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3 117 Fase giudiziale - Atti di parte Form. 27 Atti di parte 27 Ricorso per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte del congiunto vittima di un sinistro stradale (art. 3 L. 102/2006) TRIBUNALE DI (1) RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E ART. 3 L. 102/2006 (2) (3) (4) Tizio, nato a il, residente in via, c.f., e Tizia, nata a il, residente in via, c.f. elettivamente domiciliati in via presso lo studio dell avv., dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al presente atto, espongono quanto segue. PREMESSA 1) Caio, in data alle ore circa, mentre procedeva alla guida della propria autovettura in loc., direzione, giunta all incrocio per, al km. della via, veniva tamponato dall autovettura condotta da Caia, la quale perdeva il controllo della propria autovettura e invadeva la corsia di marcia di Caio, il quale transitava regolarmente lungo la via principale. A causa della violenza dell urto Caio riportava gravi ferite. Sul posto giungevano, dopo pochi minuti, la polizia stradale e un ambulanza, che trasportava Caio al pronto soccorso dell ospedale, dove dopo qualche ora, a causa della gravità delle ferite riportate, decedeva. Gli odierni ricorrenti, padre e madre della vittima, ricevevano dalla soc. Ass.ni s.p.a. la somma di euro, insufficiente rispetto alla reale entità del danno e trattenuta a titolo di mero acconto. La responsabilità in ordine al sinistro e, quindi, al decesso di Caio è ascrivibile unicamente a Caia, conducente del veicolo, come risulta dalla dinamica del sinistro ricostruita dalla polizia stradale immediatamente intervenuta sul posto. Sulla scorta di detta dinamica appare in primo luogo evidente che la responsabilità in ordine al sinistro è senz altro ascrivibile a Caia, per non aver tenuto una condotta di guida improntata a prudenza e tale da consentirle di mantenere sempre il controllo della vettura ed evitare che la stessa potesse tamponare Caio. Invero, poiché dagli accertamenti effettuati non risultano

4 Form. 27 Parte Seconda 118 elementi da cui inferire che la sbandata dell auto fosse stata determinata da cause esterne quali, ad esempio, la condotta di guida del conducente di altro veicolo antagonista o la presenza di ostacoli imprevedibili sulla sede stradale, deve ritenersi che la perdita di controllo dell autovettura, in tratto di strada non rettilineo, fosse stata determinata dall eccessiva velocità di marcia tenuta da Caia, come peraltro ritenuto anche dalla Polizia stradale (che, nel verbale, ha ritenuto appunto che Caia viaggiasse a velocità elevata ). 2) Per quanto riguarda i danni patiti dagli odierni ricorrenti, prossimi congiunti della vittima, a seguito delle pronunce n e 8828 del 2003 della Cassazione e n. 233/03 della Corte Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno risarcibili. In particolare, ad un sistema risarcitorio tripolare, incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt c.c. e 32 Cost.), del danno morale soggettivo (risarcibile ex artt c.c. e art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo del tutto condivisibile e maggiormente aderente all effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. 3) Ciò premesso in via generale sull inquadramento sistematico della materia, deve precisarsi che secondo quanto sostenuto nella pronuncia n sopra citata, tra i pregiudizi di natura non patrimoniale risarcibili ex art c.c., in quanto conseguenti alla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, è certamente compreso anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto. Invero, afferma la Corte, l interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello all intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Si tratta, quindi, di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell art c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all art. 185 c.p. in ragione della natura del valore

