NOVITA E CRITICITA UNICO/2015 BONUS INVESTIMENTI - ACE

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NOVITA E CRITICITA UNICO/2015 BONUS INVESTIMENTI - ACE GIANLUCA DAN 25 MAGGIO 2015 AUDITORIUM SAN FEDELE, VIA HOEPLI N. 3, MILANO

2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO VISTO DI CONFORMITA

3 VISTO DI CONFORMITÀ VISTOAIFINIIVAdaIVA/2010 L articolo 10 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, dispone che i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a euro annui hanno l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità dicui all art. 35 comma 1, lettera a) deld.lgs.9luglio1997,n.241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti. In alternativa è previsto che la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti soggetti al controllo ex articolo 2409-bis del codice civile.

4 VISTO DI CONFORMITÀ VISTO AI FINI DELLE ALTRE IMPOSTE da Unico/Irap/2014 I contribuenti che, ai sensi dell art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, intendono utilizzare in compensazione orizzontale, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte per importi superiori a euro annui, hanno l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità di cui all art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

5 VISTO DI CONFORMITÀ L art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, consente la compensazione nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail) tra i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando il modello di pagamento unificato F24. I crediti risultanti dal modello UNICO 2014 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti (per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare dall 1/1/2014).

6 VISTO DI CONFORMITÀ In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dal revisore legale il quale attesta di aver eseguito i controlli individuato dall art. 2, comma 2, del regolamento del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (regolare tenuta e conservazione scritture contabili/corrispondenza dati contabilità con la dichiarazione). C.M. 25 settembre 2014, n. 28 ha fornito le indicazioni anche per le check list, prevedendo un metodo semplificato: limitatamente alle dichiarazioni relative al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, il controllo della documentazione contabile può riguardare i documenti di importo superiore al 10 per cento dell ammontare complessivo dei componenti negativi.

7 VISTO DI CONFORMITÀ nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la dichiarazione. Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

8 VISTO DI CONFORMITÀ La C.M. 28/2014 richiede quindi la predisposizione della dichiarazione da parte del soggetto che appone il visto. Nel frontespizio del modello dichiarativo, nell impegno alla presentazione telematica, non si può quindi essere indicato il codice 1 (Predisposta dal contribuente) ma il codice 2(Predisposta da chi effettua l invio). Risposta dell Agenzia delle entrate via mail ad un professionista è stata: si ritiene che l'indicazione nel frontespizio descritto non inficia la validità dell'invio dell'unico SC in oggetto. Nel caso voglia comunque procedere ad una Dichiarazione integrativa, trattandosi comunque di errore formale, non son dovute sanzioni amministrative ma va nuovamente apposto il visto di conformità.

9 VISTO DI CONFORMITÀ La C.M. 28/2014 del 25 settembre 2014 ha chiarito che le società consolidate trasferiscono alla consolidante le proprie basi imponibili senza liquidare la relativa imposta, per cui non occorre alcuna attestazione di conformità da parte delle società consolidate, mentre la consolidante è soggetta per la cessione delle eccedenze Ires generate dal gruppo di importo superiore a 15mila euro. Assonime ha emanato la sua Circolare (30 settembre 2014, n. 29) evidenziando che, nell'incertezza, alcune società consolidate hanno provveduto a certificare (tramite un professionista abilitato o l'organo di controllo) le proprie basi imponibili mediante l'espletamento di verifiche analoghe a quelle che, secondo la Circolare n. 28/E, avrebbe dovuto svolgere la consolidante.

10 VISTO DI CONFORMITÀ Assonime ritiene che, almeno in sede di prima applicazione, questo modo di operare possa soddisfare le esigenze di verifica perseguite dalla norma, consentendo alla consolidante di recepire le attestazioni senza dover per forza replicare i controlli sottostanti. Va anche osservato che il modello Cnm/2014 non presentava la casella comprovante il rilascio dell'attestazione da parte dell'organo di controllo (ove richiesto di rilasciare il visto), per cui Assonime suggerisce che l'avvenuta esecuzione dei controlli possa essere dimostrata altrimenti, senza che questo aspetto formale pregiudichi il visto di conformità.

