GLI ACCORDI DI BASILEA
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- Amedeo Sartori
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1 Scuola di Diritto Scuola di Economia e Management Diritto delle Banche e dei Anno Accademico 2014/2015 GLI ACCORDI DI BASILEA E LA LORO EVOLUZIONE PROF. FERDINANDO PARENTE Versione al 29 aprile 2015
2 Agenda! Il Comitato di Basilea " Gli Accordi di Basilea e il rafforzamento del sistema bancario " Da Basilea I " a Basilea II : i tre Pilastri! Le principali criticità di Basilea II alla luce della crisi finanziaria ! Basilea III: le principali caratteristiche della riforma! La trasposizione in ambito comunitario di Basilea III: il pacchetto CRD IV! Il primo pilastro " I requisiti patrimoniali minimi. La determinazione dei fondi propri " Le diverse configurazioni del rischio Il rischio di credito Il rischio di controparte Il rischio operativo Il rischio di mercato 2
3 Agenda " I cc.dd. buffer di capitale Buffer di conservazione del capitale (Conservation Buffer) Buffer anticiclico (Countercyclical Buffer) " L indice di leva finanziaria " Gli indicatori di liquidità Indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio LCR) Indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio NSFR) " Transizione a Basilea III. Fasi di applicazione! Il secondo pilastro: il processo di controllo prudenziale " L ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) Il criterio di proporzionalità dell ICAAP Aspetti qualitativi e quantitativi Il resoconto per la vigilanza " Lo SREP (Supervisory and Evaluation Process) 3
4 Agenda! Il terzo pilastro: l informativa al pubblico " Il quadro normativo Prima e dopo Basilea III L art. 53, comma 1, lett. d-bis) del TUB " Ambito di applicazione degli obblighi di informativa Le materie oggetto di informativa Frequenza dell informativa Mezzi di informazione " Alcuni esempi di informativa al pubblico (Banca Unicredit, Banca Intesa, Banco Popolare, UBI, Monte dei Paschi di Siena)! La trasposizione dei requisiti imposti da Basilea III: la relazione EBA di monitoraggio sul Sistema Bancario Europeo (CRD IV- CRR/ Basel III monitoring exercise marzo 2015) 4
5 Il Comitato di Basilea Il Comitato di Basilea! Il Comitato di Basilea (Basel Committee on Banking Supervision BIS), istituito in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali nel 1974 su iniziativa dei governatori delle banche centrali del G10, ha come principale obiettivo il rafforzamento dell efficacia della vigilanza a livello internazionale. L obiettivo è perseguito attraverso lo scambio di informazioni e l elaborazione di regole prudenziali e di condotta per le banche e le autorità di vigilanza. La BCE partecipa alle riunioni in qualità di osservatore! Il Comitato di Basilea è il principale organismo di definizione degli standard internazionali per la regolamentazione prudenziale del settore bancario. Esso fornisce una sede per la cooperazione in materia di vigilanza bancaria! Il suo mandato consiste nel potenziare la vigilanza bancaria per quanto riguarda regolamentazione, procedure e pratiche bancarie, promuovendo così la stabilità finanziaria. A tale scopo vengono scambiate le informazioni relative agli sviluppi nel settore bancario e sui mercati finanziari, per riconoscere i rischi attuali e nascenti per il sistema finanziario globale. Avviene inoltre uno scambio di informazioni su quesiti, approcci e tecniche della vigilanza nazionale! Ove ritenuto necessario, queste basi portano allo sviluppo di corrispondenti standard di regolamentazione, direttive e raccomandazioni nella prassi, elaborati da gruppi di lavoro specializzati e varati dal Comitato di Basilea! Esso sorveglia l'applicazione tempestiva, coerente ed efficace degli standard negli Stati membri. Lo scopo è contribuire affinché per tutte le banche che operano a livello internazionale valgano le stesse regole ww.bis.org/ 5
