IL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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1 IL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE

2 Il danno non patrimoniale da morte GENESI E STORIA DEL DANNO DA UCCISIONE Il danno alla persona, ed in modo particolare la perdita di una persona umana, è sostanzialmente irrisarcibile. Non si può infatti risarcire la perdita di una persona né in forma specifica né per equivalente (la vita = bene senza prezzo, non suscettibile di valutazione economica).

3 Il danno non patrimoniale da morte Funzione del risarcimento non è né quella di monetizzare il dolore né di ripristinare la situazione compromessa dall illecito, ma quella di assicurare al danneggiato un utilità sostitutiva che lo compensi, per quanto è possibile, delle sofferenze morali e psichiche ricevute. Il risarcimento del danno alla persona come compenso meramente consolatorio. Necessità di trovare un parametro da usare per graduare il compenso per il danno alla persona.

4 Il danno non patrimoniale da morte IL SISTEMA TRADIZIONALE Visione patrimonialistica, regola del calzolaio di Melchiorre Gioia (1840). Parametro: il reddito lavorativo della persona danneggiata (con conseguenti finzioni per chi non aveva reddito: capacità lavorativa generica, redditi figurativi, potenziali, ecc.). Non ignorato peraltro il danno non patrimoniale ( partita morale rispetto a quella economica ). Il Codice Civile prevede solo due tipi di danno alla persona: danno patrimoniale e danno non patrimoniale (nella visione non costituzionalmente orientata). Rigidità del sistema (creazione del danno alla vita di relazione, del danno estetico, del danno sessuale, ecc.)

5 Il danno non patrimoniale da morte IL SISTEMA TRADIZIONALE Il danno da uccisione non poneva grossi problemi. - danno patrimoniale - il danno non patrimoniale ex art c.c. (ovviamente con il limite del fatto reato) ai singoli congiunti iure proprio, come compenso della sofferenza-dolore patito a causa della perdita del familiare. Liquidazione equitativa che tenesse conto sempre dell intensità del vincolo matrimoniale o di parentela che legava il defunto al superstite (Cass n. 3996).

6 Il danno non patrimoniale da morte AVVENTO DANNO BIOLOGICO (FINE ANNI 70-INIZI ANNI 80 ) Visione personalistica, tutelato l uomo per quello che è e non per il reddito goduto (C. Cost n. 184). - danno patrimoniale - danno non patrimoniale (inteso come danno morale in senso stretto); - danno biologico od alla salute, da risarcire ex art c.c. e 32 della Costituzione, danno-evento sempre presente.

7 Il danno non patrimoniale da morte Nella nozione di danno non patrimoniale di cui all art c.c., dovevano essere compresi soltanto i danni morali subiettivi, ossia l ansia, l angoscia, le sofferenze fisiche e psichiche ( transeunte turbamento psicologico ). Il corretto criterio liquidativo doveva corrispondere ad: un uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto) e ad elasticità e flessibilità per adeguare la liquidazione del caso di specie all effettiva incidenza dell accennata menomazione sulle attività della vita quotidiana (C. Cost n. 184).

8 Il danno non patrimoniale da morte DANNO BIOLOGICO DA MORTE Secondo parte della dottrina (Giannini in primis) e qualche isolata decisione della giurisprudenza di merito, anche in ipotesi di morte del danneggiato doveva essere riconosciuto il danno biologico, perché l evento lesivo morte rappresenta un ipotesi particolare di danno biologico.

9 Il danno non patrimoniale da morte Ragioni etiche, di logica e di giustizia per sostenere questa tesi. Vita valore assoluto, valore uomo. Se non lo si risarcisce la persona uccisa è una vittima dimenticata. Molto è basato sulla nozione di danno-evento della C. Cost n. 184/1986. Conviene uccidere piuttosto che ferire gravemente (si pensi a chi sta in coma con il 90% )

10 Il danno non patrimoniale da morte CONTRA: - duplicazioni di risarcimento - al defunto attribuite una serie di aspettative economiche di cui godono i successori e non certo il de cuius che non ne potrà usufruire (la morte tuttavia non comporta l estinzione dei rapporti obbligatori). - la morte non è danno biologico, il diritto alla salute è diverso dal diritto alla vita che non ha una norma in sede civilistica che lo tuteli, bensì in sede penalistica (artt. 575, 584 e 589). - evento di danno e morte coincidono, in particolare nel caso di morte istantanea lesione e morte sono eventi concomitanti, sicchè l intero fatto lesivo coincide con la perdita della capacità giuridica della vittima

11 Il danno non patrimoniale da morte danno biologico da morte comunque avrebbe potuto essere attribuito: o iure hereditario: se il danno biologico consiste nella violazione dell integrità psicofisica e si verifica già nel momento della lesione che poi si rivela mortale, il diritto al risarcimento sorge in tale momento, si cristallizza nel patrimonio del de cuius e, con questo, si trasmette agli eredi (in senso conforme Trib. Roma ; Trib. Napoli ; Trib. Monza ; Trib. Massa ; Trib. Firenze ; Trib. Napoli ; Trib. Massa e C. App. Roma )

12 o iure proprio: Il danno non patrimoniale da morte da intendersi come lesione del rapporto parentale : non si tratta di dolore o sofferenza per la morte del marito o del padre o del figlio, (danno morale), ma del danno che sta nel solo fatto di non avere più il marito o il padre o il figlio. Il fatto del terzo in pratica ha impedito alla persona di essere padre o madre o figlio. La morte ingiusta di un familiare è la inemendabile lesione dei diritti che si esplicano nell ambito della famiglia, formazione sociale costituzionalmente garantita (si richiama la Cass n sulla perdita della possibilità per il marito di avere rapporti con la moglie. In tal senso vedi Trib. Milano n. 5737; Trib. Milano e Trib. Treviso e poi anche Trib. Milano in Danno e Resp. 2000, 67)

13 Il danno non patrimoniale da morte Terza tesi intermedia il danno biologico da morte era risarcibile solo se la vittima era rimasta in vita per un periodo di tempo apprezzabile, perché solo così l infortunato subiva un effettiva compromissione del diritto alla salute ed il relativo diritto di credito risarcitorio poteva essere trasmesso (Trib. Ancona ; Trib. Pavia e Trib. Milano ).

