INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA FACOLTA' DI AGRARIA

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1 INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA FACOLTA' PARTE II ATTIVITA DIDATTICA Titolo I Disposizioni e finalità generali Art. 28 Offerta formativa pag. 12 Art. 29 Ordinamento didattici dei corsi di studio pag. 12 Art. 30 Regolamenti didattici dei corsi di studio pag. 13 Art. 31 Pubblicazione dell offerta didattica pag. 13 Art. 32 Compiti didattici pag. 13 Art. 33 Verifiche di profitto pag. 14 Art. 34 Commissioni esaminatrici pag. 14 Art. 35 Studenti pag. 15 Art. 36 Valutazione dell attività didattica pag. 15 Art. 37 Valutazione del carico didattico pag. 16 Art. 38 Tutorato pag. 16 Art. 39 Orientamento pag. 16 Art Attività internazionali pag. 16 Titolo II Norme comuni ai Regolamenti di Corso di laurea Art Ammissione pag. 16 Art. 42 Organizzazione didattica pag. 17 Art. 43 Esami e verifiche pag. 17 Art. 44 Conoscenza della lingua straniera pag. 18 Art. 45 Conoscenze di informatica pag. 18 Art. 46 Tirocinio pratico applicativo pag. 18 Art. 47 Prova finale pag. 18 Art. 48 Conseguimento della laurea pag. 19 Art. 49 Obblighi di frequenza pag. 19 Art. 50 Iscrizione agli anni successivi pag. 19 Art. 51 Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento CFU pag. 19 Art. 52 Piani di studio pag. 20 Titolo III Norme comuni ai Regolamenti di Corso di laurea magistrale Art Ammissione pag. 21 Art. 54 Organizzazione didattica pag. 22 Art. 55 Esami e verifiche pag. 22 Art. 56 Conoscenza della lingua straniera pag. 23 Art. 57 Conoscenze di informatica pag. 23 Art. 58 Prova finale pag. 23 Art. 59 Conseguimento della laurea magistrale pag. 23 Art. 60 Obblighi di frequenza pag. 23 Art. 61 Iscrizione al secondo anno pag. 24 I

2 Art. 62 Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento CFU pag. 24 Art. 63 Piani di studio pag. 24 Titolo IV Norme finali e transitorie Art Norme transitorie pag. 25 II

3 REGOLAMENTO DELLA FACOLTA' PARTE II ATTIVITA DIDATTICA Titolo I Disposizioni e finalità generali Art. 28 Offerta formativa 1. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l organizzazione didattica comune a più corsi di studio afferenti alla Facoltà. 2. Per i corsi di studio interfacoltà e interuniversità, l organizzazione didattica è specificata nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio che costituiscono parte integrante del presente Regolamento. 3. La Facoltà di Agraria, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, attiva, anche in collaborazione con altre Facoltà dell'ateneo sulla base di apposito accordo redatto secondo lo schema approvato dal Senato Accademico, corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, in relazione alle competenze e alle attività scientifiche degli afferenti alla Facoltà ed alla disponibilità di risorse per la docenza da parte della Facoltà stessa. 4. Il Consiglio di Facoltà approva l istituzione e l attivazione di un corso di studio, il relativo ordinamento didattico, le successive modificazioni e l eventuale disattivazione, nel rispetto della normativa vigente. 5. Un corso di studio non può essere attivato se il numero medio di studenti iscritti nei tre anni accademici precedenti è inferiore a una soglia prefissata dal Senato Accademico. 6. La Facoltà di Agraria può istituire, oltre ai corsi di studio di cui al comma 2, corsi di specializzazione in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell Unione Europea. 7. La Facoltà di Agraria può istituire corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati, ai sensi dell articolo 3, comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, i master universitari di primo e di secondo livello, disciplinati dall apposito regolamento. 8. La Facoltà di Agraria può attivare corsi di studio di cui al comma 2 ed altre iniziative di cui al presente articolo anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri, rilasciando anche congiuntamente, secondo modalità concordate, i relativi titoli sulla base di apposite convenzioni da perfezionare prima dell attivazione del corso di studio. 9. L'offerta formativa della Facoltà si attua nel quadro della programmazione stabilita dal Consiglio di Facoltà e nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. Art. 29 Ordinamento didattici dei corsi di studio 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali la Facoltà di Agraria richiede l istituzione, nel rispetto del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, dei successivi decreti ministeriali, del Regolamento Didattico di Ateneo e del presente regolamento determinano: a) la denominazione del corso di studio, con la relativa classe ovvero classi di appartenenza, nonché i suoi obiettivi formativi specifici; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c) il numero intero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle relative alla 1

