GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

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1 GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE REGOLAMENTO INTERNO DEI LAVORI DELLA GIUNTA REGIONALE (approvato con D.G.R. n del )

2 Capo I Funzionamento della Giunta regionale Articolo 1 Ai sensi dell articolo 5, comma 2, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, il Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla proclamazione, con proprio decreto trasmesso immediatamente al Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli. I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale. Il Presidente della Giunta regionale, preliminarmente alla nomina dei componenti della Giunta non Consiglieri, verifica che non sussista nei loro confronti alcuna delle situazioni previste quali cause di ineleggibilità o incompatibilità. A tal fine, acquisisce una dichiarazione da parte dell interessato circa la cessazione dell eventuale causa di ineleggibilità ovvero la disponibilità alla rimozione dell eventuale causa di incompatibilità. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle situazioni ostative alla medesima, il Presidente della Giunta invita il componente della Giunta non Consigliere a rimuovere detta situazione entro dieci giorni. Nell ipotesi in cui l interessato non vi provveda, il Presidente lo dichiara decaduto. Qualora un Consigliere regionale nominato componente della Giunta decada dalla carica elettiva, il Presidente ne dichiara la decadenza anche dalla carica di Assessore, ovvero, quando ricorrano le condizioni, ne dispone la nomina quale Assessore esterno, ai sensi dei commi secondo e terzo del presente articolo. Articolo 2 Il Presidente della Giunta regionale dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Articolo 3 Qualora non vi abbia già provveduto con il decreto di nomina di cui al primo comma dell articolo 1, il Presidente della Giunta regionale, nella prima riunione di Giunta, con proprio provvedimento assegna le funzioni ai componenti della Giunta regionale, ai sensi del quarto comma dell articolo 36 dello Statuto. Articolo 4 La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

3 Ove Presidente e Vice Presidente siano entrambi assenti o impediti, la Giunta, convocata come sopra, è presieduta su incarico del Presidente dall Assessore più anziano in età fra i presenti. Articolo 5 La Giunta si riunisce di norma almeno una volta alla settimana in un giorno prestabilito. La Giunta può tuttavia riunirsi in via straordinaria per l esame di argomenti che richiedono particolare trattazione ed in casi ritenuti urgenti. Articolo 6 Nel caso di sedute straordinarie la convocazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi ai membri della Giunta almeno due giorni prima della seduta. Solo in caso di urgenza la convocazione può essere disposta dal Presidente anche per la stessa giornata, ed anche mediante avviso telegrafico o via telefax o con fonogramma. In questi casi l ordine del giorno deve comunque essere comunicato con lo stesso mezzo. Articolo 7 L assenza dalle sedute deve venire comunicata al Responsabile della Direzione re Affari istituzionali e processo di delega e al Responsabile della Struttura organizzativa speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale mediante lettera con congruo anticipo e comunque non oltre l inizio della riunione cui si riferisce. L assenza si considera giustificata quando risulti motivata da ragioni riguardanti l esercizio del mandato assessorile oppure di salute o familiari. Si intende parimenti giustificata l assenza dalle sedute convocate ai sensi del secondo comma del precedente articolo 6, quando la convocazione è avvenuta senza il preavviso minimo di 48 ore. Articolo 8 L ordine del giorno delle sedute è stabilito dal Presidente e comunicato ai componenti della Giunta al più tardi nella giornata lavorativa precedente la seduta. L ordine del giorno è comunicato esclusivamente ai componenti della Giunta, i quali ne garantiscono la riservatezza; dopo lo svolgimento della seduta l ordine del giorno può avere ulteriore diffusione nelle forme e nei limiti stabiliti dal Presidente della Giunta regionale. Per ogni argomento dovrà essere indicato nell ordine del giorno il nome dell Assessore incaricato di relazionare su di esso. Le proposte di atti deliberativi da inserire all ordine del giorno di una seduta di Giunta devono pervenire alla Direzione Affari istituzionali e processo di delega, onde garantire i riscontri di legittimità di competenza, di norma non più tardi del terzo giorno

