BACHECA N.117. Idee al lavoro. Sommario. LETTERA SLC-CGIL SU CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Quando si mente sapendo di mentire.

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1 Stampato in proprio in proprio Idee al lavoro 24 Giugno 2011 BACHECA Stampato in N. 117 pro Circolare sindacale a cura della Segreteria Provinciale di Ragusa RAGUSA BACHECA N.117 Vivere bene è la miglior vendetta. George Herbert Sommario Quando si men- Clausola compro- missoria LETTERA SLC-CGIL SU CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Quando si mente sapendo di mentire. Lavori U- suranti Note del Segretario Terr.le Postino Telematico Clausola elastica. CRAL Po- ADCON- SUM Convenzio- ne CISL BANCO POSTA Sul sito della Slc-Cgil è stata pubblicata una lettera, inviata all - azienda, in cui si fa una narrazione temeraria della notte conclusiva della firma del CCNL in merito alla famosa Clausola di Garanzia del collegato lavoro. Non vogliamo entrare nel merito politico della lettera, in quanto riconosciamo ad ogni Sindacato la legittimità delle proprie posizioni, ma vogliamo puntualizzare, pro veritate, le dinamiche della mediazione che quella notte consentirono la firma unitaria del CCNL. Notte del 15 Aprile u.s. intorno alle ore una Slc-Cgil rappresentò all Azienda e alle altre OO.SS. la indisponibilità a sottoscrivere il testo del CCNL poiché esso conteneva parti non accettabili per la Cgil. Le altre OO.SS. ci dichiarammo contrarie ad ogni modifica sui testi già concordati con l Azienda e di conseguenza, davanti ad una situazione di stallo, la Cgil chiese la sospensione della trattativa per consultarsi con la propria delegazione. Circa due ore dopo il Segretario Generale Slc Miceli si ripresentò al tavolo e avanzò tre richieste di mediazione per poter sottoscrivere il CCNL. La prima richiesta era di evitare l utilizzo della clausola elastica per i part-time al di sotto delle 18 ore settimanali. Richiesta u- nanimemente accolta dal tavolo, in quanto ovvia a tutti.

2 Pagina 2 BACHECA N.117 La seconda richiesta era di eliminare le parole ulteriori fattispecie, in riferimento all articolo per l utilizzo di contratti di somministrazione lavoro. Richiesta unanimemente accolta dal tavolo. La terza richiesta riguardava l eliminazione dal CCNL della dichiarazione sulla Clausola Compromissoria del collegato lavoro. Su tale richiesta l Azienda fu silente in quanto il problema era di squisita pertinenza politica delle Organizzazioni Sindacali. E infatti SLP, UILPoste, SAILP, FAILP e UGL avanzarono concordemente una mediazione per consentire alla Cgil di rientrare nell accordo. La mediazione offerta non si prestava a nessun equivoco e fu così formulata dal Segretario Generale del SLP Petitto: Comprendiamo le ragioni politiche che impediscono al Slc-Cgil di sottoscrivere, come norma contrattuale, la dichiarazione sulla Clausola Compromissoria del collegato lavoro in quanto la loro Confederazione ha espresso su tale questione una evidente contrarietà, ma poiché le altre Confederazioni avevano condiviso i contenuti della Legge ed i suoi rinvii in materia alla contrattazione collettiva, non è possibile eliminare, in toto, il riferimento sulla Clausola Compromissoria. Pertanto possiamo concordare di stralciare il testo in questione dall impianto contrattuale e sottoscriverlo nei prossimi giorni come accordo a latere. Slc-Cgil ha accettato tale mediazione e l Azienda si è dichiarata disponibile a convocare in breve tempo apposita riunione. Questa è la fotografia del tavolo negoziale di quella notte, certificata da tutti i rappresentanti sindacali e aziendali presenti alla trattativa. Pertanto è evidente a tutti come la ricostruzione fatta dalla Cgil sia palesemente mendace. D altro canto è altrettanto evidente che se la risultanza della mediazione non fosse stata quella sopra descritta le altre OO.SS. non avrebbero mai accettato lo stralcio della norma dal Contratto, lasciando alla Cgil la scelta se firmare o meno il CCNL. Cosa che sicuramente non sarebbe accaduta. Infine è bene ricordare che non è la prima volta che il Segretario Generale del Slc- Cgil rimette in discussione o rinnega accordi e patti, ufficiali o ufficiosi, sanciti tra Sindacati o con l Azienda, trincerandosi spesso dietro il piu banale dei Non mi ricordo. Per questo, venendo meno la credibilita dell interlocutore, diventa difficile negoziare insieme, col rischio che il giorno dopo ogni affidamento possa essere negato o disatteso. Roma 14 giugno 2011 LE SEGRETERIE NAZIONALI