4 formazione di base e quelle caratterizzanti ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; e) gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati. 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di corso di studio. 3. I corsi di studio afferenti alla stessa classe sono dichiarati affini e condividono le attività di base e le attività caratterizzanti per almeno 60 CFU. Il Consiglio di Facoltà propone al Senato Accademico l approvazione di eventuali dichiarazioni di non affinità. Art. 30 Regolamenti didattici dei corsi di studio 1. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati, nel rispetto dell articolo 12, comma 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, dai competenti Consigli di Facoltà, su proposta del Consiglio di corso di studio interessato ovvero, per i corsi di studio di nuova attivazione, del Comitato Ordinatore nominato dalle Facoltà competenti. Tutti i predetti regolamenti sono emanati dal Rettore previa verifica della loro conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e alla normativa vigente. 2. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano in particolare: a) l elenco delle attività formative (corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, ecc.) redatto secondo lo schema previsto dalla banca dati ministeriale; per i singoli insegnamenti vengono indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento e l eventuale articolazione in moduli; b) gli obiettivi formativi specifici, i CFU e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; in particolare le competenti strutture didattiche dovranno prevedere l istituzione di Commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca, con il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi. Art. 31 Pubblicazione dell offerta didattica 1. La divulgazione dell offerta didattica e dei servizi della Facoltà di Agraria, relativa ad ogni anno accademico, avviene attraverso forme di comunicazione anche multimediali quali: a) bollettino notiziario di Facoltà; b) guida dello studente; c) sito Internet e posta elettronica; d) guida ai servizi per gli studenti. Gli strumenti informativi di cui sopra dovranno contenere tutte le informazioni utili per le scelte e gli adempimenti didattici e amministrativi degli studenti, le quali dovranno essere pubblicate in tempo utile per consentire un puntuale adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Attraverso le forme di comunicazione di cui al comma precedente si attua la pubblicità dell informazione. Art. 32 Compiti didattici 1. Nel rispetto delle pertinenti norme di stato giuridico, i docenti adempiono ai compiti didattici svolgendo le loro attività di insegnamento nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato di ricerca, nonché nelle attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato loro assegnate. 2

5 2. Il numero delle ore dedicate a ciascuna attività formativa, con la specifica degli argomenti trattati per ciascuna lezione, è certificato dal docente su apposito registro conforme al modello approvato dal Senato Accademico. Detto registro va depositato, a conclusione dell anno accademico, presso la Segreteria di Presidenza. I registri sono accessibili nei modi e alle condizioni stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n I docenti assicurano la loro presenza per il ricevimento degli studenti secondo modalità approvate all inizio dell anno accademico dalle strutture didattiche competenti e presentate sul sito Internet della Facoltà. 4. L attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato, spetta al Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti. 5. Le linee guida dell organizzazione oraria delle attività formative sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà in modo tale da consentire la migliore fruizione della didattica da parte degli studenti. Le relative deliberazioni sono rese pubbliche. Art. 33 Verifiche di profitto 1. Per sostenere gli esami relativi a ciascuna attività formativa lo studente dispone, per ciascun anno accademico, di sei appelli: due nella sessione successiva al periodo in cui si è svolta l attività; due nella sessione di recupero di settembre, nei quali è possibile sostenere gli esami relativi a tutte le attività formative svolte nei periodi precedenti; due in sessioni diverse dalle precedenti. Il Consiglio di Facoltà può deliberare ulteriori appelli di recupero all interno delle sessioni fissate dal Senato Accademico, per far sostenere esami a studenti ripetenti o fuori corso, purché ciò non interferisca con le normali attività didattiche. Il periodo intercorrente tra il primo e il secondo appello non potrà essere inferiore a quattordici giorni per l ordinamento semestrale. 2. Il calendario delle sessioni d esame è reso noto dal Senato Accademico agli studenti prima dell inizio dell anno accademico. 3. Le date degli esami e delle altre forme di verifica finali sono rese note dalla Facoltà prima dell inizio delle attività formative. 4. Le date degli esami possono essere modificate previa comunicazione alla Segreteria di Presidenza; in ogni caso non è consentita l anticipazione degli appelli. 5. Per lo svolgimento delle prove finali dei corsi di studio il Consiglio di Facoltà stabilisce almeno tre sessioni opportunamente distribuite nell arco dell anno accademico, all interno dei periodi fissati dal Senato Accademico. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prove finali regolamentate annualmente attraverso apposito decreto ministeriale. Art. 34 Commissioni esaminatrici 1. Per ogni attività formativa, l esame o la verifica finale del profitto avviene ad opera di una commissione che ne assicura il carattere pubblico. 2. L eventuale articolazione di una attività formativa in moduli coordinati comporta un unica valutazione collegiale. 3. La commissione esaminatrice è nominata dal Preside ed è costituita da due membri effettivi e uno o più supplenti, e comunque da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è il docente al quale la Facoltà ha affidato la responsabilità dell attività formativa e l altro è un docente appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare o ad un settore culturalmente affine ovvero un assegnista o contrattista il quale sia stato incaricato di svolgere attività di didattica di supporto ovvero un cultore della materia cui la Facoltà abbia precedentemente riconosciuto tale qualifica. In caso di impedimento del 3

