Circolare Mensile Lavoro DICEMBRE 2014
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- Assunta Bertolini
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1 Circolare Mensile Lavoro DICEMBRE 2014 INDICE Le news del mese di dicembre 2014 Approfondimenti o Applicabilità maxi sanzione per lavoro sommerso o Fondo di solidarietà residuale Inps Ulteriori chiarimenti o Nuove indicazioni sul rapporto di lavoro intermittente nei settori turismo, pubblici esercizi, spettacolo o Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR versamento acconto o Controllo posizione dei dipendenti mediante app Scadenzario Scadenzario contrattuale
2 Le news del mese di dicembre 2014 Autotrasporto in conto terzi: determinate le quote di iscrizione all'albo Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n.3 del 24 ottobre pubblicata sulla G.U. n.254 del 31 ottobre, ha determinato le quote che le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2014 debbono corrispondere entro la stessa data per l'anno 2015 al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose in conto di terzi. Il versamento può essere effettuato soltanto attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ( con carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine l'iscrizione all'albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art.19, punto 3, L. n.298/74. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2015 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture provinciali. Intestazione temporanea di veicoli: sanzioni dal 4 dicembre in caso di mancato adempimento Il Ministero dell'interno, con nota n.300/a/7812/14/106/16, ha offerto le prime indicazioni operative volte a uniformare l'attività di controllo in relazione alla variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli, nelle more dell'emanazione di una direttiva esplicativa sulle tematiche legate all'attività di controllo e sanzionatoria. La circolare ricorda che l'obbligo di annotazione, in caso di comodato, è imposto solo quando tale atto, sia esso in forma scritta che orale, preveda l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni. Le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3 novembre Il documento evidenzia inoltre che eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dal 3 novembre 2014, quindi a partire dal 4 dicembre 2014, in relazione alla circostanza che la norma consente all'utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro trenta giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzatore stesso. Infine, viene precisato che obbligato in solido, per tutte le violazioni al C.d.S. punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all'art.196, co.1 C.d.S.. Agenzia Entrate: richiesto l'iban per accelerare i rimborsi fiscali a 100mila società L Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 24 ottobre, ha reso noto di aver chiesto a 100mila società di fornire l Iban per poter restituire i rimborsi fiscali direttamente sul conto 2
3 corrente di tali aziende. Gli inviti sono stati recapitati agli indirizzi Pec delle società presenti nel registro delle imprese. Il comunicato puntualizza che gli unici due canali ammessi per comunicare l Iban del conto corrente bancario o postale sono: area autenticata del sito modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito da presentare agli uffici territoriali dell'agenzia. ANF: presentazione telematica di istanze per i lavoratori di ditte cessate o fallite L Inps, con circolare n.136 del 30 ottobre, ha fornito istruzioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite, che a far data dal 1 gennaio 2015 potranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica, tramite web, patronato o contact center. Fino a tale data, al fine di rendere graduale il passaggio alla telematizzazione in via esclusiva, è previsto un regime transitorio durante il quale le istanze in discorso potranno essere trasmesse sia in via telematica che cartacea. Ammortizzatori sociali in deroga: le Regioni possono concedere anche la mobilità in deroga Il Ministero del Lavoro, con comunicato sul proprio sito, ha reso noto che sono state apportate correzioni all'art.6, punto 3, D.I. 1 agosto 2014, n.83473, che ha definito i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga. Le integrazioni prevedono che le Regioni possano concedere anche la mobilità in deroga ai criteri previsti dal decreto ministeriale n.83473/14. 3
