Il fine vita dei pannelli fotovoltaici in Italia

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1 Il fine vita dei pannelli fotovoltaici in Italia PV CYCLE febbraio 2013

2 Energia pulita da fonte solare e raccolta differenziata con conseguente riciclo, due scelte ambientali convergenti nell attuale normativa italiana sul fotovoltaico. In Italia a partire dal 1 luglio 2012 le aziende produttrici di pannelli fotovoltaici dovranno aderire a un sistema o consorzio che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici per poter accedere agli incentivi nazionali. Quindi il sistema italiano ha anticipato i tempi di quanto previsto nel recasting della direttiva WEEE la quale stabilisce che i moduli fotovoltaici rientrano nell'ambito di applicazione di questa normativa collocandoli nella categoria 4 dell allegato 1 Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici.

3 Quanto fotovoltaico c è in Italia In base ai dati del febbraio 2013 forniti dal GSE, sono presenti oggi nel nostro paese oltre 485 mila impianti di tutte le dimensioni che ricevono il contributo conto energia (quindi si presume che ce ne siano anche di più ma è un totale difficile da stabilire) per una potenza istallata intorno ai 17 GigaWatt pari a circa 65 milioni di moduli già installati. Ovvero, se calcoliamo un peso medio 20 kg a modulo, abbiamo 1,3 milioni di tonnellate di moduli fotovoltaici. Al riguardo si può far notare che la media di vita dei moduli fotovoltaici e di circa 25/ 30 anni e che quindi il loro flusso una volta divenuti rifiuti è in buona parte da considerare posticipato a partire dal 2030 ma è altrettanto vero che sin da oggi i quantitativi derivanti da manutenzione e sostituzione iniziano ad avere valori consistenti.

4 Il Conto energia Sistema di incentivazione del solare fotovoltaico Feed in tariff che ha ormai circa 8 anni e che ha visto numerose evoluzioni e aggiornamenti normativi. Adesso siamo al V conto energia Con il Decreto del 5 luglio 2012 art. 7 comma 5, lettera a), ovvero il V Conto Energia (in realtà già nel IV conto energia era previsto) si stabilisce che: il soggetto responsabile della realizzazione di un impianto fotovoltaico è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, anche un certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli. In carenza di un attestato di adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un Sistema o Consorzio che garantisca il rispetto dei requisiti che verranno descritti nel seguito del presente articolo agli impianti che utilizzano tali moduli non potranno essere riconosciute le tariffe incentivanti previste dal Conto energia.

5 ANALISI DEI PRINCIPALI PUNTI DELLA NORMATIVA In sintesi, quindi, da una parte le norme del fotovoltaico introducono l obbligo di garantire il recupero e riciclo dei pannelli sempre più numerosi, dall altra la disciplina sui rifiuti a livello europeo indica la filiera di riferimento per la raccolta e recupero dei pannelli inserendoli nella più ampia categoria dei RAEE. Tali previsioni, pur essendo assolutamente condivisibili, hanno creato alcune confusioni interpretative negli operatori di settore alle quali il GSE, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito alcune risposte con la pubblicazione: il 22 giugno 2012 dell aggiornamento delle "Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011" il 21 dicembre 2012 del Disciplinare Tecnico per la definizione e verifica dei requisiti tecnici dei Sistemi/Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita

6 Contenuti e previsioni delle Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 INDIVIDUAZIONE DEL PRODUTTORE - Il Decreto V Conto energia non fornisce alcuna indicazione per quanto concerne l individuazione del soggetto obbligato, ovvero il produttore, tuttavia tale definizione assume carattere centrale perché identifica il soggetto responsabile e sottoposto all obbligo di legge. Il documento di aggiornamento del GSE in modo estremamente sintetico stabilisce che il Produttore è chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale i moduli fotovoltaici (Fabbricante / Importatore / Distributore che vende con il proprio marchio) richiamandosi quindi ai principi della normativa RAEE stabiliti dalla Direttiva e dal D.lgs 151/2005 art. 3.

7 SISTEMI COLLETTIVI O CONSORZI - Non essendo ancora in vigore la nuova direttiva RAEE oggi i pannelli fotovoltaici non sono ancora in termini normativi delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) quindi non è chiaro quali siano i Consorzi o Sistemi collettivi presso i quali il produttore deve iscriversi. Quindi la vigente normativa introduce a livello nazionale l obbligo di iscrizione ad un Consorzio/Sistema, senza però avere oggi la certezza della filiera di riferimento, lasciando al produttore libertà di scelta del soggetto al quale aderire (anche scegliendo in altro paese europeo). In base a quanto indicato nel documento del GSE il Sistema/Consorzio deve comunque essere un soggetto, partecipato e finanziato da uno o più produttori di moduli fotovoltaici, il quale, operi in rispetto del "Testo Unico ambientale" (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