6 Presidente il secondo membro effettivo ne assume il ruolo. Per i corsi integrati o esami integrati il Presidente è il docente dell insegnamento con il maggior numero di CFU, a parità di CFU il docente con la maggiore anzianità in ruolo. 4. Il voto, qualora previsto, è sempre espresso in trentesimi. La prova si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Qualora il superamento della verifica del profitto non comporti l attribuzione di un voto, l acquisizione dei CFU previsti potrà essere attestata attraverso il termine idoneo. Un esame già verbalizzato con esito positivo non può essere sostenuto nuovamente. 5. Le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche finali di profitto sono disciplinate negli art. 43 e 55 (Esami e verifiche) del presente regolamento. 6. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate negli art. 47, 48, 58 e 59 (Prova finale e Conseguimento della laurea) del presente regolamento. 7. I Presidenti delle commissioni sono tenuti a trasmettere al termine di ogni appello all ufficio competente i verbali delle prove effettuate. 8. Per la prova finale del corso di laurea il Preside nomina una commissione costituita da almeno 5 docenti salvo il caso indicato al comma 6 dell articolo precedente per il quale si fa rinvio alla specifica normativa. Il Presidente della commissione è di norma un Presidente del Consiglio di corso di laurea. Il voto è sempre espresso in centodecimi e la prova si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo, all unanimità, può essere attribuita la lode su proposta di un compente la commissione diverso dal relatore. Art. 35 Studenti 1. Il Senato Accademico delibera ogni anno la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio in relazione ai termini stabiliti per l inizio delle attività didattiche. 2. Per i corsi di studio che non sono a numero programmato e per quelli a numero programmato qualora tale numero non venga raggiunto, il Rettore può accogliere motivate domande di preimmatricolazione, immatricolazione o di iscrizione presentate oltre i termini stabiliti. Per i corsi di studio a numero programmato le domande saranno accolte sulla base della valutazione della carriera dello studente da parte dell apposita commissione e sino al raggiungimento del numero previsto. 3. Per poter sostenere gli esami o le verifiche finali del profitto gli studenti devono essere regolarmente iscritti a un corso di studio. È possibile l iscrizione all esame singolo così come disciplinato da uno specifico regolamento di Ateneo. 4. Ai sensi dell art. 11, comma 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente. Inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall ordinamento didattico del corso di studio prescelto entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all Università degli Studi di Padova. 5. La Facoltà di Agraria prevede ai propri corsi l iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso. Art. 36 Valutazione dell attività didattica 1. I Consigli di corso di studio attuano forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell articolo 18 del Regolamento Didattico di Ateneo. 2. Per tale valutazione il Consiglio di corso di studio si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie. Art. 37 Valutazione del carico didattico 4

