ANCI toscana ******** XV MEETING SULLA FINANZIARIA FACCIAMO I CONTI : LA LEGGE DI STABILITA' E IL TERRITORIO TAVOLO DI LAVORO
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- Daniella Marchesi
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1 ANCI toscana ******** XV MEETING SULLA FINANZIARIA FACCIAMO I CONTI : LA LEGGE DI STABILITA' E IL TERRITORIO TAVOLO DI LAVORO Le novità in materia di gestione del personale Firenze, 30 gennaio 2015 Paolo Barbanti 1
2 Le regole e le procedure per le assunzioni e la mobilità del personale, dopo il DL 90/2014 e prima della Legge 190/2014 (o Legge di stabilità 2015) Firenze, 30 gennaio 2015 Paolo Barbanti 2
3 INDICE DEGLI ARGOMENTI Il ricambio generazionale nelle PA; Nuove regole per il turn over del personale; I parametri di virtuosità per l assunzione di personale; Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; Le assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile; Limiti alle assunzioni di personale con contratti di lavoro ex art. 110 e 90 del D.Lgs. 267/2000; Mobilità volontaria e mobilità obbligatoria; 3
4 IL RIFERIMENTO LEGISLATIVO E' IL DL 90/2014 Decreto Legge n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari Convertito in legge, con modificazioni, da L n. 114 Questi argomenti li ritroviamo nel Titolo I Misure urgenti per l efficienza della p.a. e per il sostegno dell occupazione Capo I Misure urgenti in materia di lavoro pubblico (ed in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, e 11) 4
5 IL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE P.A. E IL DIVIETO DI INCARICHI - 1 L'argomento è trattato dall art. 1 del DL 90/2014 (Commi 1 e 2) Si abrogano tutte le norme che consentono il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. I trattenimenti in servizio eventualmente in essere sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014, o fino alla loro scadenza se prevista anteriore; I trattenimenti disposti e non ancora efficaci (al 24/6/2014) sono revocati. 5
6 IL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE P.A. E IL DIVIETO DI INCARICHI - 2 (Art. 1 - comma 5) Possibilità di risolvere il rapporto di lavoro di quei dipendenti (con esclusione di alcune categorie particolari) che abbiano raggiunto: i requisiti per l accesso al pensionamento e un età che non comporti riduzioni del trattamento pensionistico. Occorrono: decisione motivata con riferimento a esigenze organizzative e ai criteri di scelta; senza pregiudizio per la funzionale erogazione del servizio; preavviso di sei mesi. 6
7 IL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE P.A. E IL DIVIETO DI INCARICHI - 3 L'art. 6 estende: il divieto di attribuzione di incarichi a tutti i pensionati, sia pubblici che privati, e la casistica e più precisamente non solo per: incarichi di studio e di consulenza, ma anche per: incarichi dirigenziali incarichi direttivi cariche in organi di governo delle stesse amministrazioni e degli enti e società controllati con l eccezione dei componenti delle giunte degli EELL. Eventuali incarichi o collaborazioni sono consentiti solo a titolo gratuito (salvo rimborsi spese da rendicontare) e per massimo un anno (non rinnovabile e non prorogabile) presso ciascuna amministrazione. Per una corretta applicazione del divieto soccorre la Circolare n. 6/2014 (Ministro PA) del 4/12/2014: Incarichi vietati, incarichi consentiti e incarichi gratuiti. 7
8 Art. 3 (comma 5 e seguenti) LE REGOLE PER IL TURN OVER DEL PERSONALE - 1 Per i comuni soggetti al patto di stabilità vengono incrementati i contingenti per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato: al 60% della spesa del personale cessato nell anno precedente, a decorrere dalle assunzioni del 2014 e anche per il 2015 (era il 40%) all 80% per le assunzioni 2016 e 2017 al 100% dal 2018 in poi Se il Comune ha un incidenza della spesa di personale, sulla spesa corrente, pari o inferiore al 25%, il percorso per arrivare al completo turn over è più rapido: All'80% della spesa del personale cessato nell anno precedente, a decorrere dal 1/1/2014 al 100% dal 2015 in poi 8
9 LE REGOLE PER IL TURN OVER DEL PERSONALE - 2 Restano però inalterate le altre disposizioni in merito alla costante e progressiva riduzione della spesa per personale (comma 557, art. 1, L. 296/2006) avendo però a riferimento non più il dato dell anno precedente, ma il dato medio del triennio precedente al 2014: ( ) L'importo rimane così cristallizzato anche per gli anni successivi (vedi CdC Autonomie,che con delibera 25/2014, ha confermato che il parametro non è flessibile, si tratta quindi di un limite determinato e certo nel tempo) E' inoltre consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, ma a partire da quelle per il 2014 in poi. (vedi CdC Autonomie 27/2014 del 21/11/2014) 9
