Il rischio di concentrazione nell ambito della valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti

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1 DI CREDIO COOPERAIVO S.C. Il rischio di concentrazione nell ambito della valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti Linee Guida Giugno 2015 Presa d atto Consob del 30 giugno 2014 Sede Legale e Direzione Generale Viale Crucioli, eramo el. 0861/ Fax 0861/ Cod. ABI N. Iscriz. al Reg. delle Imprese di eramo, C.F. e P.I Capitale e Ris. al 31 /12/2012 Eur , info@bancaditeramo.it iscritta all ALBO SOCIEA COOPERAIVE con il numero A160506

2 Indice DI CREDIO COOPERAIVO S.C. 1. Premessa Il Servizio di consulenza in materia di investimenti Valutazione di adeguatezza Rischio di concentrazione Peculiarità del Credito Cooperativo Valutazione del rischio di concentrazione Prodotti finanziari Obbligazioni bancarie italiane in Euro... 8 ALLEGAO 1 Categorie di prodotti finanziari ALLEGAO 2 - Schema della valutazione di adeguatezza multivariata ALLEGAO 3 - Rischio concentrazione Giugno

3 DI CREDIO COOPERAIVO S.C. 1. Premessa Il presente documento è finalizzato a definire Linee Guida per la valutazione di adeguatezza nell ambito del servizio di Consulenza in materia di investimenti da parte della Banche di eramo di Credito Cooperativo-s.c, ( di seguito BCC-CR), in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria di recepimento della MiFID 1. Le indicazioni di seguito esposte tengono conto degli orientamenti interpretativi di dettaglio forniti a livello europeo dall ESMA 2 e a livello nazionale dalla Consob 3, nonché delle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria Il Servizio di consulenza in materia di investimenti Per Consulenza in materia di investimenti (di seguito Consulenza), servizio di investimento ai sensi dell art. 1, comma 5, lettera f) del UF, si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione (cfr. art. 1, comma 5-septies). In merito all oggetto dell attività di consulenza, la Direttiva 2006/73/CE (c.d. Direttiva MiFID L2), al par. 2 dell art. 52, precisa che la raccomandazione deve riguardare la realizzazione di una operazione appartenente ad una delle seguenti categorie: a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell emittente rispetto a tale strumento; b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario. In particolare, l elemento della personalizzazione distingue la consulenza, quale servizio di investimento, dalla prestazione di raccomandazioni generali, le quali formano invece oggetto, insieme alla ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria, di un servizio accessorio. La Consob 5 evidenzia come l attività di consulenza generica non possa in alcun caso tradursi in una raccomandazione personalizzata su singoli strumenti finanziari. Riferimenti specifici alla idoneità di un singolo strumento finanziario rispetto alle caratteristiche personali del cliente connoterebbero la prestazione di un servizio di consulenza vero e proprio. 1 Cfr.Decreto legislativo n. 58/98.U.F., Regolamento Intermediari Consob n.16190/07. 2 Cfr. Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID. 25 giugno 2012 ESMA/2012/ Cfr. Comunicazione Consob n del 2 marzo 2009 inerente al dovere dell intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi. 4 Cfr. Abi-Assosim-Federcasse, Linee Guida interassociative per l applicazione delle misure di livello 3 in materia di prodotti finanziari illiquidi del 5 agosto Cfr. Schede di approfondimento Consob I servizi e le attività di investimento. Alcune nozioni. fornite in occasione della pubblicazione del documento di consultazione circa il nuovo Regolamento Intermediari del 20 luglio 2007, e Prime linee di indirizzo in materia di consulenza in materia di investimenti pubblicate a seguito degli esiti alla suddetta consultazione il 30 ottobre Giugno