11 VISTO DI CONFORMITÀ In CNM/2015 istituito un riquadro per la firma per attestazione del soggetto che esercita il controllo legale Il modello va presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello UNICO 2015 SC.

12 NOVITA UNICO/2015 PF Visto di conformità La casella Visto di conformità rilasciato ai sensi dell art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA va compilata solo nella dichiarazione unificata indicando uno dei seguenti codici: 1, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi; 2, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA; 3, se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

13 UNICO SC/2015 Frontespizio: sez. Visto di conformità, va compilata solo nella dichiarazione unificata indicando uno dei seguenti codici: 1, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi; 2, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA; 3, se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

14 NOVITA 730/2015 PRECOMPILATO Novità del 2015 dal 730/2015 dal l'agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre alla semplificazione) è legato ai controlli: se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).

15 NOVITA 730/2015 PRECOMPILATO Novità del 2015 Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).

16 NOVITA 730/2015 PRECOMPILATO Interessa i lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno presentato il modello 730/2014 e hanno ricevuto dal sostituto d imposta la CU/2015. Anche i contribuenti, in possesso delle CU/2015, che per l anno 2013 hanno presentato il modello Unico PF/2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM,RTeRWdelmodelloUnicoPersonefisiche2014. La precompilata non viene predisposta se, con riferimento all anno d imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l attività di liquidazione automatizzata.

17 NOVITA 730/2015 PRECOMPILATO Contenuto 730 precompilato: dati contenuti nella CU, che da quest anno viene inviata all AdE dai sostituti d imposta dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all AdE dai soggetti che erogano mutui, dalle assicurazione e dagli enti previdenziali alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d imposta e le eccedenze riportabili) altri dati presenti nell Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24, i contributi versati per lavoratori domestici, i contratti di affitto).

18 NOVITA 730/2015 PRECOMPILATO Accesso tramite apposito PIN:

19 NOVITA 730/2015 PRECOMPILATO Accesso tramite apposito PIN:

20 NOVITA 730/2015 PRECOMPILATO Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui, assicurazioni e dagli enti previdenziali. L Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio potrà essere controllata l effettiva destinazione dell immobile ad abitazione principale entro un anno dall acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l acquisto dell abitazione principale.

21 NOVITA 730/2015 PRECOMPILATO Se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d imposta, non vengono effettuati i controlli preventivi previsti per i casi di rimborso sopra i euro. Attenzione alle responsabilità: se dalle verifiche emerge l apposizione di un visto di conformità infedele, ad esempio in caso di non corretto riscontro della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in parte non spettanti, i Caf e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

22 NOVITA 730/2015 PRECOMPILATO In tal modo viene salvaguardato il legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco. La responsabilità degli intermediari è esclusa nel caso in cui l infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d imposta. Il Caf e il professionista che dopo l invio della dichiarazione riscontrano errori che hanno comportato l apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, devono avvisare il contribuente al fine di procedere all elaborazione e trasmissione all Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell anno in cui è stata prestata l assistenza.

23 NOVITA 730/2015 PRECOMPILATO Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf e il professionista possono comunicare entro la stessa data (10 novembre) all Agenzia delle entrate i dati rettificati. In entrambi i casi, la responsabilità del Caf o del professionista è limitata al pagamento dell importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, sanzione che può essere ridotta nella misura prevista dall art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.

24 NOVITA 730/2015 PRECOMPILATO Il 730/precompilato 2015 non contiene i dati delle spese mediche e di altri oneri, con l obbligo di modifica. Se il 730/2014 è stato presentato in forma congiunta vengono caricate 2 distinte dichiarazioni precompilate in quanto il sw non gestisce la congiunta. Se il contribuente presenta la congiunta deve rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato. Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, la dichiarazione si considera sempre modificata in quanto il prospetto di liquidazione finale è certamente variato rispetto a quelli relativi alle dichiarazioni dei singoli coniugi.