10 LE REGOLE PER IL TURN OVER DEL PERSONALE - 3 Ricordiamoci del contenuto del comma 557, art. 1, L. 296/2006 Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali e delle relative sanzioni in caso di non rispetto: divieto... di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di coll. coord. e contin. di somministrazione,... E' fatto divieto... di stipulare contratti di servizio... che si configurino come elusivi della presente disposizione (cfr. art. 76, comma 4 del DL 112/2008) 10
11 LE REGOLE PER IL TURN OVER DEL PERSONALE - 4 Segue: art. 3 (comma 5 e seguenti) Con l'abrogazione del comma 7 dell'art. 76 del DL 112/2008 si cancella il vincolo riferito al rapporto spesa del personale con la spesa corrente (divieto di assunzioni se > 50%), e anche il riferimento al cumulo, nel calcolo delle spese per personale, con quelle delle società partecipate, aziende speciali e istituzioni. Ma si perdono anche le agevolazioni per le assunzioni di vigili, assistenti sociali e insegnanti. Con il comma 5 ter si estende agli EELL un principio dettato con il DL 101/2013 per le Amm.ni statali, che comporta la verifica sull'esaurimento delle eventuali graduatorie (tempo ind) ancora vigenti prima di procedere all'indizione di nuovi concorsi (la verifica va estesa anche alla presenza di idonei in graduatorie vigenti o approvate dal 1/1/2007 per professionalità equivalenti) 11
12 Segue: art. 3 (comma 5 e seguenti) LE REGOLE PER IL TURN OVER DEL PERSONALE - 5 la certificazione relativa al rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste in materia di turn over di personale compete al collegio dei revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento il Prefetto presenta relazione al Ministero dell'interno. (art. 3 comma 10bis DL 90/2014) ********** Tutti i vincoli assunzionali non si applicano per la copertura delle quote d'obbligo delle categorie protette, anche in caso l'ente abbia personale soprannumerario. 12
13 SINTESI DELLE PRESCRIZIONI PER PROCEDERE AD ASSUNZONI DI PERSONALE attività cadenza Riferimento normativo organo Rilevazione di eccedenze o esuberi di personale Revisione della Dotazione Organica Programmazione triennale fabbisogni di personale (*) annuale Art 33 DLgs 165/2001 Dirigenza triennale Art 6 DLgs 165/2001 Giunta comunale annuale Art 30 L 449/1997, art. 91 TUEL Giunta comunale (*) Procedure mobilità. Scorrimento graduatorie dell'ente (art 4 DL 101/2013) Rispetto del limite di spesa del personale annuale Art 1 commi 557 e 562 L 296/2008 Revisori dei Conti Rispetto del Patto di stabilità annuale Art. 76 c.4 DL 112/2008 Dirigenza Piano triennale azioni positive triennale Art 48 c. 1 DLgs 198/2006 Giunta Comunale Piano della performance annuale Art 10 c 5 DLgs150/2009 Giunta comunale Rispetto tempi medi sui pagamenti annuale Art 41 DL 66/2014 Sindaco, Serv Fin, Rev Conti 13
14 NUOVE REGOLE PER IL TURN OVER DEL PERSONALE CON LA LEGGE DI STABILITA' Con la Legge di stabilità 2015 (L. 190 DEL 23 dicembre 2014) (G.U. N, 300 del 29/12/2014), cambiano per gli anni 2015 e 2016 le regole per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in considerazione del ricollocamento del personale soprannumerario delle Province e delle Città Metropolitane. L'argomento sarà trattato nei successivi interventi 14
15 PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, NEL DL 90 TROVIAMO NORME SPECIFICHE PER GLI ENTI LOCALI LIMITI ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE EX ART. 110, TUEL LIMITI ALL'UTILIZZO DEL PERSONALE EX ART. 90 TUEL LIMITI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE 15
16 LIMITI ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE EX ART. 110, TUEL - 1 Art. 11 Con il 1 comma si riscrive il primo comma dell art. 110 del TUEL: Rimane confermato che è lo Statuto a dover prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire con contratti a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale la percentuale di questi contratti, da definire con il Regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei servizi, non può essere superiore al 30% dei relativi posti in dotazione organica (comunque almeno 1). E necessario procedere previo selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità con riferimento all oggetto dell incarico. (N.B.: oltre che, evidentemente, il possesso del necessario titolo di studio) 16
