REGOLAMENTO AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DELL ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
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1 2011 EPPI REGOLAMENTO AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DELL ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
2 I N D I C E TITOLO I PRINCIPI Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Modalità di esecuzione e di affidamento Art. 3 Limiti di applicazione TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 4 Lavori in economia Art. 5 Servizi e forniture in economia TITOLO III PROCEDIMENTO Art. 6 Responsabile del procedimento Art. 7 Interventi eseguiti in amministrazione diretta Art. 8 Cottimo fiduciario Art. 9 Scelta del contraente Art. 10 Requisiti degli affidatari Art. 11 Garanzie Art. 12 Forma del contratto Art. 13 Affidamenti integrativi e proroghe Art. 14 Inadempimenti Art. 15 Certificato di regolare esecuzione TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 Disposizioni di coordinamento Art. 17 Entrata in vigore Allegato A Servizi e forniture in economia Pagina 1 di 14
3 TITOLO I PRINCIPI Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. L'attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. 2. Nessun contratto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento. 3. La procedura di acquisizione di lavori, beni e servizi in economia può essere effettuata, in tutto o in parte, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici. 4. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità nonché di sinteticità dei contenuti. Art. 2 Modalità di esecuzione e di affidamento 1. L esecuzione in economia di lavori, servizi, forniture può essere effettuata: a) in amministrazione diretta b) per cottimo fiduciario 2. Nell amministrazione diretta l esecuzione di lavori, servizi e forniture è effettuata con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dipendente dell Eppi, o eventualmente assunto per l occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento. 3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata a mezzo della quale i lavori, i servizi e le forniture vengono realizzati o acquisiti con affidamento a soggetti terzi. 4. L Eppi procederà ad affidare i lavori in economia secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dalla normativa vigente. Il criterio di aggiudicazione dovrà essere esplicitato nella lettera di invito. 5. L Ente, di norma, adotta il criterio dell offerta al prezzo più basso nel caso in cui sia stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo. 6. Nei casi in cui sia opportuno procedere ad aggiudicare l appalto sulla base del rapporto qualità prezzo dell offerta, l Ente adotta il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. 7. La valutazione tra la componente qualitativa e la componente economica dell offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio, proporzionalità e ragionevolezza, in relazione all oggetto dell appalto. 8. I parametri relativi alla componente qualitativa dell offerta da esplicitare nei documenti di gara, sono riferiti alla natura, all oggetto e alle caratteristiche dell appalto e sono esplicitati in dettaglio con la relativa congrua ponderazione dei punteggi parziali attribuibili nell ambito della ponderazione complessiva. Pagina 2 di 14
4 9. L Eppi può, in funzione della peculiare natura e oggetto dell affidamento, individuare nel disciplinare o nella lettera di invito, una clausola di riferimento, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione della componente qualitativa, anche per singoli parametri, non raggiungano un giudizio di adeguatezza o un determinato punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile, non sono ammesse al proseguo delle fasi procedurali della gara, in quanto non coerenti con i livelli funzionali e qualitativi minimi attesi dall Ente stesso. 10. In ogni caso resta salva la facoltà dell Ente di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 11. L Ente espliciterà, in dettaglio, nei documenti di gara le modalità di formulazione dei giudizi e di attribuzione del relativo punteggio, con riferimento alla valutazione della componente qualitativa dell offerta, e le modalità di valutazione e attribuzione del relativo punteggio con riferimento alla componente economica dell offerta. Le modalità dovranno essere opportunamente predisposte e dettagliate in funzione della natura dell oggetto dell affidamento. Gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, variabili a seconda della natura della prestazione, sono tra l altro: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione registrazione ambientale), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla fornitura, assistenza tecnica oltre al costo di utilizzazione ed al rendimento per le forniture. E ammessa la possibilità di orientare la scelta di beni e servizi secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale. 12. La Commissione giudicatrice della gara, se nominata, è tenuta ad attenersi alle modalità indicate nei documenti di gara ai fini delle proprie valutazioni. Art. 3 Limiti di applicazione 1. L esecuzione in economia di lavori, ai sensi dell art. 125, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006, è ammessa per importi non superiori ad Euro ,00, I.V.A. esclusa. 2. Le acquisizioni in economia di servizi e forniture, ai sensi dell art. 125, comma 9, del D.Lgs 163/2006, sono ammesse per importi inferiori ad Euro ,00, I.V.A. esclusa. 3. In presenza di interventi misti che comprendono servizi, forniture e lavori, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica il criterio dell'oggetto principale e del contratto come previsto dal codice dei contratti. 4. Le soglie sono soggette ad adeguamento in relazione alle modifiche apportate al D.L.gs 163/2006, con il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del medesimo Decreto Legislativo. TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 4 Lavori in economia 1. Possono essere eseguite in economia, con i limiti di importo dell art. 3, le seguenti tipologie di lavori: Pagina 3 di 14