25 NOVITA 730/2015 PRECOMPILATO Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all Agenzia delle Entrate, sia nel caso di presentazione al sostituto d imposta oppure al Caf o al professionista. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

26 VISTO DI CONFORMITA Soggetti abilitati all apposizione del visto: 1) Dottori commercialisti/esperti contabili 2) Consulenti del lavoro 3) periti/esperti tributari iscritti al 30/9/1993 nei ruoli tenuti dalle cciaa 4) Responsabile dell assistenza fiscale di un CAF imprese Per il visto su 730 SI i soggetti indicati ai punti 1), 2) e 4) ; NO punto 3) stante l ampliamento delle competenze previste per gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, prevedendo l attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

27 VISTO DI CONFORMITA Il professionista abilitato che eserciti l attività di assistenza fiscale nell ambito di un associazione professionale di cui all art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR, può effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni anche mediante l associazione a cui lo stesso appartiene. L attività non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni. Per l attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista non può avvalersi di una società di servizi. Saranno istituiti sul sito Internet dell AdE degli elenchi per verificare se il professionista è abilitato all apposizione del visto.

28 VISTO DI CONFORMITA Tali soggetti, per poter rilasciare il visto di conformità, devono preventivamente essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il canale Entratel, ex art. 3, comma 3, del DPR 322/1998, ed inoltre devono essere iscritti in un apposito elenco informatizzato tenuto a cura della Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale. Per abilitarsi: specifica domanda preventiva alla DRE con allegata: 1) Copia integrale della polizza assicurativa 2) Dichiarazione attestante assenza provvedimenti di sospensione dell Ordine 3) Dichiarazione attestante sussistenza requisiti di onorabilità (non aver riportato condanne, non avere procedimenti penali pendenti per reati finanziari, ecc.)

29 VISTO DI CONFORMITA Lo Studio associato per poter apporre il visto: 1) almeno la metà degli associati devono essere iscritti all ordine dei dott.comm. ed esperti contabili o del lavoro 2) partita IVA e abilitazione internet in capo all associazione È comunque il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità e pertanto ogni altro professionista appartenente all associazione che non sia personalmente abilitato non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.

30 VISTO DI CONFORMITA Le Società di servizi per poter apporre il visto: 1) Il professionista deve detenere la maggioranza assoluta del capitale sociale 2) Abilitazione telematica in capo alla società di servizi 3) Il professionista deve comunque essere dotato di propria partita IVA Non può prestare assistenza fiscale per il 730. La trasmissione telematica sarà effettuata dall associazione professionale o dalla società di servizi sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

31 VISTO DI CONFORMITA Polizza assicurativa: art. 6 D.Lgs. 175/2015(c.d. decreto semplificazioni): 1) massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati con minimale(vedi p.to 2) 2) minimale di 3 milioni di euro(prima euro ,80) da adeguare anche se la precedente polizza non è scaduta alla data del , prima di apporre il visto 3) estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto su un modello 730, al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973, ove l errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

32 VISTO DI CONFORMITA Polizza assicurativa: art. 6 D.Lgs. 175/2015(c.d. decreto semplificazioni): 4) Previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio di visto infedele, previsto dall articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del Quindi, coloro che non intendono apporre tale tipologia di visto non sono tenuti ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura di detto nuovo rischio; 5) La polizza assicurativa della RC per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

33 VISTO DI CONFORMITA Polizza assicurativa: art. 6 D.Lgs. 175/2015(c.d. decreto semplificazioni): 6) In caso di associazione professionale la polizza può essere stipulata dal singolo professionista o dall associazione, prevedendo in quest ultimo caso la copertura per ogni singolo professionista abilitato all invio; 7) Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, è possibile utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società stessa se il contratto si configura come un contratto a favore di terzo (nel caso di specie professionista), fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni previste dalla norma.

34 VISTO DI CONFORMITA Controlli relativi al 730: 1. corrispondenza dell ammontare delle ritenute, con quello delle relative certificazioni esibite (CU/2015, certificati dei sostituti d imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.); 2. degli attestati degli acconti versati o trattenuti; 3. delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico; 4. delle detrazioni d imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;

35 VISTO DI CONFORMITA Controlli relativi al 730: 5. dei crediti d imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita; 6. dell ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Con riferimento alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall imposta, deve essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento delle stesse.

