REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE - approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE - approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del CAPO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione, l erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, di non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione, entro i vincoli di bilancio del comune. Particolare attenzione è riservata al sostegno alla maternità, alla relazione genitori-figli e ai diritti dei minori. Art. 2 Destinatari Destinatari degli interventi economici di cui al Regolamento sono tutti i cittadini residenti nei comuni dell ambito che si trovino in condizioni di disagio socio-economico o esposti al rischio di marginalità sociale. Art. 3 Finalità degli interventi Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l insufficienza del reddito delle famiglie e dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tutti gli interventi tendono comunque a stimolare l autosufficienza dei destinatari in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale, e a evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. Gli stessi, anche ai fini della loro quantificazione, in un ottica di sussidiarietà e di rete, vanno posti in relazione alle provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati e a eventuali risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi. Art. 4 Presa in carico e piano individualizzato di assistenza I destinatari di cui all art. 2 saranno coinvolti all interno di un percorso di aiuto sociale finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi richiamati all art. 3. La presa in carico si articola in tre fasi: valutazione preliminare effettuata dall assistente sociale referente per il comune attraverso l ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottende. Fase questa che prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale; predisposizione del piano individualizzato di assistenza che prevede l assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e dei componenti il nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno; verifica degli impegni assunti dagli interessati e degli esiti dell intervento. 1

2 Art. 5 Requisiti e condizioni di accesso agli interventi Requisiti e soglie di accesso come definiti di seguito costituiscono il parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti nel Regolamento. Condizioni di accesso: - requisiti di cui all art. 2 - avvio del percorso di cui all art. 4 - collaborazione alla presa in carico del servizio sociale e al piano individualizzato con esso definito - redditi inferiori o uguali al minimo vitale (per la cui determinazione si rimanda all allegato A) - definizione della situazione reddituale ove il reddito complessivo del nucleo familiare è quello risultante dalla certificazione ISEE come disciplinato da apposito regolamento. 1 Quantificazione del contributo: La soglia ISEE per accedere ai contributi del presente Regolamento è pari all importo annuale (riferito all anno di applicazione) della pensione minima INPS. Per quantificare l importo del contributo: - definire il minimo vitale del nucleo espresso in ISE che si ottiene dalla soglia ISEE moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza 2 certificato dal soggetto richiedente - calcolare l importo massimo erogabile ottenuto dalla differenza tra il minimo vitale espresso in ISE e il valore ISE certificato dal soggetto richiedente - sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non connesse alla certificazione ISEE da ciascuno dei componenti il nucleo al netto delle eventuali spese di assistenza documentate. Il risultato delle operazioni è l importo effettivamente erogabile. CAPO II: INTERVENTI ECONOMICI Art. 6 Tipologia degli interventi di assistenza economica Gli interventi economici erogati dai comuni dell ambito sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui all art. 3 e si articolano in: - contributi, prestiti, interventi - integrazione rette in strutture residenziali per disabili e anziani Tipologia assistenza economica Importo massimo (anno 2008) a) Contributo continuativo 250,00 mese (per il tempo definito nel progetto) b) Contributo temporaneo 150,00 mese x mesi 6, ev.rinnovabili una volta c) Contributo straordinario o una tantum 1.200,00 anno d) Prestiti sociali o d onore Entro il credito vantato dal richiedente, nel rispetto dei criteri definiti nell allegato B) Disposizioni integrative: - gli importi indicati per il contributo continuativo e temporaneo (a e b), costituiscono il tetto massimo erogabile ai nuclei con un solo componente; si applica la scala di equivalenza per più componenti; - i contributi di cui al punto a) e b) non sono fra loro cumulabili; - i contributi di cui al punto c) e d) non sono fra loro cumulabili; gli interventi a carattere straordinario per esigenze urgenti e contingibili vengono erogati per spese riguardanti ad esempio: 1 Regolamento di applicazione dell ISEE per le prestazioni sociali agevolate 2 Esemplificata nell allegato 2