7 1. Il Consiglio di corso di studio attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il Consiglio di corso di studio si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo. Art. 38 Tutorato 1. La Facoltà di Agraria può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà. Art. 39 Orientamento 1. La Facoltà di Agraria può svolgere attività di orientamento in collaborazione con gli istituti d istruzione secondaria superiore secondo le direttive generali impartite dal Senato Accademico. Art Attività internazionali 1. Nell ambito di appositi accordi interuniversitari internazionali approvati dagli organi accademici competenti e ispirati a criteri di reciprocità, la Facoltà di Agraria può prevedere corsi di studio e altre attività formative di cui all articolo 1, con periodi alternati di formazione presso Università straniere al termine dei quali sono conseguiti titoli riconosciuti in Italia e nei paesi in cui hanno sede le Università convenzionate. 2. Ciascun accordo disciplina le modalità di svolgimento dell attività didattica, che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi interessati. 3. Nel rispetto delle normative vigenti e secondo principi di reciprocità, la Facoltà di Agraria aderisce, a qualsiasi livello di corso di studio, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell Unione Europea e ad altri programmi di scambio. È condizione per il riconoscimento del programma di studio effettuato all estero e dei relativi crediti, che lo stesso sia stato preventivamente approvato dal Consiglio di corso di studio competente. Titolo II Norme comuni ai Regolamenti di Corso di laurea Art Ammissione 1. Gli studenti che intendono immatricolarsi ai corsi di laurea della Facoltà di Agraria devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 2. Per l ammissione ai corsi di laurea della Facoltà di Agraria gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e competenze nelle discipline propedeutiche: soddisfacente familiarità con la matematica di base, padronanza delle principali leggi della fisica e conoscenze di base della biologia, della chimica generale. Inoltre sono richieste doti di logica, una capacità di espressione orale e scritta senza esitazioni ed errori, una discreta cultura generale. 3. Per i corsi a programmazione locale i criteri di ammissione sono precisati nel Regolamento di ciascun Corso di Laurea. 4. Le conoscenze e le competenze richieste per l immatricolazione verranno verificate attraverso una prova di ammissione con esito non vincolante le cui modalità e contenuti sono definiti annualmente dalla Facoltà su proposta del Consiglio di corso di laurea. 5

8 Se la verifica non è positiva in una o più delle conoscenze e competenze richieste, i relativi obblighi formativi aggiuntivi (OFA) si intendono assolti con il superamento, entro il 30 settembre del primo anno di corso, dell accertamento finale degli insegnamenti propedeutici a cui gli OFA si riferiscono. 5. All atto di valutazione delle richieste di passaggio di studenti che non hanno svolto alcuna prova di ammissione o l hanno svolta presso altre Facoltà e/o Atenei verrà considerata, sulla base del curriculum presentato, la possibilità di attribuire eventuali obblighi formativi aggiuntivi sulle conoscenze e le competenze richieste per l immatricolazione. 6. La Facoltà di Agraria organizza dei precorsi, comuni a tutti i corsi di laurea, relativi ai principali insegnamenti propedeutici con la finalità di favorire il recupero da parte degli studenti di sufficienti conoscenze e competenze negli insegnamenti propedeutici così come previsto dalla Facoltà. 7. La Facoltà può organizzare, durante i semestri, delle attività di ripetizione, comuni a tutti i corsi di laurea, relative ai principali insegnamenti propedeutici, con la finalità di favorire l apprendimento agli studenti che manifestino delle difficoltà. 8. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di corso non abbia superato l accertamento finale degli insegnamenti propedeutici a cui si riferiscono gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di Corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. 9. Per i corsi di laurea interfacoltà e interuniversità, i requisiti per l ammissione sono stabiliti nei regolamenti didattici di corso di laurea. Art. 42 Organizzazione didattica 1. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; allo studio individuale e/o ad altre attività di tipo individuale è riservato una quota pari al 68% (17 ore). 2. L attività didattica degli insegnamenti dei corsi di laurea della Facoltà di Agraria è organizzata secondo l ordinamento semestrale. 3. L inizio e la fine dei periodi didattici sono deliberati annualmente dalla Facoltà nell ambito del calendario accademico dell Ateneo. Art. 43 Esami e verifiche 1. Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nell Allegato 2 del Regolamento di ogni corso di laurea è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. 2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: 1) di base; 2) caratterizzanti; 3) affini o integrative; 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame). 3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa e comunicati al Preside attraverso la compilazione di una apposita scheda. 6