5 119 Fase giudiziale - Atti di parte Form. 27 inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato. Detto pregiudizio si distingue nettamente dal danno biologico e dal danno morale soggettivo, in quanto non consiste in una lesione dell integrità psico-fisica della persona, né può ritenersi coincidente con la transeunte sofferenza che naturalmente consegue alla perdita del prossimo congiunto. Tuttavia, se è vero che quello in esame è un interesse all intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia, si ritiene che, per accertare l effettiva sussistenza dell interesse medesimo e della sua lesione, occorra fornire la prova dell esistenza in concreto tra la persona deceduta e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale. Peraltro, qualora non risulti il concreto assetto dei rapporti intercorrenti prima della morte tra vittima e congiunto, in applicazione di massime di esperienza e tenendo conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistente tra determinati congiunti secondo l id quod plerumque accidit, potrà comunque riconoscersi la lesione del rapporto e, quindi, l invocato risarcimento ai congiunti più prossimi (coniuge, figli e genitori). 4) Quanto ai criteri di liquidazione di detto danno, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt e 2056 c.c.), tenuto conto dell intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (così anche Cass /2005). Da ultimo deve rilevarsi che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto distinto dal danno morale soggettivo (consistente nella sofferenza transeunte per la perdita del congiunto: Cass. 2915/1971, Cass. 1016/1973, Cass. 6854/1988, Cass /1997) può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento (Cass. 8828/2003, Cass /2003, Cass /2005). Tuttavia, per evitare il rischio di duplicazioni risarcitorie, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerarsi, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta. Ciò ovviamente in generale e a prescindere dalle particolarità del caso concreto. In ultima analisi, al di là dei criteri di liquidazione assunti a fondamento della quantificazione delle singole voci, ciò che rileva è che l importo complessivamente corrisposto a favore del danneggiato a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo del

6 Form. 27 Parte Seconda 120 danno biologico, del danno morale soggettivo e di quello conseguente a lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, tra cui anche quello in esame) risulti congruo rispetto alla particolarità del caso concreto. 5) Ciò premesso in termini generali, per quanto riguarda il danno patrimoniale (5) Caio, all epoca del decesso, aveva 20 anni e viveva ancora in famiglia. Tizio, padre della vittima, percepiva una pensione di euro mensili. La vittima lavorava dal quale operaio di primo livello presso e percepiva lo stipendio netto di circa euro mensili. Pertanto, la vittima contribuiva al fabbisogno familiare con una parte del suo stipendio. È quindi in primo luogo indubitabile che i genitori abbiano perso il contributo economico che il figlio avrebbe presumibilmente continuato a versare loro. D altra parte è altresì probabile che detta contribuzione sarebbe continuata fino al momento in cui anche la vittima avrebbe abbandonato il nucleo familiare e iniziato a condurre una esistenza indipendente. Invero, non è verosimile che il padre avesse mantenuto una famiglia composta dalla moglie e da ben cinque figli solamente con l entrata costituita dal suo non ingente stipendio (e, poi, dalla pensione) e pagando addirittura l affitto dell appartamento ove la famiglia abitava. In conclusione, l entità del risarcimento dovuto ai genitori della vittima per perdita della contribuzione economica apportata dal figlio deve essere determinata con riferimento al periodo in cui, presumibilmente, lo stesso avrebbe continuato a vivere in famiglia. Periodo che, tenuto conto del fatto che la vittima aveva terminato il percorso di studi ed aveva già reperito una stabile attività lavorativa (atteso che dalle buste paga in atti risulta che la vittima lavorava per la soc. da quasi 5 anni), può stimarsi che sarebbe durato per almeno altri anni. Pertanto, ritenuto che la vittima tratteneva per le proprie esigenze almeno metà del proprio stipendio, ne deriva che lo stesso avrebbe continuato a versare per ulteriori anni ai genitori la somma mensile di euro, per un importo totale di euro. Va altresì riconosciuto ai genitori della vittima il rimborso delle spese funerarie sostenute, che ammonta a euro 6) Venendo ai danni non patrimoniali, occorre muovere anzitutto dal danno morale soggettivo. Detto pregiudizio consiste come è noto nella transeunte sofferenza conseguita alla perdita del congiunto (atteso che, in caso di incapacità di elaborazione del lutto tale da degenerare in vera e propria malattia psichica, il relativo - e diverso - pregiudizio sarebbe risarcibile a titolo di danno biologico iure proprio del congiunto). In base a massime di esperienza e all id quod plerumque accidit, può certamente ritenersi che il dolore per la perdi-