3 BACHECA N. 117 Pagina 3 Un modo celere per risolvere le controversie di lavoro, volontario e con precise garanzie Per amore di verità... la clausola compromissoria Se non ci daremo noi delle regole, ci penserà il Governo ad imporcele con decreto L introduzione della Clausola Compromissoria, inserita dalla legge nr. 183 del 4 novembre meglio nota come Collegato lavoro, nel nostro impianto di norme e regole non ha visto la condivisione dell SLC CGIL che, disattendendo agli impegni assunti in fase di rinnovo del CCNL, non ha firmato l intesa. Ciò ha portato le Segreterie Nazionali di SLP CISL, UILPOSTE, CONFSAL e UGLCOM ad informare l Azienda di non voler più partecipare a tavoli negoziali insieme a chi non ha onorato l impegno assunto con la sottoscrizione del CCNL. L accordo è stato firmato dalle altre 5 organizzazioni sindacali presenti in Poste Italiane. Ma cos è la Clausola Compromissoria? E la devoluzione ad arbitri delle possibili controversie, nel nostro caso, delle contro- versie di lavoro. Con precise garanzie: intanto il lavora- tore può aderire a questa forma VOLONTARIA- MENTE: chi non vorrà, continuerà ad adire alla ma- gistratura; non tratta su licenziamenti, infortuni e malattie professionali, mobbing, molestie sessuali. L obiettivo dell arbitrato è di ridurre il contenzioso giudiziario in materia di lavoro e favorire un veloce tentativo di conciliazione: troppo spesso oggi i lavo- ratori devono attendere anche anni per vedere rico- nosciuti i loro diritti. La legge prevede l introduzione nei CCNL delle Clausole Compromissorie entro 12 mesi dall entrata in vigore della legge. Decorso inutilmente tale termine sempre la legge prevede che entro i 6 mesi successivi le clausole siano introdotte con apposito Decreto da parte del Governo. Il verbale che noi e le altre OO. SS., escluso l SLC CGIL, abbiamo sottoscritto prevede l istituzione di un apposita commissione con il compito di definire le modalità di introduzione delle clausole al fine di evitare che un mancato accordo interconfederale apra la strada alla introduzione unilaterale da parte del Governo: IN BUONA SOSTANZA VORREMMO DECIDERE NOI E NON LA- SCIARE LA DECISIONE AGLI ALTRI. Riteniamo pertanto strumentale e non aderente alla verità la posizione espressa dal SLC CGIL in quanto i lavoratori hanno a disposizione una serie di tutele sulle materie oggetto delle clausole, sulla propria volontà di aderire. Gli Arbitri, il collegio giudicante, oltre ad essere composto dalle parti (Azienda e OO. SS.) avrà come Presidente un esperto in materia (Professore Universitario, un Giudice,...) e dunque può rappresentare un utile e veloce strumento di composizione e/o risoluzione delle controversie lavorative per i lavoratori, visto che l Azienda nella stragrande maggioranza dei casi ha tutto l interesse di dilatare in tempi lunghissimi la soluzione di qualsiasi vertenza individuale, con evidente danno per i lavoratori.

