, entro dieci giorni dall acquisto, le SGR devono comunicare alla Banca d Italia, le partecipazioni assunte. Gli incrementi o i decrementi delle partecipazioni devono essere comunicati solo ove determinino l acquisizione o la perdita del controllo della partecipata. 4. Fusione e scissione delle SGR Ai sensi dell art. 34, co. 4, Tuf, le operazioni di fusione o di scissione delle SGR devono essere autorizzate dalla Banca d Italia, sentita la Consob, che ha il compito di verificare: l adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi delle SGR risultanti dalle operazioni di fusione e scissione e, più in generale, l esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione delle SGR; gli impatti che le operazioni in questione comportano sulle società coinvolte nell operazione e sui rapporti intercorrenti tra queste ultime e i partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti e/o gestiti. Ai fini della competenza della Banca d Italia, le fusioni consistono nelle operazioni previste dall art c.c., che si realizzano mediante la costituzione di una società nuova o mediante l incorporazione in una società di una o più altre. Le scissioni consistono in operazioni previste dall art. 2504septies c.c. che si realizzano mediante trasferimento dell intero patrimonio di una società a più

15 La gestione collettiva del risparmio 173 società preesistenti o di nuova costituzione e assegnazione delle loro azioni ai soci della prima, ovvero mediante trasferimento di parte del patrimonio di una società a più società preesistenti o di nuova costituzione e assegnazione delle loro azioni ai soci della prima. In entrambi i casi, la SGR deve inoltrare alla Banca d Italia la domanda di autorizzazione alla fusione o alla scissione prima del deposito del relativo progetto per l iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell art. 2501bis o dell art. 2504octies c.c. La domanda di autorizzazione deve essere corredata del progetto di fusione/scissione e di una relazione che illustri il progetto stesso di fusione, gli obiettivi da conseguire con l operazione, i relativi vantaggi e i costi, le varie fasi in cui si intende articolare l operazione etc. Contestualmente all avvio della procedura di autorizzazione all operazione di fusione o di scissione, le società partecipanti devono definire le modifiche del regolamento dei fondi comuni facenti capo alle stesse, connesse con l operazione di fusione o scissione, che dovranno essere efficaci a partire dal giorno in cui la fusione o la scissione hanno effetto. La Banca d Italia rilascia l autorizzazione all operazione di fusione o scissione, sentita la CONSOB, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. Ottenuta l autorizzazione della Banca d Italia, si può dar luogo alla procedura di fusione o scissione, tenendone informata la Banca d Italia cui vanno inviate le deliberazioni di fusione o di scissione (art. 2502bis c.c.) e l atto di fusione o di scissione (art c.c.). 5. Le SICAV e le SICAF: autorizzazione alla costituzione e attività esercitabili Le società di investimento a capitale variabile (SICAV), introdotte dal D. Lgs , n. 84, successivamente abrogato dal Tuf (fatta salva l ultrattività di alcune sue disposizioni, ai sensi dell art. 214, co. 2 Tuf), svolgono funzioni analoghe a quelle dei fondi comuni di investimento di cui, non a caso, richiamano frequentemente la disciplina. Tuttavia, mentre nei fondi comuni l investitore è titolare di una quota di un fondo patrimoniale gestito da una società autorizzata, completamente separato dal patrimonio di questa, nelle SICAV l investitore è socio della società di gestione e il fondo patrimoniale coincide con il capitale sociale. Malgrado queste fondamentali differenze dal punto di vista organizzativo buona parte della normativa prevista per i fondi è applicabile alle SICAV. Dal 9 aprile 2014 è in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che attua la direttiva 2011/61 sui gestori di fondi di investimento alternativi (FIA). Il decreto introduce una serie di modifiche al TUF che vanno dal campo delle definizioni (art. 1) alla gestione collettiva del risparmio.

