CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA, INCENDIO, FURTO, KASKO, INFORTUNI E TUTELA LEGALE PER I VEICOLI MOTOR

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA, INCENDIO, FURTO, KASKO, INFORTUNI E TUTELA LEGALE PER I VEICOLI MOTOR IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; c) Glossario DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Mod.FascInfMotorLloyds12.01

2 NOTA INFORMATIVA Polizza Motor La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Relativamente al contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a Motore e dei Natanti il Contraente può richiedere presso i punti vendita e nel sito internet degli Assicuratori il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo o natante che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dagli Assicuratori. * * * PREMESSA Il Contratto di Assicurazione è sottoscritto in collaborazione con All Risks s.r.l., con sede in Roma, Via Leonida Bissolati Roma, dagli Assicuratori di seguito indicati: Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd s di Londra (Lloyd s) con sede legale a One Lime Street - London EC3M 7HA England che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento, iscrizione nell elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero I Rappresentante per la gestione dei sinistri per i Lloyd s per la Responsabilità Civile Automobilistica è Enrico Bertagna, attuale Rappresentante Generale dei Lloyd s in Italia - Corso Garibaldi Milano. * * * A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Informazioni generali relative ai Lloyd s a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nel Modulo di Polizza (e ogni altro Assicuratore identificato nel Modulo di Polizza). La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima Mod.FascInfNIMotorLloyds12.01 Pagina 1 di 13

3 sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd s.. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Il recapito telefonico, l indirizzo e il sito internet di Lloyd s sono, rispettivamente: , servizioclienti@lloyds.com e e. I membri di Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I dell elenco dell Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Come riportato a pag. 61 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2010* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad Eur milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR milioni, dai Bilanci dei membri di EUR milioni e da riserve centrali di EUR milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2010*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2010: ** Tasso di cambio al : EUR 1 = GBP 0,86075 (fonte: ) L aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: (art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto offerto dagli Assicuratori fornisce la copertura assicurativa di un veicolo, articolata nelle seguenti sezioni: Responsabilità Civile Automobilistica; Incendio e Furto; Kasko; Infortuni; Tutela Legale; Pacchetto Gold; Pacchetto Sicur Car. AVVERTENZA Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa pertanto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il Contraente, pertanto, è libero di cambiare gli Assicuratori senza alcun obbligo di preavviso. Resta comunque facoltà delle Parti manifestare la propria volontà di rinnovare il contratto stesso vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione - Durata del Contratto e Decorrenza della Garanzia, Condizioni Generali di Assicurazione Rinnovo del Contratto. Mod.FascInfNIMotorLloyds12.01 Pagina 2 di 13

4 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Sezione Responsabilità Civile Automobilistica La presente assicurazione è stipulata con una formula tariffaria Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri verificatisi nei periodi assicurativi degli anni precedenti. Le riduzioni e le maggiorazioni di cui sopra vengono determinate in base a quanto descritto nelle Condizioni di Assicurazione vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Responsabilità Civile Condizioni Particolari di Assicurazione - Forma Tariffaria No Claims Discount. Sono oggetto della presente copertura assicurativa, in conformità alle norme vigenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo assicurato vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Responsabilità Civile Condizioni Particolari di Assicurazione - Oggetto dell Assicurazione. AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Responsabilità Civile Condizioni Particolari di Assicurazione - Esclusioni e Rivalsa. AVVERTENZA Gli Assicuratori laddove previsto nelle Condizioni di Assicurazione e consentito dalla normativa, possono esercitare azioni di rivalsa/surroga. In tal caso gli Assicuratori che, a seguito di sinistro, liquidano l indennizzo al terzo danneggiato possono esercitare l eventuale rivalsa degli Assicuratori nei confronti del Contraente, in virtù del disposto dell Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione - Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio Aggravamento del Rischio, Sezione Responsabilità Civile Condizioni Particolari di Assicurazione Esclusioni e Rivalsa, Sezione Responsabilità Civile Condizioni Particolari di Assicurazione Denuncia dei Sinistri, Sezione Responsabilità Civile Condizioni Particolari di Assicurazione Carta Verde. In caso di operatività del Pacchetto GOLD, gli Assicuratori rinunciano al diritto di rivalsa per alcuni specifici casi vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Pacchetto GOLD - Sezione Responsabilità Civile - Rinuncia alla Rivalsa. In caso di operatività della clausola accessoria - Sezione Responsabilità Civile - CLAUSOLA Guida in stato d ebbrezza e sostanze stupefacenti gli Assicuratori rinunciano al diritto di rivalsa per alcuni specifici casi vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Clausole Accessorie - Sezione Responsabilità Civile - Clausola Guida in stato d ebbrezza e sostanze stupefacenti. AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Aggravamento del Rischio, Sezione Responsabilità Civile Condizioni Particolari di Assicurazione - Oggetto dell Assicurazione, Clausole Accessorie - Sezione Responsabilità Civile - Clausola Franchigia. Esempio Richiesta di Indennizzo Terzo danneggiato: Euro ,00 Franchigia: Euro 500,00 Somma corrisposta dagli Assicuratori al Terzo danneggiato: Euro ,00 Somma da corrispondere da parte del Contraente agli Assicuratori: Euro 500,00 Sezione Incendio e Furto Gli Assicuratori garantiscono il veicolo assicurato per i danni materiali e diretti avvenuti in occasione di incendio, furto, rapina, scoppio vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Incendio e Furto Oggetto dell Assicurazione. Mod.FascInfNIMotorLloyds12.01 Pagina 3 di 13