4 Approfondimenti APPLICABILITA MAXI SANZIONE PER LAVORO SOMMERSO Due recenti interventi del Ministero del Lavoro, la risposta ad interpello n.27 del 7 novembre 2014 e la nota n del 9 ottobre 2014, ci consentono di fare il punto sull applicazione della c.d. maxi-sanzione per lavoro nero. In primo luogo occorre ricordare che la sanzione amministrativa, ordinariamente prevista in caso di impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione al centro per l impiego, è determinata nella misura che va da 1.950,00 a ,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 195,00 per ciascuna giornata di effettivo lavoro. Se il lavoratore risulta regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, cioè in caso di spontanea regolarizzazione del rapporto prima dell accertamento, l importo della sanzione è ridotto da 1.300,00 a ,00 per ciascun lavoratore maggiorato di 39,00 per ogni giornata di lavoro irregolare. Sanzioni mai applicabili qualora, anche in assenza di comunicazione preventiva, il rapporto di lavoro risulti dagli adempimenti di carattere contributivo o fiscale precedentemente assolti, evidenziando in tal modo la volontà di non occultare il rapporto. Se è evidente che la sanzione scatta ogni qualvolta si impiega un lavoratore riconducibile alla fattispecie della subordinazione sprovvisto della preventiva documentazione (tranne nel caso di lavoro domestico in quanto la sanzione a tali datori non è applicabile), è meno agevole discriminare se la sanzione sia applicabile nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali, somministrati irregolari o distaccati illecitamente. Per la prima tipologia, lavoratori autonomi occasionali (ai sensi dell art.2222 cod.civ.), il Ministero ricorda che la stessa si caratterizza per l assenza di obblighi di preventiva comunicazione, pertanto occorre, ai fini di valutare l esclusione dall applicazione della maxi-sanzione, esibire la documentazione di carattere previdenziale la quale però è obbligatoria solo nel caso in cui il compenso superi la soglia di 5.000,00/anno. Per tale fattispecie, quindi, potranno anche essere esibiti i documenti fiscali (versamento delle ritenute di acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770) ai fini dell esclusione dell applicazione della maxi sanzione, pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato. Nei casi di somministrazione irregolare e distacco illecito, ferme restando le specifiche misure sanzionatorie (l utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell ammenda di 50,00 per ogni giornata di occupazione e per ogni lavoratore occupato), il Ministero ritiene che l effettivo utilizzatore potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro del personale utilizzato. In entrambi i casi è perciò da escludersi la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro nero nonché delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Questo perché esiste una tracciabilità circa l esistenza di un rapporto di lavoro e i connessi adempimenti retributivi e contributivi che, pur non facendo capo ad un datore di lavoro, certamente inducono a ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro nero. 4
5 FONDO DI SOLIDARIETA RESIDUALE INPS ULTERIORI CHIARIMENTI L Inps, con messaggio n.8673 del 12 novembre, ha fornito ulteriori indicazioni ai datori di lavoro in merito al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale. Evidenziamo in particolare quanto segue. Requisito occupazionale Con riferimento al requisito occupazionale, l Istituto segnala che tutte le imprese appartenenti ai settori interessati mantengono l attribuzione del CA 0J, a prescindere dal requisito dimensionale. L obbligo contributivo sorge solo al momento del superamento della soglia dimensionale di quindici dipendenti quale media del semestre precedente e, per alcune imprese, può cessare al raggiungimento di un ulteriore soglia. È il caso delle imprese classificate nel settore commercio con CSC 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX e con CA 3X, per le quali, al superamento del limite dimensionale di 50 dipendenti, cessa l obbligo di contribuzione al Fondo residuale, dovendosi applicare l istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria e, fino al 31 dicembre 2016, anche quello della mobilità. L Istituto ribadisce l obbligo, per le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e che realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, di dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza, per consentire l attribuzione del codice di autorizzazione 2C (Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale). Tali aziende si vedranno attribuire contestualmente i codici 0J e 2C. Diversa dalla precedente è la fattispecie relativa all esercizio di attività plurime; in quest ipotesi, qualora siano stati attribuiti dall Istituto distinti inquadramenti, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività. Versamento arretrati