Le caratteristiche del piano di risanamento in una procedura di ristrutturazione dei debiti di un azienda in crisi
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1 Le caratteristiche del piano di risanamento in una procedura di ristrutturazione dei debiti di un azienda in crisi Prof. Vincenzo Capizzi 27 Maggio 2011
2 Indice 1. La rilevanza del tema attuale nel contesto economico italiano 2. La matrice di controllo e diagnosi preventiva 3. Soluzioni giudiziali al fallimento 4. Le differenze fra la procedura ex artt. 67 l.f. e 182-bis l.f. 5. Raccomandazioni procedurali e linee guida 2
3 Indice 1. La rilevanza del tema attuale nel contesto economico italiano 2. La matrice di controllo e diagnosi preventiva 3. Soluzioni giudiziali al fallimento 4. Le differenze fra la procedura ex artt. 67 l.f. e 182-bis l.f. 5. Raccomandazioni procedurali e linee guida 3
4 La rilevanza del tema attuale nel contesto economico nazionale (1/2) Il contesto di riferimento, innescatosi a partire dalla crisi dell economia finanziarie e reale in atto (innescatasi nel 2007) ha avuto impatti tremendi sul sistema industriale e imprenditoriale nazionale Le statistiche ufficiali di riferimento (Cerved, Bocconi, Ministero Giustizia, UnionCamere) segnalano che: Nel 2009 sono fallite oltre imprese (+27%) Nel 2010 oltre imprese sono fallite Nel imprese circa sono state interessate da procedure giudiziarie (+46%) Nel 2010 sono oltre le imprese interessate da procedure giudiziarie I fallimenti hanno interessato soprattutto il Nord-Est e meno il Centro-Italia I fallimenti hanno interessato soprattutto le società di capitali e meno le società di persone I fallimenti hanno interessato soprattutto i comparti: gomma e materie plastiche, costruzioni ed edilizia, abbigliamento, trasporti e comunicazioni, manifatturiero Il 75% dei fallimenti ha riguardato imprese con un attivo medio (nei 3 anni precedenti) non superiore a 3 milioni di euro, 4
5 La rilevanza del tema attuale nel contesto economico nazionale (2/2) I dati mostrano uno stato di difficoltà del settore industriale italiano. Sottostimano il fenomeno in quanto non contano le imprese che versano in uno stato di tensione finanziaria ma non hanno fatto ricorso a procedure giudiziali o stragiudiziali. È necessario approfondire le modalità di gestione delle situazioni critiche dell impresa. 5
6 Indice 1. La rilevanza del tema attuale nel contesto economico italiano 2. La matrice di controllo e diagnosi preventiva 3. Soluzioni giudiziali al fallimento 4. Le differenze fra la procedura ex artt. 67 l.f. e 182-bis l.f. 5. Raccomandazioni procedurali e linee guida 6
7 La matrice di controllo e diagnosi preventiva (1/3) Cause Macroeconomiche Economici Culturali Catastrofici Settoriali Esogeni Ciclo di vita Normativa di settore Aziendali Qualitativi Quantitativi Quali-quantitativi Impatti sull azienda Riduzione del fatturato Aumento oneri finanziari Svalutazione attivi Riduzione degli utili Aumento delle scorte Riduzione dei margini Aumento del working capital Diminuzione dell EBITDA Diminuzione degli OCF Diminuzione del margine di contribuzione Flussi di cassa negativi 7
8 La matrice di controllo e diagnosi preventiva (2/3) Modalità di compilazione della matrice: La compilazione è caratterizzata da discrezionalità/soggettività: bisogna conoscere bene i fattori quantitativi/qualitativi dell azienda e del settore di appartenenza Alcuni valori sono soggetti a relatività : ogni tipo di azienda/settore ha dei valori (indici) caratteristici di quel marcato La valutazione deve basarsi su di una prospettiva ampia, e comunque Va integrata alla luce delle risultanze dell analisi andamentale (CR e Andam. Interno) 8
9 La matrice di controllo e diagnosi preventiva (3/3) 9
10 Indice 1. La rilevanza del tema attuale nel contesto economico italiano 2. La matrice di controllo e diagnosi preventiva 3. Soluzioni giudiziali al fallimento 4. Le differenze fra la procedura ex artt. 67 l.f. e 182-bis l.f. 5. Raccomandazioni procedurali e linee guida 10
11 Due tipi di soluzione: Soluzioni giudiziali al fallimento (1/17) Giudiziale Stragiudiziale (contemplata anche giuridicamente) Il confronto per la scelta dell alternativa deve basarsi sui costi diretti e indiretti della crisi Il ruolo della regolamentazione Dal punto di vista della scelta tra una procedura giudiziaria e una stragiudiziaria, un ruolo determinante è giocato dal contesto normativo di riferimento. Nella maggior parte dei paesi esistono due forme di regolamentazione della crisi d impresa: 1. procedure con intento liquidatorio 2. procedure orientate alla prosecuzione dell attività aziendale sia pure sotto il controllo del giudice. 11