4 lavorativo precedente a quello fissato per la riunione. Possono venire proposti all ordine del giorno soltanto argomenti e provvedimenti debitamente istruiti dagli uffici competenti, a norma dell articolo 17. Quando vengono proposti provvedimenti che comportino una spesa anche futura devono essere indicati i mezzi finanziari per farvi fronte e la relativa delibera deve essere corredata del visto di regolarità contabile rilasciato dal competente Settore della Direzione Bilanci e Finanze, a norma del terzo comma dell articolo 17. I documenti di lavoro necessari alla conoscenza e valutazione degli argomenti iscritti all ordine del giorno nonché le proposte di atti deliberativi devono restare depositati, nelle 24 ore precedenti la seduta, presso la Direzione Affari istituzionali e processo di delega o essere resi disponibili in apposita banca dati consultabile dai membri della Giunta regionale. Nessun argomento può essere trattato, salvo casi di assoluta urgenza, se non iscritto all ordine del giorno. Articolo 9 Nel caso in cui non sia presente l Assessore designato come relatore del provvedimento può eccezionalmente riferire il Presidente medesimo o altro Assessore a ciò preventivamente delegato dal relatore d intesa con il Presidente. Della sostituzione nella funzione di relatore viene dato espressamente atto nel verbale della seduta. Articolo 10 La Giunta delibera con l intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. L Assessore che intende astenersi deve dichiararlo esplicitamente. E necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti la Giunta ogniqualvolta voglia attribuirsi ad una deliberazione l immediata eseguibilità per specifiche ragioni di urgenza, ai sensi dell articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Le ragioni di urgenza devono essere dettagliatamente precisate nel provvedimento ed essere tali da renderne oggettivamente indilazionabile l esecuzione. Quando si tratta di valutazioni o giudizi relativi a persone, le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. Ove occorra procedere a scrutinio segreto le mansioni di scrutinatore sono svolte dall Assessore presente più giovane di età. Articolo 11 Le sedute della Giunta non sono pubbliche e ad esse non possono parteciparvi estranei, salvo il Segretario verbalizzante. Alle sedute può essere invitato a partecipare il Capo di Gabinetto del Presidente.

5 Il Presidente può anche autorizzare con propria decisione la presenza in aula di altri funzionari regionali direttamente necessari allo svolgimento dei lavori della Giunta stessa; del che ne può essere data menzione a verbale su sua esplicita richiesta. Articolo 12 Le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Giunta sono svolte di norma dal Responsabile della Direzione Affari istituzionali e processo di delega o dal Responsabile del Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta regionale e delle Direzioni regionali. In caso di loro assenza o impedimento vengono assicurate da funzionari del Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta regionale e delle Direzioni regionali o, in mancanza, da Dirigenti assegnati alla stessa Direzione. Quando ciò non sia possibile, dall Assessore più giovane in età. Ai suddetti funzionari è data facoltà di esprimere il parere in ordine alla legittimità di ogni proposta o deliberazione. I funzionari anzidetti - come tutti gli altri funzionari autorizzati ad assistere alla seduta - quando si venissero a trovare in uno dei casi previsti dal successivo articolo 14, dovranno allontanarsi dalla sala ove si tiene l adunanza. In tale caso le funzioni di Segretario redigente il verbale sono assunte dall Assessore più giovane in età. Articolo 13 Il Presidente apre e chiude la seduta, dirige la discussione, concede la facoltà di parlare, pone ai voti le proposte su cui si è aperta la discussione e su cui la Giunta è chiamata a deliberare, proclama l esito della votazione. Articolo 14 I componenti la Giunta dovranno allontanarsi dalla sala ove si tiene l adunanza durante la trattazione e la votazione di deliberazioni concernenti affari di interesse proprio o di congiunti e affini fino al quarto grado. Articolo 15 Alle sedute della Giunta possono essere contestualmente chiamati ad intervenire, per fornire chiarimenti in ordine alla trattazione di speciali questioni, funzionari regionali od esperti, su proposta dell Assessore relatore e con l assenso della Giunta. Articolo 16 I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed inseriti nella relativa raccolta. Nei medesimi dovranno risultare i punti principali della discussione, i nomi degli intervenuti nella stessa ed i voti espressi in favore o contro ogni proposta.

