CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA INCENDIO E FURTO DEL PATRIMONIO SOCIETARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (COPERTURA ASSICURATIVA )

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA INCENDIO E FURTO DEL PATRIMONIO SOCIETARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (COPERTURA ASSICURATIVA 2015-2016)"

Transcript

1 CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA INCENDIO E FURTO DEL PATRIMONIO SOCIETARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (COPERTURA ASSICURATIVA ) 1

2 SOMMARIO: SEZIONE 1 DEFINIZIONI PER ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E DESCRIZIONE ATTIVITA Art.1 Definizioni generali Art.2 Definizioni specifiche Art.3 Descrizione Attività SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.3 Modifiche dell'assicurazione Art.4 Aggravamento del rischio Art.5 Diminuzione del rischio Art 6 Facoltà di recesso Art.7 Durata del contratto Art.8 Coassicurazione Art.9 Interpretazione del contratto Art.10 Foro competente Art.11 Rinvio alle norme di legge SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO INCENDIO E FURTO Art.1 Sezione Inclusa Art.2 Obblighi in caso di sinistro Art.3 Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio Art.4 Procedura per la valutazione del danno Art.5 Mandato dei periti Art.6 Assicurazioni presso diversi assicuratori Art.7 Pagamento dell indennizzo Art.8 Anticipo sugli indennizzi Art.9 Buona fede Art.10 Assicurazione a primo rischio Art.11 Rinuncia alla rivalsa Art.12 Onorario dei periti Art.13 Valore fabbricati e copertura automatica Art.14 Merce all aperto Art.15 Contiguità e vicinanze pericolose Art.16 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Art.17 Assicurazione parziale Art.18 Limite massimo di indennizzo Art.19 Indennizzo separato per ciascuna partita Art.20 Rinuncia all azione di surroga SEZIONE 4 COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FABBRICATI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI, MERCI, ED ARREDI D UFFICIO Art.1 Patrimonio assicurato Art.2 Rischio coperto dall'assicurazione Art.3 Esclusioni Art.4 Stato di conservazione degli immobili Art.5 Sezioni incluse Art. 6 Acqua condotta (senza ricerca guasti) Art.7 Spese per ricerca guasti GARANZIE E CONDIZIONI INTEGRATIVE 2

3 SEZIONE 5 COPERTURA ASSICURATIVA FURTO IMPIANTI, CONDUTTORI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MERCI, ED ARREDI D UFFICIO Art.1 Patrimonio assicurato Art.2 Sezioni incluse Art.3 Assicurazione a primo rischio assoluto Art.4 Rischio assicurato Art.5 Esclusioni Art.6 Recupero delle cose rubate Art.7 Furto rapina estorsione dei beni mobili Art.8 Enti e partite all'aperto Art.9 Stato di conservazione del bene Art 10. Rapina iniziata all esterno Art 11. Scoperto per garanzia rapina Art 12. Danni ai valori Art 13. Guasti ladri Art 14. Furto commesso con chiavi autentiche Art 15. Atti vandalici Art 16. Franchigie e scoperti per sinistro Art. 17 Caditoie e/o tombini fognari stradali GARANZIE AGGIUNTIVE GARANZIE E CONDIZIONI ACCESSORIE SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI PER INCENDIO E FURTO Art.1 Somme assicurate beni mobili, immobili ed impianti Art.2 Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo e/o risarcimento beni Art.3 Disposizione finale 3

4 SEZIONE 1 DEFINIZIONI PER ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E DESCRIZIONE ATTIVITA ART.1 Definizioni generali 1.1 Assicurazione: Il contratto di assicurazione 1.2 Polizza: i documenti che provano l assicurazione ( contratto di polizza, capitolato condizioni di assicurazioni, ed eventuali altri documenti ad essi allegati) 1.3 Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione (AMAP S.P.A. con sede legale in via Volturno, 2 Palermo 90138) 1.4 Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione 1.5 Premio: La somma dovuta dal Contraente all Impresa 1.6 Impresa o Società: Compagnia di assicurazione 1.7 Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa 1.8 Indennizzo: La somma dovuta dalla Impresa o Società in caso di sinistro ART.2 Definizioni specifiche 2.1 : Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e Propagarsi 2.2 : Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità 2.3 : Implosione Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna 2.4 : Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati 4

5 scoppio 2.5: Esplodenti Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: -a contatto con l aria o con l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; -per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. 2.6: Infiammabili Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: -gas combustibili; -liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 (tipo A) o a 55 (tipo B) o a 100 (tipo C); -ossigeno; sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; -sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; -sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V. 2.7: Incombustibilità Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno 2.8: Sostanze inquinanti. 2.9:Merci speciali Sostanze che provocano l emissione di particelle o di gas che determinano inquinamento dell aria, dell acqua e/o del terreno -celluloide (grezza ed oggetti); -espansite; -schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; -materie plastiche espanse od alveolari; -imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. 5