14 Il danno non patrimoniale da morte CORTE COSTITUZIONALE N. 372 (IN SENSO CONFORME ORDINANZA N. 293) La Corte respingeva la questione di legittimità costituzionale degli artt e 2059 c.c, che non prevedevano il diritto al risarcimento della perdita della vita, accogliendo la tesi intermedia: riconoscimento del danno biologico da morte iure hereditario solo in ipotesi di morte non immediata (l apprezzabile lasso di tempo). Il diritto alla vita è diverso dal diritto alla salute. I danni risarcibili sono solo i danni-conseguenza e non i danni evento Il danno biologico viene riportato (o meglio sarebbe dire si inizia a riportare, ci penseranno poi le sentenze n e 8828 del 2003 a terminare il progetto) all interno del danno non patrimoniale di cui all art c.c. e non nel 2043 c.c., perlomeno in ipotesi di reato

15 Il danno non patrimoniale da morte Per la Corte, in sintesi: - non esiste il diritto al risarcimento per la perdita della vita immediata (danno tanatologico) - il danno biologico da morte iure hereditatis può essere riconosciuto solamente se sussiste un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte. In ipotesi contraria nulla potrà essere riconosciuto agli eredi del de cuius. - il danno biologico iure proprio può essere riconosciuto, ex art c.c. e non ex art c.c., solamente quando venga fornita la prova delle menomazioni psicofisiche eziologicamente connesse con il decesso del congiunto.

16 Il danno non patrimoniale da morte DAL 1994 ALLE SENTENZE GEMELLE DELLA CASSAZIONE N E 8828 DEL 2003 La Cassazione si allineava in buona sostanza alle indicazioni della Corte Costituzionale sia in ordine al principio dell ammissibilità del danno biologico da morte iure hereditatis limitato all ipotesi della morte non immediata della vittima, che a quello del riconoscimento del danno biologico da morte iure proprio solamente nel caso in cui gli eredi forniscano la prova delle proprie menomazioni psicofisiche eziologicamente riconducibili al decesso del congiunto (vedi Cass n ; Cass. N /1995; Cass. N. 4991/1996; Cass. N. 3592/1997; Cass. N. 5136/1998; Cass n. 491; Cass. civile, sez. 3, , n e Cass n. 3728).

17 Il danno non patrimoniale da morte DAL 1994 ALLE SENTENZE GEMELLE N E 8828 DEL 2003 Nella giurisprudenza di merito, invece, continuavano a registrarsi decisioni favorevoli al riconoscimento del danno da perdita della vita, o tanatologico (Trib. Treviso ; Trib. Napoli ; Trib. Torino ; Trib. Massa Carrara ; Trib. Civitavecchia ) magari riconosciuto a titolo di danno esistenziale o da lesione del rapporto parentale (vedi Trib. Milano Sez. V^ , in Danno e Resp. 2000, 67).

18 Il danno non patrimoniale da morte DAL 1994 ALLE SENTENZE GEMELLE N E 8828 DEL 2003 Agli eredi della vittima, in sintesi, sino al 2003, oltre al danno patrimoniale iure proprio, spettava: - il danno morale iure proprio - il danno biologico iure proprio (ove dimostrato) - il danno biologico iure hereditatis in presenza di un lasso di tempo apprezzabile Non era riconosciuto il diritto al risarcimento per la perdita della vita in caso di morte istantanea.

19 Il danno non patrimoniale da morte DUBBI: - Quando poteva ritenersi sussistente un apprezzabile lasso di tempo tra sinistro e morte della vittima (1 mese, 10 giorni, 1 giorni, 1 ora, 10 minuti)?; - necessità che la vittima fosse o meno cosciente?; - come liquidare questa voce di danno (ipotesi diverse: Cass n , ha ritenuto legittima la liquidazione di L per i pochi giorni in cui il padre dell attore è sopravvissuto dall incidente oppure liquidazioni pari quasi al 100% del danno biologico della vittima: Trib. Firenze che prese il valore massimo del punto per un 100% milioni di lire per ridurlo equitativamente a L in considerazione dell età della vittima 56 anni-)

20 Il danno non patrimoniale da morte DAL 1995 TABELLE MILANO: Il danno da morte (morale) viene liquidato in proporzione a quanto sarebbe spettato al defunto a titolo di danno morale se fosse sopravvissuto con il 100% di invalidità e poi ridotto percentualmente in ragione del rapporto di parentela con la vittima (per il coniuge o il figlio sino a 2/3 di tale danno; per i genitori tra1/4 ed 1/3 o sino ad ½ se il genitore è solo; e per i fratelli sino ad 1/5 di tale danno). Metodo mantenuto sino alle Tabelle del dicembre 2004.