17 LIMITI ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE EX ART. 110, TUEL - 2 Art con il 1 comma si riscrive anche il quinto comma dell art. 110 del TUEL: prevedendo che il periodo di durata degli incarichi (comma 1 e 2 art. 110 e art. 108 DG) i dipendenti pubblici siano collocati in aspettativa. Niente varia per la restante parte dell art. 110 del TUEL compresa la disciplina degli incarichi a tempo determinato del secondo comma (vedi slide successiva), fatti salvi i principi di pubblicità e selettività introdotti per gli incarichi di cui al 1 comma. 17
18 LIMITI ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE EX ART. 110, TUEL - 3 (per inciso, ecco il 2 e 3 comma) Art Incarichi a contratto Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale
19 LIMITI ALL'UTILIZZO DEL PERSONALE EX ART. 90 TUEL Art. 11 Con il 4 comma si aggiunge all art. 90 del TUEL un comma 3bis con il quale si esplicita: il divieto di effettuazione di attività gestionale da parte del personale assunto per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, anche se a tale personale è riconosciuto un trattamento economico parametrato a quello dirigenziale. Il trattamento economico parametrato a quello dirigenziale è possibile anche se il soggetto non è in possesso del titolo di studio previsto per tale qualifica. 19
20 LIMITI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE Art. 11 (comma 4bis) Per gli EELL in regola con l obbligo di riduzione delle spese di personale (commi 557 e 562 art. 1 L 296/2006) non si applicano le limitazioni previste dal comma 28 dell art. 9 del DL 78/2010 in merito alle assunzioni di personale a tempo determinato (o con convenzioni, con co.co.co, formazione lavoro, somministrazione, accessorio) e consistenti in limiti di spesa calcolati per ciascuna tipologia in una percentuale (50%, salvo deroghe, introdotte dal 2013, per polizia locale, istruzione e sociale) della stessa specifica spesa sostenuta nel Va chiarito se resta comunque fermo il limite della spesa complessiva sostenuta nel 2009 per le stesse finalità (CdC Puglia e Campania) oppure se è superabile (CdC Lombardia). 20
21 MOBILITA' E PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E/O RAZIONALIZZAZIONE LA MOBILITA' VOLONTARIA I PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E/O RAZIONALIZZAZIONE LA MOBILITA' OBBLIGATORIA GLI ESUBERI E IL DEMANSIONAMENTO 21
22 LA MOBILITA' VOLONTARIA Art.4 Vengono modificati i commi da 1 a 2 dell art 30 del DLgs 165/2001 destinati a regolare il passaggio diretto di personale fra amministrazioni pubbliche per coprire posti vacanti in organico. Le nuove regole si ritrovano nei nuovi artt. 1 e 1bis con innovazioni marginali rispetto a come oggi già gli EELL operano: non si parla più di cessione del contratto di lavoro ma di passaggio diretto di dipendenti; non si parla più di stessa qualifica ma di qualifica corrispondente a quella del posto vacante; viene confermata la pubblicità del procedimento (pubblicazione di un bando per 30 giorni) e se ne dettaglia il contenuto (requisiti e competenze professionali richiesti); per il trasferimento non c è più la previsione del parere favorevole del dirigente responsabile del servizio o ufficio cui è destinato il nuovo dipendente, ma rimane il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. 22
23 PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E/O DI RAZIONALIZZAZIONE Qual'è il quadro nel quale si inseriscono queste norme? Le Amministrazioni pubbliche hanno in programma o in atto processi di riorganizzazione e razionalizzazione con situazioni di esubero di personale da ricollocare. Ad esempio il caso del riordino delle funzioni amministrative delle Province. Per facilitare alcune di queste operazioni, oltre alla mobilità volontaria, si è voluto ampliare la possibilità del ricorso allo strumento della mobilità obbligatoria (comma 2 dell art. 4) e introdurre ipotesi di possibile demansionamento per il personale in disponibilità (vedi art. 5). Ricordiamo come l'art. 2, comma 2, del DLgs 165/2001 fu modificato dalla Legge 150/2009: I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. 23