16 174 Capitolo 8 In particolare, l art. 4 del suddetto decreto ha introdotto, a latere delle SICAV, la figura delle SICAF (Società di investimento a capitale fisso) quale ulteriore strumento per gestire fondi di investimento alternativi (FIA). Secondo la definizione data dal TUF, le SICAF sono OICR di tipo chiuso costituiti in forma di società per azioni di capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. Come è facile intuire, la normativa prevista per le SICAV è applicabile pressoché fedelmente anche alle SICAF. A) I requisiti per l autorizzazione Ai sensi dell art. 35bis, co. 1 del Tuf la SICAV (o la SICAF) può costituirsi esclusivamente se autorizzata dalla Banca d Italia, sentita la Consob. L autorizzazione viene concessa dall organo di controllo competente quando ricorrono le seguenti condizioni: sia adottata la forma di società per azioni. La SICAV, per quanto sia costituita sotto forma di società per azioni e sia sottoposta per quanto compatibile, alla disciplina legislativa per questa prevista, presenta, nella sostanza, una struttura giuridica completamente diversa da quella societaria. Caratteristiche peculiari dell organismo sono infatti: l esercizio delle attività non genera utili da dividere: i dividendi saranno costituiti dalla liquidazione della quota; a differenza di quanto avviene per gli utili di esercizio, la ripartizione patrimoniale va effettuata anche se la società è in perdita; il socio ha diritto di recedere in ogni momento; la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d Italia. Al riguardo la Banca d Italia ha stabilito con provvedimento che l ammontare del capitale sociale minimo, che deve essere interamente versato, delle SICAV non deve essere inferiore a un milione di euro; se il capitale si riduce al di sotto di tale ammontare e permane tale per un periodo di 60 giorni la società si scioglie (art. 35octies Tuf); i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti, ai sensi dell art. 13 Tuf, dal Ministro dell Economia e delle Finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d Italia e la Consob;

17 La gestione collettiva del risparmio 175 i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità fissati, ai sensi dell art. 14 Tuf, in sede regolamentare (Ministro dell Economia e delle finanze), sentite la Banca d Italia e la Consob. lo statuto preveda come oggetto esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni; la denominazione sociale contenga l indicazione di «società di investimento per azioni a capitale variabile, SICAV». Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società; venga presentato, unitamente all atto costitutivo e allo statuto, un programma riguardante l attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa; la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l effettivo esercizio della vigilanza sulla società. Alle SICAV non è consentita la costituzione per pubblica sottoscrizione per impedire qualunque offerta prima delle dovute autorizzazioni. Pertanto, ad essa non si applicano i relativi articoli del codice civile previsti per le S.p.A. B) Procedura di autorizzazione La richiesta di autorizzazione per la costituzione di una SICAV (o SICAF) è rivolta alla Banca d Italia da parte dei soci fondatori della società. Nell esame della domanda di autorizzazione la Banca d Italia, oltre a verificare l esistenza dei presupposti oggettivi su indicati, valuta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati (art. 35bis, co. 3 Tuf). Ai sensi dell art. 35bis, co. 2 del Tuf, oltre al contenuto minimo del progetto di atto costitutivo e di statuto, la Banca d Italia, sentita la Consob, disciplina: la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza della stessa; la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la domanda di autorizzazione. La Banca d Italia rilascia l autorizzazione, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione. Trascorso un anno dal rilascio dell autorizzazione da parte della Banca d Italia senza che la SICAV abbia iniziato ad operare, l autorizzazione decade automaticamente.

18 176 Capitolo 8 C) Costituzione delle società e iscrizione all Albo I soci fondatori della SICAV (o della SICAF) procedono alla costituzione della società ed effettuano i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro 30 giorni dalla data di rilascio dell autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato e non sono ammessi conferimenti in natura. Intervenuto il provvedimento di omologazione del Tribunale, la SICAV invia copia autenticata del decreto di omologa nonché dell atto costitutivo e dello statuto alla Banca d Italia che provvede ad iscrivere la società nell Albo delle SICAV (o della SICAF), tenuto dalla medesima Banca e previsto dall art. 35ter, co. 1 Tuf. La Banca d Italia comunica alla Consob l iscrizione all Albo della SICAV (o della SICAF). D) Altre attività esercitabili In base alle definizioni fornite dal Tuf le SICAV e le SICAF, insieme ai fondi comuni d investimento, rientrano nella categoria degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Esse sono caratterizzate da un oggetto sociale esclusivo che consiste nell investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l offerta al pubblico di proprie azioni (art. 1, co. 1, lett. i) Tuf). Un importante novità introdotta dal Tuf, in materia di gestione del patrimonio, è rappresentata dalla possibilità riconosciuta alle SICAV di offrire ai soci una maggiore diversificazione negli investimenti, attraverso la creazione di distinti comparti nel patrimonio da gestire, ciascuno caratterizzato da specifiche finalità d investimento e da una completa autonomia patrimoniale (SICAV e SICAF «multicomparto»). Ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. 6. Capitale e azioni della SICAV e della SICAF Elemento peculiare delle SICAV è quello individuato nel primo comma dell art. 35quater del Tuf, vale a dire la coincidenza tra capitale sociale e patrimonio netto. Tale particolarità presenta notevoli conseguenze: il patrimonio netto subirà le incidenze sia dei nuovi ingressi o recessi dei soci, sia delle minusvalenze o plusvalenze che conseguiranno agli investimenti;