6 Gli Accordi di Basilea e il rafforzamento del sistema bancario # Un sistema bancario solido e stabile è fondamentale per assicurare una crescita economica sostenibile, poiché le banche sono al centro del processo di intermediazione creditizia tra risparmiatori e investitori. Gli istituti bancari forniscono inoltre servizi essenziali per i consumatori, le piccole e medie imprese, le grandi società e le amministrazioni pubbliche, che si avvalgono di tali servizi per la conduzione della loro attività quotidiana, a livello sia nazionale che internazionale # Le riforme del Comitato di Basilea rispondono alla necessità di rafforzare l assetto regolamentare internazionale in materia di patrimonio e liquidità, con l obiettivo di promuovere un sistema bancario più robusto # L obiettivo delle riforme è il rafforzamento della capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, riducendo in tal modo il rischio di contagio dal settore finanziario all economia reale # Le iniziative adottate dal Comitato riflettono l esperienza maturata nel corso della crisi finanziaria e sono volte, altresì, a! migliorare la gestione del rischio e la governance delle banche! rafforzare la loro trasparenza e informativa! rafforzare i regimi per la liquidazione delle banche internazionali con rilevanza sistemica 6
7 Da Basilea I. # Nel luglio del 1988 i Governatori delle banche centrali del «Gruppo dei 10» hanno stipulato un primo Accordo, denominato International convergence of capital measurement and capital standards (noto, più comunemente, come «Accordo di Basilea sul Capitale» o anche «Accordo del 1988») # Il contenuto di tale documento è stato recepito nell'allora Comunità Europea per mezzo delle direttive del Consiglio del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (89/299/CEE), e del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (89/647/CEE) # L Accordo raggiunto era concepito, già nelle intenzioni iniziali del Comitato, in una prospettiva evolutiva # Il principio guida degli Accordi di Basilea, introdotto con il documento del 1988 (Basilea I) e poi ribadito nei successivi, è che le banche devono necessariamente dotarsi di un certo ammontare minimo di mezzi patrimoniali per far fronte ai rischi della propria attività e alle conseguenti perdite che ne potrebbero scaturire # I principi di Basilea sui mezzi patrimoniali minimi delle banche poggiano sul concetto di «patrimonio di vigilanza», la cui composizione è descritta nell'accordo del In particolare, già dal primo documento si distingue un aggregato patrimoniale di base (detto anche patrimonio di classe 1 o Tier 1 capital) da un patrimonio supplementare (detto anche patrimonio di classe 2 o Tier 2 capital) # La logica era quella di segmentare il patrimonio della banca a seconda della qualità (della stabilità e dell'idoneità ad assorbire le perdite) dei valori che lo compongono e di prescrivere, oltre ad un quantitativo minimo di mezzi patrimoniali complessivi, anche una determinata composizione qualitativa degli stessi. # Sotto tale ultimo profilo, si stabiliva che almeno il 50% del patrimonio fosse composto da elementi di qualità primaria 7
8 Da Basilea I. # Al fine di ottenere una misura veritiera della solidità patrimoniale della banca, nell'accordo di Basilea I veniva poi introdotto un sistema di deduzioni da apportare alle componenti del patrimonio di vigilanza # I fondi propri, così determinati, dovevano poi essere rapportati alle attività patrimoniali della banca, in maniera tale da soddisfare un coefficiente patrimoniale minimo # In particolare, nell'accordo di Basilea I si stabiliva che il rapporto minimo tra il patrimonio di vigilanza e le attività patrimoniali dovesse essere pari all'8%, con la conseguenza che il rapporto tra patrimonio di base ed attività fosse almeno del 4% # La base di calcolo del patrimonio che ciascuna banca doveva detenere era quindi costituita dalle sue attività e la determinazione del loro valore diventa il punto cruciale su cui si gioca l'affidabilità dei suddetti indicatori # E stato abbandonato il valore di bilancio delle attività quale indicatore della reale rischiosità dell attività della banca e la conseguente necessaria dotazione patrimoniale per farvi fronte e si è optato per una ponderazione delle attività, nonché degli impegni fuori bilancio, in base al rischio, che, nell'ambito di Basilea I, è fondamentalmente quello creditizio, ovvero legato all'inadempimento (insolvenza) dei debitori # Le attività vengono raggruppate in classi a seconda del livello di rischio e a ciascuna classe viene attribuito un fattore di ponderazione (crescente all'aumentare del livello di rischio) per cui moltiplicare il valore delle attività in essa ricomprese 8