12 Alternative giudiziali al fallimento (2/17) SOLUZIONI GIUDIZIALI LIQUIDATORIE NON LIQUIDATORIE - Fallimento - Ex art. 67 l.f. - Concordato fallimentare - Ex art. 182-bis l.f. - Concordato preventivo - Prospettico - Continuità aziendale - Piano di risanamento NON GIUDIZIALI - Ristrutturazione dei debiti in ambito privatistico - Asset restructuring - M&A 12
13 Alternative giudiziali al fallimento (3/17) Strumenti tecnici disponibili ai sensi del nuovo diritto fallimentare (in ordine progressivo per peso della componente giudiziale): 1. Piani attestati ex art. 67 l.f. 2. Accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. 3. Concordato preventivo c.d. di risanamento Tipicamente potranno essere adottate azioni sia di tipo finanziario che industriale 13
14 Alternative giudiziali al fallimento (4/17) Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Art. 182-bis (1/3) Tramite tale istituto, l imprenditore commerciale in crisi mira a ridurre la propria esposizione debitoria L esecuzione dell accordo comporta l integrale pagamento dei creditori a esso estranei L accordo è concluso con l approvazione del 60% dei crediti, accompagnato da una relazione del professionista che ne certifichi l idoneità Il nuovo art. 217-bis l.f. esenta dai reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice le operazioni effettuate in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione omologato ovvero di un piano ex art. 67, comma 3, l.f. 14
15 Alternative giudiziali al fallimento (5/17) Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Art. 182-bis (2/3) finanza ponte 60 giorni standstill convenzionale standstill legale Manifestazione della crisi Negoziazione dell accordo di ristrutturazione (3-6 mesi) Registrazione dell accordo di ristrutturazion e nel Registro delle Imprese Omologa del Tribunale Eventuale reclamo dei creditori 15
16 Alternative giudiziali al fallimento (6/17) Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Art. 182-bis (3/3) Contenuto tipo dell accordo: Non precisato dalla legge Ha per oggetto nella prassi: Dilazioni di pagamento Abbattimento degli interessi Cessione di beni ai creditori Rinunce a posizioni creditorie Acquisizioni di nuove garanzie in favore dei creditori Vanno allegati: Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria dell impresa Stato analitico dell attività Elenco analitico di creditori e titolari di diritti reali o personali Relazione del professionista sull idoneità dell accordo 16
17 Alternative giudiziali al fallimento (7/17) Il concordato preventivo (1/5) L'impresa in crisi presenta ai propri creditori un piano contenente una proposta di risanamento dell'impresa e di soddisfacimento dei creditori. Il contenuto del piano è lasciato alla libera determinazione dell'impresa, che può discrezionalmente trovare la soluzione migliore. La competenza a ricevere la domanda spetta inderogabilmente al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa. 17
18 Alternative giudiziali al fallimento (8/17) Il concordato preventivo (2/5) Il piano di risanamento Il piano può prevedere: la ristrutturazione dei debiti; la gestione da parte di un commissario; la creazione di classi di creditori; trattamenti differenziati dei tipi di creditori. La domanda, in forma di ricorso, contiene: il piano di concordato elaborato dall'impresa una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Relazione predisposta da un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. 18
19 Il concordato preventivo (3/5) Il Tribunale effettua un esame che si svolge in camera di consiglio alla presenza del Pubblico Ministero e dell'impresa in crisi, valutando i presupposti e i documenti presentati con particolare attenzione all'eventuale suddivisione in classi dei creditori. Il Tribunale può: rigettare la domanda se mancano i presupposti o la documentazione allegata alla domanda. Viene dichiarato d ufficio il fallimento. ammettere con decreto non soggetto a reclamo la procedura di concordato. Ciò comporta: Alternative giudiziali al fallimento (9/17) nomina del giudice delegato alla procedura di concordato; convocazione dei creditori fissazione un termine entro il quale l'impresa in crisi deve depositare la somma che si presume necessaria per le spese dell'intera procedura; annotazione del decreto di ammissione sotto l'ultima scrittura dei libri contabili, pubblicazione sull albo del tribunale e comunicazione al registro delle imprese. 19