9 4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. Il docente che intenda ricorrervi dovrà concordarne le date e gli orari con i docenti degli insegnamenti erogati nel medesimo semestre nell ambito del corso di laurea. 5. Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nell Allegato 2 del Regolamento di ogni corso di laurea, l accertamento finale di cui al comma 1, oltre all acquisizione dei relativi CFU, comporta l attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea. Quando lo studente abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Qualora siano previste prove di esame integrate per due insegnamenti, è possibile per lo studente inserire nel piano di studio l uno o l altro degli insegnamenti; l inserimento di entrambi gli insegnamenti porta necessariamente a un esame integrato e a un solo voto di profitto. In ogni caso non deve essere superato il numero massimo di 20 verifiche di profitto. 6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il Consiglio di corso di laurea deve verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il Consiglio di corso di laurea può inoltre stabilire il numero minimo di CFU da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. Art. 44 Conoscenza della lingua straniera 1. La lingua straniera richiesta e insegnata nell ambito dei Corsi di laurea della Facoltà di Agraria è la lingua inglese. Un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà stabilisce le regole per il conseguimento dell idoneità e l eventuale riconoscimento di certificazioni linguistiche internazionali. Art. 45 Conoscenze di informatica 1. Le conoscenze di informatica sono verificate secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà che stabilisce le regole per il conseguimento dell idoneità e l eventuale riconoscimento di certificazioni prodotte da enti esterni riconosciuti. Art. 46 Tirocinio pratico applicativo 1. Le modalità di effettuazione del tirocinio sono stabilite dal Regolamento di tirocinio deliberato dal Consiglio di Facoltà. Art. 47 Prova finale 1. La prova finale può consistere a) nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio eventualmente svolto - sotto la supervisione di un docente relatore - presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'università di Padova o di altri enti pubblici o privati di ricerca; b) nella presentazione e discussione di un progetto, comprendente di norma una parte sperimentale e di laboratorio, sviluppato sotto la supervisione di un docente relatore; c) nella presentazione e discussione di una tesina su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnata da un docente relatore. Il Regolamento di corso di laurea stabilisce la modalità prescelta. 2. Possono svolgere le funzioni di relatore i docenti della Facoltà di Agraria, i professori a contratto, i docenti di altre Facoltà/Atenei purché abbiano un insegnamento presso la 7

10 Facoltà di Agraria, i docenti impegnati nei corsi di laurea e laurea magistrale interfacoltà e interuniversità. 3. La discussione della relazione, o del progetto, o della tesina avviene di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata dal comma 8 Art. 34 del presente Regolamento. 4. La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del corso di laurea. In questo caso si deve predisporre anche un riassunto esteso in lingua italiana. Art. 48 Conseguimento della laurea 1. La laurea si consegue con l acquisizione di almeno 180 CFU secondo quanto indicato nell Allegato 2 del Regolamento di ciascun corso di laurea, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all art. 43 comma 2. Lo studente deve inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente. 2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà stabilisce le modalità di attribuzione del voto di laurea. 3. E possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del corso di laurea (3 anni). (quando non vietato da normative UE) Art. 49 Obblighi di frequenza 1. La frequenza alle attività formative non è obbligatoria. Tuttavia, considerata l organizzazione delle attività didattiche, la frequenza è fortemente consigliata. Art. 50 Iscrizione agli anni successivi 1. Per l iscrizione al secondo anno dei corsi di laurea della Facoltà non è richiesta l acquisizione di un numero minimo di CFU, per l iscrizione al terzo anno dei corsi di laurea della Facoltà è richiesta l acquisizione dei CFU relativi agli insegnamenti precisati nel Regolamento di ciascun corso di laurea. Art. 51 Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento CFU 1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto all art. 41 (Ammissione) comma 8 del presente Regolamento. L eventuale riconoscimento dei CFU, avviene ad opera del Consiglio di corso di laurea secondo i seguenti criteri: a) se lo studente proviene da un corso di laurea della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%. Il Regolamento di ciascun corso di laurea definisce se il settore scientifico disciplinare per il quale si riconosce la quota di CFU appartiene all Allegato 1 o 2 del Regolamento stesso. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea. Qualora il corso di laurea di provenienza sia erogato in teledidattica, questo deve risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286; b) se lo studente proviene da un corso di laurea dell Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 25%. Il Regolamento di ciascun corso di laurea definisce se il settore scientifico disciplinare per il quale si riconosce la quota di CFU appartiene all Allegato 1 o 2 del Regolamento stesso. 8