6 2.10 Fabbricati : L intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico S intendono inclusi nel novero dei fabbricati le opere civili ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione delle acque ed i serbatoi e le vasche degli acquedotti e della rete fognaria. S intendono altresì compresi nella presente definizione tutte le aree di pertinenza ai fabbricati, infrastrutture, e connessioni ai beni assicurati, quali ad esempio i muri di recinzione, cancelli, cunicoli, fondazioni e basamenti, pozzi, conduttori esterni, traverse argini e loro sistemazione 2.11 Macchinario ed attrezzature: Macchinari operatrici, attrezzi, impianti e mezzi di sollevamento, meccanismi, apparecchi, (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei Fabbricati o all esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, attrezzature elettroniche in genere ed apparecchi ad impiego mobile, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente, sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi, nonché impianti ed apparecchiature per il trattamento delle acque e la misura delle grandezze fisico-chimiche, mobilio ed arredi di ufficio, registri, stampanti, attrezzature di cancelleria de archivio, ed altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato Merci: Merci, materie prime, utensili, attrezzatura idraulica e fognaria, contatori, pezzi speciali, raccorderia, condotte e canalizzazioni, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali 2.13: Apparecchiature elettroniche sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; personal computer e minielaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte Impianti antintrusione e simili, Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti di illuminazione ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. 6

7 Apparecchiature per video-sorveglianza e sorveglianza stradale anche se all esterno per naturale destinazione I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte 2.14: Conduttori esterni Cavi, reti, e cavidotti elettrici ecc. ubicati sia all interno che all esterno ai fabbricati, serbatoi ecc atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l esterno 2.15: Apparecchi ad impiego mobile Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, attrezzatura idraulica e fognaria a servizio delle squadre operaie e temporaneamente conservate nei mezzi dell assicurato, apparecchiature in genere di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile 2.16 Patrimonio : Si intendono tutti gli immobili e mobili ( fabbricati, manufatti, serbatoi, pozzi, impianti, accelator, macchinari, attrezzature, reti e condotte fognarie, idriche ed elettriche, merci, apparecchiature, materie prime, arredi, recinzioni, cancelli, impianti fissi ed infissi dei fabbricati ecc.) oggetto di copertura assicurativa descritti nell allegato elenco A del capitolato di polizza di assicurazione 2.17 Sistema idrico e di potabilizzazione: Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti trattamento e di potabilizzazione acque, pompe sommerse, filtri, accelator, canalizzazioni, condutture, reti e pozzetti, di distribuzione idropotabile, impianti di sollevamento, cavidotti ed impianti elettrici, manufatti, camere di manovra, impianti di controllo e di misura, ed in generale quant altro a completamento e servizio dell acquedotto idrico, compreso centrale idroelettrica con esclusione di quanto rientrante nella definizione di Fabbricato 2.18 Sistema fognario e di depurazione: Impianti di depurazione, canalizzazioni, condotte pozzetti, rete destinata allo smaltimento delle acque piovane e fognarie, rete di adduzione, condotte di scarico acque reflue, caditoie e tombini fognari, cavidotti ed impianti elettrici, impianti di sollevamento e pompe sommerse e quant altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa, con esclusione di quanto rientrante nella definizione di Fabbricati. S intendono comprese nella presente definizione le condotte e gli impianti di sollevamento del collettamento delle acque reflue 7

8 2.17: Dipendenti Le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea, sono parificati a dipendenti: i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'assicurato anche in via temporanea 2.18: Furto Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale 2.19: Rapina Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati 2.20: Fenomeno elettrico Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc 2.21: Opere idrauliche in muratura, interrate o non, strade ed opere in asservimento Tutte le pertinenze, infrastrutture e connessioni ai beni assicurati, quali ad esempio recinzioni, cancelli strade, insegne, cunicoli, conduttori, fondazioni e basamenti, pozzi argini e sistemazione degli stessi ecc Art.3 Descrizione Attività (a titolo esemplificativo ma non limitativo) L'attività di AMAP S.p.A. riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi pubblici, nonché quanto previsto ed indicato si nel certificato CCIAA che nelle delibere della AEEG per l espletamento del Servizio Idrico Integrato: 1. la gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell acqua potabile ad usi civili. 2. la gestione di opere, impianti e reti per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili e del loro eventuale utilizzo; 3. attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche della certificazione e della garanzia della qualità delle acque; 4. la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio suddetto, nonché l utilizzo delle reti e degli impianti anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato; 5.il servizio di pulizia delle caditoie stradali del servizio fognario. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l intero patrimonio mobiliare ed immobiliare ed impianti nelle aree di pertinenza dei fabbricati, sia di proprietà, che in gestione o locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso. Si conviene tra le parti che : 8

9 a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. d) S intendono inclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, ecc non di proprietà del Contraente ma in suo uso a qualsiasi titolo, sempreché non assicurate da altri soggetti. A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Fabbricati". Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all interno di tali automezzi. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private. SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore dalla data di stipula della polizza. Il pagamento annuale del premio verrà effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di stipula del contratto. A parziale deroga dell art del Codice Civile., il pagamento di ogni annualità del premio successivo dovrà essere effettuato, entro sessanta giorni successivi dall effetto della data del contratto. Se il contraente non paga il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando il diritto della Società al pagamento della rata di premio scaduta ai sensi dell art del C.C. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i. Art.3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto Art.4 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione (art Cod. Civ.). Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza, così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante del Contraente. 9