4 Pagina 4 BACHECA N.117 LAVORI USURANTI Come è noto è stato emanato il decreto legislativo nr 67 del 21 aprile 2011 applicativo della legge 183 del 4 novembre 2010 sui lavori usuranti. La nuova normativa riconosce il diritto ad accedere anticipatamente alla pensione ai lavoratori che hanno svolto (per almeno sette degli ultimi dieci anni e, a partire dal 2018, per almeno metà della vita lavorativa) alcune attività lavorative specifiche: lavori in galleria, lavori nelle cave (ad alte temperature), lavorazione del vetro, addetti alla catena di montaggio, conducenti di autobus e pullman turistici. Sono ammessi al beneficio anche i lavoratori notturni, a condizione che abbiano svolto lavoro notturno per almeno 64 notti l'anno (che diventano 78 per chi matura i requisiti pensionistici tra il 1 gennaio 2008 e il 30 giugno 2009). I lavoratori notturni sono definiti tali secondo i criteri definiti all art. 1, co. 2, lett. e, del D.Lgs. 66/2003, cioè qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; ovvero qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all anno. L articolo 31 del nostro CCNL recita: si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel periodo notturno almeno tre ore della sua prestazione giornaliera ordinaria ossia almeno tre ore comprese tra le 22,00 e le 07,00. Come si vede la nostra norma contrattuale è estensiva rispetto a quella di legge. Il beneficio previdenziale riconosciuto a queste persone cambia, in relazione alla data di maturazione dei requisiti pensionistici. Per chi matura i requisiti tra il 1 luglio del 2008 e il 30 giugno del 2009, il requisito anagrafico è fissato a 57 anni, e il requisito contributivo a 35 anni. Per chi matura i requisiti tra il 1 luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, servono 57 anni di età anagrafica e la quota scende a 93. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 si prevede un aumento crescente dello sconto sull'età anagrafica e sulla quota, che produce il risultato di mantenere inalterata, per il triennio, l'età minima richiesta (57 anni), e non cambia neanche il valore della quota, fissata a 94.

5 BACHECA N. 117 Pagina 5 Regole particolari sono previste invece per i lavoratori a turni. Una volta maturati i requisiti, il lavoratore deve presentare la domanda di accesso al beneficio al proprio ente previdenziale, allegando gli elementi di prova necessari ad attestare lo svolgimento di lavoro usurante. La legge fa riferimento alla necessità di esibire elementi di prova aventi data certa, e stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di collaborare alla formazione di tale prova. È prevista una sanzione pesante per l'eventuale produzione di documenti falsi: il lavoratore è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato. I termini per la presentazione delle domande variano in funzione della data di maturazione del diritto. Nel caso in cui i requisiti siano stati maturati o saranno maturati entro il 31 dicembre 2011, la domanda dovrà essere presentata entro il 30 settembre La domanda andrà invece presentata entro il 1 marzo dell'anno di maturazione dei requisiti, qualora i requisiti siano maturati a decorrere dal 1 gennaio Il ritardo nella presentazione della domanda non preclude l'accesso al diritto, ma comporta un differimento della decorrenza del trattamento pensionistico (in media, per ogni mese di ritardo il diritto differisce di un mese, fino a un massimo di tre). È previsto un meccanismo di salvaguardia per il caso in cui le domande assorbano risorse maggiori di quelle stanziate. In particolare verrà data priorità ai trattamenti maturati prima e, in caso di ulteriore eccedenza, alla data di presentazione delle domande. Il decreto 67 è entrato in vigore il 26 maggio u.s. Entro 30 giorni dall entrata in vigore della norma il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero del Tesoro dovrà emanare, sentite le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, un decreto attuativo per regolamentare la complessa procedura di accertamento dei requisiti, il monitoraggio, l applicazione della clausola di salvaguardia, le forme e modalità di collaborazione tra gli enti previdenziali. Al decreto ministeriale è demandata l adozione delle disposizioni attuative anche per quanto riguarda il monitoraggio delle domande e la richiesta di concessione del beneficio in base ai criteri dettati dal decreto legislativo stesso, cioè la data di maturazione dei benefici e, in subordine, a parità di condizioni, la data di presentazione della domanda.