36 VISTO DI CONFORMITA Controlli relativi al 730: Pe le spese ripartite su più annualità, il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell onere ai fini del riconoscimento della detrazione d imposta (10 anni?!?). Qualora il soggetto che presta l assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia conservato copia, può non essere nuovamente richiesta al contribuente l esibizione della documentazione. Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni(c.u.).

37 VISTO DI CONFORMITA Controlli relativi al 730: il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (ad es visure catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati, raccomandata all inquilino, ecc.). Il contribuente non deve esibire documenti relativi alle situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute, quali, ad esempio, il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell abitazione principale o lo stato di famiglia per le relative detrazioni. Ma, i Caf e i professionisti abilitati sono tenuti ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi normativamente previsti per la fruizione delle detrazioni d imposta e delle deduzioni dal reddito, ma non sono tenuti a verificarne la veridicità.

38 VISTO DI CONFORMITA Controlli dic. IVA e rimborsi infrannuali(mod. TR) L art. 13 del D.Lgs. 175/2014 ha innovato anche la disciplina sui rimborsi IVA con la possibilità di ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma(38-bis DPR 633/1972).

39 VISTO DI CONFORMITA Controlli dic. IVA e rimborsi infrannuali(mod. TR) per evitare errori materiali di calcolo dell imponibile e di riporto eccedenze regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie; corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione. Sono validi i chiarimenti forniti con la circolare 57/E del , tenendo presente che il controllo non dovrà concentrarsi solo sugli elementi da cui scaturiscono i crediti, ma dovrà riguardare anche la sussistenza dei presupposti dei rimborsi.

40 VISTO DI CONFORMITA Controlli altre dich.(unico)/irap/mod. 770 CM , n. 7 Verifica del riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti. In particolare, in relazione ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, i controlli implicano: la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie; la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

41 VISTO DI CONFORMITA Controlli altre dich.(unico)/irap/mod. 770 CM , n. 7 - restano fermi i chiarimentiforniticonlacircolaren.28/edel2014equindiperunicosc 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili 4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello Unico ed alla relativa documentazione(se in contabilità ordinaria) 5. Controllo documentale delle detrazioni 6. Controllo documentale dei crediti d imposta 7. Riscontro dell eccedenza d imposta emergente dall Unico anno precedente 8. Controllo delle compensazioni effettuate nell anno 9. Controllo delle ritenute d acconto 10. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in accontoeasaldo 11. Controllo delle perdite pregresse

42 VISTO DI CONFORMITA Controlli Agenzia entrate in caso di visto per 730: Richiesta di documenti e di chiarimenti in via telematica al Caf/professionista e non più al contribuente Entro il del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dich. oggetto di controllo Risposta telematica entro 60 gg(prima erano 30 gg) Esito del controllo al CAF/professionista con motivazione delle rettifiche Entro 60 gg possibilità di fornire ulteriori chiarimenti/documentazione Pagamento somme dovute entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione Imposta, interessi e sanzioni per omesso versamento ridotta a 2/3

43 VISTO DI CONFORMITA Sanzioni art. 39 D.Lgs. 241/1997 in caso di precompilata al Caf/Professionista: Imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente Se entro il il Caf/Professionista presenta dich. rettificativa o (se il contribuente non intende rettificare) comunica i dati all AdE al Caf/Professionista solo sanzione ridotta ad 1/8 (30% x 1/8 = 3,75%) mentre l imposta e gli interessi vengono richiesti al contribuente Violazioni ripetute o particolarmente gravi, sospensione facoltà rilascio visto da1a3anni Ripetute violazioni dopo sospensione, inibizione rilascio visto (si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione)

44 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO TRASFORMAZIONE «DTA» IN CREDITI DI IMPOSTA

45 EFFETTI FISCALI TRASFORMAZIONE DTA Trasformazione delle differite attive in crediti di imposta Le norme: D.L. 225/2010, 201/2011 e L. 147/2013 possibilità di trasformare le Dta in crediti di imposta. Norma introdotta per gli istituti bancari (per ridurre gli effetti negativi ai fini di Basilea 3 derivanti dall iscrizione di DTA e non di cr). Obbligatoria CM 37/2012 Norma successivamente estesa anche alle altre imprese IRES(facoltativa). Ora è possibile trasformare le DTA derivanti da: Perdita nel bilancio d esercizio Perdite fiscali Perdita civilistica e valore della produzione netta negativo(ai fini IRAP)

