PGT Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n 12

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1 COMUNE DI CHIGNOLO PO PROVINCIA DI PAVIA PGT Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n PdR Piano delle Regole o Fascicolo NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE - APPROVAZIONE allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del SINDACO Ing. Antonio Bonati PROGETTISTA dott. arch. Mario Mossolani SEGRETARIO Dott.ssa Margherita Veronesi COLLABORATORI dott. urb. Sara Panizzari dott. ing. Giulia Natale dott. ing. Marcello Mossolani geom. Mauro Scano UFFICIO TECNICO Geom. Norberto Caffi Geom. Emilio Maria Erici Arch. Angelo Gualandi STUDI NATURALISTICI dott. Massimo Merati dott. Niccolò Mapelli STUDIO MOSSOLANI urbanistica architettura ingegneria via della pace casteggio (pavia) - tel telefax

2 COMUNE DI CHIGNOLO PO Provincia di Pavia PGT Piano di Governo del Territorio PIANO DELLE REGOLE NORME TECNICHE APPROVAZIONE INDICE PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI... 5 TITOLO I. CONTENUTI DEL PDR E SUA ATTUAZIONE... 6 ARTICOLO 1. CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE... 6 ARTICOLO 2. RAPPORTO CON GLI ALTRI DOCUMENTI DEL PGT... 6 ARTICOLO 3. ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE... 6 TITOLO II. AREE DI PERTINENZA E PARCHEGGI DI PERTINENZA... 7 ARTICOLO 4. AREE DI PERTINENZA E UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI ARTICOLO 5. PARCHEGGI DI PERTINENZA... 7 TITOLO III. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI... 8 ARTICOLO 6. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI... 8 TITOLO IV. RISPARMIO ENERGETICO E BONIFICA ARTICOLO 7. RISPARMIO ENERGETICO ARTICOLO 8. BONIFICA TITOLO V. SISTEMA DEI SERVIZI ARTICOLO 9. SERVIZI PUBBLICI, DI INTERESSE PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE ARTICOLO 10. AREE PER SERVIZI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ASSIMILATE ARTICOLO 11. AREE PER SERVIZI NEI PIANI DI RECUPERO E NEI PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATO DEL CENTRO STORICO NON INDIVIDUATI PARTE II. ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO TITOLO I. I SISTEMI DEL TERRITORIO ARTICOLO 12. I SISTEMI DEL TERRITORIO TITOLO II. SISTEMA DELLO SPAZIO COSTRUITO ARTICOLO 13. SUDDIVISIONE DEL SISTEMA DELLO SPAZIO COSTRUITO CAPO I AMBITI DEL TESSUTO STORICO ARTICOLO 14. ARTICOLO 15. AMBITI DEL TESSUTO STORICO: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E OBIETTIVI AMBITI DEL TESSUTO STORICO: EDIFICI SOGGETTI A VINCOLO MONUMENTALE ARTICOLO 16. AMBITI DEL TESSUTO STORICO: SUDDIVISIONE

3 ARTICOLO 17. ARTICOLO 18. ARTICOLO 19. ARTICOLO 20. ARTICOLO 21. ARTICOLO 22. ARTICOLO 23. ARTICOLO 24. AMBITI RESIDENZIALI DEL TESSUTO STORICO A: DEFINIZIONE E DESTINAZIONI D USO AMBITI RESIDENZIALI DEL TESSUTO STORICO A: MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MODALITÀ DI INTERVENTO AMBITI RESIDENZIALI DEL TESSUTO STORICO A: ADEGUAMENTO IGIENICO E FUNZIONALE ED INCENTIVI VOLUMETRICI AMBITI RESIDENZIALI DEL TESSUTO STORICO A: RECUPERO AI FINI ABITATIVI DI SOTTOTETTI ESISTENTI AMBITI RESIDENZIALI DEL TESSUTO STORICO A: PRESCRIZIONI PLANOVOLUMETRICHE AMBITI RESIDENZIALI DEL TESSUTO STORICO A: PRESCRIZIONI MORFOLOGICHE AMBITI RESIDENZIALI DEL TESSUTO STORICO A: AREE LIBERE PER CORTILI, ORTI E GIARDINI AMBITI RESIDENZIALI DEL TESSUTO STORICO A: PARCHEGGI PRIVATI CAPO II AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO SEZIONE 1 TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE ARTICOLO 25. AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE B ARTICOLO 26. ARTICOLO 27. ARTICOLO 28. ARTICOLO 29. AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE B: RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE B: AMBITI RESIDENZIALI DI RECUPERO B AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE B: AMBITI RESIDENZIALI A MEDIA DENSITÀ B AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE B: AMBITI RESIDENZIALI A BASSA DENSITÀ B ARTICOLO 30. NORME SPECIALI AMBITI RESIDENZIALI SEZIONE 2 TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO ARTICOLO 31. AMBITI AGRICOLI DEL TESSUTO CONSOLIDATO BE ARTICOLO 32. AMBITI AGRICOLI DEL TESSUTO CONSOLIDATO BE: RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI SEZIONE 3 AMBITI DI VERDE PRIVATO ED ORTI ARTICOLO 33. VERDE PRIVATI E ORTI VP SEZIONE 4 TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO ARTICOLO 34. AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO D ARTICOLO 35. ARTICOLO 36. ARTICOLO 37. ARTICOLO 38. ARTICOLO 39. AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO D: RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO D: AMBITI ARTIGIANALI DEL CENTRO ABITATO D AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO D: AMBITI PRODUTTIVI D AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO D: AMBITI PRODUTTIVI PER LA LOGISTICA D AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO D: AMBITI PER LA LAVORAZIONE E IL COMMERCIO DI MATERIALI INERTI D CAPO III CITTÀ DA RICONVERTIRE SEZIONE 1 AMBITO DI RICONVERSIONE SOGGETTO A PIANO DI RECUPERO RESIDENZIALE DELLA CASCINA CASCINAZZA (AR-PR1) ARTICOLO 40. AMBITO DA RICONVERTIRE AR PR1: DEFINIZIONE E LOCALIZZAZIONE, E DESTINAZIONI D'USO ARTICOLO 41. AMBITO DA RICONVERTIRE AR PR1: CAPACITÀ EDIFICATORIA, INCENTIVI EDIFICATORI PER PEREQUAZIONE URBANISTICA E PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE ARTICOLO 42. AMBITO DA RICONVERTIRE AR PR1: CAPACITÀ EDIFICATORIA ARTICOLO 43. AMBITO DA RICONVERTIRE AR PR1: AREE PER SERVIZI PUBBLICI ARTICOLO 44. AMBITI ATR-PL: DISTANZE E INDICI DI SOSTENIBILITÀ INSEDIATIVA CAPO IV CITTÀ DA CONSOLIDARE ARTICOLO 45. AMBITI DEI PIANI ATTUATIVI IN ATTO ARTICOLO 46. AMBITI DEI PIANI ATTUATIVI IN ATTO: RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI CAPO V CITTÀ DA TRASFORMARE ARTICOLO 47. AMBITI DI TRASFORMAZIONE