24 Art. 4 LA MOBILITA' OBBLIGATORIA - 1 I dipendenti possono essere trasferiti all interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune oppure a una distanza non superiore ai 50 km dalla sede cui sono adibiti. Contro questa mobilità non si potrà invocare il principio dell art del C.C. ( se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive). A rafforzare la novella della norma, oltre al richiamo diretto alla non applicazione del terzo periodo dell art. 2103, vi è anche la soppressione del comma 29 dell art. 1 del DL 138/2011 che conteneva, in caso di spostamenti in luoghi di lavoro e sedi diversi, la previsione delle motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Occorrerà invece il consenso dei dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e di quei dipendenti che hanno diritto ai permessi della L. 104/92 per l assistenza di un parente o affine. 24
25 Una disciplina ancora non compiuta LA MOBILITA' OBBLIGATORIA - 2 La materia è ancora in attesa del completamento della sua regolazione. Si è infatti in attesa del Decreto del Ministro della P.A. che fissi i criteri per realizzare i processi di riorganizzazione dei quali la mobilità obbligatoria sembra rappresentare uno strumento indispensabile. Si è altresì ancora in attesa del DPCM, su proposta dallo stesso Ministro della P.A., con il quale definire la tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione (doveva essere adottato entro i 60 giorni successivi all entrata in vigore del DL 90) e si è ritornati sulla materia mobilità in occasione della Legge di stabilità. I nuovi commi 2.3 e 2.4 aggiunti all art. 30 del DLgs 165 prevedono anche l istituzione presso il MEF di un apposito Fondo per migliorare l allocazione del personale e le modalità del suo finanziamento destinato ai processi di mobilità volontaria ed obbligatoria. Dal 1 aprile 2015 dovremmo avere anche tutti gli strumenti per avviare il ricollocamento del personale provinciale soprannumerario. 25
26 Art. 5 ESUBERI E DEMANSIONAMENTO - 1 Viene integrato l art. 34bis del 165/2001 dedicato alla mobilità del personale in disponibilità. Si introduce la pubblicità degli elenchi dei dipendenti pubblici in disponibilità, tenuti per gli EELL, da Regione e Provincia, e per le altre amministrazioni statali, dal Dipartimento della F.P., sui rispettivi siti istituzionali. Si prevedono nuove opportunità per il personale in esubero e messo in disponibilità: su richiesta dell interessato, da inoltrare negli ultimi sei mesi dei 24 di mobilità, può essere ricollocato anche in qualifica inferiore, o posizione economia inferiore della stessa qualifica, o in categoria di un livello inferiore. In questo caso si deroga al divieto di demansionamento previsto dall art del CC. Successivamente il dipendente potrà anche essere ricollocato nella propria qualifica di iniziale appartenenza. può essere assegnato anche sotto forma di comando alle amministrazioni che lo richiedono o utilizzato con rapporti di lavoro a tempo determinato. 26
27 Vale la pena di rileggersi... ESUBERI E DEMANSIONAMENTO - 2 Art Mansioni del lavoratore. (Codice Civile) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo. 27
28 ESUBERI E DEMANSIONAMENTO - 3 (segue art. 5: modifica art. 34bis del 165/2001) Sono precisati meglio gli obblighi in carico agli enti che devono procedere all assunzione di personale a tempo indeterminato (anche per il solo scorrimento di graduatorie) e per le assunzioni a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (novità), con riferimento alla ricollocazione dl personale in disponibilità: le assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell apposito elenco. (modifica art 1 L. 147/2013) Anche per la ricollocazione del personale in esubero nelle società partecipate o negli enti strumentali, gli interessati possono richiedere alla propria società o all amministrazione controllante la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra. 28
29 SI E' COSI' CONCLUSA LA PRIMA DELLE RELAZIONI PREVISTE PER QUESTO POMERIGGIO SULLE NOVITA' IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE GRAZIE PER L'ATTENZIONE! 29
30 Il riordino delle funzioni provinciali e la Legge di stabilità 2015 La situazione nella Regione Toscana Firenze, 30 gennaio 2015 Paolo Barbanti 30
