Edizione MAGGIO Copyright MMXIII ARACNE editrice S.r.l.
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2 Diritto La Collana rappresenta la prima iniziativa editoriale del settore e-book attinente all ambito del diritto sportivo. I volumi ricompresi nella Collana Diritto dello Sport trattano le tematiche più rilevanti ed attuali del diritto e del management sportivo offrendo un quadro puntuale ed esaustivo delle dinamiche che caratterizzano l ordinamento sportivo, i soggetti che vi operano e i rapporti che vi si instaurano. La Collana è diretta da Laura Santoro, Professore di 1 fascia nell Università degli Studi di Palermo, docente di Diritto Sportivo e Istituzioni di diritto privato, e avvocato. Autrice di numerose pubblicazioni nell ambito del diritto sportivo, ha curato l'istituzione, presso l Università degli Studi di Palermo, del Dottorato di ricerca in Integrazione europea, diritto sportivo e globalizzazione giuridica', nonché del Corso di Studio Magistrale in Management dello Sport e delle Attività motorie e del Master universitario di II livello in Diritto e Management dello sport (DiMaS), dei quali è attualmente Coordinatrice. Sara Rigazio è Dottore di Ricerca in Integrazione europea, Diritto Sportivo e globalizzazione giuridica nell Università degli Studi di Palermo dove collabora con la cattedra di Diritto Sportivo e Diritto Privato. Ha conseguito un LL.M. Master in Law presso la University of Minnesota Law School, U.S.A. e ha svolto attività di ricerca presso la Yale University. Attualmente collabora con l Associazione Persona e Danno, coordinando il gruppo di lavoro per il lemma Sport del sito. Collana diritto / DIRITTO DELLO SPORT Collana diretta da Laura Santoro Edizione MAGGIO 2014 Copyright MMXIII ARACNE editrice S.r.l. info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A-B Roma ISBN Immagine di copertina a cura di Silvia Guarnotta. I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi. 2
3 INDICE Capitolo Primo UNA NUOVA CONCEZIONE DEL MINORE D ETA 1. Considerazioni preliminari: oggetto della ricerca e connesse questioni problematiche 1.1. Profili innovativi della concezione del minore d età: la Convenzione sui diritti del fanciullo (Convention on the Rights of the Child) 1.2. Participatory rights e ruolo genitoriale 1.3. I principi del superiore interesse e delle evolving capacities 1.4. Portata applicativa della Convenzione sui diritti del fanciullo: riflessioni critiche. Capitolo Secondo IL MINORE NELLO SPORT: UNA PROSPETTIVA DINAMICA 2. L atto di tesseramento sportivo: natura e contenuto 2.1. Il tesseramento minorile nella normativa federale. L orientamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.): limiti e problematiche 2.2. La decisione della Corte Federale del 21 ottobre Brevi considerazioni 2.3. La certificazione d idoneità medico-sportiva: riflessioni critiche 2.4. Conclusioni. 3
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5 Capitolo Primo UNA NUOVA CONCEZIONE DEL MINORE D ETA SOMMARIO 1. Considerazioni preliminari: oggetto della ricerca e connesse questioni problematiche 1.1. Profili innovativi della concezione del minore d età: la Convenzione sui diritti del fanciullo (Convention on the Rights of the Child) 1.2. Participatory rights e ruolo genitoriale 1.3. I principi del superiore interesse e delle evolving capacities 1.4. Portata applicativa della Convenzione sui diritti del fanciullo: riflessioni critiche. 1. Considerazioni preliminari: oggetto della ricerca e connesse questioni problematiche Il presente lavoro si propone di indagare la condizione giuridica dell atleta minore d età nell ordinamento sportivo con particolare riferimento ai profili dell autonomia e della volontà 1. 