4 TITOLO III. SISTEMA DEI SERVIZI ARTICOLO 48. SERVIZI PUBBLICI, DI INTERESSE PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE ARTICOLO 49. AREE PER SERVIZI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ASSIMILATE ARTICOLO 50. AREE PER SERVIZI NEI PIANI DI RECUPERO E NEI PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATO DEL CENTRO STORICO NON INDIVIDUATI TITOLO IV. SISTEMA RURALE PAESISTICO AMBIENTALE CAPO I AMBITI AGRICOLI SEZIONE 1 AMBITI AGRICOLI: NORME GENERALI, FORME E MATERIALI, ALLEVAMENTI ARTICOLO 51. AMBITI AGRICOLI: NORME GENERALI ARTICOLO 52. AMBITI AGRICOLI: PRESCRIZIONI SULLA FORMA E SUI MATERIALI ARTICOLO 53. AMBITI AGRICOLI: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ALLEVAMENTI DI BESTIAME SEZIONE 2 AMBITI AGRICOLI: INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI E PICCOLI MANUFATTI DI SERVIZIO ARTICOLO 54. AMBITI AGRICOLI: EDIFICI ESISTENTI E PICCOLI MANUFATTI DI SERVIZIO ARTICOLO 55. ARTICOLO 56. AMBITI AGRICOLI: INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI DESTINATI ALLA CONDUZIONE AGRICOLA AMBITI AGRICOLI: INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI NON DESTINATI ALLA CONDUZIONE AGRICOLA ARTICOLO 57. AMBITI AGRICOLI: PICCOLI MANUFATTI DI SERVIZIO ARTICOLO 58. AMBITI AGRICOLI: RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI SEZIONE 3 AMBITI AGRICOLI: SUDDIVISIONE ARTICOLO 59. ARTICOLO 60. ARTICOLO 61. AMBITI AGRICOLI DI SUPPORTO ALLA RETE ECOLOGICA REGIONALE DI PRIMO LIVELLO E AMBITI AGRICOLI DI SUPPORTO ALLA RETE ECOLOGICA REGIONALE DI SECONDO LIVELLO E FRANGIA URBANA DEGLI AMBITI AGRICOLI DI SUPPORTO ALLA RETE ECOLOGICA REGIONALE DI PRIMO LIVELLO FU1 E DI SECONDO LIVELLO FU ARTICOLO 62. AMBITI AGRICOLI DELLE CASCINE STORICHE EA ARTICOLO 63. ARTICOLO 64. ARTICOLO 65. ARTICOLO 66. ARTICOLO 67. AMBITI AGRICOLI DELLE CASCINE STORICHE EA: MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MODALITÀ DI INTERVENTO AMBITI AGRICOLI DELLE CASCINE STORICHE EA: ADEGUAMENTO IGIENICO E FUNZIONALE ED INCENTIVI VOLUMETRICI AMBITI AGRICOLI DELLE CASCINE STORICHE EA: RECUPERO A FINI ABITATIVI DI SOTTOTETTI ESISTENTI AMBITI AGRICOLI DELLE CASCINE STORICHE EA: PRESCRIZIONI PLANOVOLUMETRICHE AMBITI AGRICOLI DELLE CASCINE STORICHE EA: PRESCRIZIONI MORFOLOGICHE ARTICOLO 68. AMBITI AGRICOLI DELLE CASCINE STORICHE EA: AREE LIBERE ARTICOLO 69. AMBITI AGRICOLI DELLE CASCINE STORICHE EA: PARCHEGGI PRIVATI ARTICOLO 70. AMBITI AGRICOLI FLOROVIVAISTICI EF CAPO II AMBITI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE ARTICOLO 71. AMBITI DEI CORSI E DEGLI SPECCHI D ACQUA ARTICOLO 72. AMBITI DI RISPETTO DEI CORSI D ACQUA ARTICOLO 73. LIMITI DI RISPETTO DEI CORSI D ACQUA ARTICOLO 74. AMBITI GOLENALI DEL FIUME LAMBRO E DEL FIUME PO ARTICOLO 75. CORRIDOI ECOLOGICI DEL PTCP ARTICOLO 76. AMBITI DEI BOSCHI (LR N. 31/2008 E S.M.I.). VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DEL D.LGS. N. 42/2004, ART. 142, COMMA 1, LETTERA G) ARTICOLO 77. AMBITI DI ELEVATO CONTENUTO NATURALISTICO (TAVOLE 3.1 E 3.2 DEL PTCP) ARTICOLO 78. RER: CORRIDOIO PRIMARIO DEL FIUME PO E DEL FIUME LAMBRO A BASSA O MODERATA ANTROPIZZAZIONE ARTICOLO 79. SITI DI RETE NATURA 2000 E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