4 DI CREDIO COOPERAIVO S.C. La consulenza può articolarsi secondo i seguenti fattori 6 : - Range più o meno ampio di prodotti oggetto del servizio; - periodicità dell attività, che può qualificarsi come attività continuativa 7 o episodica ; - svolgimento in associazione agli altri servizi di investimento diversi dalla gestione di portafogli, in relazione ai quali viene quindi a realizzarsi un elevato livello di tutela del cliente che può attendersi da parte dell intermediario una valutazione di adeguatezza dei suoi investimenti, in luogo della verifica della mera appropriatezza. L intermediario che decide di prestare il servizio di consulenza deve precisare preliminarmente l ambito, il set, di prodotti/servizi finanziari sui quali potranno insistere i consigli di investimento, al fine di rendere pienamente edotto il cliente circa l ampiezza del relativo servizio 8. Gli scenari di riferimento individuati per l erogazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti sono: Consulenza base la consulenza base è un servizio di investimento che ha ad oggetto di volta in volta, isolatamente, un singolo prodotto finanziario, tra quelli indicati nel contratto, sostanzialmente mirante a valutare se il cliente è in grado di comprenderne la complessità e di sopportarne le possibili perdite, coerentemente con i suoi obiettivi di investimento. Consulenza avanzata la consulenza avanzata è un servizio di investimento altamente qualificato, che ha ad oggetto i diversi prodotti finanziari, volto all analisi, individuazione e costruzione di un portafoglio ottimale e personalizzato in base alle caratteristiche del cliente. 3. Valutazione di adeguatezza L art. 40 del Regolamento Intermediari prevede che, sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, gli intermediari valutino (c.d. test di adeguatezza ) che la specifica operazione consigliata nell ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti soddisfi i seguenti criteri: a. corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; 6 Cfr. Prime linee di indirizzo in materia di consulenza in materia di investimenti Consob op. cit. 7 Qualora il servizio di consulenza sia prestato su base continuativa, l intermediario si impegna a raccomandare soltanto strumenti finanziari e/o prodotti finanziari e/o servizi di investimento che siano stati preventivamente sottoposti all analisi diadeguatezza e siano risultati in concreto adeguati per quel cliente. Ciò in considerazione del fatto che, in costanza del servizio di consulenza (a seguito di specifico ed espresso incarico conferito da questi all intermediario nell ambito della stipula del contratto per la prestazione dei servizi di investimento), vi è da parte del cliente la ragionevole e legittima attesa che qualsiasi proposta proveniente dall intermediario tenga conto, per definizione, delle informazioni personali. 8 Cfr. Esito delle consultazioni in merito al nuovo Regolamento Intermediari del 30 ottobre Giugno

5 DI CREDIO COOPERAIVO S.C. b. sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c. sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all operazione. Come emerso dagli esiti alla consultazione della Comunicazione Consob n del 2 marzo 2009, né la normativa comunitaria né quella nazionale chiariscono esplicitamente i criteri logici (sintetico vs articolato) da seguire nella concreta valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dai clienti. uttavia, la stessa Autorità di Vigilanza, in sede di orientamenti forniti sull applicazione della MiFID da parte degli intermediari, nonché nella richiamata Comunicazione in materia di prodotti illiquidi e le Linee Guida interassociative per l applicazione delle misure di Livello 3, connotano la valutazione di adeguatezza come un processo multivariato. In tal senso la valutazione di adeguatezza, deve scaturire da un confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del cliente e, dall altro, a quelle del prodotto e non limitarsi ad un mero raffronto di un indice sintetico di rischio del prodotto con il profilo di rischio, altrettanto sintetico, assegnato al cliente. Occorrerà valutare separatamente le conseguenze delle diverse tipologie di rischio determinate dall eventuale assunzione della posizione da parte del cliente. Pertanto, la valutazione di adeguatezza deve affrontare in successione i diversi aspetti richiesti dalla normativa ( conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento ), ognuno dei quali rappresenta un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo. In particolare, in presenza di prodotti finanziari illiquidi 9, è stata richiamata l attenzione sulla necessità di porre particolare peso al periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l investimento (holding period), rapportandolo alle caratteristiche di durata e di liquidità dell operazione consigliata al cliente. E evidente, infatti, che l adozione di un approccio sintetico, nel quale l orizzonte temporale dichiarato dall investitore rischia di diluirsi nella definizione del complessivo profilo di quest ultimo, impedisce, in ultima analisi, l effettiva valorizzazione del rischio di liquidità del titolo. Le conoscenze ed esperienze del cliente sono valutate al fine di verificare la capacità dello stesso di comprendere la natura e le caratteristiche del prodotto finanziario e gli effetti connessi anche in termini di rischio sulla base della complessità del prodotto. A tal fine, i prodotti finanziari sono censiti sulla base di macrocategorie che rispecchiano la complessità degli stessi e per i quali viene fornita una sufficientemente dettagliata descrizione (Cfr. Allegato 1), coerentemente con quanto riportato nell informativa pre-contrattuale, che permetta al cliente di comprendere in maniera corretta e chiara la natura e le caratteristiche del prodotto, così come gli effetti potenziali che potrebbero scaturire dall eventuale esistenza di componenti derivative 10. La situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente sono confrontati con gli indicatori di rischio emittente/controparte e di rischio mercato del prodotto finanziario oggetto dell operazione. L orizzonte temporale del cliente è rapportato al rischio di liquidità del prodotto e tale verifica assume autonomo rilievo, per i prodotti illiquidi o parzialmente liquidi, ai fini della valutazione di adeguatezza ed è direttamente confrontato con la durata anagrafica 11 del prodotto finanziario oggetto dell operazione. 9 Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. 10 Cfr. pag 8 Comunicazione Consob n del 2 marzo 2009, Capitolo 2 delle Linee Guida Interassociative per l applicazione delle misure Consob di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi. 11 Per durata anagrafica dei prodotti finanziari negoziati sul mercato secondario si intende la vita residua. Giugno