7 121 Fase giudiziale - Atti di parte Form. 27 ta del figlio vi sia stato e sia stato particolarmente intenso, a causa della prematurità del decesso. Per quanto riguarda, inoltre, il danno da lesione del rapporto parentale, può certamente ritenersi provato, in base a massime di esperienza, che tra la vittima e i genitori, in ragione del rapporto di convivenza e di stretta parentela, intercorressero i normali rapporti di frequentazione, affetto ed affidamento reciproco che di solito sussistono tra dette categorie di parenti. 7) Venendo quindi all individuazione del criterio di liquidazione di detti pregiudizi non patrimoniali deve rilevarsi che, con riferimento alle vittime secondarie per l ipotesi di morte di un familiare, l osservatorio presso il Tribunale di Milano ha proposto di disancorare la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (comprensivo sia del danno morale soggettivo che di quello conseguente alla lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento a un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, privilegiando essenzialmente il legame familiare tra la vittima primaria e quelle secondarie, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in specie, della sopravvivenza o meno di altri congiunti, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta. In tale prospettiva, si sono proposte una serie di ampie forbici risarcitorie, variabili a seconda della tipo di parentela che viene in rilievo. In particolare, si è proposto di liquidare il danno non patrimoniale per la morte del congiunto - comprensivo del danno morale soggettivo e dei pregiudizi conseguenti alla lesione del rapporto parentale - in una misura compresa: tra ,00 e ,00 per il danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio; tra ,00 e ,00 per il danno non patrimoniale a favore del figlio per la morte di un genitore; tra ,00 e ,00 per il danno non patrimoniale a favore del coniuge (non-separato) o del convivente sopravvissuto; tra ,40 e ,40 per il danno non patrimoniale a favore del fratello per morte di un fratello. Ciò premesso, può quindi procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dagli attori. Essi hanno dovuto patire sia la sofferenza transeunte per la perdita del figlio sia la lesione del rapporto parentale inteso nell accezione sopra riferita. Generalmente, il dolore per la perdita di un congiunto in giovane età è massimamente sentito in particolare proprio dai genitori conviventi. Nella fattispecie la vittima era tra l altro l ultimo figlio ancora con essi convivente, al quale erano quindi molto legati.

8 Form. 27 Parte Seconda 122 Pertanto, appare equo riconoscere a ciascuno dei genitori a titolo di danno non patrimoniale (per danno morale soggettivo e danno per lesione del rapporto parentale) la somma di Da detto importo va detratto l acconto di euro percepito in data Tutto ciò premesso, Tizio e Tizia, rappresentati e difesi come in atti RICORRONO al suintestato Tribunale affinché, fissata l udienza di discussione a norma dell art. 415, co. 2, c.p.c., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia accertare l esclusiva responsabilità di Caia in ordine al sinistro per cui è causa e, per l effetto, condannare Caia e la soc. Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in solido tra loro, a favore di della somma di euro e a favore di della somma di euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, o della somma diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. In via istruttoria, si chiede fin d ora disporsi c.t.u. per accertare i danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti (6). Chiede, inoltre, ammettersi prova per testi e interpello sui seguenti capitoli di prova e per i testi a fianco di ciascuno indicati (7): 1) Vero che - sig., nato a il, residente in via 2) Vero che - sig., nato a il, residente in via Si depositano i seguenti documenti: 1) raccomandata a.r. di diffida e messa in mora alla compagnia assicuratrice; 2) copia del verbale degli accertamenti e rilievi del sinistro redatto da ; 3) relazione medico-legale del dott. ; 4) Ai sensi dell art. 14, co. 2, D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a (8)., lì PROCURA avv. Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio l avv.