5 ARTICOLO 80. ARTICOLO 81. AMBITI DI RISPETTO DI 150 METRI DELLE ACQUE PUBBLICHE VINCOLATE. VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DEL D.LGS. N. 42/2004, ART. 142, COMMA 1, LETTERA C) AMBITI AGRICOLI DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ ACUSTICA (PISTE MOTOCICILISTICHE) ARTICOLO 82. AMBITI DI RECUPERO DI CAVA CESSATA R 1638/G/PV CAPO III AMBITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO ARTICOLO 83. AREALI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO E AREALI DI RITROVAMENTO ARCHEOLOGICO (TAVOLA 3.3 DEL PTCP) TITOLO V. SISTEMA DELLA MOBILITÀ ARTICOLO 84. AMBITI DELLA MOBILITÀ TITOLO VI. LIMITI DI RISPETTO ARTICOLO 85. LIMITI DI RISPETTO ARTICOLO 86. LIMITI DI RISPETTO STRADALE ARTICOLO 87. LIMITI DI RISPETTO DEI DEPURATORI ARTICOLO 88. LIMITI DI RISPETTO FERROVIARIO ARTICOLO 89. LIMITI DI RISPETTO CIMITERIALI ARTICOLO 90. LIMITI DELLE ZONE DI RISPETTO E DELLE ZONE DI TUTELA ASSOLUTA DEI POZZI IDROPOTABILI ARTICOLO 91. LIMITI DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE ARTICOLO 92. LIMITI DI RISPETTO DEI METANODOTTI ARTICOLO 93. LIMITI DEL PAI (PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO) DEL FIUME PO PARTE III. PARTE IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTICOLO 94. ARTICOLO 95. INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, PARACOMMERCIALI ED EQUIPARATE INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, PARACOMMERCIALI ED EQUIPARATE: AREE PER SERVIZI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE ARTICOLO 96. INDICAZIONI GEOLOGICO-TECNICHE E SCENARIO DI PERICOLOSITÀ SISMICA PARTE V. PEREQUAZIONE URBANISTICA ARTICOLO 97. PEREQUAZIONE URBANISTICA PARTE VI. NORME FINALI E TRANSITORIE TITOLO I. ADEGUAMENTI ARTICOLO 98. EDIFICI IN CONTRASTO CON LE PRESCRIZIONI DEL PIANO DELLE REGOLE TITOLO II. DEROGHE ARTICOLO 99. DEROGHE

6 PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI 5

7 TITOLO I. CONTENUTI DEL PDR E SUA ATTUAZIONE Articolo 1. Contenuti del Piano delle Regole 1. Il Piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della LR 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, all'interno dell'intero territorio comunale, disciplina: gli ambiti del tessuto urbano consolidato; le aree destinate all agricoltura; le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 2. Il Piano delle Regole, inoltre: indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 marzo 2005, n Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 4. Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. Articolo 2. Rapporto con gli altri documenti del PGT 1. Per quanto riguarda i temi non trattati dal PdR e dalle presenti norme, si deve fare riferimento agli altri atti del PGT: Documento di Piano e Piano dei Servizi. 2. In particolare, le disposizioni per gli ambiti di trasformazione del DdP prevalgono sulle prescrizioni contenute nelle presenti norme. Articolo 3. Attuazione del Piano delle Regole 1. Il PdR si attua nei modi seguenti: nella generalità dei casi, con intervento edilizio diretto, ossia con permesso di costruire o con denuncia di inizio attività; con permesso di costruire convenzionato (di cui all art. 10, comma 2 della LR 12/05), nei casi previsti; con piano di recupero, nei casi previsti negli ambiti del tessuto storico. 2. Si ricorda che i piani attuativi, relativi agli ambiti di trasformazione del PGT, sono individuati e disciplinati dal Documento di Piano, ai sensi dell articolo 8 della LR 12/2005. Il presente PdR, pertanto, non se ne occupa. 6

8 TITOLO II. AREE DI PERTINENZA E PARCHEGGI DI PERTINENZA Articolo 4. Aree di pertinenza e utilizzazione degli indici. 1. Costituiscono aree di pertinenza degli edifici realizzati, le superfici fondiarie Sf, individuate dagli elaborati del PdR, necessarie per lo sfruttamento degli indici di fabbricabilità territoriale o fondiaria. 2. Un'area di pertinenza si definisce satura quando risultano realizzati edifici per una superficie lorda di pavimento (SLP) o per un volume (V) pari a quelli massimi consentiti dal PdR. 3. Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti o realizzati dall'attuazione del PdR non potranno mai essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità se non per saturare l'edificabilità massima concessa, nel caso di precedente utilizzazione parziale degli indici stessi. 4. Negli elaborati richiesti per il rilascio di permessi di costruire, delle D.I.A. o di altro titolo abilitativo, dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare l'individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza, la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature. 5. I fondi e gli appezzamenti anche inedificati, ma la cui superficie è stata computata ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistici di ambito, restano inedificabili anche in caso di frazionamento successivo; la dichiarazione del grado di saturazione delle aree pertinenziali deve obbligatoriamente essere riportata negli atti di vendita. Il vincolo di pertinenza dura con il durare dello strumento urbanistico generale di riferimento all atto della costruzione dell edificio. 6. Qualora il vincolo di pertinenza non fosse riportato in alcun documento legale, è assunta come area di pertinenza dell'edificio quella corrispondente alla estensione di terreno necessaria, in base all'applicazione dell'indice attribuito all'ambito, a generare la volumetria o la superficie lorda di pavimento realizzata, estesa alle aree contigue (edificate e no, comprese quelle che si affacciano su corte comune) appartenenti alla stessa proprietà catastale. 7. È consentito il trasferimento dei diritti volumetrici da un lotto edificabile ad altro lotto adiacente, appartenente a medesimo ambito urbanistico. In questo caso occorrerà che i promotori dell'iniziativa edilizia dimostrino il titolo allo sfruttamento della capacità edilizia delle proprietà adiacenti tramite apposita convenzione che dovrà essere trascritta nei Registri Immobiliari a cura del richiedente il titolo abilitativo. Articolo 5. Parcheggi di pertinenza 1. In aggiunta alla dotazione di spazi pubblici di parcheggio prevista dal Piano dei Servizi, negli interventi edilizi di nuova edificazione e negli interventi sugli edifici esistenti - di grado superiore alla manutenzione ordinaria ed alla manutenzione straordinaria - che comportino modifica della destinazione d'uso, si devono individuare spazi per parcheggio di pertinenza privato nella misura minima di 1 m² ogni 10 m³ di costruzione, in base alle disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni. A questo scopo, il volume di riferimento, per qualsiasi destinazione d'uso, si ottiene moltiplicando la SLP per l'altezza virtuale di 3,00 metri. 2. I parcheggi di pertinenza possono essere previsti all aperto od al coperto; essi comprendono anche lo spazio di manovra e possono essere realizzati sia entro terra che fuori terra, anche in strutture multipiano. Essi possono essere localizzati, sia all interno che all'esterno del lotto asservito. In quest ultimo caso è necessario che il lotto che ospita i parcheggi appartenga ad un ambito del tessuto urbano consolidato della medesima categoria (residenziale, produttiva, ecc.) e sia posto all'interno di un raggio di 250 m dal fabbricato del quale i parcheggi costituiscono pertinenza. 7