21 Il danno non patrimoniale da morte LA COMPARSA DEL DANNO ESISTENZIALE (E DEL DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE): A partire dal 1999, al sistema tradizionale tripolare (danno alla salute, o danno biologico, danno-evento sempre risarcibile ex art c.c. e 32 della Cost.; danno morale, danno-conseguenza, risarcibile nei limiti dell art c.c.; danno patrimoniale, a sua volta dannoconseguenza, ex art c.c.) parte della dottrina e della giurisprudenza sia di merito (da Trib. Milano N. 9417, in Gius., 2000) che di legittimità (da Cass N. 911 e Cass N. 7713) hanno iniziato ad aggiungere una quarta voce di danno, e cioè il danno esistenziale

22 Il danno non patrimoniale da morte SENTENZE GEMELLE DELLA CASSAZIONE 2003 ( N E N. 8828) E DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ( N. 233) Sistema risarcitorio del danno alla persona diventa bipolare contraddistinto dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale l art c.c., secondo la nuova interpretazione costituzionalmente orientata ricomprende nell astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, e dunque: - sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d animo della vittima; - sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell interesse, costituzionalmente garantito, all integrità psicofisica della persona, conseguente ad un accertamento medico; - sia infine il danno derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

23 Il danno non patrimoniale da morte SENTENZA N (di cui la N ha riportato buona parte della motivazione, relatore il Dott. Preden, estensore delle sentenze quadrigemine del novembre del 2008) Il caso in esame era un danno non patrimoniale da morte, conseguente ad un sinistro stradale in cui una persona investita da un veicolo il , moriva il (cioè dopo oltre due mesi dall evento), lasciando la madre, la moglie, la figlia e quattro fratelli.

24 Il danno non patrimoniale da morte La Corte d'appello di Brescia, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado aveva tra l altro: liquidato ai congiunti della vittima, oltre al danno morale soggettivo iure proprio concesso dal Tribunale (L per la moglie, L per la madre e L quale unica erede della figlia), un danno biologico iure proprio, sotto il profilo del danno esistenziale, come permanente alterazione dell'equilibrio del nucleo familiare; la prova del pregiudizio era stata ritenuta in re ipsa, in quanto lamentato da congiunti legati alla vittima da stretto rapporto parentale e da vincolo di convivenza (in favore della moglie L in proprio e L quale erede della figlia, e L in favore della madre)

25 Il danno non patrimoniale da morte La Cassazione, nella decisione N. 8828/2003, cassa la sentenza della Corte d'appello di Brescia, non tanto perchè ha provveduto a liquidare il danno biologico iure proprio sotto il profilo del danno esistenziale, consistente nella permanente alterazione dell'equilibrio familiare, ma quanto perchè ha ritenuto la prova di tale pregiudizio in re ipsa. Difatti: L'ammissione a risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale (con tale espressione sinteticamente lo designa una ormai cospicua giurisprudenza di merito, che lo inserisce nell'ambito del c.d. danno esistenziale), compiuta dalla corte territoriale va condivisa nella sua essenza

26 Il danno non patrimoniale da morte il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, danno biologico, sia dall'interesse all'integrità morale, la cui tutela, agevolmente ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo. L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass n. 8828)

27 Il danno non patrimoniale da morte Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto comunque non coincide con la lesione dell'interesse protetto, ma consiste in una perdita personale perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto Non vale pertanto l'assunto secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe, coincidente con la lesione dell'interesse. Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato (Cass n. 8828)

28 Il danno non patrimoniale da morte Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento. Il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà tuttavia considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini, dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento (Cass n. 8828).

29 Il danno non patrimoniale da morte DAL 2003 AL 2008: EFFETTI DEL NUOVO SISTEMA Secondo la Cassazione non avrebbero dovuto registrarsi stravolgimenti: Nell'accezione giurisprudenziale corrente la richiesta di risarcimento del danno morale equivaleva alla richiesta del risarcimento di tutto il danno, previsto dall'art. 2059, sotto i diversi profili che il caso concreto presentava. Conseguentemente dovrà il giudice di merito accertare.. se il danneggiato abbia inteso adottare la locuzione di "danno morale" come sinonimo di "danno non patrimoniale", e cioè relativo a profili di pregiudizio non limitato al mero dolore, ovvero come mero danno morale soggettivo contingente. Ciò vale tanto più' se si considera che molte delle c.d. tabelle applicate per la liquidazione del "danno morale da morte o lesioni in favore dei congiunti" negli ultimi anni hanno aumentato i parametri base di liquidazione rispetto al passato proprio per tener conto dei pregiudizi non patrimoniali diversi dal lutto vero e proprio e quindi dalla sofferenza personale transeunte. (Cass n ; Relatore Dott. Segreto).