19 La gestione collettiva del risparmio 177 risulterà incompatibile e quindi inapplicabile la disciplina codicistica, artt (aumento del capitale e riduzione al di sotto del limite legale); non sono prevedibili riserve e fondi disponibili e di conseguenza non è consentito l acquisto e la detenzione di azioni proprie (art. 35quater, co. 8 Tuf); la tutela del patrimonio offerta ai soci sostituisce la tutela dei creditori sociali. In quest ottica rientra il divieto di emettere azioni di risparmio e obbligazioni (art. 35quater, co. 8 Tuf). Infine, l ineluttabile conseguenza della coincidenza tra capitale e patrimonio consiste nella eliminazione dell utile. La mancata fluttuazione dell utile, infatti, impedisce la registrazione di perdite o utili, cosicché la distribuzione dei proventi non avviene in base alle attività prodotte e come ripartizione dei dividendi. Il pagamento ai soci, dunque, rappresenta una liquidazione, anticipata e periodica della quota, prevista statutariamente. È configurabile una distribuzione ai soci anche in assenza di una chiusura in attivo dell esercizio. Il capitale sociale di una SICAV è costituito da azioni che devono essere interamente liberate al momento della loro emissione (art. 35quater, co. 3 Tuf). Non sono ammessi conferimenti in natura. Le azioni possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al portatore pur garantendo al possessore gli stessi diritti patrimoniali di quelle nominative attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dalla quantità di azioni di tale categoria possedute (art. 35quater, co. 4 Tuf). Ciò vale anche per le SICAF (art. 35quinquies, co. 2). Le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso sono fissate nello statuto della SICAV, dove è inoltre stabilita la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate (art. 35quater, co. 5 Tuf). Sempre nello statuto si possono prevedere (art. 35quater co. 6 Tuf): limiti all emissione di azioni nominative; particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative; l esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; la possibilità di emettere frazioni di azioni. Stessa cosa vale per le SICAF (art. 35quinquies, co. 4). L art. 35quater, co. 7 Tuf stabilisce, infine, che alla SICAV non si applicano gli articoli del codice civile relativi alle categorie speciali di azioni, alla loro trasferibilità, al diritto di voto. Le SICAF, d altro canto, non possono emettere obbligazioni.

20 178 Capitolo 8 7. Assemblee sociali È stato in precedenza precisato che un elemento caratterizzante il funzionamento delle SICAV è dato dal ruolo di primo piano riconosciuto al risparmiatore-investitore. Quest ultimo in seguito alla sottoscrizione delle azioni, diffuse al fine di raccogliere il patrimonio da gestire, ricopre nelle SICAV la figura di socio e come tale partecipa attivamente alle vicende societarie attraverso l esercizio del diritto di voto in assemblea. Le modalità di funzionamento dell assemblea fissate dal Tuf mirano a contemperare l esigenza di trasparenza con quella di assicurare snellezza al procedimento per la partecipazione dei soci all organizzazione e al controllo dell assetto della gestione. In proposito l art. 35sexies, co. 1 del Tuf dichiara non applicabili i quorum costitutivi e deliberativi, previsti per le S.p.A. dal codice civile, dell assemblea ordinaria e di quella straordinaria in seconda convocazione. Di conseguenza esse sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualsiasi sia la parte di capitale sociale intervenuta. L avviso di convocazione dell assemblea deve essere pubblicato, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l adunanza, oltre che in Gazzetta Ufficiale (come previsto dall art co. 2 c.c.), anche su quotidiani indicati nello statuto (art. 35sexies, co. 3 Tuf). È ammesso il voto per corrispondenza se previsto dallo statuto. In tal caso l avviso di convocazione deve riportare in maniera integrale la deliberazione proposta e questa deve corrispondere esattamente alla delibera sottoposta a votazione (art. 35sexies, co. 2 Tuf). In caso contrario non si tiene conto del voto espresso per corrispondenza, ma le azioni relative vengono computate ai fini del quorum costitutivo dell assemblea straordinaria. 8. Partecipazione al capitale della SICAV I partecipanti al capitale di una SICAV sono tenuti agli stessi obblighi di comunicazione, già previsti per la SGR (v. 3), qualora intendono acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto oltre le soglie rilevanti stabilite dalla Banca d Italia con regolamento (art. 15 Tuf). Anche in questo caso la comunicazione è dovuta in seguito all acquisizione o cessione di una partecipazione qualificata oppure in seguito alla variazione in aumento o in diminuzione della partecipazione entro determinati limiti.