31 (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - 1 Le nuove funzioni fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane sono state definite con la legge n. 56 del 7/4/2014. Con il DPCM 26/9/2014 (pubblicato in GU il 12/11/2014) sono stati definiti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse alle funzioni che devono essere trasferite dalle province ad altri enti in quanto non rientranti nelle funzioni fondamentali (in genere funzioni delegate dalla Regione) La mappatura dei beni e delle risorse delle province è già stata fatta in Toscana e la Giunta Regionale ha approvato da pochi giorni (19/1) una proposta di Legge per il Riordino delle funzioni provinciali in attuazione della L. 56/2014. La Regione dovrebbe riappropriarsi della maggior parte delle competenze finora delegate alle Province, o direttamente (es: formazione professionale, agricoltura, caccia e pesca, ambiente) o tramite un'agenzia regionale (Mercato del lavoro). Altri resteranno alle Province o andranno ai Comuni o alla Città Metropolitana. Viene anche definito un percorso il più possibile condiviso fra gli enti interessati. 31
32 (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - 2 Con la Legge di stabilità sono intervenuti due fatti nuovi: è aumentato il contributo delle Province e delle Città Metropolitane al contenimento della spesa pubblica (1.000 milioni nel 2015, nel 2016 e dall'anno 2017) (comma 418) le dotazioni organiche delle Province e delle Città metropolitane, delle Regioni a statuto ordinario, sono ridotte, per legge, rispettivamente del 50% e del 30%, con riferimento alle funzioni fondamentali (comma 421) Il personale residuo diventa personale soprannumerario e verrà individuato per ciascuna provincia o città metropolitana entro il 31 marzo prossimo (comma 422). In Italia si parla di circa persone, nella sola Toscana vi è una prima stima di circa dipendenti soprannumerari o comunque non destinati alle funzioni fondamentali. Si è posto così il problema del loro ricollocamento, resosi più complicato e difficile dalla notevole riduzione di risorse a cui sono sottoposte le Province e le Città Metropolitane e anche gli altri EELL. 32
33 (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - 3 Una prima scrematura si sarebbe potuta, o si potrebbe, avere con l'applicazione a questo personale delle regole pre-fornero per il collocamento a riposo (proposta per adesso non recepita). Un'altra parte, che ci si augura consistente, potrebbe essere assorbita dalla Regione nell'ambito del riordino o recupero delle funzioni da questa delegate alle vecchie province. La Legge di stabilità prevede comunque un percorso che impegna non solo le regioni ma anche i Comuni e le Unioni dei comuni per il biennio 2015 e In subordine, faranno la loro parte anche le Amministrazioni statali (commi 424, 425). Le procedure di mobilità saranno definite nell'ambito dei piani di riassetto delle province e delle C. Met., e si baseranno sui criteri che verranno fissati dall'atteso Decreto comma 2, art. 30, Dlgs 165/2001 (entro 1 marzo 2015) (comma 423) Il trasferimento di questo personale soprannumerario non è assistito da trasferimento di risorse. 33
34 IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - 4 Dal 2017, il personale soprannumerario non ricollocato diventerà personale in disponibilità con gli ultimi 24 mesi di salario garantito, ma ridotto all'80% (comma 428) Nel frattempo: ANCI toscana - XV MEETING SULLA FINANZIARIA (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) Per il 2015 e 2016 le possibilità di nuove assunzioni a tempo indeterminato di Regioni e Province sono unicamente destinate o ai vincitori di concorsi (graduatorie vigenti o già approvate) o al collocamento del personale soprannumerario provinciale. A questo scopo si può anche utilizzare tutto il turn over dell'anno precedente. Altre assunzioni a tempo ind. sono nulle. (comma 424) (tema da approfondire e aggiornare con nuova circolare Funzione Pubblica n. 1 del 30/01/2015) Le procedure per il superamento del precariato (DL 101/2013) sono prorogate di due anni, fino al 31/12/2018 (comma 426) Nell'attesa della conclusione delle procedure di mobilità il personale soprannumerario resta in servizio presso i propri enti. In tale contesto vi è anche la possibilità di avvalersi di detto personale, da parte degli altri enti locali e la regione, mediante apposite convenzioni e costi a loro carico (comma 427). 34