9 TITOLO III. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI Articolo 6. Definizione degli interventi 1. La definizione degli interventi edilizi ed urbanistici che segue riprende e completa quanto stabilito dalla disciplina vigente statale e regionale, ed in particolare dall articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e dall articolo 27 della LR 11 marzo 2005, n Ad ogni definizione corrisponde una categoria di intervento. Per gli ambiti del tessuto storico A e per gli ambiti delle cascine storiche EA individuati dal Piano delle Regole, la Carta della disciplina degli interventi nel tessuto storico indica le categorie di intervento consentite per ciascun edificio. 3. Le definizioni degli interventi sono riferite all articolo 27 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. Esse sono state articolate in modo più dettagliato, allo scopo di consentire una miglior tutela dei particolari valori storici, paesaggistici ed ambientali presenti nel tessuto storico: a) interventi di manutenzione ordinaria - MO Gli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell art. 27, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti. b) interventi di manutenzione straordinaria - MS Gli interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell art. 27, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, consistono nelle opere e nelle modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare. c) interventi di restauro - RR Gli interventi di restauro, di cui all art. 27, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, riguardano le unità edilizie che hanno rilevante importanza, nel contesto urbano e territoriale, per specifici pregi o caratteri tipologici, architettonici o artistici. Gli interventi di restauro consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, distributivi, strutturali e costruttivi dell unità edilizia originaria e delle sue eventuali stratificazioni, ne consentono il recupero e la conservazione, valorizzandone i caratteri. E consentito un mutamento di destinazione d uso, purché consentito dalle norme dell ambito urbanistico interessato ed adeguato alle sue caratteristiche intrinseche. Ai sensi dall articolo 29, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, il restauro prevede l intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali; il restauro comprende anche l intervento di miglioramento strutturale per l eliminazione del rischio sismico in base alla normativa vigente. d) interventi di risanamento conservativo - RC Gli interventi di risanamento conservativo, di cui all art. 27, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, riguardano le unità edilizie che, pur non presentando valori architettonici o artistici assoluti, rappresentano elementi significativi dell insediamento storico e del paesaggio, di cui deve essere salvaguardato il significato tipologico e formale. Gli interventi di risanamento conservativo sono finalizzati a conservare l organismo edilizio esistente e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, distributivi, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentono il recupero. E consentito un mutamento di destinazione d uso, purché consentito dalle norme dell ambito urbanistico interessato e compatibile con le sue caratteristiche intrinseche. e) interventi di ristrutturazione edilizia - RE Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all art. 27, comma 1, lettera d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti e possono essere realizzati anche mediante la demolizione e ricostruzione parziale o totale, con eventuale incremento della superficie lorda di pavimento, nel rispetto della volumetria preesistente. 8

10 E consentito un mutamento di destinazione d uso, purché consentito dalle norme dell ambito urbanistico interessato. Gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardano prevalentemente le unità edilizie prive di particolare valore architettonico, ma di impianto e con caratteristiche storiche e che non sono state, almeno recentemente, oggetto di recupero, che si intende utilizzare con le destinazioni consentite nell ambito interessato. Gli interventi riguardano altresì edifici di recente costruzione e di buona qualità architettonica, anche se non perfettamente coerenti con il tessuto storico. Gli interventi sono rivolti a rinnovare gli organismi edilizi esistenti senza modificazione della posizione originaria, della superficie coperta e del numero di piani fuori terra. E consentito l aumento dell altezza interna (fino ad un massimo di 2,70 metri di altezza media) dei locali abitabili esistenti, con il conseguente innalzamento delle cornici di gronda. La copertura può essere oggetto di modificazioni della pendenza e della forma delle falde. f) interventi di sostituzione edilizia - SE Gli interventi di sostituzione edilizia riguardano unità edilizie prive di valore storico o architettonico fin dalla loro origine o a causa di un rinnovo che ne ha fortemente alterato le preesistenti caratteristiche formali, ovvero riguardano edifici di recente costruzione aventi forma e caratteristiche di finitura in contrasto con il tessuto storico. Gli interventi sono rivolti a rigenerare gli organismi edilizi esistenti senza aumentare la volumetria preesistente, ma con possibilità di modificare la posizione originaria e la forma di tutto l involucro esterno, nel rispetto delle prescrizioni planovolumetriche e delle prescrizioni morfologiche del tessuto storico. g) interventi di riorganizzazione funzionale - RF Gli interventi di riorganizzazione funzionale riguardano le piccole costruzioni secondarie poste all'interno dei cortili (portichetti, tettoie, rustici, box e accessori in genere), normalmente estranee all'impianto originario, con caratteristiche formali, costruttive e di posizione contrastanti con l'edificio principale, gli spazi liberi e le caratteristiche del tessuto storico. Gli interventi di riorganizzazione funzionale sono rivolti a riordinare gli spazi esterni, mediante operazioni di demolizione con ricostruzione delle unità edilizie, nel rispetto delle prescrizioni planovolumetriche e delle prescrizioni morfologiche del tessuto storico, anche con traslazione e riorganizzazione, con forma, materiali e posizione più adatte. Qualora, in base alla loro consistenza edilizia, essi rientrassero nel calcolo della superficie lorda di pavimento, così come definita dalle presenti norme, potranno essere considerati come volumi esistenti, computabili ai fini della ristrutturazione urbanistica consentita negli ambiti interessati. h) interventi di demolizione senza ricostruzione Gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono volti a rimuovere edifici o manufatti preesistenti, senza successiva ricostruzione. Il Piano delle Regole può prevedere la demolizione senza ricostruzione dei manufatti pertinenziali privi di valore storico od architettonico che costituiscono ostacolo ad un corretto inserimento ambientale delle costruzioni principali. i) interventi di demolizione Gli interventi di demolizione sono volti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici o manufatti preesistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante. Allo scopo di evitare situazioni di pericolo derivanti da strutture fatiscenti di edifici disabitati in cattivo stato di conservazione e di consentire il loro recupero in periodo successivo, si precisa che i loro volumi, anche se demoliti, saranno considerati esistenti ai fini del loro recupero edilizio ed urbanistico, fatti salvi i diritti di terzi confinanti, a condizione che la demolizione sia stata autorizzata dal Comune, dietro presentazione di accurato rilievo grafico e fotografico in scala non inferiore a 1:200. l) interventi di ristrutturazione urbanistica Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui all art. 27, comma 1, lettera f) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, consistono nella sostituzione dell esistente tessuto urbanistico ed edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche determinanti la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. E consentito un mutamento di destinazione d uso, purché consentito dalle norme dell ambito urbanistico interessato. m) interventi di nuova costruzione e ampliamento Gli interventi di nuova costruzione e ampliamento sono definiti dall art. 27, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ed avvengono nel rispetto degli indici, dei parametri e delle prescrizioni tipologiche e morfologiche indicate dalle presenti norme. Per nuove costruzioni si intendono tutte le opere edilizie volte a realizzare nuovi manufatti e nuovi edifici, sia fuori che entro terra. 9

