MACCHINA SI MACCHINA NO

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1 MACCHINA SI MACCHINA NO IDENTIFICARLE, CLASSIFICARLE, VALUTARLE LA DIRETTIVA MACCHINE E IL DECRETO LEGISLATIVO IL DECRETO LEGISLATIVO E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI BOLOGNA RELATORE: GABRIELE CUCCOLINI

2 Parleremo di: - Direttive, Leggi e Norme - Che cosa è «macchina» - Acquisto e valutazione di nuovi macchinari - Macchinari usati che hanno subito modifiche tali da variarne le condizioni di utilizzo - Macchinari usati e/o autocostruiti - Macchinari a noleggio - Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria Revamping/Refitting - Cessione di macchinari usati - Dismissione di macchinari usati

3 PASSAPORTO PER L'EUROPA

4 DIRITTO PRIMARIO Trattati (Roma, Maastricht) Principi generali fondati su accordi internazionali UNIONE EUROPEA Strumenti Giuridici Comunitari REGOLAMENTO - Ha portata generale - È indirizzato a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile - È obbligatorio in ogni suo elemento Regolamenti Direttive Decisioni DIRITTO DERIVATO Raccomandazioni e pareri DIRETTIVA - Ha come destinatari gli Stati membri - Vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere pur lasciando alle autorità nazionali un margine di manovra quanto alla forma e ai mezzi atti a conseguirlo - Richiede la ricezione nell'ordinamento giuridico nazionale DECISIONE - Ha una portata individuale. Può essere indirizzata agli Stati membri o a singoli individui - È obbligatoria in ogni suo elemento RACCOMANDAZIONE Non ha efficacia vincolante ed è emanata da Parlamento, Consiglio o Commissione È un sollecito a tenere un comportamento più corrispondente agli interessi comuni PARERE Non ha efficacia vincolante Fissa il punto di vista dell'istituzione che lo emana rispetto ad una determinata questione

5 PASSAPORTO PER L'EUROPA La sicurezza delle macchine e degli impianti non ha sempre ricevuto l'attenzione che meritava; questo comportamento ha prodotto come inevitabile conseguenza un numero elevato di incidenti sul lavoro. Per spiegare questa situazione si possono avanzare due ragioni fondamentali: l'insufficiente regolamentazione che consentiva ai costruttori ed agli utenti delle macchine una mancanza di precisione nella valutazione della gravità di un rischio e nella scelta di misure di sicurezza da adottare per limitare il grado di rischio, lo stato della tecnica, che non consentiva la progettazione di macchine sicure ed apparecchiature di sicurezza efficaci come lo permette invece la tecnica odierna. Fortunatamente la situazione si è evoluta notevolmente. Il miglioramento della sicurezza è diventato la maggiore preoccupazione di legislatori ed industriali. Con l'entrata in vigore delle Direttive Europee e delle norme Europee armonizzate che ne derivano si è raggiunto un grado supplementare verso il conseguimento di un più alto livello di sicurezza delle macchine e degli impianti automatizzati.

6 DIRETTIVE "NUOVO APPROCCIO Inizialmente le direttive relative alle macchine ed alle applicazioni contenevano specifiche tecniche; in questo modo rischiavano tuttavia di essere velocemente superate a causa della rapida evoluzione delle tecnologie. Per porre rimedio a tale problema il Consiglio dei Ministri Europeo ha adottato nel 1985 una nuova posizione detta «Nuovo Approccio». Questa si basa sul principio che, fondamentalmente, ogni Paese europeo ha gli stessi obiettivi in materia di sicurezza. Questo nuovo approccio si basa su quattro principi fondamentali:

7 1 Le direttive stabiliscono i requisiti di sicurezza e salute fondamentali cui devono rispondere i prodotti immessi sul mercato per poter godere del regime di libero scambio. 2 Organismi competenti in materia legislativa devono redigere le specifiche tecniche necessarie agli interessati per costruire e commerciare prodotti conformi ai requisiti essenziali; queste specifiche, al contrario dei testi delle direttive che fissano in primo luogo gli obbiettivi, verranno sempre aggiornate. 3 Le specifiche tecniche (norme) non sono obbligatorie. 4 I produttori che commerciano prodotti costruiti in conformità con le presenti norme beneficeranno della presunzione di conformità ai requisiti essenziali. La presunzione di conformità non rappresenta tuttavia un diritto e non implica in anticipo l'acquisizione della certificazione di conformità ai requisiti della direttiva.