5 AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Incendio e Furto Esclusioni, Sezione Incendio e Furto Valore Assicurato Regola Proporzionale e Reintegro, Sezione Incendio e Furto Determinazione dell Ammontare del Danno. AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Incendio e Furto Valore Assicurato Regola Proporzionale e Reintegro, Sezione Incendio e Furto Scoperto a Carico dell Assicurato, Clausole Accessorie Sezione Incendio e Furto Clausola Ricovero Notturno Veicolo, Clausole Accessorie Sezione Incendio e Furto Clausola Antifurto Satellitare, Clausole Accessorie Sezione Incendio e Furto Clausola Eventi Naturali e Socio-Politici. Esempio ammontare del danno superiore al Capitale assicurato Ammontare del danno Euro ,00 Capitale Assicurato Euro 5.000,00 Indennizzo = Capitale assicurato Euro 5.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Risarcimento = (a) (b) Euro 9.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 15% (c) = Scoperto Assoluto Euro 1.500,00 Risarcimento = (a) massimo tra (b) e (c) Euro 8.500,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 5% (c) = Scoperto Assoluto Euro 500,00 Risarcimento = (a) massimo tra (b) e (c) Euro 9.000,00 Il contratto assicurativo regola il caso di assicurazione parziale vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Incendio e Furto Valore Assicurato Regola Proporzionale e Reintegro. Clausola aggiuntiva alla garanzia Incendio e Furto Eventi Naturali e Socio-Politici Gli Assicuratori garantiscono il risarcimento di danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da eventi naturali ed in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo compiuto da terzi vedi titolazione articoli delle Clausole Accessorie Sezione Incendio e Furto, sub: Clausola Eventi Naturali e Socio-Politici. AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo vedi titolazione articoli delle Clausole Accessorie Sezione Incendio e Furto, sub: Clausola Eventi Naturali e Socio-Politici. AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali vedi titolazione articoli delle Clausole Accessorie Sezione Incendio e Furto, sub: Clausola Eventi Naturali e Socio-Politici. Mod.FascInfNIMotorLloyds12.01 Pagina 4 di 13

6 Esempio ammontare del danno superiore al Massimale Ammontare del danno Euro ,00 Massimale Assicurato Euro 5.000,00 Risarcimento = Massimale Euro 5.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Risarcimento = (a) (b) Euro 9.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 15% (c) = Scoperto Assoluto Euro 1.500,00 Risarcimento = (a) massimo tra (b) e (c) Euro 8.500,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 5% (c) = Scoperto Assoluto Euro 500,00 Risarcimento = (a) massimo tra (b) e (c) Euro 9.000,00 Il contratto assicurativo regola il caso di assicurazione parziale vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Incendio e Furto Valore Assicurato Regola Proporzionale e Reintegro. Sezione Kasko Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di collisione con altro veicolo a motore, di proprietà di Terzi identificati, derivante dalla circolazione vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Kasko Oggetto dell Assicurazione. AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Kasko Esclusioni, Sezione Kasko Valore Assicurato Regola Proporzionale e Reintegro, Sezione Kasko Determinazione dell Ammontare del Danno. AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Kasko Valore Assicurato Regola Proporzionale e Reintegro, Sezione Kasko Scoperto a Carico dell Assicurato. Esempio ammontare del danno superiore al Massimale Ammontare del danno Euro ,00 Massimale Assicurato Euro 5.000,00 Risarcimento = Massimale Euro 5.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Risarcimento = (a) (b) Euro 9.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Mod.FascInfNIMotorLloyds12.01 Pagina 5 di 13