Con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo gennaiosettembre 2014, l Inps ribadisce che il datore di lavoro è tenuto alla denuncia e al versamento della contribuzione di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale anche per i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel predetto periodo, con riferimento al periodo di svolgimento del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è infatti responsabile del versamento all Inps anche della quota a carico del lavoratore, ancorché la stessa non sia stata trattenuta. Ne consegue che l eventuale mancata rivalsa nei confronti del lavoratore non esime il datore di lavoro dall obbligo contributivo. Aziende cessate L Istituto, poi, definisce le modalità operative per le aziende che hanno cessato l attività lavorativa entro il settembre 2014: con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo gennaio-settembre 2014, tali datori di lavoro dovranno procedere al versamento della contribuzione inviando l Uniemens relativo all ultima mensilità, con l utilizzo del codice M131 e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>. 5
6 NUOVE INDICAZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE NEI SETTORI TURISMO, PUBBLICI ESERCIZI, SPETTACOLO L interpello n.26 del Ministero del Lavoro Come noto il rapporto di lavoro intermittente, nella pratica anche denominato lavoro a chiamata, ha un utilizzo limitato da specifici requisiti oggettivi (previsioni dei Ccnl applicati) ovvero soggettivi (età anagrafica dei soggetti prestatori). Il Legislatore ha inoltre introdotto una peculiare limitazione temporale all uso del contratto in esame, limitato, per il rapporto tra un datore di lavoro e uno specifico lavoratore, a un numero di giorni non superiori a 400 nell arco di 3 anni solari. Nel caso di superamento del limite anzidetto, il rapporto si trasformerebbe automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Tutto ciò con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo ; per questi settori, infatti, non rileva il limite temporale anzidetto. Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.26 del 7 novembre, chiarisce le modalità di individuazione di quei datori di lavoro che possono essere ricompresi, legittimamente, all interno delle categorie appena citate e, dunque, escluse dal limite temporale dei 400 giorni. La loro individuazione, secondo le indicazioni ministeriali, potrà avvenire in due modi: valutando che il codice ATECO - con il quale l impresa risulta iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio - riguardi detti settori produttivi; includendo coloro che, pur non disponendo del citato specifico codice ATECO, svolgano in effetti attività proprie dei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo, applicandone anche i relativi Ccnl. Una valutazione che, oltreché condivisibile, sembra premiare l effettività della situazione aziendale, circa l appartenenza al settore, e non tanto altri aspetti di tipo burocratico. Disponibile l App per lavoro intermittente È da rilevare, inoltre, che, in questi giorni, sul sito cliclavoro.gov.it è stata resa disponibile una specifica App, per smartphone e tablet, dedicata alle comunicazioni delle chiamate. Nel rapporto intermittente, infatti, prima dell inizio della prestazione lavorativa, il datore di lavoro dovrà operare una specifica comunicazione (sms, posta elettronica) circa la prestazione stessa. Con la nuova App, quindi, il Ministero assicura che si potrà gestire in modo semplice e rapido la comunicazione della chiamata durante il rapporto di lavoro intermittente. Basterà infatti, una volta aperta l applicazione, inserire i seguenti dati nei vari campi previsti: codice fiscale del lavoratore; data inizio e data fine prestazione; codice di comunicazione obbligatoria (Unilav). L App è inoltre fornita di una guida specifica di supporto. IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR VERSAMENTO ACCONTO Con la presente si ricorda che entro il 16 dicembre 2014 i sostituti d imposta sono tenuti al versamento dell acconto dell imposta sostitutiva, nella misura dell 11%, sulle rivalutazioni dei Tfr 6