6 DI CREDIO COOPERAIVO S.C. La normativa comunitaria 12 e nazionale 13 richiama altresì l obbligo di tenere conto, ai fini della valutazione di adeguatezza, anche della frequenza delle operazioni consigliate. Come detto, la MiFID non specifica i criteri logici e le modalità di esplicazione della valutazione di adeguatezza, limitandosi ad individuare gli elementi da tenere in considerazione. uttavia, l ESMA 14 ritiene imprescindibile la considerazione del portafoglio di investimenti attuale del cliente e degli eventuali costi diretti e indiretti sostenuti da quest ultimo 15. In particolare, l intermediario dovrebbe definire politiche interne e procedure che consentano di garantire che i servizi di consulenza e gestione di portafogli prestati al cliente tengano conto di un adeguato livello di diversificazione del rischio. In tale ottica, la valutazione da parte dell intermediario di un adeguato livello di diversificazione del rischio inciderebbe sulla valutazione di adeguatezza circa la concentrazione degli investimenti del cliente su determinati rischi (inerenti i prodotti offerti), piuttosto che sul modello di servizio (i.e. consulenza di portafoglio vs consulenza sulla singola operazione). *** Nell Allegato 2 si riporta lo schema logico per la valutazione di adeguatezza in ottica multivariata. 4. Rischio di concentrazione Di seguito si riportano le linee guida metodologiche elaborate al fine di agevolare le BCC-CR nel processo di valutazione del rischio di concentrazione nel portafoglio della clientela, nell ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, tenuto conto delle specificità delle BCC-CR. 4.1 Peculiarità del Credito Cooperativo Le indicazioni contenute nelle presenti linee guida si basano sui principi fondanti del Credito Cooperativo quali la partecipazione cooperativistica, la sussidiarietà, la mutualità prevalente, nonché tengono conto del sistema di tutele definito dalla Categoria a favore della propria clientela. I principali tratti distintivi delle BCC-CR sono sintetizzabili nei seguenti punti fondamentali: Forma giuridica e azioni. Le BCC-CR devono costituirsi sotto forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata ed il valore nominale dei titoli deve essere ricompreso fra 25 e 500 euro. In ragione del regime giuridico loro proprio, ed ai sensi dell art. 2-bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n ), esse non sono emittenti azioni diffuse tra il pubblico. 12 Cfr. 57 considerando della Direttiva n. 2006/73/CE. 13 Cfr. articolo 40, comma 1 del Regolamento Intermediari. 14 Cfr. Orientamento n. 8 - Disposizioni necessarie per garantire l adeguatezza di un investimento 15 A tal proposito, si rammenta che già la Consob aveva avuto modo di precisare nell ambito della consultazione sulla comunicazione in tema di prodotti illiquidi che l adozione di procedure di valutazione dell adeguatezza su un approccio per portafoglio appare in grado di garantire l efficienza del consiglio fornito; tale impostazione offre anche un opportunità per l intermediario che per tale via potrà consigliare al cliente operazioni che tengano conto della necessaria diversificazione degli investimenti. Giugno