10 Art.5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato (art Cod.Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art.6 Facoltà di recesso Alla fine di ogni anno assicurativo, la Società ed il Contraente possono recedere dall assicurazione, con preavviso di sei mesi, mediante lettera raccomandata. Inoltre, dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno da l pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art.7 Durata del contratto La polizza avrà la durata di due anni, con decorrenza dalle ore 24,00 dalla data di stipula del contratto. A termine dei due anni cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta. Fermo quanto previsto dal precedente articolo, resta inteso che la polizza potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di sei mesi a insindacabile giudizio dell AMAP S.p.A. Resta salva la facoltà di disdetta per entrambe le parti, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale assicurativa. Art.8 - Coassicurazione E consentito il ricorso alla coassicurazione alle seguenti inderogabili condizioni: a) L Impresa aggiudicataria dovrà tenere in proprio almeno il 50% del rischio; b) non potranno essere coassicuratrici nel contratto Le Imprese che hanno partecipato alla gara. Art.9 Interpretazione del contratto Resta inteso che, in tutti i casi di dubbi di interpretazione del contratto, sarà quella più favorevole all Assicurato Art.10 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art.11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 10

11 SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO INCENDIO E FURTO Art.1 Sezione Inclusa Gli articoli della suddetta Sezione 2, sono integralmente richiamati nella presente Sezione 3. Art.2 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art C.C.; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell art C.C.; c) fare, nei cinque giorni successivi all evento, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all Impresa; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; f) l Impresa dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali, fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Impresa, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell attività di competenza. Art.3 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio L Impresa assicuratrice si impegna a fornire al Contraente, ogni sei mesi dalla data di stipula del contratto, il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con l indicazione dell importo riservato); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni a riguardo); Le parti danno atto che le disposizioni di cui sopra sono essenziali per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell ottica di una adeguata e puntuale verifica dell andamento della sinistrosità. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate in premessa. Art. 4 Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà. Art. 5 Mandato dei periti I periti devono: a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state 11

12 comunicate; c) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Il Contraente ha facoltà di chiedere al perito o alla Impresa assicuratrice copia delle stime dettagliate per la determinazione dell indennità del sinistro in questione. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art.6 Assicurazioni presso diversi assicuratori L Assicurato deve dare avviso alla Società circa l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Se, per il medesimo rischio, coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Cod. Civ.) e la Società risponderà, per la parte di danno eccedente, il massimale delle altre polizze. Nell ipotesi di sinistro coperto dalla presente polizza e non coperto da altre, la Società risponderà per l intero danno Art.7 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l Impresa provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, nel qual caso, la somma dichiarata disponibile dalla Società assicuratrice, dovrà essere depositata in libretto bancario con decorrenza degli interessi a favore della Contraente ovvero, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, a carico del contraente o di uno o più amministratori. Art.8 Anticipi sugli indennizzi L Assicurato ha diritto di ottenere, non prima di trenta giorni dalla data di denuncia del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzo del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno euro ,00. L obbligazione dell Impresa dovrà essere soddisfatta entro 30 giorni dalla data di richiesta di anticipo. L acconto non potrà comunque essere superiore ad euro ,00, qualunque sia l ammontare stimato del sinistro. Art.9 Buona fede La mancata comunicazione, da parte del Contraente o dell Assicurato, di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. L Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Non sarà considerata circostanza aggravante l esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei fabbricati assicurati Art.10 Assicurazione a primo rischio L Impresa non farà luogo, qualunque sia il valore dei cespiti che risulterà al momento del sinistro, all applicazione dell art del Codice Civile. Nel caso in cui il valore del cespite o unità, al momento del sinistro, sia superiore al limite di risarcimento indicato in polizza, l Impresa ritiene garantita una ulteriore somma pari al 30% di detto limite. Art.11 Rinuncia alla rivalsa Relativamente alle garanzie prestate con la presente polizza, si prende atto che l Impresa, a deroga di quanto previsto dall art del Codice Civile, rinuncia all azione di rivalsa verso le Imprese controllate, controllanti, collegate, soci e fornitori, utenti, salvo il caso di dolo. 12