20 Alternative giudiziali al fallimento (10/17) Il concordato preventivo (4/5) L approvazione dei creditori Possono partecipare tutti i creditori chirografari (anche se non convocati), i coobbligati, i fideiussori dell'impresa in crisi e gli obbligati in via di regresso. Sono invece esclusi i creditori privilegiati. Il Commissario Giudiziale controlla ed eventualmente integra l'elenco dei creditori chirografari, illustra la sua relazione e le proposte definitive dell'impresa in crisi. Ciascun creditore può contestare sia la proposta di concordato sia i crediti concorrenti. Votazione: il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In caso di classi di creditori, oltre al voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi, è necessario anche il voto favorevole della maggioranza delle classi previste. Se non viene approvato il concordato, il giudice delegato ne da informazione al tribunale che dichiara, sentito il debitore, inammissibile la proposta di concordato. Viene dichiarato il fallimento d ufficio. 20
21 Alternative giudiziali al fallimento (11/17) Il concordato preventivo (5/5) Il tribunale, accertato l'esito positivo della votazione omologa il concordato. Nel caso in cui il concordato avvenga con cessione dei beni del debitore, in sentenza vi è la nomina di uno o più liquidatori e di un comitato di tre o cinque creditori per assistere all'attività di liquidazione e determinarne le modalità (vendita, locazione, acquisizione di altri beni per migliorare l offerta, esecuzione di azioni patrimoniali, prosecuzione dell esercizio dell azienda, altre operazioni per il recupero dei beni ceduti). Il commissario giudiziale vigila sull esecuzione del concordato secondo quanto espresso nel decreto di omologazione, riferendo al tribunale ogni fatto che può arrecare danno ai creditori. 21
22 Alternative giudiziali al fallimento (12/17) Il piano di risanamento ex art. 67 l.f. (1/6) Soluzione negoziale alla crisi che vuole evitare l azione revocatoria Non ha requisiti predeterminati ex lege Può riferirsi ai soli creditori indispensabili e strategici per il risanamento e il riequilibrio dell azienda in crisi Certificato da un revisore contabile o da un professionista nominabile curatore (c.d. attestatore ) Premia l imprenditore che prende tempestivamente l iniziativa Non necessita di accordi coi creditori o con l autorità giudiziaria Simile al concordato stragiudiziale, ma tempistiche e iter procedurale diverso 22
23 Alternative giudiziali al fallimento (13/17) Il piano di risanamento ex art. 67 l.f. (2/6) Contenuto vario e atipico Non c è pubblicità legale, ma è meglio depositarlo presso un notaio o inserirlo nel registro delle imprese. Unici elementi essenziali: superamento della crisi e riequilibrio finanziario dell azienda; dichiarazione delle azioni che ne consentono il raggiungimento L ottica deve essere di continuità aziendale e non liquidatoria. Situazione patrimoniale aggiornata; piano industriale, economico, finanziario con prospetto flussi di cassa, prospetto corporate governance, ruolo attribuito ai creditori nel controllo della gestione dell impresa Conclusione con assumptions : positiva conclusione degli accordi con le banche, criteri per lo sviluppo dei dati di previsione, fattori di interferenza. 23
24 Alternative giudiziali al fallimento (14/17) Il piano di risanamento ex art. 67 l.f. (3/6) In particolare, il vantaggio di questa procedura è dato dalla deducibilità, cioè dall esclusione dalla revocatoria di atti, pagamenti e garanzie in applicazione del piano. L art. 67, comma 3, lett. d) recita infatti: non sono soggetti all azione revocatoria: ( ) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile. 24
25 Alternative giudiziali al fallimento (15/17) Il piano di risanamento ex art. 67 l.f. (4/6) La norma in oggetto richiede all esperto incaricato di esprimere il giudizio di ragionevolezza, ovvero un giudizio professionale di razionalità e fattibilità sull idoneità del piano a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria (da intendersi quale equilibrio tra fabbisogni e fonti di finanziamento nel breve e medio termine) in ordine al risanamento dalla crisi economica - finanziaria. L attenzione deve dunque focalizzarsi sulla sostenibilità delle assunzioni economiche, patrimoniali e finanziarie alla base del piano nell ipotesi di garantire la continuità aziendale. La ragionevolezza del piano è un elemento fondamentale per i creditori (in particolare le banche), in quanto l esclusione dalla responsabilità (concessione abusiva di credito e/o interruzione abusiva di credito) è subordinata alla presenza di ragionevoli prospettive di risanamento. In questo contesto non è quindi importante l esito della crisi (ex-post), ma il fatto che la crisi possa essere considerata reversibile tenendo conto delle cause sottostanti e del piano di ristrutturazione adottato. I creditori devono effettuare un oculata e attenta analisi delle condizioni patrimoniali e reddituali dell impresa che abbiano fatto intravedere serie e credibili prospettive di recupero. 25