1 Il sistema sportivo si definisce a natura ordinamentale perché in esso sono ravvisabili gli elementi della plurisoggettività, della normazione propria e dell organizzazione permanente, caratterizzanti la nozione di ordinamento giuridico così come argomentato da M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. dir. sportivo, 1949, 13 ss. Peraltro, va osservato che l espressione in oggetto è divenuta di uso corrente non soltanto in dottrina bensì anche in giurisprudenza nonché, da ultimo, è entrata a far parte del lessico del legislatore costituzionale, oltre che di quello ordinario specie con la legge n. 280 del 2003 là dove si dispone dell organizzazione amministrativa del C.ON.I. all art. 117, comma III, lett. g. Cost. Invero, la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza dell 11 febbraio 1978, n. 625, III sez. civ., ha avuto modo di ribadire che Il fenomeno sportivo, quale attività disciplinata sia in astratto che in concreto, visto indipendentemente dal suo inserimento nell ordinamento statale, si presenta come organizzazione a base plurisoggettiva per il conseguimento di un interesse generale. E un complesso organizzato di persone che si struttura in organi cui è demandato il potere-dovere, ciascuno nella sfera di sua competenza, di svolgere l attività disciplinatrice, sia concreta che astratta, per il conseguimento dell interesse generale. È, dunque, un ordinamento giuridico. In tal senso, l ordinamento giuridico trae il proprio riconoscimento nella legge n. 426 del 1942, istitutiva del Comitato Olimpico 5
6 Non si tratta, come un analisi superficiale potrebbe suggerire, di una questione di scarso interesse o, comunque, legata a problematiche regolamentari interne alle singole federazioni sportive, giacché una lettura più attenta e meditata mostra che, al contrario, non soltanto essa comporta una riflessione di più ampio respiro che coinvolge profili tipici del diritto di famiglia ma, altresì, che più in generale, l indagine sulla posizione giuridica del minore d età nel contesto sportivo può rappresentare a tutti gli effetti un banco di prova per l interprete e, al contempo, arricchire il più generale dibattito sull autonomia del minore in modo valido, offrendo un efficace quanto originale contributo ad esso. Il rilievo, invero, non deve stupire giacché da tempo il diritto sportivo, com è stato correttamente osservato, sospinto anche dalla forte pregnanza sociale, culturale ed economica degli interessi coinvolti, ha acquisito un indiscutibile mordente e una nuova vitalità, ponendosi Nazionale Italiano. Va, peraltro, rilevato che la dottrina stessa si divide in ordina alla natura originaria ovvero derivata di tale ordinamento. Si discute, infatti, se lo Stato debba semplicemente prendere atto dell autonoma esistenza di esso oppure se, invece, lo Stato abbia delegato la facoltà di regolamentare la materia sportiva e, così facendo, abbia conferito a tale realtà il carattere di giuridicità. In dottrina, cfr. V. FRATTAROLO, Lo sport nella giurisprudenza, Cedam Padova, 1980, p. 12 ss; W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, in Riv. it. sc. giur., 1929, 42 ss; ID, La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo, in Foro it., 1933, I, c. 1381; G. FARAGLIA, L ordinamento giuridico sportivo, Bologna, 1988, 37 ss. Più recentemente, cfr. A. DE SILVESTRI, Il contenzioso tra pari ordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, in Riv. dir. sportivo, 2000, 503 ss; M. RUOTOLO, Giustizia sportiva e Costituzione, in Riv. dir. sportivo, 1998, p. 403 ss.; G. LIOTTA L. SANTORO, Lezioni di diritto sportivo, Giuffrè, Milano, 2013, 13 ss. e ivi dottrina richiamata. Particolarmente interessante risultano le osservazioni di A. DE SILVESTRI, Il diritto dello sport: nuove metodologie di approccio, in Diritto dello sport, Mondadori, Milano, 2008, pubblicato anche in Rivista della facoltà di Scienze Motorie dell Università degli studi di Palermo, 2009, vol. II, fasc. 2, sez. I, 5 ss. ove l A. sostiene che ogni tentativo di applicare la teoria degli ordinamenti giuridici in senso classico all attuale contesto legislativo autodisciplinare dello sport, non può, dunque, che condurre a risultati fuorvianti. Secondo l A., infatti, l inserimento della locuzione ordinamento sportivo nel novellato art. 117 Cost. non può essere considerato che in ottica statalistica, non essendo pensabile che possa essere interpretato come attributivo di sovranità, ovvero come fondativo di immunità giurisdizionale. 6