8 REQUISITI FONDAMENTALI E OBBLIGHI DEL CONSORZIO/SISTEMA - Secondo quanto stabilito dal documento del GSE il Consorzio/Sistema collettivo ha il compito di: manlevare il costruttore/importatore di moduli da responsabilità civile, anche da risarcimento danni, derivanti da violazioni non dolose e/o imputabili a colpa grave delle norme di riferimento per la corretta gestione dei rifiuti, per tutti i moduli immessi sul mercato nel periodo d iscrizione al consorzio/sistema; disporre una rete di raccolta in possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto dei moduli fotovoltaici a fine vita e con personale professionalmente formato alla gestione di questa particolare tipologia di rifiuto; disporre degli stoccaggi autorizzati, propri o consorziati o conto terzi, dove vengano condotti i moduli fotovoltaici a fine vita dopo il loro ritiro e prima del loro conferimento agli impianti di trattamento e riciclo finali; disporre di impianti di trattamento e riciclo adeguati, propri o consorziati o conto terzi, presso cui conferire i moduli fotovoltaici giunti a fine vita. segue

9 Il consorzio deve inoltre tracciare i moduli fotovoltaici durante il loro intero ciclo di vita, in modo tale da ricondurre il singolo modulo fotovoltaico al produttore o importatore che lo ha immesso nel mercato e permettere al GSE di effettuare azioni di controllo finalizzate alla verifica della copertura, da parte del Sistema/Consorzio stesso, dei singoli moduli installati in un impianto fotovoltaico per cui è stata richiesta la tariffa incentivante; garantire la visibilità di tutte le fasi di gestione del modulo fotovoltaico a fine vita attraverso il rispetto della normativa vigente nella gestione dei rifiuti Dimostrare di avere attivato uno strumento finanziario.

10 LO STRUMENTO FINANZIARIO - Deve avere le seguenti caratteristiche: alimentato con un contributo unitario (per modulo garantito) pari ad almeno due terzi del costo totale unitario (per modulo gestito) sostenuto dal Sistema/Consorzio nell anno solare precedente. Nel calcolo del costo totale unitario dovranno essere compresi tutti i costi operativi (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, ) e tutti i costi generali sostenuti per la gestione dei rifiuti da moduli fotovoltaici dal Sistema/Consorzio. Ove non siano disponibili i costi di gestione dell anno precedente, il contributo unitario (per modulo garantito) non potrà essere inferiore a 1,00 Euro; accessibile esclusivamente per lo svolgimento delle attività di recupero e riciclo dei moduli a fine vita non pignorabile e non accessibile in caso di insolvenza del Sistema/Consorzio; utilizzabile da soggetti terzi incaricati dai ministeri competenti con modalità stabilite dagli stessi, in caso in cui il Sistema/Consorzio cessi di esistere o non sia in grado di adempiere a quanto sopra. in fase di applicazione della nuova direttiva WEEE sarà importante ricordare che il contributo unitario non dovrà e potrà sovrapporsi all ecocontributo raee (Fee).. Rischio di pagare 2 volte

11 CODICI EER - In base al vigente Elenco Europeo dei Rifiuti (Allegato D del D. lgs ) non vi è un codice che identifichi i soli moduli fotovoltaici, in considerazione di ciò questi una volta dismessi saranno identificati con i seguenti codici EER: Se di provenienza domestica (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci , e ) Se di provenienza professionali/ speciale (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da a ) Qualora sia tratti solo di alcune parti del pannello (caso a dire il vero assai remoto) componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce Si deve inoltre far presente che fra i pannelli fotovoltaici vi sono anche quelli realizzati con Telloruro di Cadmio che, al momento, fa ancora parte dei composti di cadmio per il quale le frasi di rischio associate sono R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione e R 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l`ambiente acquatico. In tali casi i codici da utilizzare sono a mio avviso: il * (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci , ) * (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da a )

12 PERIODO TRANSITORIO - Le regole applicative del GSE, in merito all obbligo di adesione (con richiesta di attestato) dei produttori dei moduli a Sistemi/Consorzi che garantiscano il riciclo dei moduli fotovoltaici, prevedono un periodo transitorio di 6 mesi per adeguarsi pienamente ai requisiti previsti dalle regole con effetto retroattivo a partire dal 1 luglio. Entro il termine del periodo transitorio (31 dicembre 2012) i Sistemi o i Consorzi avrebbero dovuto attestare il possesso di tutti i requisiti, garantendo la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici installati sugli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 luglio 2012, in accordo alle disposizioni del Decreto e delle Regole indicate dal GSE. Nel periodo transitorio i Sistemi o Consorzi, che non fossero ancora in possesso dei requisiti sopra descritti dovevano produrre una dichiarazione che ne attestasse almeno il parziale rispetto. Questa formulazione solleva non poche perplessità riguardo alla disponibilità ad accettare il rispetto parziale (quindi il mancato rispetto) senza fornire, tra l altro, alcuna indicazione almeno degli obblighi e requisiti ritenuti indispensabili sin dall inizio e limitandosi ad accettare una sorta di autodichiarazione in cui si afferma di non avere ancora i requisiti...segue