6 BACHECA N. 117 Pagina 6 Il decreto attuativo della norma ha, quindi, il compito di definire le esatte modalità di riconoscimento del beneficio in oggetto; successivamente, gli Enti previdenziali dovranno predisporre la relativa modulistica per la richiesta del beneficio. Alla domanda, per espressa previsione di legge, dovrà essere allegata la specifica documentazione, attestante lo svolgimento dell attività usurante. Attualmente, quindi, si è ancora in attesa di una parte sostanziale della disciplina che precisi le modalità operative per richiedere ed ottenere le agevolazioni di legge. Pertanto, non è ancora possibile né è opportuno - presentare agli Enti previdenziali la domanda per ottenere i benefici previdenziali, in quanto si correrebbe il rischio di doverla presentare nuovamente unitamente a tutta la documentazione. La presentazione di una richiesta prima che siano diramate le disposizioni attuative della norma non potrà avere, infatti, alcun qualche valore legale né ai fini dell accesso al beneficio né della conquista della priorità nella presentazione della domanda. Anzi, potrebbe avere come conseguenza quella di dover riproporre all Ente previdenziale la domanda quando sarà disponibile l apposita modulistica, per evitare che la richiesta sia respinta o archiviata per non aver utilizzato il corretto modello, o di dover completare la documentazione probante. Tutto ciò comporterebbe la necessità di dover richiamare coloro che hanno proposto la domanda con il fac simile, per far loro firmare la domanda corretta. La mancata riconvocazione del lavoratore potrebbe, infatti, causare un danno allo stesso, qualora l Ente non ritenesse valida la domanda proposta con il fac simile e qualora l interessato, ritenendo di aver già richiesto il beneficio entro il termine prescritto, non venisse a conoscenza della necessità di presentare una nuova domanda per formalizzare la richiesta. Tra l altro, anche in sede di eventuale giudizio la richiesta formulata su modulistica non ufficiale potrebbe essere ritenuta non valida.

7 Pagina 7 BACHECA N.117 NOTA INVIATA ALLA SEGRETERIA GENERALE DAL SEGR. TERR.LE Ragusa li, 03 Giugno 2011 Alla Segreteria Generale SLP-CISL Via Dell Esquilino, ROMA Alla Segreteria Regionale SLP-CISL Via Mariano Stabile 136/c PALERMO Con la definitiva soppressione dell IPOST i contatti e le notizie diventano sempre meno rispondenti alle esigenze dei colleghi che si trovano nella necessità di assistenza da parte dell ex Istituto, così come diventa più problematico trovare interlocutori INPS. Ci riferiamo tanto ai colleghi che in virtù di esodi incentivati attendono risposte alla richiesta e quantizzazione dei contributi per prosecuzione volontaria, al fine del perfezionamento dei requisiti pensionistici, quanto ai colleghi ex CTD che non trovano accreditate nelle proprie posizioni contributive interi periodi o parte di essi, così come anche alle lungaggini relative a espletamento di pratiche di prestiti o ricongiunzione e riscatto di periodi assicurativi. Veniamo a richiedere a questa Segreteria i necessari interventi affinché i lavoratori e le strutture territoriali abbiano dei riferimenti certi per il controllo e la definizione delle pratiche. Certo del sollecito intervento porgo Distinti Saluti. Il Segretario Territoriale Giorgio Giummara

8 Pagina 8 BACHECA N.117 NOTA INVIATA IN AZIENDA DAL SEGR. TERR.LE Ragusa li, 18 Giugno 2011 A Poste Italiane S.p.A. Responsabile Risorse Umane Sud PALERMO Responsabile Relazioni Industriali Sud PALERMO Direttore di Filiale di RAGUSA Responsabile R.A.M / CATANIA Responsabile Tutela A- ziendale PALERMO Responsabile Polo Immobiliare PALERMO Lavoratori M.P. e S.P. Uffici ACATE e Santa Croce Camerina E.p.C. Segreteria Regionale SLP-CISL PALERMO Come è noto, in data 17 Febbraio 2011 ha avuto luogo un sopralluogo congiunto tra RLS e Responsabili Aziendali, inerente alle problematiche legate alla sicurezza degli Uffici di Acate e Santa Croce Camerina. Ognuno per la propria parte ha redatto le relative relazioni. Alcuni interventi sono stati effettuati, altri importanti, non sono stati neppure programmati. Con la presente chiediamo un incontro congiunto di verifica di quanto relazionato e degli interventi effettuati. Questa vuole essere l ultimo sollecito, perché in assenza di segnali da parte Aziendale in data 27 Giugno p.v. i rilievi evidenziati nella relazione degli RLS del 22 Febbraio 2011, saranno rese note alla locale ASP di Ragusa. Cordiali saluti. Il Segretario Territoriale Giorgio Giummara L incontro è stato programmato per il giorno 4 Luglio.