7 dunque al centro della riflessione giuridica al pari delle altre branche del diritto 2. In quest ottica, invero, il dato da cui occorre partire consiste nel fatto che la tensione, propria e naturale che caratterizza il rapporto genitori minore, tra il progressivo affermarsi della volontà di quest ultimo e le responsabilità educative di chi è titolare della potestà genitoriale, si fa nell ordinamento sportivo più marcata ed incalzante giacché essa coinvolge, almeno tendenzialmente, minori di età molto precoce 3. Il raggiungimento e il superamento del record, che rappresentano la manifestazione della serietà di fini propria dell attività sportiva, è un traguardo, infatti, generalmente correlato tranne rari casi a livelli di capacità fisica, volitiva e morale tipici degli atleti giovanissimi. Basti ricordare la sorprendente vittoria dell appena diciassettenne Boris Becker a Wimbledon nel 1985, così come le più recenti conquiste delle sorelle Williams entrambe entrate nel circuito dell ATP ancora minorenni ovvero, infine, le imprese forse meno conosciute ma non meno degne di nota delle atlete nella ginnastica artistica femminile. La natura stessa dell attività che il minore è chiamato a svolgere, inoltre, richiede, com è agevole intuire, una piena e consapevole partecipazione del soggetto, dal che l analisi dei più recenti orientamenti 2 Nello specifico, si veda G. LIOTTA, Sport (Diritto dello), in Rivista della facoltà di Scienze Motorie dell Università degli studi di Palermo, vol. I, fasc. II, sez. I, 2009, 1 ss., ora anche in Diritto civile, Dizionari del diritto privato, voce Sport (diritto dello), promossi da N. Irti, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011, 1658 ss. ove si afferma che l ordinamento sportivo, caratterizzandosi per la sua spiccata sopranazionalità e specificità, naturalmente è da considerarsi fondato su di un marcato dinamismo storico che si concretizza, ad esempio, nella moltiplicazione delle federazioni sportive nonché delle stesse discipline sportive ammesse di volta in volta ai Giochi Olimpici. 3 La realtà attuale sportiva ci consegna, a tal proposito, un quadro ove l età media degli atleti al di sotto dei diciotto anni va sempre più aumentando. Il trend dei così detti baby campioni si fa più accentuato, poi, con riguardo a determinate specialità quali ad esempio il tennis, la ginnastica artistica e il calcio. Peraltro, in tal senso, pienamente condivisibile l osservazione di chi ha fatto notare che il raggiungimento dei massimi traguardi nello sport, salvo casi eccezionali, può ottenersi quando si è in età precoce. Cfr. L. SANTORO, Il Tesseramento minorile in Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell Università degli Studi di Palermo, vol. I, fasc. II, sez. I, 2008, 65. 7
8 sia in dottrina sia in giurisprudenza con riguardo al rapporto tra le norme dirette alla tutela della libertà del minore, da un lato, e la potestà genitoriale, dall altro 4, diviene qui imprescindibile e preziosa, giacché tali questioni trovano nel diritto sportivo un immediato terreno di confronto e applicazione. Emblematica, in tal senso, la vicenda di Laura Dekker, la sedicenne olandese che il 21 gennaio dello scorso anno ha completato, stabilendo il nuovo record, il giro del mondo a vela in solitaria. Prima di intraprendere l impresa sportiva, tuttavia, la giovane era stata costretta a scontrarsi da un lato, con l iniziale contrarietà della madre, e dall altro, con una serie di provvedimenti del Tribunale dei Minori volti ad impedire la sua partenza sul presupposto dell incompatibilità dell attività sportiva con l assolvimento dell obbligo scolastico. Soltanto a seguito della mutata determinazione della madre nonché di una serie di interventi dell Autorità giudiziaria, Laura è finalmente salpata nell agosto del Più in generale, va rilevato che nel momento in cui il minore diviene a tutti gli effetti soggetto dell ordinamento sportivo tramite l atto del tesseramento, egli acquista uno status specifico al quale sono ricollegati precisi diritti e doveri 6. Così, se da un lato si rende necessario indagare i diversi profili relativi a tale atto, nonché chiarire le modalità con le quali regolarne la 4 Nel senso del riconoscimento del legame tra autonomia del minore e potestà dei genitori, si veda, ex multis, P. STANZIONE, Personalità, capacità e situazioni giuridiche del minore in Dir. fam. pers. 1999, 268, secondo il quale [ ] il tema dell autonomia del minore nelle scelte esistenziali dev essere necessariamente raccordato alla potestà dei genitori. Sulla relazione tra potestà e libertà del minore, si veda, inoltre, G. GIACOBBE, Potestà dei genitori e progetto educativo in AA. VV., Trenta anni dalla riforma del diritto di famiglia, a cura di Frezza, Giuffrè, Milano, 2005, 113 ss., per il quale tale relazione rileva in modo particolare perché essa è direttamente connessa con la più ampia questione della c.d. libertà del minore. 