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio

Dettagli

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011. L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011. L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011 REGOLAMENTO CONCERNENTE L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DI SOLVIBILITA CORRETTA INTRODOTTE DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2011, N.10 DI CONVERSIONE DEL

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA L esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati 1 Riserva di attività (art.

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELATIVA ALL AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER COD. CIV., POSTA ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità

Dettagli

PROVVEDIMENTO 2322 DEL 6 DICEMBRE 2004

PROVVEDIMENTO 2322 DEL 6 DICEMBRE 2004 PROVVEDIMENTO 2322 DEL 6 DICEMBRE 2004 Decreto legislativo 3 novembre 2003 n. 307, di attuazione delle direttive 2002/12 CE e 2002/13 CE, che modifica i decreti legislativi 17 marzo 1995 nn. 174 e 175

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie Assemblea ordinaria 8 maggio 2012 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Punto 8 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti

Dettagli

LE NUOVE REGOLE PER FONDI E SICAF

LE NUOVE REGOLE PER FONDI E SICAF LE NUOVE REGOLE PER FONDI E SICAF IL REGOLAMENTO DI BANKITALIA: CONTENUTI E IMPATTO SULLA FINANZA IMMOBILIARE Avv. Riccardo Delli Santi 1 DAL 2011 AD OGGI 2011 Direttiva 2011/61/UE Sui gestori di fondi

Dettagli

Decreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.

Decreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. Decreto 13 maggio 1999, n. 219 Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998,

Dettagli

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata

Dettagli

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50 REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50 REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Articolo 1 - Oggetto

Dettagli

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all ordine del giorno (Proposta di Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie) ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Obiettivo del Documento... 2 2. Criteri per la classificazione della clientela... 2 2.1 Controparti qualificate... 2 2.2. Clientela professionale... 3 2.3

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

Relazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti

Relazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti Relazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti (redatta ai sensi dell art. 73 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni)

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell articolo 6, comma 6 e dell articolo

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo Proposta di autorizzazione all acquisto di azioni ordinarie proprie, ai sensi dell art. 2357 del codice civile, dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, con la modalità di

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

NOTA. Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322.

NOTA. Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322. NOTA Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322. Con nostra circolare Serie Tecnica n. 146 del 22 dicembre 1997 è stato

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA D.M. 30 dicembre 1998, n. 516. Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Dettagli

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Procedure per le Operazioni sul capitale 6 ottobre 2014 3 marzo 2014 Procedure per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

MIFID Markets in Financial Instruments Directive

MIFID Markets in Financial Instruments Directive MIFID Markets in Financial Instruments Directive Il 1 1 Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164n.164,, la Direttiva Comunitaria denominata

Dettagli

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti, Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito al punto n. 4) dell ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione

Dettagli

COVIP COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COVIP COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE del 30 novembre 2006 COVIP COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

Articolo 2. Riscossione coattiva e interessi di mora

Articolo 2. Riscossione coattiva e interessi di mora b) la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l indicazione di informazioni per il destinatario. 6. La descrizione delle causali di versamento da utilizzare

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli

PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.)

PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.) PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.) Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito di Impruneta società cooperativa, con sede in Impruneta (FI) e il Consiglio di amministrazione del Credito

Dettagli

IMMOBILIARE DINAMICO

IMMOBILIARE DINAMICO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO RELATIVO ALL OFFERTA AL PUBBLICO E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO IMMOBILIARE DINAMICO depositato presso la Consob in

Dettagli

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO 2 1. Finalita Il presente Codice di Comportamento viene emanato, ai sensi dell art. 114 comma 7 - del Testo Unico Finanziario e degli articoli 152-sexies,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO AMBITO DI APPLICAZIONE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Finalità del processo di gestione del patrimonio Fondo stabilizzazione

Dettagli

L amministrazione ed il controllo nelle società quotate

L amministrazione ed il controllo nelle società quotate L amministrazione ed il controllo nelle società quotate a cura di Anita Mauro a cura del Comitato Pari Opportunità Gruppo di Lavoro L. 120/2011 Fonti della disciplina delle società quotate Norme del C.C.