7 Scoperto Percentuale 15% (c) = Scoperto Assoluto Euro 1.500,00 Risarcimento = (a) massimo tra (b) e (c) Euro 8.500,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 5% (c) = Scoperto Assoluto Euro 500,00 Risarcimento = (a) massimo tra (b) e (c) Euro 9.000,00 Il contratto assicurativo regola il caso di assicurazione parziale vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Kasko Valore Assicurato Regola Proporzionale e Reintegro. Sezione Infortuni La presente assicurazione copre esclusivamente gli infortuni cioè gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiamo per conseguenza la morte od un invalidità permanente subiti dal conducente del veicolo descritto vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Infortuni Oggetto dell Assicurazione. AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Infortuni Esclusioni, Sezione Infortuni Criteri di Indennizzabilità. AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Infortuni Invalidità Permanente da Infortunio. Esempio di grado di Invalidità riconosciuto inferiore o uguale alla franchigia Somma Assicurata Euro ,00 Grado di Invalidità permanente a seguito di infortunio 2% Franchigia 3% Risarcimento Euro 0 Esempio di grado di Invalidità riconosciuto superiore alla franchigia Somma Assicurata Euro ,00 (a) = Grado di Invalidità permanente a seguito di infortunio 5% (b) = Franchigia 3% (c) = Punti di Invalidità risarcibili = (a) (b) 2% (d) = Valore economico per punto di Invalidità (1% della Somma Assicurata Euro 500,00 Risarcimento = (c) * (d) Euro 1.000,00 Sezione Tutela Legale Gli Assicuratori assicurano il rischio dell assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Tutela Legale Oggetto dell Assicurazione. La gestione dei sinistri è stata affidata a Van Ameyde Italia s.r.l. Corso di Porta Romana n Milano. AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Tutela Legale Esclusioni, Sezione Tutela Legale Insorgenza del Sinistro Operatività della Garanzia. Mod.FascInfNIMotorLloyds12.01 Pagina 6 di 13

8 AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Tutela Legale Oggetto dell Assicurazione. Esempio ammontare del danno superiore al Massimale Ammontare del danno Euro ,00 Massimale Assicurato Euro 5.000,00 Risarcimento = Massimale Euro 5.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Risarcimento = (a) (b) Euro 9.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 15% (c) = Scoperto Assoluto Euro 1.500,00 Risarcimento = (a) massimo tra (b) e (c) Euro 8.500,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 5% (c) = Scoperto Assoluto Euro 500,00 Risarcimento = (a) massimo tra (b) e (c) Euro 9.000,00 Pacchetto Sicur Car Gli Assicuratori garantiscono il risarcimento di danni ai bagagli, delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo, di danni in caso di rottura accidentale dei cristalli, delle spese veterinarie per danni ad animali trasportati, delle spese per il ricovero temporaneo del veicolo disposto dalle Autorità, dei danni a seguito di furto di cose non assicurate, delle spese per lavaggio e disinfezione, dei danni a fissi ed infissi del garage e/o box. Gli Assicuratori inoltre prevedono le seguenti estensioni di garanzia: rischio locativo, ricorso terzi, reintegro gratuito, valore a nuovo e valore commerciale vedi titolazione articoli delle condizioni di assicurazione sub: Pacchetto Sicur Car - Base, Pacchetto Sicur Car - Top. AVVERTENZA La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Pacchetto Sicur Car - Base, Pacchetto Sicur Car - Top. AVVERTENZA La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Pacchetto Sicur Car - Base, Pacchetto Sicur Car - Top. Esempio ammontare del danno superiore al Massimale Ammontare del danno Euro ,00 Massimale Assicurato Euro 5.000,00 Risarcimento = Massimale Euro 5.000,00 Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Risarcimento = (a) (b) Euro 9.000,00 Mod.FascInfNIMotorLloyds12.01 Pagina 7 di 13