5 a) manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili quando l esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarla con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l appalto di lavori, compresa la somma urgenza; b) manutenzione di opere o di impianti c) lavori che non possono essere differiti dopo l infruttuoso esperimento delle procedure di gara; d) interventi non programmabili in materia di sicurezza; e) completamento di opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell appaltatore inadempiente quando vi è necessità ed urgenza di completarne l esecuzione; f) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d appalto e nel progetto e che il Responsabile del Procedimento reputi necessari in corso di esecuzione; essi possono essere affidati all appaltatore nel limite massimo del 5% dell importo originario del contratto e comunque entro ,00 euro qualora i lavori in economia vengano configurati come variante al progetto iniziale. Art. 5 Servizi e forniture in economia 1. Possono essere acquisite in economia, con i limiti applicativi dell art. 3, le tipologie di servizi e forniture incluse nell Allegato A. L eventuale modifica e/o integrazione delle tipologie di servizi e forniture elencate all allegato A, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, costituirà adeguamento automatico del presente Regolamento. 2. Il ricorso all acquisizione di servizi e forniture è altresì consentito, in conformità all art.125, comma 10, del D.Lgs n. 163/2006, nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 3. Possono, altresì, essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all esecuzione di lavori di cui all articolo precedente e alla prestazione di forniture e servizi elencate all allegato A. TITOLO III PROCEDIMENTO Art. 6 Responsabile del procedimento Pagina 4 di 14
6 1. Per ciascun affidamento in economia è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con la medesima delibera di autorizzazione alla gara e impegno di spesa, un Responsabile del Procedimento, che svolge le funzioni di cui all art. 10 del D.Lgs 163/2006 e del relativo Regolamento di attuazione. 2. Per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia il Responsabile del procedimento può avvalersi, se del caso, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, ovvero acquisibili con qualsiasi altro strumento funzionale, ai fini dell'orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi. 3. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, ivi compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. In particolare, il responsabile del procedimento: a) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell attuazione degli interventi; c) richiede al Consiglio di amministrazione, se non già deliberata, la nomina della Commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa e in tutti gli altri casi che ritiene opportuno, con motivata relazione; d) fornisce all Ente i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell attuazione dell affidamento, necessari per l attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; e) raccoglie, verifica e trasmette, se richiesto dalla legge, all Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall art. 7 comma 8 del Dlgs. n. 163/2006; f) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali; g) propone la risoluzione del contratto; h) richiede alle imprese interpellate di dichiarare, nelle forme di legge, i requisiti prescritti dal successivo art. 10, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento, se non già acquisiti. i) provvede alla soddisfazione degli oneri procedurali indicati nel presente Regolamento, in particolare a quanto prescritto dal successivo art. 9. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato e può essere un dipendente dell Ente. Per i lavori e i servizi attinenti all ingegneria e all architettura deve essere un tecnico. In caso di accertata carenza di dipendenti in possesso di professionalità adeguate, il Consiglio di Amministrazione nomina il responsabile del procedimento tra professionisti esterni, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nell invito a presentare un offerta. Art. 7 Interventi eseguiti in amministrazione diretta Se gli interventi sono eseguibili in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento vi provvede. Al riguardo, lo stesso Responsabile utilizza il personale già in servizio presso l Ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria, nel rispetto della vigente normativa. Pagina 5 di 14