9 a Basilea II: i tre Pilastri # L impianto dell'accordo del 1988 è stato mantenuto fermo nel successivo documento di Basilea II, che ha confermato la logica di fondo dello schema iniziale # La nuova versione dell'accordo presta maggiore attenzione al profilo della misurazione e del trattamento del rischio o, meglio, delle diverse tipologie di rischio che caratterizzano l'attività delle banche # Nell'impianto di Basilea II, inoltre, l'individuazione e la misurazione dei rischi non sono funzionali solo alla determinazione dei requisiti patrimoniali minimi, bensì anche al controllo prudenziale sull'adeguatezza patrimoniale delle stesse banche e alla implementazione di un'informativa (disclosure) efficace per coinvolgere il mercato nelle relative valutazioni # Basilea II presenta, infatti, un'architettura rinnovata, basata sui cc.dd. tre Pilastri (Pillars): accanto ai requisiti patrimoniali minimi (I Pilastro), vengono infatti introdotti il processo di controllo prudenziale (II Pilastro) e la disciplina di mercato (III Pilastro) 9
10 a Basilea II: i tre Pilastri # Le principali innovazioni in tema di requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) riguardano, in primo luogo, l'introduzione del rischio operativo come nuova tipologia di rischio da considerare al fine di determinare il patrimonio minimo da detenere che va ad affiancarsi al rischio creditizio, su cui si era concentrato l'accordo del 1988, e al rischio di mercato, introdotto con l'emendamento all'accordo di Basilea 1 del gennaio 1996 # In secondo luogo, sono introdotte tecniche da utilizzare per stimare la rischiosità delle attività e la conseguente necessaria dotazione patrimoniale # Sotto quest ultimo profilo, Basilea II prevede un'importante novità: offre alle banche la possibilità di utilizzare pur osservando determinati requisiti sistemi interni di valutazione del rischio più complessi e, soprattutto, più idonei a rappresentare correttamente le tipologie di rischio e le specificità delle singole banche. Si possono così evitare talune distorsioni insite nel criterio standardizzato ed approssimativo basato sulla cristallizzazione delle attività in classi di rischio # Basilea II ha introdotto ex novo il Secondo Pilastro relativo al processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process), basato su principi chiave che verranno analizzati nell ambito dell esame dei contenuti di Basilea III # Con il Terzo Pilastro sono stati previsti, a carico delle banche, appositi adempimenti informativi in merito alle dotazioni patrimoniali minime, alle metodologie di determinazione dei rischi, ai processi di controllo prudenziale e, in generale, all'adeguatezza patrimoniale valorizza in virtù della comparabilità dei dati il ruolo degli operatori del mercato 10
11 Le principali criticità di Basilea II alla luce della crisi finanziaria # Alla base della revisione dell'accordo di Basilea II e del passaggio a Basilea III vi è sicuramente l'emersione in tutta la sua forza della crisi economico-finanziaria e delle carenze evidenziate dal sistema bancario # Uno dei principali fattori che ha reso così grave la crisi economica e finanziaria iniziata nel 2007 è stato che i sistemi bancari di numerosi paesi presentavano un eccessiva leva finanziaria in bilancio e fuori bilancio che si era accumulata nel corso degli anni precedenti # Ciò si era accompagnato a una graduale erosione del livello e della qualità della base patrimoniale # Inoltre, numerose banche detenevano riserve di liquidità insufficienti # Il sistema bancario non era quindi in grado di assorbire le conseguenti perdite sistemiche sull attività di negoziazione e su crediti, né di far fronte alla re-intermediazione di ampie esposizioni fuori bilancio accumulatesi nel sistema bancario ombra (shadow banking)* # La crisi è stata ulteriormente accentuata dal processo prociclico di riduzione dell indebitamento e dalle interconnessioni tra istituzioni sistemiche tramite una molteplicità di complesse operazioni finanziarie # Durante la fase più acuta della crisi il mercato ha perso fiducia nella solvibilità e nella liquidità di molte banche # Le debolezze del settore si sono rapidamente trasmesse al resto del sistema finanziario e all economia reale, dando luogo a una massiccia contrazione della liquidità e della disponibilità di credito # Il settore pubblico è dovuto intervenire in ultima istanza con iniezioni di liquidità, ricapitalizzazioni e garanzie senza precedenti, esponendo i contribuenti a ingenti perdite * L espressione shadow banking indica una forma di intermediazione basata su una varietà di veicoli di investimento con elevata leva finanziaria, di conduits e di altre strutture al di fuori del sistema bancario 11