9 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 15% (c) = Scoperto Assoluto Euro 1.500,00 Risarcimento = (a) massimo tra (b) e (c) Euro 8.500,00 Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto (a) = Ammontare del danno Euro ,00 (b) = Franchigia Euro 1.000,00 Scoperto Percentuale 5% (c) = Scoperto Assoluto Euro 500,00 Risarcimento = (a) massimo tra (b) e (c) Euro 9.000,00 Il contratto assicurativo regola il caso di assicurazione parziale vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Incendio e Furto Valore Assicurato Regola Proporzionale e Reintegro. 3.1 Estensioni della copertura Pacchetto Gold Sezione Responsabilità Civile Automobilistica Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Pacchetto Gold No Claims Bonus, Pacchetto Gold Sezione Responsabilità Civile Rinuncia alla Rivalsa, Pacchetto Gold Sezione Responsabilità Civile Responsabilità Civile dei Trasportati e dei Minori, Pacchetto Gold Sezione Responsabilità Civile Protezione del No Claims Discount, Clausole Accessorie Sezione Responsabilità Civile Clausola Scuola Guida, Clausole Accessorie Sezione Responsabilità Civile Clausola Autotassametri/NCC, Clausole Accessorie Sezione Responsabilità Civile Gancio Traino, Clausole Accessorie Sezione Responsabilità Civile Clausola Guida in stato d ebbrezza e stupefacenti. Sezione Incendio e Furto Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Pacchetto Gold No Claims Bonus, Pacchetto Gold Sezione Incendio e Furto Reintegro Gratuito, Pacchetto Gold Sezione Incendio e Furto Valore a Nuovo, Pacchetto Gold Sezione Incendio e Furto Valore Commerciale, Pacchetto Gold Sezione Incendio e Furto Rischio Locativo, Pacchetto Gold Sezione Incendio e Furto Ricorso Terzi, Pacchetto Gold Sezione Incendio e Furto Bagaglio, Pacchetto Gold Sezione Incendio e Furto Perdita Chiavi, Pacchetto Gold Sezione Incendio e Furto Rimozione e Parcheggio, Pacchetto Gold Sezione Incendio e Furto Danni a Seguito di Furto di Cose non Assicurate, Pacchetto Gold Sezione Incendio e Furto Lavaggio e Disinfezione, Pacchetto Gold Sezione Incendio e Furto Danni a Fissi ed Infissi, Pacchetto Gold Sezione Incendio e Furto Cristalli, Pacchetto Gold Sezione Incendio e Furto Spese Veterinarie, Clausole Accessorie Sezione Incendio e Furto Clausola Garage, Clausole Accessorie Sezione Incendio e Furto Clausola Satellitare. Sezione Kasko Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Pacchetto Gold No Claims Bonus, Pacchetto Gold Sezione Kasko Reintegro Gratuito, Pacchetto Gold Sezione Kasko Kasko Integrale, Pacchetto Gold Sezione Kasko Ripristino Air Bag. Sezione Infortuni Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Pacchetto Gold No Claims Bonus, Pacchetto Gold Sezione Infortuni Tabella INAIL, Pacchetto Gold Sezione Infortuni Raddoppio Massimale, Pacchetto Gold Sezione Infortuni Invalidità Permanente Superiore al 60%, Pacchetto Gold Sezione Infortuni Rimborso Spese Mediche da Infortunio. Mod.FascInfNIMotorLloyds12.01 Pagina 8 di 13

10 Sezione Tutela Legale Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Pacchetto Gold No Claims Bonus, Pacchetto Gold Sezione Tutela Legale. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia In conformità a quanto previsto dall art. 129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell ipotesi che lo stesso risulti responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti: il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing; il coniuge, il convivente more uxorio l ascendente ed i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto; ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione - Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio Aggravamento del Rischio. AVVERTENZA Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli contemplati dalla Legge. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato ha l obbligo di dare comunicazione agli Assicuratori di eventuali aggravamenti e diminuzioni del rischio vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio Aggravamento del Rischio. A titolo esemplificativo un ipotesi di circostanza che può determinare la modificazione del rischio è il cambiamento del Comune di residenza del Contraente. 6. Premi Il premio della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa predisposta dagli Assicuratori ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dagli Assicuratori all Intermediario. Il pagamento del premio può essere effettuato secondo le seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all Intermediario in qualità di Agente degli Assicuratori; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario gli Assicuratori o l intermediario in qualità di agente degli Assicuratori; contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Nella seguente tabella vengono indicate le varie possibilità di frazionamento del premio ed i relativi oneri aggiuntivi: Periodicità di Oneri Aggiuntivi pagamento del Premio Annuale 0% Semestrale 4% Quadrimestrale 6% Trimestrale 8% AVVERTENZA In specifici casi, il Contraente ha la possibilità di ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo alla sola copertura di Responsabilità Civile Automobilistica, in relazione al periodo residuo per il quale il rischio è cessato vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Mod.FascInfNIMotorLloyds12.01 Pagina 9 di 13