13 Art.12 Onorario dei periti L Impresa rimborserà, in caso di danno risarcibile a termine di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l Assicurazione Incendio e furto, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo di euro ,00 per sinistro. Entro detto limite, l Impresa risarcirà il Contraente delle spese dallo stesso sostenute per onorari di architetti, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessarie per la reintegrazione delle perdite subite in caso di danno indennizzabile con la presente polizza, secondo le tabelle dei rispettivi ordini professionali. Art. 13 Valore fabbricati e copertura automatica Si dà e si prende atto che si intendono automaticamente esclusi i fabbricati alienati e automaticamente compresi in garanzia i nuovi fabbricati acquistati con decorrenza dalle ore 24,00 della data di vendita o di acquisto degli stessi. L inclusione di nuovi edifici dovrà essere comunicata alla Società con anticipo di due giorni lavorativi rispetto alla data di effetto dell inclusione stesso. La Società provvederà ad emettere regolare appendice di conguaglio del rateo di premio decorrente dalla data di acquisto, di vendita, di nuova o di cessata locazione dei singoli corpi di fabbricato e fino alla scadenza dell annualità in corso. Art.14 Merce all aperto La presente polizza si intende prestata anche nel caso in cui le merci dovessero essere riposte in cantieri di lavorazione su suolo pubblico, aree della Contraente chiuse o all aperto ed ovunque la stessa abbia necessità di riporne parte, intendendosi incluso in garanzia il caso in cui le merci dovessero essere depositate presso stabilimenti e/o depositi di terzi, esposizioni, fiere anche all aperto. Art.15 Contiguità e vicinanze pericolose L Assicurato è sollevato dall obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di m. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio Art.16 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l attribuzione del valore delle cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: a) Fabbricati si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area di sedime, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà; b) Macchinari, attrezzature, impianti, conduttori ed arredamento, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà; c) Merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci,, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L ammontare del danno si determina: Per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui alla lettera a) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle danneggiate; Per i Macchinari, attrezzature, impianti, conduttori, arredamento e merci ( punti b- c) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e l eventuale valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all Erario. Art.17 Assicurazione parziale Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l Impresa indennizza il danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata ed il valore risultante al momento del sinistro. Questa norma non si applica qualora l assicurazione sia prestata a primo rischio assoluto. 13

14 Art.18 Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile per nessun titolo l Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art.19 Indennizzo separato per ciascuna partita Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall Art.16 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Impresa a titolo di indennità per il sinistro. Art.20 Rinuncia all azione di surroga A parziale deroga dell art.1916 del C.C. l Impresa rinuncia all azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione nei confronti del responsabile. SEZIONE 4 COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FABBRICATI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI, MERCI, ED ARREDI D UFFICIO Art. 1 - Patrimonio Assicurato Ai fini della identificazione e descrizione del patrimonio assicurato, l allegato A Patrimonio mobile immobiliare, impiantistico e conduttori anche ricadenti in aree di pertinenza degli immobili, costituiscono parte integrante del presente capitolato e della copertura della polizza assicurativa in questione. Art.2 Rischio coperto dall assicurazione L Impresa assicurativa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: 2.1. Incendio Fulmine Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi Implosione Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, nonché caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti e relative scorie Sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 m. da esse I guasti causati alle cose assicurate per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l evento dannoso, sia esso incendio o uno degli altri eventi garantiti con la presente polizza Onda sonica (sonic bang) determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica o sonica Urto dei veicoli stradali, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all Assicurato né al suo servizio Colaggio o fuoriuscita di liquidi a seguito di guasti o rottura di impianti tecnici automatici di estinzione e di tubazione in genere a servizio del fabbricato, con esclusione dei danni causati da umidità e stillicidio Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: 1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; 2. bagnamento causato da precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant altro trasportato dal vento, verificatosi all interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non indennizza i danni: a. causati da: - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; 14

15 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d acqua naturali o artificiali; - mareggiata, penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico neve; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - franamento, cedimento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; b. subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne; - cose assicurate all aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio La Società, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: 1. tumulti popolari, scioperi e sommosse; 2. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall Assicurato o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori. Resta fermo che la Società non indennizza, ancorché conseguenti agli eventi di cui ai numeri 1) e 2), i danni di cui alle altre esclusioni indicate dall Art.3 - Esclusioni, nonché i danni: - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; - avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l occupazione si protragga per oltre cinque giorni consecutivi; - se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall intero contratto mediante lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso Terremoto e Maremoto La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - causati da terremoto e/o maremoto. Resta fermo che la Società non indennizza, ancorché conseguenti a terremoto/maremoto, i danni di cui alle altre esclusioni indicate dall Art. 3 Esclusioni, nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto/maremoto sulle cose assicurate. Ai fini della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera 15

16 raccomandata; in tale caso la Polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota del premio imponibile annuo riportato in Polizza relativo al periodo di rischio non corso Inondazioni, alluvioni, allagamenti. La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - causati da fuoriuscita d'acqua, e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze. La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua e da traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica. La Società non indennizza i danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate; c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; d) a cose mobili all'aperto; e) ad impianti fotovoltaici; f) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata; in tale caso la Polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota del premio imponibile annuo riportato in Polizza relativo al periodo di rischio non corso Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro. L Impresa risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/94 e successive modificazioni ed integrazioni sino alla concorrenza della somma precisata in polizza Fenomeno elettrico. L Impresa risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresi i danni ad apparati audio e/o video anche se posti su muri di cinta e/o cancelli all esterno di fabbricati o impianti. L Impresa non risponde dei danni: a) causati da usura o da carenza di manutenzione; b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova; c) dovuti a difetti noti all Assicurato all atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore od il fornitore Rottura lastre La garanzia copre i danni materiali e diretti derivanti da rottura accidentale a: - lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro compreso gli specchi; il tutto installate all esterno del fabbricato o nelle immediate vicinanze dell esercizio assicurato. Non sono risarcibili i danni: derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché a rigature, segnature e scheggiature. avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi - lavori di straordinaria manutenzione. 16