35 (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE TOSCANA 1 La proposta di Legge regionale dispone sul riordino delle funzioni esercitate dalle Province e Città Metropolitana. Sono escluse dal riordino i Corpi di Polizia provinciale e i Centri per l'impiego, per questi ultimi si provvederà con apposita legge (Agenzia Regionale). Alla Regione sono trasferite le funzioni in materia di: agricoltura, forestazione (esclusi interventi pubblici forestali), caccia e pesca, orientamento e formazione professionale, ambiente, difesa del suolo, qualità dell'aria, inquinamento acustico, tutela delle acque, autorizzazioni ambientali, Valutazione impatto ambientale, energia, Osservatorio sociale e progettazione e realizzazione strade regionali. Ai Comuni sono trasferite le funzioni in materia di: a) turismo (esclusa formazione operatori), b) sport, c) tenuta albi regionali terzo settore, d) interventi pubblici forestali. Per il territorio della ex prov FI queste funzioni sono attribuite alla Città Metropolitana. Per gli altri Comuni le funzioni a), b) e d) vanno esercitate in forma associata, mentre la funzione c) è trasferita ai Comuni capoluogo Alle Province restano, oltre alle funzioni fondamentali, la manutenzione delle strade regionali e tutte le altre funzioni non oggetto di riordino. 35
36 (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE TOSCANA - 2 Trasferimento delle funzioni e del personale dalle Province e CMet alla Regione (alcuni dei passaggi necessari previsti dalla proposta di legge) Entro 30 gg dall'entrata in vigore della Legge: Delib. GRT con cui si stabiliscono le attività delle Province, CMet e Regione, i tempi e gli adempimenti per il trasferimento alla Regione del personale e dei beni. Fra gli stessi enti si devono stipulare gli accordi per il trasferimento del personale, da trasmettere poi al MinInterno (ai sensi DPCM 2/9/2014). A tale scopo la Regione adotta un piano di riorganizzazione delle funzioni oggetto di trasferimento. In tali accordi si individuano, oltre al personale che esercita la funzione trasferita, anche e nominativamente il personale che svolge compiti di supporto tecnico, contabile, legale, amm.vo, da trasferire alla Regione. Entro 15 gg dalla stipulazione di questi accordi, la Giunta Regionale approva una proposta di legge per recepire gli accordi e definire la copertura della relativa spesa. Dopo che il Consiglio Regionale avrà approvato la Legge di recepimento degli accordi con Province e CMet, si potrà provvedere al trasferimento del personale con corrispondenti atti degli enti interessati. Tali trasferimenti avranno decorrenza decorsi 30 gg dall'approvazione della Legge di recepimento. Per effetto del trasferimento saranno costituiti in ogni Provincia e nella CMet Uffici territoriali della Regione. 36
37 (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE TOSCANA - 3 Trasferimento delle funzioni e del personale dalle Province ai Comuni (alcuni dei passaggi necessari previsti dalla proposta di legge) Entro 30 gg dall'entrata in vigore della Legge: Delib. Consiglio Provinciale, previo parere Assemblea Sindaci, con cui si stabiliscono le attività della Provincia e dei Comuni, i tempi e gli adempimenti per il trasferimento ai Comuni del personale e dei beni. Fra gli stessi enti si devono stipulare gli accordi per il trasferimento del personale, recepiti dal Presidente della Provincia e poi trasmessi al MinInterno (ai sensi DPCM 2/9/2014). Anche in questo caso si dovrà procedere alla individuazione del personale che esercita la funzione oggetto del trasferimento e l'eventuale personale di supporto. La decorrenza dei trasferimenti sarà stabilita negli accordi. 37
38 (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) LA MAPPATURA DEL PERSONALE PROVINCIALE IN TOSCANA Ad oggi la situazione del personale presente nelle Province e nella Città Metropolitana è così rappresentabile con riferimento alla Legge 56/2014 e al riordino delle funzioni previsto dalla proposta di Legge Regionale Funzioni N.dipen denti Costo (in mln) Note Riprese dalla Regione ,7 Compreso il personale dei Centri per l'impiego Fondamentali della Provincia ,0 Trasferite ai Comuni o Città Metropolitana 241 8,7 Da definire Polizia provinciale 138 5,9 In attesa riordino legislativo TPL 84 3,3 Funzioni generali di amm.ne, gestione e controllo ,5 Totale ,1 Per assicurare le funzioni di amm.ne generale delle Prov e CMet e da ripartire a supporto delle funzioni trasferite 38
39 (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) GRAZIE PER L'ATTENZIONE! Segue appendice su L. 56/2014 e L.190/2014 (non completa) 39
40 (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) LE FUNZIONI FONDAMENTALI DELLE PROVINCE (L. 56/2014) Le nuove funzioni fondamentali delle Province sono definite con la legge n. 56 del 7/4/2014 (art 1, comma 85): a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. 40