Dettagli

Assegnazione Destinatari del Piano Società Controllate Gruppo Piaggio

Assegnazione Destinatari del Piano Società Controllate Gruppo Piaggio Piano di assegnazione di diritti di opzione su azioni proprie riservato al top management del Gruppo Piaggio e autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca delle deliberazioni

Dettagli

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa

Dettagli

POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE 1 Indice 1. Premessa... 3 2. Strategie della banca in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie... 3 2.1 Partecipazioni

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

BANCA POPOLARE DI SPOLETO BANCA POPOLARE DI SPOLETO REGOLAMENTO INTERNAL DEALING 1 - Definizioni Nel presente Regolamento sono utilizzati, tra gli altri, i seguenti termini: "Soggetto Rilevante", in base all art.152-sexies del

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto

Dettagli

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A. CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A. Bergamo, 6 marzo 2015 Gli aventi diritto al voto nell Assemblea degli azionisti di Italcementi S.p.A. sono convocati in Assemblea, in Bergamo, via Madonna della

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it)

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAVE S.P.A. ( SAVE ) AI SENSI DELL ART. 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ASSEMBLEA ORDINARIA

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l iscrizione all albo delle persone fisiche consulenti finanziari. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE

Dettagli

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * *

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * * Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions s.p.a. del giorno 22 aprile 2010 (prima convocazione o del giorno 23 aprile 2010 (seconda convocazione) Signori Azionisti,

Dettagli

REVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

REVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO Vigilanza bancaria e finanziaria REVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO IN MATERIA DI APPROVAZIONE

Dettagli

Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni

Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni OPERAZIONI STRAORDINARIE Oggetto : RILEVANZA LEGALE DEI DOCUMENTI SUL WEB Norme e prassi : D.LGS. 123/2012; ART. 2501-TER, 2501-QUATER,

Dettagli

Regolamento di contabilità

Regolamento di contabilità Regolamento di contabilità Approvato con delibera n. 255 del 1 dicembre 2014 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Denominazioni e oggetto) 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per: a) Ministro,

Dettagli

Avviso di posticipazione dell assemblea ordinaria e straordinaria

Avviso di posticipazione dell assemblea ordinaria e straordinaria DMAIL GROUP S.p.A. Sede legale e amministrativa: Via San Vittore n. 40 20123 MILANO (MI) - Capitale Sociale: 15.300.000,00 euro C.F. P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151 Sito internet: www.dmailgroup.it

Dettagli

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Autorizzazione all acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NELL AMBITO DI PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento definisce e disciplina

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Regolamento

Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Regolamento Regolamento Approvato il 27 gennaio 2011 1 2 Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo Regolamento Articolo 1: Ambito della garanzia

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

ITALMOBILIARE SOCIETA PER AZIONI

ITALMOBILIARE SOCIETA PER AZIONI ITALMOBILIARE SOCIETA PER AZIONI COMUNICATO STAMPA Convocazione di Assemblea Gli aventi diritto al voto nell Assemblea degli azionisti ordinari di Italmobiliare S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria

Dettagli

Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative

Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II Le banche cooperative Capo V Banche cooperative Articolo 28 (Norme applicabili) 1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Redatta ai sensi dell art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015 Art.1 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI 1. Domanda: Quanti progetti risultano ammessi al co finanziamento? Risposta: Al momento i progetti ammessi al co finanziamento

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL

PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. nella riunione dell 11 settembre 2012.

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Deliberazione del 15 luglio 2010, modificata ed integrata con deliberazione del 7 maggio 2014 (Testo consolidato) 1. Regolamento sulle procedure relative all

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento

Dettagli

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI EFFETTUATE SU AZIONI DADA E STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATI 1 1. PREMESSE Il presente Codice di Comportamento di DADA S.p.A. è adottato anche ai

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Introduzione... 1

INDICE SOMMARIO. Introduzione... 1 SOMMARIO Introduzione... 1 CAPITOLO 1 I SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 1. L elenco dei servizi (e delle attività) di investimento... 9 2. Gli strumenti finanziari... 10 3. La nozione di prodotto

Dettagli

RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART. 125 TER TUF E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART. 125 TER TUF E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART. 125 TER TUF E RELATIVE PROPOSTE DI ZIONE RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL ODG DELL ASSEMBLEA ORDINARIA: Bilancio individuale e consolidato chiuso al 31

Dettagli