17 2.18. Furto di fissi ed infissi, anche in occasione di eventi socio-politici, e di impianti all aperto all interno dell area di pertinenza degli immobili, di proprietà in gestione e di uso comune, o guasti arrecati agli stessi dai ladri Rovina di ascensori e montacarichi, inclusi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni Franamenti e smottamenti La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o maremoto. La Società non risponde dei danni: a) causati da mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dei franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno sugli enti assicurati; c) a enti mobili all'aperto Sovraccarico neve L Impresa risponde dei danni materiali e diretti, causati agli enti assicurati, da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocato dal peso della neve. L a Società non risarcisce i danni causati: a) da valanghe e slavine; b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione della garanzia; c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; d) ai fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia ed al loro contenuto); e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico della neve. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza bis- Grandine Fermo quanto disposto dall art Eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai: - serramenti, vetrate e lucernari in genere, - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. Agli effetti della presente condizione: - il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati nella Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo ; - in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al limite di indennizzo indicato nella Scheda riepilogativa franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Immobili in locazione L assicurazione copre i rischi di cui per legge è chiamato a rispondere il locatore relativamente agli immobili condotti in locazione. Art.3 Esclusioni Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, occupazione militare, insurrezione, invasione nonché nel caso di confisca, sequestro, requisizione per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrata; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati con dolo dell Assicurato; 17

18 d) causati da eruzioni vulcaniche; e) di smarrimento delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; f) alla macchina od all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) alle autovetture ed agli autocarri della Contraente; h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale e industriale, sospensione dal lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; i) da inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale; Art.4 Stato di conservazione degli immobili La garanzia prestata con la presente polizza si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura. Art. 5 Sezioni incluse La Sezione 6 del presente capitolato, si intende richiamata integralmente nella presente sezione 4 GARANZIE E CONDIZIONI INTEGRATIVE Art. 6 Acqua condotta (senza ricerca guasti) L Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenuti negli enti medesimi. L Impresa non risponde: dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. La presente estensione di garanzia è prestata: previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di 1000,00; in nessun caso l Impresa pagherà, per singolo sinistro ed anno assicurativo, somma maggiore a ,00. Art. 7 Spese per ricerca guasti A parziale deroga di quanto specificato nella Clausola Acqua Condotta, si conviene di estendere la garanzia al risarcimento delle spese di demolizione e ripristino di parte del fabbricato e degli impianti danneggiati necessariamente sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine ad un danno da spargimento d acqua. Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di 1000,00; in nessun caso l Impresa pagherà, per singolo sinistro ed anno assicurativo, somma maggiore a ,00. SEZIONE 5 COPERTURA ASSICURATIVA FURTO IMPIANTI, CONDUTTURE MACCHINARI, ATTREZZATURE, MERCI, ED ARREDI D UFFICIO Art. 1 - Patrimonio Assicurato Ai fini della identificazione e descrizione del patrimonio assicurato, l allegato A Patrimonio mobile immobiliare, impiantistico e conduttori anche ricadenti in aree di pertinenza degli immobili, costituiscono parte integrante del presente capitolato e della copertura della polizza assicurativa in questione. Art. 2 Sezioni incluse Le Sezioni 2, 3 e 6 del presente capitolato, si intende richiamata integralmente nella presente sezione 5. Art. 3 Assicurazione a primo rischio assoluto L assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale. 18

19 Art. 4 Rischio assicurato L Impresa si obbliga a risarcire l Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, impianti, condutture elettriche, macchinari, merci, attrezzature, arredi d ufficio ecc anche se poste all aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati dell assicurato, a meno che vi siano destinati per natura / utilizzo nonché gli impianti fissi ed infissi posti all interno di fabbricati e prefabbricati purchè custoditi. A titolo semplificativo e non limitativo in base alle seguenti descrizioni. a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l uso di chiave vera anche se fraudolento; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; a) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Art.5 Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; b) agevolati dall Assicurato o dal Contraente con dolo, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: persone delle quali l Assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi dall autore del sinistro; d) autovetture ed automezzi della Contraente. Art. 6 Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l Assicurato rimborsi alla Società l intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la società ha risarcito il danno solo in parte, l Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell importo dell indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall ammontare del danno, originariamente accertato, il valore delle cose recuperate: sull importo così ottenuto viene ricalcolato l indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L Assicurato ha, tuttavia, facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l abbandono pagando l indennizzo dovuto. Art. 7 Furto, rapina estorsione dei beni mobili L Impresa si obbliga ad indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a: a) perdita o danneggiamento dell arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati e/o all interno delle aree di pertinenza dei fabbricati, serbatoi ecc dell Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi; b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina; c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci anche poste all aperto o all interno di aree o di furgoni di pertinenza dell assicurato. A condizione però che l Assicurato sia il proprietario o il gestore degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell importo indicato nell apposita scheda della Sezione 6. 19