8 NUOVO APPROCCIO Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute

9 Esistono due tipi di direttive: le direttive economiche, fondate sull'articolo 100 A del Trattato di Roma che permettono di stabilire l'approssimazione delle norme legislative e amministrative degli Stati Membri. Le direttive economiche stabiliscono gli obblighi dei costruttori le direttive sociali, fondate sull'articolo 118 A del Trattato di Roma che permettono di fissare, tramite direttive, le norme relative al miglioramento dell'ambiente di lavoro. Le direttive sociali definiscono gli obblighi degli utenti

10 DIRETTIVE NUOVO APPROCCIO Alcuni Esempi 2006/42/CEE 2004/108/CEE 2006/95/CEE 88/378/CEE 93/42/CEE 97/23/CEE 87/404/CEE 98/79/CEEE 94/9/CEE 99/5/CEE 2007/23/CEE 99/36/CE 90/396/CEE 92/42/CEE 89/686/CEE Macchine Compatibilità Elettromagnetica Bassa Tensione Sicurezza dei giocattoli Dispositivi medici Attrezzature a pressione Recipienti semplici a pressione Dispositivi medico-diagnostici in vitro Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (anche 99/92/CEE classificazione) Apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione Articoli Pirotecnici Attrezzature a pressione trasportabili Apparecchi a gas Caldaie ad acqua calda Dispositivi di protezione individuale.

11 VERIFICARE L APPLICABILITA DI ALTRE DIRETTIVE

12 DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/42 IN VIGORE DAL 06/03/2010

13 Decreto Legislativo 81/08 TITOLO III Articolo 70 - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V.

14 Decreto Legislativo 81/08 ARTICOLO Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell articolo 28 del decreto legislativo 19settembre 1994, n Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione; b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell articolo 70.

15 Decreto Legislativo 81/08 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente) 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente) 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell ALLEGATO VI. (Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro cfr allegato VI) (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro il datore di lavoro ed il dirigente nota: limitatamente ai punti dell allegato VI, diversi da quelli sopra indicati per una più precisa identificazione delle fattispecie cfr allegato VI )

16 Decreto Legislativo 81/08 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l allegato VI) 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all articolo 18, comma1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell ergonomia. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro il datore di lavoro ed il dirigente) 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente)

17 Decreto Legislativo 81/08 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente) 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro il datore di lavoro ed il dirigente) 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l esecuzione dell ultimo controllo con esito positivo. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro il datore di lavoro ed il dirigente)

18 Decreto Legislativo 81/08 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l esecuzione dell ultimo controllo con esito positivo. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro il datore di lavoro ed il dirigente) 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro il datore di lavoro ed il dirigente) 12. Per l effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all ALLEGATO VII, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all articolo 6, vengono apportate le modifiche all ALLEGATO VII relativamente all elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

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22 La Corte di Cassazione, nella sentenza n del 29 gennaio 2013, ha confermato la condanna di un delegato alla sicurezza in quanto l'insufficiente sicurezza delle macchine ed attrezzature va imputata al datore di lavoro anche per macchine marcate CE se la pericolosità del macchinario non deriva da un vizio occulto. CASSAZIONE PENALE, SEZ. III Sentenza del 4 luglio 2001, n Le macchine messe a disposizione dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere l addetto anche nel caso di condotta negligente o imprudente del lavoratore L assoluta sicurezza deve essere accertata prima che la macchina sia messa in funzione CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV Sentenza del 5 dicembre 2008, n Infortunio ad un lavoratore che ha introdotto un braccio in una zona pericolosa della macchina mentre un collega abbassava parte della stessa Eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l evento lesivo al lavoratore nel caso in cui introduce in azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina che, per vizi di costruzione, possa essere fonte di danno per le persone Obbligo di verifica sulla sicurezza delle macchine CE Con sentenza n del 18 gennaio 2011, la quarta sezione penale della Cassazione ha affermato che in caso di infortunio sul lavoro occorso a una macchina sprovvista dei prescritti dispositivi di sicurezza, il datore di lavoro risponde del delitto di lesione personale, a nulla rilevando la marchiatura CE, né l eventuale affidamento sulla notorietà e competenza tecnica del costruttore. CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV Sentenza del 16 maggio 2002, n E fatto obbligo al Datore di lavoro che acquista una macchina di controllarne la conformità alle leggi antinfortunistiche, ancorché provenienti da qualificato fabbricante

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26 LA CONFORMITA AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE (R.E.S.S.) E UN OBBLIGO PER MACCHINE O COMPONENTI DI SICUREZZA IMMESSI SUL MERCATO * NUOVI * USATI, MA ASSOGGETTATI A MODIFICHE COSTRUTTIVE MESSI IN SERVIZIO (ANCHE PER USO PROPRIO) * PER LA PRIMA UTILIZZAZIONE * USATI, MA ASSOGGETTATI A VARIAZIONI DI MODALITA DI UTILIZZO NON PREVISTE DAL COSTRUTTORE DOPO IL 21 SETTEMBRE 1996

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30 COSTRUTTORI Fino al 21/09/1996 Dal 21/09/1996 al 06/03/2010 Dal 06/03/2010 nessuna marcatura CE «vecchia» marcatura CE «nuova» marcatura CE macchine, impianti e attrezzature UTILIZZATORI Fino al 31/12/1996 Dal 31/12/1996 al 15/05/2008 Dal 15/05/2008 DPR 547/55 DLGS 626/94 e s.m.i. (dal 12/11/2005 anche Legge Comunitaria 2004) DLGS 81/08 e s.m.i

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52 QUANDO INIZIA L APPLICAZIONE

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55 Sassuolo (MO) Via Regina Pacis, 94 Tel Fax Gabriele Cuccolini

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