7 Art. 8 Cottimo fiduciario 1. Nei limiti delle prescrizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, l esecuzione di lavori di importo fino ad Euro ,00 I.V.A. esclusa, e l acquisizione di servizi e forniture di importo fino ad Euro ,00 I.V.A. esclusa, affidati mediante cottimo fiduciario, avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 2. Per gli appalti affidati secondo la procedura del cottimo fiduciario l Eppi utilizza di norma l elenco di operatori economici per le diverse tipologie di lavori, forniture e servizi, ai sensi e per gli effetti dell art. 125, comma 11, del codice dei contratti, ovvero quelli diversamente individuati sulla base di indagini di mercato. Agli elenchi possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economica finanziaria secondo le modalità indicate nel Regolamento per la formazione e la gestione dell elenco fornitori e dei prestatori di servizi di fiducia dell Eppi, pubblicato sul sito dell Ente. 3. La scelta del contraente ha luogo mediante gara informale alla quale gli operatori economici sono invitati con apposita lettera di invito. 4. Nella lettera di invito sono specificati: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'iva; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; o) il giorno e l ora della prima seduta pubblica di gara. 5. Il termine per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza, in cui il termine può essere ridotto sino a cinque giorni. Il Responsabile del procedimento, qualora valuti che la complessità della fornitura impone un termine superiore, potrà prudenzialmente indicare 20 giorni o anche un maggior termine. 6. La procedura dovrà essere improntata al rispetto del principio di segretezza tanto che, per la presentazione della proposta/offerta dovrà essere richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre 7. AFFIDAMENTO DIRETTO Si può prescindere dalla richiesta di più offerte e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi: a) nel caso di lavori, di servizi e forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro ,00 I.V.A. esclusa; b) in caso di motivata urgenza, non imputabile all Ente; Pagina 6 di 14
8 Si potrà procedere con affidamento diretto anche nel caso (a) di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche, (b) di diritti di esclusiva, (c) di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l invito di più soggetti. Il responsabile può ricorrere, se ammesso, alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. quando, a sua discrezione, lo reputi opportuno. Egli può utilizzarne, comunque, le relative condizioni di qualità/prezzo come base di riferimento per gli affidamenti. Art. 9 Scelta del contraente 1. La richiesta delle offerte alle ditte è effettuata di norma mediante lettera d invito inoltrata anche a mezzo fax, e mail o altro mezzo idoneo. 2. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente art. 2 del presente Regolamento, la scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi: a) in base al prezzo più basso; b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa. 3. E sempre garantita la segretezza dell offerta. 4. L'esame delle offerte, qualora il criterio di selezione prescelto è quello del prezzo più basso, è effettuato dal Responsabile del Procedimento che provvede a redigere apposito verbale. 5. Il responsabile del procedimento può avvalersi di una commissione di gara, comunque sempre nominata in ipotesi di scelta del contraente con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, costituita da dipendenti dell Ente o da professionisti esterni qualora la valutazione delle offerte richieda specifiche competenze professionali delle quali l Ente è sprovvisto. 6. Dell esito della procedura di scelta del contraente è data motivazione nel verbale di affidamento che sarà approvato, per ratifica, dal Consiglio di Amministrazione. 7. Il Responsabile del procedimento comunicherà a tutti i partecipanti l esito della procedura di affidamento e curerà la pubblicazione della post informazione (o avviso postumo) sul sito web dell Ente. Art. 10 Requisiti degli affidatari 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento del cottimo fiduciario i soggetti previsti dall art. 34 del D.lgs. n. 163/ L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. 3. Per interventi in economia di importo inferiori o pari a ,00 euro è sufficiente la verifica dei requisiti di ordine generale, l iscrizione nel registro della CCIAA e la verifica della regolarità contributiva (DURC). 4. Il possesso dei requisiti previsti è sempre dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n Il Responsabile del procedimento potrà, in ogni momento, effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sopra indicate e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Pagina 7 di 14
9 6. Qualora dai controlli sopra indicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, la ditta sarà esclusa dalla partecipazione alla gara. Art. 11 Garanzie 1. I soggetti candidati agli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara, prevista dall art. 75 del Codice dei contratti pubblici. 2. I soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture in economia sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva per tutti gli affidamenti di importo inferiore ad Euro ,00 I.V.A. esclusa, salvo diversa decisione del Responsabile del Procedimento. 3. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all articolo 129 del D.lgs. n. 163/2006, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro ,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile. 4. Resta salva la possibilità da parte del responsabile del procedimento di prevedere l obbligatorietà delle cauzioni/polizze anche per importi inferiori alle soglie sopraindicate, quando la natura dei lavori e il tipo di procedura di affidamento la renda opportuna. 