30 Il danno non patrimoniale da morte Problema Rischio della duplicazione delle voci risarcitorie, soprattutto nella giurisprudenza di merito: Accanto al danno biologico ed al danno morale viene richiesto (e a volte anche riconosciuto) il danno esistenziale (o meglio, nel nostro caso, in ipotesi di sinistro mortale, il danno da lesione del rapporto parentale)

31 Il danno non patrimoniale da morte Nella giurisprudenza di merito, orientamenti completamente differenti tra loro: A) Vi sono coloro che hanno aumentato i risarcimenti, ritenendo di dover riconoscere un qualcosa di nuovo: sommando in pratica al danno biologico ed al danno morale, il danno esistenziale o da lesione del rapporto parentale (Trib. Bologna ; Corte d Appello di Milano Sez. 3^ Civile, sentenza N. 447/2004, Trib. Reggio Calabria , in D e R 2/05)

32 Il danno non patrimoniale da morte B) Altri Fori, invece, hanno mantenuto i criteri utilizzati in precedenza Trib. Genova n. 4232, in Resp. Civ. Prev. 2004, 107; Trib. Roma , in Foro It. 2004, 918; Trib. Messina , in D e R 12/04 e Trib. Milano Sez. 1^, Dott. Marangoni, n

33 Il danno non patrimoniale da morte In questo contesto, l Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano adotta le nuove tabelle ( ), precisando che, per quanto concerne le c.d. vittime secondarie, in caso di morte di familiare, si disancora il danno non patrimoniale dal biologico, pur dando atto che le tabelle in uso tenevano già conto della lesione del rapporto parentale (?!), e si privilegia il legame familiare tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ( sopravvivenza o meno di altri congiunti, convivenza o meno, qualità ed intensità della relazione affettiva residua, qualità ed intensità della relazione affettiva con la persona perduta ). L ampia forbice (da ,00 a ,00 Euro per genitori, coniugi e figli e da ,00 a ,00 per i fratelli: valori 2008) si giustifica per esigenze di elasticità e per non fare automatismi.

34 Il danno non patrimoniale da morte CASSAZIONE SINO AD OTTOBRE ) SI AL DANNO BIOLOGICO DA MORTE IURE PROPRIO : E configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta per effetto di illecita condotta altrui, allorchè le sofferenze causate a costoro da detta perdita abbiano determinato una lesione dell integrità psicofisica degli stessi (Cass. 13 febbraio 2002 N. 2082; in senso conforme Cass. 25 febbraio 2000 N. 2134; Cass. 25 gennaio 2002 N. 881; Cass. 04 febbraio 2002 N. 1442; Cass. Pen. 14 gennaio 2003 N e Cass. 19 maggio 2006 n )

35 Il danno non patrimoniale da morte 2) SI AL DANNO BIOLOGICO DA MORTE IURE HEREDITARIO solamente se è intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione ed il decesso del soggetto leso (Cass. 17 gennaio 2008 n. 870; in senso conforme Cass. 02 aprile 2001 N. 4783; Cass. 03 gennaio 2002 N. 24; Cass. 14 marzo 2002 N. 3728; Cass. 16 giugno 2003 n. 9620; Cass. 09 marzo 2004 n. 4754; Cass. 10 agosto 2004 n ; Cass. Lav. 13 gennaio 2006 n. 517 e Cass. 19 febbraio 2007 n. 3760).

36 Il danno non patrimoniale da morte PROBLEMI: 2A) LASSO DI TEMPO APPREZZABILE :. Quando è apprezzabile il lasso di tempo intercorso tra illecito e morte? La Suprema Corte ha precisato che: non risulta stabilito in via generale quale durata debba avere la sopravvivenza perché possa essere ritenuta apprezzabile ai fini del risarcimento del danno biologico (nel caso di specie, non poteva essere escluso in via di principio che fosse apprezzabile una sopravvivenza protrattasi per tre giorni ; la sentenza impugnata con cui si era affermato che la sopravvivenza di tale durata non era stata sufficiente a far acquistare alla vittima il diritto al risarcimento del danno biologico è stata pertanto cassata: Cass n. 870)

37 Il danno non patrimoniale da morte La giurisprudenza in tema di danno non patrimoniale c.d. terminale è arrivata a riconoscere come apprezzabile anche un lasso di tempo di sole ventiquattro ore: Il danno terminale, biologico e morale, sussiste in tutti i casi in cui tra il fatto illecito ed il decesso della vittima sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, tale potendosi astrattamente considerare anche la sopravvivenza della vittima per ventiquattro ore dal fatto causativo. Inoltre, sia il danno biologico sia il danno morale terminali comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza (Cass. 19 ottobre 2007 n Estensore Lanzillo).

38 Il danno non patrimoniale da morte 2B) DANNO NON PATRIMONIALE (MORALE) TERMINALE O CATASTROFALE Secondo la Suprema Corte, tuttavia, se da un lato può essere esclusa la risarcibilità del danno biologico conseguente alla morte per il breve lasso di tempo che era intercorso fra l'evento lesivo e la morte, e cioè due ore in cui il danneggiato era peraltro rimasto in vita lucido di mente, d'altro canto: può essere invece riconosciuto il danno morale catastrofale, terminale, avvertito da chi, in condizioni di lucidità mentale, attende soccorsi che ritardano e sente venir meno la propria vita (Cass n. 6946, Relatore Petti).

39 Il danno non patrimoniale da morte In altre due ipotesi, il risarcimento del danno biologico è stato escluso (perché il de cuius era sopravvissuto due ore Cass n , Est. Amatucci, oppure solamente 70 minuti, Cass n Est. Massera) ma in entrambe le circostanze è stato riconosciuto il danno morale catastrofico: In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l'apprezzabilità a fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta, pertanto, già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte e può conseguentemente essere fatto valere "iure hereditatis".

40 li danno non patrimoniale da morte 2C) MODALITA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO IURE HEREDITATIS La morte del soggetto offeso, anche se avvenuta dopo un apprezzabile intervallo di tempo dalle lesioni subite, non consente di ritenere maturato a suo favore un diritto di credito da danno biologico consolidato (da liquidarsi come se fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita), sicchè il credito trasmissibile agli eredi è esclusivamente quello da danno biologico subito per l effettiva durata della sopravvivenza (Cass. 24 febbraio 2003 N. 2775; in senso conforme Cass. 23 aprile 2004 n. 7730).