11 Per ampliamenti si intendono tutte le opere edilizie che comportano l aumento di superficie lorda di pavimento dell edificio o l aggiunta di volumi nuovi a quelli già esistenti, da effettuare mediante sopralzo o allargamento, a qualunque piano fuori terra. 10

12 TITOLO IV. RISPARMIO ENERGETICO E BONIFICA Articolo 7. Risparmio energetico 1. Il Piano delle Regole promuove la costruzione di fabbricati in grado di garantire una maggiore efficienza energetica ed un minore consumo di risorse. A tale scopo, in sede di procedura abilitativa, può essere applicato un incentivo in misura non superiore al 20% del volume edificabile o riedificabile, secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche del Documento di Piano, negli ambiti di trasformazione soggetti a piano attuativo ivi disciplinati. 2. L'applicazione di detto incentivo sarà regolata dai criteri di valutazione stabiliti dai regolamenti comunali in materia e sarà concedibile in quanto da questi esplicitamente contemplata. Articolo 8. Bonifica 1. Per gli interventi da effettuarsi su aree in precedenza utilizzate per attività produttive o di deposito con presenza di sostanze pericolose, il proponente gli interventi di trasformazione edilizia dovrà produrre, a corredo della documentazione per la richiesta del titolo abitativo, una indagine preliminare sulla qualità del suolo e del sottosuolo per accertare la compatibilità della qualità dei suoli con la destinazione dell'ambito, con riferimento ai limiti disposti dalla legislazione nazionale e regionale in materia con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/ Il piano di indagine preliminare dovrà essere sottoposto al parere dell'arpa. 3. Troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di ecologia e di valutazione dell'impatto ambientale. 11

13 TITOLO V. Articolo 9. SISTEMA DEI SERVIZI Servizi pubblici, di interesse pubblico e di interesse generale Gli ambiti per servizi sono le aree destinate a servizi pubblici, di interesse pubblico e di interesse generale, esistenti e di nuova previsione. 2. Disciplina urbanistica Gli ambiti per servizi sono individuati nella Carta dei servizi del PGT e disciplinati dal Piano dei Servizi, al quale si rimanda, comprese le Norme tecniche di attuazione del PdS. Articolo 10. Aree per servizi delle attività commerciali ed assimilate 1. Aree per servizi delle attività commerciali e assimilate Le nuove strutture edilizie od i mutamenti di destinazione d uso per attività commerciale o paracommerciale dovranno garantire la dotazione di servizi nella misura indicata nella Tabella 1 (Tabella di quantificazione delle aree per servizi commerciali ed assimilati)dell Articolo 95 Articolo 11. Aree per servizi nei Piani di Recupero e nei permessi di costruire convenzionato del centro storico non individuati 1. Gli eventuali Piani di Recupero predisposti all interno delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 457/1978 ed i permessi di costruire convenzionati nel centro storico, devono garantire la dotazione minima di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico riportati dalla seguente tabella: Residenziale = 26,50 m²/abitante (150 mc/ab) Produttiva = 10% della SLP Commerciale e paracommerciale = vedi: Tabella 1 (Tabella di quantificazione delle aree per servizi commerciali ed assimilati) dell Articolo 95 Terziaria (commerciale all ingrosso, direzionale, ricettiva) = 100 m² ogni 100 m² della SLP 2. Per i Piani di Recupero di cui al comma 2 e per i permessi di costruire convenzionati nel centro storico, è consentita la monetizzazione anche totale delle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico, qualora l acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune. 3. Il fabbisogno delle suddette aree per servizi pubblici o di interesse pubblico deve essere calcolato, per ciascuna destinazione d uso, sulla base dell incremento del peso insediativo causato dal piano di recupero e calcolato sulla base della quantità aggiuntiva di superficie lorda di pavimento SLP prevista dal piano e non dalla differenza di Volume V. 12

14 PARTE II. ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO 13

15 TITOLO I. I SISTEMI DEL TERRITORIO Articolo 12. I sistemi del territorio 1. Il territorio comunale, al fine di una corretta disciplina delle trasformazioni urbanistiche, è stato suddiviso nei seguenti sistemi: sistema dello spazio costruito; sistema rurale paesistico ambientale; sistema dei servizi, disciplinato dal Piano dei Servizi; sistema della mobilità, disciplinato dal Piano dei Servizi; limiti di rispetto. 2. Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica negli ambiti in cui ciascuno dei sistemi sopra elencati è stato suddiviso. 14