20 Art.8 Enti e partite all'aperto S intendono assicurati anche se posti all aperto all interno delle aree di pertinenza dei fabbricati, tutti gli enti di proprietà e non dell Assicurato causati da furto o rapina così come classificati alla voce Impianti, attrezzature, macchinari, cavidotti elettrici, merci ecc, di cui alle definizioni, con l esclusione di: armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, apparecchiature telefoniche, radio in genere anche ricetrasmittenti, enti sotto sequestro ed opere d arte. Gli Enti e beni s intendono in copertura anche durante le operazioni di carico e scarico delle stesse, oppure caricate su automezzi stazionanti in uso dall assicurato. Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo Partite/Somme Assicurate previa detrazione di quanto indicato nel prospetto scoperti e franchigie. Art. 9 Stato di conservazione dei beni La garanzia prestata con la presente polizza si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei beni oggetto della copertura. GARANZIE AGGIUNTIVE 10. Rapina iniziata all esterno L Assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand anche sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. 11. Scoperto per garanzia rapina Limitatamente alla garanzia rapina vale la seguente clausola: In caso di sinistro, l Impresa corrisponderà all Assicurato il 90% dell importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri. 12. Danni ai valori Sono parificati ai danni di furto e rapina i danneggiamenti e le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva. 13. Guasti ladri L assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ,00 per sinistro per i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri), posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina, consumati o tentati. La somma assicurata per questa garanzia è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. In caso di sinistro l impresa corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto pari al 20% con franchigia minimo di 1.000,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell Assicurato stesso. 14. Furto commesso con chiavi autentiche L assicurazione comprende anche il caso in cui risulti provato che un estraneo all Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore, od impossessandosene mediante furto con scasso, purché l estorsione o il furto di dette chiavi avvenga fuori dai locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi. 15. Atti vandalici L assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, consumati o tentati. 16 Franchigie e scoperti per sinistro In caso di sinistro, L Impresa corrisponderà all Assicurato, ove non diversamente contrattualizzato, la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto pari al 10%, con franchigia di 500,00 per le partite 4, 5 e 6, e di uno scoperto pari al 20% con franchigia di ,00 per le partite 1, 2 e 3 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell Assicurato stesso. 20

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito Polizza Assicurativa Leasing Immobiliare Finito La polizza assicurativa Leasing Immobiliare Finito, studiata da UniCredit Leasing in convenzione con compagnie di assicurazione di elevato standing, oltre

Dettagli

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA (OR) UFFICIO TECNICO

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA (OR) UFFICIO TECNICO COMUNE DI GONNOSTRAMATZA (OR) UFFICIO TECNICO CAPITOLATO D ONERI PER COPERTURA ASSICURATIVA (Allegato alla procedura di gara di cui alla Det. U.T. n 128/2013) Oggetto: Richiesta di quotazione polizza incendio

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dettagli

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito Polizza Assicurativa Leasing Immobiliare Finito Fino a 10 Mil. La polizza assicurativa Leasing Immobiliare Finito, studiata da UniCredit Leasing in convenzione con compagnie di assicurazione di elevato

Dettagli

SCHEDE dei RISCHI CONVENZIONE MULTIRISCHI ALL RISKS RCT/O - RCP

SCHEDE dei RISCHI CONVENZIONE MULTIRISCHI ALL RISKS RCT/O - RCP SCHEDE dei RISCHI CONVENZIONE MULTIRISCHI ALL RISKS RCT/O - RCP PER I CONSORZIATI A Consorzio Brokers Italiani di Assicurazione e Riassicurazione Indipendenti Via Soperga 2 20127 - Milano ed operante esclusivamente

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

Assicurazione Incendio fabbricati, magazzini, depositi, uffici

Assicurazione Incendio fabbricati, magazzini, depositi, uffici Assicurazione Incendio fabbricati, magazzini, depositi, uffici Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate

Dettagli

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni.

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni. INDICE SCHEDA 5 PROFILO PRO GLOBALE FABBRICATI Contratto di Assicurazione Incendio, Cristalli, R.C.G., Tutela Legale dedicato ad immobili destinati ad uso civile Cos è A chi è rivolto Caratteristiche del

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima dei danni a fabbricati civili. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima dei danni a fabbricati civili. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO Stima dei danni a fabbricati civili Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10 Prof. Romano Oss Nozione di danno economico: Stima dei danni a fabbricati diminuzione di valore

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

Polizza Incendio a Copertura di Mutuo

Polizza Incendio a Copertura di Mutuo MutuoLiguria Polizza Incendio a Copertura di Mutuo DEFINIZIONI Nel testo si intende: Assicurato: Assicurazione: Contraente: Esplosione: Fabbricato: Incendio: Indennizzo: IVASS o ISVAP: Scoppio: Sinistro:

Dettagli

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 Capitolato di assicurazione C.V.T. per la copertura dei rischi Incendio; Furto; Eventi Naturali; Eventi Sociopolitici; Ricorso Terzi; Cristalli;

Dettagli

Il Fabbricato : collocazione assicurativa, criteri di valutazione preventiva e di riduzione del rischio

Il Fabbricato : collocazione assicurativa, criteri di valutazione preventiva e di riduzione del rischio Executive Program Percorso di sviluppo professionale per gli amministratori di condominio ANACI 3 modulo - L amministratore di condominio: le competenze fiscali, bancarie, assicurative, contabili e informatiche