11 Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea; c) se lo studente proviene da un corso di laurea di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica, ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, i riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea sulla base della presentazione del curriculum studiorum comprensivo dei programmi degli esami sostenuti. 2. Se lo studente proviene da un corso di laurea dell Università degli Studi di Padova della medesima classe dichiarato affine nell ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi avviene automaticamente. 3. In caso di riconoscimento totale viene attribuito il voto indipendentemente dal corso di laurea, Facoltà o Università di provenienza. Qualora venga richiesta una integrazione, viene considerato il voto ottenuto nell integrazione. Art. 52 Piani di studio 1. Tutti gli studenti devono presentare il piano di studio. Qualora il piano degli studi corrisponda all Allegato 2, lo stesso si considera automaticamente approvato. 2. Per i corsi di laurea che prevedono un organizzazione in curricula, lo studente è tenuto a precisare, all atto dell immatricolazione, il curriculum prescelto. Eventuali modifiche possono essere fatte prima dell inizio del secondo anno di corso. 3. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, si considerano automaticamente approvate se conformi a quelle indicate annualmente dai Piani didattici dei Corsi di Studio della Facoltà. Lo studente può scegliere attività formative che costituiscano eventuali integrazioni curricolari previste per un corso di laurea magistrale. Qualora le attività formative autonomamente scelte dallo studente non rientrino in quelle precedentemente indicate, esse devono essere approvate dalla apposita Commissione didattica del Corso di Studio e potranno essere scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell Ateneo. 4. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate dallo studente prima dello svolgimento delle attività stesse. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto risultante dalla media ponderata dei voti ottenuti nelle attività autonomamente scelte dallo studente, contribuisce, a determinare il voto di laurea di cui all articolo 48, comma 2 del presente Regolamento. Il Consiglio di Facoltà, all atto dell approvazione dell annuale Manifesto degli Studi, e la Commissione didattica del Corso di Studio, valutano che sia fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti l ordinamento didattico, fermo restando l obbligo di acquisire i CFU nelle discipline di base, purché nell ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, deve presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di laurea, previo esame da parte della Commissione didattica del Corso di Studio che tiene conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del corso di laurea. 6. Le attività formative che lo studente svolge durante un periodo di studi all estero nell ambito di programmi internazionali di mobilità studentesca devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea e comportano il riconoscimento dei CFU e della votazione ottenuta, tradotta in trentesimi; la votazione contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all articolo 48, comma 2 del presente Regolamento. 7. I piani di studio di cui ai commi 3 e 4, non possono comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all articolo 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n

12 Titolo III Norme comuni ai Regolamenti di Corso di laurea magistrale Art Ammissione 1. Gli studenti che intendono iscriversi ai corsi di laurea magistrale della Facoltà di Agraria devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Inoltre gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale della Facoltà di Agraria devono essere in possesso di conoscenze, competenze e abilità specificate nel Regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale. 2. Per potersi iscrivere ad un corso di laurea magistrale delle Facoltà di Agraria il laureato deve essere in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale, ai sensi dell art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n Il possesso dei requisiti è valutato preliminarmente all iscrizione che non può essere effettuata in assenza del possesso dei requisiti medesimi. Il Regolamento di ciascun corso di laurea magistrale stabilisce il titolo o i titoli conseguiti in una o più classi di laurea dell Università degli Studi di Padova o di tutte le Università italiane per i quali non sono richieste integrazioni curriculari. 4. I requisiti curriculari, specificati dal Regolamento di ciascun corso di laurea magistrale, prevedono che il laureato abbia conseguito un determinato numero di CFU in specifici settori scientifico disciplinari e una possibile valutazione dei contenuti degli insegnamenti riferiti a tali settori scientifico disciplinari. 5. I requisiti curriculari possono essere soddisfatti da parte dello studente iscritto a una laurea triennale sostenendo esami fuori piano, in parte recuperati nella tipologia prevista all articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 o in eccesso ai 180 CFU necessari al conseguimento del titolo; da parte del laureato, iscrivendosi ai corsi singoli nelle modalità previste dal Regolamento per le iscrizioni a singoli insegnamenti. Con quest ultima modalità si soddisfano i requisiti curriculari, ma i CFU acquisiti non sono riconosciuti nella laurea magistrale. 6. Il possesso dei requisiti curriculari dà la possibilità di accesso alla laurea magistrale solo previa verifica della adeguata personale preparazione definita sulla base del voto minimo di laurea triennale deliberato dal Consiglio di Facoltà di Agraria, entro il mese di giugno di ogni anno accademico. Il voto minimo di laurea è adottato sia per gli studenti che si immatricolano a una laurea magistrale, sia per quelli che chiedono il passaggio da altro corso di laurea magistrale di altra Facoltà o di altra Università. 7. I corsi di laurea magistrale della Facoltà di Agraria ammettono l iscrizione in corso d anno, ai sensi dell art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Facoltà per gli studenti che abbiano conseguito la laurea nello stesso anno accademico, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo. 8. Un laureato in possesso dei requisiti curriculari, ma che consegua il titolo in una data che non gli consente l iscrizione alla laurea magistrale in corso d anno, può iscriversi ai corsi singoli disponibili della laurea magistrale e sostenere gli esami, i cui CFU vengono riconosciuti in caso di iscrizione. 9. Per i corsi di laurea magistrale interfacoltà e interuniversità, i requisiti per l ammissione sono stabiliti in specifici regolamenti. Art. 54 Organizzazione didattica 1. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, allo studio individuale e/o ad altre attività di tipo individuale è riservato una quota pari al 68% (17 ore). 10