5 Per un commento ed una dettagliata ricostruzione della vicenda, si veda, in proposito, L. SANTORO, Giro del mondo a vela in solitaria: quando la scelta del minore va rispettata, in Persona e Danno, Si vedano le osservazioni con riguardo all atto di tesseramento sportivo, la sua natura e la modalità con le quali tale atto si esplica svolte infra al par. 6 e seguenti. 8
9 disciplina 7, dall altro, allo stesso modo, la partecipazione dell atleta minorenne alle attività sportive, in particolare agonistiche, induce l interprete a chiedersi quali livelli di protezione quest ultima intesa nell accezione autentica del termine, ovvero quale realizzazione del superiore interesse del minore nel pieno rispetto dei suoi diritti di partecipazione debbano assicurarsi al minore stesso nello svolgimento di tali attività. In quest ottica, dunque, diviene essenziale, come accennato, soffermarsi sulla natura dell atto stesso del tesseramento sportivo minorile giacché, come si avrà modo di argomentare, è anche sul presupposto che non si tratta di un atto di straordinaria amministrazione che discende, a nostro avviso, il riconoscimento dell autonomia del minore nel compiere tale atto, nei termini e nei limiti che indicheremo. Ad ulteriore conferma della peculiarità del contesto sportivo, inoltre, va osservato come il caso dei trasferimenti dei giovani calciatori provenienti sia da paesi appartenenti all Unione Europea che da paesi terzi apra una serie di interrogativi non soltanto sotto il profilo delle modalità di reclutamento ma, altresì ed è questo l aspetto che qui preme rilevare sotto il profilo della contrattazione, ed in particolare con riguardo all individuazione delle regole che sottendono all individuazione del soggetto chiamato a stipulare il contratto di prestazione sportiva, nonché degli eventuali limiti d età previsti dalle regolamentazioni federali nella materia in oggetto 8. La questione suscita particolare interesse giacché, mentre i regolamenti di F.I.F.A. e U.E.F.A. non prevedono alcuna restrizione alla capacità contrattuale degli atleti minori d età, le federazioni sportive nazionali in parte sulla scorta delle previsioni degli stessi ordinamenti nei quali operano stabiliscono il requisito anagrafico necessario alla stipulazione del relativo contratto sportivo, col risultato che alcune 7 Ci riferiamo, in particolare, alle modalità con le quali le federazioni sportive scelgono, qualora lo facciano, di regolamentare il tesseramento minorile, ovvero alla necessità della firma congiunta o separata dei genitori, nonché a quella dello stesso minore. 8 Ci si riferisce al regolamento F.I.F.A. sui trasferimenti dei giovani calciatori al di sotto dei diciotto anni, ed in particolare alla versione adottata nel 2005 nonché a quella novellata nel
10 società calcistiche europee beneficiano delle differenze esistenti nelle regolamentazioni delle rispettive federazioni sportive nazionali per aggiudicarsi gli atleti migliori e più giovani, strappandoli sovente alla società che li ha cresciuti e formati professionalmente. E se il sistema così descritto comporta indubbie conseguenze sul piano economico che è agevole intravedere giacché rinunciare ad un atleta promettente sul cui talento si è investito costituisce un evidente danno patrimoniale per qualunque società sportiva al contempo esso pone l interprete dinanzi al fatto che, seppure ancora in termini disomogenei, tuttavia, l ordinamento sportivo riconosce concretamente al minore un area di vera e propria autonomia decisionale. Orbene, quanto abbiamo accennato suscita nell interprete la percezione, seppure ancora intuitiva, che il contesto sportivo non soltanto offra alla riflessione sull autonomia e sulla volontà del minore d età una sollecitazione diversa a tratti più concreta e ricca di quanto l ordinamento statale sembri offrire, ma altresì costituisca terreno