16 TITOLO II. SISTEMA DELLO SPAZIO COSTRUITO Articolo 13. Suddivisione del sistema dello spazio costruito 1. Il sistema dello spazio costruito è costituito dal tessuto urbano consolidato, quale insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse di trasformazione o di completamento. Al suo interno, il PdR opera la seguente suddivisione, in base alle caratteristiche delle diverse parti della città: 1.1. Città storica Ambiti residenziali del tessuto storico A 1.2. Città consolidata Ambiti del tessuto consolidato residenziale: ambiti residenziali di recupero B1 ambiti residenziali a media densità B2 ambiti residenziali a bassa densità B3 Ambiti agricoli del tessuto consolidato BE Verde privato ed orti Ambiti del tessuto consolidato produttivo: ambiti artigianali del centro abitato D1 ambiti produttivi D2 ambiti produttivi per la logistica D3 ambiti per la lavorazione e il commercio di materiali inerti D Città da riconvertire Ambiti di riconversione AR soggetti a piano di recupero residenziale 1.4. Città da consolidare Ambiti dei piani attuativi residenziali in atto Ambito dei piani attuativi produttivi in atto 2. Il sistema dello spazio costruito è completato dalla città da trasformare, costituita dagli ambiti di trasformazione, che è disciplinata dal Documento di Piano. 15

17 CAPO I AMBITI DEL TESSUTO STORICO Articolo 14. Ambiti del tessuto storico: criteri di individuazione e obiettivi 1. Il Piano delle Regole individua gli ambiti del tessuto storico (nuclei di antica formazione), ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali, sulla base delle presenze indicate dalle Tavolette dell Istituto Geografico Militare (IGM prima levata 1890). 2. Gli ambiti del tessuto storico sono delimitati da un perimetro ( perimetro del tessuto storico ), rappresentato graficamente nella Carta della disciplina delle aree. 3. Zone di recupero Gli ambiti del tessuto storico vengono considerati zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n Obiettivi del Piano delle Regole Le finalità perseguite dal Piano delle Regole per gli ambiti del tessuto storico sono: la conservazione delle emergenze di valore storico e architettonico; la salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche del tessuto storico; il mantenimento e la riqualificazione delle aree libere; il recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio inutilizzato o sottoutilizzato. Articolo 15. Ambiti del tessuto storico: edifici soggetti a vincolo monumentale 1. Gli edifici compresi negli ambiti del tessuto storico che sono soggetti a vincolo monumentale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio ), non sono individuati nella Carta della disciplina delle aree del Piano delle Regole, ma nella Mappa dei vincoli amministrativi, paesaggistici e monumentali del Documento di Piano e nei capitoli specifici del Fascicolo 12 (Analisi storica ed ecografica) del Piano delle Regole. 2. I vincoli monumentali individuati sono di due tipi: - Vincoli ope legis (o vincoli automatici), relativi agli edifici pubblici che sono opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni (D.Lgs. n. 42/2004, art. 12, comma 1). - Vincoli istituiti con specifico provvedimento di tutela (D.Lgs. n. 42/2004, art. 13). 3. Per gli edifici vincolati si applicano, oltre a tutte le disposizioni del presente Capo, anche quelle contenute nei decreti ministeriali di vincolo, nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. 4. Si ricorda, infine, che tutti gli interventi sugli edifici soggetti a vincolo monumentale devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, ai sensi dell art. 21, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004. Articolo 16. Ambiti del tessuto storico: suddivisione 1. Gli ambiti del tessuto storico A, compresi entro il perimetro del tessuto storico sono suddivisi in: 2. Ambiti residenziali (disciplinati dalle presenti norme); 3. Ambiti della città da riconvertire (disciplinati dalle presenti norme vedi 0); 4. Ambiti per i servizi e per la mobilità (disciplinati dal Piano dei Servizi, al quale di rimanda). Articolo 17. Ambiti residenziali del tessuto storico A: definizione e destinazioni d uso Sono le aree costituite dai nuclei storici del capoluogo di Chignolo Po e delle frazioni. 2. Destinazioni d'uso Le destinazioni d uso principali degli edifici e le destinazioni non ammesse sono riportate nella seguente tabella. 16

18 DESTINAZIONI ARTICOLAZIONE SI NO DESTINAZIONI ARTICOLAZIONE SI NO RESIDENZIALI R 1 Abitazioni Manifatturiere AP1 V Vicinato alloggio custode M 1 Medie<m² 600 AP 2 Depositi a cielo aperto COMMERCIALI PRODUTTIVE e C 1 Medie<m² 1500 Depositi-magazzini M 2 AP 3 PARA- (*) alloggio custode alloggio custode COMMERCIALI Grandi>m² 1500 AP 4 Rottamazione G S alloggio custode A 1 Abitazioni agricole COMMERCIO Commercio ingrosso A 2 Infrastrutture agricole C 2 AGRICOLE INGROSSO alloggio custode A 3 Allevamenti Uffici A 4 Coltivazioni D 1 DIREZIONALI alloggio custode S R Pubblici D 2 Att.priv.culturali sociali Privati d interesse P SERVIZI pubbl. RICETTIVE RI 1 Attrezzature ricettive vedi Piano dei E Interesse generale Servizi ESTRATTIVE A E Attività di cava T Servizi tecnologici ST. SERVIZIO S S Stazioni di servizio M Servizi per la mobilità Nota destinazione C1 (*): L insediamento di esercizi commerciali di vicinato e di media distribuzione M1 è consentito sia per il settore alimentare sia per il settore non alimentare. Articolo 18. Ambiti residenziali del tessuto storico A: modalità di attuazione e modalità di intervento 1. Modalità di attuazione e modalità di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente Nell ambito del centro storico è prevista l attuazione diretta degli interventi, secondo le categorie di intervento sugli edifici esistenti di cui al comma 2; 1.2. Nell ambito del centro storico è l attuazione degli interventi anche a mezzo di piani di recupero, ai sensi dell art. 27 della legge , n. 457, 1.3. Il piano di recupero è obbligatorio nei casi espressamente indicati dal successivo comma 4 (modalità di attuazione) e deve essere esteso almeno all unità minima di intervento di cui al successivo comma 5 del presente articolo Il piano di recupero è consentito in tutti gli altri casi, quando venga proposta una diversa organizzazione planovolumetrica degli edifici esistenti. Non potranno essere ricollocati gli edifici soggetti a restauro, che non potranno essere rimossi e di cui dovrà essere confermata la categoria di intervento. 2. Definizione delle categorie di intervento La definizione delle categorie di intervento sugli edifici esistenti (sia residenziali sia per servizi) è dettagliata nel precedente Articolo 6, che contiene la seguente gerarchia, dal grado inferiore al grado superiore: interventi di manutenzione ordinaria - MO; interventi di manutenzione straordinaria - MS; interventi di restauro - RR; interventi di risanamento conservativo - RC; interventi di ristrutturazione edilizia - RE; interventi di sostituzione edilizia - SE; interventi di riorganizzazione funzionale - RF. 3. Categorie di intervento consentite sugli edifici Per tutti gli edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria. Per ogni singolo edificio sono altresì ammesse le categorie indicate, per ciascuno, nella Carta della disciplina degli interventi nel tessuto storico del PdR. Ogni categoria consente, oltre a quella specificamente indicata, anche le categorie di grado inferiore. 4. Modalità di attuazione 17