11 Condizioni Generali di Assicurazione Vendita, Distruzione, Demolizione od Esportazione Definitiva del Veicolo. AVVERTENZA Gli Assicuratori possono applicare sconti di premio personalizzati anche in funzione di specifiche strategie tecniche e commerciali. 7. Informativa in corso di contratto Gli Assicuratori si impegnano a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all attestazione sullo stato del rischio, riportante l informativa prevista dalle disposizioni vigenti. 8. Attestazione sullo stato del rischio classe di merito Sezione Responsabilità Civile Automobilistica Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, gli Assicuratori invieranno all indirizzo indicato in polizza relativo al Contraente l attestazione sullo stato del rischio relativa al veicolo assicurato. L attestazione sullo stato del rischio ha una validità di cinque anni. La copertura assicurativa prevede specifici meccanismi di assegnazione della classe di merito universale anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Responsabilità Civile - Condizioni Particolari di Assicurazione Forma Tariffaria No Claims Discount. AVVERTENZA La classe di merito di conversione universale c.d. CU riportata sull attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti Responsabilità Civile Auto di ciascuna compagnia. 9. Recesso Il contratto assicurativo, salvo diversa pattuizione, ha una durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Quindi il contratto assicurativo decade alla sua naturale scadenza senza nessun obbligo da parte del Contraente di comunicare l eventuale intenzione di recedere dal contratto stesso. Le parti non possono recedere dal contratto assicurativo nel corso della sua durata. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento della rate di premio scadute si prescrive in dodici mesi dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in ventiquattro mesi dal giorno in cui si e verificato il fatto su cui il diritto si fonda secondo quanto stabilito dall art.2952 del Codice Civile. 11. Regime fiscale I premi relativi alle varie Sezioni del contratto assicurativo sono soggetti alle imposte e/o contributi riportati nella seguente tabella: Sezione Imposta sul Premio Imponibile Contributo S.S.N. Responsabilità Civile Automobilistica 12,5% 10,5% Incendio e Furto 13,5% Kasko 13,5% Infortuni 2,5% Tutela Legale 13,5% Eventi Naturali e Socio-Politici 13,5% Pacchetto Sicurcar 13,5% Mod.FascInfNIMotorLloyds12.01 Pagina 10 di 13

12 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Procedura per il risarcimento del danno Sezione Responsabilità Civile Automobilistica Il contratto di assicurazione non prevede in nessun caso procedure di indennizzo diretto. AVVERTENZA La denuncia di sinistro deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (Art del Codice Civile). Alla denuncia di sinistro devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Il centro liquidazione dei sinistri è unico per tutto il territorio nazionale ed è sito presso All Risks Via Leonida Bissolati, Roma. Sezione Incendio e Furto AVVERTENZA In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve dare immediato avviso scritto agli Assicuratori di quanto accaduto, entro tre giorni dall evento, indicando la data, il luogo, l ora e le modalità del fatto, nonché l entità dello stesso, dettagliando inoltre i nomi, il domicilio ed un recapito telefonico dell eventuale Controparte e/o degli eventuali testimoni. La comunicazione del sinistro dovrà essere corredata dalla denuncia in originale presentata alle Autorità competenti subito dopo il fatto. Se il sinistro fosse avvenuto all estero, detta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla Autorità locale competente che a quella italiana. Sezione Kasko, Infortuni, Pacchetto Gold e Pacchetto Sicur Car AVVERTENZA In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve dare immediato avviso scritto agli Assicuratori di quanto accaduto, entro tre giorni dall evento, indicando la data, il luogo, l ora e le modalità del fatto, nonché l entità dello stesso, dettagliando inoltre i nomi, il domicilio ed un recapito telefonico dell eventuale Controparte e/o degli eventuali testimoni. Sezione Tutela Legale AVVERTENZA L Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro presso l Agenzia o gli Assicuratori, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L Assicurato dovrà far pervenire agli Assicuratori la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l Assicurato può indicare agli Assicuratori un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. Gli Assicuratori si riservano il diritto di accettare il legale proposto dall assicurato, l accettazione avverrà tramite comunicazione ufficiale, nel caso di non accettazione gli Assicuratori si riservano il diritto di indicare un diverso legale di fiducia idoneo a tutelare gli interessi dell Assicurato o a richiedere il nominativo di un altro legale all Assicurato stesso. Se l Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dall Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto con gli Assicuratori, che avvertiranno l Assicurato di questo suo diritto. Mod.FascInfNIMotorLloyds12.01 Pagina 11 di 13

13 AVVERTENZA La gestione dei sinistri è stata affidata a Van Ameyde Italia s.r.l. Corso di Porta Romana n Milano. 13. Incidenti stradali con controparti estere Per la procedura da seguire al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia o all estero da veicoli immatricolati all estero si rimanda a quanto previsto dalle norme di legge ed alla procedura prevista nel contratto di assicurazione vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione Responsabilità Civile Incidenti stradali con controparti estere. In caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. 14. Facoltà del contraente di rimborsare l importo liquidato per un sinistro Il Contraente può evitare l assegnazione ad una classe di rischio superiore, che comporta pertanto un aumento del premio, rimborsando agli Assicuratori le somme liquidate per sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente. A tal fine il Contraente deve inoltrare specifica comunicazione scritta agli Assicuratori. 15. Accesso agli atti dell impresa I Contraenti ed i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. I richiedenti devono inoltrare specifica e completa richiesta scritta agli Assicuratori, i quali, entro 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta, comunicano l accoglimento della richiesta di accesso. Tale comunicazione contiene l indicazione del responsabile dell Ufficio di Liquidazione Sinistri cui è stata assegnata la trattazione del sinistro in oggetto, l indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato l accesso ed il periodo non inferiore a quindici giorni entro i quali prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. 16. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto di Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato alla All Risks s.r.l. per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano di Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ; complaint.info@financialombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. Mod.FascInfNIMotorLloyds12.01 Pagina 12 di 13