9 Pagina 9 BACHECA N.117 Evoluzione progetto Postino Telematico Estensione Pagamento elettronico Bollettini L'azienda sta allargando la sperimentazione del progetto di affidamento ai Portalettere dello strumento di lavoro in grado di adempiere ai pagamenti da terminale telematico. Prosegue l'implementazione del Postino Telematico e dei pagamenti tramite sperimentazione dei POS abilitati in possesso dei portalettere di Poste Italiane. L impiego del palmare per effettuare i pagamenti in contrassegno tramite POS sarà esteso presso ulteriori nove centri di distribuzione. Successivamente, il piano di implementazione della messa in esercizio della funzionalità di pagamento con POS dei bollettini premarcati prevede una graduale diffusione sui Centri di Distribuzione: fase I, presso 91 CD con il coinvolgimento sia dei PTL dell Articolazione Universale sia degli ASI ed avvio in esercizio dal 3 al 12 Agosto 2011; fase II, presso 206 CD con il coinvolgimento solo degli ASI ed avvio in esercizio dall 8 al 20 Settembre 2011.(In questa fase saranno interessati anche i cpd di Ragusa Ercolano e Vittoria Recapito)

10 BACHECA N. 117 Pagina 10 La CLAUSOLA ELASTICA prevista dall'art. 23 co. X CCNL 14 aprile 2011 Pubblicata la graduatoria per la clausola elastica, importante strumento previsto dall art. 23 CCNL 14 Aprile 2011 che darà la possibilità alle risorse che vi hanno aderito (Servizi Postali), previo scorrimento, di essere chiamati in caso di esigenze di carattere tecnicoorganizzativo aziendale, per proseguire l attività lavorativa oltre le soglie previste per contratto Part-Time sottoscritto fino ad un massimo del 90& della prestazione a tempo indeterminato, anche nella propria città. CRAL POSTE NEL CAOS. Il CRAL di Poste Italiane è nell'occhio del ciclone, dopo la nota aziendale che ribadisce la sua posizione critica. L'azienda ha risposto ad una nota sindacale di chiarimento sul CRAL rappresentando l intendimento a- ziendale di dare un nuovo e più razionale assetto all Associazione, riservandosi un ruolo che sia esclusivamente di supporto e promozione delle attività culturali, ricreative ed assistenziali. Coerentemente con tale obiettivo, e dopo tre anni di regime di prorogatio degli Organi Statutari, l'azienda prospetta alle OO.SS. l uscita di Poste Italiane S.p.A. dal governo dell Associazione, ferma restando la volontà di rafforzare l impegno negli Organismi destinati al controllo della corretta operatività dell Associazione medesima. Nel contempo l'azienda ha segnalato il rientro in servizio attivo alla data del 20 giugno del personale presente nei Cral. Comunque la si possa pensare, per la vicenda del Cral di Poste Italiane occorrono soluzioni che al momento occorre verificare con l'azienda nei prossimi incontri.