7 DI CREDIO COOPERAIVO S.C. Partecipazione dei soci. Il esto Unico Bancario(D.Lgs 385/93) stabilisce che nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi euro. La previsione di un limite massimo alla partecipazione sociale, discendente dalla funzione mutualistica delle BCC-CR, si giustifica con la volontà di impedire, sia pure sotto un profilo meramente economico, una disparità tra i soci pregiudizievole del raggiungimento degli scopi mutualistici. Mutualità prevalente. Le BCC-CR sono banche mutualistiche, in quanto società cooperative che erogano il credito principalmente ai soci. Il principio della prevalenza viene rispettato quando più del 50% delle attività di rischio (i prestiti) è destinato ai soci e/o ad attività prive di rischio. La Banca d'italia, tuttavia, può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci. Con la riforma del diritto societario (gennaio 2005) il criterio della prevalenza, già precedentemente disposto per le BCC-CR, è diventato un criterio generale per identificare le cosiddette 'cooperative a mutualità prevalente'. Coerentemente con il modello civilistico di cooperativa a mutualità prevalente, il socio receduto ha diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto ed, in ogni caso, è comunque vietata la distribuzione ai soci di riserve anche in caso di liquidazione della società (art c.c.). Destinazione degli utili. Le BCC-CR devono destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale; una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura pari al 3%; la quota di utili rimanenti, che non è distribuita ai soci, deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità. Le BCC-CR non possono, quindi, distribuire dividendi straordinari. La disciplina degli utili distribuiti ai soci è oggi integrata dalle disposizioni stabilite dal nuovo diritto societario, che per le BCC-CR, in quanto cooperative a mutualità prevalente, stabilisce un limite alla distribuzione dei dividendi. Localismo. Le BCC-CR sono banche locali, ovvero banche del territorio (i soci sono espressione del contesto in cui l'azienda opera); per il territorio (il risparmio raccolto sostiene e finanzia lo sviluppo dell'economia reale); nel territorio (appartengono al contesto locale al quale sono legate da un rapporto di reciprocità). La maggior parte (cioè non meno del 95%) delle attività di rischio delle BCC-CR deve essere effettuata nella zona di competenza territoriale. Sistema di tutela della clientela. Il Credito Cooperativo si è dotato di tre strumenti fondamentali di tutela dei propri clienti in caso di default di una BCC-CR associata: il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO); il Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD); Il FGO rappresenta un iniziativa esclusiva del Credito Cooperativo, espressamente rivolta alla tutela dei piccoli risparmiatori. Costituito nel 2004 sotto forma di consorzio volontario, ha infatti la finalità di intervenire nel caso in cui una banca non sia in grado di rimborsare le obbligazioni da essa emesse con una garanzia di carattere soggettivo entro il limite massimo di ,38.Il FGD, non solo effettua interventi finalizzati a rimborsare i depositanti di quelle banche che versano in una situazione di crisi, come vuole la legge, ma realizza anche interventi di sostegno orientati a prevenire situazioni di crisi delle banche, operando quindi nell interesse dei clienti. Giugno

8 DI CREDIO COOPERAIVO S.C. 4.2 Valutazione del rischio di concentrazione La valutazione del rischio di concentrazione avviene a valle della valutazione multivariata delle diverse componenti di rischio insite nei prodotti finanziari Prodotti finanziari In linea generale, la valutazione del rischio di concentrazione viene effettuata in funzione della categoria di prodotto finanziario, evidenziando la massima quantità raccomandabile, in termini percentuali, del prodotto finanziario rispetto al complessivo dossier titoli del cliente (cfr. Allegato 3, abella A). A tal fine si considerano i livelli di concentrazione per: emittente; paese; valuta; singolo prodotto finanziario. Gli «strumenti del mercato monetario» e i «fondi comuni di investimento e Sicav conformi alla normativa europea», per la loro natura, rispettivamente in termini di durata e composizione dell investimento, non si ritengono rilevanti ai fini della valutazione del rischio di concentrazione Obbligazioni bancarie italiane in Euro Con riferimento alle obbligazioni non strutturate o strutturate non complesse emesse da banche italiane in Euro, in considerazione della specificità del prodotto finanziario e della loro diffusione all interno dei portafogli della clientela retail, la valutazione di adeguatezza dell operazione avviene sulla base di criteri diversi e ulteriori rispetto a quelli sopra richiamati. Infatti, in questo caso, la diversificazione viene misurata con riferimento all eventuale rischio di concentrazione dell investimento a livello di sotto categoria di prodotto: Emissioni di altre banche italiane; Emissioni BCC-CR non garantite; Emissioni BCC-CR garantite dal FGO; Nel novero delle BCC-CR vengono ricomprese: le Banche di Credito Cooperativo (BCC, CRA, Casse Rurali, Casse Raiffeisen), le Banche di secondo livello (Iccrea Banca, Iccrea Banca Impresa, Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo del Nord Est e Cassa Centrale Raiffeisen dell Alto Adige)e altre banche del Sistema di Credito Cooperativo (ad esempio, Banca Sviluppo). Nel novero delle altre banche sono incluse le banche italiane diverse da quelle ricomprese nelle citate categorie. In funzione del profilo di rischio del cliente, rinveniente dal questionario per la raccolta delle informazioni ai fini MiFID. Giugno