14 17. Arbitrato Sezione Responsabilità Civile Automobilistica, Incendio e Furto, Kasko, Infortuni, Pacchetto Gold, Pacchetto Sicur Car. Il contratto non prevede l arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Sezione Tutela Legale ed Infortuni Il contratto prevede l arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di Medicina Legale più vicina all Assicurato. AVVERTENZA Per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità giudiziaria. *** Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo Per la consultazione dell aggiornamento dei documenti precontrattuali e delle modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito e Gli Assuntori di rischi assicurativi di Lloyd s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il testo della Nota informativa è aggiornato al 2/2012. Il Rappresentante Generale per l Italia di Lloyd s Enrico Bertagna Mod.FascInfNIMotorLloyds12.01 Pagina 13 di 13

15 POLIZZA MOTOR CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. CondPolMotorLloyds12.01 CondPolMotorLloyds12.01 Pagina 1 di 39

16 Polizza MOTOR Il presente documento descrive la totalità delle condizioni del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, redatte per fornire la copertura assicurativa di un veicolo con gli Assicuratori, come di seguito definiti. Resta comunque inteso che, sulla base delle scelte del CONTRAENTE e/o dell ASSICURATO, saranno valide ed operanti a tutti gli effetti esclusivamente le SEZIONI, le CLAUSOLE ACCESSORIE ed i PACCHETTI presenti nel MODULO DI POLIZZA con l indicazione OPERANTE. DEFINIZIONI/GLOSSARIO Antifurto Satellitare Apparecchi fono-audiovisivi Assicurato Assicurazione Assicuratori Bilanci dei membri Black box o scatola nera Box auto Classe no claims discount Classe Universale (CU) Consumatore Contraente Contratto d Assicurazione l apparecchiatura elettronica installata sul veicolo, dotata di sistema satellitare e di altri apparati accessori indicati sul verbale di collaudo della stessa, in grado di dialogare con la Centrale Operativa; tale apparecchiatura, sulla base delle proprie caratteristiche, è stata classificata, per la determinazione del PREMIO di POLIZZA, in una delle tipologie che segue: - soft: limitato alla localizzazione del veicolo e senza trasmissione di segnale d allarme; - standard: localizzatore ed impianto d allarme con trasmissione del segnale mediante rete telefonica (GSM); l inserimento del sistema avviene mediante chiave elettronica o con trasponder per l abilitazione all avvio; - top: come il satellitare standard, ma con blocco propulsore, sensore antisollevamento e di movimento mediante GPS; inoltre l apparecchiatura consente in caso di incidente la registrazione di una serie di dati ( BLACK BOX o SCATOLA NERA ). radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo. il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. la garanzia prestata con il contratto assicurativo. il membro o membri di Lloyd s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione. l utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd s. apparato installato a bordo del veicolo assicurato per verificare una serie di dati durante il movimento del veicolo stesso e registrarli in caso di incidente. area privata, costruita nel rispetto delle norme anti-incendio vigenti, situata al piano terreno o seminterrato di un Edificio, nella quale vengono parcheggiati uno o più veicoli, il cui accesso è protetto da adeguati serramenti. Detta area, si trova all interno di un perimetro chiuso e protetto nell accesso principale (cancello di ingresso all autorimessa, dotato di adeguata serratura), e/o sorvegliata a vista da personale addetto. è la Classe Bonus/Malus di ingresso interna fissata dagli ASSICURATORI e che prevede riduzioni e maggiorazioni rispetto al PREMIO di POLIZZA base, in relazione al numero dei SINISTRI verificatisi nel periodo di validità del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA. è la classe Bonus/Malus di Conversione Universale (CU), ex classe CIP di cui all allegato 2 del Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006 di esecuzione del Codice delle Assicurazioni private. Tale classe è risultante dall Attestazione dello Stato del Rischio (attestato di rischio) rilasciato dai precedenti Assicuratori in occasione di ogni scadenza annuale. è la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall Assicurazione. il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. CondPolMotorLloyds12.01 Pagina 2 di 39