6 Le copie conformi dei verbali e degli estratti sono rilasciate e certificate dal Responsabile della Direzione Affari istituzionali e processo di delega e dagli altri funzionari a ciò competenti. Capo II Procedura per la predisposizione degli atti collegiali Articolo 17 Le deliberazioni di competenza della Giunta regionale sono proposte dagli Assessori competenti per materia, che si avvalgono per la loro elaborazione dei propri uffici. Tali proposte di deliberazione devono essere firmate, oltre che dall Assessore proponente, anche dal funzionario estensore, dal Direttore e dal Responsabile di Settore competenti. Tale sottoscrizione attesta la legittimità e regolarità tecnica del provvedimento; la sottoscrizione del Responsabile del competente Settore della Direzione Bilanci e Finanze ne attesta la regolarità contabile. Articolo 18 Ove gli atti di cui al precedente articolo debbano essere adottati, a norma dello Statuto e delle leggi regionali, sentite le Commissioni consiliari competenti, il Presidente della Giunta trasmette all Ufficio di Presidenza del Consiglio la proposta di deliberazione della Giunta, assicurando altresì la disponibilità alla informazione tempestiva sugli ulteriori aspetti istruttori relativi agli atti in esame. Per il seguito dell esame degli atti in Commissione, la Giunta designa uno o più Assessori. Gli Assessori a ciò designati tengono costantemente informata la Giunta dei lavori della Commissione. La Giunta delibera sugli atti di cui al presente articolo dopo che siano acquisite le decisioni della Commissione. Articolo 19 I disegni di legge, le proposte di regolamento e le circolari a rilevanza esterna sono presentati, completi di ogni allegato, alla Direzione Affari istituzionali e processo di delega, di norma, almeno quindici giorni prima della loro iscrizione all ordine del giorno della seduta, al fine di consentirne la tempestiva distribuzione a tutti i componenti della Giunta stessa e di permettere altresì l acquisizione dei pareri del Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta regionale e delle Direzioni regionali e della Direzione Bilanci e Finanze, rispettivamente in ordine alla legittimità e correttezza giuridico-formale dei predetti atti nonché in ordine alla coerenza e compatibilità dei disegni di legge con le indicazioni del piano di attività e di spesa e con l equilibrio finanziario del bilancio.

7 Dell avvenuta distribuzione deve essere dato atto nel verbale della seduta in cui vi si è provveduto. L esame, il dibattito e la deliberazione sui predetti provvedimenti vengono effettuati nella seduta in cui i relativi argomenti sono iscritti all ordine del giorno, salvo che si concordi sul rinvio ai fini deliberativi della loro approvazione in una seduta successiva. Fra la documentazione a corredo dei disegni di legge deve essere ricompresa la memorizzazione dei testi su supporto informatico. Capo III Esecuzione dei provvedimenti della Giunta regionale Articolo 20 Gli atti da sottoporre al controllo sono trasmessi alla Commissione di controllo sugli atti dell Amministrazione regionale a cura della Direzione Affari istituzionali e processo di delega. I chiarimenti richiesti dalla Commissione di controllo sono trasmessi, esclusivamente per il tramite e a cura della Direzione Affari istituzionali e processo di delega, al Presidente e all Assessore o Assessori competenti. Le controdeduzioni alle richieste di chiarimenti di cui al comma 2 sono predisposte dall Assessore proponente, coadiuvato, se necessario, dal Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta regionale e delle Direzioni regionali, e sottoposte, entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della richiesta dei chiarimenti di cui al comma 2, al Presidente della Giunta che le può portare all esame della stessa. La trasmissione alla Commissione di controllo avviene a cura della Direzione Affari istituzionali e processo di delega. Articolo 21 Salvo che sia diversamente disposto in materia di pubblicità degli atti dell Ente, i provvedimenti deliberati dalla Giunta, le circolari esplicative e le istruzioni a carattere di generalità emanate dal Presidente sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dall esecutività dell atto stesso o dalla sua emanazione. Articolo 22 Fatta salva la ripartizione delle competenze tra gli organi di direzione politica e quelli di gestione amministrativa di cui alla L.R. n. 51/97, tutti gli atti che esprimono nei rapporti esterni manifestazioni e dichiarazioni di volontà dell Ente Regione sono firmati dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori la firma degli atti di sua competenza, nell ambito delle funzioni agli stessi attribuite.

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