9 DI CREDIO COOPERAIVO S.C. Profilo di rischio del cliente Ai fini dell individuazione del profilo di rischio del cliente si può fare riferimento, in particolare, alle informazioni raccolte sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento e propensione al rischio del cliente stesso. La Banca definisce delle soglie percentuali, massime raccomandabili, crescenti in relazione al profilo di rischio assegnato al cliente. Ciò in quanto,un profilo di rischio maggiore è ritenuto coerente con la maggiore rischiosità del portafoglio derivante dalla rilevante presenza di prodotti finanziari della specie. Pertanto, sono previste soglie di inadeguatezza, in termini di concentrazione, tanto maggiori quanto più basso è il profilo di rischio del cliente. Criteri di diversificazione Il rischio di concentrazione viene valutato sull'esposizione del cliente in ciascuna delle categorie di prodotto sopra individuate. Al fine di valutare la corretta diversificazione degli investimenti, viene verificata la concentrazione «prospettica» sulla posizione complessiva del cliente, che può essere identificata in uno o piùdossier, laddove riconducibile al medesimo profilo di rischio. La concentrazione è calcolata misurando il rapporto tra il saldo riferito alla singola categoria di prodotto(al netto della fascia di investimento fissata) e il totale netto (somma dei saldi netti delle singole componenti). Si definiscono quindi: fascia di investimento = fascia di investimento in Euro all interno della quale si ritengono adeguate esposizioni pari al nei confronti di una stessa categoria di emissioni; saldo netto = saldo in Euro categoria di prodotto limite superiore in Euro della fascia di investimento individuata; totale netto = somma saldi netti. Si individuano i seguenti limiti superiori delle fasce di investimento in funzione della categoria di prodotto, al di sopra dei quali effettuare le valutazioni sulla concentrazione degli investimenti: Emissioni di altre banche italiane = Euro Emissioni BCC-CR non garantite = Euro Emissioni BCC-CR garantite dal FGO= ,38 Euro Al fine di individuare l importo da diversificare, si devono verificare contemporaneamente le seguenti condizioni: A. la % di concentrazione è superiore alla % di concentrazione raccomandabile definita dalla banca in funzione del profilo di rischio del cliente; B. il saldo della categoria di emissione è superiore al limite superiore della fascia di investimento. Se sono soddisfatte entrambe le condizioni, la Banca è tenuta a raccomandare una diversificazione degli investimenti sulla base dei criteri sopra individuati ale diversificazione dovrà rappresentare un valore che rende significativa la raccomandazione. Giugno