12 Le principali criticità di Basilea II alla luce della crisi finanziaria # L Accordo di Basilea II ha manifestato molte criticità, per lo più attinenti le misure contemplate nel primo Pilastro # Tra di esse la dottrina ha segnalato:! l'eccessivo affidamento del metodo standardizzato di stima della rischiosità dell'attivo sui rating forniti dalle agenzie esterne specializzate! la stretta interdipendenza tra i requisiti patrimoniali minimi e l'andamento del ciclo economico! la mancata considerazione del rischio di liquidità (di non riuscire a fronteggiare le uscite di cassa)! la complessità e la varietà dei modelli interni di stima dei rischi adottati dalle grandi banche; complessità e varietà tali da renderne difficile la sorveglianza da parte delle stesse Autorità di vigilanza # Più in generale, da Basilea II emerge uno scarso grado di univocità delle soluzioni proposte, in quanto l Accordo prevedeva, in realtà un impianto di regimi opzionali, all'interno del quale i regolatori, prima, e gli operatori, poi, possono scegliere la soluzione più adatta al contesto di mercato e alla singola realtà operativa # Come risposta immediata alla crisi, il Comitato di Basilea, già nel luglio 2009 decise un incremento rilevante dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, con l obiettivo di rimuovere gli incentivi agli arbitraggi regolamentari fra banking e trading book* # Le nuove regole, note come Basilea II.5, che hanno modificato il trattamento prudenziale del rischio di mercato e delle cartolarizzazioni, sono contenute nel documento Enhancement to the Basel II framework del luglio 2009, e sono state recepite dall Unione Europea con la Direttiva 2010/76/EU del 24 novembre 2010 (CRD3) 12 * L espressione trading book è solitamente riferita a titoli o comunque a strumenti finanziari in genere e identifica la parte di tale portafoglio destinato all attività di negoziazione
13 Basilea III: le principali caratteristiche della riforma # Il processo di ripensamento del quadro regolamentare di Basilea II, avviato nel 2009 dal Comitato all indomani dello scoppio della crisi economico-finanziaria del 2007, è sfociato nella pubblicazione, nel dicembre 2010, di due documenti, l'uno recante lo Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, l'altro lo Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità. Ad essi si è soliti far riferimento con l'espressione «Basilea III» # Il nuovo Accordo di Basilea III non risponde solo all'esigenza di superare le inefficienze del sistema bancario emerse durante la crisi, ma anche all'obiettivo di affinare le soluzioni già previste ed affiancarvi ulteriori regole a garanzia di una maggiore solidità delle istituzioni creditizie # Anche il documento del 2004 sulla Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi (Basilea II) era, infatti, destinato ad essere rivisto ed adattato nel corso del tempo per tenere il passo dell'innovazione finanziaria, dell'evoluzione tecnica (specie nelle metodologie di gestione del rischio) e, più in generale, del mercato # Da questo punto di vista, la crisi ha solo anticipato un intervento già nelle intenzioni del Comitato, finalizzato a raggiungere soluzioni applicative meglio rispondenti alle suddette esigenze e ad evitare, per il futuro, il ripetersi di simili eventi # I principali obiettivi di Basilea III sono! il rafforzamento della regolamentazione microprudenziale delle banche! la riduzione dei rischi sistemici attraverso meccanismi di controllo macroprudenziale 13
14 Basilea III: le principali caratteristiche della riforma 14
15 La trasposizione in ambito comunitario di Basilea III: il pacchetto CRD IV # In ambito comunitario i contenuti di Basilea 3 sono stati trasposti in due atti normativi (c.d. Pacchetto CRD IV):! il regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (c.d. CRR), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull informativa al pubblico (Terzo Pilastro)! la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (c.d. CRD IV), che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali # Il pacchetto persegue gli obiettivi di accrescere la stabilità finanziaria, aumentando la resilienza del settore bancario agli shock esterni, di offrire una tutela maggiore agli interessi dei depositanti, ridurre la pro-ciclicità del sistema finanziario, nonché di aumentare la competitività del settore bancario europeo, assicurando che il recepimento delle norme contemplate nell accordo di Basilea III sull adeguatezza patrimoniale e la liquidità degli enti creditizi, avvenga tenendo conto delle peculiarità e esigenze del settore bancario europeo 15
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