19 Le diverse categorie di intervento sono soggette alle modalità di attuazione del presente comma, precisando che i contenuti e le procedure dei Piani di Recupero e dei permessi di costruire convenzionati sono definiti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano Interventi attuabili con titolo abilitativo semplice Sono attuabili con titolo abilitativo semplice gli interventi di: manutenzione straordinaria; restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino un incremento del carico insediativo causato dal cambio di destinazione d uso dei fabbricati, secondo i criteri stabiliti dal Piano dei Servizi Interventi attuabili con permesso di costruire convenzionato Sono attuabili con permesso di costruire convenzionato gli interventi di: restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che comportino un incremento del carico insediativo causato dal cambio di destinazione d uso dei fabbricati, secondo i criteri stabiliti dal Piano dei Servizi. ampliamento per adeguamento igienico e funzionale, nei limiti del comma 1 dell Articolo 19. Sostituzione edilizia e riorganizzazione funzionale, a condizione che gli interventi siano relativi ad una SLP inferiore a 500 mq, compreso l eventuale ampliamento derivante dall applicazione dell incentivo di cui al comma 1 dell Articolo Interventi attuabili con Piano di Recupero È previsto l obbligo del piano di recupero nel caso in cui siano previsti interventi di sostituzione edilizia e/o riorganizzazione funzionale relativi ad una SLP superiore a 500 mq, compreso l eventuale ampliamento derivante dall applicazione degli incentivi di cui all Articolo Unità minime di intervento La dimensione minima a cui devono riferirsi gli interventi è chiamata unità minima di intervento, che è così definita: Per gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria l'unità minima di intervento è libera. Per tutti gli altri interventi, l'unità minima corrisponde all edificio o alla porzione di edificio contraddistinti dalla campitura grafica che definisce la categoria di intervento riportata nella Carta della disciplina degli interventi nel tessuto storico, appartenente alla medesima ditta intestataria delle proprietà catastali alla data di adozione delle presenti norme. Si precisa che il perimetro di ciascun Piano di Recupero non è indicato graficamente nella Carta della disciplina degli interventi nel tessuto storico, ma sarà individuato, su proposta degli interessati e verifica da parte del Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, in base al comma 3 dell articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n Articolo 19. Ambiti residenziali del tessuto storico A: adeguamento igienico e funzionale ed incentivi volumetrici 1. Adeguamento igienico e funzionale Sono sempre ammessi piccoli ampliamenti fino a 20 m² di superficie lorda di pavimento SLP per ogni unità immobiliare esistente alla data di adozione delle presenti norme, per adeguamento igienico-tecnologico e per adeguamento funzionale, a condizione che l intervento sia organicamente integrato col volume principale. 2. Incentivazione volumetrica Al fine di ricostituire o migliorare i caratteri morfologici e architettonici dell impianto tipologico esistente, è prevista, per gli interventi attuati mediante Piano di Recupero, una incentivazione volumetrica del 10% del volume esistente alla data di adozione delle presenti norme. Nel caso in cui tale valore fosse inferiore a 20 m² di superficie lorda di pavimento SLP per ogni unità immobiliare esistente, è possibile raggiungere detti 20 m². Articolo 20. Ambiti residenziali del tessuto storico A: recupero ai fini abitativi di sottotetti esistenti 1. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, di cui agli articoli 63, 64 e 65 della LR 12/2005, con le procedure ed i limiti dimensionali ivi indicati, è ammesso o non è ammesso, per gli edifici posti negli ambiti del tessuto storico, a seconda delle categorie di intervento sugli edifici stessi indicate dalla Carta della disciplina degli interventi nel tessuto storico, in base alla seguente tabella. 18