10 DI CREDIO COOPERAIVO S.C. ALLEGAO 1 Categorie di prodotti finanziari Strumenti del mercato monetario. Strumenti di natura creditizia, con un orizzonte temporale di breve o brevissima scadenza (entro i 12 mesi). Rientrano tra gli strumenti finanziari monetari: i titoli di stato a breve termine, i pronti contro termine, i certificati di deposito, nonché le Obbligazioni non strutturate o strutturate non complesse con vita residua pari o inferiore a 12 mesi. Obbligazioni non strutturate o strutturate non complesse. itoli di credito emessi da enti pubblici o società o banche che attribuiscono al possessore il diritto al rimborso del capitale più un interesse. Le obbligazioni non strutturate o strutturare non complesse hanno caratteristiche semplici limitandosi a prevedere oltre al rimborso del capitale a una determinata scadenza, un saggio d interesse fisso o variabile spesso anche tramite delle cedole periodiche lungo la vita residua degli strumenti. ali prodotti finanziari, quali ad esempio le obbligazioni plainvanilla, step up/down, a tasso misto o le obbligazioni callable, con cap/floor, hanno caratteristiche prestabilite e quindi non contemplano forme di opzionalità che possano rendere indeterminate le prestazioni. Fondi comuni di investimento o Sicav conformi alla normativa europea. Organismi di Investimento collettivo del Risparmio (fondi comuni d investimento e SICAV) conformi alla normativa europea che ne disciplina l attività, ponendo dei limiti non superabili alla gestione degli stessi in termini di utilizzo di derivati, ricorso alla leva finanziaria, concentrazione dei rischi su pochi strumenti finanziari 17. Azioni. itoli rappresentativi di una quota del capitale di una società che possono essere scambiati e dunque quotati in appositi mercati finanziari. Rappresentano capitale di rischio e non prevedono meccanismi di rimborso; possono pagare dei dividendi periodici in funzione dell utile prodotto dalla società a cui si riferiscono e dalle decisioni assunte dal CdA di questa ultima. Prodotti finanziari assicurativi. Polizze assicurative ramo vita a contenuto finanziario, quali le polizze di tipo unitlinked, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o di fondi interni, le polizze di tipo indexlinked collegate a indici o ad altri valori di riferimento, nonché le polizze di capitalizzazione in cui l impresa di assicurazione si impegna, nei confronti del cliente, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi in denaro o in altre attività. Altri Fondi comuni di investimento o Sicav Organismi di Investimento collettivo del Risparmio (fondi comuni d investimento e SICAV) non conformi alla normativa europea che ne disciplina l attività, ponendo dei limiti non superabili alla gestione degli stessi in termini di utilizzo di derivati, ricorso alla leva finanziaria, concentrazione dei rischi su pochi strumenti finanziari. Obbligazioni strutturate complesse. itoli di credito il cui rimborso e/o interesse possono venire indicizzati all'andamento dei prezzi di altre attività e/o strumenti finanziari, dando luogo ad una componente derivativa di tale strumento, simile ad una opzione che può rendere indeterminate le prestazioni 18. Derivati. Contratti o titoli il cui prezzo è basato sul valore di mercato di altri sottostanti (come ad esempio azioni, indici, valute, tassi, materie prime). La loro contrattazione può essere prevista nei mercati regolamentati oppure over the counter, mercati alternativi a quelli regolamentati creati da istituzioni finanziarie. I derivati producono un effetto leva ovvero possono generare un guadagno o una perdita amplificati rispetto a quello che si otterrebbe con un pari investimento direttamente nell attività sottostante. 17 Ai fini del presente documento, in tale macrocategoria di prodotti finanziari vi rientrano anche gli EF quotati in mercati regolamentati quale ad esempio EFplus di Borsa Italiana. 18 La Consob ritiene che elementi di complessità non facilmente riscontrabili dai clienti siano propri delle obbligazioni strutturate con componenti derivative (anche implicite) sul rischio di mercato e/o di credito, incluse, quindi, le obbligazioni subordinate (Cfr. Piano strategico Consob , pag. 58). Giugno

11 DI CREDIO COOPERAIVO S.C. ALLEGAO 2 - Schema della valutazione di adeguatezza multivariata Giugno

12 DI CREDIO COOPERAIVO S.C. ALLEGAO 3 - Rischio concentrazione abella A) Schema per la valutazione del rischio di concentrazione Categoria di prodotto Obbligazioni non strutturate o strutturate non complesse (*) Massima % del Dossier Amministrato su paese (**) Massima % del Dossier Amministrato su valuta (***) Massima % del Dossier Amministrato su emittente (**) Massima % del Dossier Amministrato su singolo strumento (ISIN) (**) 10 % 10 % 20 % 20 % Azioni 10 % 10 % 20 % 20 % Altri Fondi/Sicav non conformi alla normativa 10 % 10 % 30 % 15 % europea Prodotti finanziari assicurativi 10 % 10 % 50 % 5 % Obbligazioni strutturate complesse 5 % 5 % 10 % 10 % Derivati Per i derivati di copertura si fa riferimento alla % della tipologia di sottostante Per i derivati di copertura si fa riferimento alla % della tipologia di sottostante Per i derivati di copertura si fa riferimento alla % della tipologia di sottostante Per i derivati di copertura si fa riferimento alla % della tipologia di sottostante * Obbligazioni non strutturate o strutturate non complesse diverse dalle quelle di cui alla abella B) ** Paese o emittenti diversi da Stati Uniti, Germania, Francia, Italia, Canada, Giappone, Regno Unito, BEI, BERS e BIRS. In alternativa, il rischio paese può essere associato ai paesi emergenti così come definiti all interno di due indici di riferimento JPMorgan obbligazionari paesi emergenti e MSCI Emerging Market *** Il rischio valuta può essere diversamente apprezzato a seconda della divisa di riferimento abella B) Obbligazioni non strutturate o strutturate non complesse bancarie italiane EUR ipologia Emissioni Profilo di rischio Basso Profilo di rischio Medio Profilo di rischio Alto Fascia di investimento % raccomandabile Fascia di investimento % raccomandabile Fascia di investimento % raccomandabile Altre banche > % > % > % Bcc garantite non > % > % > % Bcc FGO garantite ,38 > ,38 60% ,38 > ,38 70% ,38 > ,38 90% Giugno

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