17 Degrado d uso Esplosione Fondi dei membri presso Lloyd s Franchigia FSA Furto Garage e/o rimessa Incendio Indennizzo Infortunio la percentuale di svalutazione del veicolo derivante dal confronto fra il VALORE A NUOVO ed il VALORE COMMERCIALE del veicolo stesso al momento del SINISTRO; tale percentuale si ricava dal seguente rapporto: (VALORE A NUOVO VALORE COMMERCIALE) VALORE A NUOVO sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità. i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei CONTRAENTI e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessiva di un membro. somma, pattuita fra le Parti, che rimane a carico dell ASSICURATO per ciascun INDENNIZZO. Tale importo va a ridurre l ammontare dell indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. l acronimo di Financial Services Authority, ossia l Organo di Vigilanza e di Controllo sulle Imprese esercenti l attività di Assicurazione con sede in Gran Bretagna. L FSA ha sede in 25 The North Colonnade Canary Wharf London E14 5HS. impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. area, pubblica e/o privata, nella quale vengono parcheggiati uno o più veicoli, il cui accesso è protetto da adeguati serramenti e/o sorvegliato a vista da personale addetto. Detta area, a cielo aperto o meno, deve anche essere opportunamente chiusa nell intero perimetro che la delimita. combustione con sviluppo di fiamma. la somma dovuta dagli ASSICURATORI all ASSICURATO in caso di SINISTRO. ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili. Invalidità Permanente perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professionale svolta. ISVAP l acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ossia l Organo di Vigilanza e di Controllo sulle Imprese esercenti l attività di Assicurazione con sede in Italia. L ISVAP ha sede in Roma Via del Quirinale, 21 Tel Fax Massimale somma sino a concorrenza della quale gli ASSICURATORI prestano l ASSICURAZIONE. Modulo di Polizza il documento allegato al Contratto di Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto di Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto di Assicurazione; Nucleo familiare unità sociologica che rappresenta la composizione dei familiari, fino al terzo grado ed inclusi i suoceri, stabilmente conviventi e residenti nel medesimo alloggio. Optional accessori e/o parti del veicolo non di serie, forniti ed installati dalla casa costruttrice del veicolo assicurato. Polizza il documento comprovante l esistenza dell ASSICURAZIONE. Posto auto interno lo stallo di dimensioni minime per la sosta degli autoveicoli, definite in 4,80 x 2,50 metri, situato al piano terreno o seminterrato di un edificio; tale area non è protetta da un proprio serramento e si trova all interno di un perimetro chiuso e protetto nell accesso principale (cancello di ingresso all autorimessa, dotato di adeguata serratura), e/o sorvegliata a vista da personale addetto. P.O.S. Point of Sale: l Intermediario regolarmente iscritto al R.U.I (Registro Unico degli Intermediari) con la collaborazione del quale il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA è stato redatto. P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico. Premio di Polizza Il corrispettivo dovuto dal Contraente agli ASSICURATORI. Proprietario l intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Rapina sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone. Regola proporzionale le garanzie assicurative del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, prestate a valore intero, prevedono l applicazione di quanto disposto dall Art del Codice Civile: qualora la somma assicurata sia inferiore al VALORE COMMERCIALE del veicolo assicurato, gli ASSICURATORI ridurranno la valutazione del danno CondPolMotorLloyds12.01 Pagina 3 di 39

18 Risarcimento Rischio Scoperto Scoppio Sindacato Sinistro Valore commerciale Valore a nuovo proporzionalmente alla differenza fra il VALORE COMMERCIALE e la somma assicurata. è la somma di quanto dovuto dall ASSICURATO al terzo danneggiato e per la quale gli ASSICURATORI si impegnano a tenerlo indenne, nel limite del MASSIMALE convenuto nel MODULO DI POLIZZA. la probabilità che si verifichi l evento dannoso. percentuale dell INDENNIZZO/RISARCIMENTO, pattuita fra le Parti, che rimane a carico dell ASSICURATO per ciascun SINISTRO. il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. è definito SINDACATO il membro di Lloyd s o il gruppo di membri di Lloyd s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di SINDACATO dal Council di Lloyd s. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. il valore del veicolo risultante dal listino BLU della pubblicazione specializzata EUROTAX Sanguinetti Editore relativo al mese ed all anno nei quali si è verificato il SINISTRO; nel caso in cui il veicolo non sia quotato in tale pubblicazione si farà riferimento al valore rilevabile dalle più diffuse riviste del settore. il prezzo di listino indicato dalla Casa Costruttrice relativo al veicolo di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie stabilmente fissate delle quali si possa dimostrare l effettiva presenza sul veicolo; tale valore comprende l I.V.A. solamente per la parte fiscalmente non recuperabile dall ASSICURATO; in caso di presenza di documentazione fiscalmente valida che dimostri un prezzo inferiore a quello di listino, tale prezzo sarà considerato quale VALORE A NUOVO. * * * CondPolMotorLloyds12.01 Pagina 4 di 39