20 CATEGORIA Restauro RR Risanamento conservativo RC Ristrutturazione edilizia RE Sostituzione edilizia SE Riorganizzazione funzionale RF RECUPERO AMMESSO SI NO 2. Ai fini della aeroilluminazione dei locali, è consentita la realizzazione di finestre ad abbaino solo sulle falde del tetto che prospettano su cortili interni, o di finestre in pendenza di falda negli altri casi. 3. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è comunque ammesso solo per i sottotetti esistenti che presentino le seguenti caratteristiche: l edificio cui appartengono non abbia più di due piani fuori terra, in modo che esso, dopo la realizzazione del sottotetto, non abbia più di tre piani fuori terra; i locali di sottotetto abbiano altezza interna media non inferiore a 0,80 m e siano posti al piano immediatamente sottostante un tetto a falda inclinata; la quota di gronda dell eventuale sopralzo non sia più alta di quella dell edificio adiacente più alto, nel caso in cui l edificio si trovi in fregio ad una strada pubblica. 4. Gli interventi di recupero dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali, sono inoltre subordinati all obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali (con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare), garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari. In caso di dimostrata impossibilità di reperimento degli spazi per parcheggi, è consentita la loro monetizzazione parziale o totale. Articolo 21. Ambiti residenziali del tessuto storico A: prescrizioni planovolumetriche 1. I permessi di costruire convenzionati ed i Piani di Recupero sono soggetti all obbligo, ai fini della ricomposizione delle caratteristiche del tessuto storico, del mantenimento delle cortine edilizie e degli allineamenti stradali esistenti e di riproporre, ove possibile, i caratteri dell'impianto tipologico preesistente. 2. Essi devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni: l'altezza dei fabbricati soggetti a sostituzione edilizia e a riorganizzazione funzionale non potrà mai risultare superiore all altezza del più alto degli edifici esistenti nell isolato, con un massimo di tre piani fuori terra; la distanza fra fabbricati prospicienti soggetti a sostituzione edilizia e a riorganizzazione funzionale non dovrà mai risultare inferiore all altezza dell edificio più alto; dovranno essere rispettate tutte le norme che regolano i rapporti con terzi confinanti, compresi eventuali patti o servitù pregresse. 3. Volume massimo consentito. L indice massimo di densità fondiaria If dei piani di recupero del centro storico è pari al valore maggiore tra il valore esistente e il 50% della densità media del centro storico, ovvero: LOCALITÀ DENSITÀ EDILIZIA ESISTENTE CHIGNOLO 2,16 mc/mq 1,08 mc/mq LAMBRINIA e CASTELLAZZO 1,77 mc/mq 0,89 mc/mq ALBERONE 1,81 mc/mq 0,91 mc/mq BOSCO 2,13 mc/mq 1,06 mc/mq DENSITÀ EDILIZIA AMMESSA 4. Edifici demoliti o crollati Gli edifici di impianto preesistente non più presenti a causa di crolli o in seguito a demolizione, conservano i diritti volumetrici ai fini del loro recupero ai sensi delle presenti norme. 19

21 Articolo 22. Ambiti residenziali del tessuto storico A: prescrizioni morfologiche 1. Il presente Articolo contiene le prescrizioni di carattere morfologico che devono essere osservate per tutti gli interventi negli ambiti del tessuto storico, indipendentemente dalla modalità di attuazione, compresi i permessi di costruire convenzionati ed i Piani di Recupero. Nel rispetto del preminente obiettivo di conservazione delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali, gli interventi possono essere tuttavia di tipo attuale, senza obbligo di esecuzione di falsi storici. 2. Emergenze È fatto obbligo di tutela delle emergenze puntuali più significative, che sono: 2.1. Androni e passi carrai È vietato chiudere passaggi esistenti che mettono in comunicazione edifici o cortili o altri spazi di pertinenza Edicole e pitture votive Le edicole e le pitture votive devono essere rigorosamente conservate. Sono ammessi solo interventi di restauro e di consolidamento. È consentita l eventuale rimozione delle pitture, con la tecnica dello strappo, e la successiva collocazione nella posizione originaria, nel caso di interventi di consolidamento delle pareti in cui sono sistemate Archi e portali Gli archi ed i portali presenti devono essere rigorosamente conservati, con solo interventi di restauro e di consolidamento. 3. Prescrizioni morfologiche generali 3.1. Cortine stradali Per ogni tipo di intervento è obbligatoria la conservazione delle cortine stradali esistenti. Nel caso di riedificazione, subordinata o no a Piano di Recupero, è fatto obbligo di curare la ricostruzione della cortina stradale, conservando o ripristinando gli allineamenti esistenti sul filo stradale, in coerenza con l impianto del contesto urbanistico interessato Fronti edilizi Per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, è fatto obbligo di conservazione dei fronti edilizi stradali, che possono essere oggetto solo di interventi di recupero e di valorizzazione, con particolare riguardo alla posizione ed alle finiture della gronda, alle partiture architettoniche, ai fregi, alle decorazioni e ai rapporti dimensionali delle finestre e dei balconi Muri di recinzione I muri di recinzione di impianto storico, compresi i loro portali ed i cancelli su strada, sono soggetti all'obbligo di conservazione attraverso interventi di restauro e risanamento, in quanto per la loro collocazione, giacitura e architettura costituiscono elementi fondamentali della definizione dello spazio pubblico e dell'identità del luogo. Eventuali nuove recinzioni su strada potranno essere realizzate esclusivamente con caratteristiche di finitura analoghe a quelle tradizionali. Ove non poste in proseguimento o in sostituzione delle recinzioni tradizionali, le nuove recinzioni potranno essere realizzate con inferriate in metallo verniciato o in ferro battuto, eventualmente sovrastanti uno zoccolo in muratura intonacata o in mattoni a vista. Sono tassativamente vietate le recinzioni in blocchi di cemento o altri manufatti di cemento prefabbricati. È consentita la realizzazione di recinzioni, nel caso di cortili frazionati e non comuni, con le seguenti caratteristiche: devono essere di tipo aperto, con siepe o rete metallica rigida, con inferriata metallica o in legno; l altezza non può essere superiore a m 1,50; lo zoccolo deve avere altezza non superiore a cm 60 e deve essere intonacato o in mattoni a vista Superfetazioni Nel caso di interventi sull intera unità minima di intervento, è fatto obbligo di eliminare tutte le superfetazioni palesemente recenti e non coerenti con il contesto, costituite da: tettoie; parti aggettanti chiuse o aperte; tamponamenti di qualsiasi tipo di logge, ballatoi, balconi, terrazze e porticati Prescrizioni sui materiali È obbligatorio l'uso di materiali tradizionali per le parti dell'edificio a contatto con l'atmosfera esterna. Pertanto, tranne che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo in cui sia inequivocabilmente dimostrato l'impiego originario di materiali diversi, si prescrivono i seguenti materiali: 20

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