41 (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) LE FUNZIONI FONDAMENTALI DELLE CITTA' METROPOLITANE (L. 56/2014) Per le Città Metropolitane si aggiungono, a quelle delle Province, altre funzioni fondamentali (L. 56, art 1 comma 44): a) piano strategico triennale del territorio metropolitano (atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni); b) pianificazione territoriale generale (strutture di comunicazione, reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, con eventuali vincoli e obiettivi per i comuni compresi nel territorio metropolitano); c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni funzioni di centrale di committenza,, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, (sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative); f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. 41
42 (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) CRITERI E PROCEDURE PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI (DPCM 26/9/2014) Con il DPCM 26/9/2014 (pubblicato in GU il 12/11/2014) sono stati definiti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse alle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti, in quanto non rientranti nelle funzioni fondamentali (in genere funzioni delegate dalla Regione): Mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni fondamentali e non (entro fine novembre 2014) Validazione da parte dell'osservatorio regionale (entro i 15 gg. succ.) Accordi fra gli enti interessati al riordino per il trasferimento dei beni e delle risorse (secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle regioni) Comunicazione degli accordi all'osservatorio nazionale e presa d'atto con decreti ministeriali ricognitivi. NOTA: entro l'8 luglio 2014, lo Stato e le Regioni avrebbero dovuto individuare in modo puntuale le funzioni oggetto di riordino e le relative competenze (lo Stato lo ha fatto con il DPCM in epigrafe). Tutte le Regioni sono in ritardo. 42
43 NOVITA' DELLALEGGE DI STABILITA' SUL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI (L. 190/2014 art 1, commi da 421 a 428) - 1 La dotazione organica delle Province e delle Città Metropolitane, delle Regioni a statuto ordinario, con riferimento alle funzioni fondamentali attribuite con la Legge 56, è stabilita per legge: per le Province = 50% per le Città Metropolitane (Province di confine o montane) = 70% della spesa per personale di ruolo all'8/04/2014. Entro la fine di questo mese di gennaio gli enti possono deliberare una riduzione superiore. Il restante personale è considerato soprannumerario. Entro il 31 marzo 2015, tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla L. 56 e delle modalità e criteri concordati, dovrà essere individuato il personale destinato a: ANCI toscana - XV MEETING SULLA FINANZIARIA (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) restare nelle province o città metropolitane; alle procedure di mobilità (personale soprannumerario), che decorrono dal 1 aprile
44 (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) NOVITA' DELLALEGGE DI STABILITA' SUL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI (L. 190/2014 art 1, commi da 421 a 428) - 2 Regime straordinario per le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Regioni, Comuni e Unioni dei Comuni, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse previste per assunzioni di pers. a t. ind. (60% del turn over per il 2015 e 80% del turn over nel 2016) ad immettere nei propri ruoli vincitori di concorsi conclusi e le unità soprannumerarie delle Province e CM, destinatarie dei processi di mobilità. (tema da approfondire e aggiornare con nuova circolare Funzione Pubblica n. 1 del 30/01/2015) Esclusivamente per quest'ultimo personale si può utilizzare la parte residua del turn over (40% e 20% rispettivamente). La spesa relativa alla riallocazione del personale soprannumerario provinciale non si calcola al fine del rispetto del comma 557 (art. 1 L 296/2006) Il numero delle persone così ricollocate, o ricollocabili, va comunicato ai Ministeri AARR, PA e MEF. Nota bene: Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. 44
45 (Il riordino delle funzioni provinciali e la L La situazione nella RT) NOVITA' DELLALEGGE DI STABILITA' SUL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI (L. 190/2014 art 1, commi da 421 a 428) - 3 In via subordinata, rispetto a Regioni e EELL, anche le Amministrazioni dello Stato dovranno fare la loro parte nella riallocazione del personale soprannumerario, con priorità alla ricollocazione presso gli Uffici giudiziari. (Stesura in corso di completamento e aggiornamento) 45
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