41 li danno non patrimoniale da morte Ed ancora: Se la morte è stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato all'inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo. Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea (Cass n. 3414, Rel. Segreto. Confermata la liquidazione di L come danno biologico terminale per 65 giorni di invalidità; vedi anche Cass n , Rel Di Nanni. Cassa sentenza C. App. Firenze che liquida per 29 giorni di sopravvivenza un danno biologico e morale terminale con L ).

42 li danno non patrimoniale da morte 2D) LA QUANTIFICAZIONE DI TALE PARTICOLARE DANNO NON PATRIMONIALE BIOLOGICO DA TEMPORANEA Il danno biologico terminale rientra nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata però tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sia che si applichi il criterio di liquidazione equitativa "puro" sia che si applichi il criterio di liquidazione tabellare a punto, in quanto entrambi questi criteri di liquidazione sono legittimamente utilizzabili, purché vengano dal giudice adeguatamente "personalizzati", ovvero adeguati al caso concreto (Cass. 16 maggio 2003 n. 7632; in senso conforme Cass n ).

43 Il danno non patrimoniale da morte Limitare la liquidazione del danno biologico terminale alla mera applicazione di valori liquidatori tabellari a punti per ogni giorno di invalidità comporta la violazione del principio di necessaria personalizzazione di detti criteri rispetto alla peculiarità del caso concreto; nella fattispecie la peculiarità consiste nel fatto che la lesione alla salute non solo è stata massima, ma anche così intensa da dar luogo alla morte (Cass. 16 maggio 2003 n Nella fattispecie è stata confermata la decisione di secondo grado, dove per un ragazzo di 17 anni morto dopo 10 giorni di agonia la Corte d Appello di Venezia riconobbe L L /E ,00 circa al giorno - + L per il danno morale. In senso conforme vedi anche Cass. 23 febbraio 2004 n. 3549; Cass. 23 febbraio 2005 n. 3766; Cass. 30 gennaio 2006 n. 1877; e Cass. 28 aprile 2006 n ).

44 li danno non patrimoniale da morte 3) NO AL DANNO DA PERDITA DELLA VITA O TANATOLOGICO Non è risarcibile la domanda di risarcimento del danno da "perdita del diritto alla vita", o danno tanatologico, proposta iure hereditatis dagli eredi del de cuius, in quanto la lesione dell'integrità fisica con verificarsi dell'evento letale immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo non è configurabile come danno tanatologico, in quanto comporta la perdita del bene giuridico della vita in capo al soggetto, che non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando la persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona più non esiste (Cass. 16 maggio 2003 n. 7632)

45 li danno non patrimoniale da morte In senso contrario si registra solo qualche isolata decisione di merito, nonché un unico obiter dictum nella sentenza della Cassazione 12 luglio 2006 n , laddove si afferma che: oltre al danno morale (o da lesione del rapporto parentale) subito iure proprio dai familiari per la perdita del congiunto possono essere riconosciuti il danno morale del defunto, trasmissibile iure hereditatis, ovvero il danno biologico del defunto, in relazione alla morte non immediata, ormai riconosciuto da consolidata giurisprudenza, come trasmissibile iure hereditatis, sia pure con orientamenti contrastanti circa i criteri di liquidazione, ovvero ancora il danno da morte come perdita della integrità e delle speranze di vita biologica, in relazione alla lesione del diritto inviolabile della vita, tutelato dall articolo 2 della Costituzione (vedi espressamente Corte Costituzionale sentenza 132/85) ed ora anche dall articolo II-62 della Costituzione europea, nel senso di diritto ad esistere, come chiaramente desumibile dalla lettera e dallo spirito della norma europea

46 li danno non patrimoniale da morte ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 4712/2008 DOTT. TRAVAGLINO (emessa proprio in tema di danno conseguente a sinistro mortale) Sul punto danno da morte la Corte ha posto un unico quesito specifico (il n. 7) circa l'esistenza o meno del diritto alla vita: quid iuris in ordine a quella peculiare categoria di danno c.d. tanatologico (o da morte immediata), la cui risarcibilità è stata costantemente esclusa dalla giurisprudenza tanto costituzionale quanto di legittimità, ma che pare aver ricevuto un primo, espresso riconoscimento, sia pur a livello di mero obiter dictum, con la sentenza n del 2006, della terza sezione di questa corte? (Ordinanza n. 4712, Dott. Travaglino).

47 li danno non patrimoniale da morte LE SENTENZE QUADRIGEMINE SUL DANNO DA MORTE (SENTENZE N /2008) 1) AL QUESITO SUL DANNO TANATOLOGICO LE SEZIONI UNITE NEPPURE RITENGONO DI DOVER RISPONDERE Nel quadro di una costante giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdita della vita (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n /1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n /2004), ed a questo lo commisura, non può in questa sede essere rimeditato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi manifestato in questa Corte un argomentato dissenso.

48 li danno non patrimoniale da morte LE SENTENZE QUADRIGEMINE SUL DANNO DA MORTE (SENTENZE N /2008) 2) SUL RAPPORTO DANNO MORALE-DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE Determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.