fertile per un compiuto riconoscimento della necessità di assicurare prevalenza alla posizione del minore. Nel discorso che ci accingiamo a svolgere, dunque, la peculiarità del contesto sportivo si rivela sotto un duplice aspetto, vale a dire per la sua natura intrinsecamente dinamica e, sul presupposto di tale dinamicità, per la sua idoneità a cogliere sfumature che nella considerazione della posizione giuridica del minore d età si rivelano quelle decisive nella prospettiva del superamento dell impostazione tradizionale fondata su di un approccio rigido e sostanzialmente statico. Questa speciale abilità del sistema sportivo trova, sul piano operativo, una compiuta realizzazione giacché si traduce, come poc anzi accennato, in un pieno e concreto riconoscimento dell autonomia del minore. Non accade altrettanto, invece, sul piano teorico e dogmatico ove non si riscontra un equivalente sostrato, in termini di strumenti e categorie giuridiche, in grado di sostenere e interpretare tale riconoscimento di autonomia. La motivazione di tale asimmetria, peraltro, va ricercata, a nostro avviso, nell essenza stessa dell attività sportiva, la quale vive e si rinnova nel momento stesso dell azione così 10
11 da realizzare, quasi inconsapevolmente, ciò che il momento della riflessione non ha ancora colto o, come si avrà modo di argomentare ad esempio per l atto di tesseramento, talora si ostina addirittura a negare. Di qui l esigenza, per l interprete, di rivolgere la propria attenzione al di fuori del sistema ordinamentale sportivo per verificare l esistenza e l applicabilità di strumenti giuridici flessibili e adeguati a una realtà così specifica quale si presenta quella sportiva. In tal senso, occorre rivolgere lo sguardo oltre i confini nazionali giacché l analisi delle fonti internazionali rivela non soltanto che il legislatore dispone di una strumentazione giuridica più efficace nel concreto riconoscimento e nella piena accettazione di un ruolo centrale ed attivo del minore di quanto l ordinamento statale e l ordinamento sportivo nei termini che abbiamo indicato non sembrino ammettere 9 ma, al contempo, che il sistema internazionale nel suo complesso sia sul piano dogmatico che sul piano operativo esprime una determinazione maggiore nel cogliere le peculiarità della condizione minorile con riguardo alla sua globalità e al suo dinamismo In tal senso, pienamente condivisibili sono le osservazioni di E. QUADRI, La rilevanza dell interesse e della volontà del minore nel diritto di famiglia, in Consiglio Superiore della Magistratura, Incontro di studio sul tema Corso per le funzioni di giudice minorile e di giudice civile della famiglia, novembre 1999, per il quale proprio la materia della protezione del minore è quella in cui maggiormente si avverte l angustia di qualsiasi prospettiva localistica, l evoluzione dei singoli ordinamenti risultando espressione dell adesione a principi uniformi, frutti di sempre più avanzati livelli di tutela della dignità umana. Prospettiva, questa, trionfante [ ] con la Convenzione di New York [ ] che ha ovunque innescato un processo di adeguamento legislativo, ma anche [ ] direttamente ermeneutico ai suoi principi. 10 Ci si riferisce, in modo specifico, ai così detti participatory rights enunciati nella Convenzione sui diritti dell infanzia, specificamente agli articoli 5 e 12. Il testo della Convenzione, infatti, come si rileverà nelle pagine che seguono, riconosce esplicitamente il graduale acquisto dell autonomia da parte del minore d età, sotto la guida costante dei genitori. Si veda, in questo senso, M. COUZENS, Autonomy rights versus Parental Autonomy in AA. VV., The U.N. Children s Rights Convention: Theory meets Practice. Proceedings of the International Interdisciplinary Conference on Children s Rights, Intersentia, Oxford, 2007, 420 ss. Per un analisi sullo stato di attuazione della Convenzione in Italia, si veda, tra gli altri, A. DELL ANTONIO, La Convenzione sui diritti del fanciullo: lo stato di sua attuazione in Italia, in Dir. fam. pers., 1997, 250 ss., secondo la quale la Convenzione ha trovato attuazione nell ambito penale, ma non altrettanto si può dire per la promozione dei diritti del 11
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