46 EFFETTI FISCALI TRASFORMAZIONE DTA Perdita civilistica: Le Dta relative all ammortamento dell avviamento e degli altri beni immateriali (no sval. Crediti) sono trasformabili in tax credit con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio. L importo è pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra: a) la perdita d esercizio, e b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate (riferibili all avv. e altre attività imm.) e la somma del capitale sociale e delle riserve.

47 EFFETTI FISCALI TRASFORMAZIONE DTA Perdita civilistica: Dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione del bilancio in cui vengono trasformate le Dta in tax credit non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d imposta(per evitare un doppio beneficio fiscale). Dal momento che le variazioni in diminuzione corrispondenti alle DTA trasformate non sono deducibili a partire dal periodo d imposta in corso alla data di approvazione del bilancio si ritiene che, in caso di trasformazione parziale dell ammontare complessivo di DTA trasformabili, debbano essere annullate prioritariamente variazioni in diminuzione a scadenza più prossima per un ammontare a cui corrisponde un imposta pari alle DTA trasformate, qualsiasi sia l asset cui si riferiscono o la disposizione fiscale che le abbia generate(cm 37/2012)

48 EFFETTI FISCALI TRASFORMAZIONE DTA Perdita fiscale: Il decreto Monti (D.L. 201/2011) ha esteso la disciplina alle Dta derivanti da perdite fiscali originate dai componenti negativi dell avviamento e delle altre attività immateriali. Tale perdita è trasformata per intero in credito di imposta, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita. La perdita fiscale deve essere ridotta in misura pari all ammontare delle variazioni in diminuzione corrispondenti alle Dta trasformate.

49 EFFETTI FISCALI TRASFORMAZIONE DTA L. 147/2013, c Qualora dalla dichiarazione ai fini IRAP emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce ai componenti negativi di cui al comma 55 che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo.

50 EFFETTI FISCALI TRASFORMAZIONE DTA Il credito di imposta: non è produttivo di interessi può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art.17deld.lgs.9luglio1997,n.241 può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'art. 43- terdeld.p.r.29settembre1973,n.602 l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato la compensazione è rimborsabile C.M. 28/2014: è necessario l obbligo di apposizione del visto di conformità per il credito d imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, di cui all articolo 2, commi da 55 a 58

51 EFFETTI FISCALI TRASFORMAZIONE DTA Esempio: trasformazione Dta in ipotesi di perdita civilistica Dta IRES Dta IRAP Totale A % incidenza Dta IRES 83% % incidenza Dta IRAP 17% PN B % di trasformazione 44% C=A/B Dta trasformate C x B Dta IRES Dta IRAP 3.263

52 EFFETTI FISCALI TRASFORMAZIONE DTA La C.M. 17/2014 ha chiarito che: Nello specifico, in relazione alla neutralizzazione delle variazioni in diminuzione (IRES-IRAP), si ritiene che vadano prioritariamente annullate le variazioni in diminuzione a scadenza più prossima per un ammontare corrispondente alle DTA trasformate indipendentemente dall asset cui afferiscono secondo un criterio di tipo proporzionale, che tenga conto della composizione IRES-IRAP delle DTA iscritte in bilancio.

53 EFFETTI FISCALI TRASFORMAZIONE DTA Codice credito 80

54 EFFETTI FISCALI TRASFORMAZIONE DTA nel rigo RU5, colonna 1, l importo del credito relativo alla quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio riferita alle perdite fiscali. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è rilevata la perdita(art. 56-bis D.L. 225/2010); rigo RU5, colonna 2, l importo del credito relativo alla quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio riferita ai componenti negativi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione IRAP in cui è rilevato il valore della produzione netta negativo(art. 56-bis.1 D.L. 225/2010); nel rigo RU5, colonna 3, l ammontare complessivo del credito d imposta spettante per il periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1 e 2. La quota del credito d imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate relative alle ipotesi diverse da quelle indicate nelle colonne 1 e 2 è utilizzabile dalla data di approvazione del bilancio d esercizio; nel rigo RU6, l importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

55 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO POTENZIAMENTO ACE

56 POTENZIAMENTO «ACE» Deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dell'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, secondo questo schema: + incrementi del capitale proprio - Decrementi del capitale proprio - Riduzioni per effetti antielusivi = Base ACE x rendimento nozionale = deduzione Per i soggetti Irpef si considera il PN al termine dell esercizio.