49 li danno non patrimoniale da morte LE SENTENZE QUADRIGEMINE SUL DANNO DA MORTE (SENTENZE N /2008) 3) SUL DANNO MORALE TERMINALE DA LUCIDA AGONIA Il giudice potrà correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine... Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.

50 li danno non patrimoniale da morte CASSAZIONE SEZIONI UNITE N /2008 Due genitori ed un fratello ricorrono in Cassazione perchè, tra le altre cose, non viene loro riconosciuto il danno da lesione del rapporto parentale, oltre al danno biologico e morale, e perchè sarebbe troppo basso il danno biologico e morale terminale (Euro 5.000,00 x 11 ore).

51 li danno non patrimoniale da morte CASSAZIONE SEZIONI UNITE N /2008 Respinto il motivo relativo al danno da rapporto parentale, perché i giudici di merito avevano ravvisato sia la sussistenza del danno biologico sofferto iure proprio dai genitori, per il quale venne utilizzato il sistema di liquidazione tabellare, sia la sussistenza del danno morale, palesemente discostandosi dal ristretto ambito tradizionale del danno morale soggettivo, del patema d'animo transeunte e tenendo conto di tutti gli elementi che, secondo le successive sentenze che ammettono il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (n e n. 8828/2003), devono essere considerati per la liquidazione di tale danno (età della vittima, grado di parentela, particolari condizioni della famiglia, convivenza, intensità del legame affettivo), ed ha proceduto a consistente liquidazione del danno, palesemente esorbitante quella spettante per il mero danno soggettivo da patema d'animo transeunte

52 li danno non patrimoniale da morte CASSAZIONE SEZIONI UNITE N /2008 Accolto invece il motivo relativo al danno morale soggettivo ed al danno biologico psichico terminale sofferto dal de cuius e liquidato in Euro 5.000,00, per un agonia di un ragazzo di 17 anni protrattasi per undici ore (l'incidente si è verificato il (OMISSIS) alle ore 19,40, il decesso è avvenuto il (OMISSIS) alle ore 7.15), in condizioni di lucidità che lo rendevano consapevole dell'imminenza della morte (danno catastrofico), in conseguenza delle gravissime ferite e delle devastanti ustioni riportate

53 li danno non patrimoniale da morte CASSAZIONE SEZIONI UNITE N /2008 Un motociclista che, in conseguenza di sinistro stradale, lascia moglie e tre figli legittimi, nonchè una convivente e tre figli naturali oltre cinque fratelli.

54 li danno non patrimoniale da morte CASSAZIONE SEZIONI UNITE N /2008 La Cassazione ha accolto il ricorso di una delle tre figlie legittime per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis per la morte del padre. La corte d'appello non si era pronunciata, e non era dato ricavare dal complessivo tenore della motivazione una pronuncia implicita sulla questione. Dovrà provvedere il giudice di rinvio, previo accertamento delle modalità con cui l'evento mortale si è verificato, attenendosi alla giurisprudenza che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdita della vita (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n /1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e lo ammette solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n /2004).

55 li danno non patrimoniale da morte SINTESI POST SENTENZE QUADRIGEMINE SEZIONI UNITE /2008 A) NON ESISTE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DEL DIRITTO ALLA VITA O DANNO TANATOLOGICO (anche se nella giurisprudenza di merito isolata voce contraria: Trib. Venezia , Dott. Simone liquida per 5 giorni E ,00)

56 li danno non patrimoniale da morte B) GLI EREDI POSSONO INVECE CHIEDERE SICURAMENTE: - IL DANNO NON PATRIMONIALE IURE PROPRIO, COMPOSTO TUTTAVIA DA DANNO MORALE, NELLA SUA NUOVA CONFIGURAZIONE, E DANNO DA LESIONE DI RAPPORTO PARENTALE, DA LIQUIDARSI IN MODO UNITARIO, NONCHE DANNO BIOLOGIO IURE PROPRIO, SE ALLEGATO E PROVATO

57 li danno non patrimoniale da morte - DANNO NON PATRIMONIALE IURE HEREDITARIO ( TERMINALE ): BIOLOGICO, OVE SUSSISTA UN APPREZZABILE LASSO DI TEMPO TRA FATTO ILLECITO E MORTE, ED E IN PRATICA IL DANNO BIOLOGICO DA INVALIDITA' TEMPORANEA, DA PERSONALIZZARE MORALE, OVE VI SIA STATO UN BREVE TEMPO LASSO DI TEMPO, MA LA VITTIMA SIA RIMASTA LUCIDA DURANTE L AGONIA IN CONSAPEVOLE ATTESA DELLA FINE

58 Il danno non patrimoniale da morte OSSERVATORIO DI MILANO DAL MODIFICA LE PROPRIE TABELLE -Per genitori-figli e moglie-marito (o conviventi) range da E ,00 ad E ,00 (valore 2014 da E ad E ,00) e per fratelli e nonni/nipoti range da ,00 ad ,00 Euro (valore 2014 da ,00 a ,00), pur mantenendo intatta l impostazione della tabella del dicembre Nulla viene detto sul come e quando liquidare il danno iure hereditatis ed il danno morale catastrofale (sul punto nulla dicono anche le altre Tabelle: vedi Roma)

59 Il danno non patrimoniale da morte Nel fare uso dei valori previsti dalla forbice delle Tabelle Milanesi, si deve: tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare NELLA SOPRAVVIVENZA O MENO DI ALTRI CONGIUNTI, NELLA CONVIVENZA O MENO DI QUESTI ULTIMI, NELLA QUALITA O INTENSITA DELLA RELAZIONE AFFETTIVA FAMILIARE RESIDUA, NELLA QUALITA ED INTENSITA DELLA RELAZIONE AFFETTIVA CHE CARATTERIZZAVA IL RAPPORTO PARENTALE CON LA PERSONA PERDUTA)