13 La previsione del periodo transitorio è quindi da considerare una sorta di proroga nascosta. In questo caso l unica distinzione da una proroga sic e simpliciter risiede nella previsione retroattiva secondo la quale gli impianti entrati in esercizio nel periodo transitorio che utilizzino moduli fotovoltaici il cui produttore abbia aderito a un Sistema o a un Consorzio e che successivamente al termine del periodo transitorio (1 gennaio 2013) risulti privo dei requisiti richiesti non potranno essere riconosciute le tariffe incentivanti agli impianti. Il GSE al termine del periodo transitorio avrebbe dovuto procedere alla pubblicazione di un elenco dei Sistemi/Consorzi che rispettano i requisiti stabiliti, previo esame della documentazione che gli stessi metteranno a disposizione del GSE.

14 Disciplinare Tecnico per la definizione e verifica dei requisiti tecnici dei Sistemi/Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita Quanto finora illustrato era ciò che veniva disciplinato con le regole applicative ma il contenuto di questo documento non ha comunque risolto diverse questione rendendo quindi necessario un ulteriore intervento. TERMINI TEMPORALI E MODALITÀ - Il GSE, il 21 dicembre 2012, ha pubblicato il Disciplinare Tecnico con il quale i Sistemi/Consorzi sono stati invitati a trasmettere al GSE entro il 15 febbraio 2013 la documentazione necessaria (la Dichiarazione di manleva, la Dichiarazione di disponibilità di rete/polizze/autorizzazioni, l Atto istitutivo dello strumento negoziale, la Dichiarazione sostitutiva prevista dall art. 4.a9.c del Disciplinare Tecnico resa dal Gestore del Fondo), affinché lo stesso GSE possa valutarne l idoneità alla luce dei requisiti richiesti. La documentazione di cui sopra deve essere trasmessa dai Sistemi/Consorzi alla casella di posta elettronica ConsorzioSmaltimentoFTV@gse.it Il GSE valuterà la documentazione pervenuta e pubblicherà sul proprio sito Internet, entro il 28 febbraio 2013, un primo elenco dei Sistemi/Consorzi ritenuti idonei. L elenco sarà soggetto ad aggiornamento periodico. Il GSE si riserva di chiedere documenti integrativi o elementi chiarificatori riguardo alla documentazione presentata.

15 ATTESTATO DI ADESIONE - L attestato di adesione al Sistema o Consorzio di recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita contiene le seguenti dichiarazioni: - adesione del Produttore al Sistema o Consorzio; - tipologia del modulo garantito; - rispetto dei singoli requisiti indicati al par. 4 del disciplinare. Inoltre il disciplinare specifica alcuni aspetti relativi alle caratteristiche e agli obblighi dei Sistemi/consorzi e prevede le procedure di verificabilità da parte del GSE Tra queste previsioni particolarmente rilevanti sono: segue

16 DATABASE Per i dati di raccolta - In sede di eventuale verifica da parte del GSE il Sistema/Consorzio dovrà dare evidenza dell esistenza di un Database (DB) aggiornato in continuo (verifica V01),che dovrà riportare per ciascun modulo garantito almeno i seguenti dati: 1. Matricola modulo; 2. Produttore; 3. Modello modulo; 4. Data di inizio garanzia di trattamento a fine vita; 5. Peso del modulo. Le informazioni del DB devono essere rese disponibili al GSE su richiesta, utilizzando un formato predefinito dal GSE e messo a disposizione del Sistema/Consorzio. Per i dati di riciclo - In sede di eventuale verifica, il Sistema/Consorzio dovrà dare evidenza al GSE dell esistenza di un data base (V02) avente, per ciascun modulo gestito, almeno i seguenti dati: 1. Matricola modulo; 2. Produttore del rifiuto; 3. Luogo produzione rifiuto; 4. Data produzione rifiuto; 5. Trasportatore/i; 6. Destinatario/i; 7. Numero/Numeri FIR (Formulario Identificativo Rifiuti); 8. Data di avvio dell operazione di recupero del modulo a fine vita. Per quanto riguarda la rendicontazione delle quantità raccolte (in numero di pezzi ed in peso) e quelle inviate a recupero e riciclo (in peso). Il Sistema/Consorzio dovrà redigere e mettere a disposizione del GSE su sua specifica richiesta i una relazione riassuntiva entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 2013.