26 Alternative giudiziali al fallimento (16/17) Il piano di risanamento ex art. 67 l.f. (5/6) Il ruolo del professionista appare dunque, in questo contesto, fondamentale. La stabilizzazione degli atti, infatti, è giustificata solo se essi vengono compiuti nel quadro di un programma che sia: astrattamente idoneo a consentire il risanamento dell impresa (e dunque il ripristino di una condizione di normale esercizio, con il connesso pagamento di tutti i creditori salvo eventuali diversi accordi conclusi con loro su base individuale); concretamente realizzabile, secondo le circostanze in cui si trova l impresa. Il parere dell'esperto, così come richiesto dalla L.F., rappresenta, infine, un elemento di giudizio idoneo per la credibilità di un piano di risanamento aziendale che deve essere sottoposto dalla Società ai propri creditori sociali. 26
27 Alternative giudiziali al fallimento (17/17) Il piano di risanamento ex art. 67 l.f. (6/6) Il piano può subire aggiornamenti, in realtà del mutato contesto ambientale e macro-economico. Relazione di attestazione dell esperto che certifichi che le informazioni prospettiche: Non sono irragionevoli Risultano predisposte in modo appropriato Sono presentate in modo comprensibile e coerente con i dati desumibili dai bilanci Sono coerenti col quadro macro-economico di riferimento La relazione di attestazione non è un altro piano di risanamento! 27
28 Indice 1. La rilevanza del tema attuale nel contesto economico italiano 2. La matrice di controllo e diagnosi preventiva 3. Soluzioni giudiziali al fallimento 4. Le differenze fra la procedura ex artt. 67 l.f. e 182-bis l.f. 5. Raccomandazioni procedurali e linee guida 28
29 Le differenze fra la procedura ex artt. 67 l.f. e 182-bis l.f. (1/2) I vantaggi delle due procedure Ex art. 67 l.f. Minor pubblicità legale per l impresa e per le banche È una procedura conveniente quando si valuta se intraprendere la soluzione giudiziale o stragiudiziale È facilmente percorribile quando ci sono pochi creditori Tutela contro eventuali azioni revocatorie Ex art. 182-bis l.f. Protezione da azioni esecutive e cautelari durante il periodo previsto dalla normativa (60+60 giorni) Prededucibilità della finanza ponte, della nuova finanza e dei finanziamenti dei soci Deducibilità per le banche della differenza derivante dalla conversione in partecipazioni dei crediti ristrutturati Vaglio dell operazione da parte di un autorità giudiziaria 29
30 Le differenze fra la procedura ex artt. 67 l.f. e 182-bis l.f. (2/2) Gli svantaggi delle due procedure Ex art. 67 l.f. I crediti sorti strumentali all esecuzione del piano attestato non godono della prededucibilità in caso di fallimento dell impresa Durante la fase di negoziazione, i creditori possono porre in essere azioni esecutive o cautelari o acquisire la prelazione sui beni del debitore Ex art. 182-bis l.f. Pubblicità Complessità della procedura Pagamento integrale dei creditori non aderenti Necessaria adesione del 60% dei crediti 30
31 Indice 1. La rilevanza del tema attuale nel contesto economico italiano 2. La matrice di controllo e diagnosi preventiva 3. Soluzioni giudiziali al fallimento 4. Le differenze fra la procedura ex artt. 67 l.f. e 182-bis l.f. 5. Raccomandazioni procedurali e linee guida 31
32 Raccomandazioni procedurali e linee guida (1/6) Le seguenti raccomandazioni sono tratte da Assonime, (Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi, (2010) e integrate tenendo conto delle best practices riscontrate nella prassi professionale. 1)Contesto del risanamento e percorsi protetti: in presenza di un impresa in crisi per la quale sussista un rischio rilevante di insolvenza, ove non si ricorra a procedure concorsuali, è opportuno che l erogazione di nuovi finanziamenti, la concessione di garanzie e in genere il compimento di atti potenzialmente revocabili siano effettuati nell ambito di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti 2)Indipendenza e terzietà del professionista e tempestività del suo intervento. Il professionista non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste per le società di revisione che svolgono l attività di revisione contabile delle società quotate, rispetto all impresa e a coloro che beneficiano delle esenzioni da revocatoria in base al piano, e comunque rispetto ai principali creditori. È opportuno che il professionista, pur potendo intervenire già nella fase di redazione del piano al fine di acquisire le necessarie informazioni, sia soggetto diverso dal consulente. 32