57 POTENZIAMENTO «ACE» Gli incrementi del capitale proprio presentano regole diverse quanto al momentoincuiessirilevanoaifiniace: gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell'atto di rinuncia; quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate; per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, l'incremento di patrimonio derivante dall'emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili rileva dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione. Invece i decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

58 POTENZIAMENTO «ACE» Comma L.147/2013 Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi l'aliquota è stata fissata al 3%. La Legge di Stabilità 2014 ha previsto che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4%, al 4,5% e al 4,75%. L'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 deve essere calcolato utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

59 POTENZIAMENTO «ACE» EFFETTO INCREMENTO ACE: Anno Aliquota 3% 4% 4,5% 4,75% cap. proprio Rendimento nozionale Ires (8.250) (11.000) (12.375) (13.062,5) vantaggio ,5

60 POTENZIAMENTO «ACE» Soggetti quotati Incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio per i soggetti che si quotano (dal ) in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione in Stati dell UE o aderenti allo Spazio economico europeo. L importo massimo agevolabile non può comunque eccedere il PN alla chiusura dell esercizio. Perilperiododiimpostaincuiavvienelaquotazioneeperiduesuccessivi. MaggiorrisparmioIresdi44Kogni10mil. Misura subordinata all autorizzazione della commissione europea.

61 POTENZIAMENTO «ACE» Conversione ACE in credito di imposta IRAP C.M , n. 12 prescriveva che: Il meccanismo di funzionamento, incentrato sulla riportabilità illimitata delle eccedenze di rendimento nozionale, impone l uso obbligatorio dell ACE fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d imposta cui si riferisce. Conseguentemente, nei predetti limiti, eventuali quote di ACE non utilizzate non potranno essere riportate nei periodi d imposta successivi.

62 POTENZIAMENTO «ACE» Conversione ACE in credito di imposta IRAP L art. 19, comma 1, lett. b), DL n. 91 cambia meccanismo prevedendo che dal periodo di imposta in corso al l eccedenza ACE non utilizzata può essere convertita in credito di imposta in luogo del riporto a nuovo dell eccedenza. L eccedenza di rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza del reddito complessivo netto può essere convertito in credito di imposta applicando l aliquota propria di tassazione dei redditi.

63 POTENZIAMENTO «ACE» Conversione ACE in credito di imposta IRAP La conversione deve avvenire con l aliquota Ires (27,5%) o Irpef (a scaglioni di reddito). Es.eccedenzaACE:30.000x27,5%=8.250taxcredit/5=1.650 Spendibile solo per compensare l IRAP in 5 quote annuali di pari importo (annuali o periodo di imposta?) Attenzione: 30K eccedenza ACE corrisponde a 750K incremento PN e la società deve essere in perdita!

64 NOVITA UNICO/2015 PF Quadro RS- Nuova casella«eccedenza trasformata in credito IRAP» Solo eccedenza ACE maturata nel 2014 può abbattere l IRAP. Rimangono dubbi sull aliquota applicabile, ritengo le aliquote a scaglioni e la possibilità di ritrasformare in ACE il credito IRAP Trasformazione: es eccedenza ACE 2014, moltiplicata per gli scaglioniart.11tuir=creditoirapdi36.170(5quoteda7.234) 100K eccedenza ACE = 2.500K PN!!!