7 presenti in azienda ovvero versati al Fondo di Tesoreria Inps al 31 dicembre L intero ammontare dell imposta sostitutiva, compresa quella relativa alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria, deve essere versato dal sostituto d imposta, ferma restando la possibilità, per quest ultimo, di effettuare il relativo recupero attraverso il conguaglio, con le somme dovute all Inps per i propri dipendenti. L importo dell imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dall art.11, D.Lgs. n.47/00, deve essere versato mediante Modello F24: in acconto (nella misura del 90%), entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano le rivalutazioni, utilizzando il codice tributo 1712; a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, utilizzando il codice tributo Si ricorda, inoltre, che, ai fini del versamento dell imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d imposta derivante dall'anticipo Irpef sul Tfr versato nel 1997 eventualmente ancora disponibile. Tale credito deve essere esposto sul Modello F24, nella sezione Erario, colonna importi a credito compensati, con il codice tributo 1250 e fino a capienza dell imposta sostitutiva da versare. CONTROLLO POSIZIONE DEI DIPENDENTI MEDIANTE APP Si informano i Signori Clienti che il Garante della privacy ha ritenuto possibile, in riferimento alla richiesta di verifica presentata da due società, la geolocalizzazione dei dipendenti mediante una APP installata sullo smartphone aziendale, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorare la gestione, il coordinamento e la tempestività degli interventi tecnici. Per procedere con tale sistema di rilevazione, il Garante della Privacy indica specifici requisiti: accordo con le organizzazione sindacali; deve essere impedito l acceso al datore di lavoro ad altri dati, come sms, traffico telefonico e mail: l unico dato accessibile deve essere la posizione; sullo schermo dello smartphone deve comparire sempre, ben visibile, un'icona che indichi ai dipendenti che la funzione di localizzazione è attiva; i dipendenti dovranno essere informati sulle caratteristiche dell'applicazione e sui trattamenti di dati effettuati dalle società; la rilevazione dei dati di geolocalizzazione non deve essere continuativa, ma avvenire solo a intervalli stabiliti. l'ultima rilevazione della posizione cancella quella precedente. 7
8 Scadenzario Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1 dicembre al 31 dicembre 2014, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo *. Martedì 16 dicembre Irpef versamento ritenute Sostituti d imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d imposta nel mese precedente. Versamento addizionali regionali e comunali Sostituti d imposta Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Versamento acconto addizionale comunale Sostituti d imposta Versamento della rata di acconto dell addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente. Contributi Inps Gestione Separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente. Imposta sostitutiva Tfr sostituti d imposta Versamento dell imposta sostitutiva, a titolo di acconto, sulla rivalutazione del fondo Tfr maturata nel 2014 Irpef versamento secondo acconto mod. 730 sostituti d imposta Versamento della seconda o unica rata di acconto Irpef trattenuta sulle retribuzioni del mese precedente ai lavoratori che hanno chiesto l assistenza fiscale (modello 730) Giovedì 25 dicembre Inps Richiesta autorizzazione Cig e Cigs Presentazione all Inps richiesta autorizzazione Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente. Mercoledì 31 dicembre UniEMens Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente. * Si ricorda che l art.18 del D.Lgs. n.241/97, recita: Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 8
9 Scadenzario contrattuale Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di dicembre CARTA - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 13 SETTEMBRE 2012 QUADRI - TRATTAMENTO DI Qualora la retribuzione annua effettiva del quadro sia inferiore al GARANZIA trattamento economico tabellare annuo, maggiorato del 7%, nel mese di dicembre gli verrà corrisposta la differenza come importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo. LAVANDERIE - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 19 GIUGNO 2013 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Ai lavoratori delle aziende che non abbiano utilizzato, entro novembre ELEMENTO SALARIALE AGGIUNTIVO 2014, la quota annua per il sostegno della contrattazione di 2 livello verrà corrisposto un elemento salariale aggiuntivo pari agli importi della quota annua, da erogare entro dicembre ELEMENTO PEREQUATIVO Nelle aziende prive di contrattazione aziendale o nel caso che la contrattazione aziendale si concludesse senza accordo entro il mese di novembre, con la retribuzione di dicembre verrà erogata ai lavoratori una somma a titolo perequativo pari a 120,00. METALMECCANICA - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 5 DICEMBRE 2012 ELEMENTO DI MENSILIZZAZIONE Agli operai in forza al 31 dicembre 2008, con la retribuzione del mese di dicembre viene riconosciuta un'erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile. 9
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