13 2. L attività didattica degli insegnamenti dei corsi di laurea magistrale della Facoltà di Agraria è organizzata secondo l ordinamento semestrale. 3. L inizio e la fine dei periodi didattici sono deliberati annualmente dalla Facoltà nell ambito del calendario accademico dell Ateneo. Art. 55 Esami e verifiche 1. Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nel Regolamento di ogni corso di laurea magistrale è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. 2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: 1) caratterizzanti; 2) affini o integrative; 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame) 3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa e comunicati al Preside attraverso la compilazione di una apposita scheda. 4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. Il docente che intenda ricorrervi deve concordarne le date e gli orari con i docenti degli insegnamenti erogati nel medesimo semestre nell ambito del corso di laurea magistrale. 5. Per ciascuna attività formativa esplicitamente indicata nel Regolamento di ogni corso di laurea magistrale, l accertamento finale di cui al comma 1, oltre all acquisizione dei relativi CFU, comporta l attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea. Quando lo studente abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Qualora siano previste prove di esame integrate per due insegnamenti, è possibile per lo studente inserire nel piano di studio l uno o l altro degli insegnamenti; l inserimento di entrambi gli insegnamenti porta necessariamente a un esame integrato e a un solo voto di profitto. In ogni caso non deve essere superato il numero massimo di 12 verifiche di profitto. 6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il Consiglio di corso di laurea magistrale dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il Consiglio di corso di laurea magistrale può inoltre stabilire il numero minimo di CFU da acquisire da parte dello studente in termini determinati. Art. 56 Conoscenza della lingua straniera 1. La lingua straniera richiesta e insegnata nell ambito dei corsi di laurea della Facoltà di Agraria è la lingua inglese. Un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà stabilisce le Regole per il conseguimento dell idoneità e l eventuale riconoscimento di certificazioni linguistiche internazionali. Art. 57 Conoscenze di informatica 11