65 NOVITA UNICO/2015 PF Quadro IR IS IRAP: esempio

66 UNICO SC/2015 Quadro RS, RS113 ACE Nuova colonna 3 Incremento(40% della variazione in aumento) per il periodo di imposta di ammissione e nei 2 successivi per le società quotate nei mercati di StatiUeoaderentialSEE.Apartiredal Colonna 14 Eccedenza trasformata in credito IRAP

67 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

68 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Art. 18 D.L. 24 giugno 2014, n. 91(Decreto competitività) Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 91/2014 (25 giugno 2014) e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

69 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Art. 18 D.L. 24 giugno 2014, n. 91(Decreto competitività) Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del D.L. 91/2014, anche se inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 91/2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data del 25/06/2014 il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

70 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Art. 18 D.L. 24 giugno 2014, n. 91(Decreto competitività) Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a euro(in relazione a ciascun progetto di investimento C.M. 5/2015) e va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell IRAP enonrilevaaifinidelrapportodicuiagliartt.61e109,comma5,deltuir.

71 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Art. 18 D.L. 24 giugno 2014, n. 91(Decreto competitività) Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 né al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo (art. 31 D.L 78/2010). La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

72 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Art. 18 D.L. 24 giugno 2014, n. 91(Decreto competitività) Il credito d'imposta è revocato: a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del DPR n. 600/1973, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

73 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Art. 18 D.L. 24 giugno 2014, n. 91(Decreto competitività) Il credito d'imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di revoca. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'ade provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

74 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Presupposti bonus investimenti - compete ai soli titolari reddito d impresa residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica adottata e dal regime contabile/fiscale (no lavoratori autonomi, si stabili organizzazioni di soggetti non residenti) - investimenti in beni strumentali nuovi presenti nella div. 28 ateco di importo unitario superiore a 10 mila euro - destinati a strutture produttive in Italia - realizzatinelperiodotrail25giugno giugno in presenza di un eccedenza rispetto alla media degli investimenti precedenti

75 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Ammontare del bonus investimenti - credito d imposta del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 esercizi precedenti con facoltà di escludere il periodo in cui l investimento è stato maggiore - non è una detassazione dal reddito (no variazione in diminuzione) e quindi è utilizzabile anche dalle imprese che conseguono perdite - fruibile in tre quote annuali dal 2 periodo di imposta successivo a quello in cui è stato fatto l investimento (2016 per il 2014; 2017 per il 2015) - solo in compensazione ex art. 17 D.lgs. N. 241/1997(no rimborso) - fiscalmente irrilevante da un punto di vista reddituale(no Ires, no Irap)

76 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Presupposto oggettivo Spese sostenute per investimenti in beni strumentali nuovi di valore unitario non inferiore a 10K/ (in relazione a ciascun progetto di investimento C.M. 5/2015) Requisito della strumentalità del bene e quindi da valutare le ipotesi di beni concessi in locazione/comodato Acquisiti in proprietà(anche con patto di riservato dominio ai sensi dell art. 1523C.C.) «Acquisiti» in locazione finanziaria (no locazione operativa in quanto è assimilabile ad un noleggio) «Acquisiti» mediante contratto di appalto(anche in economia) Devono essere beni nuovi ovvero non utilizzati precedentemente a qualsiasi titolo (per i beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all intero bene, purché l entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto)

77 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Determinazione del valore dell investimento Costo di acquisto + oneri accessori + oneri finanziari contributi Cause di revoca: 1. Cessione a terzi o destinazione a finalità estranee prima del secondo periodo di imposta successivo all acquisto (prima del 2016 per gli acquisti del 2014 e quindi per le cessioni effettuate fino al 31/12/2015) 2. Trasferimento dei beni oggetto di investimento in strutture produttive, anche appartenenti alla stessa impresa, localizzate al di fuori dell Italia entro il termine di prescrizione dell accertamento dell annualità oggetto di investimento(2014 si prescrive nel 2019)

78 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Determinazione del valore dell investimento Non determinano la revoca del beneficio le operazioni di i) fusione, ii) scissione, iii) conferimento di azienda, iv) donazione d azienda, v) leaseback Mentre determinano la revoca del beneficio le seguenti operazioni: Assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa Mancato riscatto del bene dalla società di leasing/cessione contratto Conferimento del bene Permuta Donazione

79 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Determinazione del valore dell investimento Costo di acquisto: Corrispettivo per gli acquisti diretti Costo di acquisto per il concedente in caso di«acquisto» tramite leasing Corrispettivo liquidato negli appalti Corrispettivi liquidati per ultimazione degli stati di avanzamento lavori negli appalti con Sal Costi diretti imputabili secondo i corretti principi contabili in caso di costruzioni in economia (costo materiali, ammortamenti, manodopera diretta, ecc.) Oneri accessori: spese di trasporto, montaggio, progettazione, installazione, perizie/collaudi, dazi, iva indetraibile, ecc.