5. Le ditte affidatarie saranno obbligate al presentazione di idonea cauzione, il cui importo non potrà eccedere il 10% del valore dell affidamento, per tutti i lavori, servizi e forniture di importo superiori ad Euro ,00 ed in tutti i casi richiesti dal responsabile del procedimento. Art. 12 Forma del contratto 1. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice o mero scambio di lettere. 2. Le attività negoziali e gli ordinativi di fornitura, per quanto possibile, possono essere effettuati con ogni mezzo di comunicazione, ivi compreso l utilizzo di modalità telematiche al fine di modernizzare e semplificare le procedure e di accelerare le fasi di acquisto. 3. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del contraente. 4. Il contratto non può essere sottoscritto e non può darsi luogo ad esecuzione degli ordinativi se non siano trascorsi dieci giorni dalla comunicazione alle ditte intervenute ovvero dalla pubblicazione dell avviso di post informazione sul sito internet dell Eppi, se successivo. Art. 13 Affidamenti integrativi e proroghe 1. Per imprevisti nel corso dell esecuzione dei lavori, della fornitura o della prestazione di servizi e per necessità intervenute entro il termine della scadenza dell affidamento è consentito richiedere lavori, forniture e servizi integrativi di analogo contenuto d importo non superiore al 20% del corrispettivo conferito, direttamente alla ditta affidataria, alle medesime condizioni di prezzo che hanno consentito l affidamento, comunque l importo complessivo non potrà superare il limite massimo previsto all art. 3. Pagina 8 di 14
10 2. E possibile prevedere nel contratto il differimento dei termini contrattuali (termini di consegna, di ultimazione delle prestazioni o altri termini previsti per specifici adempimenti) per esigenze dell Ente. Art. 14 Inadempimenti 1. In caso di ritardo nell adempimento delle obbligazioni imputabile all impresa incaricata della esecuzione degli interventi in economia, il Responsabile del procedimento provvede all applicazione delle penali stabilite nella lettera d invito e/o nel contratto. 2. L importo massimo della penale è pari al 10% dell importo netto del contratto. 3. La penale può essere introitata anche attraverso l escussione della somma prestata a titolo di cauzione del contratto. 4. Qualora l inadempimento delle obbligazioni sia tale da compromettere l interesse all affidamento, il Responsabile del procedimento, previa formale diffida ad adempiere rimasta senza esito, può disporre la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti a norma dell art del Codice Civile. 5. Il Responsabile del procedimento, a seguito di inottemperanza alla diffida può altresì procedere all esecuzione di tutto o parte del lavoro, della fornitura del bene o del servizio a danno del soggetto o dell impresa inadempiente, salvo l esercizio, da parte dell Ente, dell azione per il risarcimento del maggior danno. Art. 15 Certificato di regolare esecuzione 1. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta, gli acquisti di materiali e i noli necessari per l esecuzione dei lavori si intendono regolarmente eseguiti con l apposizione del visto del direttore dei lavori e la relativa liquidazione della spesa indicata in fattura. 2. Per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, la regolare esecuzione viene attestata mediante la redazione del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori. 3. Per i lavori in affidamento diretto, di importo inferiore ad Euro ,00 I.V.A. esclusa, considerata la modesta entità degli stessi ed il carattere fiduciario dell affidamento, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. 4. Le prestazioni di beni e servizi affidate con le procedure in economia sono soggette a collaudo o attestazione di regolare esecuzione di norma entro il termine di venti giorni dall acquisizione, o comunque nei termini e modalità stabilite nella lettera invito. L attestazione di avvenuto collaudo o di regolare esecuzione deve risultare da apposito verbale. Per le spese di importo inferiore a ,00 euro con esclusione dell'i.v.a., tali verifiche e attestazioni sono sostituite dal visto di regolare esecuzione apposto direttamente sulla fattura. 5. Il collaudo è eseguito da impiegati appositamente nominati dal dirigente responsabile dell'ufficio destinatario del servizio o della fornitura. 6. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi. Pagina 9 di 14
11 7. Qualora per il collaudo si rendano necessarie particolari o specifiche competenze tecniche questo viene affidato dal Responsabile del procedimento ad uno o più consulenti esperti, in contraddittorio con l impresa affidataria. 8. Il verbale di esito positivo del collaudo o l attestazione di regolare esecuzione, sostituita eventualmente per i servizi e forniture di importo inferiori o pari a ,00 euro dall apposizione anche mediante nulla-osta/visto in calce alla fattura, costituisce condizione per la liquidazione della spesa per la fornitura o servizio. 