Dettagli

Copertura Multiline per la PMI. Obiettivi, confini e struttura

Copertura Multiline per la PMI. Obiettivi, confini e struttura Copertura Multiline per la PMI Obiettivi, confini e struttura 0 ASSICURAZIONE MULTIRISCHI AZIENDE Struttura Sezione I Danni Materiali All risks Sezione II Danni Indiretti Loss of profit Sezione III Responsabiltà

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari

Dettagli

POLIZZA CAR N. 298752486 - Assicurazioni Generali

POLIZZA CAR N. 298752486 - Assicurazioni Generali POLIZZA CAR N. 298752486 - Assicurazioni Generali Contraente: Stazione appaltante: Società di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionario) Via Somalia, 2/4-25126 Brescia C.A.L. SpA ( Concedente ) Contraente

Dettagli

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Allegato 3 Convenzione Nazionale CISL - UGF PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Condizioni riservate alle Strutture Sindacali (Nazionali, Regionali, Territoriali e di Categoria) e alle Società ed Enti di loro

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto]

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto] ALLEGATO 1 I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio= 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta economica dell Allegato

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA

COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA ARPACAL

ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA ARPACAL ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA ARPACAL I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio = 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio = 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Spett.le Comune di Bardonecchia Piazza De Gasperi 1 10052 Bardonecchia (TO) COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Scheda di offerta tecnica Premesso che

Dettagli

ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS Finalità Nelle more dell emanazione da parte dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas di provvedimenti per la determinazione

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna

Dettagli

PROVINCIA DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI $//(*$72³% DOOD'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOH1BBBBBGHOBBBBBBBBBBB PROVINCIA DI BRINDISI 9LD'H/HR%5,1',6, CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (parte meccanica ed

Dettagli

COMUNE DI BARLASSINA. (Provincia di Monza e Brianza) CONTRATTO DI LOCAZIONE. Il giorno del mese di dell anno con il

COMUNE DI BARLASSINA. (Provincia di Monza e Brianza) CONTRATTO DI LOCAZIONE. Il giorno del mese di dell anno con il COMUNE DI BARLASSINA (Provincia di Monza e Brianza) CONTRATTO DI LOCAZIONE Il giorno del mese di dell anno con il presente contratto il signor Responsabile del Settore Tecnico nominato con Decreto del

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Capitolato LOTTO 2 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di 3

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (Approvato con delibera di C.C. n.34 del 37/11/2009 ) ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI ALL. TO 3 REGOLAMENTO ALBO FORNITORI 1 Art. 1 ISCRIZIONE. L iscrizione: a) è riservata alle imprese individuali o collettive legalmente costituite; b) viene effettuata per categorie merceologiche o per

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO COMUNE DI MONTIANO PROVINCIA DI FORLI' - CESENA Piazza Maggiore - 47020 MONTIANO (FC) Tel. 0547-51151 / 51032 - Fax 0547-51160 E-mail: scuola-cultura@comune.montiano.fc.it Servizi Sociali-Scolastici-Culturali

Dettagli

Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO

Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA Fornitura di gas e dei servizi connessi presso gli insediamenti della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI S.p.A. ) Capitolato tecnico

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI CASA DI RIPOSO- RESIDENZA PROTETTA FONDAZIONE "CECI" Via G.P. Marinelli, n. 3, 60021 Camerano (AN) SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI (art. 279, c. 1, lett. f) DPR 5.10.2010, n. 207) Lì.. IL

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

FormulaDomus. A chi si rivolge. Modulo incendio Fabbricato base. Fabbricato completo

FormulaDomus. A chi si rivolge. Modulo incendio Fabbricato base. Fabbricato completo La compagnia BCC Assicurazioni S.p.A. A chi si rivolge La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, proprietaria del fabbricato indicato nel modulo di adesione e che abbia aderito

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

Ecoenergy. Bari, 15 settembre 2010

Ecoenergy. Bari, 15 settembre 2010 Ecoenergy Bari, 15 settembre 2010 1 AXA MPS Ecoenergy per la protezione dell investimento nel fotovoltaico ai vantaggi di carattere ambientale, fiscale ed economico ottenibili da un investimento in un

Dettagli

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Caldaie È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali quanto per quelle centralizzate. L obbligo dello sbocco sopra il tetto è escluso soltanto

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio ARTICOLO 1 FINALITA Le finalità che la Città di Desio intende perseguire con il progetto di videosorveglianza

Dettagli

Guida alla le)ura della polizza incendio fabbrica2 e macchinari Come migliorare la copertura e ridurre i cos2

Guida alla le)ura della polizza incendio fabbrica2 e macchinari Come migliorare la copertura e ridurre i cos2 Guida alla le)ura della polizza incendio fabbrica2 e macchinari Come migliorare la copertura e ridurre i cos2 Workshop del 16 aprile 2015 Best Western Premier BHR Treviso Hotel 1. MAPPATURA DEL RISCHIO

Dettagli

Regolamento di Partecipazione Fiere Agro-Alimentari 2008

Regolamento di Partecipazione Fiere Agro-Alimentari 2008 ASSESSORATO DELL AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE SERVIZIO POLITICHE DI MERCATO E QUALITA Regolamento di Partecipazione Fiere Agro-Alimentari 2008 Art. 1 - Ente Organizzatore Assessorato Regionale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