19 PREMESSA Il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE è sottoscritto in collaborazione con la All Risks s.r.l., con sede in Roma, Via Leonida Bissolati Roma, dagli ASSICURATORI di seguito indicati. Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd s di Londra (Lloyd s) con sede legale a One Lime Street - London EC3M 7HA England che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento, iscrizione nell elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero I Rappresentante per la gestione dei sinistri per i Lloyd s per la Responsabilità Civile Automobilistica è Enrico Bertagna, attuale Rappresentante Generale dei Lloyd s in Italia - Corso Garibaldi Milano. * * * CondPolMotorLloyds12.01 Pagina 5 di 39

20 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA Il PREMIO di POLIZZA o la prima rata di PREMIO di POLIZZA deve essere pagata alla consegna del MODULO DI POLIZZA; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse in nome e per conto degli ASSICURATORI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il PREMIO di POLIZZA. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente secondo le modalità indicate dagli stessi ASSICURATORI o direttamente presso la sede del P.O.S. autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. Il PREMIO di POLIZZA pagato si intende comunque acquisito dagli ASSICURATORI. Art. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il PREMIO di POLIZZA è determinato sulla base delle informazioni rese dal CONTRAENTE e/o dall ASSICURATO al momento della stipula del CONTRATTO DI ASSICURAZIONE e riportate nel MODULO DI POLIZZA. Il CONTRAENTE e/o l ASSICURATO sono pertanto tenuti a dare immediata comunicazione agli ASSICURATORI delle eventuali modifiche relative a tali informazioni, intervenute in corso di contratto. Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal CONTRAENTE e/o dall ASSICURATO relativamente a circostanze che influiscono sulla determinazione del PREMIO di POLIZZA o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del RISCHIO, il pagamento di eventuali INDENNIZZI non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il PREMIO di POLIZZA convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Poiché tra gli elementi che concorrono a determinare il PREMIO di POLIZZA viene presa in considerazione la residenza o sede legale del PROPRIETARIO del veicolo o del locatario nel caso di contratti di leasing, il PROPRIETARIO e/o il CONTRAENTE e/o il Conducente abituale indicato nel MODULO DI POLIZZA sono tenuti a comunicare per iscritto il cambiamento di residenza delle Parti sopra indicate, intervenuto in corso di contratto. In mancanza di comunicazione si applicherà quanto previsto al comma 2 del presente articolo. Gli ASSICURATORI eserciteranno il diritto di rivalsa per quanto abbiano dovuto pagare al Terzo danneggiato per i danni derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato e descritto nel MODULO DI POLIZZA, in virtù del disposto dell Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede il totale RISARCIMENTO al Terzo danneggiato e, appunto, l eventuale rivalsa degli ASSICURATORI nei confronti del CONTRAENTE e/o dell Assicurato. Il CONTRAENTE e l ASSICURATO, sin caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, sono tenuti in solido a rimborsare agli ASSICURATORI, l importo del RISARCIMENTO o comunque tutte le somme corrisposte. Art. 3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere effettuate in forma scritta ed inviate mediante lettera raccomandata, fax o per telegramma: a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli ASSICURATORI: alla All Risks s.r.l. tramite la quale è stata effettuata l ASSICURAZIONE od al Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s Corso Garibaldi, MILANO; b) per quanto riguarda le comunicazioni all ASSICURATO e/o al CONTRAENTE: all ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori. c) Per le comunicazioni riguardanti la gestione dei sinistri: alla All Risks s.r.l. Via Leonida Bissolati, ROMA. Art. 4 LEGGE APPLICABILE Al CONTRATTO DI ASSICURAZIONE descritto nel MODULO DI POLIZZA è applicabile la legge italiana; per le controversie riguardanti il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE è competente, a scelta della parte attrice, l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo o sede legale del convenuto, ovvero quella di Roma. Art. 5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente documento valgono le norme legislative ed i regolamenti vigenti. Art. 6 IMPOSTE Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al PREMIO di POLIZZA, al CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ed agli atti da esso dipendenti, sono a totale carico del CONTRAENTE. Art. 7 DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L ASSICURAZIONE ha effetto dal giorno e dall ora indicati nel MODULO DI POLIZZA se il PREMIO di POLIZZA o la prima rata di PREMIO di POLIZZA sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento e termina alle ore del giorno indicato nel MODULO DI POLIZZA quale scadenza. Gli ASSICURATORI tuttavia manterranno operanti le garanzie prestate sino alle ore del 15 giorno successivo alla data di scadenza purché: il CONTRAENTE abbia provveduto al pagamento del PREMIO di POLIZZA della proposta di rinnovo entro lo stesso periodo; il veicolo indicato nel MODULO DI POLIZZA non sia stato oggetto di FURTO; CondPolMotorLloyds12.01 Pagina 6 di 39

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