3 - riscaldamento e spese condominiali per abitazioni di anziani e/o inabili - cumulo arretrati affitto e spese condominiali di importo elevato, se non erogabili da altri enti - cumulo bollette utenze: acqua, luce, telefono (per la sola quota di abbonamento) - per consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (installazione del telefono per persone anziane e sole, trasloco, ecc.) - lavori di manutenzione in alloggi per anziani e/o inabili - spese per funerali - rimborso parziale (massimo 50%) per farmacia ritenuti essenziali e non rimborsabili dal SSN (dovrà essere allegato certificato medico che ne attesti l assoluta necessità e la non sostituibilità) - spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico specialista. Non vi rientrano invece le spese relative a: acquisto farmaci diversi da quelli sopra-indicati; protesi dentarie, apparecchi ortodontici e ausili in genere forniti dal SSN; rimborso spese sanitarie per interventi chirurgici specialistici e strumentali presso cliniche o centri privati. Al fine dell ottenimento del prestito sociale, l interessato in possesso dei requisiti richiesti e dell istruttoria predisposta dall assistente sociale al momento della presentazione della domanda deve sottoscrivere un apposita dichiarazione nella quale autorizza l Ente erogatore a versare direttamente al comune la somma pari all importo anticipato. Il prestito è un alternativa all assistenza, concesso a singoli o nuclei in condizione di temporanea difficoltà e si configura come anticipazione di una somma di denaro. Può essere concesso a famiglie ove i redditi siano inferiori ai parametri indicati e, per documentati motivi, anche a famiglie con livello ISEE superiore fino al 30%. Determinazione dell integrazione rette nelle strutture assistenziali Ammontare della ogni entrata a qualsiasi eventuale contributo retta a carico titolo percepita dal del civilmente - - dell utente richiedente obbligato + Quota per le spese personali documentate (max 20% della pensione min. INPS) L intervento economico integrativo è versato direttamente alla struttura che ospita l anziano o il disabile. CAPO III: DISPOSIZIONI FINALI Art. 7 Disposizioni di carattere generale Nell ambito di quanto descritto all art. 4 il cittadino presenterà domanda tramite apposito modulo predisposto dal Comune. Il servizio sociale assicura ogni assistenza necessaria alla compilazione delle domande. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell istruttoria definita dall assistente sociale, ai sensi delle disposizioni precedenti e dopo attento esame delle risorse disponibili. L istanza dovrà essere corredata dalla eventuale documentazione prevista per ogni prestazione. Per i cittadini in carico al CPS e al SERT le istruttorie competono alle relative assistenti sociali. Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da detti servizi, l eventuale assegnazione di contributi economici da parte del comune rappresenta un integrazione agli interventi posti in essere dai servizi specialistici che restano titolari della presa in carico del caso. Ogni istruttoria si conclude con una decisione finale (di accoglimento, di rigetto o di revoca del beneficio) assunta dal responsabile del servizio. Quest ultimo cura la trasmissione della decisione agli interessati e all assistente sociale di riferimento. 3

4 ART. 8 CONTROLLI Le persone e i nuclei familiari che beneficiano degli interventi disciplinati nel Regolamento sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni delle banche dati in possesso di altri Enti della Pubblica Amministrazione. Le verifiche verranno effettuate dall ufficio di settore competente. ART. 9 VIGENZA Il presente Regolamento verrà applicato in via sperimentale a far data dall Potrà essere oggetto di verifiche per apportare azioni integrative e correttive ai parametri qui definiti. Scala di equivalenza Numero dei componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 4

5 Allegato A Definizione del reddito minimo per la determinazione del contributo. Per reddito minimo si intende il livello minimo di capacità economica necessaria per soddisfare i bisogni fondamentali e affrontare le spese di prima necessità riguardanti l alimentazione, l abbigliamento, l igiene, la sanità. Al fine di ottenere un contributo ordinario le entrate del nucleo familiare non devono superare la soglia di reddito minimo ; tale soglia è rapportata all importo delle pensioni integrate al trattamento minimo in vigore al 1 gennaio dell anno di riferimento ed è aggiornata annualmente. Qualora l individuo appartenga a un nucleo familiare di più persone, la situazione economica è calcolata tenendo conto della scala di equivalenza adottata per calcolare l ISE. Determinazione del minimo vitale anno 2007 N componenti Minimo Vitale *Importo mensile Importo annuale netto nucleo 1 Importo trattamento minimo INPS 472, ,82 2 Importo trattamento minimo INPS ,62 3 Importo trattamento minimo INPS 963, ,43 4 Importo trattamento minimo INPS 1.162, ,76 5 Importo trattamento minimo INPS 1.346, ,99 > 5 Maggiorazione di 0,35 x ogni ulteriore + 165, ,44 componente l importo mensile è ottenuto dividendo l importo annuale (comprensivo della 13^) per 12 Allegato B Prestito sociale o d onore E finalizzato al superamento di soluzioni di pura assistenza e quando le difficoltà di natura finanziaria siano temporanee. Destinatari e finalità Il Comune può concedere prestiti sull onore senza interesse a soggetti maggiorenni il cui nucleo familiare sia in condizioni di momentanea difficoltà e a rischio di emarginazione che rispondono ai criteri di accesso sotto indicati. Il prestito sociale risponde alle seguenti finalità: - offrire un supporto economico a situazioni familiari e personali di difficoltà temporanea, come alternativa o emancipazione di percorsi di tipo assistenziale; - offrire un servizio flessibile e personalizzato che abbia caratteristiche promozionali e di sostegno delle autonomie personali e familiari; - fondare un patto adulto fra istituzioni e persone e/o famiglie basato principalmente su un impegno morale di restituzione del prestito concesso. Criteri di accesso Possono accedere al prestito sociale o d onore i cittadini residenti nei Comuni del comprensorio. Per la concessione del prestito è necessaria una verifica delle condizioni individuali e familiari del richiedente, che deve presentare una situazione tale da garantirne la restituzione. Pur non ritenendo opportuno fissare un preciso limite reddituale minimo per la concessione del prestito, è necessario che il richiedente evidenzi una situazione economica (ISE) caratterizzata dalla certezza delle entrate (stipendio, pensione, ma anche una prospettiva di entrata futura) che in ogni modo dovrà essere congruente con l entità del prestito. Restituzione Il prestito è restituibile in rate fisse mensili in un periodo massimo di 36 mesi. L inizio del versamento può essere differito, sulla base di un progetto concordato con il richiedente, comunque non oltre i 6 mesi. 5

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