11 BACHECA N. 117 Pagina 11 Ragusa,lì COMUNICATO STAMPA Credito al consumo. Si può rinunciare senza pagare penali Dal 1 giugno è entrata in vigore la direttiva sul credito al consumo n.48/208, aumentando notevolmente le tutele dei consumatori dandogli maggiore consapevolezza nelle scelte. Il consumatore, al momento in cui decide di chiedere un finanziamento, ha il diritto di farsi rilasciare il modello standard Informazioni europee di base sul credito al consumo dall'intermediario che lo deve compilare prima della sottoscrizione del contratto, oltre a richiedere gratuitamente, perché ne ha diritto, una copia del contratto idonea per la stipula. Nelle informazioni pre-contrattuali è fondamentale la conoscenza del TAEG, o meglio il costo complessivo del prodotto/servizio che il consumatore intende acquistare. Il TAEG deve essere riportato in forma chiara e ben evidenziata insieme con durata, importo del credito, rata e debito totale, e nessun'altra voce potrà essere scritta in caratteri più grandi del TAEG. Ecco alcune condizioni nelle norme introdotte dal 1 giugno 2011: Il diritto di recesso. Il consumatore potrà riconsiderare il finanziamento, senza alcuna motivazione, sottoscritto entro 14 giorni dalla firma del contratto. Il recesso dovrà avvenire senza alcuna spesa e commissione di estinzione anticipata. Il recesso è valido anche per le eventuali polizze sottoscritte a copertura del finanziamento. Estinzione anticipata, non è dovuta alcuna penale se il debito è pari o inferiore a ,00 euro, la penale è dell 1.00% per debiti superiori al citato importo e la durata è superiore a un anno, e dello 0.50% per durata inferiore. In caso di acquisto effettuato attraverso l accensione di un contratto di finanziamento ed il bene risulti difettoso o non sia consegnato al consumatore, dopo la messa in mora dell'esercente commerciale senza successo, si può risolvere il contratto di finanziamento ed ha il diritto alla restituzione delle rate già pagate. I finanziatori hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti, con periodicità almeno annuale, una comunicazione completa e chiara delle singole posizioni di debito. Tutti i diritti riconosciuti ai consumatori in materia di credito al consumo sono irrinunciabili e non possono essere apposte clausole contrattuali che li limitano. Queste sono alcune delle nuove norme previste sul credito al consumo afferma Gianni Cerruto, presidente dell Adiconsum cui i consumatori possono avvalersi, e comunque, gli stessi, per ulteriori chiarimenti e consulenza possono rivolgersi pressi gli sportelli Adiconsum, ricordando che sono aperti presso le sedi CISL di Ragusa, Modica, Scicli, Vittoria, Ispica e Pozzallo.

12 FIRMATO ACCORDO TRA CISL E POSTE ITALIANE siamo lieti di annunciare l importante accordo siglato tra CISL e Poste I- taliane, grazie al quale gli Associati CISL potranno accedere all offerta BancoPosta a condizioni esclusive. Dai conti correnti ai finanziamenti, scopri le soluzioni su misura, studiate da BancoPosta per soddisfare le esigenze degli Associati. Per ottenere queste condizioni di favore, basta recarsi in uno dei Uffici Postali presenti su tutto il territorio nazionale e presentarsi come Associato CISL. IN SINTESI: NUOVO CONTO BANCOPOSTA PIU Tutti gli iscritti CISL che attiveranno un nuovo conto, usufruiranno della Carta di debito Postamat gratis per il primo anno: FIDO BANCOPOSTA (SCOPERTO DI CONTO CORRENTE) Tasso debitore annuo nominale 1%; Commissione d istruttoria - 7, Commissione annuale utilizzo fido fino a 750,00-3, ,00-5, ,00-8, ,00-10,00 PRESTITI PERSONALI ( FINO A ,00 ): PRESTITO BANCOPOSTA TAN -0.75% PRONTISSIMO TAN - 0,50% SINDACATO LAVORATORI POSTE CISL SEGRETERA TERRITORIALE DI RAGUSA PIAZZA ANCIONE, RAGUSA TEL FAX Segr. G.GIUMMARA tel Segr. Org. G. LA ROSA TEL Segr. Amm.vo G. CRISCIONE Questa pubblicazione, a cura della Segreteria SLP-CISL di Ragusa, è diretta a tutti, per abbattere la barriera della distanza e della non conoscenza dei fatti che, spesso, rende deboli ed indifesi. Per ricevere i numeri successivi di Bacheca invia a giorgio375@virgilio.it RAGUSA Sempre e solo dalla tua parte! siamo su internet! SICILIA.IT

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