60 Il danno non patrimoniale da morte Da fine 2008 a dicembre 2013 GIURISPRUDENZA

61 Il danno non patrimoniale da morte CASS N Rel. Amatucci CRITERI TABELLARI MILANESI PREVALGONO Si applicano i criteri orientativi delle Tabelle del Tribunale di Milano anche: per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale, ai quali pure occorrerà fare riferimento, anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento

62 Il danno non patrimoniale da morte NELL APPLICAZIONE DEI CRITERI TABELLARI MILANESI FARE SEMPRE RIFERIMENTO AL CASO CONCRETO NO AUTOMATISMI

63 li danno non patrimoniale da morte GIURISPRUDENZA DI MERITO Trib. Busto Arsizio N. 389 Dott.ssa Vaccarella Sinistro stradale mortale. Muore bimbo di un anno lasciando madre, padre e fratello di anni cinque al momento del sinistro. Nulla viene riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis nonostante il bimbo muoia circa sei giorni dopo il sinistro, perché da un lato il periodo di tempo trascorso sarebbe troppo breve per risarcire il danno biologico e per il danno morale vi è la prova che il bimbo era già in coma al momento dei primi soccorsi ed è rimasto incosciente fino al decesso. Ai due genitori viene comunque riconosciuto un danno non patrimoniale iure proprio (morale e per la perdita di rapporto parentale) di Euro ,00 ciascuno, ed al fratellino di Euro ,00.

64 Il danno non patrimoniale da morte GIURISPRUDENZA DI MERITO Trib. Milano Sez. 10^ n Dott. Borrelli Sinistro stradale mortale. La defunta (anni 93) muore dopo tredici giorni dal sinistro, dopo essere stata dimessa dall ospedale, lasciando come zia, nove nipoti che agiscono in giudizio. Danno biologico iure hereditatis riconosciuto nella misura di Euro 300,00 al giorno per un totale di Euro 3.900,00. Danno non patrimoniale iure proprio (lesione del rapporto parentale e morale) liquidato ad uno solo dei nove nipoti, in Euro ,00, perché ha fornito prove sia del suo stretto rapporto ( intense frequentazioni ), sia perché la zia è morta mentre stava camminando accanto a lui

65 Il danno non patrimoniale da morte GIURISPRUDENZA DI MERITO Corte d Appello di Milano Sez. 2^ n Relatore Dott.ssa Pozzetti Sinistro stradale mortale. Muore persona di anni 36, a distanza di 24 ore dall evento, lasciando due genitori conviventi rispettivamente di anni 59 la madre e di anni 68 il padre, nonchè tre fratelli non conviventi rispettivamente di 41, 33 e 29 anni. Liquidato solo danno non patrimoniale iure proprio (lesione del rapporto parentale, morale e biologico) ai genitori di Euro ,00 ciascuno ed ai tre fratelli di Euro ,00 ciascuno

66 il danno non patrimoniale da morte GIURISPRUDENZA DI MERITO Tribunale di Milano Sez. IV sentenza n Figlia convivente che lascia madre (padre conducente camper responsabile), fratello convivente e nonna Condanna al pagamento delle seguenti somme a titolo di danno non patrimoniale e liquidate in moneta attuale: - in favore della madre euro ,00 - in favore del fratello euro in favore della nonna euro

67 IL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE Corte d Appello di Milano Sez. 2^ n Relatore Dott. Rollero Sinistro stradale mortale. Muore persona di anni 18, a distanza di due mesi e mezzo dall incidente, lasciando due genitori conviventi rispettivamente di anni 45 la madre e di anni 50 il padre, nonchè sei tra fratelli e sorelle dai 4 ai 24 anni, una sola sorella non convivente. Liquidato in riforma del primo grado solo danno non patrimoniale iure proprio (lesione del rapporto parentale e morale: non vi era un danno biologico psichico) ai genitori pari ad Euro ,00 ciascuno, ed ai sei tra fratelli e sorelle Euro ,00 ciascuno

68 IL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE Corte d Appello di Milano Sez. 2^ n Relatore Dott. Rollero Secondo la Corte oltre alla convivenza, deve tenersi conto nel liquidare, più che della presenza di altri congiunti, dell età della vittima e dei suoi familiari. Nel caso di persone ormai avanti con gli anni (è il caso ad esempio di una persona di sessant anni o più che perda un fratello di pochi anni più giovane od anziano) il risarcimento può essere determinato in misura prossima al minimo tabellare avendo ciascuno una propria famiglia. Diverso è il caso di persone molto giovani tutte conviventi (che tra l altro provenivano da un paese lontano)

69 IL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE Corte d Appello di Milano Sez. 2^ n Relatore Dott. Rollero Nulla è stato liquidato a titolo di danno morale non patrimoniale iure hereditatis perché: la risarcibilità di tale danno è subordinata al fatto che la vittima abbia conservato dopo l evento dannoso quel minimo di coscienza necessario ad avere una qualche consapevolezza del suo stato, mentre non spetta il risarcimento nel caso in cui l infortunato sia caduto subito in uno stato di coma, rimanendo in stato di completa incoscienza fino alla morte Nel caso di specie: nulla è stato provato o dedotto per stabilire se il giovane, all inizio o nel corso dell agonia avesse mantenuto o transitoriamente acquisito una pur minima coscienza di sé

70 IL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE Trib. Milano, Sez. XII, Sent. n del La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ha natura prettamente equitativa, ancorché abbia formato oggetto di una specifica determinazione degli aventi diritto e una quantificazione minima e massima nelle tabelle redatte dall Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di Milano, al fine di rendere più omogenee possibili le attribuzioni, pur tenendosi conto della specificità del giudizio.