COMUNE DI MARTIGNANO

COMUNE DI MARTIGNANO COMUNE DI MARTIGNANO Provincia di Lecce Valore dell atto: La presente Convenzione è a titolo gratuito. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D USO GRATUITO DEI LOCALI SITI IN VIA GARIBALDI, AL PRIMO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI Regolamento adottato in Consiglio Comunale n. 82 del 22/11/2007 1 Art. 1 GENERALITA Gli immobili

Dettagli

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Pagina 1 di 5 COMUNE DI ADRANO Provincia di Catania REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/02/2010 Pagina 1 INDICE Pagina 2 di

Dettagli

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE

Dettagli

Sezione II - Responsabilità Civile

Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

Considerazioni relative ai problemi legati agli indennizzi Pierluigi Cavallotti

Considerazioni relative ai problemi legati agli indennizzi Pierluigi Cavallotti 7 Marzo 2013 - Associazione Industriali Mantova - Via Portazzolo 9 Mantova Terremoto: i dati e la gestione del rischio. Quale prevenzione? Come assicurarsi? Considerazioni relative ai problemi legati agli

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE - CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA - CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE Pag. 1 di 10 DEFINIZIONI Contraente L azienda A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI-COTUGNO-C.T.O. Impresa La Compagnia Assicuratrice.

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

Servizio per l Automazione Informatica e l Innovazione Tecnologica Ufficio IV

Servizio per l Automazione Informatica e l Innovazione Tecnologica Ufficio IV Servizio per l Automazione Informatica e l Innovazione Tecnologica Ufficio IV. Accogliendo le richieste pervenute da parte di diverse scuole questo Servizio ha provveduto a sottoscrivere un apposito accordo,

Dettagli

Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. - SAT. Appalto dei servizi di copertura assicurativa Periodo 31/12/ 2012 31/12/2015

Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. - SAT. Appalto dei servizi di copertura assicurativa Periodo 31/12/ 2012 31/12/2015 Lotto Danni al patrimonio immobe e mobe per conto della quale agisce, dichiara la disponibità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto Danni al patrimonio immobe e

Dettagli

Solar Power All Risks PRODUCT OVERVIEW

Solar Power All Risks PRODUCT OVERVIEW Solar Power All Risks PRODUCT OVERVIEW Solar Power All Risks È una copertura assicurativa dedicata agli impianti fotovoltaici Bene assicurato: l impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe,

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SETTORE AVVOCATURA SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E ASSICURAZIONI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA R.C.A. E INFORTUNIO DEL CONDUCENTE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono:

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

Comune di Valsavarenche. Inventario Beni Mobili ed Immobili. Regolamento

Comune di Valsavarenche. Inventario Beni Mobili ed Immobili. Regolamento Comune di Valsavarenche Inventario Beni Mobili ed Immobili Regolamento Indice Art. 1 Inventario dei Beni Mobili ed Immobili... pag. 3 Art. 2 Classificazione dei Beni... pag. 3 Art. 3 Inventario dei Beni

Dettagli

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori

Dettagli

ESTRATTO CONDIZIONI DAL 1 GENNAIO 2014 POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI PERDITE OCCULTE DI ACQUA POTABILE

ESTRATTO CONDIZIONI DAL 1 GENNAIO 2014 POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI PERDITE OCCULTE DI ACQUA POTABILE ASPEM S.p.A. Servizio Acquedotto AXA Agenzia Sviluppo & Trading ESTRATTO CONDIZIONI DAL 1 GENNAIO 2014 POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI PERDITE OCCULTE DI ACQUA POTABILE CONTRAENTE: ASPEM S.p.A.

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov. NA)

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov. NA) COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov. NA) CONVENZIONE PER L INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO DEI LAVORI DI manutenzione istituti scolastici e immobili comunali, comprensive degli impianti

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA

CONTRATTO DI CONSULENZA CONTRATTO DI CONSULENZA Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società Con sede in Partita Iva / Codice Fiscale Rappresentata dal sig. Nato a il

Dettagli

periodo di 12 mesi i difetti di conformità, pertanto e nostro obbligo ripristinare con la riparazione i difetti

periodo di 12 mesi i difetti di conformità, pertanto e nostro obbligo ripristinare con la riparazione i difetti INFORMAZIONI CIRCA L APPLICAZIONE DELLA GARANZIA DI CONFORMITA VEICOLO USATO La nostra azienda applica su ogni veicolo usato venduto la Garanzia di conformità prevista dal codice al consumo, la garanzia

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

CONTRATTO ESTIMATORIO

CONTRATTO ESTIMATORIO Allegato C3 FAC SIMILE Contratto estimatorio Protesi ortopediche e mezzi di sintesi Premessa Il contratto estimatorio è il contratto con cui una parte consegna una o più cose mobili all altra parte e questa

Dettagli

7.2 Controlli e prove

7.2 Controlli e prove 7.2 Controlli e prove Lo scopo dei controlli e delle verifiche è quello di: assicurare che l ascensore sia stato installato in modo corretto e che il suo utilizzo avvenga in modo sicuro; tenere sotto controllo

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

L anno., il giorno. del mese di.. presso

L anno., il giorno. del mese di.. presso BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA

Dettagli