17 STRUMENTO NEGOZIALE - la creazione da parte del Sistema/Consorzio di un Fondo (il contributo unitario (per modulo garantito) da destinare al fondo non potrà essere inferiore a 1,00 Euro * Peso modulo in kg / 20 kg) che sia: accessibile e utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività: a) della raccolta del modulo fotovoltaico a fine vita dal suo luogo di esercizio, a seguito della disinstallazione; b) del trasporto verso uno stoccaggio; c) dell avvio al recupero presso l impianto di riciclo di destinazione finale; L affidamento del Fondo deve avvenire da parte di un Soggetto Esterno al Sistema/Consorzio, in maniera tale che il Fondo fuoriesca dalla disponibilità e dall utilizzo del Sistema/Consorzio; il Soggetto Esterno assume la funzione di depositario e Gestore del Fondo e deve essere dotato di requisiti di professionalità e moralità da attestare con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445 del 2000 e redatta sulla base del modello che verrà reso disponibile dal GSE; segue

18 il Sistema/Consorzio deve inoltre nominare un Garante del perseguimento delle finalità del Fondo appartenente ai ruoli della Magistratura in servizio o in quiescenza ovvero ai diversi ruoli delle Forze dell Ordine con particolari e comprovate competenze in materia di discipline in tema di gestione di fondi patrimoniali o finanziari; il Garante è tenuto a verificare l adempimento degli obblighi del Gestore del Fondo in merito alla corretta gestione dello stesso e a intervenire per sollecitare l adempimento delle obbligazioni assunte dal Sistema/Consorzio; ove venisse meno uno o più dei requisiti in capo al Sistema/Consorzio o ad uno o più dei suoi consorziati o in caso di cessazione anticipata a qualsiasi titolo della sua attività, il Gestore del Fondo deve rendere accessibile e utilizzabile il Fondo stesso al soggetto che subentri in tutto o in parte al Sistema/Consorzio o al consorziato inadempiente, nella misura corrispondente all attività non adempiuta;

19 CONSIDERAZIONI FINALI CRITICITÀ. Pur condividendo la ratio di quanti introdotto nella normativa italiana, anche in considerazione delle grande espansione del fotovoltaico in Italia, risultano evidenti numerose criticità di carattere generale e di funzionamento del sistema. Queste alcune, forse le più evidenti: 1) ancora oggi non si può paralare di effettivo avvio del sistema visto che si è ancora in attesa della lista, quindi del riconoscimento, dei sistemi /consorzi da parte del GSE. Le procedure illustrate sono assai complesse e farraginose e non garantiscono più di tanto l effettiva riuscita del sistema 2) per i moduli solari ante 30 giugno 2012 e quelli non conto energia e quelli successivi?? Infatti con il V conto energia sono stati realizzati finora quasi 40 mila impianti per una potenza installata di 1,1 milioni di Kw Più una parte residuale del IV conto energia, ovvero gli ultimi due mesi, che potrebbe essere di circa Kw Quindi l obbligo di garantire il riciclo dei moduli è imputabile esclusivamente a circa 2 milioni di Kw sui 65 milioni totali Senza contare quelli fuori dal conto energia

20 3) Dati e rendicontazione dell effettivo riciclo. moduli fotovoltaici verranno avviati al recupero con gli stessi Codici EER dei RAEE quindi, una volta entrati in un centro di trattamento, e presumibilmente lavorati e trattati insieme agli altri rifiuti con questo Codice (RAEE e non solo) si vanno a miscelare e sommare alterando i dati di recupero e riciclo obbligatori previsti per il settore dei RAEE del quale ad oggi questi ancora non sono parte. Inoltre nella stragrande maggioranza dei casi l attività di riciclo viene svolta da soggetti terzi diversi dal Consorzio e titolari, invece dei centri di trattamento. A dovere di informazione bisogna far presente che i problemi riportati nelle righe precedenti non riguardano solo i moduli fotovoltaici ma tutti i rifiuti che seppur avviati al recupero con i codici CER dei RAEE non sono ritenuti tali.

21 IPOTESI DI SOLUZIONE La conseguenza di queste e di molte altre difficoltà incontrate in questa fase di avvio ha convinto sempre più persone tra gli addetti ai lavori, comprese il sottoscritto, che la soluzione in grado di dare un certezza non solo normativa ma anche di procedura e di metodo nella gestione dei moduli fotovoltaici sia quella di far rientrare sin da subito i moduli fotovoltaici (TUTTI) nella vigente disciplina dei RAEE, anticipando in tempi di recepimento della nuova direttiva WEEE. Prevedendo poi per questi come per le altre AEE professionali dei sistemi di garanzia sulla gestione del cosiddetto strumento finanziario.

22 Grazie per l attenzione angelelli.valerio@minambiente.it valerio.angelelli@gmail.com

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