71 Il DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE Trib. Milano, Sez. XII, Sent. n del Specifica dunque il Tribunale che: una congrua liquidazione equitativa del danno in discorso presuppone la prova dell effettiva esistenza del rapporto affettivo nelle sue articolazioni concrete e del vuoto che la perdita del congiunto abbia determinato: elementi, questi, che debbono formare oggetto di allegazione e prova per potersi superare i minimi espressi dall Osservatorio.

72 IL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE Trib. Milano, Sez. XII, Sent. n del Nel caso de quo, il Tribunale, accertando come i ricorrenti (peraltro per la maggior parte residenti in Romania) nulla avessero allegato in proposito, ha contenuto il risarcimento: nei limiti delle indicazioni formulate nelle tabelle menzionate per l anno ,00 per ciascun genitore; ,00 per ogni fratello

73 Il danno non patrimoniale da morte PROBLEMI RIMASTI: 1) QUANDO E BREVE E QUANDO E INVECE APPREZZABILE IL LASSO DI TEMPO TRA FATTO E MORTE PER RICONOSCERE IL DANNO BIOLOGICO IURE HEREDITATIS 2) INCERTEZZA CIRCA LA POSSIBILITA DI CAPIRE SE LA VITTIMA E RIMASTA LUCIDA DURANTE L AGONIA IN CONSAPEVOLE ATTESA DELLA FINE PER IL DANNO MORALE TERMINALE 3) ESISTENZA ORIENTAMENTO SUPREMA CORTE CHE DICE ESSERE IRRILEVANTE LO STATO DI COSCIENZA DELLA VITTIMA PER LIQUIDARE IL DANNO BIOLOGICO E MORALE (CFR. CASS N )

74 li danno non patrimoniale da morte CASSAZIONE Cass n Relatore Amatucci. Tizio muore in incidente stradale lasciando moglie, due figlie e due fratelli. Sopravvive 40 ore all incidente. Se è vero che le sezioni unite hanno ritenuto che: in caso di morte della vittima che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico ma come danno morale nella sua ampia accezione, è altrettanto vero che: tanto presuppone che sofferenza psichica vi sia stata e, dunque, che la vittima sia stata in condizioni tali da percepire il proprio stato (il che va escluso in caso di coma immediatamente conseguito all evento dannoso), com è reso evidente dal riferimento, nella menzionata sentenza, ad un caso nel quale la vittima era, appunto, rimasta lucida durante l agonia. Poiché dalla decisione impugnata non risulta che questo fosse il caso né che il ricorrente lo avesse allegato o provato, come era suo onere fare o ne avesse chiesto la prova tramite CTU.

75 li danno non patrimoniale da morte CASSAZIONE Cass. Sez. III^ n Rel. Amatucci, Decesso di persona in seguito a sinistro stradale a distanza di un ora e mezzo, lasciando tre figli. Confermata sentenza di secondo grado che aveva negato la risarcibilità del danno biologico iure hereditario in ragione della brevità del lasso di tempo. Confermata la decisione anche nella parte in cui aveva liquidato la somma di L per ciascuna delle vittime perché: determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale inteso in una configurazione più lata della sofferenza psichica transeunte

76 Il danno non patrimoniale da morte CASSAZIONE Cass n Rel. Lanzillo, Decesso di persona in seguito a sinistro stradale che lascia moglie e due figlie. Cassata sentenza di secondo grado che non aveva liquidato il danno morale iure hereditario c.d. tanatologico per sopravvivenza di circa mezz ora (aveva chiesto aiuto inutilmente). Vittima rimasta lucida e cosciente, dunque viene liquidata direttamente la somma di ulteriori Euro ,00

77 Il danno non patrimoniale da morte CASSAZIONE Cass n 10107, Rel. Amendola a) in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico (terminale) risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cass. civ. 17 gennaio 2008, n. 870; Cass. civ. 28 agosto 2007, n ; Corte cost. n. 372 del Conformi nel negare il risarcimento del danno biologico iure hereditatis nel caso di decesso verificatosi immediatamente o a breve distanza dall evento lesivo, segnaliamo anche Cass. Sez. III^ n , Cass n e Cass n minuti di sopravvivenza)

78 Il danno non patrimoniale da morte CASSAZIONE Cass n 10107, Rel. Amendola b) parimenti il danno cosiddetto catastrofale - e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia - è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis unicamente allorché la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (conforme: Cass. civ. 28 novembre 2008, n ; Cass n che liquida Euro ,00 per vittima rimasta mezz ora lucida e cosciente; Cass. civ. 24 marzo 2011, n e Cass n );

79 Il danno non patrimoniale da morte CASSAZIONE Cass n 10107, Rel. Amendola c) non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per l'impossibilità tecnica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare

80 IL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE Cass. civ., Sez. III, , n Rel. Carluccio Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare ( famiglia nucleare anche di fatto - incentrata su coniuge, genitori e figli rispetto alla quale soltanto è delineata la trama di diritti e doveri reciproci dal nostro ordinamento)

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