9 123 Fase giudiziale - Atti di parte Form. 27, conferendogli all uopo ogni potere e facoltà di legge, e nel suo studio in eleggiamo domicilio. Tizio Tizia È autentica avv. (1) La competenza è ripartita tra Tribunale e Giudice di Pace a seconda del valore della causa (v. art. 7, co. 2, c.p.c.). Infatti, nonostante l art. 3 L. 102/2006 rinvii alle norme sul processo del lavoro, tra le quali l art. 413 c.p.c. che prevede la competenza esclusiva del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, tale competenza riguarda esclusivamente le controversie lavoristiche previste dall art. 409 c.p.c. Pertanto, deve ritenersi che per le cause in materia di sinistri stradali disciplinate dall art. 3 L. 102/2006 non si applichi l art. 413 c.p.c. e che la competenza segua le regole ordinarie di riparto tra Tribunale e Giudice di Pace in base al valore della causa. Trattandosi di cause aventi ad oggetto il danno da morte, liquidato con somme ingenti, normalmente la competenza spetta al Tribunale. Tuttavia, in alcuni casi (ad es., età molto avanzata della vittima), la competenza spetta al Giudice di Pace. Secondo una tesi minoritaria, i procedimenti relativi a incidenti stradali con danni alla persona sono di competenza esclusiva del Tribunale, a prescindere dal valore. (2) Stante l applicabilità delle norme del rito del lavoro, la domanda va proposta ai sensi dell art. 414 c.p.c., ovvero mediante ricorso che deve contenere: - l indicazione del giudice; - il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto; - la determinazione dell oggetto della domanda; - l esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; - l indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione. (3) Art. 415 c.p.c. (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell udienza): Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso e l udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell udienza, deve essere notificato al convenu-

10 Form. 27 Parte Seconda 124 to, a cura dell attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall articolo 417. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all estero. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l amministrazione destinataria ai sensi dell articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell Avvocatura dello Stato competente per territorio. (4) Ai sensi dell art. 3 L. 102/2006, alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile, ossia relative al processo del lavoro. Con riferimento alle problematiche insorte in sede di applicazione della L. 102/2006 ( Disposizioni in materia di cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti a incidenti stradali ), in assenza di norme transitorie deve ritenersi che il rito del lavoro, previsto dalla suddetta legge con riferimento alle cause da risarcimento del danno alla persona conseguente a incidenti stradali (art. 3 L. 102/2006) non si applichi - sia in primo che in secondo grado - alle cause già pendenti alla data dell Sembra, infatti, contrario alla volontà del legislatore mutare il rito delle cause in corso con conseguenti ritardi nella trattazione delle cause stesse. Una diversa soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto con il principio desumibile dall art. 5 c.p.c., oltre che con una corretta interpretazione del principio tempus regit actum, da riferire ai singoli atti e non all intero schema del giudizio. Per ragioni di economia processuale e conformemente alla ratio legis (accelerare i tempi della cause in oggetto), deve ritenersi che, nel caso di domande di risarcimento da incidente stradale relative a danni a cose e a danni per morte o lesione, proposte unitariamente, sia da applicare il rito del lavoro. Anche in caso di domande connesse relative al risarcimento dei danni a cose proposte da parte convenuta, conformemente alla ratio legis sopra indicata, deve applicarsi all intero processo il rito del lavoro. Il principio generale di cui all art. 40, co. 3, c.p.c. deve infatti ritenersi superato dal carattere speciale della norma introdotta con la L. 102/2006. Deve escludersi, invece, che possano trovare applicazione alle cause di risarcimento del danno per morte o lesioni conseguenti a incidenti stradali tutte quelle norme che fanno espressamente riferimento o presuppongono l esistenza di un rapporto di lavoro o di altri rapporti ad esso assimilati dall art. 409 c.p.c. A titolo di esempio, il rinvio compiuto dall art. 3 L. 102/2006 non può operare per gli artt. 409, quater, 413, 417 bis, 421, co. 3, 424, co. 2 e 4, 425, 429, co. 3, 431, 433, co. 2, c.p.c. L appello avverso le sentenze sopra indicate deve essere proposto con ricorso al Tribunale, in quanto l art. 433 c.p.c. - che individua come giudice di appello la Corte d Appello - si riferisce espressamente alle sole cause di cui all art. 409 c.p.c. Infine, la nuova disciplina di cui all art. 5 L. 102/2006 in tema di liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali (provvisionale che prescinde dallo stato di bisogno) trova immediata applicazione anche per la cause pendenti, in ottemperanza dell operatività del principio tempus regis actum, trattandosi di singola norma specifica compatibile con il rito ordinario. (5) Deve ritenersi che anche i danni di natura patrimoniale connessi con le lesioni o la morte debbano essere trattati col rito del lavoro.

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