9. Il pagamento è disposto entro il termine di trenta giorni (o il diverso termine stabilito nella lettera invito o nel contratto) dalla data del collaudo o dell attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura. Al fine di garantire l attività ricostruttiva dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e non disperdere l informazione finanziaria identificativa del contratto a cui è correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilità è necessario che la ditta affidataria a) utilizzi conti correnti dedicati per l esecuzione del pagamento; b) l Ente non utilizzi il contante per i pagamenti; c) l affidatario non effettui movimentazioni in contanti sui conti dedicati; d) il Responsabile del procedimento acquisisca il codice identificativo gara (CIG), tramite la procedura guidata SIMOG dell Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici, che dovrà essere indicato in tutti gli strumenti di pagamenti agli affidatari. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 Disposizioni di coordinamento 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme comunitarie, nazionali in materia. 2. Le soglie di importo previste da presente Regolamento sono automaticamente adeguate alle disposizioni legislative. 3. Tutti i regolamenti, le procedure o le delibere del Consiglio di Amministrazione dell Ente incompatibili con il presente Regolamento, devono intendersi implicitamente abrogati. Art. 17 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione definitiva della delibera del Consiglio di Amministrazione. Pagina 10 di 14
12 Allegato A Servizi e forniture in economia A Tipologie di forniture FORNITURA DI ARREDI Categoria Mobili in legno Categoria Mobili in metallo e altri materiali Categoria Arredi ed accessori per ufficio Categoria Lampade e lampadari Categoria Segnaletica e cartellonistica FORNITURA DI ATTREZZATURE, PRODOTTI E MATERIALI PER IMPIANTI E SERVIZI Categoria Riscaldamento e condizionamento Categoria Forniture audio, video, ottiche e fotografiche Categoria Telefonie, impianti di comunicazione ed articoli di telefonia in genere. Categoria Agende, oggettistica in genere Categoria Materiale elettrico CANCELLERIA IN GENERALE Categoria Carta e cartonaggi Categoria Cancelleria Categoria Timbri, targhe e medaglie INFORMATICA Categoria Fornitura hardware grandi sistemi Categoria Fornitura software grandi sistemi Categoria Fornitura hardware minisistemi, personal computer e terminali Categoria Fornitura software minisistemi e personal computer Categoria Fornitura hardware trasmissione dati Categoria Fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie per l informatica MACCHINE DA UFFICIO Categoria Fotocopiatrici Categoria Attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti, taglierine, imbustatrici, pinzatrici grandi spessori, ) VARIE Categoria Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione Categoria Materiale igienico sanitario e prodotti per la pulizia in genere Categoria Somministrazione di bevande B Tipologie di servizi INFORMATICA SERVIZI Categoria Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo Categoria Sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base Categoria Manutenzione hardware grandi sistemi Pagina 11 di 14
13 Categoria Manutenzione hardware minisistemi e personale computer, stampanti, lettori di badge e materiale informatico di vario genere Categoria Manutenzione sistemi trasmissione dati Categoria Servizi di gestione operativa Categoria Personalizzazione e manutenzione software grandi sistemi Categoria Personalizzazione e manutenzione software minisistemi e personale computer SERVIZI VARI Categoria Traduzione, traduzione simultanea, interpretazione, trascrizione, registrazioni audio video, dattilografia, rassegna stampa Categoria Smaltimento rifiuti speciali Categoria Pulizia Categoria Facchinaggio Categoria Igiene ambientale (derattizzazione e disinfestazione) Categoria Stampa, tipografia, litografia Categoria Rilegatura di libri e pubblicazioni Categoria Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali Categoria Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni Categoria Corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale Categoria Pubblicazione di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione Categoria Spedizioni Categoria Imballaggi, magazzinaggio Categoria Riparazioni e noleggio macchine, mobili ed attrezzature d ufficio Categoria Servizi di contabilità, compresi gli adempimenti conseguenti, quali consulenze fiscali, previdenziali e tributarie Categoria Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria Categoria Servizi legali e notarili Categoria Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato (cosiddetto lavoro interinale) Categoria Servizi relativi alla sicurezza, compresa la gestione degli impianti di allarme e Tele vigilanza Categoria Servizi di erogazione energia, acqua, gas Categoria Servizi di trasporto Categoria Altre prestazioni occasionali fornite da terzi quando lo richiedono motivate ragioni d urgenza, o la necessità di avvalersi di specifiche competenze professionali per prestazioni di carattere straordinario MANUTENZIONI VARIE Categoria Manutenzione impianti igienico sanitari e apparati igienizzanti Categoria Manutenzione impianti elettrici Categoria Manutenzione impianti telefonici Categoria Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento Categoria Manutenzione impianti antincendio Categoria Manutenzione impianti elevatori Categoria Manutenzione macchine per ufficio Pagina 12 di 14
14 Categoria Manutenzione aree verdi Pagina 13 di 14
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
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