80 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Momento di effettuazione dell investimento Acquisto in proprietà: data consegna/spedizione e quindi farà fede il ddt «Acquisto» in leasing: data di consegna del bene da parte della società di leasing all utilizzatore (non rileva la maturazione dei canoni di locazione finanziaria) Benirealizzatiinappalto:alladatadiultimazionedeilavorioaquelladi liquidazione definitiva dei Sal Beni realizzati in economia: data di ultimazione dei lavori

81 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Esempio di calcolo della media Esercizio Importo Media:( )/4=55K Nel periodo 25/6 31/12/2014 acquisti per 100K il credito di imposta risulta pari a: (100-55) x 15% = 6,75K Quota annuale utilizzabile dal = 6,75K/3 = 2,25K

82 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Calcolo della media la media è omogenea in quanto considera solo i beni agevolabili presenti nella divisione 28 della tabella Ateco, di importo superiore a 10K, senza considerare i disinvestimenti(investimento su 6 mesi e media annuale) le società costituite da meno di 5 anni determinano la media con le stesse regole utilizzando un numero di anni inferiori (dalla data di costituzione: es. società costituita nel 2011, 3 anni con facoltà di escludere quello in cui sono stati realizzati i maggiori investimenti) per le società costituite nel 2014 o 2015 non si calcola la media ma tutti gli investimenti sono agevolabili (anche per il 2015 in quanto il 2014 lo escludo dal calcolo)

83 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Calcolo della media in presenza di operazioni straordinarie nei periodi di imposta oggetto della media

84 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI

85 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI

86 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI La CM 5/2015 ha confermato i precedenti orientamenti (RM 91/2010 e CM 12/2010 relativa alla Tremonti ter): Nell ipotesi di investimento avente ad oggetto un bene complesso, assumono rilievo ai fini dell agevolazione anche i beni, oggetto del medesimo investimento complessivo, non inclusi nella divisione 28, destinati al funzionamento dei beni rientranti nella suddetta divisione a condizione che costituiscano dotazioni dell investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili). Infine, si precisa che gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell agevolazione anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti.

87 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI La CM 5/2015 ha confermato i precedenti orientamenti (RM 91/2010 e CM 12/2010 relativa alla Tremonti ter): I beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all interno del processo produttivo dell impresa. Sono pertanto esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita(cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Sono ugualmente esclusi i materiali di consumo, ancorché rientranti nella divisione 28 (ad esempio, i toner classificati con il codice Fabbricazione di cartucce e toner ).

88 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Il credito di imposta del 15% relativo al primo periodo di applicazione (25 giugno 31 dicembre 2014) va iscritto nel bilancio 2014(OIC25): d) Crediti tributari(sp attivo) a) imposte attive(voce 22 del CE) Ilproventononètassabileevagestitoinsededidichiarazionedeiredditi. Va utilizzato in 3 rate nel 2016, 2017 e 2018 e pertanto va esposto tra gli importi esigibili oltre l esercizio successivo.

89 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Contrari a tale iscrizione sia Assonime sia Confindustria che ritengono il credito di imposta per investimenti un contributo in conto impianti da rilevare nella voce A.5 del CE e successivamente riscontato per competenza (metodo indiretto) o a riduzione del costo delle immobilizzazioni (metodo diretto). Il metodo indiretto di rilevazione del contributo migliora il ROL anche se è più complessa nell applicazione soprattutto nel caso in cui ci siano beni con aliquote di ammortamento differenti. Migliora anche il MOL che può costituire una causa di disapplicazione delle società in perdita sistematica.

90 IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI Codice credito A9(Bonus investimenti art. 18 D.L. 91/2014)

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

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