33 Raccomandazioni procedurali e linee guida (2/6) 3) Verifica dei dati aziendali di partenza. Il professionista, sia nel piano attestato, sia nell accordo di ristrutturazione dei debiti, attesta anche che i dati di partenza sono attendibili. Conseguentemente, egli deve verificare la correttezza delle principali voci e l assenza di elementi che inducano a dubitare della correttezza delle voci residue 4) Esplicitazione delle ipotesi e delle metodologie. Il piano deve contenere l esplicitazione delle ipotesi poste a base dell analisi, delle fonti informative utilizzate nonché tutti i riferimenti metodologici che consentono all attestatore e ai terzi di verificare la correttezza e la congruità dei calcoli posti in essere per l elaborazione quantitativa del piano 5) Arco temporale del piano. L arco temporale del piano entro il quale l impresa deve raggiungere l equilibrio economico-finanziario non deve estendersi oltre i 3/5 anni a meno di non motivare adeguatamente la scelta; occorre comunque inserire nel piano alcune cautele o misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter compensare o quanto meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili 33
34 Raccomandazioni procedurali e linee guida (3/6) 6) Risanamento aziendale e corretta gestione societaria. Qualora sussista una perdita di capitale rilevante, tale da generare lo scioglimento della società ai sensi dell art n. 4) c.c., il piano può essere messo in esecuzione solo se il capitale sociale è stato riportato al minimo richiesto dalla legge 7) Esplicitazione del grado di solidità dei risultati. Il piano deve contenere specifiche analisi di sensitività che permettono di valutare la solidità dei risultati economico-finanziari indicati 8) Esplicitazione degli obiettivi intermedi. Il piano deve contenere un dettagliato diagramma di flusso con indicazioni esplicite di specifiche milestones qualitative e quantitative 34
35 Raccomandazioni procedurali e linee guida (4/6) 9) Indicazione degli atti da compiere in esecuzione del piano. Il piano deve indicare espressamente gli atti, i pagamenti e le garanzie che verranno posti in essere in sua esecuzione 10) Struttura dell attestazione. L attestazione ha la struttura di una relazione di verifica effettuata su un piano di risanamento già fatto, e non quella di un piano. L attestazione non deve ripetere i contenuti del piano 11) Motivazione dell attestazione. La dichiarazione di attestazione deve indicare le metodologie utilizzate e le attività svolte dal professionista per giudicare l idoneità e la ragionevolezza del piano, e deve contenere un adeguata motivazione della conclusione raggiunta. 35
36 Raccomandazioni procedurali e linee guida (5/6) 12) Indicazioni cautelative, oggetto dell attestazione e condizioni sospensive dell attestazione. La dichiarazione di attestazione non può essere sottoposta a riserve o indicazioni cautelative che ne limitino la portata. Essa può invece essere condizionata a un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi prossimi e che, se si verifica, rende il piano ragionevole. 13) Monitoraggio dell esecuzione del piano. È necessario che l andamento del piano sia costantemente monitorato dall imprenditore per verificare il puntuale raggiungimento delle milestones. Quando le condizioni giustifichino i relativi costi, può essere opportuno investire del monitoraggio anche un soggetto terzo o comitato tecnico costituito ad hoc, al fine di fornire ai creditori e ai terzi interessati al successo del piano un adeguato flusso informativo. 36
37 Raccomandazioni procedurali e linee guida (6/6) 14) Effetti degli scostamenti e meccanismi di aggiustamento. In caso di significativo scostamento fra la realtà e le previsioni gli effetti protettivi dell attestazione vengono meno, ma solo con riguardo agli atti di esecuzione successivi al verificarsi dello scostamento. Restano invece salvi gli effetti protettivi per gli atti di esecuzione compiuti anteriormente al verificarsi dello scostamento. Il piano resta invece eseguibile, con effetto protettivo anche per gli atti ancora da compiere, qualora preveda già meccanismi di aggiustamento in conseguenza di eventuali scostamenti. 15) Riattestazione del piano divenuto ineseguibile. In caso di modifica del piano è necessario procedere alla redazione di un nuovo piano, da sottoporre, qualora si intenda assicurare effetti protettivi agli atti da compiere in sua esecuzione, all attestazione ex art. 67, comma 3 lett. d) o all omologazione ex art. 182-bis. 37
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