14 1. Le conoscenze di informatica sono verificate secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà che stabilisce le regole per il conseguimento dell idoneità e l eventuale riconoscimento di certificazioni prodotte da enti esterni riconosciuti. Art. 58 Prova finale 1. L'esame di laurea magistrale consta in una dissertazione orale su una tesi elaborata in maniera originale, predisposta dal candidato e riguardante un argomento concordato con un docente che assume il ruolo di relatore. 2. Possono svolgere le funzioni di relatore i docenti della Facoltà di Agraria, i professori a contratto, i docenti di altre Facoltà/Atenei purché abbiano un insegnamento presso la Facoltà di Agraria, i docenti impegnati nei corsi di laurea e laurea magistrale interfacoltà e interuniversità. 3. Il relatore, nel processo di valutazione della tesi, può chiedere l intervento di un lettore. Possono svolgere le funzioni di lettore i docenti della Facoltà di Agraria, i professori a contratto, i docenti di altre Facoltà/Atenei purché abbiano un insegnamento presso la Facoltà di Agraria, i docenti impegnati nei corsi di laurea e Laurea magistrale interfacoltà e interuniversità. 4. La discussione della tesi avviene di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata dal comma 8 Art. 34 del presente Regolamento. 5. La tesi di laurea deve essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese o in lingua spagnola. In ogni caso la tesi di laurea deve contenere un riassunto in italiano ed uno in inglese. Art. 59 Conseguimento della laurea magistrale 1. La laurea magistrale si consegue con l acquisizione di almeno 120 CFU secondo quanto indicato nell Allegato 2 del Regolamento di ciascun corso di laurea magistrale. Lo studente deve inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente. 2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà stabilisce le modalità di attribuzione del voto di laurea magistrale. 3. E possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del corso di laurea magistrale (2 anni). Art. 60 Obblighi di frequenza 1. La frequenza alle attività formative non è obbligatoria. Tuttavia, considerata l organizzazione delle attività didattiche, la frequenza è fortemente consigliata. Art. 61 Iscrizione al secondo anno 1. Per l iscrizione al secondo anno del corso di laurea magistrale non è richiesta l acquisizione di un numero minimo di CFU. Art. 62 Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento CFU 1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell adeguata personale preparazione, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall articolo 2, comma 3 del Regolamento di ciascun corso di laurea magistrale. L eventuale riconoscimento dei CFU, avviene ad opera del Consiglio di corso di laurea magistrale secondo i seguenti criteri: 12

15 a) se lo studente proviene da un corso di laurea magistrale della medesima classe la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%. Il Regolamento di ciascun corso di laurea magistrale definisce se il settore scientifico disciplinare per il quale si riconosce la quota di CFU appartiene all Allegato 1 o 2 del Regolamento stesso. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea magistrale. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo deve risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286; b) se lo studente proviene da un corso di laurea magistrale dell Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa o da un corso di laurea magistrale di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica, ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, i riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea magistrale sulla base della presentazione del curriculum studiorum comprensivo dei programmi degli esami sostenuti. 2. In caso di riconoscimento totale viene attribuito il voto indipendentemente dal corso di laurea magistrale, Facoltà o Università di provenienza. Qualora venga richiesta una integrazione, viene considerato il voto ottenuto nell integrazione. Art. 63 Piani di studio 1. Tutti gli studenti devono presentare il piano di studio. Qualora il piano degli studi corrisponda all allegato 2, lo stesso si considera automaticamente approvato. 2. Per i corsi di laurea magistrale che prevedono un organizzazione in curricula, lo studente è tenuto, all atto dell immatricolazione, a precisare il curriculum prescelto. 3. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, si considerano automaticamente approvate se conformi a quelle indicate annualmente dai Piani didattici dei Corsi di Studio della Facoltà. Qualora le attività formative autonomamente scelte dallo studente non rientrino in quelle precedentemente indicate, esse devono essere approvate dalla Commissione didattica del Corso di Studio magistrale. 4. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate dallo studente prima dello svolgimento delle attività stesse. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto risultante dalla media ponderata dei voti ottenuti nelle attività autonomamente scelte dallo studente, contribuisce, a determinare il voto di laurea di cui all articolo 59, comma 2 del presente Regolamento. Il Consiglio di Facoltà, all atto dell approvazione dell annuale Manifesto degli Studi, e la Commissione didattica del Corso di Studio nominata dal Consiglio di corso di laurea magistrale, valutano che sia fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti l ordinamento didattico, purché nell ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, deve presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di laurea magistrale, previo esame da parte della Commissione didattica del Corso di Studio magistrale, che tiene conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale. 6. Le attività formative che lo studente svolge durante un periodo di studi all estero nell ambito di programmi internazionali di mobilità studentesca devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea e comportano il riconoscimento dei CFU e della votazione ottenuta, tradotta in trentesimi; la votazione contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all articolo 59, comma 2 del presente Regolamento. 13

16 7. I piani di studio di cui ai commi 3 e 4, non possono comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004. Titolo IV Norme finali e transitorie Art Norme transitorie 1. Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea o laurea specialistica secondo il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, restano in vigore le norme e di legge e regolamentari vigenti al momento dell entrata in vigore del presente Regolamento. 14

17 All. 1 Dipartimenti di riferimento Agronomia ambientale e produzioni vegetali Biotecnologie agrarie Scienze animali Territorio e sistemi agro-forestali 15

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